Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home News Notizie 2010 Settembre 2010 Ultima novità enologiche

Pubblicità su questo sito
Document Actions

Ultima novità enologiche

 

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione  geografica

tipica dei vini «Lazio».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il  disciplinare  di  produzione  della  Indicazione  Geografica

Tipica dei vini «Lazio», approvato con Decreto del Ministero  Risorse

Agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche,  e'  sostituito

per intero dal testo annesso al presente decreto le cui  disposizioni

entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'

dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica

Tipica «Lazio», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi

base   ampelografica   conforme   alle   disposizioni    dell'annesso

disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione

dei medesimi allo schedario viticolo per la ai sensi dell'articolo 12

del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata 

      

                               Art. 4 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini con la Indicazione  Geografica  Tipica  dei  vini

«Lazio» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle  condizioni

e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE  GEOGRAFICA  TIPICA

                               «LAZIO» 

 

                               Art. 1. 

                        Denominazione e vini 

 

    L'Indicazione geografica  tipica  «Lazio»,  accompagnata  o  meno

dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di

produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  vini  che  rispondono  alle

condizioni e ai requisiti appresso indicati. 

 

                               Art. 2. 

                         Base Ampelografica 

 

    L'Indicazione geografica tipica «Lazio» e' riservata ai  seguenti

vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante;  rossi,  anche  nelle

tipologie  frizzante  e  novello;  rosati,  anche   nella   tipologia

frizzante; passito; vendemmia tardiva; spumante. 

    I vini a Indicazione geografica tipica  «Lazio»  bianchi,  rossi,

rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere  ottenuti

da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno

o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio iscritti

nel registro nazionale  delle  varieta'  di  vite  per  uve  da  vino

approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio

2010 

    L'Indicazione geografica tipica «Lazio», con la specificazione di

uno dei vitigni idonei alla coltivazione per  la  Regione  Lazio,  e'

riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,

nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. 

    Possono concorrere, da sole, o  congiuntamente,  alla  produzione

dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla

coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%. 

    Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  a   indicazione

geografica tipica «Lazio» e' consentito utilizzare il riferimento  in

etichetta al nome di due o  tre  vitigni,  idonei  alla  coltivazione

nella regione Lazio iscritti nel registro nazionale delle varieta' di

vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo

aggiornato con D.M. 29 maggio 2010, a condizione che: 

      il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  due  o  tre

vitigni ai quali si vuole fare riferimento; 

      la produzione massima di uva per ettaro di vigneto  in  coltura

specializzata, nell'ambito aziendale,  di  ciascuno  dei  due  o  tre

vitigni interessati  non  superi  il  corrispondente  limite  fissato

dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione; 

      il titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  delle  uve

ottenute da ciascuno dei due o  tre  vitigni  non  sia  inferiore  al

corrispondente  limite   fissato   dall'articolo   4   del   presente

disciplinare di produzione; 

      l'indicazione deve essere  riportata  in  etichetta  in  ordine

decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute

e in caratteri delle stesse dimensioni. 

    I  vini  a  Indicazione  geografica   tipica   «Lazio»   con   la

specificazione del/i vitigno/i di cui al presente  articolo,  possono

essere prodotti anche nelle tipologie: spumante,  vendemmia  tardiva,

frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi. 

 

                               Art. 3. 

                         Zona di produzione 

 

    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei

vini atti ad essere designati con l'  indicazione  geografica  tipica

«Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio. 

 

                               Art. 4. 

                      Norme per la viticoltura 

 

    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla

produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle

tradizionali della zona. 

    La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura

specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i

vini  a  Indicazione  geografica  tipica  «Lazio»,   anche   con   la

specificazione del/i vitigno/i, ai limiti sotto indicati: 

    «Lazio» bianco: tonnellate 21; 

    «Lazio» rosso e rosato: tonnellate 20; 

    «Lazio» passito: tonnellate 10; 

    «Lazio» vendemmia tardiva: tonnellate 14. 

    Le predette rese uva/ha sono  comprensive  dell'aumento  del  20%

previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996. 

    Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva  per

ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte

dalle viti. 

    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   Indicazione

geografica  tipica  «Lazio»  seguita  o  meno  dal  riferimento  al/i

vitigno/i,  devono  assicurare  al  vino  un   titolo   alcolometrico

potenziale volumico naturale minimo di: 

    10% vol per i vini bianchi; 

    10% vol per i vini rosati; 

    10% vol per i vini rossi; 

    16% vol per i vini passiti; 

    15% vol per i vini da vendemmia tardiva; 

    9,0% vol per i vini spumante 

 

                               Art. 5. 

                     Norme per la vinificazione 

 

    Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate

all'interno della zona delimitata nell'articolo 3. 

    E' fatta salva la deroga prevista  dalla  vigente  normativa  per

effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di

produzione fino al 31 dicembre 2012. 

    Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a

conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 

    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo

non deve essere superiore al  75%  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad

eccezione del «passito» che non deve essere superiore al 45%. 

    Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad  Indicazione

geografica tipica «Lazio» passito  devono  essere  sottoposte  ad  un

periodo di appassimento che deve essere protratto fino a  raggiungere

un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro. 

    E' ammessa nella  prima  fase  dell'appassimento  l'utilizzazione

dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve. 

    Le tecniche di  spumantizzazione  sono  quelle  consentite  dalla

legislazione vigente 

 

                               Art. 6. 

                     Caratteristiche al consumo 

 

    I vini a Indicazione geografica  tipica  «Lazio»,  anche  con  la

specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione

al consumo devono avere  i  seguenti  titoli  alcolometrici  volumici

totali minimi: 

    «Lazio» bianco: 10,50%vol; 

    «Lazio» rosso: 11% vol; 

    «Lazio» rosato: 10,50%vol; 

    «Lazio» novello: 11% vol; 

    «Lazio» passito: 16% vol e con un titolo  alcolometrico  volumico

effettivo non inferiore a 9% 

    «Lazio» vendemmia tardiva: 15%  e  con  un  titolo  alcolometrico

volumico effettivo non inferiore a 12%vol; 

    «Lazio» spumante: 10% vol 

 

                               Art. 7. 

             Etichettatura designazione e presentazione 

 

    All'indicazione geografica tipica «Lazio» e'  vietata  l'aggiunta

di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  dal  presente

disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,

scelto, selezionato, superiore e similari. 

    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano

riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non

abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno

il consumatore. 

 

Modifica del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  indicazione

geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il  disciplinare  di  produzione  della  Indicazione  Geografica

Tipica dei vini «Frusinate» o «del Frusinate», approvato con  Decreto

del Ministero Risorse Agricole del  22  novembre  1995  e  successive

modifiche, e' sostituito per intero dal  testo  annesso  al  presente

decreto le cui disposizioni  entrano  in  vigore  a  decorrere  dalla

campagna vendemmiale 2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'

dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica

Tipica «Frusinate» o «del  Frusinate»,  provenienti  da  vigneti  non

ancora  iscritti,  ma  aventi  base   ampelografica   conforme   alle

disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad

effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo  per  la

ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  1. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto

dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006,  i  codici  di

tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica  dei  vini

«Frusinate» o «del Frusinate»  sono  riportati  nell'allegato  A  del

presente decreto. 

      

                               Art. 4 

 

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata 

      

                               Art. 5 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini con la Indicazione  Geografica  Tipica  dei  vini

«Frusinate»  o  «del  Frusinate»  e'  tenuto,  a  norma   di   legge,

all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti

nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE  GEOGRAFICA  TIPICA

                   «FRUSINATE» O «DEL FRUSINATE». 

 

                               Art. 1. 

 

    La indicazione geografica tipica «Frusinate»  o  «del  Frusinate»

accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente

disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che

rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. 

 

                               Art. 2. 

 

    La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» e'

riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella

tipologia frizzante; passito. 

    I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Frusinate»  o  «del

Frusinate» bianchi, rossi e rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve

provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'

dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a bacca  di

colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale delle varieta'

di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio

2004, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,

e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010. 

    La indicazione geografica tipica «Frusinate»  o  «del  Frusinate»

con la specificazione di uno dei vitigni  sottoindicati:  Sangiovese,

Cabernet sauvignon,  Cabernet  franc,  Merlot,  Passerina,  Malvasia,

Pinot bianco, Syrah,  Bellone,  Moscato  bianco,  Olivella,  Bombino,

Capolongo,  Maturano,  Lecinaro,  Pampanaro  e'  riservata  ai   vini

ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito

aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. 

    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei

mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore

analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Lazio  fino  ad  un

massimo del 15%. 

    Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  a   indicazione

geografica  tipica  «Frusinate»  o  «del  Frusinate»  e'   consentito

utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o  tre  vitigni

tra quelli indicati singolarmente al terzo  capoverso,  a  condizione

che: 

      il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  due  o  tre

vitigni ai quali si vuole fare riferimento; 

      la produzione massima di uva per ettaro di vigneto  in  coltura

specializzata, nell'ambito aziendale,  di  ciascuno  dei  due  o  tre

vitigni interessati  non  superi  il  corrispondente  limite  fissato

dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione; 

      il titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  delle  uve

ottenute da ciascuno dei due o  tre  vitigni  non  sia  inferiore  al

corrispondente limite fissato dall'art. 4 del  presente  disciplinare

di produzione; 

      l'indicazione deve essere  riportata  in  etichetta  in  ordine

decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute

e in caratteri delle stesse dimensioni. 

    Il vino ad  indicazione  geografica  tipica  «Frusinate»  o  «del

Frusinate» passito, deve essere ottenuto  per  almeno  l'85%  da  uve

delle varieta'  Cesanese  comune  e/o  Cesanese  di  Affile;  possono

concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino  sopra

indicato, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,  idonei  alla

coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%. 

    I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Frusinate»  o  «del

Frusinate» con la specificazione del/i vitigno/i di cui  al  presente

articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia  frizzante  e

novello limitatamente ai rossi. 

 

                               Art. 3. 

 

    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei

vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica

«Frusinate»  o  «del   Frusinate»   comprende   l'intero   territorio

amministrativo della provincia di Frosinone. 

 

                               Art. 4. 

 

    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla

produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle

tradizionali della zona. 

    La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura

specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i

vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o  «del  Frusinate»

ai limiti sotto indicati: 

      «Frusinate» o «del Frusinate» bianco tonnellate 19; 

      «Frusinate» o «del Frusinate» rosso tonnellate 18; 

      «Frusinate» o «del Frusinate» rosato tonnellate 18; 

      «Frusinate» o «del Frusinate» passito tonnellate 10. 

      «Frusinate» o  «del  Frusinate»  con  la  specificazione  del/i

vitigno/i a bacca bianca tonnellate 19; 

      «Frusinate» o  «del  Frusinate»  con  la  specificazione  del/i

vitigno/i a bacca rossa tonnellate 18. 

    Le predette rese uva/ha sono  comprensive  dell'aumento  del  20%

previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996. 

    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione

geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», seguita o  meno  dal

riferimento al/i vitigno/i,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo

alcolometrico volumico naturale minimo di: 

      10% vol per i bianchi; 

      10% vol per i rosati; 

      10% vol per i rossi; 

      16 % vol per i passiti. 

 

                               Art. 5. 

 

    La vinificazione deve avvenire nell'areale  di  produzione  delle

uve di cui all'art. 3. 

    E' fatta salva la deroga prevista  dalla  vigente  normativa  per

effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di

produzione fino al 31 dicembre 2012. 

    Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a

conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 

    La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per  il  consumo,

non deve essere superiore al 80%,  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad

eccezione del vino passito che non deve essere superiore al 45%. 

    Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino  ad   Indicazione

geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» passito devono essere

sottoposte ad un periodo di appassimento che  deve  essere  protratto

fino  a  raggiungere  un   contenuto   zuccherino   minimo   di   272

grammi/litro. 

    E' ammessa nella  prima  fase  dell'appassimento  l'utilizzazione

dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve. 

 

                               Art. 6. 

 

    I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Frusinate»  o  «del

Frusinate», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i,

all'atto dell'immissione al consumo devono avere  i  seguenti  titoli

alcolometrici volumici totali minimi: 

      «Frusinate» o «del Frusinate» bianco 10,5 % vol; 

      «Frusinate» o «del Frusinate» rosso 11,00% vol; 

      «Frusinate» o «del Frusinate» rosato 10,5 % vol; 

      «Frusinate» o «del Frusinate» novello 11 % vol; 

      «Frusinate» o «del Frusinate» passito 16% vol. 

 

                               Art. 7. 

 

    All'indicazione geografica tipica «Frusinate» o  «del  Frusinate»

e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle

previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli

aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 

    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano

riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non

abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno

il consumatore. 

