Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home News Notizie 2010 Febbraio 2010 Novita' enologiche

Pubblicità su questo sito
Document Actions

Novita' enologiche

Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di

origine controllata dei vini «Cortona».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il disciplinare di produzione  della  Denominazione  di  origine

controllata dei vini «Cortona», approvato con decreto ministeriale 1°

settembre 1999,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo  annesso  al

presente decreto le cui disposizioni entrano in  vigore  a  decorrere

dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. I soggetti che intendono porre in  commercio,  a  partire  dalla

campagna vendemmiale  2009/2010,  i  vini  con  la  Denominazione  di

origine controllata «Cortona»,  provenienti  da  vigneti  non  ancora

iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi  base  ampelografica

conforme all'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono  tenuti  ad

effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e  per  gli

effetti dell'art. 15 della  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  del

decreto ministeriale 27 marzo 2001  e  dell'Accordo  Stato-regioni  e

province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi  terreni

vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. 

      

                               Art. 4 

 

  1. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto

dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006,  i  codici  di

tutte le tipologie di vini a  Denominazione  di  origine  controllata

«Cortona» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. 

      

                               Art. 5 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per  il  consumo  vini  con  Denominazione  di  origine   controllata

«Cortona»  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,   all'osservanza   delle

condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di

produzione. 

 

Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2009/2010, all'articolo  5,

comma 7 del discilinare di produzione della denominazione di  origine

controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

                             Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  1. Per la sola campagna vitivinicola 2009/2010 le  uve,  sottoposte

ad appassimento per  ottenere  i  vini  a  denominazione  di  origine

controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» possono essere vinificate

a partire dal 1° gennaio 2010. 

 

Modifica all'articolo 8 del disciplinare di  produzione  dei  vini  a

denominazione di origine controllata «Langhe».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  All'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione

di origine  controllata  «Langhe»,  come  da  ultimo  modificato  con

il decreto ministeriale 22 agosto 2001, richiamato  in  premessa,  e'

inserito il seguente comma: 

  "Confezionamento. E' consentito confezionare i vini a denominazione

di  origine  controllata  «Langhe»  rosso  e  «Langhe»  bianco  senza

specificazioni  aggiuntive,  in  contenitori  alternativi  al   vetro

costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di

polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di

altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri.». 

 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, relativo alla richiesta di riconoscimento  della  denominazione

di  origine  controllata  e  garantita  dei   vini   «Amarone   della

Valpolicella».

 

Non è stato possibile reperire il relativo disciplinare.

 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, relativo alla richiesta di riconoscimento  della  denominazione

di  origine  controllata  e  garantita  dei   vini   «Recioto   della

Valpolicella».

 

Non è stato possibile reperire il relativo disciplinare.

 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, relativo alla richiesta di riconoscimento  della  denominazione

di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso».

 

Non è stato possibile reperire il relativo disciplinare.

 

Modifica  dell'articolo  5  del  disciplinare  di  produzione   della

indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  L'art. 5 del disciplinare di produzione  dei  vini  ad  indicazione

geografica tipica «Bergamasca», come da ultimo modificato con il D.M.

20 luglio 2009,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo  annesso  al

presente decreto le cui disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire

dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 

 

                             Articolo 5 

 

    1. Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  pratiche  atte  a

conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 

    2. La resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il

consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. 

    3. Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve  destinate  alla

produzione dei vini ad  indicazione  geografica  tipica  «Bergamasca»

devono essere effettuate all'interno della zona di  produzione  delle

uve di cui all'art. 3. 

    Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di

produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate  anche

nel territorio amministrativo della Regione Lombardia. 

