Ultima novità enologiche
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
tipica dei vini «Lazio».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica
Tipica dei vini «Lazio», approvato con Decreto del Ministero Risorse
Agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica
Tipica «Lazio», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi
base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per la ai sensi dell'articolo 12
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata
Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini
«Lazio» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«LAZIO»
Art. 1.
Denominazione e vini
L'Indicazione geografica tipica «Lazio», accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti e vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti appresso indicati.
Art. 2.
Base Ampelografica
L'Indicazione geografica tipica «Lazio» e' riservata ai seguenti
vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle
tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia
frizzante; passito; vendemmia tardiva; spumante.
I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» bianchi, rossi,
rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno
o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio iscritti
nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino
approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio
2010
L'Indicazione geografica tipica «Lazio», con la specificazione di
uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione
dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla
coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione
geografica tipica «Lazio» e' consentito utilizzare il riferimento in
etichetta al nome di due o tre vitigni, idonei alla coltivazione
nella regione Lazio iscritti nel registro nazionale delle varieta' di
vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo
aggiornato con D.M. 29 maggio 2010, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre
vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall'articolo 4 del presente
disciplinare di produzione;
l'indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine
decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute
e in caratteri delle stesse dimensioni.
I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio» con la
specificazione del/i vitigno/i di cui al presente articolo, possono
essere prodotti anche nelle tipologie: spumante, vendemmia tardiva,
frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l' indicazione geografica tipica
«Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la
specificazione del/i vitigno/i, ai limiti sotto indicati:
«Lazio» bianco: tonnellate 21;
«Lazio» rosso e rosato: tonnellate 20;
«Lazio» passito: tonnellate 10;
«Lazio» vendemmia tardiva: tonnellate 14.
Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20%
previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996.
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione
geografica tipica «Lazio» seguita o meno dal riferimento al/i
vitigno/i, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico
potenziale volumico naturale minimo di:
10% vol per i vini bianchi;
10% vol per i vini rosati;
10% vol per i vini rossi;
16% vol per i vini passiti;
15% vol per i vini da vendemmia tardiva;
9,0% vol per i vini spumante
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona delimitata nell'articolo 3.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per
effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di
produzione fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad
eccezione del «passito» che non deve essere superiore al 45%.
Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione
geografica tipica «Lazio» passito devono essere sottoposte ad un
periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere
un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.
E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione
dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla
legislazione vigente
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a Indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la
specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione
al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
«Lazio» bianco: 10,50%vol;
«Lazio» rosso: 11% vol;
«Lazio» rosato: 10,50%vol;
«Lazio» novello: 11% vol;
«Lazio» passito: 16% vol e con un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 9%
«Lazio» vendemmia tardiva: 15% e con un titolo alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 12%vol;
«Lazio» spumante: 10% vol
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
All'indicazione geografica tipica «Lazio» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica
Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate», approvato con Decreto
del Ministero Risorse Agricole del 22 novembre 1995 e successive
modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica
Tipica «Frusinate» o «del Frusinate», provenienti da vigneti non
ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 3
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica dei vini
«Frusinate» o «del Frusinate» sono riportati nell'allegato A del
presente decreto.
Art. 4
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini
«Frusinate» o «del Frusinate» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«FRUSINATE» O «DEL FRUSINATE».
Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate»
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» e'
riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella
tipologia frizzante; passito.
I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del
Frusinate» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a bacca di
colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale delle varieta'
di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio
2004, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,
e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.
La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate»
con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati: Sangiovese,
Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Passerina, Malvasia,
Pinot bianco, Syrah, Bellone, Moscato bianco, Olivella, Bombino,
Capolongo, Maturano, Lecinaro, Pampanaro e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un
massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione
geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» e' consentito
utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o tre vitigni
tra quelli indicati singolarmente al terzo capoverso, a condizione
che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre
vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare
di produzione;
l'indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine
decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute
e in caratteri delle stesse dimensioni.
Il vino ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del
Frusinate» passito, deve essere ottenuto per almeno l'85% da uve
delle varieta' Cesanese comune e/o Cesanese di Affile; possono
concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino sopra
indicato, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla
coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del
Frusinate» con la specificazione del/i vitigno/i di cui al presente
articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e
novello limitatamente ai rossi.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica
«Frusinate» o «del Frusinate» comprende l'intero territorio
amministrativo della provincia di Frosinone.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate»
ai limiti sotto indicati:
«Frusinate» o «del Frusinate» bianco tonnellate 19;
«Frusinate» o «del Frusinate» rosso tonnellate 18;
«Frusinate» o «del Frusinate» rosato tonnellate 18;
«Frusinate» o «del Frusinate» passito tonnellate 10.
«Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i
vitigno/i a bacca bianca tonnellate 19;
«Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i
vitigno/i a bacca rossa tonnellate 18.
Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20%
previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», seguita o meno dal
riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
10% vol per i bianchi;
10% vol per i rosati;
10% vol per i rossi;
16 % vol per i passiti.
Art. 5.
La vinificazione deve avvenire nell'areale di produzione delle
uve di cui all'art. 3.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per
effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di
produzione fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad
eccezione del vino passito che non deve essere superiore al 45%.
Le uve destinate alla produzione del vino ad Indicazione
geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» passito devono essere
sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto
fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272
grammi/litro.
E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione
dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del
Frusinate», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i,
all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Frusinate» o «del Frusinate» bianco 10,5 % vol;
«Frusinate» o «del Frusinate» rosso 11,00% vol;
«Frusinate» o «del Frusinate» rosato 10,5 % vol;
«Frusinate» o «del Frusinate» novello 11 % vol;
«Frusinate» o «del Frusinate» passito 16% vol.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate»
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
E' consentita, nella presentazione dei vini a indicazione
geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», l'utilizzazione
della dicitura «Vino della Ciociaria» per quel vino che presenta,
all'immissione al consumo, le seguenti caratteristiche: titolo
alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
L'Indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate»
puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve
prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato
nel precedente art. 3 e iscritti nello schedario viticolo per le
corrispondenti Denominazione di origine, a condizione che i vini per
i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui
trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Alto Mincio».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica
tipica «Alto Mincio», approvato con decreto ministeriale 21 novembre
1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto
le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.
