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You are here: Home News Notizia 2011 Agosto 2011 Novità enologiche

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Novità enologiche

 

Riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtenesi"

 

e approvazione del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini.

 

 

 

 

 

 

 

                        IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

 

 

  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come

 

modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante

 

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche

 

per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il

 

Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo

 

all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che

 

contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema

 

comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle

 

indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni

 

prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi

 

alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria

 

e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e

 

delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 

 

  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante

 

modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del

 

Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e

 

le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,

 

l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti

 

vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in

 

via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle

 

domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica

 

dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione

 

geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si

 

applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale

 

e comunitaria in materia; 

 

  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina

 

delle denominazioni di origine dei vini; 

 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

 

348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la

 

disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di

 

origine dei vini; 

 

  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di  tutela  delle

 

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in

 

attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 

 

  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto

 

legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 

 

  Vista la domanda presentata dal Consorzio  di  tutela  dei  vini  a

 

denominazione di  origine  Garda  Classico,  Garda  bresciano  e  San

 

Martino della Battaglia intesa ad ottenere  il  riconoscimento  della

 

denominazione di origine controllata "Valtenesi" e l'approvazione del

 

relativo disciplinare di produzione dei vini; 

 

  Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza  di

 

cui sopra; 

 

  Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la  Tutela  e

 

la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle  Indicazioni

 

Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda  di  riconoscimento

 

della denominazione di origine controllata "Valtenesi"e del  relativo

 

disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -

 

Serie generale - n. 107 del 10 maggio 2011; 

 

  Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi, le  istanze

 

e controdeduzioni presentate dal  Consorzio  di  tutela  dei  vini  a

 

denominazione di  origine  Garda  Classico,  Garda  bresciano  e  San

 

Martino  della  Battaglia,  avverso  il  parere  e  la  proposta   di

 

disciplinare sopra citati; 

 

  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la

 

valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni

 

geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione  del  23  e  24

 

giugno 2011 sulla citate istanze e controdeduzioni, con il quale sono

 

state parzialmente accolte le richieste formulate con il  conseguente

 

adeguamento  dell'articolo  2  del   disciplinare,   concernente   la

 

composizione della base ampelografica dei  vigneti,  dell'articolo  6

 

relativamente ad alcuni descrittori delle caratteristiche al  consumo

 

e dell'art.  7  circa  l'utilizzo  della  dicitura  "Chiaretto  della

 

Valtenesi" in etichetta; 

 

  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del

 

disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata

 

"Valtenesi" in conformita' ai pareri espressi, in data 21 e 22  marzo

 

2011 e 23 e 24 giugno 2011, dal sopra citato Comitato  nazionale  per

 

la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle

 

indicazioni geografiche tipiche dei vini; 

 

 

 

                              Decreta: 

 

 

 

                               Art. 1 

 

 

 

  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di   origine   controllata

 

"Valtenesi" ed e' approvato, nel testo annesso al  presente  decreto,

 

il relativo disciplinare di produzione. 

 

  2. La denominazione di origine controllata "Valtenesi" e' riservata

 

ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel

 

disciplinare di produzione di cui al comma 1 del  presente  articolo,

 

le cui disposizioni entrano in vigore  a  decorrere  dalla  vendemmia

 

2011. 

 

 

 

        

 

      

 

                               Art. 2 

 

 

 

  1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a  denominazione  di

 

origine controllata "Valtenesi", provenienti da vigneti  aventi  base

 

ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare  di

 

produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi  allo

 

schedari viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo  12

 

del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

 

 

 

        

 

      

 

                               Art. 3 

 

 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

 

per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata

 

"Valtenesi"  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle

 

condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di

 

produzione. 

 

  2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto

 

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

 

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

 

denominazione di origine e indicazione geografica tipica. 

 

 

 

        

 

      

 

                               Art. 4 

 

 

 

  1. All'allegato A sono riportati i codici, di  cui  all'articolo  7

 

del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie  dei  vini

 

denominazione di origine controllata "Valtenesi". 

 

 

 

Parere relativo alla richiesta di  modifica  della  denominazione  di

 

origine controllata "Rosso Barletta" in  "Barletta"  e  modifica  del

 

relativo disciplinare di produzione dei vini.

 

 

 

 

 

    Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

 

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

 

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

 

164; 

 

    Esaminata la domanda presentata dal  Consorzio  tutela  vini  DOC

 

Rosso Barletta  per  il  tramite  della  Regione  Puglia,  intesa  ad

 

ottenere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della

 

denominazione di origine controllata Rosso Barletta e  la  variazione

 

della medesima denominazione in «Barletta». 

 

    Ha espresso, nella riunione dei  giorni  24  e  25  maggio  2011,

 

presente il funzionario della Regione Puglia parere  favorevole  alla

 

suddetta istanza, proponendo, ai fini  dell'emanazione  del  relativo

 

decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo

 

di seguito annesso. 