 

Modifica della denominazione di  origine  controllata  «Bianco  della

Valdinievole»  in  «Valdinievole»   e   approvazione   del   relativo

disciplinare di produzione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

                             Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1.  La  denominazione  di   origine   controllata   «Bianco   della

Valdinievole»,  riconosciuta  con  decreto   del   presidente   della

Repubblica 9 gennaio 1976  e'  modificata  in  «Valdinievole»  ed  e'

approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di  produzione

le cui disposizioni entrano in  vigore  a  decorrere  dalla  campagna

vendemmiale 2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'

dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini con la denominazione  di

origine controllata «Valdinievole», provenienti da vigneti non ancora

iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi  base  ampelografica

conforme all'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono  tenuti  ad

effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e  per  gli

effetti dell'art. 15 della  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  del

decreto ministeriale 27 marzo 2001 e  dell'Accordo  Stato  Regioni  e

Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni

vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. 

      

                               Art. 4 

 

  1. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto

dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006,  i  codici  di

tutte le tipologie di vini a  denominazione  di  origine  controllata

«Valdinievole» sono riportati nell'allegata A del presente decreto. 

      

                               Art. 5 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per  il  consumo  vini  con  denominazione  di  origine   controllata

«Valdinievole» e' tenuto, a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle

condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di

produzione. 

 

Modifica all'articolo 8 del disciplinare di  produzione  dei  vini  a

denominazione di origine controllata «Piemonte».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale 

 

                              Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  Il comma 1 dell'art. 8 del disciplinare di produzione  dei  vini  a

denominazione di  origine  controllata  «Piemonte»,  come  da  ultimo

modificato con il decreto ministeriale 29 luglio 2009, richiamato  in

premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo: 

  «1. Per  il  confezionamento  dei  vini  di  cui  all'art.  1  sono

consentiti tutti i  contenitori  previsti  dalla  normativa  vigente.

Tuttavia per le tipologie Piemonte "Chardonnay", "Piemonte"  Cortese,

"Piemonte" Barbera, "Piemonte" Bonarda  e  "Piemonte"  Grignolino  e'

consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un

otre in materiale plastico pluristrato di  polietilene  e  poliestere

racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido,  di

capacita' non inferiore a 2 litri.». 

 

Modifica all'articolo 7 del disciplinare di  produzione  dei  vini  a

denominazione di origine controllata «Canavese».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

                             Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  Il penultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di  produzione  dei

vini a denominazione  di  origine  controllata  «Canavese»,  come  da

ultimo modificato con  il  decreto  ministeriale  17  febbraio  1997,

richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente comma: 

  «Sono consentiti i sistemi di  chiusura  previsti  dalla  normativa

vigente ad esclusione del tappo a corona.». 

 

 

Modifica  dell'articolo  5  del  disciplinare  di  produzione   della

indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca».

IL CAPO DIPARTIMENTO  delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

                              Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  L'art. 5 del disciplinare di produzione  dei  vini  ad  indicazione

geografica tipica «Bergamasca», come da ultimo modificato con il D.M.

20 luglio 2009,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo  annesso  al

presente decreto le cui disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire

dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 

                                                              Annesso 

 

                             Articolo 5 

 

    1. Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  pratiche  atte  a

conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 

    2. La resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il

consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. 

    3. Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve  destinate  alla

produzione dei vini ad  indicazione  geografica  tipica  «Bergamasca»

devono essere effettuate all'interno della zona di  produzione  delle

uve di cui all'art. 3. 

    Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di

produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate  anche

nel territorio amministrativo della Regione Lombardia. 

 

 

Modifica della denominazione di  origine  controllata  «Bianco  della

Valdinievole»  in  «Valdinievole»   e   approvazione   del   relativo

disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1.  La  denominazione  di   origine   controllata   «Bianco   della

Valdinievole»,  riconosciuta  con  decreto   del   presidente   della

Repubblica 9 gennaio 1976  e'  modificata  in  «Valdinievole»  ed  e'

approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di  produzione

le cui disposizioni entrano in  vigore  a  decorrere  dalla  campagna

vendemmiale 2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'

dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini con la denominazione  di

origine controllata «Valdinievole», provenienti da vigneti non ancora

iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi  base  ampelografica

conforme all'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono  tenuti  ad

effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e  per  gli

effetti dell'art. 15 della  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  del

decreto ministeriale 27 marzo 2001 e  dell'Accordo  Stato  Regioni  e

Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni

vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. 

