Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home News Notizia 2011 Luglio 2011 Novità enologiche

Pubblicità su questo sito
Document Actions

Novità enologiche

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px 'Courier New'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px 'Courier New'; min-height: 11.0px}

Parere  inerente  la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare   di

produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo

del Chianti Classico».

 

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine

        controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» 

 

 

                               Art. 1. 

 

    1. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti

Classico» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni  ed  ai

requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 

    2. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti

Classico» puo'  essere  integrata  dalla  specificazione  «occhio  di

pernice». 

 

 

                               Art. 2. 

 

    1. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti

Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di  pernice»  sono

riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti  aventi,

nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 

    «Vin Santo del Chianti Classico»: 

      Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente,  minimo

60%. 

    Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a

bacca bianca e rossa,  idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  delle

province di Firenze e Siena fino ad un massimo del  40%  ed  iscritti

nel Registro Nazionale  delle  varieta'  di  vite  per  uve  da  vino

approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio

2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 

    «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice»: 

      Sangiovese, minimo 80%. 

    Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a

bacca bianca e rossa,  idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  delle

province di Firenze e Siena fino ad un massimo del  20%  ed  iscritti

nel Registro Nazionale  delle  varieta'  di  vite  per  uve  da  vino

approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio

2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 

 

 

                               Art. 3. 

 

    1. Le uve destinate alla produzione dei vini a  Denominazione  di

Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del

Chianti Classico  occhio  di  pernice»  devono  essere  prodotte  nei

terreni dell'intero territorio del Chianti Classico,  delimitato  con

decreto  interministeriale  31  luglio  1932.  Tale  zona  e'   cosi'

delimitata: 

    «Incominciando dalla  descrizione  del  confine  della  parte  di

questa zona che appartiene alla provincia di Siena,  si  prende  come

punto di partenza quello in cui il confine fra  le  due  province  di

Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso

Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga. 

    Da questo punto il confine segue  il  torrente  Ambra  e  un  suo

affluente non nominato fino al podere Ciarpella,  poi  la  mulattiera

che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue  una  linea  virtuale

fino all'Ombrone (quota 298). 

    Di  qui  seguendo  una  mulattiera,  raggiunge  quota  257,  dove

incontra una carrareccia, che sbocca  sulla  strada  per  Castelnuovo

Berardenga. 

    Risale detta strada fino a quota  354.  Da  qui  segue  il  fosso

Malena Morta fino alla  sua  confluenza  col  Borro  Spugnaccio;  poi

ancora lungo detto fosso della Malena  Morta  fino  a  Pialli  (quota

227). Segue poi per breve  tratto  il  fosso  Malena  Viva,  per  poi

volgere per una linea virtuale passante per S.  Lucia  (quota  252  e

265) verso l'Arbia. 

    Raggiunto  questo  torrente,   lo   risale   lungo   il   confine

amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui

il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi

di  Siena,  Castelnuovo  Berardenga,  Castellina,   Monteriggioni   e

Poggibonsi,  fino  a  incontrare,  in  corrispondenza  del  Borro  di

Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso

il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio

e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente

il confine provinciale, che e' pure quello tra i comuni di Poggibonsi

e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. 

    A questo punto si inizia la descrizione del confine  della  parte

di questa zona che appartiene alla provincia  di  Firenze.  Il  detto

confine per un primo tratto segue il torrente Drove  fino  al  Mulino

della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di

Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per  poi  piegare

un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per ca' Biricuccie

Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle

che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per

Figlinella,  giunge  a  Sambuca,  dove  incontra  il  torrente  Pesa.

Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un  primo  tratto

col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa  e

Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. 

    Da questo punto il confine della  zona  coincide  con  i  confini

amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. 

    Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della  zona

del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di

Radda in  Chianti  e  Gaiole,  e  per  breve  tratto  di  Castelnuovo

Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione  di

questa zona». 

    2. Nella zona di produzione della Denominazione  «Vin  Santo  del

Chianti Classico» non si potranno  impiantare  ed  iscrivere  vigneti

allo Schedario Viticolo «Vin Santo del  Chianti»  ne'  produrre  vini

«Vin Santo del Chianti». 

 

 

                               Art. 4. 

 

    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati

alla produzione dei vini «Vin Santo  del  Chianti  classico»  e  «Vin

Santo del Chianti Classico occhio di pernice»  devono  essere  quelle

tradizionali della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve,  ai

mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 

    2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini  dell'iscrizione

allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti di giacitura  collinare

e orientamento adatti, i cui terreni situati ad  una  altitudine  non

superiore a  700  metri  s.l.m.  sono  costituiti  in  prevalenza  da

substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da  sabbie

e ciottolami. 