Art. 2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione geografica
tipica «Alto Mincio» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma
aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 3
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Alto
Mincio», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 4
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine .
Art. 5
All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a
indicazione geografica tipica «Alto Mincio».
Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Abruzzo».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Abruzzo» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Abruzzo» e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale
2010/2011.
Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla
vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata
«Abruzzo», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme
alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario
viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata
«Abruzzo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Abruzzo» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato"
e del relativo disciplinare di produzione.
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti
e del Monferrato per il tramite della regione Piemonte intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» e l'approvazione del
relativo disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in merito alle
modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela;
Ha espresso, nella riunione dei giorni 6 e 7 luglio 2010,
presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole
alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e
del relativo disciplinare di produzione.
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC
Caluso, Carema, Canavese per il tramite della regione Piemonte intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in merito alle
modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela;
Ha espresso, nella riunione dei giorni 6 e 7 luglio 2010,
presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole
alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Oltrepo' Pavese».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Oltrepo' Pavese», approvato con Dpr del 6
agosto 1970, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011;
Art. 2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine
controllata «Oltrepo' Pavese», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in
questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61.
Art. 3
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4
A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.
7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le
tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo'
Pavese» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Art. 5
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata dei
vini «Oltrepo' Pavese» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Pinot nero dell'Oltrepo' Pavese» ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Pinot nero dell'Oltrepo' Pavese» ed il relativo disciplinare di
produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della
Repubblica italiana;
Art. 2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine
controllata «Pinot nero dell'Oltrepo' Pavese», provenienti da vigneti
non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la
DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61.
Art. 3
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4
A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.
7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le
tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Pinot nero
dell'Oltrepo' Pavese» sono riportati nell'allegato A del presente
decreto.
Art. 5
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Pinot nero dell'Oltrepo' Pavese» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
DECRETA:
Art. 1
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» ed il relativo
disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a
partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - della Repubblica italiana;
Art. 2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine
controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco»,
provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo
schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 3
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4
A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.
7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le
tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Buttafuoco
dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» sono riportati nell'allegato A
del presente decreto.
Art. 5
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» e' tenuto, a norma
di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione della denominazione ddi origine controllata e garantita
dei vini «Franciacorta».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del
Franciacorta intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Franciacorta»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza
di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 7 luglio 2010, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “FRANCIACORTA”
Articolo 1.
Denominazioni e vini
1.1. La Denominazione d’Origine Controllata e Garantita “Franciacorta” (di seguito “Franciacorta”), è
riservata al vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito
mediante sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione.
1.2. Le tipologie ammesse sono di seguito descritte:
“Franciacorta”;
“Franciacorta” Satèn;
“Franciacorta” Rosé;
“Franciacorta” millesimato;
“Franciacorta” riserva.
Articolo 2.
Base ampelografica
2.1. I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: Chardonnay e/o Pinot nero;
possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50% le uve del vitigno Pinot bianco.
2.2. Per la produzione del “Franciacorta” Rosé, la percentuale delle uve Pinot nero vinificate in rosato
deve essere almeno il 25% del totale.
Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del vino a Denominazione di Origine
Controllata e Garantita “Franciacorta”, ricade nella provincia di Brescia e comprende i terreni vocati alla
qualità di tutto il territorio dei comuni di Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome,
Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Cellatica e Gussago,
nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a
nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del
comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro
verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando
l’intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale Bergamo-
Brescia che segue fino all’intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo
comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue sempre verso nord, il
confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando
la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a
nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna
in direzione nord-est passando per le quote 136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada
Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il
confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due
comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo.
Segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico.
Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:
partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell’autostrada A4 e del
fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull’Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di
Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico,
poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all’abitato di Clusane, in corrispondenza di
quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente
la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con
l’esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9-188-195,2 intersecando così la strada
provinciale n. 11 verso sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la
carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione
ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima
dell’abitato di Iseo, la ex s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano.
Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove
incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il
confine del comune di Capriolo da dove si è partiti.
Articolo 4.
Norme di viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell’ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Franciacorta” devono
essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine
di cui si tratta.
Per la produzione di tutti i vini “Franciacorta” sono da escludere i terreni insufficientemente
soleggiati o di fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d’acqua, come descritto
nel sistema cartografico della provincia di Brescia (SIT).
Dai corsi d’acqua e zone di ristagno permanente dovrà essere mantenuta per tutti i nuovi impianti e
reimpianti una fascia di rispetto di almeno 10 metri.
Sono da escludere altresì tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 550 m s.l.m.
perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione “Franciacorta”.
4.2. Densità d’impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4500
calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m, ad eccezione delle zone terrazzate
e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro.
4.3. Forme di allevamento.
Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con
sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone
speronato).
Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la
gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4. Interventi di sostegno.
È consentita l’irrigazione di soccorso.
4.5. Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro è 10 tonnellate e il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo è 9,5 per tutti i vini di cui all’art. 1.
La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in
modo da non compromettere l’integrità dell’acino. In particolare è ammessa esclusivamente la raccolta a
mano delle uve che possono essere riposte in cassette o cassoni di diversa capacità, ma comunque non
superiore a 0,2 t, e con il vincolo dell’altezza della massa che non deve superare i 40 cm.
La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata
vitivinicola successiva all’impianto del vigneto, è inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito
definita:
primo anno zero;
secondo anno 4 ton/ha.
I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità di un
supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di DOC “Curtefranca” o IGT
“Sebino” se ne ha il diritto.
4.5.2 La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, su proposta del
Consorzio di tutela, può modificare la resa massima di vino classificabile come atto a divenire
“Franciacorta” ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro rispetto a quello fissato nel presente
disciplinare di produzione, tenuto conto di condizioni ambientali particolari o per conseguire l’equilibrio del
mercato dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4.5.3 in annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite
produttivo rivendicabile fino a un massimo del 20%, e denominato riserva vendemmiale, è regolamentato
secondo il successivo art. 5.4 e non è consentito ulteriore supero a tale nuovo limite.