    E'  consentita,  nella  presentazione  dei  vini  a   indicazione

geografica tipica  «Frusinate»  o  «del  Frusinate»,  l'utilizzazione

della dicitura «Vino della Ciociaria» per  quel  vino  che  presenta,

all'immissione  al  consumo,  le  seguenti  caratteristiche:   titolo

alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol; 

    L'Indicazione geografica tipica  «Frusinate»  o  «del  Frusinate»

puo' essere utilizzata come ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve

prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del  territorio  delimitato

nel precedente art. 3 e iscritti  nello  schedario  viticolo  per  le

corrispondenti Denominazione di origine, a condizione che i vini  per

i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di  cui

trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle  tipologie

di cui al presente disciplinare. 

 

        

Modifica del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  indicazione

geografica tipica «Alto Mincio».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  Il disciplinare di produzione dei  vini  a  indicazione  geografica

tipica «Alto Mincio», approvato con decreto ministeriale 21  novembre

1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente  decreto

le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010. 

      

                               Art. 2 

 

  I soggetti che intendono porre in commercio, a partire  gia'  dalla

campagna vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  Indicazione  geografica

tipica «Alto Mincio» provenienti da vigneti non ancora  iscritti,  ma

aventi base ampelografica  conforme  alle  disposizioni  dell'annesso

disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione

dei medesimi allo schedario viticolo per  la  IGT  in  questione,  ai

sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce

per il consumo  vini  con  la  indicazione  geografica  tipica  «Alto

Mincio», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni

e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 

      

                               Art. 4 

 

  Per tutto quanto non espressamente previsto  dal  presente  decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine . 

      

                               Art. 5 

 

  All'allegato A sono riportati i  codici,  di  cui  all'art.  7  del

decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle  tipologie  dei  vini  a

indicazione geografica tipica «Alto Mincio». 

 

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione  di

origine controllata dei vini «Abruzzo».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini

«Abruzzo» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,  il

relativo disciplinare di produzione. 

  2. La denominazione di origine controllata «Abruzzo»  e'  riservata

ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel

disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le

cui disposizioni entrano in vigore a decorrere  campagna  vendemmiale

2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. I soggetti  che  intendono  rivendicare  gia'  a  partire  dalla

vendemmia  2010  i  vini  a  denominazione  di  origine   controllata

«Abruzzo», provenienti da vigneti aventi base ampelografica  conforme

alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono

tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione  dei  medesimi  allo   schedario

viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12  del  decreto

legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata. 

      

                               Art. 4 

 

  1. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto

dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006,  i  codici  di

tutte le tipologie di vini a  denominazione  di  origine  controllata

«Abruzzo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. 

      

                               Art. 5 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata

«Abruzzo»  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,   all'osservanza   delle

condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di

produzione. 

 

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della  denominazione

di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole  Monferrato"

e del relativo disciplinare di produzione.

  

    Il comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

164; 

    Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini  d'Asti

e del Monferrato per il tramite  della  regione  Piemonte  intesa  ad

ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata

e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato»  e  l'approvazione  del

relativo disciplinare di produzione dei vini; 

    Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in  merito  alle

modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela; 

    Ha espresso, nella  riunione  dei  giorni  6  e  7  luglio  2010,

presente il funzionario della  regione  Piemonte,  parere  favorevole

alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del

relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione  secondo

il testo di seguito annesso. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione dovranno, in regola  con  le  disposizioni

contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre

1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e   successive

modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato

nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di

origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  via  XX

Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro  trenta  giorni  dalla  data  di

pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta  di

disciplinare di produzione. 

 

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della  denominazione

di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»  e

del relativo disciplinare di produzione.

 

    Il comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

164; 

     Esaminata la domanda presentata dal Consorzio  tutela  vini  DOC

Caluso, Carema, Canavese per il tramite della regione Piemonte intesa

ad  ottenere  il  riconoscimento  della  denominazione   di   origine

controllata  e  garantita  «Erbaluce  di   Caluso»   o   «Caluso»   e

l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini; 

    Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in  merito  alle

modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela; 

    Ha espresso, nella  riunione  dei  giorni  6  e  7  luglio  2010,

presente il funzionario della  regione  Piemonte,  parere  favorevole

alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del

relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione  secondo

il testo di seguito annesso. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione dovranno, in regola  con  le  disposizioni

contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre

1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e   successive

modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato

nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di

origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  Via  XX

Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro  trenta  giorni  dalla  data  di

pubblicazione nella  Gazzetta  ufficiale  della  citata  proposta  di

disciplinare di produzione. 

 

 

 

 

Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di

origine controllata dei vini «Oltrepo' Pavese».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine

controllata dei vini «Oltrepo'  Pavese»,  approvato  con  Dpr  del  6

agosto 1970, e successive modifiche, e'  sostituito  per  intero  dal

testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in

vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011; 

      

                               Art. 2 

 

  I soggetti che intendono porre in commercio, a partire  gia'  dalla

campagna vendemmiale 2010/2011, i vini  a  denominazione  di  origine

controllata «Oltrepo' Pavese»,  provenienti  da  vigneti  non  ancora

iscritti, ma aventi base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni

dell'annesso disciplinare di produzione, sono  tenuti  ad  effettuare

l'iscrizione dei medesimi allo  schedario  viticolo  per  la  DOC  in

questione, ai sensi dell'art. 12 del  decreto  legislativo  8  aprile

2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  Per tutto quanto non espressamente previsto  dal  presente  decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata. 

      

                               Art. 4 

 

  A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.

7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i  codici  di  tutte  le

tipologie di vini a denominazione di  origine  controllata  «Oltrepo'

Pavese» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. 

      

                               Art. 5 

 

  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce

per il consumo vini con la denominazione di origine  controllata  dei

vini «Oltrepo' Pavese» e' tenuto, a norma  di  legge,  all'osservanza

delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso  disciplinare

di produzione. 

 

Riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini

«Pinot  nero  dell'Oltrepo'  Pavese»  ed  approvazione  del  relativo

disciplinare di produzione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini

«Pinot nero dell'Oltrepo' Pavese»  ed  il  relativo  disciplinare  di

produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -  della

Repubblica italiana; 

      

                               Art. 2 

 

  I soggetti che intendono porre in commercio, a partire  gia'  dalla

campagna vendemmiale 2010/2011, i vini  a  denominazione  di  origine

controllata «Pinot nero dell'Oltrepo' Pavese», provenienti da vigneti

non ancora iscritti,  ma  aventi  base  ampelografica  conforme  alle

disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad

effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo  per  la

DOC in questione, ai sensi dell'art. 12  del  decreto  legislativo  8

aprile 2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  Per tutto quanto non espressamente previsto  dal  presente  decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata. 

      

                               Art. 4 

 

  A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.

7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i  codici  di  tutte  le

tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Pinot  nero

dell'Oltrepo' Pavese» sono riportati  nell'allegato  A  del  presente

decreto. 

      

                               Art. 5 

 

  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce

per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata

«Pinot nero dell'Oltrepo'  Pavese»  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,

all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti

nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

Riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini

«Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» ed approvazione  del

relativo disciplinare di produzione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              DECRETA: 

 

                               Art. 1 

 

  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini

«Buttafuoco dell'Oltrepo'  Pavese»  o  «Buttafuoco»  ed  il  relativo

disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano  in  vigore  a

partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale -  serie

generale - della Repubblica italiana; 

      

                               Art. 2 

 

  I soggetti che intendono porre in commercio, a partire  gia'  dalla

campagna vendemmiale 2010/2011, i vini  a  denominazione  di  origine

controllata  «Buttafuoco  dell'Oltrepo'   Pavese»   o   «Buttafuoco»,

provenienti  da  vigneti  non  ancora  iscritti,   ma   aventi   base

ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di

produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi  allo

schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del

decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  Per tutto quanto non espressamente previsto  dal  presente  decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata. 

      

                               Art. 4 

 

  A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.

7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i  codici  di  tutte  le

tipologie di vini a denominazione di origine controllata  «Buttafuoco

dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» sono riportati  nell'allegato  A

del presente decreto. 

      

                               Art. 5 

 

  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce

per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata

«Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» e' tenuto,  a  norma

di legge, all'osservanza delle condizioni e dei  requisiti  stabiliti

nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

Parere  inerente  la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare   di

produzione della denominazione ddi origine  controllata  e  garantita

dei vini «Franciacorta».

 

 Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

164; 

    Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la  tutela  del

Franciacorta intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di

produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei

vini «Franciacorta»; 

    Visto il parere favorevole della Regione  Lombardia  sull'istanza

di cui sopra; 

    Ha espresso, nella riunione del 7 luglio 2010, parere  favorevole

al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo

decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo

annesso al presente parere. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute

nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642

«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed

integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre  n.

20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di

produzione. 

 

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “FRANCIACORTA”

Articolo 1.

Denominazioni e vini

1.1. La Denominazione d’Origine Controllata e Garantita “Franciacorta” (di seguito “Franciacorta”), è

riservata al vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito

mediante sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di

produzione.

1.2. Le tipologie ammesse sono di seguito descritte:

“Franciacorta”;

“Franciacorta” Satèn;

“Franciacorta” Rosé;

“Franciacorta” millesimato;

“Franciacorta” riserva.

Articolo 2.

Base ampelografica

2.1. I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito

aziendale, la seguente composizione ampelografica: Chardonnay e/o Pinot nero;

possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50% le uve del vitigno Pinot bianco.

2.2. Per la produzione del “Franciacorta” Rosé, la percentuale delle uve Pinot nero vinificate in rosato

deve essere almeno il 25% del totale.

Articolo 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del vino a Denominazione di Origine

Controllata e Garantita “Franciacorta”, ricade nella provincia di Brescia e comprende i terreni vocati alla

qualità di tutto il territorio dei comuni di Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome,

Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Cellatica e Gussago,

nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a

nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.

Tale zona è così delimitata:

dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del

comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro

verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando

l’intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale Bergamo-

Brescia che segue fino all’intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo

comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue sempre verso nord, il

confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando

la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a

nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna

in direzione nord-est passando per le quote 136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada

Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il

confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due

comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo.

Segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico.

Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:

partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell’autostrada A4 e del

fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull’Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di

Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico,

poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all’abitato di Clusane, in corrispondenza di

quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente

la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con

l’esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9-188-195,2 intersecando così la strada

provinciale n. 11 verso sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la

carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione

ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima

dell’abitato di Iseo, la ex s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano.

Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove

incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il

confine del comune di Capriolo da dove si è partiti.

Articolo 4.

Norme di viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Franciacorta” devono

essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine

di cui si tratta.

Per la produzione di tutti i vini “Franciacorta” sono da escludere i terreni insufficientemente

soleggiati o di fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d’acqua, come descritto

nel sistema cartografico della provincia di Brescia (SIT).

Dai corsi d’acqua e zone di ristagno permanente dovrà essere mantenuta per tutti i nuovi impianti e

reimpianti una fascia di rispetto di almeno 10 metri.

Sono da escludere altresì tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 550 m s.l.m.

perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione “Franciacorta”.

4.2. Densità d’impianto.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4500

calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m, ad eccezione delle zone terrazzate

e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro.

4.3. Forme di allevamento.

Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con

sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone

speronato).

Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la

gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. Interventi di sostegno.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

4.5. Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro è 10 tonnellate e il titolo alcolometrico volumico naturale

minimo è 9,5 per tutti i vini di cui all’art. 1.

La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in

modo da non compromettere l’integrità dell’acino. In particolare è ammessa esclusivamente la raccolta a

mano delle uve che possono essere riposte in cassette o cassoni di diversa capacità, ma comunque non

superiore a 0,2 t, e con il vincolo dell’altezza della massa che non deve superare i 40 cm.

La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata

vitivinicola successiva all’impianto del vigneto, è inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito

definita:

primo anno zero;

secondo anno 4 ton/ha.

I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità di un

supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di DOC “Curtefranca” o IGT

“Sebino” se ne ha il diritto.

4.5.2 La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, su proposta del

Consorzio di tutela, può modificare la resa massima di vino classificabile come atto a divenire

“Franciacorta” ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro rispetto a quello fissato nel presente

disciplinare di produzione, tenuto conto di condizioni ambientali particolari o per conseguire l’equilibrio del

mercato dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4.5.3 in annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite

produttivo rivendicabile fino a un massimo del 20%, e denominato riserva vendemmiale, è regolamentato

secondo il successivo art. 5.4 e non è consentito ulteriore supero a tale nuovo limite.

Nel caso in cui l’azienda, pur avendo rivendicato una produzione di uva fino al 20% superiore al limite

massimo di 10 t/ha, non voglia accantonare il vino di riserva dovrà procedere ad una riduzione della resa in

mosto mediante una pressatura parziale tale da non superare la produzione massima ad ettaro di 65 hl di vino

base;

è facoltà dell’azienda rivendicare l’ulteriore mosto ottenuto dalla pressatura completa delle uve purché fino

ad un massimo del 65% di vino finito e destinarlo a “Curtefranca” DOC o “Sebino” IGT.

