Novita' enologiche del 9 marzo 2010
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale
Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e' riconosciuta ed e'
approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo
disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di
Jesi Verdicchio Riserva» e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.
Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2010, il vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» anche con menzione
classico, proveniente da vigneti non iscritti e aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province
autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati,
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti
«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».
Art. 3
1. I quantitativi di vino a Denominazione di origine controllata
e/o atti a divenire a Denominazione di origine controllata
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva e riserva classico,
ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare
di produzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalla
vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del
disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia'
confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione,
possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con
la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate
comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione
della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente
normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in
vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti
presso le stesse.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente
decreto, le partite di vino a denominazione di origine controllata
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti
dalla campagna vendemmiale 2009/2010, possono utilizzare la
denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi
Verdicchio Riserva», anche con menzione classico, purche' le medesime
partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso
disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino
preventiva comunicazione all'Ispettorato centrale per la tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al
soggetto autorizzato, ai sensi della specifica vigente normativa, al
controllo sulla produzione della DOCG in questione.
3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e' tenuto, a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 4
1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'ar. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi
Verdicchio Riserva».
2. All'allegato 1 e' riportata la lista delle menzioni geografiche
aggiuntive per i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale
Decreta:
Art. 1
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 11 agosto1968 e successive modifiche,
e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.
Art. 2
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» provenienti da vigneti non ancora
iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992 n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la
denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Verdicchio dei Castelli di
Jesi»;
Art. 3
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 4
1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di
Jesi».
2. All'allegato 1 e' riportata la lista delle menzioni geografiche
aggiuntive per i vini a denominazione di origine controllata
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» .
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del vino «Verdicchio di Matelica Riserva» e approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Verdicchio di Matelica».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Verdicchio di Matelica», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.
Art. 2
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata
«Verdicchio di Matelica» provenienti da vigneti non ancora iscritti
al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'accordo Stato, regioni e province autonome 25 luglio 2002, la
denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Verdicchio di Matelica».
Art. 3
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Verdicchio di Matelica» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Art. 4
1. All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica».
2. All'allegato 1 e' riportata la lista delle menzioni geografiche
aggiuntive per i vini a denominazione di origine controllata
«Verdicchio di Matelica» .
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio».
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TOPICA «LAZIO»
Art. 1.
Denominazione e vini
L'Indicazione geografica tipica «Lazio», accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti e vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti appresso indicati.
Art. 2.
Base ampelografica
L'Indicazione geografica tipica «Lazio» e' riservata ai seguenti
vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle
tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia
frizzante; passito; vendemmia tardiva; spumante.
I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» bianchi, rossi,
rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno
o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
L'Indicazione geografica tipica «Lazio», con la specificazione di
uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni ad
esclusione dei vitigni che sono riservati alla designazione dei vini
a denominazione di origine o i cui nomi contengono termini geografici
riservati ai vini a denominazione di origine o ad Indicazione
geografica tipica.
Possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione
dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla
coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» con la
specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la
Regione Lazio o loro sinonimi, di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nelle tipologie: spumante, vendemmia tardiva,
frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la
specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati:
«Lazio» bianco: tonnellate 21;
«Lazio» rosso e rosato: tonnellate 20;
«Lazio» passito: tonnellate 10;
«Lazio» vendemmia tardiva: tonnellate 14.
Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20%
previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996.
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione
geografica tipica «Lazio» seguita o meno dal riferimento al vitigno,
devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico
naturale minimo di:
10% vol per i vini bianchi;
10% vol per i vini rosati;
10% vol per i vini rossi;
16% vol per i vini passiti;
15% vol per i vini da vendemmia tardiva;
9,0% vol per i vini spumante.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona delimitata nell'art. 3, fatte salve le deroghe
previste dalla normativa vigente.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad
eccezione del «passito» che non deve essere superiore al 45%.
Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione
geografica tipica «Lazio» passito devono essere sottoposte ad un
periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere
un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.
E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione
dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla
legislazione vigente.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la
specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
«Lazio» bianco: 10,50% vol;
«Lazio» rosso: 11% vol;
«Lazio» rosato: l0,50% vol;
«Lazio» novello: 11% vol;
«Lazio» passito: 16% vol e con un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 9%;
«Lazio» vendemmia tardiva: 15% e con un titolo alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 12% vol;
«Lazio» spumante: 10% vol.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
All'indicazione geografica tipica «Lazio» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.


