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Novità enologiche

Modifica del disciplinare di produzione del vino a  denominazione  di

origine controllata e garantita «Chianti Classico».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale 

e della qualita' 

                              Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di

origine controllata e garantita  «Chianti  Classico»,  approvato  con

decreto ministeriale 5  agosto  1996,  e  da  ultimo  modificato  con

decreto ministeriale 15 settembre 2005, e' sostituito per intero  dal

testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in

vigore a partire dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto

nella  Gazzetta  Ufficiale,  fatta  eccezione  per  le   disposizioni

stabilite  all'art.  4,  comma   6   dell'annesso   disciplinare   di

produzione, concernenti la densita' minima dei ceppi per ettaro,  che

entrano in vigore dal 1° agosto 2010. 

  2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e

garantita  «Chianti  Classico»  e'  tenuto,   a   norma   di   legge,

all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti

nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di

origine controllata «Moscadello di Montalcino».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale 

e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di

origine controllata  «Moscadello  di  Montalcino»,  riconosciuto  con

decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre  1984  e,  da

ultimo modificato con decreto ministeriale del 28 settembre 1995,  e'

sostituito per intero dal testo annesso al presente  decreto  le  cui

disposizioni entrano in vigore a partire dalla  campagna  vendemmiale

2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata

«Moscadello   di   Montalcino» e'   tenuto,   a   norma   di   legge,

all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti

nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di

origine controllata «Trentino».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale 

e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine

controllata «Trentino», approvato con decreto  del  Presidente  della

Repubblica 4 agosto 1971, e' sostituito per intero dal testo  annesso

al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere

dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto  applicativo

dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato

in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio,  a  partire

gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione  di

origine controllata «Trentino», provenienti  da  vigneti  non  ancora

iscritti, ma aventi base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni

dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai

competenti Organismi territoriali  -  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell'art. 15 della legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  del  decreto

ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato  regioni  e  province

autonome del 25 luglio  2002,  la  denuncia  dei  rispettivi  terreni

vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito  Albo.

Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato  decreto

applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010. 

      

                               Art. 3 

 

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata. 

      

                               Art. 4 

 

  1. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto

dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006,  i  codici  di

tutte  le  tipologie  di  vini  a  DOC  «Trentino»   sono   riportati

nell'allegato A del presente decreto. 

      

                               Art. 5 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini con la DOC  «Trentino»  e'  tenuto,  a  norma  di

legge, all'osservanza delle  condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti

nell'annesso disciplinare di produzione. 

 
Data di pubblicazione: 06/07/2010
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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