4.6 Scelta vendemmiale e di cantina.

Le uve dei vigneti iscritti all’albo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita

“Franciacorta” potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in

riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell’Albo dei vigneti anche per il vino a

Denominazione di Origine Controllata “Curtefranca” bianco, ma non viceversa. È inoltre consentito

effettuare la scelta di cantina, da eseguirsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima

dell’aggiunta dello sciroppo di tiraggio, con la quale ogni partita di vino base della denominazione

“Franciacorta”, può passare a vino tranquillo a Denominazione di Origine Controllata “Curtefranca” bianco,

o IGT “Sebino” ma non viceversa.

Articolo 5.

Norme per la vinificazione ed elaborazione

5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione.

Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), elaborazione, compresa la

fermentazione in bottiglia, dei vini “Franciacorta” devono essere effettuate nell’interno della zona di

produzione delimitata nel precedente art. 3.

È consentito anche l’utilizzo di contenitori in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di

affinamento.

Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza

diraspatura dell’uva intera fatta eccezione per le uve di Pinot nero vinificate in rosato utilizzate per la

produzione di Franciacorta rosé.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite

anche nell’ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio e negli interi territori

dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.

5.2 Correzioni e arricchimenti.

Sono consentite le correzioni e l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti

stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

5.3 Resa uva/vino per ettaro.

Per tutti i vini di cui all’art. 1 la resa massima da uva a vino base, prima delle operazioni di presa

di spuma, è pari al 65%.

In vinificazione è consentita l’eventuale maggiore resa in vino base, fino ad un massimo del 6%

,che non ha diritto alla denominazione “Franciacorta” ma potrà essere impiegato per la produzione di IGT

“Sebino”.

Qualora la resa complessiva superi il suddetto limite di resa (65% e relativo 6%) tutto il vino

ottenuto perde il diritto alla denominazione “Franciacorta” ma potrà essere destinato alla produzione di IGT

“Sebino”.

5.4 Vini base.

5.4.1 La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse,

sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.

Le diverse varietà di uva vinificate devono essere registrate separatamente negli appositi registri.

5.4.2 Vino riserva vendemmiale.

5.4.2.1 Bloccaggio.

In annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo

di uva rivendicabile, fino a un massimo del 20%, separatamente registrata (art. 4.6),ha diritto alla

denominazione “Franciacorta” ed il vino riserva vendemmiale ottenuto è così regolamentato e utilizzato:

- allatto della presentazione della dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata

comunicazione alla struttura di controllo autorizzata del quantitativo del vino riserva vendemmiale detenuto;

- il vino riserva vendemmiale è bloccato sfuso e non può essere elaborato per un minimo di mesi 12

dalla presa in carico sui registri di cantina;

- il vino riserva vendemmiale per l’elaborazione dei vini di cui all’art. 1 non ha diritto al millesimo;

- la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva vendemmiale può avvenire anche prima

di essere sbloccato, ma previa riclassificazione a DOC “Curtefranca” o IGT “Sebino”, che rispettivamente

dovrà o potrà essere immesso al consumo con l’annata.

5.4.2.2 Sbloccaggio.

Lo sbloccaggio può avvenire :

-in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore resa in campagna o in cantina, per una

quantità di vino riserva vendemmiale tale da raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per

ettaro non ottenuta con la vendemmia.

In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha

diritto ad elaborare con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale.

-per soddisfare esigenze di mercato, potendo così elaborare una quantità di vino di riserva che sarà stabilita

appositamente dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la Regione.

In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su proposta del consorzio di tutela riconosciuto,

anche a seguito delle richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo stretto controllo della

struttura di controllo autorizzata, previa comunicazione all’ufficio dell’Ispettorato centrale della tutela della

qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio.

È consentita la commercializzazione dei vini atti a “Franciacorta” riserva vendemmiale all’interno

della zona di vinificazione di cui all’art. 5.1, mantenendo la denominazione, trascorso il periodo minimo di

mesi 12.

Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri per ettaro o

che necessitino per soddisfare il mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino riserva

vendemmiale da altri produttori

5.5 Elaborazione dei diversi vini.

5.5.1 Cuvée.

È consentito produrre i vini “Franciacorta” millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l’85% del vino

dell’annata di riferimento.

Qualora la cuvée sia millesimabile, dovrà essere registrata obbligatoriamente con l’indicazione dell’annata.

In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del

Consorzio di tutela, può vietare l’uso del millesimo.

Per la tipologia “Franciacorta” Satèn è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero

all’atto della presa di spuma.

5.5.2 Tempi minimi di affinamento.

I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio

di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:

Durata minima in mesi:

“Franciacorta” 18;

“Franciacorta” Rosé 24;

“Franciacorta” Satèn 24;

“Franciacorta” millesimato, “Franciacorta” Rosé millesimato “Franciacorta” Satèn millesimato 30;

“Franciacorta” riserva, “Franciacorta” Rosé riserva, “Franciacorta” Satèn riserva 60.

Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è

stato ricavato il vino base più giovane.

L’elaborazione del “Franciacorta” Rosé può essere ottenuta con la miscela di vini di colore

differente.

5.5.3 Sboccatura e capacità bottiglie in elaborazione.

La separazione del deposito può avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica,

pertanto non è consentita la filtrazione.

I vini di cui all’art. 1 possono essere elaborati nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187,

0,375 0,500 0,750 1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000.

5.6 Bottiglie in elaborazione.

Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioè prima della sboccatura, purché con tappo di

metallo recante il «logo» di cui al seguente art. 7.2 e munite dell’idoneo documento accompagnatorio e del

relativo certificato di analisi chimico fisico possono essere commercializzate fra elaboratori iscritti all’albo

degli imbottigliatori/elaboratori di “Franciacorta” all’interno della zona di vinificazione di cui al precedente

art. 5.1. La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non può avvenire prima di nove mesi dal

tiraggio.

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo diretto, alle seguenti

caratteristiche:

“Franciacorta”

spuma: fine, intensa;

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al dorato;

odore: fine, delicato ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,

brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

“Franciacorta” millesimato

spuma: fine, intensa;

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;

profumo: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,

brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

“Franciacorta” riserva

spuma: fine, intensa;

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati;

odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,

brut, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

“Franciacorta” Rosé

spuma: fine, intensa;

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della

rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,

brut, extra dry, sec e demi-sec nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

«Franciacorta» rosé millesimato

spuma: fine, intensa;

colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;

profumo: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della

rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,

brut, extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

“Franciacorta” rosé riserva

spuma: fine, intensa;

colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;

profumo: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero e con bouquet proprio di un lungo

affinamento in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È consentita l’immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut,

brut nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

“Franciacorta” Satèn

spuma: persistente, cremosa;

colore: giallo paglierino intenso;

odore: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,5 g/l;

pressione massima: 5 atm.

È consentita l’immissione al consumo solo nella tipologia brut.

“Franciacorta» satèn millesimato

spuma: persistente, cremosa;

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;

profumo: fine, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,5 g/l;

pressione massima: 5 atm.

È consentita l’immissione al consumo solo nella tipologia brut.

«Franciacorta» Satèn Riserva

spuma: persistente, cremosa;

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

pressione massima: 5 atm.

È consentita l’immissione al consumo solo nella tipologia brut.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la

tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,

modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo dei vini di cui

all’art. 1.

Articolo 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta

in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione

“Franciacorta”.

7.2 Indicazioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è consentito l’uso della

menzione riserva. Il termine riserva è ammesso per i “Franciacorta” millesimati che abbiano raggiunto un

periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi. Il termine riserva deve essere accompagnato

dall’annata di produzione delle uve. L’uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso è da intendersi

facoltativo ai sensi dell’art. 30 del Reg. 753/02. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a

nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno il consumatore.

Il “Franciacorta” millesimato deve riportare l’annata di produzione delle uve.

Alla denominazione “Franciacorta” è riservato in via esclusiva l’utilizzo di un logo o marchio

collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto

collettivo di tutti gli elaboratori iscritti nell’albo degli imbottigliatori dei “Franciacorta” e consistente in una

lettera “F” (effe maiuscola), con parte superiore merlata.

 

 

 

 

Parere  inerente  la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare   di

produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei

vini «Vino Nobile di Montepulciano».

 

 

    Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

164; 

    Esaminata la domanda presentata dal consorzio del vino nobile  di

Montepulciano intesa ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di

produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e

garantita «Vino Nobile di Montepulciano»; 

    Visti il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza  di

cui sopra; 

    Ha espresso, nella riunione del 6 e 7  luglio  2010,  presenti  i

funzionari  della  Regione  Toscana,   parere   favorevole   al   suo

accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo

decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo

annesso al presente parere. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute

nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642

«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed

integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n.

20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di

produzione. 

      

                                                              ANNESSO 

 

    Proposta di disciplinare di  produzione  della  denominazione  di

origine  controllata  e  garantita   dei   vini   «Vino   nobile   di

Montepulciano». 

 

                               Art. 1. 

 

    La denominazione di origine controllata e garantita «Vino  Nobile

di Montepulciano» e' riservata ai vini  rosso  e  rosso  riserva  che

rispondono alle condizioni e  ai  requisiti  stabiliti  nel  presente

disciplinare di produzione. 

 

                               Art. 2. 

 

    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino

Nobile di Montepulciano» deve essere  ottenuto  dai  vigneti  aventi,

nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 

      Sangiovese  (denominato  a  Montepulciano  prugnolo   gentile):

minimo 70%. 

    Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i  vitigni

complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Toscana,

iscritti nel registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da

vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo

aggiornato con  decreto  ministeriale  29  maggio  2010,  purche'  la

percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%. 

    La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti  allo  schedario

viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino

Nobile di Montepulciano»,  deve  essere  adeguata,  entro  la  quinta

vendemmia  successiva  alla  data  di  pubblicazione   del   presente

disciplinare di produzione. 

    Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i  vigneti  di

cui sopra, iscritti a  titolo  transitorio  allo  schedario  viticolo

della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino

Nobile di  Montepulciano»,  potranno  usufruire  della  denominazione

medesima. 

    Sono esclusi i vitigni  aromatici  ad  eccezione  della  Malvasia

Bianca Lunga. 

    E' consentito che i vigneti, con  la  composizione  ampelografica

sopra indicata, iscritti  all'Albo  della  denominazione  di  origine

controllata e garantita «Vino Nobile di  Montepulciano»  siano  anche

iscritti all'Albo dei vigneti del vino  a  denominazione  di  origine

controllata «Rosso di Montepulciano». 

 

                               Art. 3. 

 

    La  zona  di  produzione  delle   uve   ricade   nel   territorio

amministrativo del comune di Montepulciano, in  provincia  di  Siena,

limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai

requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: parte

del territorio del comune di Montepulciano delimitata  da  una  linea

che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria  Siena-Chiusi  con

il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine»,

segue  ininterrottamente  il  confine   di   Montepulciano   fino   a

raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di

Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea  ferroviaria

fino al punto  di  partenza:  parte  del  territorio  del  comune  di

Montepulciano -  frazione  Valiano,  delimitata  da  una  linea  che,

partendo dal punto in cui il confine  comunale  interseca  la  strada

delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il

suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota

253; segue quindi la predetta strada fino  al  bivio  con  la  strada

vicinale delle Fornaci con la quale si  identifica  fino  all'innesto

con la strada Lauretana per Valiano; la  percorre  verso  ovest,  per

breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue  fino  a

ricongiungersi con il punto di partenza. 

 

                               Art. 4. 

 

    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla

produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e

garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali

della zona e comunque atte a dare alle uve ed  al  vino  derivato  le

specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi

idonei unicamente i vigneti  ben  esposti  situati  ad  un'altitudine

compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m. 

    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di

potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a

non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del  vino.  E'

vietata ogni pratica di forzatura. 

    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 

    Per i nuovi impianti ed i  reimpianti  dei  vigneti  idonei  alla

produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e

garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»,  la  densita'  minima  ad

ettaro deve essere di 3330 ceppi. 

    La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione

di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non

deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata. 

    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a

ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente

impegnata dalla vite. 

    A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la

resa dovra' essere riportata nel limite sopra  indicato,  purche'  la

produzione non superi del 20% il limite medesimo. 

    Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino  a

denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di

Montepulciano» un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  di

12%. 

    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche

leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari

caratteristiche. 

 

                               Art. 5. 

 

    Le operazioni di vinificazione e di  invecchiamento  obbligatorio

devono essere effettuate nell'ambito del  territorio  del  comune  di

Montepulciano. 

    Sono tuttavia consentite su autorizzazione  del  Ministero  delle

politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato  nazionale  per

la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle

indicazioni geografiche tipiche dei vini - previa  istruttoria  della

Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del  Vino

Nobile di Montepulciano la  vinificazione  e  l'invecchiamento  fuori

zona di produzione per le aziende che  abbiano,  almeno  a  far  data

dalla entrata in vigore del decreto del Presidente  della  Repubblica

1° luglio 1980, le strutture  di  vinificazione  in  prossimita'  del

confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore

a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene

l'uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla  pubblicazione

del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare  di  produzione

del Vino Nobile di Montepulciano) all'Albo del vino DOCG «Vino Nobile

di Montepulciano». 