Nel caso in cui l’azienda, pur avendo rivendicato una produzione di uva fino al 20% superiore al limite
massimo di 10 t/ha, non voglia accantonare il vino di riserva dovrà procedere ad una riduzione della resa in
mosto mediante una pressatura parziale tale da non superare la produzione massima ad ettaro di 65 hl di vino
base;
è facoltà dell’azienda rivendicare l’ulteriore mosto ottenuto dalla pressatura completa delle uve purché fino
ad un massimo del 65% di vino finito e destinarlo a “Curtefranca” DOC o “Sebino” IGT.
4.6 Scelta vendemmiale e di cantina.
Le uve dei vigneti iscritti all’albo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita
“Franciacorta” potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in
riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell’Albo dei vigneti anche per il vino a
Denominazione di Origine Controllata “Curtefranca” bianco, ma non viceversa. È inoltre consentito
effettuare la scelta di cantina, da eseguirsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima
dell’aggiunta dello sciroppo di tiraggio, con la quale ogni partita di vino base della denominazione
“Franciacorta”, può passare a vino tranquillo a Denominazione di Origine Controllata “Curtefranca” bianco,
o IGT “Sebino” ma non viceversa.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione ed elaborazione
5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione.
Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), elaborazione, compresa la
fermentazione in bottiglia, dei vini “Franciacorta” devono essere effettuate nell’interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
È consentito anche l’utilizzo di contenitori in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di
affinamento.
Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza
diraspatura dell’uva intera fatta eccezione per le uve di Pinot nero vinificate in rosato utilizzate per la
produzione di Franciacorta rosé.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite
anche nell’ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio e negli interi territori
dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.
5.2 Correzioni e arricchimenti.
Sono consentite le correzioni e l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti
stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
5.3 Resa uva/vino per ettaro.
Per tutti i vini di cui all’art. 1 la resa massima da uva a vino base, prima delle operazioni di presa
di spuma, è pari al 65%.
In vinificazione è consentita l’eventuale maggiore resa in vino base, fino ad un massimo del 6%
,che non ha diritto alla denominazione “Franciacorta” ma potrà essere impiegato per la produzione di IGT
“Sebino”.
Qualora la resa complessiva superi il suddetto limite di resa (65% e relativo 6%) tutto il vino
ottenuto perde il diritto alla denominazione “Franciacorta” ma potrà essere destinato alla produzione di IGT
“Sebino”.
5.4 Vini base.
5.4.1 La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse,
sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.
Le diverse varietà di uva vinificate devono essere registrate separatamente negli appositi registri.
5.4.2 Vino riserva vendemmiale.
5.4.2.1 Bloccaggio.
In annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo
di uva rivendicabile, fino a un massimo del 20%, separatamente registrata (art. 4.6),ha diritto alla
denominazione “Franciacorta” ed il vino riserva vendemmiale ottenuto è così regolamentato e utilizzato:
- allatto della presentazione della dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata
comunicazione alla struttura di controllo autorizzata del quantitativo del vino riserva vendemmiale detenuto;
- il vino riserva vendemmiale è bloccato sfuso e non può essere elaborato per un minimo di mesi 12
dalla presa in carico sui registri di cantina;
- il vino riserva vendemmiale per l’elaborazione dei vini di cui all’art. 1 non ha diritto al millesimo;
- la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva vendemmiale può avvenire anche prima
di essere sbloccato, ma previa riclassificazione a DOC “Curtefranca” o IGT “Sebino”, che rispettivamente
dovrà o potrà essere immesso al consumo con l’annata.
5.4.2.2 Sbloccaggio.
Lo sbloccaggio può avvenire :
-in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore resa in campagna o in cantina, per una
quantità di vino riserva vendemmiale tale da raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per
ettaro non ottenuta con la vendemmia.
In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha
diritto ad elaborare con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale.
-per soddisfare esigenze di mercato, potendo così elaborare una quantità di vino di riserva che sarà stabilita
appositamente dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la Regione.
In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su proposta del consorzio di tutela riconosciuto,
anche a seguito delle richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo stretto controllo della
struttura di controllo autorizzata, previa comunicazione all’ufficio dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio.
È consentita la commercializzazione dei vini atti a “Franciacorta” riserva vendemmiale all’interno
della zona di vinificazione di cui all’art. 5.1, mantenendo la denominazione, trascorso il periodo minimo di
mesi 12.
Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri per ettaro o
che necessitino per soddisfare il mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino riserva
vendemmiale da altri produttori
5.5 Elaborazione dei diversi vini.
5.5.1 Cuvée.
È consentito produrre i vini “Franciacorta” millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l’85% del vino
dell’annata di riferimento.
Qualora la cuvée sia millesimabile, dovrà essere registrata obbligatoriamente con l’indicazione dell’annata.
In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del
Consorzio di tutela, può vietare l’uso del millesimo.
Per la tipologia “Franciacorta” Satèn è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero
all’atto della presa di spuma.
5.5.2 Tempi minimi di affinamento.
I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio
di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:
Durata minima in mesi:
“Franciacorta” 18;
“Franciacorta” Rosé 24;
“Franciacorta” Satèn 24;
“Franciacorta” millesimato, “Franciacorta” Rosé millesimato “Franciacorta” Satèn millesimato 30;
“Franciacorta” riserva, “Franciacorta” Rosé riserva, “Franciacorta” Satèn riserva 60.
Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è
stato ricavato il vino base più giovane.
L’elaborazione del “Franciacorta” Rosé può essere ottenuta con la miscela di vini di colore
differente.
5.5.3 Sboccatura e capacità bottiglie in elaborazione.
La separazione del deposito può avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica,
pertanto non è consentita la filtrazione.
I vini di cui all’art. 1 possono essere elaborati nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187,
0,375 0,500 0,750 1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000.
