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PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «MONTECUCCO SANGIOVESE».
Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese», anche nella tipologia riserva, e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» devono essere ottenuti da uve prodotte nella
zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: Sangiovese: minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o
congiuntamente, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca rossa,
provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione
Toscana, con l'esclusione della Malvasia nera, Malvasia nera di
Brindisi e Aleatico.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco
Sangiovese» comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla
coltura della vite nei territori all'interno della provincia di
grosseto nei seguenti comuni: Cinigiano, Civitella Paganico,
Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano.
Tale zona e' cosi' delimitata: a nord il confine parte dall' incrocio
della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella
Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione
sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in
prossimita' della linea ferroviaria Siena-Monte Antico.
Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in
direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune
di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad
incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue
detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso
Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e
fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro
abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a
quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di
Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione
sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente
Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in
direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del
comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si
incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il
confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di
Monticello Amiata in localita' Banditaccia. Da qui si prosegue lungo
il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n.
55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo
detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si
procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si
ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimita'
del podere «Il Cavallino». Da qui si prosegue sino al torrente
Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione
sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per
podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada
provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione
Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di
Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da
questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di
ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre
sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in
direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di
Campagnatico in prossimita' del podere Repenti. Lungo il confine del
comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso
nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico
nei pressi della localita' Poggio dei Massani. Lungo il confine del
comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di
partenza dove questo incrocia la s.s. 223.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Montecucco Sangiovese» di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve,
al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini
dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente quelli collinari
di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona
sistemazione idraulico-agraria.
Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi
iscritti al predetto Schedario, quei vigneti situati in terreni
umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.
2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata
in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per
i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi, calcolata sul
sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a 3300 piante ad ettaro.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare 7 tonnellate.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del
20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita.
Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla
vite.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche
differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art.
3.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la
regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, sentite le
organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva
rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente
disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire
un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo precedente.
6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 12% vol.
7. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» riserva,
devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 12,50% vol.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco
Sangiovese» devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione di cui al precedente art. 3 e nelle relative aree
amministrative comunali.
2. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della
provincia di Grosseto.
3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
qualita'.
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie
e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella
zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in
alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre
tecnologie consentite.
5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata
e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» non puo' essere immesso al consumo prima del
1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle
uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di
dodici mesi in contenitori di rovere e di quattro mesi in bottiglia.
7. Il vino denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» riserva non puo' essere immesso al consumo
prima del 1° settembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento
obbligatorio minimo di trenta mesi, di cui ventiquattro mesi in
contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Montecucco Sangiovese»:
colore: rosso rubino intenso;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Montecucco Sangiovese» riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: ampio vinoso,elegante, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante, con eventuale sentore
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi
sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore
minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e «similari».
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» puo' inoltre essere
utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dai
relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un
apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto
legislativo n. 61/2010 e che la relativa superficie sia distintamente
specificata nello schedario viticolo. Inoltre, la vinificazione,
l'elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in
recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome
tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento.
3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Montecucco Sangiovese» devono essere immessi al consumo
esclusivamente in bottiglie dei tipi Bordolese o Borgognona di
capacita' non superiore a 6 litri chiuse con tappo di sughero raso
bocca.
2. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacita' fino a
0,250 litri, e' ammesso l'utilizzo di altri dispositivi di chiusura
previsti dalla normativa vigente in materia.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «MONTECUCCO».
Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata «Montecucco» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
rosso;
rosso riserva;
rosato;
bianco;
Vermentino;
vin santo;
vin santo Occhio di pernice.