    La resa massima dell'uva in vino non  deve  essere  superiore  al

70%. 

    Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%,  l'eccedenza

non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine

controllata e garantita per tutto il prodotto. 

    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino

Nobile di Montepulciano» deve essere  sottoposto  ad  un  periodo  di

maturazione di almeno due anni, a partire dal 1°  gennaio  successivo

alla vendemmia. 

    Entro  questo  periodo  sono  lasciate   alla   discrezione   dei

produttori le seguenti possibili opzioni: 

      1) 24 mesi di maturazione in legno; 

      2) 18 mesi minimo di maturazione in legno piu' i restanti  mesi

in altro recipiente; 

      3) 12 mesi minimo in legno piu' 6 mesi minimo in bottiglia piu'

i restanti mesi in altro recipiente. 

    Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno  non

potra' essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo  alla

vendemmia. 

    Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione  in

contenitori  di  legno  devono  essere   documentate   con   relative

annotazioni sui registri di cantina. 

    Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potra'  essere

temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei

registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo

minimo di stazionamento in legno. 

    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino

Nobile di Montepulciano» non puo' essere immesso in consumo prima del

compimento dei due  anni  di  maturazione  obbligatoria  calcolati  a

partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di  produzione

delle uve. 

    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino

Nobile  di  Montepulciano»  derivante  da  uve   aventi   un   titolo

alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto  ad  un

periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di  affinamento

in bottiglia, puo' portare in etichetta la qualificazione  «riserva»,

fermi restando i periodi minimi di utilizzo del  legno  previsti  dal

presente articolo. 

    Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione  in

contenitori  di  legno,  come  previsto  nel  presente  articolo,  ed

affinamento  in  bottiglia  devo  essere  documentate  con   relative

annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione  anche

per la tipologia «riserva» viene calcolato a partire dal  1°  gennaio

dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 

    Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra'

tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da  usarsi  per

colmature. 

    E' consentito a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate  diverse

di vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Vino

Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine

controllata  e  garantita  «Vino  Nobile   di   Montepulciano»   alle

condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. 

    E' consentito, previa comunicazione alle strutture  di  controllo

autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore,  entro  il  16°

mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il  vino

atto a  poter  essere  designato  con  la  denominazione  di  origine

controllata  e  garantita  «Vino   Nobile   di   Montepulciano»   sia

riclassificato alla denominazione di origine  controllata  «Rosso  di

Montepulciano» purche' corrisponda alle condizioni  ed  ai  requisiti

stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.  Tuttavia  qualora

partite della denominazione di origine controllata e garantita  «Vino

Nobile di  Montepulciano»  vengano  cedute  dal  produttore  dopo  il

termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta  in

modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche. 

    Le  operazioni  di  imbottigliamento  devono  essere   effettuate

all'interno della zona di vinificazione. 

    E'  tuttavia  consentito,  per  la   denominazione   di   origine

controllata e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»  non  avente

diritto alla menzione  «riserva»,  su  richiesta  da  effettuarsi  al

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato

nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazione  di

origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei   vini   -,

l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata  e

garantita «Vino Nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della

regione  Toscana  alle  cantine   che   imbottigliano   il   vino   a

denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di

Montepulciano» da almeno tre anni precedenti  all'entrata  in  vigore

del disciplinare di produzione di  cui  al  decreto  ministeriale  27

luglio 1999. 

    Il soggetto che intende  commercializzare  una  partita  di  vino

sfuso destinato alla DOCG Vino Nobile  di  Montepulciano  all'interno

della zona di produzione, nonche' i  soggetti  che  trasferiscono  il

vino DOCG Vino Nobile di Montepulciano al  di  fuori  della  zona  di

produzione, conformemente alla deroga di  cui  al  comma  precedente,

devono darne  comunicazione  all'Organismo  di  controllo  incaricato

almeno due giorni lavorativi prima  del  trasferimento  stesso.  Tali

partite di vino, oggetto di  commercializzazione  o  imbottigliamento

fuori zona, devono rispondere  alle  caratteristiche  chimico-fisiche

previste al successivo art. 6. 

 

                               Art. 6. 

 

    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino

Nobile di Montepulciano» all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve

rispondere alle seguenti caratteristiche: 

      colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; 

      odore: profumo intenso, etereo, caratteristico; 

      sapore: asciutto,  equilibrato  e  persistente,  con  possibile

sentore di legno; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol, per la

tipologia «riserva» 13,00% vol; 

      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 

      estratto non riduttore minimo: 23 g/l. 

    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e  dell'estratto  non

riduttore minimo con proprio decreto. 

 

                               Art. 7. 

 

    Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine

controllata e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»  e'  vietata

l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal

presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,

«selezionato» e similari. 

    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano

riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi

significato laudativo e tali da non trarre in inganno il  consumatore

nonche' delle altre menzioni facoltative nel rispetto  delle  vigenti

norme. Le medesime,  esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali,  sono

riportate nell'etichettatura soltanto in  caratteri  tipografici  non

piu' grandi e evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione  di

origine del vino,  salve  le  norme  generali  piu'  restrittive.  E'

consentito l'uso del termine vigna accompagnato dal relativo toponimo

secondo le  condizioni  generali  di  utilizzo  dei  toponimi  e  nel

rispetto delle procedure amministrative che prevedono  una  specifica

iscrizione all'albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle

uve ed una specifica presa in  carico  nei  registri  obbligatori  di

cantina. Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino  a  denominazione  di

origine controllata e garantita «Vino Nobile di  Montepulciano»  deve

sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 

 

                               Art. 8. 

 

    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino

Nobile di Montepulciano» deve essere messo in consumo  esclusivamente

in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5. 

    Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di  vetro  scuro  e

chiuse con tappo di sughero raso bocca. 

    Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie

comunque non consone al prestigio del vino. 

 

 

 

 

 

Riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini

«Alba» ed  approvazione  del  relativo  disciplinare  di  produzione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini

«Alba» ed e' approvato, nel testo annesso  al  presente  decreto,  il

relativo disciplinare di produzione. 

  2. La denominazione di origine controllata «Alba» e'  riservata  ai

vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel

disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le

cui disposizioni entrano in vigore a decorrere  campagna  vendemmiale

2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto  applicativo

dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato

in premessa, i soggetti che  intendono  rivendicare  gia'  a  partire

dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione  di  origine  controllata

«Alba», proveniente da vigneti  aventi  base  ampelografica  conforme

alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono

tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai  sensi

e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.  164,

del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e

provincie autonome 25  luglio  2002  -  la  denuncia  dei  rispettivi

terreni vitati ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito

schedario. Successivamente sono  da  osservare  le  disposizioni  del

citato decreto applicativo dell'art. 12 del  decreto  legislativo  n.

61/2010. 

      

                               Art. 3 

 

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata. 

      

                               Art. 4 

 

  1. Nell'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art.  7  del

decreto ministeriale 28 dicembre 2006, di tutte  tipologie  dei  vini

denominazione di origine controllata «Alba». 

      

                               Art. 5 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata

«Alba», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle  condizioni

e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

Modifica del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  indicazione

geografica tipica «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale 

e della qualita' 

                              Decreta: 

 

 

                           Articolo unico 

 

  1. L'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  della  Indicazione

Geografica Tipica dei vini «Terre Aquilane o Terre  de  L'Aquila»  e'

sostituito per intero dal seguente testo: 

  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno

del territorio amministrativo della regione Abruzzo. 

  Nella vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a

conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 

  La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non

deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad  eccezione

della tipologia passito per la quale non  deve  essere  superiore  al

50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde  il

diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica. 

  E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica

tipica «Terre Aquilane o Terre de l'Aquila» il  taglio  con  mosti  e

vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della  zona  di

produzione  delimitata  dal  precedente  art.  3  nella  misura   non

eccedente il limite del 15%. 

  Sono  consentite  tutte  le  pratiche  enologiche  previste   dalla

normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 

Riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini

«Sangue di  Giuda  dell'Oltrepo'  Pavese»  o  «Sangue  di  Giuda»  ed

approvazione del relativo disciplinare di produzione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale 

e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  E' riconosciuta la Denominazione di Origine  Controllata  dei  vini

«Sangue di Giuda dell'Oltrepo' Pavese» o  «Sangue  di  Giuda»  ed  il

relativo disciplinare di produzione le cui  disposizioni  entrano  in

vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

- serie generale - della Repubblica italiana; 

      

                               Art. 2 

 

  I soggetti che intendono porre in commercio, a partire  gia'  dalla

campagna vendemmiale 2010/2011, i vini  a  Denominazione  di  Origine

Controllata «Sangue di  Giuda  dell'Oltrepo'  Pavese»  o  «Sangue  di

Giuda», provenienti da vigneti non ancora iscritti,  ma  aventi  base

ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di

produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi  allo

schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del

decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  Per tutto quanto non espressamente previsto  dal  presente  decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata. 

      

                               Art. 4 

 

  A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.

7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i  codici  di  tutte  le

tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata  «Sangue  di

Giuda dell'Oltrepo'  Pavese»  o  «Sangue  di  Giuda»  sono  riportati

nell'allegato A del presente decreto. 

      

                               Art. 5 

 

  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce

per il consumo vini  con  la  Denominazione  di  Origine  Controllata

«Sangue di Giuda dell'Oltrepo' Pavese» o «Sangue di Giuda» e' tenuto,

a norma di legge, all'osservanza delle  condizioni  e  dei  requisiti

stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di

origine controllata «Orvieto».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale 

e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di

origine  controllata  «Orvieto»,   riconosciuto   con   decreto   del

Presidente della Repubblica del 7 agosto 1971 e successive modifiche,

e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui

disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale

2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  I soggetti che intendono porre in commercio, a partire  gia'  dalla

campagna vendemmiale 2010/2011, i vini  a  denominazione  di  origine

controllata «Orvieto», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma

aventi base ampelografica  conforme  alle  disposizioni  dell'annesso

disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione

dei medesimi allo schedario viticolo per  la  DOC  in  questione,  ai

sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.

7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i  codici  di  tutte  le

tipologie di vini a denominazione di  origine  controllata  «Orvieto»

sono riportati nell'allegato A del presente decreto. 

      

                               Art. 4 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata

«Orvieto» e'  tenuto,  a  norma  di   legge,   all'osservanza   delle

condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di

produzione. 

 

Parere  inerente  la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare   di

produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso  di

Montepulciano».

 

 

Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

164; 

    Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del Vino Nobile  di

Montepulciano intesa ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di

produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso  di

Montepulciano»; 

    Visti il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza  di

cui sopra; 

    Ha espresso, nella riunione del 6 e 7  luglio  2010,  presenti  i

funzionari  della  regione  Toscana,   parere   favorevole   al   suo

accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo

decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo

annesso al presente parere. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute

nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642

«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed

integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX  Settembre  n.

20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di

produzione. 

      

                                                             Allegato 

 

                                                              Annesso 

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

  CONTROLLATA DEI VINI «ROSSO DI MONTEPULCIANO». 

 

                               Art. 1. 

 

    La denominazione di origine controllata «Rosso di  Montepulciano»

e' riservata al  vino  rosso  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai

requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 

 

                               Art. 2. 

 

    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di

Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti  aventi,  nell'ambito

aziendale,  la  seguente   composizione   ampelografica:   Sangiovese

(denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%. 

    Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del  30%,  vitigni

complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   regione   Toscana,

iscritti nel registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da

vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo

aggiornato con decreto ministeriale 29  maggio  2010,  autorizzati  e

raccomandati per la provincia di Siena  purche'  la  percentuale  dei

vitigni a bacca bianca non superi il 5%. 

    La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti  allo  schedario

viticolo  della  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di

Montepulciano»,  deve  essere  adeguata  entro  la  quinta  vendemmia

successiva alla data di pubblicazione del  presente  disciplinare  di

produzione. 

    Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i  vigneti  di

cui sopra, iscritti a  titolo  transitorio  allo  schedario  viticolo

della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Rosso  di

Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima. 

    Sono esclusi i vitigni  aromatici  ad  eccezione  della  Malvasia

Bianca Lunga. 

 

                               Art. 3. 

 

    La  zona  di  produzione  delle   uve   ricade   nel   territorio

amministrativo del comune di Montepulciano, in  provincia  di  Siena,

limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai

requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende: 

      parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata  da

una  linea  che  partendo  dall'incrocio  della   linea   ferroviaria

Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi  del

podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano

fino a  raggiungere  la  suddetta  ferrovia  a  nord  della  stazione

ferroviaria di Montallese. Detto confine  segue  quindi  la  suddetta

linea ferroviaria fino al punto di partenza; 

      parte del territorio  del  comune  di  Montepulciano,  frazione

Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto  in  cui  il

confine comunale interseca la strada delle  Chianacce  a  quota  251,

percorre, procedendo in senso orario, il  suddetto  confine  comunale

fino ad incontrare la strada Padule a  quota  253;  segue  quindi  la

predetta strada fino al bivio con la strada  vicinale  delle  Fornaci

con la quale si identifica fino all'innesto con la  strada  Lauretana

per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge  la

strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il  punto

di partenza. 

