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Novità enologiche del 7 giugno

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di

origine controllata dei vini «Casteggio» ed approvazione del relativo

disciplinare di produzione. (10A06548) 

 

 

    Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

164; 

    Esaminata  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  tutela   vini

Oltrepo'  Pavese,  intesa  ad  ottenere   il   riconoscimento   della

Denominazione di Origine Controllata dei vini «Casteggio»; 

    Visto il parere favorevole della Regione  Lombardia  sull'istanza

di cui sopra; 

    Ha espresso, nella  riunione  dell'11  marzo  2010,  presente  il

funzionario  della  Regione  Lombardia,  parere  favorevole  al   suo

accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo

decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo

annesso al presente parere. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute

nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642

«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed

integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre  n.

20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di

produzione. 

 

 

        

      

 

                                                              Annesso 

 

Proposta di disciplinare di produzione del vino  a  denominazione  di

                   origine controllata «Casteggio» 

 

 

                               Art. 1. 

 

    La denominazione di origine controllata «Casteggio», anche  nella

tipologia «riserva», e' riservata al vino  rosso  che  risponde  alle

condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di

produzione. 

 

                               Art. 2. 

 

 

                         Base ampelografica 

 

    Il vino di cui all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte

dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione

ampelografica: 

      Barbera: minimo 65%; 

      Croatina,  Uva  Rara,  Ughetta  (Vespolina)   e   Pinot   Nero,

congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 35%. 

 

                               Art. 3. 

 

 

                    Zona di produzione delle uve 

 

    La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione  del

vino a denominazione di origine controllata «Casteggio» comprende  la

fascia vitivinicola collinare del comune di  Casteggio,  nonche'  dei

comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino  San  Quirico,  Montebello

della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste. Tale  zona

e' cosi' delimitata: 

    Da una  linea  che  partendo  dalla  cittadina  di  Casteggio  in

direzione Voghera sulla ss 10 (Ing. Adolfo Mazza), va oltre il Comune

di Montebello della Battaglia e la Frazione Genestrello, superato  il

quale,  si  svolta  verso  sinistra  in  direzione  Torrazza   Coste,

percorrendo la strada vicinale «Cascina Gioiello» che in  prossimita'

della cascina Riccagioia diventa via «Riccagioia» proseguendo fino al

centro di Torrazza Coste; a questo punto si svolta  a  sinistra,  via

«Guglielmo Marconi» verso est fino  ad  incrociare  via  «Schizzola»,

attraversata la stessa si percorre in direzione Olesi la via comunale

«Strada dei sette cani o dei muri» fino a svoltare a  destra  in  via

«Ca' Barco», fino all'incrocio con la strada  vicinale  «Codalunga  e

Torre», qui a sinistra fino alla Frazione o Cascina «Torrebianchina».

Proseguiamo verso destra lungo il confine di foglio 4 del  Comune  di

Borgo Priolo fino al congiungimento con  la  strada  Comunale  «Della

Cattabrega»,  qui  svoltiamo   a   sinistra   sulla   medesima   fino

all'incrocio con via «Valle Coppa», qui a destra fino a Borgo Priolo.

Qui, da via «Valle Coppa» si prosegue in via «Ghiaia dei  Risi»  fino

all'intersezione  con  la  via  «Localita'  Travaglino»  a   sinistra

percorrendola fino al centro di Calvignano. Si attraversa la sp 188 e

si prosegue in direzione Oliva Gessi con la strada  vicinale  «Molino

del Cevino», fino al confine comunale con Oliva  Gessi,  si  prosegue

con via «Cassinera», percorrendola tutta  fino  all'intersezione  con

via «La Ca'». In questo punto si svolta a sinistra verso Corvino  San

Quirico, la strada diventa via «Novellina» e poi via  «Oratorio»,  si

prosegue verso valle, la  strada  diventa  via  «Roma»,  si  prosegue

sempre verso valle, la strada diventa via «Castellini»,  avanti  fino

all'intersezione con la ss 10, che percorriamo verso sinistra fino al

centro di Casteggio, punto  di  partenza  della  delimitazione.  Tale

delimitazione,  e'  percorsa  in  senso  antiorario,  e  la  zona  di

produzione  del  «Casteggio»  rimane  a  sinistra  della   linea   di

delimitazione. 

 

                               Art. 4. 

 

 

                      Norme per la viticoltura 

 

    4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. 

    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla

produzione  del  vino  a   denominazione   di   origine   controllata

«Casteggio»  devono  essere  quelle  tradizionali   della   zona   di

produzione e, comunque, atte a conferire  alle  uve  ed  al  vino  le

specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'. 

    I vigneti devono essere posti su terreni  di  natura  calcarea  o

calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate,  escludendo

comunque i fondo valle ed i terreni di pianura. 

    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di

potatura devono essere quelli generalmente utilizzati o comunque atti

a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 

    4.2. Densita' d'impianto. 

    Per i nuovi impianti e reimpianti,  la  densita'  dei  ceppi  per

ettaro non puo' essere inferiore  a  4.000,  per  i  vigneti  con  il

vitigno Croatina la densita' di ceppi  per  ettaro  non  puo'  essere

inferiore a 3.200. 

    4.3. Sesti di impianto e forme di allevamento. 

    I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera)  e

i sistemi di potatura devono essere quelli di  tipo  tradizionale  e,

comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare

le caratteristiche dell'uva, del mosto e  del  vino.  Per  i  vigneti

esistenti alla data di pubblicazione del presente  disciplinare  sono

consentite le forme di allevamento gia' usate nella zona. 

    4.4. Irrigazione. 

    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 

    4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. 

    La produzione massima di uva per ettaro in coltura  specializzata

dei vigneti destinati alla produzione del vino rosso a  denominazione

di  origine  controllata  «Casteggio»  ed  il  titolo   alcolometrico

volumico naturale minimo, devono essere i seguenti: 

      produzione massima: 8,5 tonnellate/ettaro; 

      titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol. 

    Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la  resa  di  uva  ad

ettaro dovra' essere riportata nei limiti di cui  sopra,  purche'  la

produzione globale non superi il 15  %  dei  limiti  medesimi,  ferma

restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 

    Oltre detto limite del 15% decade il diritto  alla  denominazione

di origine controllata «Casteggio» per tutta la partita. 

    4.6. Raccolta delle uve. 

    Le uve destinate  alla  produzione  del  vino  rosso  «Casteggio»

devono essere raccolte manualmente. 

    La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di  Tutela,

annualmente  con  proprio  decreto,  tenuto  conto  delle  condizioni

ambientali di  coltivazione,  puo'  fissare  produzioni  massime  per

ettaro inferiori a quelle  stabilite  dal  presente  disciplinare  di

produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo della

denominazione di origine controllata «Casteggio»,  dandone  immediata

comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione

delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche

tipiche dei vini. 

 

                               Art. 5. 

 

    5.1. Zona di vinificazione. 

    Le   operazioni   di   vinificazione,   di   affinamento   e   di

invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate  nella  zona  di

produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  «Oltrepo'

Pavese», cosi' come stabilita e delimitata dal relativo  art.  3  del

predetto disciplinare. E' consentito,  inoltre  che  tali  operazioni

siano effettuate nell'intero territorio  della  provincia  di  Pavia,

nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano

Piacentino in provincia di Piacenza. 

    5.2. Resa massima uva/vino. 

    La resa massima di trasformazione delle  uve  in  vino  non  puo'

essere superiore al 70%. 

    Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non

oltre il 5%, l'eccedenza non  avra'  diritto  alla  denominazione  di

origine  controllata;  oltre  tale  limite  decade  il  diritto  alla

denominazione per tutta la partita. 

    Per  il  vino  rosso  «Casteggio»  la   scelta   vendemmiale   e'

consentita, ove ne  sussistano  le  condizioni  di  legge,  verso  la

denominazione di  origine  controllata  «Casteggio»  nella  tipologia

rosso e rosso riserva. 

    Il  vino  rosso  atto  a  denominazione  di  origine  controllata

«Casteggio» puo' essere classificato con la denominazione di  origine

controllata «Casteggio» rosso e rosso riserva, purche' risponda  alle

condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa

comunicazione del detentore agli Organismi competenti. 

    5.3. Modalita' di vinificazione. 

    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche

corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire al

vino le sue rispettive caratteristiche. In particolare e' ammessa  la

vinificazione congiunta o disgiunta delle  uve  che  concorrono  alla

denominazione «Casteggio». Nel caso  della  vinificazione  disgiunta,

l'assemblaggio definitivo della relativa partita deve avvenire  prima

della  richiesta  di  campionatura  per   il   riconoscimento   della

denominazione, e comunque prima della estrazione  dalla  cantina  del

produttore. 

    5.4. Invecchiamento ed affinamento. 

    La denominazione di origine controllata «Casteggio» e'  riservata

solo al vino sottoposto ad un  periodo  di  affinamento  obbligatorio

complessivo di almeno ventiquattro mesi a  partire  dal  1°  novembre

dell'anno di produzione delle uve,  di  cui  almeno  dodici  mesi  di

invecchiamento obbligatorio in botti di rovere di qualsiasi capacita'

ed  almeno  sei  mesi  di  affinamento  in  bottiglia   prima   della

commercializzazione.  E'  ammessa  la  colmatura  con   uguale   vino

conservato in altri recipienti per non piu' del  5%  del  totale  del

volume in corso di invecchiamento obbligatorio. 

    5.5. Riserva. 

    Il «Casteggio» sottoposto ad un  periodo  di  invecchiamento  non

inferiore a 3 anni, a partire dal 1° novembre dell'anno  di  raccolta

delle uve, puo' portare come  specificazione  aggiuntiva  la  dizione

«riserva». 

 

                               Art. 6. 

 

    I   vini   «Casteggio»   e    «Casteggio    riserva»,    all'atto

dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti

caratteristiche: 

      colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei  e

tendente al granato con l'invecchiamento; 

      odore: intenso, etereo, delicato; 

      sapore: secco, corposo, armonico; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; 

      acidita' totale minima: 4,5 per mille; 

      estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. 

    E' facolta' del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, con proprio decreto,  modificare  i  limiti  indicati  per

l'acidita' e l'estratto non riduttore. 

 

                               Art. 7. 

 

 

     Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione 

 

    7.1. Qualificazioni. 

    Alla denominazione di origine controllata «Casteggio» e'  vietata

l'aggiunta di qualsiasi  menzione  diversa  da  quelle  previste  dal

presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi  rosso,  superiore,

extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. 

    E'  consentito,  tuttavia,  l'uso  di  indicazioni  che  facciano

riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purche'  non

abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno

il consumatore. 

    7.2. Etichettatura. 

    Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti  il  vino  rosso  a

denominazione  di  origine  controllata  «Casteggio»  deve   figurare

l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 

    7.3. Caratteri e posizioni in etichetta. 

    Le menzioni facoltative, escluse i marchi ed  i  nomi  aziendali,

possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri

tipografici non piu' grandi ed evidenti di quelli utilizzati  per  la

denominazione di origine del  vino,  salvo  le  norme  generali  piu'

restrittive. 

    Nella designazione dei  vini  di  cui  all'art.  1,  la  menzione

specifica tradizionale «Denominazione di  Origine  Controllata»  deve

essere riportata  immediatamente  al  di  sotto  della  denominazione

«Casteggio» e  la  menzione  «riserva»,  a  sua  volta,  deve  essere

riportata al di sotto della citata menzione «Denominazione di Origine

Controllata». La menzione riserva deve essere altresi'  riportata  in

caratteri di dimensione non superiore al 50 % di quelli usati per  la

denominazione «Casteggio». 

    La  designazione  del  vino  rosso  a  denominazione  di  origine

controllata  «Casteggio»  puo'  essere  accompagnata  dalla  menzione

«vigna», purche': 

      le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come normato

dall'art. 4 del presente disciplinare; 

      tale  menzione  sia  iscritta  nell'apposito  elenco  istituito

dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione; 

      coloro che, nella designazione e presentazione del  vino  rosso

«Casteggio»,  intendono  accompagnare  la  denominazione  di  origine

controllata  con  la  menzione   «vigna»,   abbiano   effettuato   la

vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; 

      la vinificazione delle uve e l'invecchiamento  del  vino  siano

stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal

toponimo sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri  e  nei

documenti di accompagnamento; 

      la menzione «vigna»  seguita  dal  toponimo  sia  riportata  in

caratteri di dimensione massima pari al 50% dei caratteri  usati  per

la denominazione di origine controllata. 

 

                               Art. 8. 

 

 

                           Confezionamento 

 

    Per l'immissione al  consumo  del  vino  rosso  «Casteggio»  sono

ammessi soltanto i recipienti in  vetro  della  capacita'  di  litri:

0,375-0,750-1,500-3,000. La chiusura di tali recipienti  deve  essere

effettuata soltanto con tappo di sughero  monopezzo  della  lunghezza

minima di  mm  50.  La  sola  bottiglia  ammessa  e'  la  «bordolese»

classica, con vetro di colore verde scuro. 

 

Data di pubblicazione: 07/06/2010
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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