      

                               Art. 4 

 

  1. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto

dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006,  i  codici  di

tutte le tipologie di vini a  denominazione  di  origine  controllata

«Valdinievole» sono riportati nell'allegata A del presente decreto. 

      

                               Art. 5 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per  il  consumo  vini  con  denominazione  di  origine   controllata

«Valdinievole» e' tenuto, a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle

condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di

produzione. 

 

 

Modifica all'articolo 8 del disciplinare di  produzione  dei  vini  a

denominazione di origine controllata «Piemonte».

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale 

 

                              Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  Il comma 1 dell'art. 8 del disciplinare di produzione  dei  vini  a

denominazione di  origine  controllata  «Piemonte»,  come  da  ultimo

modificato con il decreto ministeriale 29 luglio 2009, richiamato  in

premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo: 

  «1. Per  il  confezionamento  dei  vini  di  cui  all'art.  1  sono

consentiti tutti i  contenitori  previsti  dalla  normativa  vigente.

Tuttavia per le tipologie Piemonte "Chardonnay", "Piemonte"  Cortese,

"Piemonte" Barbera, "Piemonte" Bonarda  e  "Piemonte"  Grignolino  e'

consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un

otre in materiale plastico pluristrato di  polietilene  e  poliestere

racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido,  di

capacita' non inferiore a 2 litri.». 

 

Modifica all'articolo 7 del disciplinare di  produzione  dei  vini  a

denominazione di origine controllata «Canavese».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  Il penultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di  produzione  dei

vini a denominazione  di  origine  controllata  «Canavese»,  come  da

ultimo modificato con  il  decreto  ministeriale  17  febbraio  1997,

richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente comma: 

  «Sono consentiti i sistemi di  chiusura  previsti  dalla  normativa

vigente ad esclusione del tappo a corona.». 

 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, relativo alla richiesta  di  modifica  della  denominazione  di

origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio» e proposta

del relativo disciplinare di produzione. 

 

 

IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE

  DONOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI  GEOGRAFICHE  TIPICHE

  DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA  LEGGE  10  FEBBRAIO

  1992, N. 164. 

    Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini  Collio

intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare  di  produzione  dei

vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano»  o

«Collio»; 

    Visto il  parere  favorevole  formulato  dalla  Regione  autonoma

Friuli-Venezia Giulia in merito alla modifica proposta  dal  predetto

Consorzio di tutela al disciplinare  di  produzione  dei  vini  della

denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»; 

    Ha espresso, nella riunione dei giorni  25  e  26  novembre  2009

parere  favorevole  alla  suddetta  istanza,  proponendo,   ai   fini

dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di

produzione secondo il testo di seguito annesso. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione dovranno, in regola  con  le  disposizioni

contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre

1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e   successive

modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato

nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di

origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  via  XX

settembre n. 20 - 00187 Roma,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta  di

disciplinare di produzione. 

 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, relativo alla richiesta  di  modifica  della  denominazione  di

origine controllata e garantita dei  vini  «Barolo»  e  proposta  del

relativo disciplinare di produzione.

 

 

Il Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle

  denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche

  dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della  legge  10  febbraio

  1992, n. 164. 

    Esaminata la  domanda  presentata  dal  Consorzio  tutela  Barolo

Barbaresco Alba Langhe e Roero per il tramite della regione Piemonte,

intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare  di  produzione  dei

vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barolo»; 

    Visto il parere favorevole formulato dalla  regione  Piemonte  in

merito alla modifica proposta dal predetto  Consorzio  di  tutela  al

disciplinare di produzione dei vini della  denominazione  di  origine

controllata e garantita «Barolo»; 

    Ha espresso, nella riunione dei giorni  27  e  28  ottobre  2009,

presente il funzionario della  regione  Piemonte,  parere  favorevole

alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del

relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione  secondo

il testo di seguito annesso; 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione dovranno, in regola  con  le  disposizioni

contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre

1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»,  e  successive

modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato

nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di

origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  via  XX

settembre n. 20 - 00187 Roma - entro  trenta  giorni  dalla  data  di

pubblicazione nella  Gazzetta  ufficiale  della  citata  proposta  di

disciplinare di produzione. 