    3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di

potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a

non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 

    4. Sono esclusi i sistemi espansi. 

    5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di

3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima  per  ceppo  non  deve

superare i 2,5 kg. 

    6. E' vietata ogni pratica di forzatura. 

    7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non

deve  superare  gli  80  q.li.  A  detto  limite,  anche  in   annate

eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata  attraverso

una accurata cernita delle uve, purche'  la  produzione  globale  del

vigneto non superi del 20% il limite medesimo. 

    9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  ha

diritto alla denominazione di origine controllata. 

    10. Fermi restando i limiti  sopra  indicati  la  produzione  per

ettaro, in coltura  promiscua,  deve  essere  calcolata,  rispetto  a

quella specializzata, in rapporto  al  numero  delle  piante  e  alla

produzione per ceppo. 

 

 

                               Art. 5. 

 

    1.  Le  operazioni  di  vinificazione,   di   conservazione,   di

invecchiamento e di imbottigliamento  dei  vini  di  cui  all'art.  2

devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti  Classico

di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. 

    Tuttavia, le  operazioni  di  vinificazione  sono  consentite  su

autorizzazione del MIPAF previa istruttoria della regione Toscana, in

cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre  10

km in linea d'area dal confine, sempre  che  tali  cantine  risultino

preesistenti  al  momento  dell'entrata  in   vigore   del   presente

disciplinare  e  siano  di  pertinenza  di  aziende   che   in   esse

vinifichino,  singolarmente  o  collettivamente,  uve   idonee   alla

produzione di «Vin Santo del Chianti Classico»  ottenute  da  vigneti

propri. 

    2. La resa massima dell'uva in vino finito «Vin Santo del Chianti

Classico» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca  al  terzo

anno d'invecchiamento del vino. 

    3.  Le  uve  provenienti  dai  vigneti  iscritti  allo  Schedario

Viticolo del Chianti Classico  DOCG  possono  essere  destinate  alla

produzione dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del

Chianti  Classico  occhio  di  pernice»  DOC,  qualora  i  produttori

interessati optino in tutto o in parte  per  tali  rivendicazioni  in

sede di denuncia annuale delle uve e del vino. 

    4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: 

      l'uva,  dopo  aver  subito  un'accurata  cernita  deve   essere

sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento  delle  uve  deve

avvenire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con

aria ventilata e l'uva deve  raggiungere  prima  dell'ammostatura  un

contenuto zuccherino non inferiore al 27%; 

      la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del  «Vin

Santo del Chianti Classico» deve  avvenire  in  recipienti  di  legno

(caratelli) di capacita' non superiore ai 3 ettolitri per un  periodo

minimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo  all'anno  di

raccolta;  l'immissione  al  consumo  del  «Vin  Santo  del   Chianti

Classico» e del «Vin Santo del Chianti Classico  occhio  di  pernice»

non puo' avvenire prima del 1 novembre del terzo  anno  successivo  a

quello di produzione delle uve; 

      al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve  avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol. 

 

 

                               Art. 6. 

 

    1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo  del

Chianti Classico» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere

alle seguenti caratteristiche: 

      colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso; 

      odore: etereo, intenso, caratteristico; 

      sapore: da secco ad  amabile,  armonico,  vellutato,  con  piu'

pronunciata rotondita' per il tipo amabile; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%  vol.  di  cui

almeno il 12% vol. svolto; 

      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 

      acidita' volatile massima: 30 milliequivalenti per litro; 

      estratto non riduttore minimo: 23 g/l. 

    2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo  del

Chianti Classico  occhio  di  pernice»  all'atto  dell'immissione  al

consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 

      colore: da rosa intenso a rosa pallido; 

      odore: etereo, intenso; 

      sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol.  di  cui

12% vol. svolto; 

      acidita' totale minima: 4 g/l; 

      acidita' volatile massima: 30 milliequivalenti per litro; 

      estratto non riduttore minimo: 26 g/l. 

 

 

                               Art. 7. 

 

    1. Alla Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 e'

vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle

previste nel presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli

aggettivi «extra», «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «superiore»  e

similari. 

    2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano

riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi

significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 

    3. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin  Santo  del

Chianti Classico» devono essere immessi al consumo esclusivamente  in

bottiglie bordolesi di capacita' non superiore a 3 litri. 

    4. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata  «Vin  Santo

del Chianti Classico» e' obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di

produzione delle uve. 

 

Data di pubblicazione: 12/07/2011
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
Scegli Pr-Vino per la tua consulenza nel settore VINO!

Htt consulting - Emmeci program

 
     

This site conforms to the following standards: