Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home News Notizia 2011 Luglio 2011 Novità enologiche

Pubblicità su questo sito
Document Actions

Novità enologiche

 

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “MAREMMA TOSCANA”

 

 

 

Articolo 1

 

Denominazione dei vini

 

1. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

 

 

«Maremma toscana» bianco, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva

 

«Maremma toscana» rosso, anche passito e novello

 

«Maremma toscana» rosato

 

«Maremma toscana» Vin Santo

 

«Maremma toscana» Ansonica, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva

 

«Maremma toscana» Chardonnay, anche passito e Vendemmia tardiva

 

«Maremma toscana» Sauvignon, anche passito e Vendemmia tardiva

 

«Maremma toscana» Trebbiano, anche Vendemmia tardiva

 

«Maremma toscana» Vermentino, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva

 

«Maremma toscana» Viognier, anche Vendemmia tardiva

 

«Maremma toscana» Alicante

 

«Maremma toscana» Cabernet, anche passito

 

«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon, anche passito

 

«Maremma toscana» Canaiolo

 

«Maremma toscana» Ciliegiolo, anche passito

 

«Maremma toscana» Merlot

 

«Maremma toscana» Sangiovese, anche passito

 

«Maremma toscana» Syrah

 

 

 

Articolo 2

 

Base ampelografica

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

 

 

«Maremma toscana» bianco, «Maremma toscana» spumante, «Maremma toscana» passito bianco e «Maremma toscana» Vendemmia tardiva:

 

 

 

Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente, minimo il 40%;

 

 

 

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

 

 

«Maremma toscana» Vin Santo:

 

 

 

Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;

 

 

 

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

 

 

«Maremma toscana» rosso, «Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana» novello:

 

 

 

Sangiovese, minimo il 40%;

 

 

 

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

 

 

«Maremma toscana» rosato:

 

 

 

Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, minimo il 40%;

 

 

 

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

 

 

«Maremma toscana» Ansonica, «Maremma toscana» Ansonica spumante:

 

 

 

Ansonica: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Chardonnay:

 

 

 

Chardonnay: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Sauvignon:

 

 

 

Sauvignon: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Trebbiano:

 

 

 

Trebbiano toscano: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Vermentino, «Maremma toscana» Vermentino spumante:

 

 

 

Vermentino: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Viognier:

 

 

 

Viognier: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Alicante:

 

 

 

Alicante: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Cabernet:

 

 

 

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Cabernet sauvignon:

 

 

 

Cabernet Sauvignon: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Canaiolo:

 

 

 

Canaiolo nero: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Ciliegiolo:

 

 

 

Ciliegiolo: minimo 85%; 

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri Vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Merlot:

 

 

 

Merlot: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

 

 

 

«Maremma toscana» Sangiovese:

 

 

 

Sangiovese: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

 

 

«Maremma toscana» Syrah:

 

 

 

Syrah: minimo 85%;

 

 

 

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

 

 

 

2. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» passito con la specificazione di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), Cabernet sauvignon e Sangiovese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

 

 

 

3. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

 

 

 

Articolo 3

 

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» bianco, rosso, rosato, passito, Vendemmia tardiva, spumante, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Viognier, Alicante, Cabernet, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot e Syrah, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto.

 

 

 

Articolo 4

 

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

 

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati. 

 

3. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.000 piante ad ettaro.

 

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 

 

5. È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

6. La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

 

 

 

Maremma toscana» DOC Produzione uva (tonnellate/ettaro)          Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)

 

bianco, spumante e Vin Santo 13 9,50

 

rosso, rosato e novello 12 10,00

 

passito bianco e rosso, anche con menzione del vitigno 11 10,50

 

Vendemmia tardiva, anche con menzione di vitigno 8 12,50

 

Ansonica, anche spumante 12 10,50

 

Chardonnay 12 10,50

 

Sauvignon 12 10,50

 

Trebbiano 12 10,50

 

Vermentino, anche spumante 12 10,50

 

Viognier 12 10,50

 

