Novita' enologiche
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Amarone Della Valpolicella» e approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Amarone della Valpolicella» e' riconosciuta ed e' approvato, nel
testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di
produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Amarone
della Valpolicella» e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.
Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2010, il vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Amarone della Valpolicella», proveniente da vigneti non
iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo
Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei
rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito Albo dei vigneti «Amarone della Valpolicella».
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1,
dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla data di
pubblicazione del presente decreto sono iscritti all'albo della
denominazione di origine controllata «Valpolicella», in conformita'
alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche,
sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.
Art. 3
1. I quantitativi di vino a Denominazione di origine controllata
e/o atti a divenire a Denominazione di origine controllata «Amarone
della Valpolicella», ottenuti in conformita' delle disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo1975 e successive modifiche,
provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che a decorrere dalla
data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al
presente decreto e sino alla data del 1° gennaio 2013, a partire
dalla quale il vino DOCG in questione sara' immesso al consumo,
trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di
elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento
delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici
interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla
produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica
vigente normativa, entro il 30 novembre 2012, i quantitativi di
prodotto giacenti presso le stesse.
2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Amarone della Valpolicella» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Moscadello di Montalcino».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del vino Brunello
di Montalcino, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di
produzione della Denominazione di origine controllata dei vini
«Moscadello di Montalcino»;
Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di
cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, presente
il rappresentante della regione Toscana, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Annesso
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «MOSCATELLO DI MONTALCINO»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Moscadello di
Montalcino» e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di
Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione
nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di
Montalcino» puo' essere prodotto nelle tipologie «Tranquillo»,
«Frizzante» e «Vendemmia tardiva», alle condizioni previste dal
presente disciplinare.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio
amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Art. 4.
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione
del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di
Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono.
Terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di
tempo che va dal Cretaceo al Pliocene e idonei a conferire alle uve e
al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Giacitura: collinare.
Altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m.
Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle
uve.
Densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per gli impianti
realizzati a partire dall'anno 1996, la densita' minima dovra' essere
di 3000 piante per ettaro.
Nei primi due anni di vegetazione dall'impianto, non potra'
essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di
vegetazione, la quantita' massima di uva per ettaro non potra'
superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del
massimale del presente articolo.
Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari
dell'uva e dei vini.
Pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» non
deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, pari a hl 65 in vino finito per i tipi «Tranquillo» e
«Frizzante». Per il tipo «Vendemmia tardiva» la produzione massima di
uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a q.li 50 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 22,5 in vino.
Per le uve atte a produrre la tipologia «Vendemmia tardiva» e'
consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista,
un appassimento parziale in fruttaio.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i
limiti indicati. Tale esubero della resa non potra' essere
commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in
carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono
essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve,
secondo le diverse tipologie.
Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a
preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale di 10% per i tipi «Tranquillo» e
«Frizzante». Le uve destinate alla produzione della tipologia
«Vendemmia tardiva», ammesse nelle condizioni richieste, debbono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
non inferiore al 15%.
Art. 5.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Moscadello di Montalcino» sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire solo
attraverso fermentazione naturale.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al 45% per il tipo
«Vendemmia tardiva».
Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e
imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione
definita all'art. 3.
L'eventuale arricchimento per le tipologie «Tranquillo» e
«Frizzante» potra' essere effettuato solo con mosto concentrato
prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo dei vigneti
del vino «Moscadello di Montalcino» o con mosto concentrato
rettificato.
Per la tipologia «Vendemmia tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di
arricchimento.
Art. 6.
I vini «Moscadello di Montalcino» all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte,
secondo le diverse tipologie:
Tipologia «Tranquillo»:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui
almeno un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Tipologia «Frizzante»:
colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui
almeno un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Tipologia «Vendemmia tardiva»:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
odore: caratteristico, delicato e persistente;
sapore: aromatico, dolce ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno
11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% in alcol potenziale;
acidita' totale minima: 4 g/l;
acidita' volatile massima: 25 millequivalenti/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Il vino «Moscadello di Montalcino» qualificato «Vendemmia
Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di
almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
vendemmia e non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio
del secondo anno successivo alla vendemmia.
Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta
fermentazione che si attenua nei mesi freddi.
Art. 7.
I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di
Montalcino» possono essere immessi al consumo in bottiglie di una
delle seguenti capacita': litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750;
litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000.
Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di
sughero.
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.
Sulle bottiglie contenenti il vino «Moscadello di Montalcino»
deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
E' vietato usare, insieme alla denominazione «Moscadello di
Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio»,
«Riserva» e similari.
E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta»,
«Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in
osservanza alle disposizioni CE in materia.
E' inoltre consentito l'uso di indicazioni toponomastiche che
facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle
condizioni previste dalle norme in materia.
Nella designazione e presentazione in etichetta del vino
«Moscadello di Montalcino» nei tipi «Frizzante» e «Vendemmia
tardiva», deve sempre figurare una delle dizioni «Frizzante» o
«Vendemmia tardiva», secondo il caso che ricorre, immediatamente al
di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali
dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Moscadello di
Montalcino».


