Novita' enologiche
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Cortona».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata dei vini «Cortona», approvato con decreto ministeriale 1°
settembre 1999, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Denominazione di
origine controllata «Cortona», provenienti da vigneti non ancora
iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica
conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del
decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato-regioni e
province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata
«Cortona» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con Denominazione di origine controllata
«Cortona» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2009/2010, all'articolo 5,
comma 7 del discilinare di produzione della denominazione di origine
controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
1. Per la sola campagna vitivinicola 2009/2010 le uve, sottoposte
ad appassimento per ottenere i vini a denominazione di origine
controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» possono essere vinificate
a partire dal 1° gennaio 2010.
Modifica all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Langhe».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
All'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Langhe», come da ultimo modificato con
il decreto ministeriale 22 agosto 2001, richiamato in premessa, e'
inserito il seguente comma:
"Confezionamento. E' consentito confezionare i vini a denominazione
di origine controllata «Langhe» rosso e «Langhe» bianco senza
specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro
costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri.».
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della
Valpolicella».
Non è stato possibile reperire il relativo disciplinare.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della
Valpolicella».
Non è stato possibile reperire il relativo disciplinare.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso».
Non è stato possibile reperire il relativo disciplinare.
Modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della
indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Bergamasca», come da ultimo modificato con il D.M.
20 luglio 2009, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire
dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Articolo 5
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
3. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca»
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle
uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nel territorio amministrativo della Regione Lombardia.
Modifica della denominazione di origine controllata «Bianco della
Valdinievole» in «Valdinievole» e approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata «Bianco della
Valdinievole», riconosciuta con decreto del presidente della
Repubblica 9 gennaio 1976 e' modificata in «Valdinievole» ed e'
approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna
vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini con la denominazione di
origine controllata «Valdinievole», provenienti da vigneti non ancora
iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica
conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del
decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni e
Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata
«Valdinievole» sono riportati nell'allegata A del presente decreto.
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con denominazione di origine controllata
«Valdinievole» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Modifica all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Piemonte».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Decreta:
Articolo unico
Il comma 1 dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Piemonte», come da ultimo
modificato con il decreto ministeriale 29 luglio 2009, richiamato in
premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo:
«1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono
consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia per le tipologie Piemonte "Chardonnay", "Piemonte" Cortese,
"Piemonte" Barbera, "Piemonte" Bonarda e "Piemonte" Grignolino e'
consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un
otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di
capacita' non inferiore a 2 litri.».
Modifica all'articolo 7 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Canavese».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
Il penultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Canavese», come da
ultimo modificato con il decreto ministeriale 17 febbraio 1997,
richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente comma:
«Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa
vigente ad esclusione del tappo a corona.».
Modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della
indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Bergamasca», come da ultimo modificato con il D.M.
20 luglio 2009, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire
dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Annesso
Articolo 5
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
3. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca»
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle
uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nel territorio amministrativo della Regione Lombardia.
Modifica della denominazione di origine controllata «Bianco della
Valdinievole» in «Valdinievole» e approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata «Bianco della
Valdinievole», riconosciuta con decreto del presidente della
Repubblica 9 gennaio 1976 e' modificata in «Valdinievole» ed e'
approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna
vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini con la denominazione di
origine controllata «Valdinievole», provenienti da vigneti non ancora
iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica
conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del
decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni e
Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata
«Valdinievole» sono riportati nell'allegata A del presente decreto.
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con denominazione di origine controllata
«Valdinievole» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Modifica all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Piemonte».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Decreta:
Articolo unico
Il comma 1 dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Piemonte», come da ultimo
modificato con il decreto ministeriale 29 luglio 2009, richiamato in
premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo:
«1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono
consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia per le tipologie Piemonte "Chardonnay", "Piemonte" Cortese,
"Piemonte" Barbera, "Piemonte" Bonarda e "Piemonte" Grignolino e'
consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un
otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di
capacita' non inferiore a 2 litri.».
Modifica all'articolo 7 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Canavese».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
Il penultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Canavese», come da
ultimo modificato con il decreto ministeriale 17 febbraio 1997,
richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente comma:
«Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa
vigente ad esclusione del tappo a corona.».
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di
origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio» e proposta
del relativo disciplinare di produzione.
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DONOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, N. 164.
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Collio
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei
vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o
«Collio»;
Visto il parere favorevole formulato dalla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia in merito alla modifica proposta dal predetto
Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»;
Ha espresso, nella riunione dei giorni 25 e 26 novembre 2009
parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione secondo il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Barolo» e proposta del
relativo disciplinare di produzione.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Roero per il tramite della regione Piemonte,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei
vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barolo»;
Visto il parere favorevole formulato dalla regione Piemonte in
merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al
disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata e garantita «Barolo»;
Ha espresso, nella riunione dei giorni 27 e 28 ottobre 2009,
presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole
alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo di seguito annesso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.
Disposizioni integrative al decreto 19 giugno 2009 di modifica al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti».
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per
lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle
superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi
delle vigne Igt e norme aggiuntive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con
il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione della citata D.o.c.;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996, concernente
modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei
disciplinari di produzione relativi ai vini a DOCG «Chianti» e
«Chianti Classico»;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003, concernente la
modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»;
Visto il Decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernete la
modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Chianti il 24
settembre 2009, con la quale e' stato richiesto, per il vino a DOCG
«Chianti» riportante la menzione riserva, proveniente dalla vendemmia
2008 e precedente, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del sopra
citato decreto ministeriale 19 giugno 2009, di consentire
l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5,
comma 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto
ministeriale 19 giugno 2009;
Visto il parere espresso dalla Regione Toscana con nota, n. 292041
del 12 novembre 2009, sulla predetta richiesta;
Decreta:
Articolo unico
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti» qualificato con la menzione riserva, proveniente dalle
vendemmie 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito all'art. 1
del decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernente modifica al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti», e' consentito l'immissione al consumo
secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare
di produzione della DOCG «Chianti» annesso al sopra citato decreto
ministeriale 19 giugno 2009.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera
D'Alba».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte su istanza
del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero,
intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in
merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Barbera d'Alba»;
Ha espresso, nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009, presente il
funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta
istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di
seguito annesso;