5.6 Bottiglie in elaborazione.
Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioè prima della sboccatura, purché con tappo di
metallo recante il «logo» di cui al seguente art. 7.2 e munite dell’idoneo documento accompagnatorio e del
relativo certificato di analisi chimico fisico possono essere commercializzate fra elaboratori iscritti all’albo
degli imbottigliatori/elaboratori di “Franciacorta” all’interno della zona di vinificazione di cui al precedente
art. 5.1. La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non può avvenire prima di nove mesi dal
tiraggio.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo diretto, alle seguenti
caratteristiche:
“Franciacorta”
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al dorato;
odore: fine, delicato ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,
brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta” millesimato
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;
profumo: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,
brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta” riserva
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati;
odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,
brut, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta” Rosé
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso;
odore: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della
rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,
brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» rosé millesimato
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della
rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,
brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta” rosé riserva
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero e con bouquet proprio di un lungo
affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,
brut nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta” Satèn
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo paglierino intenso;
odore: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,5 g/l;
pressione massima: 5 atm.
È consentita l’immissione al consumo solo nella tipologia brut.
“Franciacorta» satèn millesimato
spuma: persistente, cremosa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;
profumo: fine, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,5 g/l;
pressione massima: 5 atm.
È consentita l’immissione al consumo solo nella tipologia brut.
«Franciacorta» Satèn Riserva
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
pressione massima: 5 atm.
È consentita l’immissione al consumo solo nella tipologia brut.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo dei vini di cui
all’art. 1.
Articolo 7.
Etichettatura designazione e presentazione
7.1 Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta
in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione
“Franciacorta”.
7.2 Indicazioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è consentito l’uso della
menzione riserva. Il termine riserva è ammesso per i “Franciacorta” millesimati che abbiano raggiunto un
periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi. Il termine riserva deve essere accompagnato
dall’annata di produzione delle uve. L’uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso è da intendersi
facoltativo ai sensi dell’art. 30 del Reg. 753/02. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno il consumatore.
Il “Franciacorta” millesimato deve riportare l’annata di produzione delle uve.
Alla denominazione “Franciacorta” è riservato in via esclusiva l’utilizzo di un logo o marchio
collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto
collettivo di tutti gli elaboratori iscritti nell’albo degli imbottigliatori dei “Franciacorta” e consistente in una
lettera “F” (effe maiuscola), con parte superiore merlata.
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Vino Nobile di Montepulciano».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal consorzio del vino nobile di
Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano»;
Visti il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di
cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presenti i
funzionari della Regione Toscana, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
ANNESSO
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Vino nobile di
Montepulciano».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile
di Montepulciano» e' riservata ai vini rosso e rosso riserva che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile):
minimo 70%.
Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i vitigni
complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo
aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, purche' la
percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario
viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano», deve essere adeguata, entro la quinta
vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente
disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di
cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo
della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino
Nobile di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione
medesima.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia
Bianca Lunga.
E' consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica
sopra indicata, iscritti all'Albo della denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» siano anche
iscritti all'Albo dei vigneti del vino a denominazione di origine
controllata «Rosso di Montepulciano».
Art. 3.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio
amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai
requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: parte
del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea
che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con
il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine»,
segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a
raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di
Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria
fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di
Montepulciano - frazione Valiano, delimitata da una linea che,
partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada
delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il
suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota
253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada
vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto
con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per
breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a
ricongiungersi con il punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali
della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine
compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E'
vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano», la densita' minima ad
ettaro deve essere di 3330 ceppi.
La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non
deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata nel limite sopra indicato, purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di
Montepulciano.
Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - previa istruttoria della
Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino
Nobile di Montepulciano la vinificazione e l'invecchiamento fuori
zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data
dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
1° luglio 1980, le strutture di vinificazione in prossimita' del
confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore
a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene
l'uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla pubblicazione
del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare di produzione
del Vino Nobile di Montepulciano) all'Albo del vino DOCG «Vino Nobile
di Montepulciano».
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad un periodo di
maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio successivo
alla vendemmia.
Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei
produttori le seguenti possibili opzioni:
1) 24 mesi di maturazione in legno;
2) 18 mesi minimo di maturazione in legno piu' i restanti mesi
in altro recipiente;
3) 12 mesi minimo in legno piu' 6 mesi minimo in bottiglia piu'
i restanti mesi in altro recipiente.
Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non
potra' essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla
vendemmia.
Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in
contenitori di legno devono essere documentate con relative
annotazioni sui registri di cantina.
Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potra' essere
temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei
registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo
minimo di stazionamento in legno.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» non puo' essere immesso in consumo prima del
compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a
partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» derivante da uve aventi un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un
periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento
in bottiglia, puo' portare in etichetta la qualificazione «riserva»,
fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti dal
presente articolo.
Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in
contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed
affinamento in bottiglia devo essere documentate con relative
annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione anche
per la tipologia «riserva» viene calcolato a partire dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra'
tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per
colmature.
E' consentito a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate diverse
di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» alle
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.
E' consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo
autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore, entro il 16°
mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino
atto a poter essere designato con la denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia
riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano» purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora
partite della denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il
termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in
modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
all'interno della zona di vinificazione.
E' tuttavia consentito, per la denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non avente
diritto alla menzione «riserva», su richiesta da effettuarsi al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -,
l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della
regione Toscana alle cantine che imbottigliano il vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di
Montepulciano» da almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore
del disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale 27
luglio 1999.
Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino
sfuso destinato alla DOCG Vino Nobile di Montepulciano all'interno
della zona di produzione, nonche' i soggetti che trasferiscono il
vino DOCG Vino Nobile di Montepulciano al di fuori della zona di
produzione, conformemente alla deroga di cui al comma precedente,
devono darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato
almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tali
partite di vino, oggetto di commercializzazione o imbottigliamento
fuori zona, devono rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche
previste al successivo art. 6.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, per la
tipologia «riserva» 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non
riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto»,
«selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore
nonche' delle altre menzioni facoltative nel rispetto delle vigenti
norme. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono
riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non
piu' grandi e evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. E'
consentito l'uso del termine vigna accompagnato dal relativo toponimo
secondo le condizioni generali di utilizzo dei toponimi e nel
rispetto delle procedure amministrative che prevedono una specifica
iscrizione all'albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle
uve ed una specifica presa in carico nei registri obbligatori di
cantina. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino
Nobile di Montepulciano» deve essere messo in consumo esclusivamente
in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero raso bocca.