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco»
devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di produzione
delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Montecucco» rosso e rosso riserva: Sangiovese, almeno 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca
rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della
regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della
Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico ed iscritti nel
registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato
con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con
decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Montecucco» rosato: Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o
congiuntamente, almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla
coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo
del 40% con l'esclusione della Malvasia nera, Malvasia nera di
Brindisi e Aleatico ed iscritti nel registro nazionale delle varieta'
di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio
2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,
e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Montecucco» bianco: Trebbiano toscano e Vermentino, da soli o
congiuntamente, almeno il 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla
coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo
del 60% ed iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per
uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da
ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Montecucco» Vermentino: Vermentino, almeno 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla
coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo
del 15%;
«Montecucco» vin santo: Malvasia bianca, Grechetto bianco e
Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca
bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della
regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con
decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con
decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Montecucco» vin santo Occhio di pernice: Sangiovese, minimo
70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca
rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della
regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con
decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con
decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
2. L'adeguamento della composizione ampelografica su base
aziendale dei vigneti della denominazione di origine controllata
«Montecucco» dovra' essere effettuata entro dieci anni dalla data di
entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve e' collocata all'interno della
provincia di Grosseto e comprende le zone vocate dei comuni di
Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano,
Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona e' cosi' delimitata: a
nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il confine
amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso
prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine
amministrativo del comune di Cinigiano in prossimita' della linea
ferroviaria Siena-Monte Antico.
Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in
direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune
di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad
incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue
detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso
Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e
fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro
abitato di Castel del Piano.
Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non
incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si
continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente
Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue
lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad
incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si
segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona
in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del
comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in
localita' Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di
Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55
(Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo
detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si
procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si
ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimita'
del podere «Il Cavallino». Da qui si prosegue sino al torrente
Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione
sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per
podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada
provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione
Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di
Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da
questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di
ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre
sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in
direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di
Campagnatico in prossimita' del podere «Repenti». Lungo il confine
del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi
verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella
Paganico nei pressi della localita' Poggio dei Massani. Lungo il
confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino
al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Montecucco» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali
della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da
considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario
viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento
adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione
idraulico-agraria.
Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto schedario, i
vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni
fortemente argillosi.
2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata
in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per
i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi, calcolata sul
sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a 3300 piante ad ettaro.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare 9 tonnellate per i vini a denominazione di origine
controllata «Montecucco» rosso, rosso riserva, rosato e vin santo
Occhio di pernice e 11 tonnellate per i vini a denominazione di
origine controllata «Montecucco» bianco, Vermentino e vin santo.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del
20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla
vite.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche
differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art.
3.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la
regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, sentite le
organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva
rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente
disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire
un migliore equilibrio di mercato. in questo caso non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo precedente.
5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. per i
vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» rosso, rosso
riserva e vin santo Occhio di pernice, di 11% vol. per i vini a
denominazione di origine controllata «Montecucco» bianco, rosato,
Vermentino e vin santo.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di
invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione di cui al precedente art. 3 e nelle relative aree
amministrative comunali.
2. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della
provincia di Grosseto.
3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
qualita'.
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie vin santo e vin santo
Occhio di pernice, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme
comunitarie e nazionali.
5. La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la
vinificazione in «rosato» delle uve a bacca rossa.
6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata
«Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il
75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della
denominazione di origine controllata «Montecucco» vin santo e vin
santo Occhio di pernice non deve essere superiore al 35%.
7. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco»
rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» rosso
riserva non puo' essere immesso al consumo prima del 1° novembre del
secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo
restando il periodo di affinamento obbligatorio complessivo di
diciotto mesi di cui dodici mesi in contenitori di legno e di sei
mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1°
novembre dell'anno di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco»
bianco, rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo
prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione
delle uve.
8. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento dei
vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» vin santo e
vin santo Occhio di pernice prevede quanto segue: l'uva, dopo aver
subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento
naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed
e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. L'uva deve
raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non
inferiore al 26%. La conservazione e l'invecchiamento dei vini vin
santo e del vin santo Occhio di pernice deve avvenire in recipienti
di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 500 litri per un
periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo
all'anno di raccolta.
