Novità enologiche
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “MAREMMA TOSCANA”
Articolo 1
Denominazione dei vini
1. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
➢ «Maremma toscana» bianco, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva
➢ «Maremma toscana» rosso, anche passito e novello
➢ «Maremma toscana» rosato
➢ «Maremma toscana» Vin Santo
➢ «Maremma toscana» Ansonica, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva
➢ «Maremma toscana» Chardonnay, anche passito e Vendemmia tardiva
➢ «Maremma toscana» Sauvignon, anche passito e Vendemmia tardiva
➢ «Maremma toscana» Trebbiano, anche Vendemmia tardiva
➢ «Maremma toscana» Vermentino, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva
➢ «Maremma toscana» Viognier, anche Vendemmia tardiva
➢ «Maremma toscana» Alicante
➢ «Maremma toscana» Cabernet, anche passito
➢ «Maremma toscana» Cabernet Sauvignon, anche passito
➢ «Maremma toscana» Canaiolo
➢ «Maremma toscana» Ciliegiolo, anche passito
➢ «Maremma toscana» Merlot
➢ «Maremma toscana» Sangiovese, anche passito
➢ «Maremma toscana» Syrah
Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Maremma toscana» bianco, «Maremma toscana» spumante, «Maremma toscana» passito bianco e «Maremma toscana» Vendemmia tardiva:
➢ Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente, minimo il 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
«Maremma toscana» Vin Santo:
➢ Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
«Maremma toscana» rosso, «Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana» novello:
➢ Sangiovese, minimo il 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
«Maremma toscana» rosato:
➢ Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, minimo il 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
«Maremma toscana» Ansonica, «Maremma toscana» Ansonica spumante:
➢ Ansonica: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Chardonnay:
➢ Chardonnay: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Sauvignon:
➢ Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Trebbiano:
➢ Trebbiano toscano: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Vermentino, «Maremma toscana» Vermentino spumante:
➢ Vermentino: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Viognier:
➢ Viognier: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Alicante:
➢ Alicante: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Cabernet:
➢ Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Cabernet sauvignon:
➢ Cabernet Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Canaiolo:
➢ Canaiolo nero: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Ciliegiolo:
➢ Ciliegiolo: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri Vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Merlot:
➢ Merlot: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.
«Maremma toscana» Sangiovese:
➢ Sangiovese: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;
«Maremma toscana» Syrah:
➢ Syrah: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.
2. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» passito con la specificazione di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), Cabernet sauvignon e Sangiovese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.
3. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» bianco, rosso, rosato, passito, Vendemmia tardiva, spumante, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Viognier, Alicante, Cabernet, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot e Syrah, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.
3. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.000 piante ad ettaro.
4. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
5. È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
6. La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
Maremma toscana» DOC Produzione uva (tonnellate/ettaro) Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)
bianco, spumante e Vin Santo 13 9,50
rosso, rosato e novello 12 10,00
passito bianco e rosso, anche con menzione del vitigno 11 10,50
Vendemmia tardiva, anche con menzione di vitigno 8 12,50
Ansonica, anche spumante 12 10,50
Chardonnay 12 10,50
Sauvignon 12 10,50
Trebbiano 12 10,50
Vermentino, anche spumante 12 10,50
Viognier 12 10,50
Alicante 11 11
Cabernet 11 11
Cabernet sauvignon 11 11
Canaiolo 11 11
Ciliegiolo 11 11
Merlot 11 11
Sangiovese 11 11
Syrah 11 11
7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
8. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
9. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
10. Nell’ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni di categoria interessate, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
2. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.
3. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, fatta eccezione per le tipologie “passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva”, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.
4. La tipologia “rosato” deve essere ottenuta con la vinificazione in “rosato” delle uve a bacca rossa.
5. Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine “novello” purchè la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia.
6. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Passito, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento naturale all’aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 settembre dell’anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 6 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.
7. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento parziale o totale sulla pianta, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 giugno dell’anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.
8. Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento della tipologia “Vin Santo” prevede quanto segue: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; la vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del “Vin Santo” deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri; l’immissione al consumo del «Maremma toscana» Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.
