Novità enologiche del 12 luglio
DECRETO 21 giugno 2010
Modifica dell'articolo 3 del decreto 25 settembre 2008, concernente
la cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante
disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai
Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e
presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a
Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e
l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo
«Friulano». (10A08066)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Decreta:
Articolo unico
1. E' abrogato l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 25
settembre 2008 richiamato nelle premesse.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' vietato immettere in commercio le scorte di prodotto detenute
presso le ditte imbottigliatrici, confezionate e designate con la
denominazione «Tocai Friulano», conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo unico, lettera b) del decreto 11 febbraio 2008. Le
stesse scorte di prodotto ai fini della commercializzazione devono
essere nuovamente etichettate in conformita' alla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Parere relativo alla richiesta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg tra Cauria e Tel» (in lingua tedesca) «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», e del relativo disciplinare di produzione.
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MITTERBERG»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' riservata ai seguenti vini:
¬ bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;
¬ rosso, anche nelle tipologie frizzante e passito e novello;
¬ rosato, anche nella tipologia frizzante e passito.
I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a frutto di colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera), classificati idonei alla coltivazione per la provincia di Bolzano. L'indicazione geografica tipica «Mitterberg», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma e' riservata ai mosti e ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l´85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%. Per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», con la specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», comprende l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia di Bolzano.
Art. 4.
Norme per la vinificazione.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19 ed a tonnellate 18 per le tipologie con la specificazione di vitigno; tali limiti di rese sono comprensivi dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%. Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80%, per tutti i tipi di vino, tranne per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%. E' consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
¬ «Mitterberg» bianco: 10% vol.
¬ «Mitterberg» rosso: 10% vol.
¬ «Mitterberg» rosato: 10% vol.
¬ «Mitterberg» frizzante: 10% vol.
¬ «Mitterberg» novello: 11% vol.
¬ «Mitterberg» passito: 14,0% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' vietata l´aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e similari. E' tuttavia consentito l´uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo per le corrispondenti denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.