Alicante 11 11

 

Cabernet 11 11

 

Cabernet sauvignon 11 11

 

Canaiolo 11 11

 

Ciliegiolo 11 11

 

Merlot 11 11

 

Sangiovese 11 11

 

Syrah 11 11

 

 

 

7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

8. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

 

9. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

 

10. Nell’ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni di categoria interessate, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

 

 

 

Articolo 5

 

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

 

2. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

 

3. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, fatta eccezione per le tipologie “passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva”, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

 

4. La tipologia “rosato” deve essere ottenuta con la vinificazione in “rosato” delle uve a bacca rossa.

 

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine “novello” purchè la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia.

 

6. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Passito, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento naturale all’aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 settembre dell’anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 6 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.

 

7. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento parziale o totale sulla pianta, e possono essere immessi al consumo non prima del 30 giugno dell’anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.

 

8. Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento della tipologia “Vin Santo” prevede quanto segue: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; la vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del “Vin Santo” deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri; l’immissione al consumo del «Maremma toscana» Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

 

9. La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

Tipologie Resa uva/vino Produzione massima vino (ettolitri/ettaro)

 

bianco e spumante 70 91

 

rosso, rosato e novello 70 84

 

passito bianco e rosso, anche con menzione del vitigno 40 44

 

Vin Santo 35 dell’uva fresca (al terzo anno di invecchiamento) 45,50

 

Vendemmia tardiva, anche con menzione di vitigno 50 40

 

Ansonica, anche spumante 70 84

 

Chardonnay 70 84

 

Sauvignon 70 84

 

Trebbiano 70 84

 

Vermentino, anche spumante 70 84

 

Viognier 70 84

 

Alicante 70 77

 

Cabernet 70 77

 

Cabernet sauvignon 70 77

 

Canaiolo 70 77

 

Ciliegiolo 70 77

 

Merlot 70 77

 

Sangiovese 70 77

 

Syrah 70 77

 

 

 

10. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (38% per la tipologia “Vin Santo”, 45% per le tipologie “Passito”, 55% per le tipologie “Vendemmia tardiva”), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

11. È consentito l’utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste.

 

 

 

Articolo 6

 

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» all’atto dell’immissione al 

 

consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

 

 

«Maremma toscana» bianco:

 

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 

- odore: fine e delicato;

 

- sapore: secco e armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» rosso:

 

- colore: rosso rubino con riflessi violacei;

 

- odore: vinoso;

 

- sapore: da secco a dolce, armonico ed equilibrato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» rosato:

 

- colore: rosato con riflessi rosso rubino;

 

- odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;

 

- sapore: da secco a dolce, armonioso, leggermente acidulo;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

 

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» novello:

 

- colore: rosso rubino;

 

- odore: vinoso, fruttato;

 

- sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;

 

- zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» spumante:

 

- spuma: fine e persistente;

 

- colore: paglierino più o meno intenso;

 

- perlage: fine e persistente;

 

- odore: fine, fruttato, persistente;

 

- sapore: secco, armonico, netto;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

 

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Ansonica:

 

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 

- odore: caratteristico, leggermente fruttato;

 

- sapore: asciutto, morbido ed armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Ansonica spumante

 

- spuma: fine e persistente;

 

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 

- odore: caratteristico, leggermente fruttato;

 

- sapore: asciutto, morbido ed armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Chardonnay:

 

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 

- odore: fine, delicato, caratteristico;

 

- sapore: asciutto e armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Sauvignon:

 

- colore: giallo paglierino;

 

- odore: delicato, gradevole, caratteristico;

 

- sapore: secco e armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Trebbiano:

 

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 

- odore: fine e delicato;

 

- sapore: secco e armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Vermentino,

 

- colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;

 

- odore: delicato, caratteristico;

 

- sapore: secco, morbido, vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Vermentino spumante:

 

- spuma: fine e persistente;

 

- colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;

 

- odore: delicato, caratteristico;

