Novita' enologiche del 16 marzo 2010
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Genazzano».
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GENAZZANO»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Genazzano» e' riservata
ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la percentuale varietale appresso indicata:
Genazzano bianco:
Malvasia di Candia: minimo 85%;
altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la
regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Genazzano rosso:
Ciliegiolo: minimo 85%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la
regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo dei
vigneti della denominazione di origine controllata "Genazzano", deve
essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di
pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di
cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano», potranno
usufruire della denominazione medesima.
Art. 3.
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona
compresa nei territori amministrativi delle province di Roma e
Frosinone appresso specificate.
Detta zona comprende per intero il comune di Genazzano ed in
parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave, in provincia
di Roma e Paliano in provincia di Frosinone ed e' cosi' delimitata:
da quota 247 sul fiume Sacco, in localita' Prato Vetto, il limite
segue, in direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino a
incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est,
sino a incrociare la strada che si immette sulla strada statale 155
in prossimita' del km 22,100 circa (corrispondente attualmente al km
52,700). Segue tale strada e successivamente quella statale per circa
100 m in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il
sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la localita' La
Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione
sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella valle Copiccia, per
seguire poi verso sud-ovest il corso d'acqua fino a costeggiare, in
localita' Polledrana, la strada all'altezza della quota 240
(Fontana). Segue quindi tale strada in direzione nord-ovest che passa
a sud delle mura San Paolo fino a incontrare il confine di Genazzano
in prossimita' della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud
e successivamente nord-ovest sino a incrociare il fosso di S.
Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua in direzione
ovest, fino a quota 247 e poi in direzione nord-ovest, la strada che
costeggia a ovest Colle Tocciano e a est Colle Cerreto passando per
le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in
direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente
il km 15 sulla strada statale 155 da dove prosegue verso nord in
linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi
verso nord-ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord
sino a incrociare la strada per San Vito Romano al km 28. Lungo tale
strada raggiunge il centro abitato di San Vito Romano, lo attraversa
e da quota 308 prosegue in direzione nord-est, seguendo una spezzata
che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento va a incrociare
il corso d'acqua che confluisce nel fosso della valle. Percorre
questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e
prosegue lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco,
raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove e' iniziata la
delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Genazzano» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono percio' da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati
in collina posti ad altimetria non superiore a 600 m s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo per tipologia di vino, sono le seguenti:
Genazzano bianco:
Produzione uva tonn/ettaro: 14,00;
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00% vol;
Genazzano rosso:
Produzione uva tonn/ettaro: 13,00;
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50%vol.
La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
dovra' essere riportata al suddetto limite attraverso un'accurata
cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% il
limite medesimo.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite
inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona
delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
65% per la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del
tipo bianco. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra'
diritto alla denominazione di origine controllata.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano »,
all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti
caratteristiche:
Genazzano bianco:
colore: bianco paglierino piu' o meno intenso con riflessi
verdognoli;
odore: delicato, piu' o meno fruttato;
sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Genazzano rosso:
colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensita';
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;
sapore: vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata «Genazzano» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore»,
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
Sono altresi' vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio»,
«riserva», «invecchiato» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C.
«Genazzano», e' obbligatorio l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine
controllata «Genazzano» senza specificazioni aggiuntive, in
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale
plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un
involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non
inferiore a 2 litri.
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
tipica dei vini «Colline Teatine».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica «Colline Teatine», riconosciuto con decreto ministeriale del
18 novembre 1995 e successive modificazioni, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia
2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine»
provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'accordo Stato-regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica
tipica «Colline Teatine».
Art. 3
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato
«A» i codici di tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica
tipica «Colline Teatine».
Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con l'indicazione geografica tipica «Colline
Teatine» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Bardolino».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 7 del disciplinare di produzione della DOC «Bardolino» e'
integrato con l'aggiunta del seguente comma:
«E' consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del
vino Doc «Bardolino» senza alcuna menzione aggiuntiva l'uso dei
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale
plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un
involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3
litri.».
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
tipica dei vini «del Vastese» o «Histonium».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica «del Vastese» o «Histonium», riconosciuto con decreto
ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale
2010/2011;
Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia
2010, i vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o
«Histonium» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio
2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della
indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium».
Art. 3
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del D. D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato
«A» i codici di tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica
tipica «del Vastese» o «Histonium».
Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «del
Vastese» o «Histonium» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
tipica dei vini «Colli Aprutini».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive e del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica «Colli Aprutini», riconosciuto con decreto ministeriale del 18
novembre 1995 e successive modificazioni, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia
2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini»
provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'accordo Stato, regioni e province autonome 25 luglio 2002, la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica
tipica «Colli Aprutini».
Art. 3
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si
riportano all'allegato A i codici di tutte le tipologie dei vini ad
indicazione geografica tipica «Colli Aprutini».
Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Colli
Aprutini» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Contessa Entellina».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Contessa Entellina», riconosciuto con decreto
ministeriale 2 agosto 1993 e successive modificazioni, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dall'inizio della corrente vendemmia
2010.
Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata
«Contessa Entellina», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma
aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti
Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27
marzo 2001 e dell'accordo Stato, regioni e province autonome del 25
luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
Art. 3
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si
riportano all'allegato A i codici di tutte le tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Contessa Entellina».
Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Contessa Entellina» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Cerveteri».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in
data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Cerveteri»;
Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2009, presente il
funzionario della Regione Lazio, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato
Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di
Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX
Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
a cura di Graziano Favilli