9. La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Tipologie Resa uva/vino Produzione massima vino (ettolitri/ettaro)
bianco e spumante 70 91
rosso, rosato e novello 70 84
passito bianco e rosso, anche con menzione del vitigno 40 44
Vin Santo 35 dell’uva fresca (al terzo anno di invecchiamento) 45,50
Vendemmia tardiva, anche con menzione di vitigno 50 40
Ansonica, anche spumante 70 84
Chardonnay 70 84
Sauvignon 70 84
Trebbiano 70 84
Vermentino, anche spumante 70 84
Viognier 70 84
Alicante 70 77
Cabernet 70 77
Cabernet sauvignon 70 77
Canaiolo 70 77
Ciliegiolo 70 77
Merlot 70 77
Sangiovese 70 77
Syrah 70 77
10. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (38% per la tipologia “Vin Santo”, 45% per le tipologie “Passito”, 55% per le tipologie “Vendemmia tardiva”), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
11. È consentito l’utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
➢ «Maremma toscana» bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine e delicato;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» rosso:
- colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- odore: vinoso;
- sapore: da secco a dolce, armonico ed equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» rosato:
- colore: rosato con riflessi rosso rubino;
- odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
- sapore: da secco a dolce, armonioso, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» novello:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, fruttato;
- sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;
- zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino più o meno intenso;
- perlage: fine e persistente;
- odore: fine, fruttato, persistente;
- sapore: secco, armonico, netto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Ansonica:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, leggermente fruttato;
- sapore: asciutto, morbido ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Ansonica spumante
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, leggermente fruttato;
- sapore: asciutto, morbido ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Chardonnay:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine, delicato, caratteristico;
- sapore: asciutto e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Sauvignon:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Trebbiano:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine e delicato;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Vermentino,
- colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco, morbido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Vermentino spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco, morbido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Viognier:
- colore: giallo paglierino brillante;
- odore: delicato, fresco, con nette sensazioni di fruttato;
- sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Alicante:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, sapido ed equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Ciliegiolo:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, delicato;
- sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Cabernet:
- colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso con note speziate;
- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Cabernet sauvignon:
- colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso con note speziate;
- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Canaiolo:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Merlot:
- colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: tipico con note fruttate;
- sapore: da secco a dolce, ampio e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Sangiovese:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;
- sapore: asciutto, corposo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Syrah:
- colore: da rosso rubino a rosso granato;
- odore: intenso, speziato, con sentore di piccoli frutti;
- sapore: secco, armonico, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
➢ «Maremma toscana» Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Ansonica Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Chardonnay Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Sauvignon Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Trebbiano Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Vermentino Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Viogner Vendemmia tardiva:
- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» passito bianco:
- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Ansonica passito:
- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Vermentino passito:
- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Chardonnay passito:
- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Sauvignon passito:
- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» passito rosso:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Ciliegiolo passito:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
➢ «Maremma toscana» Cabernet passito:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
5. È obbligatoria l’indicazione dell’annata in etichetta per tutte le tipologie di vino ad eccezione delle tipologie spumante.
Articolo 8
Confezionamento
1. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie previste dalla vigente normativa..
2. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.
3. Tuttavia, per le tipologie recanti la menzione “vigna” e per le tipologie “passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva” sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri e con chiusura a norma di legge.
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» e proposta
del relativo disciplinare di produzione.
PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «AGLIANICO DEL TABURNO»
Articolo 1 - Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico
del Taburno» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata
con DPR 29 ottobre 1986 e sostituito con DM 2 agosto 1993, e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
1. Rosso
2. Rosso riserva o riserva
3. Rosato
Articolo 2 - Base ampelografica
2.1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Aglianico del Taburno» devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Aglianico del Taburno rosso, rosato, rosso riserva o riserva:
Aglianico, minimo 85 %; per la restante parte possono concorre altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in
provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15 %.
Articolo 3 - Zona di raccolta uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere
raccolte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte
Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e
Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano,
Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine tra i comuni
di Apollosa e Benevento e segnatamente al km 256 della via Appia,
strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il
torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue questo
confine per due chilometri circa fino ad incontrare la linea
ferroviaria Benevento - Caserta, seguendola verso est fino ad
incrociare la s.s. n. 88 dei due Principati, che percorre fino al
confine del comune di Torrecuso a quota 248. Segue questo confine
deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n. 88 e
prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre
sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di Ponte.
Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello di
Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine comunale
di Torrecuso fino ad arrivare alla localita' Monte S. Michele nel
comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine si arriva, poi, al
torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla localita' Madonna
degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri confinante
con il comune di Vitulano. In localita' S. Giuseppe la delimitazione
prosegue lungo la strada che collega casale Fuschi' di Sotto, casale
Resi e casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana
Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine
del comune di Cautano. Scendendo ancora verso sud la linea di
delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1° tronco,
a quota 291, si immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora,
arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282. Segue
detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad incrociare
il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza della
strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la
linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte
Taburno fino a quota 502 per immettersi poi sulla strada comunale
Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto
fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune.
Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad
immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad
incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559. Da questo
punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli
del Monte Taburno si arriva ad incrociare il confine comunale di
Montesarchio in prossimita' della localita' Sperata. Seguendo il
confine comunale di Montesarchio si incrocia quello di Bonea in
localita' Sorgente Rivullo. Da questo punto, la linea di
delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare
di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della s.s.
n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in
localita' Tufara Valle, quello di Apollosa che segue fino ad
incrociare il punto di partenza.
A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area
distaccata della stessa, appartenente al comune di Tocco Caudio e
cosi' delimitata: partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo
verso nord si giunge alla contrada Sala e seguendo il confine verso
est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla
strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto
torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota 752 dove
la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il torrente
Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti.
Articolo 4 - Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini DOCG «Aglianico del Taburno» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti
impiantati su terreni collinari e pedecollinari. Sono esclusi i
vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni umidi.
4.2 Densita' di impianto, sesti di impianto e forme di
allevamento
I sesti di impianto, le torme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del vino. E'
escluso l'allevamento a tendone.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la forma di allevamento deve
essere la controspalliera e la densita' per ettaro in coltura
specializzata non puo' essere inferiore a 3.000.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.3 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata
e il titolo volumico naturale minimo sono i seguenti:
----------------------------------------------------------
Tipologia Prod. Max t/ha Titolo alcool. vol.nat.minimo
----------------------------------------------------------
rosso 9 11,5
----------------------------------------------------------
rosato 9 11,5
----------------------------------------------------------
rosso riserva o
riserva 9 12
----------------------------------------------------------
Le rese per i nuovi impianti, sono ridotte al 80% il terzo anno
vegetativo, inoltre prima del 5° anno non e' possibile produrre la
tipologia rosso riserva.
Fermo restando le rese massime stabilite al comma precedente, le
rese per ettaro in coltura promiscua devono essere calcolate,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
coperta dalla vite.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa di uva dovra' essere riportata, purche' la produzione
complessiva non superi del 20% i limiti medesimi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa
inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche
differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, La
Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela sentite le
Organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva
rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente
disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire
un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
disposizioni di cui al comma precedente.
Articolo 5 - Norme di vinificazione e di elaborazione
5.1 - Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e affinamento
obbligatorie e di imbottigliamento, devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo dei comuni di cui al
precedente articolo 3, anche se solo in parte compresi nella zona di
produzione delle uve.
5.2 Resa uva/vino
La resa massima delle uve in vino devono essere le seguenti:
---------------------------------------
Tipologie Resa uva/vino
---------------------------------------
rosso 70
---------------------------------------
rosato 65
---------------------------------------
rosso riserva o riserva 70
---------------------------------------
5.3 Arricchimento
E' consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali.
5.4 Modalita' di elaborazione e invecchiamento
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche qualitative.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
Aglianico del Taburno, rosato non puo' essere immesso al consumo
prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
Aglianico del Taburno rosso deve essere sottoposto a un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a decorrere dal 1
novembre dell'anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
Aglianico del Taburno rosso riserva o riserva deve essere sottoposto
a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di
cui almeno dodici mesi in botti di legno e sei mesi in bottiglia, a
decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.
Articolo 6 - Caratteristiche al consumo
6.1 I vini a denominazione di origine controllata e garantita
Aglianico del Taburno all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Aglianico del Taburno rosso o Aglianico del Taburno
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: secco, di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 %vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Aglianico del Taburno rosato
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: secco, armonico, fresco, fine;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l
Aglianico del Taburno rosso riserva o Aglianico del Taburno
riserva
colore: rosso granato intenso;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: secco,armonico e di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 13,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
6.2 In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di
legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. E'
facolta' del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7 - Designazione e presentazione
7.1 Nella designazione e presentazione del vino Aglianico del
Taburno le specificazioni: rosso, rosato, rosso riserva o riserva,
devono figurare in etichetta ed essere scritte in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di
origine "Aglianico del Taburno". Per il rosso ed il rosso riserva o
riserva puo' essere omessa l'indicazione del colore.
7.2 E vietato usare assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita «Aglianico del Taburno» qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore»,
«extra», «fine», «selezionato» e similari.
7.3 E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.4 Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni UE e nazionali in materia.
7.5 La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal
corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme
vigenti.
7.6 Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini Docg
«Aglianico del Taburno» deve figurare l'indicazione, veritiera e
documentabile, dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8 - Confezionamento
8.1 Il vino a Docg Aglianico del Taburno deve essere immesso al
consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacita' non
superiore a 6 litri. Inoltre, a scopo promozionale, e' consentito
l'utilizzo delle capacita' da litri 9, 12, 15.
8.2 I recipienti di cui al comma precedente devono essere di tipo
bordolese o borgognotta, chiusi con tappo di sughero naturale e, per
quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri
di un vino di particolare pregio.


