Novità enologiche
Riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtenesi"
e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a
denominazione di origine Garda Classico, Garda bresciano e San
Martino della Battaglia intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata "Valtenesi" e l'approvazione del
relativo disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di
cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento
della denominazione di origine controllata "Valtenesi"e del relativo
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 107 del 10 maggio 2011;
Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi, le istanze
e controdeduzioni presentate dal Consorzio di tutela dei vini a
denominazione di origine Garda Classico, Garda bresciano e San
Martino della Battaglia, avverso il parere e la proposta di
disciplinare sopra citati;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 23 e 24
giugno 2011 sulla citate istanze e controdeduzioni, con il quale sono
state parzialmente accolte le richieste formulate con il conseguente
adeguamento dell'articolo 2 del disciplinare, concernente la
composizione della base ampelografica dei vigneti, dell'articolo 6
relativamente ad alcuni descrittori delle caratteristiche al consumo
e dell'art. 7 circa l'utilizzo della dicitura "Chiaretto della
Valtenesi" in etichetta;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Valtenesi" in conformita' ai pareri espressi, in data 21 e 22 marzo
2011 e 23 e 24 giugno 2011, dal sopra citato Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
"Valtenesi" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata "Valtenesi" e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo,
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2011.
Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di
origine controllata "Valtenesi", provenienti da vigneti aventi base
ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo
schedari viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
"Valtenesi" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
Art. 4
1. All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'articolo 7
del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini
denominazione di origine controllata "Valtenesi".
Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di
origine controllata "Rosso Barletta" in "Barletta" e modifica del
relativo disciplinare di produzione dei vini.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC
Rosso Barletta per il tramite della Regione Puglia, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata Rosso Barletta e la variazione
della medesima denominazione in «Barletta».
Ha espresso, nella riunione dei giorni 24 e 25 maggio 2011,
presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla
suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX
settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «San Gimignano». (11A10167)
IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITa'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003, e successive
modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata dei vini "San Gimignano" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio della Denominazione San
Gimignano intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini a DOC "San
Gimignano";
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata
domanda di modifica;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.
96 del 27 aprile 2011;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Matera" ed all'approvazione del relativo disciplinare di
produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "San Gimignano", riconosciuto con decreto
ministeriale 7 agosto 2003 e successive modificazioni, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla
vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata "San
Gimignano", provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme
alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario
viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alla previsione di cui all'art. 1, le disposizioni di
cui all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione, sono
applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata
"San Gimignano" sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "San
Gimignano" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata «Terre di Cosenza» ed all'approvazione del
relativo disciplinare di produzione. (11A10224)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria
CIA, Confagricoltura e Coldiretti della Calabria, intesa ad ottenere
il riconoscimento della DOC «Terre di Cosenza» e del relativo
disciplinare di produzione;
Ha espresso nel corso della riunione del 25 maggio 2011, parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione
secondo il testo annesso alla presente.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni
geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.