 

 

Disposizioni integrative al decreto 19 giugno  2009  di  modifica  al

disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata

e garantita dei vini «Chianti».

 

 

 

                        IL CAPO DIPARTIMENTO 

                     delle politiche competitive 

                 del mondo rurale e della qualita'  

 

  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come

modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche

per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il

Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo

all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che

contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema

comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle

indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni

prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi

alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria

e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e

delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 

  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante

modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del

Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e

le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,

l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti

vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via

transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle

domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica

dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione

geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si

applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale

e comunitaria in materia; 

  Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164,  recante  nuova  disciplina

delle denominazioni di origine dei vini; 

  Visti i decreti  di  attuazione,  finora  emanati,  dalla  predetta

legge; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la

disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di

origine dei vini; 

  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.122,   recante   disposizioni

modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore

agricolo e forestale; 

  Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali  27

marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento  per

lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e  per   l'iscrizione   delle

superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc  e  negli  elenchi

delle vigne Igt e norme aggiuntive; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984  con

il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   Denominazione   di   origine

controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato  approvato  il

relativo disciplinare di produzione della citata D.o.c.; 

  Visto  il  decreto  ministeriale   5   agosto   1996,   concernente

modificazioni al disciplinare di produzione  della  denominazione  di

origine  controllata  e  garantita  «Chianti»  ed  approvazione   dei

disciplinari di produzione  relativi  ai  vini  a  DOCG  «Chianti»  e

«Chianti Classico»; 

  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  2003,  concernente  la

modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»; 

  Visto  il  Decreto  ministeriale  19  giugno  2009,  concernete  la

modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di origine

controllata e garantita dei vini «Chianti»; 

  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  Vino  Chianti  il  24

settembre 2009, con la quale e' stato richiesto, per il vino  a  DOCG

«Chianti» riportante la menzione riserva, proveniente dalla vendemmia

2008 e precedente, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del  sopra

citato  decreto  ministeriale   19   giugno   2009,   di   consentire

l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art.  5,

comma  5  del  disciplinare  di   produzione   annesso   al   decreto

ministeriale 19 giugno 2009; 

  Visto il parere espresso dalla Regione Toscana con nota, n.  292041

del 12 novembre 2009, sulla predetta richiesta; 

 

                              Decreta: 

 

 

                           Articolo unico 

 

  Per il vino a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita

«Chianti» qualificato con  la  menzione  riserva,  proveniente  dalle

vendemmie 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito all'art.  1

del decreto ministeriale 19  giugno  2009,  concernente  modifica  al

disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata

e garantita dei vini «Chianti», e' consentito l'immissione al consumo

secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare

di produzione della DOCG «Chianti» annesso al  sopra  citato  decreto

ministeriale 19 giugno 2009. 

 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini,  inerente  la  richiesta  di  modifica  del   disciplinare   di

produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Barbera

D'Alba». 

 

 

    Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

164; 

    Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte su istanza

del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco,  Alba,  Langhe  e  Roero,

intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei  vini

a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»; 

    Visto il parere favorevole espresso dalla  regione  Piemonte,  in

merito alle modifiche  proposte  dal  Consorzio  sopra  indicato,  al

disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine

controllata «Barbera d'Alba»; 

    Ha espresso, nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009, presente il

funzionario della regione Piemonte, parere favorevole  alla  suddetta

istanza, proponendo, ai fini  dell'emanazione  del  relativo  decreto

direttoriale, il disciplinare  di  produzione  secondo  il  testo  di

seguito annesso; 

 

Data di pubblicazione: 15/02/2010
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
Scegli Pr-Vino per la tua consulenza nel settore VINO!

Htt consulting - Emmeci program

 
     

This site conforms to the following standards: