Novità enologiche
Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti Classico».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti Classico», approvato con
decreto ministeriale 5 agosto 1996, e da ultimo modificato con
decreto ministeriale 15 settembre 2005, e' sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni
stabilite all'art. 4, comma 6 dell'annesso disciplinare di
produzione, concernenti la densita' minima dei ceppi per ettaro, che
entrano in vigore dal 1° agosto 2010.
2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Chianti Classico» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Moscadello di Montalcino».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Moscadello di Montalcino», riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1984 e, da
ultimo modificato con decreto ministeriale del 28 settembre 1995, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale
2010/2011.
Art. 2
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Moscadello di Montalcino» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Trentino».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata «Trentino», approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1971, e' sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire
gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di
origine controllata «Trentino», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province
autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto
applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a DOC «Trentino» sono riportati
nell'allegato A del presente decreto.
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la DOC «Trentino» e' tenuto, a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.