L'immissione al consumo del vin santo e del vin santo Occhio di
pernice puo' avvenire a partire dal 1° novembre del terzo anno
successivo a quello di produzione delle uve, e al termine del periodo
di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo del 16% vol.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Montecucco» rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso e ampio;
sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
«Montecucco» rosso riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: ampio, vinoso, elegante, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante con eventuale sentore di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Montecucco» rosato:
colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;
odore: fresco e fruttato;
sapore: sapido, secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,5 g/l;
«Montecucco» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco, piu' o meno fruttato;
sapore: fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Montecucco» Vermentino:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco e caratteristico;
sapore: asciutto, morbido e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Montecucco» vin santo:
colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso caratteristico di frutta matura;
sapore: intenso e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol. di cui
almeno il 12% svolto;
acidita' totale minima : 4,5 g/l;
acidita' volatile massima: 28 milliequivalenti per litro;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Montecucco» vin santo Occhio di pernice:
colore: tra l'ambrato e topazio intenso con ampia unghia
rossiccia che si fa marrone con l'eta';
odore: profumo intenso, ricco, complesso, caratteristico di
frutta matura e di altre sfumature;
sapore: persistente con retrogusto dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui
almeno il 15% svolto;
acidita' totale minima : 4,5 g/l;
acidita' volatile massima: 28 milliequivalenti per litro;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi
sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore
minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Montecucco» puo' inoltre essere utilizzata la menzione
«vigna» a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi
tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai
sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 e che
la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario
viticolo. Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione e la
conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e,
tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere
riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di
accompagnamento.
3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine
controllata «Montecucco» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco»
devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi
Bordolese o Borgognona di capacita' non superiore a 6 litri.
2. Per la tappatura dei vini denominazione di origine controllata
«Montecucco» e' obbligatorio il tappo di sughero ad esclusione dei
vini «Montecucco» rosso in contenitori non superiori a 0,50 litri
«Montecucco» bianco, «Montecucco» rosato e «Montecucco» Vermentino, i
quali possono essere chiusi con altri dispositivi previsti dalla
normativa vigente in materia.
3. Per la tipologia «riserva» e per quelle recanti la menzione
«vigna» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed
abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume
nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DDEL MONTE NERO DI TROIA
RISERVA»
Articolo 1
(denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata e garantita "Castel del
Monte Nero di Troia Riserva" e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
(base ampelografia)
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Castel del Monte Nero di Troia Riserva" deve essere ottenuto da uve
prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Nero di Troia minimo 90%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri
vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale" -
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.
22 aprile 2011.
Articolo 3
(zona di produzione delle uve)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte
Nero di Troia Riserva" comprende il territorio comunale di Minervino
Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo,
Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola
amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.
Tale zona e' cosi' delimitata: dal punto d'incontro dei confini
comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la
linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra
Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che
conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne
costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a
raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98
Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il
centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la
strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato
di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201,
188, 187 e 182.
All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che
passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente
la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che
segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la
medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi
prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si
immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo
incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada
dei Gendarmi). Da questo punto segue, verso ovest, il confine del
territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di
Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di
Puglia, fino alla localita' Il Feltro (q. 631) e quello del comune di
Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il
confine di Minervino Murge in prossimita' della masseria Ciminiero di
Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge,
raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino,
Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.
Articolo 4
(norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente
le forme di coltivazione ad alberello e contro spalliera; i sesti
d'impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere
realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte
Nero di Troia Riserva" non deve essere superiore a tonnellate 10 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata al limite di cui sopra, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte
Nero di Troia Riserva" un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 12%.
Articolo 5
(norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e
di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal
precedente articolo 3.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale
decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Castel del Monte Nero di Troia Riserva" prima dell'immissione al
consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in legno. Il
periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6
(caratteristiche al consumo)
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Castel del Monte Nero di Troia Riserva", all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal rosso rubino al rosso granato con
l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: di corpo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
(etichettatura e presentazione)
Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia
Riserva", e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi:
"extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio", e simili o
similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali
e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente
articolo 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui
all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle
quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le
tipologie dei vini indicate all'articolo 1.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Castel del Monte Nero di Troia Riserva" e' obbligatoria, su tutti i
recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
eventualmente preceduta dalla menzione "vendemmia".
Articolo 8
(confezionamento)
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Castel del Monte Nero di Troia Riserva", deve essere
commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita'
non superiore a litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca.
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
comunque non consone al prestigio del vino.
LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE
NERO DI TROIA RISERVA».