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
comunque non consone al prestigio del vino.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Alba» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Alba» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Alba» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale
2010/2011.
Art. 2
1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono rivendicare gia' a partire
dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata
«Alba», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme
alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi
e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e
provincie autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi
terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito
schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del
citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
61/2010.
Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4
1. Nell'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, di tutte tipologie dei vini
denominazione di origine controllata «Alba».
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Alba», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 5 del disciplinare di produzione della Indicazione
Geografica Tipica dei vini «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila» e'
sostituito per intero dal seguente testo:
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al
50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il
diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica
tipica «Terre Aquilane o Terre de l'Aquila» il taglio con mosti e
vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di
produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non
eccedente il limite del 15%.
Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla
normativa comunitaria e nazionale vigente.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Sangue di Giuda dell'Oltrepo' Pavese» o «Sangue di Giuda» ed
approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'
Decreta:
Art. 1
E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Sangue di Giuda dell'Oltrepo' Pavese» o «Sangue di Giuda» ed il
relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - della Repubblica italiana;
Art. 2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di Origine
Controllata «Sangue di Giuda dell'Oltrepo' Pavese» o «Sangue di
Giuda», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo
schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 3
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4
A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.
7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le
tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Sangue di
Giuda dell'Oltrepo' Pavese» o «Sangue di Giuda» sono riportati
nell'allegato A del presente decreto.
Art. 5
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata
«Sangue di Giuda dell'Oltrepo' Pavese» o «Sangue di Giuda» e' tenuto,
a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Orvieto».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Orvieto», riconosciuto con decreto del
Presidente della Repubblica del 7 agosto 1971 e successive modifiche,
e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2010/2011.
Art. 2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine
controllata «Orvieto», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma
aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 3
A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.
7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le
tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Orvieto»
sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Orvieto» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano»;
Visti il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di
cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presenti i
funzionari della regione Toscana, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
Allegato
Annesso
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «ROSSO DI MONTEPULCIANO».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano»
e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese
(denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.
Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 30%, vitigni
complementari idonei alla coltivazione nella regione Toscana,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo
aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, autorizzati e
raccomandati per la provincia di Siena purche' la percentuale dei
vitigni a bacca bianca non superi il 5%.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario
viticolo della denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano», deve essere adeguata entro la quinta vendemmia
successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di
produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di
cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo
della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di
Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia
Bianca Lunga.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio
amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai
requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:
parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da
una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria
Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del
podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano
fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione
ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta
linea ferroviaria fino al punto di partenza;
parte del territorio del comune di Montepulciano, frazione
Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il
confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251,
percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale
fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la
predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci
con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana
per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la
strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto
di partenza.
I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine
controllata «Rosso di Montepulciano» sono utilizzabili anche per
produrre vini DOC «Vin Santo di Montepulciano» alle condizioni
stabilite dal relativo disciplinare di produzione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben
esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri
s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E'
vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano», la densita' minima ad ettaro deve essere di 3.330
ceppi.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a
denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non
deve essere superiore a t 10 per ettaro di coltura specializzata.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva
ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata nel limite di cui sopra, purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano.
Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della
regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino
Nobile di Montepulciano la vinificazione fuori zona di produzione per
le aziende che abbiano almeno, a far data dalla entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 (decreto di
riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture
di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano
e comunque a distanza non superiore a mt 3.800 in linea d'aria.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano» non puo' essere immesso al consumo prima del primo
marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.
E' consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo
autorizzate, da presentarsi a cura del vinificatore, entro il 16°
mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino
atto a poter essere designato con la denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia
riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano» purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora
partite di «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal
produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve
essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle
caratteristiche.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino
odore: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare i limiti dell'acidita' e dell'estratto non riduttore
minimo con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine
controllata «Rosso di Montepulciano» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto»,
«selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali non da trarre in inganno il
consumatore.
E' altresi' consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti
norme, delle altre menzioni facoltative.
Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate
nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi
o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del
vino, salve le norme generali piu' restrittive.
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine
controllata «Rosso di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di
Montepulciano» deve essere messo in consumo esclusivamente in
bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma di
legge.
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Colli Bolognesi Classico
Pignoletto».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Colli
Bolognesi intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Colli Bolognesi Classico
Pignoletto»;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna
sull'istanza di cui sopra;
Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio»
avvenuto in data 5 maggio 2010;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Monteveglio (Bologna) il 6 maggio 2010,
con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed Aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presente il
rappresentante della Regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
Rettifica dei disciplinari di produzione delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini «Colline Pescaresi», «Colline Teatine»,
«del Vastese o Histonium», «Colli del Sangro», «Terre di Chieti»,
«Colli Aprutini» e «Colline Frentane».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colline Pescaresi» modificato da ultimo con il D.M. 18
febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
2010, e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi",
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 22 per le tipologie con specificazione di
vitigno/i.».
2. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colline Teatine» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2010,
e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline Teatine", la
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di
vitigno/i.».
3. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «del Vastese o Histonium» modificato da ultimo con il D.M. 18
febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11
marzo 2010, e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "del Vastese" o
"Histonium", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 29 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di
vitigno/i.».
4. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colli del Sangro» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010,
e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli del Sangro",
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggioranza prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 25 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di
vitigno/i.».
5. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Terre di Chieti» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010,
e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", la
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 26 per la tipologia bianco;
tonnellate 24 per le tipologie rosso e rosato;
tonnellate 22 per le tipologie con specificazione di
vitigno/i.».
6. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colli Aprutini» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2010,
e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli Aprutini", la
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 24 per le tipologia bianco, rosso e rosato;
tonnellate 22 per le tipologie con specificazione di
vitigno/i.».
7. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini
a IGT «Colline Frentane» modificato da ultimo con il D.M. 2 marzo
2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010,
e' modificato con il seguente testo:
«Per i vini a indicazione geografica tipica "Colline Frentane",
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 24 per le tipologie con specificazione di
vitigno/i.».