    I  vigneti  iscritti  all'albo  della  denominazione  di  origine

controllata «Rosso di  Montepulciano»  sono  utilizzabili  anche  per

produrre vini  DOC  «Vin  Santo  di  Montepulciano»  alle  condizioni

stabilite dal relativo disciplinare di produzione. 

 

                               Art. 4. 

 

    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla

produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso  di

Montepulciano» devono essere quelle normali  della  zona  e  comunque

atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche

caratteristiche. 

    Sono pertanto da considerarsi idonei  unicamente  i  vigneti  ben

esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250  e  i  600  metri

s.l.m. 

    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di

potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque  atti  a

non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del  vino.  E'

vietata ogni pratica di forzatura. 

    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 

    Per i nuovi impianti ed i  reimpianti  dei  vigneti  idonei  alla

produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso  di

Montepulciano», la densita' minima ad ettaro  deve  essere  di  3.330

ceppi. 

    La resa massima di uva  ammessa  per  la  produzione  di  vino  a

denominazione di origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  non

deve essere superiore a t 10 per ettaro di coltura specializzata. 

    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva

ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente

impegnata dalla vite. 

    A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la

resa dovra' essere riportata nel limite  di  cui  sopra,  purche'  la

produzione non superi del 20% il limite medesimo. 

    Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino  a

denominazione di origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano»,  un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%. 

    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche

leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari

caratteristiche. 

 

                               Art. 5. 

 

    Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate

nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano. 

    Sono tuttavia consentite su autorizzazione  del  Ministero  delle

politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato  nazionale  per

la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle

indicazioni geografiche tipiche dei vini,  previa  istruttoria  della

regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del  Vino

Nobile di Montepulciano la vinificazione fuori zona di produzione per

le aziende che abbiano almeno, a far data dalla entrata in vigore del

decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio  1980  (decreto  di

riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture

di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano

e comunque a distanza non superiore a mt 3.800 in linea d'aria. 

    La resa massima dell'uva in vino non  deve  essere  superiore  al

70%. 

    Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha

diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto

alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 

    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di

Montepulciano» non puo' essere immesso al  consumo  prima  del  primo

marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. 

    E' consentito, previa comunicazione alle strutture  di  controllo

autorizzate, da presentarsi a cura del  vinificatore,  entro  il  16°

mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il  vino

atto a  poter  essere  designato  con  la  denominazione  di  origine

controllata  e  garantita  «Vino   Nobile   di   Montepulciano»   sia

riclassificato alla denominazione di origine  controllata  «Rosso  di

Montepulciano» purche' corrisponda alle condizioni  ed  ai  requisiti

stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.  Tuttavia  qualora

partite  di  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»  vengano  cedute   dal

produttore dopo il termine suddetto la denominazione  stabilita  deve

essere  mantenuta  in  modo  irreversibile,   salvo   perdita   delle

caratteristiche. 

 

                               Art. 6. 

 

    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di

Montepulciano» all'atto dell'immissione al  consumo  deve  rispondere

alle seguenti caratteristiche: 

      colore: rosso rubino 

      odore: intensamente vinoso; 

      sapore: asciutto, persistente leggermente tannico; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 

      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 

      estratto non riduttore minimo: 21 g/l. 

    E' facolta' del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e

forestali - Comitato nazionale per la tutela e  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, modificare i limiti dell'acidita' e dell'estratto non riduttore

minimo con proprio decreto. 

    In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno

il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. 

 

                               Art. 7. 

 

    Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine

controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  e'  vietata  l'aggiunta   di

qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente

disciplinare,  ivi   compresi   gli   aggettivi   «fine»,   «scelto»,

«selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni

che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non

aventi significato laudativo e tali  non  da  trarre  in  inganno  il

consumatore. 

    E' altresi' consentito l'utilizzo,  nel  rispetto  delle  vigenti

norme, delle altre menzioni facoltative. 

    Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono  riportate

nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu'  grandi

o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di  origine  del

vino, salve le norme generali piu' restrittive. 

    Nell'etichettatura  del   vino   a   denominazione   di   origine

controllata «Rosso di  Montepulciano»  l'indicazione  dell'annata  di

produzione delle uve e' obbligatoria. 

 

                               Art. 8. 

 

    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di

Montepulciano»  deve  essere  messo  in  consumo  esclusivamente   in

bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5. 

    Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di  vetro  scuro  e

chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto  a  norma  di

legge. 

 

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di

origine controllata e garantita del vino  «Colli  Bolognesi  Classico

Pignoletto».

 

 

Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.

164; 

    Esaminata  la  domanda  presentata  dal  Consorzio   vini   Colli

Bolognesi intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di

origine controllata e garantita del vino  «Colli  Bolognesi  Classico

Pignoletto»; 

    Visto  il  parere   favorevole   della   Regione   Emilia-Romagna

sull'istanza di cui sopra; 

    Visti i  risultati  dell'accertamento  del  «particolare  pregio»

avvenuto in data 5 maggio 2010; 

    Viste le risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la

predetta istanza, tenutasi a Monteveglio (Bologna) il 6 maggio  2010,

con la partecipazione di rappresentanti di  enti,  organizzazioni  di

produttori ed Aziende vitivinicole; 

    Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio  2010,  presente  il

rappresentante della Regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo

accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo

decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo

annesso al presente parere. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute

nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642

«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed

integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX  Settembre  n.

20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di

produzione.

 

 

 

 

 

 

 

Rettifica  dei   disciplinari   di   produzione   delle   indicazioni

geografiche tipiche dei vini «Colline Pescaresi», «Colline  Teatine»,

«del Vastese o Histonium», «Colli del  Sangro»,  «Terre  di  Chieti»,

«Colli Aprutini» e «Colline Frentane».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale                           e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                           Articolo unico 

 

  1. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini

a IGT «Colline  Pescaresi»  modificato  da  ultimo  con  il  D.M.  18

febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo

2010, e' modificato con il seguente testo: 

    «Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline  Pescaresi",

la produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura

specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della

maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere

superiore a: 

      tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 

      tonnellate  22  per  le   tipologie   con   specificazione   di

vitigno/i.». 

  2. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini

a IGT «Colline Teatine» modificato da ultimo con il D.M. 18  febbraio

2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo  2010,

e' modificato con il seguente testo: 

    «Per i vini a Indicazione Geografica Tipica "Colline Teatine", la

produzione  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto   in   coltura

specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della

maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere

superiore a: 

      tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 

      tonnellate  24  per  le   tipologie   con   specificazione   di

vitigno/i.». 

  3. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini

a IGT «del Vastese o Histonium» modificato da ultimo con il  D.M.  18

febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  58  dell'11

marzo 2010, e' modificato con il seguente testo: 

    «Per i vini a  Indicazione  Geografica  Tipica  "del  Vastese"  o

"Histonium", la produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in

coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva  della

maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere

superiore a: 

      tonnellate 29 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 

      tonnellate  24  per  le   tipologie   con   specificazione   di

vitigno/i.». 

  4. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini

a IGT «Colli del Sangro» modificato da ultimo con il D.M. 18 febbraio

2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12  marzo  2010,

e' modificato con il seguente testo: 

    «Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli  del  Sangro",

la produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura

specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della

maggioranza  prevista  dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere

superiore a: 

      tonnellate 25 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 

      tonnellate  24  per  le   tipologie   con   specificazione   di

vitigno/i.». 

  5. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini

a IGT «Terre di Chieti» modificato da ultimo con il D.M. 18  febbraio

2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12  marzo  2010,

e' modificato con il seguente testo: 

    «Per i vini a indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", la

produzione  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto   in   coltura

specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della

maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere

superiore a: 

      tonnellate 26 per la tipologia bianco; 

      tonnellate 24 per le tipologie rosso e rosato; 

      tonnellate  22  per  le   tipologie   con   specificazione   di

vitigno/i.». 

  6. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini

a IGT «Colli Aprutini» modificato da ultimo con il D.M.  18  febbraio

2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13  marzo  2010,

e' modificato con il seguente testo: 

    «Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli Aprutini",  la

produzione  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto   in   coltura

specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della

maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere

superiore a: 

      tonnellate 24 per le tipologia bianco, rosso e rosato; 

      tonnellate  22  per  le   tipologie   con   specificazione   di

vitigno/i.». 

  7. L'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini

a IGT «Colline Frentane» modificato da ultimo con  il  D.M.  2  marzo

2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19  marzo  2010,

e' modificato con il seguente testo: 

    «Per i vini a indicazione geografica tipica  "Colline  Frentane",

la produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura

specializzata,  nell'ambito   aziendale,   gia'   comprensiva   della

maggiorazione prevista dal  D.M.  2  agosto  1996,  non  deve  essere

superiore a: 

      tonnellate 26 per le tipologie bianco, rosso e rosato; 

      tonnellate  24  per  le   tipologie   con   specificazione   di

vitigno/i.». 

 

 

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di

origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di

origine  controllata   «Rosso   Orvietano»   o   «Orvietano   Rosso»,

riconosciuto con decreto del Ministero delle politiche  agricole  del

31 agosto 1998,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo  annesso  al

presente decreto le cui disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire

dalla pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana. 

      

                               Art. 2 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata

«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» e' tenuto, a  norma  di  legge,

all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti

nell'annesso disciplinare di produzione. 

 

 

 

 

 

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita

dei vini  «Aglianico  del  Vulture  Superiore»  ed  approvazione  del

relativo disciplinare di produzione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. La tipologia di vino  a  denominazione  di  origine  controllata

«Aglianico del  Vulture  Superiore»,  riconosciuta  con  decreto  del

Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive  modifiche,

e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita

ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,  il  relativo

disciplinare di produzione. 

  2. La denominazione di origine controllata e  garantita  «Aglianico

del Vulture Superiore» e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle

condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione

di cui al comma 1 del presente articolo le cui  disposizioni  entrano

in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010. 

      

                               Art. 2 

 

  1.  I  vigneti  gia'  iscritti  all'albo  dei  vigneti  della   DOC

«Aglianico del Vulture Superiore», di cui al D.P.R. 18 febbraio  1971

e successive modifiche, richiamati  in  premessa,  sono  da  ritenere

automaticamente  iscritti  allo  schedario  viticolo  per   la   DOCG

«Aglianico del Vulture Superiore», ai sensi dell'art. 12 del  decreto

legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

      

                               Art. 3 

 

  1. I quantitativi di vino a denominazione  di  origine  controllata

e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Aglianico

del Vulture Superiore» ottenuti  in  conformita'  delle  disposizioni

contenute nel disciplinare di produzione approvato  con  decreto  del

Presidente della Repubblica 3 maggio  1974  e  successive  modifiche,

provenienti dalla vendemmia 2009  e  precedenti,  che  alla  data  di

entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al  presente

decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o  in

fase  di  elaborazione,  possono  essere  commercializzati  fino   ad

esaurimento delle scorte con la D.O.C., a  condizione  che  le  Ditte

produttrici  interessate  comunichino  al  soggetto  autorizzato   al

controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi

della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata

data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare,  i  quantitativi

di prodotto giacenti presso le stesse. 

      

                               Art. 4 

 

  1. All'allegato B sono riportati i codici, di cui  all'art.  7  del

decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle  tipologie  dei  vini  a

denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Aglianico  del

Vulture Superiore». 

      

                               Art. 5 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e

garantita «Aglianico del Vulture Superiore» e'  tenuto,  a  norma  di

legge, all'osservanza delle  condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti

nell'annesso disciplinare di produzione. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 2 agosto 2010 

 

                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno 

 

        

                                                              Annesso 

 

Disciplinare di produzione dei vini a  DOCG  «Aglianico  del  Vulture

                             Superiore» 

 

 

                               Art. 1. 

 

 

                        Denominazione e vini 

 

    1. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico

del Vulture Superiore» e'  riservata  al  vino  gia'  riconosciuto  a

denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della

Repubblica del 18 febbraio 1971, che risponde alle condizioni  ed  ai

requisiti del presente disciplinare di produzione,  per  le  seguenti

tipologie: 

      «Aglianico del Vulture Superiore»; 

      «Aglianico del Vulture Superiore» riserva. 

 

                               Art. 2. 

 

 

                         Base ampelografica 

 

    1. I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  da  uve

provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N. 

 

                               Art. 3. 

 

 

                    Zona di produzione delle uve 

 

    1. La zona di produzione dei vini di  cui  all'art.  1  comprende

l'intero  territorio  dei  comuni  di  Rionero  in  Vulture,  Barile,

Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza,  Acerenza,  Melfi,

Atella, Venosa, Lavello, Palazzo  San  Gervasio,  Banzi,  Genzano  di

Lucania,  escluse  le  tre  isole  amministrative   di   Sant'Ilario,

Riparossa e Macchia del comune di Atella. 