1) Tafuri, Agro di Andria;
2) Torre di Bocca, Agro di Andria;
3) San Domenico, Agro di Andria;
4) San Vittore, Agro di Andria;
5) Quadrone, Agro di Andria;
6) Zagaria, Agro di Andria;
7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria;
8) Zecchiniello, Agro di Corato;
9) Piano Mangieri, Agro di Corato;
10) San Magno, Agro di Corato;
11) Sansanello, Agro di Corato;
12) Pedale, Agro di Corato;
13) Pezza Piana, Agro di Corato;
14) Pezza Regina, Agro di Corato;
15) San Giuseppe, Agro di Corato;
16) Bosco Comunale, Agro di Corato;
17) La Difesa, Agro di Corato;
18) Torrevento, Agro di Corato;
19) La Murgetta, Agro di Corato;
20) La Cacchiola, Agro di Corato;
21) Monte Castigliola, Agro di Corato;
22) Santa Lucia, Agro di Corato;
23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;
24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;
25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;
26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;
27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;
28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;
29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di
Binetto;
30) Lama di Carro, Agro di Andria;
31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;
32) Rivera, Agro di Andria;
33) Petrone, Agro di Andria.
Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere»
Articolo 1
(denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie"
o "Tavoliere" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
- "Rosso", anche Riserva e Rosato
- "Nero di Troia", anche Riserva
Articolo 2
(base ampelografia)
I vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle
Puglie" o "Tavoliere" devono essere ottenuti dalle uve provenienti
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografia:
"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso anche Riserva e
Rosato: Nero di Troia per almeno il 65 %. Possono concorrere alla
produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura
massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona
di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" - iscritti
nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino
approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.
22 aprile 2011.
"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia anche
Riserva: Nero di Troia per almeno il 90 % . Possono concorrere alla
produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in
Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia
Centrale" nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
Articolo 3
(zona di produzione delle uve)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o
"Tavoliere" comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti
comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San
Severo, S. Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia,
Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara,
Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della
BAT: Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta.
Articolo 4
(norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere
delle Puglie" o "Tavoliere" devono essere quelle della zona di
produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni bene esposti ad
esclusione di quelli ad alta dotazione idrica.
La densita' di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti
non potra' essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro in coltura
specializzata.
Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente
disciplinare sono ammesse le densita' reali e tradizionali delle zone
di produzione.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate
nella zona, ossia l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a
cordone speronato, o comunque forme atte a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini. Solo per gli impianti
preesistenti sono ammesse le forme di allevamento gia' in uso nella
zona, il tendone e la pergola pugliese, con i sesti di impianto
adeguati a tali forme di allevamento gia' esistenti.
E' consentita l'irrigazione esclusivamente in forma di soccorso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici
minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere
rispettivamente le seguenti:
------------------------------------------------------------------
Tipologia Produzione Titolo alcolometrico volumico naturale
uva t /h minimo
------------------------------------------------------------------
Rosso 15,0 12,00
------------------------------------------------------------------
Rosato 16,0 11,50
------------------------------------------------------------------
Nero di
Troia 14,0 12,50
------------------------------------------------------------------
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del
20% i limiti medesimi. Oltre detti limiti, tutta la produzione non
avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Tavoliere
delle Puglie" o "Tavoliere". La Regione Puglia, con proprio decreto,
sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria
interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di
coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di
produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato
dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
competente Organismo di controllo.
Articolo 5
(norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione di cui all'Articolo 3 e' tuttavia consentito che dette
operazioni siano effettuate anche nell'ambito dei comuni confinanti
alla zona come sopra delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva, per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi il limite massimo sopra riportato, ma
non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine ma potra' essere destinata, qualora sussistono i requisiti
alla produzione di vini ad indicazione geografica nell'ambito
geografico delimitato. Oltre detto limite percentuale decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Per tutte le tipologie, e' ammessa colmatura con un massimo del
5% di altri vini anche di altre annate, dello stesso colore e
varieta', aventi diritto alla denominazione di origine controllata
"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere".
E' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei
vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione
di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a
mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente
normativa comunitaria e nazionale.
Il vino a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle
Puglie" o "Tavoliere" Rosso Riserva, prima dell'immissione al
consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno,
a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle
Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia Riserva, prima dell'immissione al
consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno,
a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
(caratteristiche al consumo)
I vini di cui all'articolo 1, all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi
tendenti al granato;
- odore: caratteristico, intenso, fruttato;
- sapore: secco o abboccato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo : 22 g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.