 

- sapore: secco, morbido, vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Viognier:

 

- colore: giallo paglierino brillante;

 

- odore: delicato, fresco, con nette sensazioni di fruttato;

 

- sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Alicante:

 

- colore: rosso rubino più o meno intenso;

 

- odore: gradevole, caratteristico;

 

- sapore: secco, sapido ed equilibrato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Ciliegiolo:

 

- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

 

- odore: vinoso, delicato;

 

- sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Cabernet:

 

- colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;

 

- odore: vinoso con note speziate;

 

- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Cabernet sauvignon:

 

- colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;

 

- odore: vinoso con note speziate;

 

- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Canaiolo:

 

- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

 

- odore: vinoso;

 

- sapore: secco e armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Merlot:

 

- colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;

 

- odore: tipico con note fruttate;

 

- sapore: da secco a dolce, ampio e vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Sangiovese:

 

- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

 

- odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;

 

- sapore: asciutto, corposo, armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Syrah:

 

- colore: da rosso rubino a rosso granato;

 

- odore: intenso, speziato, con sentore di piccoli frutti;

 

- sapore: secco, armonico, pieno;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Vendemmia tardiva:

 

- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

 

- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

 

- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Ansonica Vendemmia tardiva:

 

- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

 

- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

 

- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Chardonnay Vendemmia tardiva:

 

- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

 

- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

 

- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Sauvignon Vendemmia tardiva:

 

- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

 

- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

 

- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Trebbiano Vendemmia tardiva:

 

- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

 

- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

 

- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Vermentino Vendemmia tardiva:

 

- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

 

- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

 

- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Viogner Vendemmia tardiva:

 

- colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

 

- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;

 

- sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» passito bianco:

 

- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

 

- odore: intenso, ricco, di frutta matura;

 

- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Ansonica passito:

 

- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

 

- odore: intenso, ricco, di frutta matura;

 

- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Vermentino passito:

 

- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

 

- odore: intenso, ricco, di frutta matura;

 

- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Chardonnay passito:

 

- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

 

- odore: intenso, ricco, di frutta matura;

 

- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Sauvignon passito:

 

- colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

 

- odore: intenso, ricco, di frutta matura;

 

- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» passito rosso:

 

- colore: rosso rubino intenso;

 

- odore: ampio, intenso, vinoso;

 

- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Ciliegiolo passito:

 

- colore: rosso rubino intenso;

 

- odore: ampio, intenso, vinoso;

 

- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

 

 

«Maremma toscana» Cabernet passito:

 

- colore: rosso rubino intenso;

 

- odore: ampio, intenso, vinoso;

 

- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;

 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% svolti;

 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

 

- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

- acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

5. È obbligatoria l’indicazione dell’annata in etichetta per tutte le tipologie di vino ad eccezione delle tipologie spumante.

 

 

 

Articolo 8

 

Confezionamento

 

1. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie previste dalla vigente normativa..

 

2. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.

 

3. Tuttavia, per le tipologie recanti la menzione “vigna” e per le tipologie “passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva” sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri e con chiusura a norma di legge.

 

 

 

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della  denominazione

 

di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» e proposta

 

del relativo disciplinare di produzione.

 

 

 

    PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A  DENOMINAZIONE  DI

 

ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «AGLIANICO DEL TABURNO» 

 

 

 

    Articolo 1 - Denominazione e vini 

 

    La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Aglianico

 

del Taburno» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata

 

con DPR 29 ottobre 1986  e  sostituito  con  DM  2  agosto  1993,  e'

 

riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti

 

prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti

 

tipologie: 

 

    1. Rosso 

 

    2. Rosso riserva o riserva 

 

    3. Rosato 

 

    Articolo 2 - Base ampelografica 

 

    2.1. I vini a denominazione di origine  controllata  e  garantita

 

«Aglianico del Taburno» devono essere ottenuti da uve provenienti  da

 

vigneti,  aventi  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione

 

ampelografica: 

 

    Aglianico del Taburno rosso, rosato,  rosso  riserva  o  riserva:

 

Aglianico, minimo 85 %; per la restante parte possono concorre  altri

 

vitigni a bacca nera, non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  in

 

provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15 %. 