 

                               Art. 4. 

 

 

                      Norme per la viticoltura 

 

    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati

alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle

tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve  e  al

vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 

    2. Sono pertanto da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti

ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente  vulcanica  e

comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i

700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo. 

    3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti  sono

quelli gia' usati nella  zona  (alberello  o  spalliera  semplice)  e

comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  del

vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La

potatura  deve  essere  effettuata  in  relazione   ai   sistemi   di

allevamento della vite. 

    Per i nuovi impianti e  reimpianti  la  densita'  dei  ceppi  per

ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere  inferiore  a

3.350 in coltura specializzata. 

    4. E' vietata  ogni  pratica  di  forzatura  e  l'irrigazione  di

soccorso. 

    5. La resa massima di uva ammessa per la produzione  del  vino  a

Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita  «Aglianico  del

Vulture Superiore» non deve  essere  superiore  a  tonnellate  8  per

ettaro di vigneto in coltura specializzata. 

    6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la  resa  per

ettaro di vigneto in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in

rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 

    7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva  ottenuti  e  da

destinare  alla  produzione  del  vino   Denominazione   di   Origine

Controllata e Garantita  «Aglianico  del  Vulture  Superiore»  devono

essere riportati nei limiti  di  cui  sopra,  purche'  la  produzione

globale non superi del 20 %  i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i

limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi. 

    8. Per i nuovi impianti e' consentita la produzione dei  vini  di

cui al presente disciplinare solo a partire dalla  primavera  del  5°

anno successivo all'anno di impianto. 

    9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini

di cui all'art. 1 titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  di

13%. 

 

                               Art. 5. 

 

 

                     Norme per la vinificazione 

 

    1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio

e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona

di produzione delimitata dall'art. 3. 

    2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al

65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora tale resa superi la percentuale

sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha  diritto  alla

denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto  limite

percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine

controllata e garantita per tutto il prodotto. 

    3. Nella vinificazione e  nell'invecchiamento  obbligatorio  sono

ammesse  soltanto  pratiche  enologiche  leali  e  costanti,  atte  a

conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 

    4. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita

«Aglianico del Vulture Superiore» non puo' essere immesso al  consumo

prima  del  1°  novembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di

produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento  obbligatorio

di almeno 12 mesi in  contenitori  di  legno  e  almeno  12  mesi  in

bottiglia. 

    5. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita

«Aglianico del Vulture Superiore» puo' fregiarsi della qualificazione

«Riserva» solo se immesso al consumo a partire dal  1°  novembre  del

quinto anno successivo a quello di  produzione  delle  uve,  dopo  un

periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e

almeno 24 mesi in bottiglia. 

 

                               Art. 6. 

 

 

                 Caratteristiche del vino al consumo 

 

    1. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita

«Aglianico  del  Vulture  Superiore»  all'atto   dell'immissione   al

consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 

      colore: rosso rubino intenso tendente al granato; 

      odore: tipico, gradevole ed intenso; 

      sapore:  secco,  giustamente  tannico,   sapido,   persistente;

equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione  in

recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di

legno; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %; 

      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 

      estratto non riduttore minimo: 26 g/l. 

    2. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita

«Aglianico del Vulture Superiore» Riserva all'atto dell'immissione al

consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 

      colore:  rosso  rubino  intenso  tendente   al   granato,   con

l'invecchiamento puo' assumere riflessi aranciati; 

      odore: tipico, gradevole ed intenso; 

      sapore:  secco,  giustamente  tannico,   sapido,   persistente,

equilibrato ed  armonico  con  l'invecchiamento;  in  relazione  alla

conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare

lieve sentore di legno; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %; 

      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 

      estratto non riduttore minimo: 26 g/l. 

    E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole,  alimentari

e forestali, con  proprio  decreto,  di  modificare  i  limiti  sopra

indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo. 

 

                               Art. 7. 

 

 

             Etichettatura designazione e presentazione 

 

    1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,

e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa

da quelle previste  dal  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi

«extra, fine, scelto, selezionato e similari». 

    2.  La  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo   toponimo   e'

consentita alle condizioni previste dalla legge. 

    3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a

nomi  aziendali,  ragioni  sociali  e  marchi  privati   non   aventi

significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente. 

    4.  E'  consentito,  altresi',  alle  condizioni  previste  dalla

vigente  normativa,  l'uso  di  una  delle  indicazioni   geografiche

aggiuntive, riferite a unita' amministrative,  contrade  o  frazioni,

riportate in allegato al presente disciplinare. 

    5. Per i vini di cui al  presente  disciplinare  e'  obbligatoria

l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve. 

 

                               Art. 8. 

 

 

                           Confezionamento 

 

    1. I vini di cui al presente disciplinare devono  essere  immessi

al consumo in bottiglie di vetro aventi capacita' fino a 3 litri. 

    2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e  nazionali  in

vigore. 

 

        

      

                                                           Allegato A 

 

Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 4 

 

    1. Accovatura 

    2. Acqua Rossa 

    3. Boreano 

    4. Braida 

    5. Caggiano 

    6. Caldara 

    7. Cappa Bianca 

    8. Carcarola 

    9. Casano 

    10. Castagno 

    11. Catavatto 

    12. Celentino 

    13. Cerentino 

    14. Ciaulino 

    15. Colignelli 

    16. Colle Nero 

    17. Colonnello 

    18. Cugno di Atella 

    19. Finocchiaro 

    20. Fiumarella 

    21. Fontana Maruggia 

    22. Gaudo 

    23. Gelosia 

    24. Giardino 

    25. Gorizza 

    26. Iatta 

    27. Incoronata 

    28. La Balconara 

    29. La Solagna del Principe 

    30. La Torre 

    31. Le Querce 

    32. Macarico 

    33. Macchiarulo 

    34. Monte 

    35. Monte Lapis 

    36. Musanna 

    37. Notarchirico 

    38. Padula 

    39. Pantagniuolo 

    40. Pescarelle 

    41. Piani dell'Incoronata 

    42. Piani di Camera 

    43. Piano del Cerro 

    44. Piano del Duca 

    45. Piano dell'Altare 

    46. Piano di Carro 

    47. Piano di Croce 

    48. Piano Regio 

    49. Pipoli 

    50. Rotondo 

    51. San Francesco 

    52. San Martino 

    53. San Paolo 

    54. San Savino 

    55. Sansaniello 

    56. Santa Maria 

    57. Serra del Capitolo 

    58. Serra del Monaco 

    59. Serra del Prete 

    60. Serra del Tesoro 

    61. Serra del Trono 

    62. Serra della Noce 

    63. Serra Macinella 

    64. Serro di Granato 

    65. Settanni 

    66. Sterpara 

    67. Valla del Titolo 

    68. Vallone della Noce 

    69. Vigne di Perrone 

    70. Vizzarro 

 

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di

origine controllata «Aglianico del Vulture».

 

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di

origine controllata «Aglianico del Vulture», riconosciuto con decreto

del Presidente della Repubblica del 18  febbraio  1971  e  successive

modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente

decreto le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire  dalla

campagna vendemmiale 2010/2011. 

      

                               Art. 2 

 

  1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto  applicativo

dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato

in premessa, i soggetti che  intendono  rivendicare  gia'  a  partire

dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione  di  origine  controllata

«Aglianico  del  Vulture»,  proveniente  da   vigneti   aventi   base

ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di

produzione,  sono  tenuti  ad  effettuare  ai  competenti   organismi

territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10

febbraio 1992, n. 164, del  decreto  ministeriale  27  marzo  2001  e

dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002  -  la

denuncia dei rispettivi terreni vitati ai  fini  dell'iscrizione  dei

medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le

disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del  decreto

legislativo n. 61/2010. 

      

                               Art. 3 

 

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto

valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,

designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a

denominazione di origine controllata. 

      

                               Art. 4 

 

  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  di  cui

all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato B

i codici di tutte le tipologie dei vini a  denominazione  di  origine

controllata «Aglianico del Vulture». 

      

                               Art. 5 

 

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce

per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata

«Aglianico del Vulture» e' tenuto a norma  di  legge,  all'osservanza

delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso  disciplinare

di produzione. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 2 agosto 2010 

 

                                  Il Capo Dipartimento: Rasi Caldogno 

 

 

                                                              Annesso 

 

Proposta di modifica al disciplinare di produzione  dei  vini  a  DOC

                       «Aglianico del Vulture» 

 

 

                               Art. 1. 

 

 

                            Denominazione 

 

    1.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Aglianico   del

Vulture» e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed  ai

requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie: 

      «Aglianico del Vulture»; 

      «Aglianico del Vulture» Spumante. 

 

                               Art. 2. 

 

 

                          Base ampelografia 

 

    1. Il vino a DOC «Aglianico del  Vulture»  deve  essere  ottenuto

dalle uve provenienti  dal  vitigno  Aglianico  del  Vulture  N.  e/o

Aglianico N. 

 

                               Art. 3. 

 

 

                       Zona di produzione uve 

 

    1. La zona di produzione dei vini di  cui  all'art.  1  comprende

l'intero  territorio  dei  comuni  di  Rionero  in  Vulture,  Barile,

Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza,  Acerenza,  Melfi,

Atella, Venosa, Lavello, Palazzo  San  Gervasio,  Banzi,  Genzano  di

Lucania,  escluse  le  tre  isole  amministrative   di   Sant'Ilario,

Riparossa e Macchia del comune di Atella. 

 

                               Art. 4. 

 

 

                             Viticoltura 

 

    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati

alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle

tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve  e  al

vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 

    2. Sono pertanto da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti

ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente  vulcanica  e

comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i

700 metri s .l. m. 

    3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti  sono

quelli gia' usati nella  zona  (alberello  o  spalliera  semplice)  e

comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  del

vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La

potatura  deve  essere  effettuata  in  relazione   ai   sistemi   di

allevamento della vite. 

    Per i nuovi impianti e  reimpianti  la  densita'  dei  ceppi  per

ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non puo' essere  inferiore  a

3.350 in coltura specializzata. 

    4. E' vietata ogni pratica di forzatura, e'  tuttavia  consentita

l'irrigazione di soccorso. 

    5. La resa massima di uva ammessa  per  la  produzione  del  vino

«Aglianico del Vulture» non  deve  essere  superiore  a  10  T/Ha  di

vigneto in coltura specializzata. 

    6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la  resa  per

ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,

rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva

superficie coperta dalla vite. 

    7. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi  di

uva ottenuta da destinare  alla  produzione  di  vino  devono  essere

riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale  non

superi del 20% i limiti medesimi. 

    8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino

«Aglianico del Vulture», un titolo  alcolometrico  volumico  naturale

minimo di 12% vol. e, per la tipologia spumante, di 11% vol. 

 

                               Art. 5. 

 

 

                     Norme per la vinificazione 

 

    1. Le operazioni di vinificazione, la  spumantizzazione,  nonche'

l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di

produzione delimitata dall'art. 3. 

    2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al

70 % . Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non

oltre il 75%, l'eccedenza non avra'  diritto  alla  denominazione  di

origine Aglianico del Vulture. Oltre detto limite decade  il  diritto

alla DOC per tutto il prodotto. 

    3.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche

enologiche locali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue

peculiari caratteristiche. 

    4. Il vino a D.O.C. «Aglianico del Vulture» deve  essere  immesso

al consumo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo  a  quello

di produzione delle uve. 

    5. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente  per

rifermentazione  naturale  in  bottiglia,  ai   sensi   delle   norme

comunitarie, e la durata del procedimento di  elaborazione  non  deve

essere inferiore a mesi 9. 

 

                               Art. 6. 

 

 

                 Caratteristiche del vino al consumo 

 

    1.  Il   vino   a   DOC   «Aglianico   del   Vulture»,   all'atto

dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti

caratteristiche: 

      colore: rosso rubino; 

      odore: tipico, gradevole ed intenso; 

    Sapore: dal secco all'abboccato, giustamente  tannico  e  sapido,

per l'abboccato il contenuto zuccherino non deve superare i 10 g  per

litro; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; 

      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 

      estratto non riduttore minimo: 22 g/l. 

    2. Il vino a  DOC  «Aglianico  del  Vulture»  Spumante,  all'atto

dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti

caratteristiche: 

      colore: rosso rubino tendente al granato; con l'evoluzione puo'

assumere riflessi aranciati; 

      spuma: fine e persistente; 

      odore: fruttato, tipico, gradevole; 

      sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry; 

      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; 

      acidita' totale minima: 5 g/l; 

      estratto non riduttore minimo: 18 g/l. 

 

                               Art. 7. 

 

 

             Etichettatura designazione e presentazione 

 

    1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta  di

qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente

disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine»,  «scelto»,

«selezionato» e similari. 

    2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano

riferimento a nomi aziendali, ragioni  sociali,  marchi  privati  non

aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno

l'acquirente. 