"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosato:
- colore: rosato piu' o meno intenso con l' invecchiamento;
- odore: delicato, fruttato;
- sapore: secco o abboccato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo : 19 g/l.
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.
"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso Riserva:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi
granato con l' invecchiamento;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco o abboccato, di corpo, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
- acidita' totale minima : 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.
"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi
tendenti al granato;
- odore: caratteristico, intenso e fruttato;
- sapore: secco o abboccato, armonico ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.
"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia Riserva:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi
granato, con l'invecchiamento;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco o abboccato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:13,00%;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
(etichettatura e presentazione)
Ai vini di cui all'Articolo 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni , aree,
fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente
Articolo 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui
all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle
quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le
tipologie dei vini indicate all'Articolo 1.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite dalle norme
comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali,
del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui
all'Articolo 1.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine
controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
(confezionamento)
I vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle
Puglie" o "Tavoliere", possono essere confezionati in bottiglie di
vetro con capacita' da litri 0,250 a litri 9, ad esclusione di dame e
damigiane. Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla
normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona. E' consentito
l'uso del tappo in vetro.
E' altresi' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro
tipo "bag in box", costituiti da un otre in materiale plastico
pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di
cartone o altro materiale rigido, di capacita' non superiore a litri
3.
I vini di cui all'articolo recanti la menzione "Riserva", devono
essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame
e damigiane, della capacita' da litri 0,375 a litri 9 e chiuse con
tappo di sughero raso bocca.
Allegato 1
LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TAVOLIERE DELLE PUGLIE» O
«TAVOLIERE».
1) Valle Scodella
2) Valleverde
3) Mortellino
4) Posta Crusta
5) Vigna Cenerata
6) Montecigliano
7) Cuparoni
8) Terra dei Bisi
9) Quarto
10) I Parioni
11) Coppa Malva
12) Terra di Corte
13) Quadrone delle Vigne Agro di Foggia;
14) Santa Chiara Agro di Foggia;
15) Marchesa Agro di Lucera;
16) Masseria Celentano Agro di Lucera;
17) Guado San Leo Agro di San Severo;
18) Tenuta Coppanetta Agro di San Severo;
19) Incoronata Agro di Foggia;
20) Posta Uccello Agro di Cerignola;
21) Risicata Agro di Cerignola;
22) Torre Alemanna Agro di Cerignola;
23) Tenuta Capaccio Agro di Orsara.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Castel del
Monte Rosso Riserva» e' riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Castel del Monte Rosso Riserva» deve essere ottenuto da uve prodotte
dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografia:
Nero di Troia minimo 65%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri
vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» -
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo
aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione delle uve atte alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel
del Monte Rosso Riserva» comprende il territorio comunale di
Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato,
Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e
completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.
Tale zona e' cosi' delimitata:
Dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge,
Andria e Canosa di Puglia (q.234) la linea di delimitazione segue
verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q.159.
Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia
Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro
abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la
strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in
direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49
(Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia
Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le
quote 231, 232,227,215,207,208,201,188,187 e 182.
All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che
passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente
la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che
segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la
medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi
prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si
immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo
incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada
dei Gendarmi).
Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di
Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di
Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di Puglia, fino
alla localita' Il Feltro (q.631) e quello del comune di Andria sempre
in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di
Minervino Murge in prossimita' della masseria Ciminiero di Gioia.
Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge
il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e
Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Castel del Monte Rosso Riserva» devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente
le forme di coltivazione ad alberello e controspalliera, fatti salvi
i diritti acquisiti per altre forme di allevamento; i sesti
d'impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere
realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte
Rosso Riserva» non deve essere superiore a tonnellate 10 per ettaro
di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata al limite di cui sopra, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte
Rosso Riserva» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
12%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e
di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art.