 

    Articolo 3 - Zona di raccolta uve 

 

    Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di

 

origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere

 

raccolte nella zona di produzione che comprende  l'intero  territorio

 

amministrativo dei comuni  di  Apollosa,  Bonea,  Campoli  del  Monte

 

Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi,  Torrecuso  e

 

Ponte ed in parte il territorio dei  comuni  di  Benevento,  Cautano,

 

Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento. 

 

    Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine tra i  comuni

 

di Apollosa e Benevento e segnatamente al km  256  della  via  Appia,

 

strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue  verso  nord  il

 

torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue  questo

 

confine  per  due  chilometri  circa  fino  ad  incontrare  la  linea

 

ferroviaria  Benevento  -  Caserta,  seguendola  verso  est  fino  ad

 

incrociare la s.s. n. 88 dei due Principati,  che  percorre  fino  al

 

confine del comune di Torrecuso a quota  248.  Segue  questo  confine

 

deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n.  88  e

 

prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest,  quasi  sempre

 

sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di  Ponte.

 

Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello  di

 

Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine  comunale

 

di Torrecuso fino ad arrivare alla localita'  Monte  S.  Michele  nel

 

comune di Foglianise. Lungo lo stesso  confine  si  arriva,  poi,  al

 

torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino  alla  localita'  Madonna

 

degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri  confinante

 

con il comune di Vitulano. In localita' S. Giuseppe la  delimitazione

 

prosegue lungo la strada che collega casale Fuschi' di Sotto,  casale

 

Resi e casale Tammari, svoltando verso  sud  all'altezza  di  Fontana

 

Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare  il  confine

 

del comune di  Cautano.  Scendendo  ancora  verso  sud  la  linea  di

 

delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1°  tronco,

 

a quota 291, si immette nel torrente  Ienca  e,  proseguendo  ancora,

 

arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota  282.  Segue

 

detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad  incrociare

 

il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza  della

 

strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la

 

linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del  Monte

 

Taburno fino a quota 502 per immettersi  poi  sulla  strada  comunale

 

Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per  un  tratto

 

fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune.

 

Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso  sud  fino  ad

 

immettersi nel torrente  Castagnola  e,  proseguendo,  si  arriva  ad

 

incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota  559.  Da  questo

 

punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di  Campoli

 

del Monte Taburno si arriva ad  incrociare  il  confine  comunale  di

 

Montesarchio in prossimita'  della  localita'  Sperata.  Seguendo  il

 

confine comunale di Montesarchio  si  incrocia  quello  di  Bonea  in

 

localita'  Sorgente  Rivullo.  Da   questo   punto,   la   linea   di

 

delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino  ad  incrociare

 

di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della  s.s.

 

n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in

 

localita'  Tufara  Valle,  quello  di  Apollosa  che  segue  fino  ad

 

incrociare il punto di partenza. 

 

    A  tale  delimitazione  devesi  aggiungere   una   piccola   area

 

distaccata della stessa, appartenente al comune  di  Tocco  Caudio  e

 

cosi' delimitata: partendo dal cimitero di Tocco Caudio e  procedendo

 

verso nord si giunge alla contrada Sala e seguendo il  confine  verso

 

est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva  alla

 

strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente  Tassi.  Detto

 

torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota  752  dove

 

la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il  torrente

 

Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti. 

 

    Articolo 4 - Norme per la viticoltura 

 

    4.1 Condizioni naturali dell'ambiente 

 

    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla

 

produzione dei vini DOCG «Aglianico del Taburno» devono essere quelle

 

tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  al

 

vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 

 

    Sono pertanto da considerarsi  idonei  esclusivamente  i  vigneti

 

impiantati su terreni  collinari  e  pedecollinari.  Sono  esclusi  i

 

vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni umidi. 