    3.  E'  consentito,  altresi',  alle  condizioni  previste  dalla

vigente  normativa,  l'uso  di  una  delle  indicazioni   geografiche

aggiuntive, riferite a unita' amministrative,  contrade  o  frazioni,

riportate in allegato al presente disciplinare. 

    4. Per i  vini  di  cui  all'Art.1,  l'indicazione  in  etichetta

dell'annata di produzione dell'uva,  e'  obbligatoria,  ad  eccezione

della tipologia spumante. 

 

                               Art. 8. 

 

 

                           Confezionamento 

 

    1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo  in

recipienti di vetro di  volume  nominale  fino  a  litri  6;  per  la

tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore. 

 

        

      

                                                           Allegato A 

 

Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma

                                  3 

 

    1. Accovatura 

    2. Acqua Rossa 

    3. Boreano 

    4. Braida 

    5. Caggiano 

    6. Caldara 

    7. Cappa Bianca 

    8. Carcarola 

    9. Casano 

    10. Castagno 

    11. Catavatto 

    12. Celentino 

    13. Cerentino 

    14. Ciaulino 

    15. Colignelli 

    16. Colle Nero 

    17. Colonnello 

    18. Cugno di Atella 

    19. Finocchiaro 

    20. Fiumarella 

    21. Fontana Maruggia 

    22. Gaudo 

    23. Gelosia 

    24. Giardino 

    25. Gorizza 

    26. Iatta 

    27. Incoronata 

    28. La Balconara 

    29. La Solagna del Principe 

    30. La Torre 

    31. Le Querce 

    32. Macarico 

    33. Macchiarulo 

    34. Monte 

    35. Monte Lapis 

    36. Musanna 

    37. Notarchirico 

    38. Padula 

    39. Pantagniuolo 

    40. Pescarelle 

    41. Piani dell'Incoronata 

    42. Piani di Camera 

    43. Piano del Cerro 

    44. Piano del Duca 

    45. Piano dell'Altare 

    46. Piano di Carro 

    47. Piano di Croce 

    48. Piano Regio 

    49. Pipoli 

    50. Rotondo 

    51. San Francesco 

    52. San Martino 

    53. San Paolo 

    54. San Savino 

    55. Sansaniello 

    56. Santa Maria 

    57. Serra del Capitolo 

    58. Serra del Monaco 

    59. Serra del Prete 

    60. Serra del Tesoro 

    61. Serra del Trono 

    62. Serra della Noce 

    63. Serra Macinella 

    64. Serro di Granato 

    65. Settanni 

    66. Sterpara 

    67. Valla del Titolo 

    68. Vallone della Noce 

    69. Vigne di Perrone 

    70. Vizzarro 

 

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione

dei vini a indicazione geografica  tipica  «Fontanarossa  di  Cerda».

 

 

IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE

  DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI  GEOGRAFICHE  TIPICHE

  DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA  legge  10  FEBBRAIO

  1992, N° 164; 

    Esaminata la domanda presentata dalla regione Siciliana per conto

dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di

produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa di

Cerda»; 

    Visto il parere favorevole della regione  Siciliana  sull'istanza

di cui sopra; 

    Ha espresso,  nella  riunione  del  6  e  7  luglio  2010  parere

favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai  fini  dell'emanazione

del relativo Decreto ministeriale, la proposta  del  disciplinare  di

produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa  di

Cerda», secondo il testo annesso al presente parere. 

    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di

disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute

nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642

«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed

integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n.

20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di

produzione. 

 

                                                              ANNESSO 

 

Proposta di modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a

        Indicazione Geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» 

 

 

                               Art. 1. 

 

    L'indicazione  geografica   tipica   «Fontanarossa   di   Cerda»,

accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente

disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che

rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati. 

 

                               Art. 2. 

 

    L' indicazione  geografica  tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»  e'

riservata ai seguenti vini: 

    - bianchi, anche nella tipologia frizzante; 

    - rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; 

    - rosati, anche nella tipologia frizzante. 

    I vini a indicazione geografica tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»

bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da

vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni

sottoelencati:  Inzolia,  Catarratto,  Trebbiano,  Chardonnay,   Nero

d'Avola, Perricone, Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon. 

    L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di  Cerda»  con  la

specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni:  Ansonica  o  Inzolia,

Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Nero d'Avola, e' riservata  ai  vini

ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti,  composti,   nell'ambito

aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni. 

    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei

mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore

analogo, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, fino ad un

massimo del 15% . 

    Nella designazione e presentazione dei vini di cui  all'art.1  e'

consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due

dei vitigni di cui al comma precedente. 

    I vini a indicazione geografica tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»

con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente  articolo

possono essere prodotti anche nelle  tipologie  frizzante  e  novello

limitatamente ai vitigni a bacca rossa. 

 

                               Art. 3. 

 

    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei

vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica

«Fontanarossa di Cerda» comprende l'intero territorio  amministrativo

del comune di Cerda in provincia di Palermo. 

 

                               Art. 4. 

 

    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla

produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle

tradizionali della zona. 

    La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura

specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i

vini,a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»,  con  o

senza la specificazione del vitigno, a  tonnellate  17  (limite  gia'

comprensivo dell' aumento  di  cui  al  D.m.  2/8/96)  per  tutte  le

tipologie. 

    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione

geografica  tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»,  seguita  o  meno  dal

riferimento  al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini   un   titolo

alcolometrico volumico naturale minimo di: 

    - 10,5% per i bianchi; 

    - 10,5% per i rosati; 

    - 11 % per i rossi. 

    Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo'

essere ridotto dello 0,5% vol. 

 

                               Art. 5. 

 

    Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate

all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art.3 

    Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a

conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 

    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione

geografica tipica «Fontanarossa di  Cerda»  tipologia  rosato  devono

essere vinificate in bianco. 

    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,

non deve essere superiore a1l' 80% per tutti i tipi di vini  bianchi,

all'80% per tutti i tipi di vini rossi e al 70% per i vini rosati. 

 

                               Art. 6. 

 

    I vini a indicazione geografica tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»

anche  con  la  specificazione  del  nome   del   vitigno,   all'atto

dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli

alcolometrici volumici totali minimi: 

    - bianco: 10,5%; 

    - rosso: 11,5%; 

    - rosato: 10,5%. 

 

                               Art. 7. 

 

    All'indicazione geografica  tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»  e'

vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle

previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli

aggettivi «extra», «fine», «oscelto»,  «selezionato»,  «superiore»  e

similari. 

    L'indicazione geografica  tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»  puo'

essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da  uve  prodotte

da  vigneti  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel

precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le  relative

denominazioni di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si

intende utilizzare l'indicazione geografica tipica  di  cui  trattasi

abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al

presente disciplinare.

 

 

Parere  relativo  alla  richiesta  di  modifica  al  disciplinare  di

produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «San

Ginesio».

                 PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 

                    DEI VINI A DOC «SAN GINESIO» 

 

                               Art. 1. 

 

                       Denominazioni dei vini 

 

    La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata

ai vini «San Ginesio» rosso, «San Ginesio» spumante, nelle  tipologie

secco o dolce, che corrispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti

stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 

 

                               Art. 2. 

 

                         Base ampelografica 

 

    La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata

ai vini di cui all'art. 1 ottenuti da  uve  provenienti  da  vigneti,

aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 

      «San Ginesio» Rosso: 

        Sangiovese minimo 50%; 

        Vernaccia Nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot  e

Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del  35%,  possono

concorrere altri vitigni a bacca  nera  non  aromatici,  presenti  in

ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione  nella  regione  Marche,

anche congiuntamente per un massimo del 15%. 

      «San Ginesio» Spumante (secco o dolce): 

        Vernaccia Nera: minimo 85%,  possono  concorrere  da  soli  o

congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti  gli  altri  vitigni

non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione  nella  regione

Marche. 

 

                               Art. 3. 

 

                    Zona di produzione delle uve 

 

    La zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine

controllata «San Ginesio» comprende i territori  dei  comuni  di  San

Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San

Ginesio, Gualdo, Colmurano,  Sant'Angelo  in  Pontano,  Loro  Piceno,

situati nella provincia di Macerata ed e' come di seguito delimitato:

partendo dall'incrocio tra la strada statale Picena 78 con la s.p. 61

che  conduce  a  Loro  Piceno  in  prossimita'  di  Passo  Loro,   la

delimitazione prosegue lungo detta s.s. 78 in  direzione  nord  verso

Passo  Colmurano  fino  al  secondo  incrocio,   oltrepassato   Passo

Colmurano, subito dopo la Casa cantoniera in prossimita' della cabina

Enel, dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione  nord-ovest

per  circa  180  m  per  poi  continuare  in  direzione  ovest  lungo

l'impluvio fino all'incrocio (a quota 373 m  s.l.m.)  con  la  strada

bianca  che  segue  fino  ad  incrociare  la  s.p.  129  che  collega

Urbisaglia con Colmurano, da qui la delimitazione prosegue  prima  in

direzione ovest/nord-ovest fino  a  quota  420  m  s.l.m.  (lungo  il

crinale), quindi in direzione ovest/sud-ovest fino  all'incrocio  con

l'affluente del  torrente  Entogge  (450  m  s.l.m.)  e  continua  in

direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che  prosegue  in

direzione ovest fino all'incrocio con  l'altra  strada  comunale  che

conduce il confine fino ad incrociare il torrente Entogge, il  limite

percorre il tracciato del torrente Entogge fino a che questo incrocia

per seguirla, la strada che segue parallela il confine  comunale  tra

Tolentino e Colmurano questa strada e' seguita fino  all'incrocio  in

localita' la Villa e prosegue in direzione ovest sul limite  comunale

tra Tolentino e San Ginesio, segue tale confine fino  in  prossimita'

dell'affluente in destra idrografica del fosso San Rocco,  da  questo

continua in  direzione  sud-ovest  a  quota  280  m  s.l.m.  per  poi

proseguire in direzione della localita' Baroncia risalendo  di  quota

il versante esposto ad est/nord-est fino all'incrocio con  la  strada

che attraversa la localita' Baroncia, da qui prosegue lungo la strada

in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada  che  in

direzione   sud   prosegue   fino    alla    localita'    Sant'Andrea

Vecchio/Colvenale, dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino

al  limite  comunale  poi  proseguire  lungo  l'affluente  in  destra

idrografica del fiume Fiastrone che  viene  seguito  parzialmente  in

direzione ovest per poi proseguire in  direzione  sud  lungo  il  suo

affluente in sinistra  idrografica  fino  ad  incrociare  il  confine

comunale del comune di Camporotondo di  Fiastrone  con  Belforte  del

Chienti, quindi prosegue in direzione sud fino  all'incrocio  con  il

limite comunale tra Camporotondo di Fiastrone  e  Caldarola  fino  in

prossimita' di case Bocci e quindi  parallelamente  al  Fosso  Savini

fino ad incrociare il limite comunale di Caldarola con  Belforte  del

Chienti, segue tale limite fino in prossimita'  di  case  Gratani  da

dove segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della

s.s. 77) e quindi fino al fiume Chienti, quindi prosegue risalendo il

fiume Chienti fino a giungere sulla  diga  del  lago  di  Caccamo;  a

questo punto la delimitazione segue la sponda sud del lago di Caccamo

e prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera fino ad incontrare  la

strada   comunale   asfaltata   nell'abitato   di   Pievefavera;   la

delimitazione   segue   detta   strada   in   direzione   sud/sud-est

attraversando le frazioni di Croce e Vestignano quindi prosegue  fino

all'abitato Valle di Montalto, frazione del comune  di  Cessapalombo;

al  primo  incrocio  il  confine  prosegue  in  direzione   sud-ovest

direzione Tribbio; nell'abitato del Tribbio il  confine  prosegue  in

direzione sud lungo la strada bianca (che delimita  l'area  a  bosco)

fino in prossimita' del fosso Vallone  che  si  segue  parallelamente

lungo la strada in  direzione  nord-est  per  circa  480  m  fino  ad

incrociare la strada principale in direzione  sud  fino  all'incrocio

con la strada  che  conduce  alla  localita'  Roccaccia,  da  qui  si

prosegue in direzione est (per circa 960 m) lungo il limite  comunale

tra Cessapalombo e San Ginesio quindi prima in direzione sud-est  poi

in direzione nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella;  da

Morichella si  prosegue  in  direzione  sud-est  lungo  la  s.s.  502

percorre detta strada statale in direzione  sud  fino  incontrare  la

s.s. 78 Picena quindi dall'incrocio della s.s. 502 con la s.s. Picena

78 si segue la s.s. 78 in direzione nord-est fino all'incrocio con la

strada comunale che  conduce  alla  localita'  Colle,  la  strada  e'