 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

 

disciplinare di produzione dovranno, in regola  con  le  disposizioni

 

contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre

 

1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e   successive

 

modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato

 

nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di

 

origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  Via  XX

 

settembre n. 20 - 00187 Roma - entro  trenta  giorni  dalla  data  di

 

pubblicazione nella  Gazzetta  ufficiale  della  citata  proposta  di

 

disciplinare di produzione. 

 

 

 

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a  denominazione

 

di origine controllata «San Gimignano». (11A10167) 

 

 

 

 

 

 

 

                        IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

    DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITa' 

 

 

 

  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come

 

modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante

 

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche

 

per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il

 

Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo

 

all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che

 

contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema

 

comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle

 

indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni

 

prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi

 

alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria

 

e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e

 

delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 

 

  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante

 

modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del

 

Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e

 

le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,

 

l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti

 

vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via

 

transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle

 

domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica

 

dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione

 

geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si

 

applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale

 

e comunitaria in materia; 

 

  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina

 

delle denominazioni di origine dei vini; 

 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

 

348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la

 

disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di

 

origine dei vini; 

 

  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela

 

delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei

 

vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 

 

  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto

 

legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 

 

  Visto  il  decreto  ministeriale  7  agosto  2003,   e   successive

 

modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di

 

origine controllata dei vini "San Gimignano" ed e' stato approvato il

 

relativo disciplinare di produzione; 

 

  Vista la domanda presentata dal Consorzio della  Denominazione  San

 

Gimignano intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione

 

della denominazione di  origine  controllata  dei  vini  a  DOC  "San

 

Gimignano"; 

 

  Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata

 

domanda di modifica; 

 

  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la

 

valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni

 

geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di

 

modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  -  n.

 

96 del 27 aprile 2011; 

 

  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere  alla  modifica  del

 

disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine

 

controllata "Matera" ed all'approvazione del relativo disciplinare di

 

produzione in argomento, in conformita' al parere  espresso  ed  alla

 

proposta formulata dal citato Comitato; 

 

 

 

                              Decreta: 

 

 

 

                               Art. 1 

 

 

 

  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di

 

origine  controllata  "San  Gimignano",  riconosciuto   con   decreto

 

ministeriale 7 agosto 2003 e successive modificazioni, e'  sostituito

 

per intero dal testo annesso al presente decreto le cui  disposizioni

 

entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012. 

 

 

 

        

 

      

 

                               Art. 2 

 

 

 

  1. I soggetti  che  intendono  rivendicare  gia'  a  partire  dalla

 

vendemmia 2011 i vini a denominazione  di  origine  controllata  "San

 

Gimignano", provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme

 

alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono

 

tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione  dei  medesimi  allo   schedario

 

viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12  del  decreto

 

legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

 

  2. In deroga alla previsione di cui all'art. 1, le disposizioni  di

 

cui  all'art.  8  dell'annesso  disciplinare  di   produzione,   sono

 

applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione  del

 

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 

 

        

 

      

 

                               Art. 3 

 

 

 

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto

 

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

 

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

 

denominazione di origine controllata. 

 

 

 

        

 

      

 

                               Art. 4 

 

 

 

  1. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto

 

dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006,  i  codici  di

 

tutte le tipologie di vini a  Denominazione  di  origine  controllata

 

"San Gimignano" sono riportati nell'allegato A del presente decreto. 

 

 

 

        

 

      

 

                               Art. 5 

 

 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

 

per il consumo vini con la denominazione di origine controllata  "San

 

Gimignano"  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza   delle

 

condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di

 

produzione. 

 

 

 

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della  denominazione

 

di origine controllata «Terre di  Cosenza»  ed  all'approvazione  del

 

relativo disciplinare di produzione. (11A10224) 

 

 

 

 

 

    Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

 

denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei  vini,

 

istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; 

 

    Esaminata la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria

 

CIA, Confagricoltura e Coldiretti della Calabria, intesa ad  ottenere

 

il riconoscimento  della  DOC  «Terre  di  Cosenza»  e  del  relativo

 

disciplinare di produzione; 

 

    Ha espresso nel corso della riunione del 25 maggio  2011,  parere

 

favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai  fini  dell'emanazione

 

del relativo decreto  ministeriale,  il  disciplinare  di  produzione

 

secondo il testo annesso alla presente. 

 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

 

modifica, in conformita' con le disposizioni  contenute  nel  decreto

 

del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed

 

integrazioni,  dovranno  pervenire  al  Ministero   delle   politiche

 

agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e

 

la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  Indicazioni

 

geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre,  20  -  00187  Roma,

 

entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta

 

Ufficiale. 

Data di pubblicazione: 08/08/2011
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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