 

    4.2  Densita'  di  impianto,  sesti  di  impianto  e   forme   di

 

allevamento 

 

    I sesti di impianto, le torme  di  allevamento  e  i  sistemi  di

 

potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a

 

non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del  vino.  E'

 

escluso l'allevamento a tendone. 

 

    Per i nuovi impianti e i reimpianti la forma di allevamento  deve

 

essere la  controspalliera  e  la  densita'  per  ettaro  in  coltura

 

specializzata non puo' essere inferiore a 3.000. 

 

    E' vietata ogni pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia  consentita

 

l'irrigazione di soccorso. 

 

    4.3 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale 

 

    La produzione massima di uva per ettaro di coltura  specializzata

 

e il titolo volumico naturale minimo sono i seguenti: 

 

 

 

    

 

 

 

----------------------------------------------------------

 

Tipologia   Prod. Max t/ha   Titolo alcool. vol.nat.minimo

 

----------------------------------------------------------

 

rosso             9                       11,5

 

----------------------------------------------------------

 

rosato            9                       11,5

 

----------------------------------------------------------

 

rosso riserva o

 

riserva           9                       12

 

----------------------------------------------------------

 

 

 

    

 

 

 

    Le rese per i nuovi impianti, sono ridotte al 80% il  terzo  anno

 

vegetativo, inoltre prima del 5° anno non e'  possibile  produrre  la

 

tipologia rosso riserva. 

 

    Fermo restando le rese massime stabilite al comma precedente,  le

 

rese  per  ettaro  in  coltura  promiscua  devono  essere  calcolate,

 

rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie

 

coperta dalla vite. 

 

    A tali limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la

 

resa  di  uva  dovra'  essere  riportata,   purche'   la   produzione

 

complessiva non superi del 20% i limiti medesimi. 

 

    In caso di  annata  sfavorevole,  che  lo  renda  necessario,  la

 

Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa

 

inferiore  a  quella  prevista   al   presente   disciplinare   anche

 

differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

 

Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  La

 

Regione Campania, su proposta del  Consorzio  di  tutela  sentite  le

 

Organizzazioni di categoria, puo' fissare i  limiti  massimi  di  uva

 

rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente

 

disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di  conseguire

 

un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le

 

disposizioni di cui al comma precedente. 

 

    Articolo 5 - Norme di vinificazione e di elaborazione 

 

    5.1 - Zona di vinificazione 

 

    Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento  e  affinamento

 

obbligatorie  e  di  imbottigliamento,   devono   essere   effettuate

 

all'interno del  territorio  amministrativo  dei  comuni  di  cui  al

 

precedente articolo 3, anche se solo in parte compresi nella zona  di

 

produzione delle uve. 

 

    5.2 Resa uva/vino 

 

    La resa massima delle uve in vino devono essere le seguenti: 

 

 

 

---------------------------------------

 

Tipologie                 Resa uva/vino

 

---------------------------------------

 

rosso                           70

 

---------------------------------------

 

rosato                          65

 

---------------------------------------

 

rosso riserva o riserva         70

 

---------------------------------------

 

 

 

    

 

 

 

    5.3 Arricchimento 

 

    E' consentito l'arricchimento nei limiti  stabiliti  dalle  norme

 

comunitarie e nazionali. 

 

    5.4 Modalita' di elaborazione e invecchiamento 

 

    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche

 

locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue  peculiari

 

caratteristiche qualitative. 

 

    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita

 

Aglianico del Taburno, rosato non  puo'  essere  immesso  al  consumo

 

prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. 

 

    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita

 

Aglianico del Taburno rosso deve essere sottoposto a  un  periodo  di

 

invecchiamento obbligatorio di almeno due anni,  a  decorrere  dal  1

 

novembre dell'anno di produzione delle uve. 