3.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale
decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Castel del Monte Rosso Riserva», prima dell'immissione al consumo
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio
di almeno due anni di cui almeno uno in legno. Il periodo
d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione
delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Castel del Monte Rosso Riserva», all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosso rubino al rosso granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, fine;
sapore: di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 26 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra»,
«fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili o similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali
e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimenti a comuni, frazioni, aree,
fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente
art. 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui
all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle
quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le
tipologie dei vini indicate all'art. 1.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Castel del Monte Rosso Riserva» e' obbligatoria, su tutti i
recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».
Art. 8.
Confezionamento
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Castel del Monte Rosso Riserva», deve essere commercializzato
esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a
litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il
confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non
consone al prestigio del vino.
Lista positiva delle indicazioni geografiche e/o toponimi per la
denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte
Rosso Riserva»
1) Tafuri, Agro di Andria;
2) Torre di Bocca, Agro di Andria;
3) San Domenico, Agro di Andria;
4) San Vittore, Agro di Andria;
5) Quadrone, Agro di Andria;
6) Zagaria, Agro di Andria;
7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria,
8) Zecchiniello, Agro di Corato
9) Piano Mangieri, Agro di Corato
10) San Magno, Agro di Corato;
11) Sansanello, Agro di Corato;
12) Pedale, Agro di Corato;
13) Pezza Piana, Agro di Corato
14) Pezza Regina, Agro di Corato
15) San Giuseppe, Agro di Corato
16) Bosco Comunale, Agro di Corato;
17) La Difesa, Agro di Corato;
18) Torrevento, Agro di Corato
19) La Murgetta, Agro di Corato
20) La Cacchiola, Agro di Corato
21) Monte Castigliola, Agro di Corato
22) Santa Lucia, Agro di Corato;
23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;
24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;
25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;
26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;
27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;
28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;
29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di
Binetto;
30) Lama di Carro, Agro di Andria;
31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;
32) Rivera, Agro di Andria;
33) Petrone, Agro di Andria.
PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «AGLIANICO DEL TABURNO»
Articolo 1 - Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico
del Taburno» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata
con DPR 29 ottobre 1986 e sostituito con DM 2 agosto 1993, e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
1. Rosso
2. Rosso riserva o riserva
3. Rosato
Articolo 2 - Base ampelografica
2.1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Aglianico del Taburno» devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Aglianico del Taburno rosso, rosato, rosso riserva o riserva:
Aglianico, minimo 85 %; per la restante parte possono concorre altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in
provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15 %.
Articolo 3 - Zona di raccolta uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere
raccolte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte
Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e
Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano,
Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine tra i comuni
di Apollosa e Benevento e segnatamente al km 256 della via Appia,
strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il
torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue questo
confine per due chilometri circa fino ad incontrare la linea
ferroviaria Benevento - Caserta, seguendola verso est fino ad
incrociare la s.s. n. 88 dei due Principati, che percorre fino al
confine del comune di Torrecuso a quota 248. Segue questo confine
deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n. 88 e
prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre
sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di Ponte.
Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello di
Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine comunale
di Torrecuso fino ad arrivare alla localita' Monte S. Michele nel
comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine si arriva, poi, al
torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla localita' Madonna
degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri confinante
con il comune di Vitulano. In localita' S. Giuseppe la delimitazione
prosegue lungo la strada che collega casale Fuschi' di Sotto, casale
Resi e casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana
Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine
del comune di Cautano. Scendendo ancora verso sud la linea di
delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1° tronco,
a quota 291, si immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora,
arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282. Segue
detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad incrociare
il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza della
strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la
linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte
Taburno fino a quota 502 per immettersi poi sulla strada comunale
Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto
fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune.
Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad
immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad
incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559. Da questo
punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli
del Monte Taburno si arriva ad incrociare il confine comunale di
Montesarchio in prossimita' della localita' Sperata. Seguendo il
confine comunale di Montesarchio si incrocia quello di Bonea in
localita' Sorgente Rivullo. Da questo punto, la linea di
delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare
di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della s.s.
n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in
localita' Tufara Valle, quello di Apollosa che segue fino ad
incrociare il punto di partenza.
A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area
distaccata della stessa, appartenente al comune di Tocco Caudio e
cosi' delimitata: partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo
verso nord si giunge alla contrada Sala e seguendo il confine verso
est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla
strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto
torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota 752 dove
la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il torrente
Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti.
