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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2010
Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali dott. Luca Zaia, e nomina del dott.
Giancarlo Galan a Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 92 della Costituzione;
Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Luca Zaia dalla carica di
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1
Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Luca Zaia dalla
carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 2
Il dott. Giancarlo Galan e' nominato Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2010
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Pagadebit di Romagna».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
origine controllota «Pagadebit di Romagna», riconosciuto con decreto
del Presidente della Repubblica del 17 marzo 1988 e successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla
campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di origine controllota
«Pagadebit di Romagna» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Romagna Albana Spumante».
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento
per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1995 con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllota dei vini
«Romagna Albana Spumante» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Romagna Albana
Spumante»;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla
citata domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a DOC «Romagna Albana
Spumante» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
45 del 24 febbraio 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllota
dei vini «Romagna Albana Spumante» in conformita' al parere espresso
ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllota «Romagna Albana Spumante», riconosciuto con decreto
ministeriale del 5 giugno 1995 e' sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllota
«Romagna Albana Spumante» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Parere relativo alla richiesta di modifica della indicazione
geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia» e approvazione del
disciplinare di produzione.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere la modifica della indicazione
geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia»;
Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza
di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, presente il
funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PROVINCIA DI PAVIA»
Art. 1.
L'Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia»,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» e' riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia.
L'Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Croatina,
Riesling, Cortese, Moscato, Malvasia, Pinot nero o Pinot noir, Pinot
grigio, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet sauvignon, Dolcetto, Freisa,
Vespolina o Ughetta di Canneto, Uva Rara, Muller Thurgau, Merlot,
Nebbiolo, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%.
I vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» con
la specificazione di uno dei vitigni sopra indicati di cui al
presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie
frizzante e novello, limitatamente ai rossi.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Provincia di Pavia» comprende gli interi territori dei Comuni in
provincia di Pavia di seguito indicati: Bagnaria, Borgo Priolo,
Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Broni, Calvignano,
Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola,
Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo,
Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano,
Montesegale, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Montebello della
Battaglia, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle,
Retorbido, Rivanazzano, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese,
Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa
Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza
Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara,
Zavattarello, Zenevredo, Arena Po, Casanova Lonati, Barbianello,
Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Miradolo Terme, Inverno e
Monteleone.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata nell'ambito aziendale, gia' comprensiva dell'aumento
previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, per i vini a
Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» non deve essere
superiore a: tonnellate 23 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
per le tipologie con la specificazione del vitigno:
Barbera 24 tonnellate;
Croatina 23 tonnellate;
Riesling 22 tonnellate;
Cortese 22 tonnellate;
Moscato 22 tonnellate;
Malvasia 22 tonnellate;
Pinot nero 20 tonnellate;
Pinot grigio 20 tonnellate;
Chardonnay 22 tonnellate;
Sauvignon 22 tonnellate;
Cabernet Sauvignon 22 tonnellate;
Dolcetto 22 tonnellate;
Freisa 22 tonnellate;
Vespolina 22 tonnellate
Uva Rara 22 tonnellate;
Muller Thurgau 22 tonnellate;
Merlot 17 tonnellate;
Nebbiolo 17 tonnellate.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Provincia di Pavia» seguita o meno dal riferimento
al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
9% per i bianchi;
9% per i rosati;
9% per i rossi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella
zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali
operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di
Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune
di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Sono altresi' consentite le operazioni atte all'elaborazione dei
vini frizzanti nell'intero territorio delle Regioni Lombardia e
confinanti, quali: Piemonte, Emilia, Veneto e Trentino Alto Adige.
Esclusivamente per l'ottenimento della tipologia Moscato tali
operazioni sono consentite anche con prodotti a monte del vino, quali
mosto e mosto parzialmente fermentato.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
La resa massimo dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia passito, per la quale non deve essere
superiore al 50%.
Art. 6.
I vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia»,
anche con la specificazione del nome dei vitigni, all'atto
dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo del 9%, per tutte le tipologie e dell'11% per
il novello, e secondo la normativa vigente per la tipologia passito.
Inoltre il vino a Indicazione geografica tipica «Provincia di
Pavia» Moscato deve avere un titolo alcolometrico volumico svolto
minimo di 4,5% Vol e puo' essere caratterizzato, alla stappatura del
recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente
esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura
di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione
dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,8 bar.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito, l'uso di indicazioni che facciano
riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.


