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Novità enologiche del 12 luglio

DECRETO 21 giugno 2010 

Modifica dell'articolo 3 del decreto 25 settembre  2008,  concernente

la cessazione degli effetti del decreto  11  febbraio  2008,  recante

disposizioni transitorie per l'uso  della  varieta'  di  vite  «Tocai

Friulano»  e   del   sinonimo   «Friulano»   nella   designazione   e

presentazione  della  relativa  tipologia  di   vino   dei   vini   a

Denominazione di  Origine  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  e

l'adozione delle  disposizioni  definitive  per  l'uso  del  sinonimo

«Friulano». (10A08066) 

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 

                              Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  1. E' abrogato l'art. 3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  25

settembre 2008 richiamato nelle premesse. 

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e' vietato immettere in commercio  le  scorte  di  prodotto  detenute

presso le ditte imbottigliatrici, confezionate  e  designate  con  la

denominazione «Tocai Friulano», conformemente  alle  disposizioni  di

cui all'articolo unico, lettera b) del decreto 11 febbraio  2008.  Le

stesse scorte di prodotto ai fini  della  commercializzazione  devono

essere nuovamente etichettate in conformita' alla  vigente  normativa

comunitaria e nazionale. 

 

Parere relativo alla richiesta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg tra Cauria e Tel»  (in  lingua tedesca) «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», e  del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI  GEOGRAFICHE  TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA  LEGGE  10  FEBBRAIO 1992, N. 164. 

PROPOSTA DI MODIFICA DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MITTERBERG» 

 

                               Art. 1. 

 

L'indicazione geografica  tipica  «Mitterberg»  e'  riservata  ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti  in appresso indicati. 

 

                               Art. 2. 

 

L'indicazione geografica  tipica  «Mitterberg»  e'  riservata  ai seguenti vini: 

¬ bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito; 

¬ rosso, anche nelle tipologie frizzante e passito e novello; 

¬ rosato, anche nella tipologia frizzante e passito. 

I vini ad  indicazione  geografica  tipica  «Mitterberg»  bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni  a  frutto  di colore analogo (per il rosato,  anche  a  bacca  nera),  classificati idonei alla coltivazione per la provincia di Bolzano. L'indicazione   geografica   tipica    «Mitterberg»,    con    la specificazione di uno dei vitigni  di  cui  al  precedente  comma  e' riservata ai mosti  e  ai  vini,  anche  nella  tipologia  frizzante, ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale, per  almeno  l´85%  del  corrispondente  vitigno.  Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla  produzione  dei  mosti  e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,  e classificato idoneo  alla  coltivazione  o  in  osservazione  per  la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%. Per i vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Mitterberg»  e' consentito il  riferimento  ai  nomi  di  due  vitigni  indicati  nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi  al  100% dai vitigni indicati e che  il  vitigno  che  concorra  in  quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale  superiore  al 15%. I vini ad indicazione geografica  tipica  «Mitterberg»,  con  la specificazione di uno o  due  dei  vitigni  sopra  indicati,  possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. 

 

                               Art. 3. 

 

La zona di produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  ad indicazione  geografica  tipica  «Mitterberg»,   comprende   l'intero territorio viticolo ricadente  nel  territorio  amministrativo  della provincia di Bolzano. 

 

                               Art. 4. 

  

                     Norme per la vinificazione. 

 

La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg»  bianco,  rosso  e rosato a tonnellate 19 ed a tonnellate 18 per  le  tipologie  con  la specificazione di vitigno;  tali  limiti  di  rese  sono  comprensivi dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996. Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad   indicazione geografica tipica «Mitterberg», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini  un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo di 10%. Le  uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia  frizzante possono, in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. 

 

                               Art. 5. 

 

Le operazioni di vinificazione devono  avvenire  all'interno  del territorio della provincia di Bolzano. Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo, non deve essere superiore all' 80%, per tutti i tipi di vino,  tranne per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%. E' consentito nella misura massima del volume del 15%  il  taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e  vini  di  eguale colore ottenuti da uve  di  vigneti  provenienti  da  altre  zone  di produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. 

 

                               Art. 6. 

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg»,  anche  con la specificazione  del  nome  di  uno  o  di  due  vitigni,  all'atto dell'immissione  al  consumo  devono  assicurare  i  seguenti  titoli alcolometrici volumici totali minimi: 

¬ «Mitterberg» bianco: 10% vol. 

¬ «Mitterberg» rosso: 10% vol. 

¬ «Mitterberg» rosato: 10% vol. 

¬ «Mitterberg» frizzante: 10% vol. 

¬ «Mitterberg» novello: 11% vol. 

¬ «Mitterberg» passito: 14,0% vol. di cui effettivo almeno  7,00% vol. 

 

                               Art. 7. 

 

Alla  indicazione  geografica  tipica  «Mitterberg»  e'   vietata l´aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi riserva,  extra,  fine,  scelto,  selezionato,  superiore,  vendemmia tardiva e similari. E' tuttavia consentito l´uso di  indicazioni  che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e  non  siano  tali  da  trarre  in inganno il consumatore. L'indicazione  geografica   tipica   «Mitterberg»   puo'   essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel precedente art. 3,  ed  iscritti  nello  schedario  viticolo  per  le corrispondenti denominazioni di origine, a condizione che i vini  per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. 

Data di pubblicazione: 13/07/2010
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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