Articolo 4 - Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini DOCG «Aglianico del Taburno» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti
impiantati su terreni collinari e pedecollinari. Sono esclusi i
vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni umidi.
4.2 Densita' di impianto, sesti di impianto e forme di
allevamento
I sesti di impianto, le torme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del vino. E'
escluso l'allevamento a tendone.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la forma di allevamento deve
essere la controspalliera e la densita' per ettaro in coltura
specializzata non puo' essere inferiore a 3.000.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.3 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata
e il titolo volumico naturale minimo sono i seguenti:
----------------------------------------------------------
Tipologia Prod. Max t/ha Titolo alcool. vol.nat.minimo
----------------------------------------------------------
rosso 9 11,5
----------------------------------------------------------
rosato 9 11,5
----------------------------------------------------------
rosso riserva o
riserva 9 12
----------------------------------------------------------
Le rese per i nuovi impianti, sono ridotte al 80% il terzo anno
vegetativo, inoltre prima del 5° anno non e' possibile produrre la
tipologia rosso riserva.
Fermo restando le rese massime stabilite al comma precedente, le
rese per ettaro in coltura promiscua devono essere calcolate,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
coperta dalla vite.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa di uva dovra' essere riportata, purche' la produzione
complessiva non superi del 20% i limiti medesimi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa
inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche
differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, La
Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela sentite le
Organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva
rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente
disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire
un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
disposizioni di cui al comma precedente.
Articolo 5 - Norme di vinificazione e di elaborazione
5.1 - Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e affinamento
obbligatorie e di imbottigliamento, devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo dei comuni di cui al
precedente articolo 3, anche se solo in parte compresi nella zona di
produzione delle uve.
5.2 Resa uva/vino
La resa massima delle uve in vino devono essere le seguenti:
---------------------------------------
Tipologie Resa uva/vino
---------------------------------------
rosso 70
---------------------------------------
rosato 65
---------------------------------------
rosso riserva o riserva 70
---------------------------------------
5.3 Arricchimento
E' consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali.
5.4 Modalita' di elaborazione e invecchiamento
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche qualitative.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
Aglianico del Taburno, rosato non puo' essere immesso al consumo
prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
Aglianico del Taburno rosso deve essere sottoposto a un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a decorrere dal 1
novembre dell'anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
Aglianico del Taburno rosso riserva o riserva deve essere sottoposto
a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di
cui almeno dodici mesi in botti di legno e sei mesi in bottiglia, a
decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.
Articolo 6 - Caratteristiche al consumo
6.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita
Aglianico del Taburno all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Aglianico del Taburno rosso o Aglianico del Taburno
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: secco, di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 %vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Aglianico del Taburno rosato
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: secco, armonico, fresco, fine;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l
Aglianico del Taburno rosso riserva o Aglianico del Taburno
riserva
colore: rosso granato intenso;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: secco,armonico e di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 13,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
6.2 In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di
legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. E'
facolta' del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7 - Designazione e presentazione
7.1 Nella designazione e presentazione del vino Aglianico del
Taburno le specificazioni: rosso, rosato, rosso riserva o riserva,
devono figurare in etichetta ed essere scritte in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di
origine "Aglianico del Taburno". Per il rosso ed il rosso riserva o
riserva puo' essere omessa l'indicazione del colore.
7.2 E vietato usare assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita «Aglianico del Taburno» qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore»,
«extra», «fine», «selezionato» e similari.
7.3 E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.4 Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni UE e nazionali in materia.
7.5 La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal
corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme
vigenti.
7.6 Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini Docg
«Aglianico del Taburno» deve figurare l'indicazione, veritiera e
documentabile, dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8 - Confezionamento
8.1 Il vino a Docg Aglianico del Taburno deve essere immesso al
consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacita' non
superiore a 6 litri. Inoltre, a scopo promozionale, e' consentito
l'utilizzo delle capacita' da litri 9, 12, 15.
8.2 I recipienti di cui al comma precedente devono essere di tipo
bordolese o borgognotta, chiusi con tappo di sughero naturale e, per
quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri
di un vino di particolare pregio.