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»,
riconosciuto con decreto del Ministero delle politiche agricole del
31 agosto 1998, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 2
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Aglianico del Vulture Superiore» ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. La tipologia di vino a denominazione di origine controllata
«Aglianico del Vulture Superiore», riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche,
e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita
ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo
disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico
del Vulture Superiore» e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.
Art. 2
1. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della DOC
«Aglianico del Vulture Superiore», di cui al D.P.R. 18 febbraio 1971
e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere
automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOCG
«Aglianico del Vulture Superiore», ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 3
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata
e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Aglianico
del Vulture Superiore» ottenuti in conformita' delle disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche,
provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di
entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente
decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in
fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte
produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al
controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi
della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata
data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi
di prodotto giacenti presso le stesse.
Art. 4
1. All'allegato B sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del
Vulture Superiore».
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Aglianico del Vulture Superiore» e' tenuto, a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2010
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Aglianico del Vulture
Superiore»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico
del Vulture Superiore» e' riservata al vino gia' riconosciuto a
denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica del 18 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai
requisiti del presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
«Aglianico del Vulture Superiore»;
«Aglianico del Vulture Superiore» riserva.
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve
provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende
l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile,
Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi,
Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di
Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario,
Riparossa e Macchia del comune di Atella.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e
comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i
700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo.
3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia' usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La
potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di
allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a
3.350 in coltura specializzata.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di
soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del
Vulture Superiore» non deve essere superiore a tonnellate 8 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da
destinare alla produzione del vino Denominazione di Origine
Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione
globale non superi del 20 % i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
8. Per i nuovi impianti e' consentita la produzione dei vini di
cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5°
anno successivo all'anno di impianto.
9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
di cui all'art. 1 titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
13%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio
e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona
di produzione delimitata dall'art. 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora tale resa superi la percentuale
sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono
ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
4. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita
«Aglianico del Vulture Superiore» non puo' essere immesso al consumo
prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio
di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in
bottiglia.
5. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita
«Aglianico del Vulture Superiore» puo' fregiarsi della qualificazione
«Riserva» solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del
quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un
periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e
almeno 24 mesi in bottiglia.
Art. 6.
Caratteristiche del vino al consumo
1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita
«Aglianico del Vulture Superiore» all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente;
equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione in
recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
2. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita
«Aglianico del Vulture Superiore» Riserva all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con
l'invecchiamento puo' assumere riflessi aranciati;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente,
equilibrato ed armonico con l'invecchiamento; in relazione alla
conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare
lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa
da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra, fine, scelto, selezionato e similari».
2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e'
consentita alle condizioni previste dalla legge.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.
4. E' consentito, altresi', alle condizioni previste dalla
vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche
aggiuntive, riferite a unita' amministrative, contrade o frazioni,
riportate in allegato al presente disciplinare.
5. Per i vini di cui al presente disciplinare e' obbligatoria
l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi
al consumo in bottiglie di vetro aventi capacita' fino a 3 litri.
2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in
vigore.
Allegato A
Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 4
1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Aglianico del Vulture».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Aglianico del Vulture», riconosciuto con decreto
del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971 e successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla
campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 2
1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono rivendicare gia' a partire
dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata
«Aglianico del Vulture», proveniente da vigneti aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi
territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002 - la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le
disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 61/2010.
Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato B
i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine
controllata «Aglianico del Vulture».
Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Aglianico del Vulture» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2010
Il Capo Dipartimento: Rasi Caldogno
Annesso
Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOC
«Aglianico del Vulture»
Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata «Aglianico del
Vulture» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie:
«Aglianico del Vulture»;
«Aglianico del Vulture» Spumante.
Art. 2.
Base ampelografia
1. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o
Aglianico N.
Art. 3.
Zona di produzione uve
1. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende
l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile,
Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi,
Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di
Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario,
Riparossa e Macchia del comune di Atella.
Art. 4.
Viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e
comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i
700 metri s .l. m.
3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia' usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La
potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di
allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere inferiore a
3.350 in coltura specializzata.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
«Aglianico del Vulture» non deve essere superiore a 10 T/Ha di
vigneto in coltura specializzata.
6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
7. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di
uva ottenuta da destinare alla produzione di vino devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino
«Aglianico del Vulture», un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 12% vol. e, per la tipologia spumante, di 11% vol.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonche'
l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione delimitata dall'art. 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70 % . Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine Aglianico del Vulture. Oltre detto limite decade il diritto
alla DOC per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
4. Il vino a D.O.C. «Aglianico del Vulture» deve essere immesso
al consumo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello
di produzione delle uve.
5. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale in bottiglia, ai sensi delle norme
comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione non deve
essere inferiore a mesi 9.
Art. 6.
Caratteristiche del vino al consumo
1. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
Sapore: dal secco all'abboccato, giustamente tannico e sapido,
per l'abboccato il contenuto zuccherino non deve superare i 10 g per
litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
2. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» Spumante, all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato; con l'evoluzione puo'
assumere riflessi aranciati;
spuma: fine e persistente;
odore: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
3. E' consentito, altresi', alle condizioni previste dalla
vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche
aggiuntive, riferite a unita' amministrative, contrade o frazioni,
riportate in allegato al presente disciplinare.
4. Per i vini di cui all'Art.1, l'indicazione in etichetta
dell'annata di produzione dell'uva, e' obbligatoria, ad eccezione
della tipologia spumante.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in
recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 6; per la
tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
Allegato A
Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma
3
1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione
dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda».
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA legge 10 FEBBRAIO
1992, N° 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Siciliana per conto
dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa di
Cerda»;
Visto il parere favorevole della regione Siciliana sull'istanza
di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010 parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di
produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa di
Cerda», secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
ANNESSO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Indicazione Geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L' indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» e'
riservata ai seguenti vini:
- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni
sottoelencati: Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay, Nero
d'Avola, Perricone, Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon.
L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ansonica o Inzolia,
Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Nero d'Avola, e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti, nell'ambito
aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, fino ad un
massimo del 15% .
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 e'
consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due
dei vitigni di cui al comma precedente.
