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Novita' enologiche

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita

dei vini «Amarone Della Valpolicella»  e  approvazione  del  relativo

disciplinare di produzione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'          Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. La denominazione di origine controllata  e  garantita  dei  vini

«Amarone della Valpolicella» e' riconosciuta  ed  e'  approvato,  nel

testo annesso  al  presente  decreto,  il  relativo  disciplinare  di

produzione. 

  2. La denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Amarone

della  Valpolicella»  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono   alle

condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione

di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni  entrano

in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010. 

      

                               Art. 2 

 

  1. I soggetti che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla

vendemmia 2010, il vini a  denominazione  di  origine  controllata  e

garantita «Amarone della Valpolicella», proveniente  da  vigneti  non

iscritti e  aventi  base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni

dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,

n. 164,  del  decreto  ministeriale  27  marzo  2001  e  dell'accordo

Stato-regioni e province autonome 25 luglio  2002,  la  denuncia  dei

rispettivi terreni  vitati,  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi

all'apposito Albo dei vigneti «Amarone della Valpolicella». 

  2. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,

dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla  data  di

pubblicazione del  presente  decreto  sono  iscritti  all'albo  della

denominazione di origine controllata «Valpolicella»,  in  conformita'

alle disposizioni di cui al disciplinare approvato  con  decreto  del

Presidente della Repubblica 1° marzo  1975  e  successive  modifiche,

sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1. 

      

                               Art. 3 

 

  1. I quantitativi di vino a Denominazione  di  origine  controllata

e/o atti a divenire a Denominazione di origine  controllata  «Amarone

della  Valpolicella»,  ottenuti  in  conformita'  delle  disposizioni

contenute nel disciplinare di produzione approvato  con  decreto  del

Presidente della Repubblica  1°  marzo1975  e  successive  modifiche,

provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che a decorrere  dalla

data di entrata in vigore del disciplinare di produzione  annesso  al

presente decreto e sino alla data del  1°  gennaio  2013,  a  partire

dalla quale il vino DOCG  in  questione  sara'  immesso  al  consumo,

trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase  di

elaborazione, possono essere  commercializzati  fino  ad  esaurimento

delle scorte con la D.O.C., a condizione  che  le  Ditte  produttrici

interessate comunichino al soggetto autorizzato  al  controllo  sulla

produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica

vigente normativa, entro il  30  novembre  2012,  i  quantitativi  di

prodotto giacenti presso le stesse. 

  2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e

garantita «Amarone della Valpolicella» e' tenuto, a norma  di  legge,

all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti

nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

Parere  inerente  la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare   di

produzione  dei  vini  a   denominazione   di   origine   controllata

«Moscadello di Montalcino».

  

    Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

164; 

    Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del  vino  Brunello

di Montalcino, intesa  ad  ottenere  modifiche  del  disciplinare  di

produzione  della  Denominazione  di  origine  controllata  dei  vini

«Moscadello di Montalcino»; 

    Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza  di

cui sopra; 

    Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre  2009,  presente

il rappresentante della regione Toscana,  parere  favorevole  al  suo

accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo

decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo

di seguito annesso. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione, in regola con le  disposizioni  contenute

nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642

«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed

integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre  n.

20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale. 

                                                              Annesso 

 

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

           CONTROLLATA DEI VINI «MOSCATELLO DI MONTALCINO» 

 

                               Art. 1. 

 

    La  denominazione   di   origine   controllata   «Moscadello   di

Montalcino» e' riservata al vino bianco che risponde alle  condizioni

ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 

 

                               Art. 2. 

 

    Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Moscadello  di

Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve  provenienti  dai  vigneti

composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco. 

    Possono concorrere alla produzione di detto  vino  anche  le  uve

provenienti dai vitigni a  bacca  bianca,  idonei  alla  coltivazione

nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%. 

    Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Moscadello  di

Montalcino»  puo'  essere  prodotto  nelle  tipologie   «Tranquillo»,

«Frizzante» e  «Vendemmia  tardiva»,  alle  condizioni  previste  dal

presente disciplinare. 

 

                               Art. 3. 

 

    La zona di produzione delle  uve  comprende  l'intero  territorio

amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena. 

 

                               Art. 4. 

 

    Le condizioni di coltura dei vigneti  destinati  alla  produzione

del vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Moscadello  di

Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona  e  comunque

atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche

caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. 

    In particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono

rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono. 

    Terreni: geocronologicamente attribuibili  ad  un  intervallo  di

tempo che va dal Cretaceo al Pliocene e idonei a conferire alle uve e

al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative. 

    Giacitura: collinare. 

    Altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m. 

    Esposizione: adatta ad assicurare una  idonea  maturazione  delle

uve. 

    Densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle

caratteristiche peculiari dell'uva  e  del  vino;  per  gli  impianti

realizzati a partire dall'anno 1996, la densita' minima dovra' essere

di 3000 piante per ettaro. 

    Nei primi due  anni  di  vegetazione  dall'impianto,  non  potra'

essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto  anno  di

vegetazione, la quantita'  massima  di  uva  per  ettaro  non  potra'

superare, rispettivamente, la percentuale del  30%  e  del  70%,  del

massimale del presente articolo. 

    Forme di allevamento e sistemi di potatura:  quelli  generalmente

usati o comunque atti a non modificare le  caratteristiche  peculiari

dell'uva e dei vini. 

    Pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura. 

    E' consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso. 

    La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino  a

denominazione di origine controllata «Moscadello di  Montalcino»  non

deve essere superiore a q.li 100 per ettaro  di  vigneto  in  coltura

specializzata, pari a hl 65 in vino finito per i tipi «Tranquillo»  e

«Frizzante». Per il tipo «Vendemmia tardiva» la produzione massima di

uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a q.li  50  per

ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 22,5 in vino. 

    Per le uve atte a produrre la tipologia  «Vendemmia  tardiva»  e'

consentito, fino ad un massimo del 50% della resa  massima  prevista,

un appassimento parziale in fruttaio. 

    A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli  la

resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve

purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i

limiti  indicati.  Tale  esubero  della  resa   non   potra'   essere

commercializzato come vino a denominazione di origine controllata. 

    Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di

origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in

carico separatamente sui registri obbligatori  di  cantina  e  devono

essere evidenziate separatamente nella denuncia  annuale  delle  uve,

secondo le diverse tipologie. 

    Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario,  a

preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico

volumico  minimo  naturale  di  10%  per  i   tipi   «Tranquillo»   e

«Frizzante».  Le  uve  destinate  alla  produzione  della   tipologia

«Vendemmia tardiva»,  ammesse  nelle  condizioni  richieste,  debbono

assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo

non inferiore al 15%. 

 

                               Art. 5. 

 

    Nella  vinificazione  dei  vini  a   denominazione   di   origine

controllata «Moscadello  di  Montalcino»  sono  ammesse  soltanto  le

pratiche enologiche  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari

caratteristiche. 

    La presa di spuma per il  tipo  «Frizzante»  deve  avvenire  solo

attraverso fermentazione naturale. 

    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore

al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al  45%  per  il  tipo

«Vendemmia tardiva». 

    Le operazioni  di  vinificazione,  conservazione,  affinamento  e

imbottigliamento devono essere effettuate nella  zona  di  produzione

definita all'art. 3. 

    L'eventuale  arricchimento  per  le  tipologie   «Tranquillo»   e

«Frizzante» potra'  essere  effettuato  solo  con  mosto  concentrato

prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo dei vigneti

del  vino  «Moscadello  di  Montalcino»  o  con   mosto   concentrato

rettificato. 

    Per la tipologia «Vendemmia tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di

arricchimento. 

 

                               Art. 6. 

 

    I vini «Moscadello di  Montalcino»  all'atto  dell'immissione  al

consumo devono rispondere alle caratteristiche  di  seguito  esposte,

secondo le diverse tipologie: 

    Tipologia «Tranquillo»: 

      colore: giallo paglierino; 

      odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente; 

      sapore: aromatico,  dolce,  armonico,  caratteristico  dell'uva

moscato; 

      titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  10,50%  di  cui

almeno un quarto ancora da svolgere; 

      titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%; 

      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 

      estratto non riduttore minimo: 17 g/l. 

    Tipologia «Frizzante»: 

      colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace; 

      odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente; 

      sapore: aromatico,  dolce,  armonico,  caratteristico  dell'uva

moscato; 

      titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  10,50%  di  cui

almeno un quarto ancora da svolgere; 

      titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%; 

      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 

      estratto non riduttore minimo: 17 g/l. 

    Tipologia «Vendemmia tardiva»: 

      colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; 

      odore: caratteristico, delicato e persistente; 

      sapore: aromatico, dolce ed armonico; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui  almeno

11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% in alcol potenziale; 

      acidita' totale minima: 4 g/l; 

      acidita' volatile massima: 25 millequivalenti/l; 

      estratto non riduttore minimo: 24 g/l. 

    Il  vino  «Moscadello  di  Montalcino»   qualificato   «Vendemmia

Tardiva» deve essere sottoposto  ad  un  periodo  di  affinamento  di

almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  alla

vendemmia e non puo' essere immesso al consumo prima del  1°  gennaio

del secondo anno successivo alla vendemmia. 

    Durante  l'affinamento  il   vino   puo'   compiere   una   lenta

fermentazione che si attenua nei mesi freddi. 

 

                               Art. 7. 

 

    I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Moscadello  di

Montalcino» possono essere immessi al consumo  in  bottiglie  di  una

delle seguenti capacita': litri  0,375;  litri  0,500;  litri  0,750;

litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000. 

    Le bottiglie devono  essere  di  vetro  e  chiuse  con  tappo  di

sughero. 

    Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie

con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio

del vino. 

    Sulle bottiglie contenenti il  vino  «Moscadello  di  Montalcino»

deve sempre figurare l'indicazione dell'annata  di  produzione  delle

uve. 

    E' vietato  usare,  insieme  alla  denominazione  «Moscadello  di

Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa  da  quelle

previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi

«Extra», «Fine»,  «Scelto»,  «Selezionato»,  «Superiore»,  «Vecchio»,

«Riserva» e similari. 

    E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni  che

facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non

aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. 

    Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'   agricola

dell'imbottigliatore  quali  «Viticoltore»,   «Fattoria»,   «Tenuta»,

«Podere», «Cascina» ed altri termini  similari,  sono  consentite  in

osservanza alle disposizioni CE in materia. 

    E' inoltre consentito l'uso  di  indicazioni  toponomastiche  che

facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le

uve da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato  ottenuto,  alle

condizioni previste dalle norme in materia. 

    Nella  designazione  e  presentazione  in  etichetta   del   vino

«Moscadello  di  Montalcino»  nei  tipi  «Frizzante»   e   «Vendemmia

tardiva», deve  sempre  figurare  una  delle  dizioni  «Frizzante»  o

«Vendemmia tardiva», secondo il caso che ricorre,  immediatamente  al

di sotto della dicitura denominazione di  origine  controllata.  Tali

dizioni devono  essere  riportate  in  caratteri  di  dimensioni  non

superiori a quelli utilizzati per  la  denominazione  «Moscadello  di

Montalcino». 

 

 

Data di pubblicazione: 13/04/2010
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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