Novità enologiche del 7 giugno
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata dei vini «Casteggio» ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione. (10A06548)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Casteggio»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza
di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il
funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
Annesso
Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Casteggio»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Casteggio», anche nella
tipologia «riserva», e' riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino di cui all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Barbera: minimo 65%;
Croatina, Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero,
congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 35%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del
vino a denominazione di origine controllata «Casteggio» comprende la
fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonche' dei
comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello
della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste. Tale zona
e' cosi' delimitata:
Da una linea che partendo dalla cittadina di Casteggio in
direzione Voghera sulla ss 10 (Ing. Adolfo Mazza), va oltre il Comune
di Montebello della Battaglia e la Frazione Genestrello, superato il
quale, si svolta verso sinistra in direzione Torrazza Coste,
percorrendo la strada vicinale «Cascina Gioiello» che in prossimita'
della cascina Riccagioia diventa via «Riccagioia» proseguendo fino al
centro di Torrazza Coste; a questo punto si svolta a sinistra, via
«Guglielmo Marconi» verso est fino ad incrociare via «Schizzola»,
attraversata la stessa si percorre in direzione Olesi la via comunale
«Strada dei sette cani o dei muri» fino a svoltare a destra in via
«Ca' Barco», fino all'incrocio con la strada vicinale «Codalunga e
Torre», qui a sinistra fino alla Frazione o Cascina «Torrebianchina».
Proseguiamo verso destra lungo il confine di foglio 4 del Comune di
Borgo Priolo fino al congiungimento con la strada Comunale «Della
Cattabrega», qui svoltiamo a sinistra sulla medesima fino
all'incrocio con via «Valle Coppa», qui a destra fino a Borgo Priolo.
Qui, da via «Valle Coppa» si prosegue in via «Ghiaia dei Risi» fino
all'intersezione con la via «Localita' Travaglino» a sinistra
percorrendola fino al centro di Calvignano. Si attraversa la sp 188 e
si prosegue in direzione Oliva Gessi con la strada vicinale «Molino
del Cevino», fino al confine comunale con Oliva Gessi, si prosegue
con via «Cassinera», percorrendola tutta fino all'intersezione con
via «La Ca'». In questo punto si svolta a sinistra verso Corvino San
Quirico, la strada diventa via «Novellina» e poi via «Oratorio», si
prosegue verso valle, la strada diventa via «Roma», si prosegue
sempre verso valle, la strada diventa via «Castellini», avanti fino
all'intersezione con la ss 10, che percorriamo verso sinistra fino al
centro di Casteggio, punto di partenza della delimitazione. Tale
delimitazione, e' percorsa in senso antiorario, e la zona di
produzione del «Casteggio» rimane a sinistra della linea di
delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Casteggio» devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o
calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate, escludendo
comunque i fondo valle ed i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente utilizzati o comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2. Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e reimpianti, la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 4.000, per i vigneti con il
vitigno Croatina la densita' di ceppi per ettaro non puo' essere
inferiore a 3.200.
4.3. Sesti di impianto e forme di allevamento.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e
i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e,
comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare
le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti
esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono
consentite le forme di allevamento gia' usate nella zona.
4.4. Irrigazione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione del vino rosso a denominazione
di origine controllata «Casteggio» ed il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo, devono essere i seguenti:
produzione massima: 8,5 tonnellate/ettaro;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva ad
ettaro dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra, purche' la
produzione globale non superi il 15 % dei limiti medesimi, ferma
restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 15% decade il diritto alla denominazione
di origine controllata «Casteggio» per tutta la partita.
4.6. Raccolta delle uve.
Le uve destinate alla produzione del vino rosso «Casteggio»
devono essere raccolte manualmente.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela,
annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni
ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni massime per
ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di
produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo della
denominazione di origine controllata «Casteggio», dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Art. 5.
5.1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di
invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di
produzione della denominazione di origine controllata «Oltrepo'
Pavese», cosi' come stabilita e delimitata dal relativo art. 3 del
predetto disciplinare. E' consentito, inoltre che tali operazioni
siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia,
nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano
Piacentino in provincia di Piacenza.
5.2. Resa massima uva/vino.
La resa massima di trasformazione delle uve in vino non puo'
essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non
oltre il 5%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla
denominazione per tutta la partita.
Per il vino rosso «Casteggio» la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la
denominazione di origine controllata «Casteggio» nella tipologia
rosso e rosso riserva.
Il vino rosso atto a denominazione di origine controllata
«Casteggio» puo' essere classificato con la denominazione di origine
controllata «Casteggio» rosso e rosso riserva, purche' risponda alle
condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione del detentore agli Organismi competenti.
5.3. Modalita' di vinificazione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire al
vino le sue rispettive caratteristiche. In particolare e' ammessa la
vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla
denominazione «Casteggio». Nel caso della vinificazione disgiunta,
l'assemblaggio definitivo della relativa partita deve avvenire prima
della richiesta di campionatura per il riconoscimento della
denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del
produttore.
5.4. Invecchiamento ed affinamento.
La denominazione di origine controllata «Casteggio» e' riservata
solo al vino sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio
complessivo di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre
dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno dodici mesi di
invecchiamento obbligatorio in botti di rovere di qualsiasi capacita'
ed almeno sei mesi di affinamento in bottiglia prima della
commercializzazione. E' ammessa la colmatura con uguale vino
conservato in altri recipienti per non piu' del 5% del totale del
volume in corso di invecchiamento obbligatorio.
5.5. Riserva.
Il «Casteggio» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a 3 anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta
delle uve, puo' portare come specificazione aggiuntiva la dizione
«riserva».
Art. 6.
I vini «Casteggio» e «Casteggio riserva», all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, etereo, delicato;
sapore: secco, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, con proprio decreto, modificare i limiti indicati per
l'acidita' e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1. Qualificazioni.
Alla denominazione di origine controllata «Casteggio» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi rosso, superiore,
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito, tuttavia, l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
7.2. Etichettatura.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino rosso a
denominazione di origine controllata «Casteggio» deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
7.3. Caratteri e posizioni in etichetta.
Le menzioni facoltative, escluse i marchi ed i nomi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi ed evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu'
restrittive.
Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, la menzione
specifica tradizionale «Denominazione di Origine Controllata» deve
essere riportata immediatamente al di sotto della denominazione
«Casteggio» e la menzione «riserva», a sua volta, deve essere
riportata al di sotto della citata menzione «Denominazione di Origine
Controllata». La menzione riserva deve essere altresi' riportata in
caratteri di dimensione non superiore al 50 % di quelli usati per la
denominazione «Casteggio».
La designazione del vino rosso a denominazione di origine
controllata «Casteggio» puo' essere accompagnata dalla menzione
«vigna», purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come normato
dall'art. 4 del presente disciplinare;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito
dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino rosso
«Casteggio», intendono accompagnare la denominazione di origine
controllata con la menzione «vigna», abbiano effettuato la
vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
toponimo sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei
documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in
caratteri di dimensione massima pari al 50% dei caratteri usati per
la denominazione di origine controllata.
Art. 8.
Confezionamento
Per l'immissione al consumo del vino rosso «Casteggio» sono
ammessi soltanto i recipienti in vetro della capacita' di litri:
0,375-0,750-1,500-3,000. La chiusura di tali recipienti deve essere
effettuata soltanto con tappo di sughero monopezzo della lunghezza
minima di mm 50. La sola bottiglia ammessa e' la «bordolese»
classica, con vetro di colore verde scuro.


