Novità enologiche
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo
del Chianti Classico».
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»
Art. 1.
1. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti
Classico» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti
Classico» puo' essere integrata dalla specificazione «occhio di
pernice».
Art. 2.
1. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti
Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» sono
riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti Classico»:
Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo
60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito delle
province di Firenze e Siena fino ad un massimo del 40% ed iscritti
nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino
approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio
2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
«Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice»:
Sangiovese, minimo 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito delle
province di Firenze e Siena fino ad un massimo del 20% ed iscritti
nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino
approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio
2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del
Chianti Classico occhio di pernice» devono essere prodotte nei
terreni dell'intero territorio del Chianti Classico, delimitato con
decreto interministeriale 31 luglio 1932. Tale zona e' cosi'
delimitata:
«Incominciando dalla descrizione del confine della parte di
questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come
punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di
Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso
Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.
Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo
affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera
che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale
fino all'Ombrone (quota 298).
Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove
incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo
Berardenga.
Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso
Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi
ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota
227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi
volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e
265) verso l'Arbia.
Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine
amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui
il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi
di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e
Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di
Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso
il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio
e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente
il confine provinciale, che e' pure quello tra i comuni di Poggibonsi
e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.
A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte
di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto
confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino
della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di
Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare
un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per ca' Biricuccie
Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle
che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per
Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa.
Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto
col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e
Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.
Da questo punto il confine della zona coincide con i confini
amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.
Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona
del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di
Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo
Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di
questa zona».
2. Nella zona di produzione della Denominazione «Vin Santo del
Chianti Classico» non si potranno impiantare ed iscrivere vigneti
allo Schedario Viticolo «Vin Santo del Chianti» ne' produrre vini
«Vin Santo del Chianti».
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti classico» e «Vin
Santo del Chianti Classico occhio di pernice» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai
mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti di giacitura collinare
e orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non
superiore a 700 metri s.l.m. sono costituiti in prevalenza da
substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie
e ciottolami.
3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
4. Sono esclusi i sistemi espansi.
5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di
3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve
superare i 2,5 kg.
6. E' vietata ogni pratica di forzatura.
7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare gli 80 q.li. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso
una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale del
vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
10. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per
ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla
produzione per ceppo.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di
invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2
devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti Classico
di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
Tuttavia, le operazioni di vinificazione sono consentite su
autorizzazione del MIPAF previa istruttoria della regione Toscana, in
cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 10
km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino
preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente
disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse
vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla
produzione di «Vin Santo del Chianti Classico» ottenute da vigneti
propri.
2. La resa massima dell'uva in vino finito «Vin Santo del Chianti
Classico» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo
anno d'invecchiamento del vino.
3. Le uve provenienti dai vigneti iscritti allo Schedario
Viticolo del Chianti Classico DOCG possono essere destinate alla
produzione dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del
Chianti Classico occhio di pernice» DOC, qualora i produttori
interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in
sede di denuncia annuale delle uve e del vino.
4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita deve essere
sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve
avvenire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con
aria ventilata e l'uva deve raggiungere prima dell'ammostatura un
contenuto zuccherino non inferiore al 27%;
la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Vin
Santo del Chianti Classico» deve avvenire in recipienti di legno
(caratelli) di capacita' non superiore ai 3 ettolitri per un periodo
minimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di
raccolta; l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti
Classico» e del «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice»
non puo' avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.
Art. 6.
1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del
Chianti Classico» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato, con piu'
pronunciata rotondita' per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui
almeno il 12% vol. svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
acidita' volatile massima: 30 milliequivalenti per litro;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del
Chianti Classico occhio di pernice» all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: etereo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui
12% vol. svolto;
acidita' totale minima: 4 g/l;
acidita' volatile massima: 30 milliequivalenti per litro;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Art. 7.
1. Alla Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e
similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del
Chianti Classico» devono essere immessi al consumo esclusivamente in
bottiglie bordolesi di capacita' non superiore a 3 litri.
4. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo
del Chianti Classico» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.