 

    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita

 

Aglianico del Taburno rosso riserva o riserva deve essere  sottoposto

 

a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno  tre  anni,  di

 

cui almeno dodici mesi in botti di legno e sei mesi in  bottiglia,  a

 

decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. 

 

    Articolo 6 - Caratteristiche al consumo 

 

    6.1 I vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita

 

Aglianico  del  Taburno  all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve

 

rispondere alle seguenti caratteristiche: 

 

    Aglianico del Taburno rosso o Aglianico del Taburno 

 

    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con

 

l'invecchiamento; 

 

    odore: caratteristico, persistente; 

 

    sapore: secco, di corpo; 

 

    titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 %vol; 

 

    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 

 

    estratto non riduttore minimo: 24 g/l. 

 

    Aglianico del Taburno rosato 

 

    colore: rosa piu' o meno intenso; 

 

    odore: delicato, fresco, fruttato; 

 

    sapore: secco, armonico, fresco, fine; 

 

    titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 % vol; 

 

    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 

 

    estratto non riduttore minimo: 19 g/l 

 

    Aglianico del Taburno  rosso  riserva  o  Aglianico  del  Taburno

 

riserva 

 

    colore: rosso granato intenso; 

 

    odore: caratteristico, persistente; 

 

    sapore: secco,armonico e di corpo; 

 

    titolo alcolometrico volumico minimo totale: 13,00 % vol; 

 

    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 

 

    estratto non riduttore minimo: 26 g/l. 

 

    6.2 In relazione alla eventuale conservazione  in  recipienti  di

 

legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve  sentore  di  legno.  E'

 

facolta'  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole   Alimentari   e

 

Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi  diversi  per

 

l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo. 

 

    Articolo 7 - Designazione e presentazione 

 

    7.1 Nella designazione e presentazione  del  vino  Aglianico  del

 

Taburno le specificazioni: rosso, rosato, rosso  riserva  o  riserva,

 

devono figurare in  etichetta  ed  essere  scritte  in  caratteri  di

 

dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione  di

 

origine "Aglianico del Taburno". Per il rosso ed il rosso  riserva  o

 

riserva puo' essere omessa l'indicazione del colore. 

 

    7.2  E  vietato  usare  assieme  alla  denominazione  di  origine

 

controllata   e   garantita   «Aglianico   del   Taburno»   qualsiasi

 

qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  nel  presente

 

disciplinare di produzione, ivi compresi gli  aggettivi  «superiore»,

 

«extra», «fine», «selezionato» e similari. 

 

    7.3 E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a

 

nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato

 

laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 

 

    7.4 Le indicazioni tendenti a  specificare  l'attivita'  agricola

 

dell'imbottigliatore quali  viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere,

 

cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza  delle

 

disposizioni UE e nazionali in materia. 

 

    7.5 La menzione in etichetta  del  termine  «vigna»  seguita  dal

 

corrispondente toponimo  e'  consentita  in  conformita'  alle  norme

 

vigenti. 

 

    7.6 Sulle bottiglie o altri recipienti  contenenti  i  vini  Docg

 

«Aglianico del Taburno»  deve  figurare  l'indicazione,  veritiera  e

 

documentabile, dell'annata di produzione delle uve. 

 

    Articolo 8 - Confezionamento 

 

    8.1 Il vino a Docg Aglianico del Taburno deve essere  immesso  al

 

consumo in bottiglia o altri recipienti di  vetro  di  capacita'  non

 

superiore a 6 litri. Inoltre, a  scopo  promozionale,  e'  consentito

 

l'utilizzo delle capacita' da litri 9, 12, 15. 

 

    8.2 I recipienti di cui al comma precedente devono essere di tipo

 

bordolese o borgognotta, chiusi con tappo di sughero naturale e,  per

 

quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri

 

di un vino di particolare pregio. 

Data di pubblicazione: 19/07/2011
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
Scegli Pr-Vino per la tua consulenza nel settore VINO!

Htt consulting - Emmeci program

 
     

This site conforms to the following standards: