Le novita' enologiche della settimana
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Gambellara».
Articolo unico
1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Gambellara»
e' integrato con l'aggiunta del seguente comma:
«E' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro
costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.».
Modifica del disciplinare di produzione dei vini denominazione di
origine controllata «Sangiovese di Romagna».
Articolo unico
1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Sangiovese di
Romagna» e' integrato con l'aggiunta del seguente comma:
«E' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro
costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido non inferiore a due litri.»
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Montepulciano
d'Abruzzo» e' integrato con l'aggiunta del seguente comma:
«Per il confezionamento del vino «Montepulciano d'Abruzzo» possono
essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un
otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non
inferiore a due litri.».
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Trebbiano
d'Abruzzo» e' integrato con l'aggiunta del seguente comma:
«Per il confezionamento del vino "Trebbiano d'Abruzzo" possono
essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un
otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non
inferiore a due litri.».
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Trebbiano di Romagna».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Trebbiano di
Romagna» e' integrato con l'aggiunta del seguente comma:
«E' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro
costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido non inferiore a due litri».
Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo -
Prosecco».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
1. All'art. 3, comma 1, lett. A, del disciplinare di produzione
della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvato
con il decreto ministeriale 17 luglio 2009 richiamato nelle premesse,
il nome del Comune di «Possagno del Grappa» e' sostituito con
«Possagno».
2. L'art. 8, comma 3, secondo capoverso, del citato disciplinare di
produzione e' sostituito dal seguente testo: «Per la tipologia
frizzante e' consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del
tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito che il tappo
cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in
spago.»
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine
controllata «Pagadebit di Romagna».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, presente
il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, la proposta di disciplinare di produzione
secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini - via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.