I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»
con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo
possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Fontanarossa di Cerda» comprende l'intero territorio amministrativo
del comune di Cerda in provincia di Palermo.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini,a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», con o
senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 17 (limite gia'
comprensivo dell' aumento di cui al D.m. 2/8/96) per tutte le
tipologie.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», seguita o meno dal
riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
- 10,5% per i bianchi;
- 10,5% per i rosati;
- 11 % per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo'
essere ridotto dello 0,5% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art.3
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» tipologia rosato devono
essere vinificate in bianco.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore a1l' 80% per tutti i tipi di vini bianchi,
all'80% per tutti i tipi di vini rossi e al 70% per i vini rosati.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»
anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto
dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
- bianco: 10,5%;
- rosso: 11,5%;
- rosato: 10,5%.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «oscelto», «selezionato», «superiore» e
similari.
L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» puo'
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative
denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San
Ginesio».
PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DOC «SAN GINESIO»
Art. 1.
Denominazioni dei vini
La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata
ai vini «San Ginesio» rosso, «San Ginesio» spumante, nelle tipologie
secco o dolce, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata
ai vini di cui all'art. 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti,
aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«San Ginesio» Rosso:
Sangiovese minimo 50%;
Vernaccia Nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e
Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del 35%, possono
concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, presenti in
ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche,
anche congiuntamente per un massimo del 15%.
«San Ginesio» Spumante (secco o dolce):
Vernaccia Nera: minimo 85%, possono concorrere da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni
non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione
Marche.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «San Ginesio» comprende i territori dei comuni di San
Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San
Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano, Loro Piceno,
situati nella provincia di Macerata ed e' come di seguito delimitato:
partendo dall'incrocio tra la strada statale Picena 78 con la s.p. 61
che conduce a Loro Piceno in prossimita' di Passo Loro, la
delimitazione prosegue lungo detta s.s. 78 in direzione nord verso
Passo Colmurano fino al secondo incrocio, oltrepassato Passo
Colmurano, subito dopo la Casa cantoniera in prossimita' della cabina
Enel, dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest
per circa 180 m per poi continuare in direzione ovest lungo
l'impluvio fino all'incrocio (a quota 373 m s.l.m.) con la strada
bianca che segue fino ad incrociare la s.p. 129 che collega
Urbisaglia con Colmurano, da qui la delimitazione prosegue prima in
direzione ovest/nord-ovest fino a quota 420 m s.l.m. (lungo il
crinale), quindi in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con
l'affluente del torrente Entogge (450 m s.l.m.) e continua in
direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in
direzione ovest fino all'incrocio con l'altra strada comunale che
conduce il confine fino ad incrociare il torrente Entogge, il limite
percorre il tracciato del torrente Entogge fino a che questo incrocia
per seguirla, la strada che segue parallela il confine comunale tra
Tolentino e Colmurano questa strada e' seguita fino all'incrocio in
localita' la Villa e prosegue in direzione ovest sul limite comunale
tra Tolentino e San Ginesio, segue tale confine fino in prossimita'
dell'affluente in destra idrografica del fosso San Rocco, da questo
continua in direzione sud-ovest a quota 280 m s.l.m. per poi
proseguire in direzione della localita' Baroncia risalendo di quota
il versante esposto ad est/nord-est fino all'incrocio con la strada
che attraversa la localita' Baroncia, da qui prosegue lungo la strada
in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada che in
direzione sud prosegue fino alla localita' Sant'Andrea
Vecchio/Colvenale, dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino
al limite comunale poi proseguire lungo l'affluente in destra
idrografica del fiume Fiastrone che viene seguito parzialmente in
direzione ovest per poi proseguire in direzione sud lungo il suo
affluente in sinistra idrografica fino ad incrociare il confine
comunale del comune di Camporotondo di Fiastrone con Belforte del
Chienti, quindi prosegue in direzione sud fino all'incrocio con il
limite comunale tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola fino in
prossimita' di case Bocci e quindi parallelamente al Fosso Savini
fino ad incrociare il limite comunale di Caldarola con Belforte del
Chienti, segue tale limite fino in prossimita' di case Gratani da
dove segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della
s.s. 77) e quindi fino al fiume Chienti, quindi prosegue risalendo il
fiume Chienti fino a giungere sulla diga del lago di Caccamo; a
questo punto la delimitazione segue la sponda sud del lago di Caccamo
e prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera fino ad incontrare la
strada comunale asfaltata nell'abitato di Pievefavera; la
delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est
attraversando le frazioni di Croce e Vestignano quindi prosegue fino
all'abitato Valle di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo;
al primo incrocio il confine prosegue in direzione sud-ovest
direzione Tribbio; nell'abitato del Tribbio il confine prosegue in
direzione sud lungo la strada bianca (che delimita l'area a bosco)
fino in prossimita' del fosso Vallone che si segue parallelamente
lungo la strada in direzione nord-est per circa 480 m fino ad
incrociare la strada principale in direzione sud fino all'incrocio
con la strada che conduce alla localita' Roccaccia, da qui si
prosegue in direzione est (per circa 960 m) lungo il limite comunale
tra Cessapalombo e San Ginesio quindi prima in direzione sud-est poi
in direzione nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella; da
Morichella si prosegue in direzione sud-est lungo la s.s. 502
percorre detta strada statale in direzione sud fino incontrare la
s.s. 78 Picena quindi dall'incrocio della s.s. 502 con la s.s. Picena
78 si segue la s.s. 78 in direzione nord-est fino all'incrocio con la
strada comunale che conduce alla localita' Colle, la strada e'
seguita fino a quota 470 m s.l.m. per poi proseguire in direzione
est/sud-est lungo il limite dell'area boschiva (posta ad ovest) fino
alla localita' case Carotondo numero civico 47 a quota 548.2 m
s.l.m., qui percorre per un breve tratto il confine comunale tra San
Ginesio e Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che collega
Cerreto a Vecciola segue la strada fino ad imboccare la s.p. 119 in
prossimita' del numero civico 87, prosegue su detta provinciale in
direzione di Gualdo, in prossimita' del km 6 la delimitazione lascia
la provinciale e prosegue in direzione est seguendo l'area boschiva
fino in prossimita' dell'affluente in destra idrografica del fosso
Bastano; si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da questo
si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est verso
case Orlandi quindi il confine prosegue in direzione nord
parallelamente all'affluente in sinistra idrografica del torrente
Tennacola quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione
nord-ovest fino alla s.p. 54 da qui prosegue in direzione nord-est
attraverso case Fabioli a quota 602.4 m s.l.m., da prosegue lungo il
fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimita' di contrada
Sant'Angelo qui il confine riprende la strada provinciale che collega
Gualdo a Sant'Angelo in Pontano fino ad incrociare la s.p. 45
Faleriense e prosegue in direzione del centro abitato di Sant'Angelo
in Pontano, prosegue su detta strada fino all'incrocio posto in
prossimita' di quota 452.2 m s.l.m. e svolta in direzione nord est
verso case Rieti e quindi prosegue in direzione nord prima sul
torrente Ete Morto poi sul limite comunale tra Sant'Angelo in Pontano
e Falerone e quindi nuovamente lungo il torrente Ete Morto fino ad
incrociare il «Fosso Bagnere» da qui si risale il versante sullo
spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino
all'incrocio con la s.p. 44, a questo punto il confine risale il
versante lungo lo spartiacque fino ad incrociare la s.p. 61 in
prossimita' del tornante collocato precisamente sulla curva di
livello posta a quota 342.6 m s.l.m. prosegue su questa strada
provinciale in direzione del centro abitato di Loro Piceno,
oltrepassato il centro abitato il confine prosegue lungo la stessa
strada fino all'incrocio con la strada provinciale Picena 78 in
localita' Passo Loro.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San
Ginesio» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la
forma di allevamento a pergola detta «tendone».
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare, dovranno avere una densita' di almeno 2500
ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva a ettaro, per tutte le tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», di cui
all'art. 1), e' di 11 t.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «San Ginesio» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo
alcolometrico volumico naturale minimo:
Vino % vol.
«San Ginesio» Rosso 10,5
«San Ginesio Spumante» 9,5
La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le
tipologie, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo
limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con
proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto
conto delle condizioni climatiche e per conseguire l'equilibrio di
mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione della tipologia «San Ginesio
Rosso» devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato
nel precedente art. 3.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia
«San Ginesio» Spumante devono essere effettuate all'interno della
zona di produzione della uve, delimitata nel precedente art. 3 e
nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km
2,5 in linea d'aria dal confine della zona di produzione. Tuttavia,
su richiesta delle ditte interessate, puo' essere concessa dal
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, specifica
autorizzazione alla elaborazione della sola tipologia spumante (secco
e dolce) nei propri stabilimenti ubicati entro un raggio di 35 km
dalla delimitazione della zona di produzione di cui al precedente
art. 3, purche' le ditte medesime dimostrino di possedere
stabilimenti nei quali hanno tradizionalmente effettuato tale
operazione da almeno 10 anni antecedenti l'entrata in vigore del
presente disciplinare.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Per la tipologia «San Ginesio Rosso» e' autorizzata la pratica
della dolcificazione ai sensi e nei limiti della legislazione
vigente.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio»,
all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«San Ginesio rosso»
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
Zuccheri riduttori: fino ad un massimo di 15 gr/l .
«San Ginesio» spumante secco:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rosso rubino con riflessi da violacei a granati;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: caratteristico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;
zuccheri riduttori: da 17 gr/l a 35gr/l.
«San Ginesio» spumante dolce:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rubino con riflessi da violacei a granati;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;
zuccheri riduttori: minimo 50 gr/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata «San Ginesio» e'
vietata l'aggiunta delle seguenti qualificazioni: «superiore»,
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso delle indicazioni facoltative
ammesse dalla normativa vigente.
Sulle confezioni contenenti i vini a denominazione di origine
controllata «San Ginesio» rosso deve figurare l'annata di produzione
delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
Per il confezionamento della denominazione di origine controllata
«San Ginesio» sono ammessi tutti i contenitori consentiti dalle
vigenti norme. L'utilizzo del bag in box e' limitato alla sola
tipologia Rosso.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta».
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SABBIONETA»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e' riservata ai
seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla
coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore
corrispondente.
L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera,
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese,
Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca,
Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio,
Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, e' riservata
ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni .
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni
a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la
specificazione del vitigno: «Cabernet», e' riservata ai vini ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai
vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente
per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni
a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la
specificazione del vitigno: «Lambrusco», e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco
Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di
Mantova, fino a un massimo del 15%.
L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la
specificazione del vitigno: «Trebbiano», e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, dai vitigni Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano,
Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o congiuntamente per
almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni
a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la
specificazione del vitigno: «Riesling», e' riservata ai vini ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai
vitigni Riesling e Riesling italico da soli o congiuntamente per
almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di
Mantova, fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la
specifica di un vitigno a bacca nera possono essere prodotti anche
nella tipologia novello.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Sabbioneta» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni
di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in Provincia di Mantova.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a
indicazione geografica tipica "Sabbioneta", seguita o meno dal
riferimento al vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22
(limite gia' comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto
ministeriale 2 agosto 1996) sia per le tipologie bianco, rosso e
rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Sabbioneta», seguita o meno dal riferimento al
vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
9% per i bianchi;
9% per i rosati;
9% per i rossi;
9% per i frizzanti;
Art. 5.
La zona di vinificazione delle uve e dei mosti atti ad essere
designati con l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di
cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
vinificazione, e' consentito che tale operazione sia effettuata nei
comuni confinanti alla zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica
tipica «Sabbioneta» tipologia rosato devono essere vinificate in
bianco.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» all'atto
dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici
totali minimi:
«Sabbioneta» bianco 10%;
«Sabbioneta» rosso 10%;
«Sabbioneta» rosato 10%;
«Sabbioneta» novello 11%;
«Sabbioneta» frizzante 10%;
Titolo alcoolometrico volumico minimo 10% anche per le tipologie
con la specificazione del nome dei seguenti vitigni:
Ancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana,
Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco),
Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco,
Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon
e Trebbiano.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» possono
essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa
vigente. Per i vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta»
tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di
vetro, e' consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a
gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di
produzione.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei
vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.