seguita fino a quota 470 m s.l.m. per  poi  proseguire  in  direzione

est/sud-est lungo il limite dell'area boschiva (posta ad ovest)  fino

alla localita' case Carotondo  numero  civico  47  a  quota  548.2  m

s.l.m., qui percorre per un breve tratto il confine comunale tra  San

Ginesio e Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che  collega

Cerreto a Vecciola segue la strada fino ad imboccare la s.p.  119  in

prossimita' del numero civico 87, prosegue su  detta  provinciale  in

direzione di Gualdo, in prossimita' del km 6 la delimitazione  lascia

la provinciale e prosegue in direzione est seguendo  l'area  boschiva

fino in prossimita' dell'affluente in destra  idrografica  del  fosso

Bastano; si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da  questo

si risale il versante lungo lo spartiacque  in  direzione  est  verso

case  Orlandi  quindi  il  confine   prosegue   in   direzione   nord

parallelamente all'affluente in  sinistra  idrografica  del  torrente

Tennacola quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione

nord-ovest fino alla s.p. 54 da qui prosegue  in  direzione  nord-est

attraverso case Fabioli a quota 602.4 m s.l.m., da prosegue lungo  il

fosso Cornuto fino a  casa  Quarantini  in  prossimita'  di  contrada

Sant'Angelo qui il confine riprende la strada provinciale che collega

Gualdo a Sant'Angelo  in  Pontano  fino  ad  incrociare  la  s.p.  45

Faleriense e prosegue in direzione del centro abitato di  Sant'Angelo

in Pontano, prosegue su  detta  strada  fino  all'incrocio  posto  in

prossimita' di quota 452.2 m s.l.m. e svolta in  direzione  nord  est

verso case Rieti e  quindi  prosegue  in  direzione  nord  prima  sul

torrente Ete Morto poi sul limite comunale tra Sant'Angelo in Pontano

e Falerone e quindi nuovamente lungo il torrente Ete  Morto  fino  ad

incrociare il «Fosso Bagnere» da qui  si  risale  il  versante  sullo

spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno  fino

all'incrocio con la s.p. 44, a questo  punto  il  confine  risale  il

versante lungo lo spartiacque  fino  ad  incrociare  la  s.p.  61  in

prossimita'  del  tornante  collocato  precisamente  sulla  curva  di

livello posta a quota  342.6  m  s.l.m.  prosegue  su  questa  strada

provinciale  in  direzione  del  centro  abitato  di   Loro   Piceno,

oltrepassato il centro abitato il confine prosegue  lungo  la  stessa

strada fino all'incrocio con  la  strada  provinciale  Picena  78  in

localita' Passo Loro. 

 

                               Art. 4. 

 

                      Norme per la viticoltura 

 

    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla

produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «San

Ginesio» devono essere quelle tradizionali  della  zona  o  comunque,

atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche

caratteristiche. 

    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di

potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a

non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la

forma di allevamento a pergola detta «tendone». 

    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione

di soccorso. 

    I vigneti impiantati successivamente all'entrata  in  vigore  del

presente disciplinare, dovranno avere una  densita'  di  almeno  2500

ceppi per ettaro. 

    La produzione massima di uva a ettaro, per tutte le tipologie dei

vini a denominazione di origine controllata  «San  Ginesio»,  di  cui

all'art. 1), e' di 11 t. 

    Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da

destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine

controllata «San Ginesio» devono essere riportati nei limiti  di  cui

sopra, purche' la produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti

medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di

cui trattasi. 

    Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini  a

denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo

alcolometrico volumico naturale minimo: 

      

 

 

          Vino                 % vol.

 «San Ginesio» Rosso            10,5

 «San Ginesio Spumante»          9,5

 

 

      La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  per  tutte   le

tipologie, non deve essere superiore al 70%.  Qualora  superi  questo

limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla  denominazione

di  origine  controllata;  oltre  il  75%  decade  il  diritto   alla

denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 

    La regione Marche, sentite le organizzazioni  di  categoria,  con

proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto

conto delle condizioni climatiche e per  conseguire  l'equilibrio  di

mercato, puo' stabilire un limite massimo di  produzione  per  ettaro

inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,   dandone

immediata comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e

forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini. 

 

                               Art. 5. 

 

                     Norme per la vinificazione 

 

    Le operazioni  di  vinificazione  della  tipologia  «San  Ginesio

Rosso» devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato

nel precedente art. 3. 

    Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della  tipologia

«San Ginesio» Spumante devono  essere  effettuate  all'interno  della

zona di produzione della uve, delimitata  nel  precedente  art.  3  e

nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di  km

2,5 in linea d'aria dal confine della zona di  produzione.  Tuttavia,

su richiesta  delle  ditte  interessate,  puo'  essere  concessa  dal

Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e

delle   indicazioni   geografiche   tipiche   dei   vini,   specifica

autorizzazione alla elaborazione della sola tipologia spumante (secco

e dolce) nei propri stabilimenti ubicati entro un  raggio  di  35  km

dalla delimitazione della zona di produzione  di  cui  al  precedente

art.  3,  purche'  le  ditte   medesime   dimostrino   di   possedere

stabilimenti  nei  quali  hanno  tradizionalmente   effettuato   tale

operazione da almeno 10 anni  antecedenti  l'entrata  in  vigore  del

presente disciplinare. 

    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche

leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari

caratteristiche. 

    Per la tipologia «San Ginesio Rosso» e'  autorizzata  la  pratica

della  dolcificazione  ai  sensi  e  nei  limiti  della  legislazione

vigente. 

 

                               Art. 6. 

 

                     Caratteristiche al consumo 

 

    I vini a denominazione  di  origine  controllata  «San  Ginesio»,

all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti

caratteristiche: 

«San Ginesio rosso» 

    colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; 

    odore: caratteristico, delicato; 

    sapore: armonico; 

    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; 

    acidita' totale minima: 4,5 gr/l; 

    estratto non riduttore minimo: 20 gr/l. 

    Zuccheri riduttori: fino ad un massimo di 15 gr/l . 

«San Ginesio» spumante secco: 

    spuma: persistente a grana fine; 

    colore: rosso rubino con riflessi da violacei a granati; 

    odore: caratteristico, fruttato; 

    sapore: caratteristico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; 

    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; 

    acidita' totale minima: 4,5 gr/l; 

    estratto non riduttore minimo: 20 gr/l; 

    zuccheri riduttori: da 17 gr/l a 35gr/l. 

«San Ginesio» spumante dolce: 

    spuma: persistente a grana fine; 

    colore: rubino con riflessi da violacei a granati; 

    odore: caratteristico, fruttato; 

    sapore: caratteristico; 

    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; 

    acidita' totale minima: 4,5 gr/l; 

    estratto non riduttore minimo: 20 gr/l; 

    zuccheri riduttori: minimo 50 gr/l. 

    E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali  -

Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la   valorizzazione   delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei

vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale  e

dell'estratto non riduttore minimo. 

 

                               Art. 7. 

 

             Etichettatura, designazione e presentazione 

 

    Alla  denominazione  di  origine  controllata  «San  Ginesio»  e'

vietata  l'aggiunta  delle  seguenti   qualificazioni:   «superiore»,

«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 

    E'  tuttavia  consentito  l'uso  delle  indicazioni   facoltative

ammesse dalla normativa vigente. 

    Sulle confezioni contenenti i vini  a  denominazione  di  origine

controllata «San Ginesio» rosso deve figurare l'annata di  produzione

delle uve. 

 

                               Art. 8. 

 

                           Confezionamento 

 

    Per il confezionamento della denominazione di origine controllata

«San Ginesio» sono  ammessi  tutti  i  contenitori  consentiti  dalle

vigenti norme. L'utilizzo del  bag  in  box  e'  limitato  alla  sola

tipologia Rosso. 

    Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti. 

 

 

Parere  inerente  la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare   di

produzione dei vini a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta».

PROPOSTA DI MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A

             INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SABBIONETA» 

 

 

                               Art. 1. 

 

    L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno

dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di

produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle

condizioni e ai requisiti in appresso indicati. 

 

                               Art. 2. 

 

    L'indicazione geografica  tipica  «Sabbioneta»  e'  riservata  ai

seguenti vini: 

      bianchi, anche nelle tipologie frizzante; 

      rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; 

      rosati, anche nella tipologia frizzante. 

    I vini a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  bianchi,

rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti

composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  idonei  alla

coltivazione  per  la  Provincia  di  Mantova  a  bacca   di   colore

corrispondente. 

    L'   Indicazione   geografica   tipica   «Sabbioneta»,   con   la

specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni:  Ancellotta,  Barbera,

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere,  Chardonnay,  Cortese,

Corvina, Fortana,  Garganega,  Groppello  gentile,  Malvasia  bianca,

Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara,  Pinot  Bianco,  Pinot  grigio,

Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, e' riservata

ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito

aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni . 

    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei  vitigni

a bacca di colore analogo, non aromatici,  idonei  alla  coltivazione

per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%. 

    L'   Indicazione   geografica   tipica   «Sabbioneta»   con    la

specificazione del vitigno: «Cabernet», e' riservata ai vini ottenuti

da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  dai

vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o  congiuntamente

per almeno l'85%. 

    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei  vitigni

a bacca di colore analogo, non aromatici,  idonei  alla  coltivazione

per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%. 

    L'indicazione   geografica   tipica    «Sabbioneta»,    con    la

specificazione  del  vitigno:  «Lambrusco»,  e'  riservata  ai   vini

ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito

aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara,  Lambrusco  Grasparossa,

Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani,  Lambrusco  Salamino,  Lambrusco

Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%. 

    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei

mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore

analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia  di

Mantova, fino a un massimo del 15%. 

    L'   Indicazione   geografica   tipica   «Sabbioneta»,   con   la

specificazione  del  vitigno:  «Trebbiano»,  e'  riservata  ai   vini

ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito

aziendale,  dai  vitigni  Trebbiano  romagnolo,  Trebbiano   toscano,

Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli  o  congiuntamente  per

almeno l'85%. 

    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei  vitigni

a bacca di colore analogo, non aromatici,  idonei  alla  coltivazione

per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%. 

    L'indicazione   geografica   tipica    «Sabbioneta»,    con    la

specificazione del vitigno: «Riesling», e' riservata ai vini ottenuti

da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  dai

vitigni Riesling e Riesling italico  da  soli  o  congiuntamente  per

almeno l'85%. 

    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei

mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore

analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia  di

Mantova, fino a un massimo del 15%. 

    I vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  con  la

specifica di un vitigno a bacca nera possono  essere  prodotti  anche

nella tipologia novello. 

    I vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  con  la

specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono

essere prodotti anche nella tipologia frizzante. 

 

                               Art. 3. 

 

    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei

vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica

«Sabbioneta» comprende l'intero territorio amministrativo dei  comuni

di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in Provincia di Mantova. 

 

                               Art. 4. 

 

    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla

produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle

tradizionali della zona. La produzione massima di uva per  ettaro  di

vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a

indicazione  geografica  tipica  "Sabbioneta",  seguita  o  meno  dal

riferimento al vitigno, non deve essere  superiore  a  tonnellate  22

(limite gia' comprensivo dell'aumento  del  20%  di  cui  al  decreto

ministeriale 2 agosto 1996) sia per  le  tipologie  bianco,  rosso  e

rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno. 

    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione

geografica tipica «Sabbioneta», seguita o  meno  dal  riferimento  al

vitigno, devono assicurare ai vini il titolo  alcolometrico  volumico

naturale minimo di: 

      9% per i bianchi; 

      9% per i rosati; 

      9% per i rossi; 

      9% per i frizzanti; 

 

                               Art. 5. 

 

    La zona di vinificazione delle uve e dei  mosti  atti  ad  essere

designati con l'indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  devono

essere effettuate all'interno della zona di produzione delle  uve  di

cui all'art. 3. 

    Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di

vinificazione, e' consentito che tale operazione sia  effettuata  nei

comuni confinanti alla zona delimitata. 

    Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a

conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 

    Le uve  destinate  alla  produzione  dell'indicazione  geografica

tipica «Sabbioneta» tipologia  rosato  devono  essere  vinificate  in

bianco. 

    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,

non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino. 

 

                               Art. 6. 

 

    I vini a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  all'atto

dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli

alcolometrici volumici 

    totali minimi: 

      «Sabbioneta» bianco 10%; 

      «Sabbioneta» rosso 10%; 

      «Sabbioneta» rosato 10%; 

      «Sabbioneta» novello 11%; 

      «Sabbioneta» frizzante 10%; 

    Titolo alcoolometrico volumico minimo 10% anche per le  tipologie

con la specificazione del nome dei seguenti vitigni: 

    Ancellotta,   Barbera,   Cabernet,   Cabernet   franc,   Cabernet

sauvignon,  Carmenere,   Chardonnay,   Cortese,   Corvina,   Fortana,

Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco),

Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot  Bianco,

Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon

e Trebbiano. 

 

                               Art. 7. 

 

    All'indicazione  geografica  tipica   «Sabbioneta»   e'   vietata

l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel

presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi

extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 

    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano

riferimento a nomi, ragioni sociali  o  marchi  privati  purche'  non

abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno

il consumatore. 

    I vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  possono

essere immessi al consumo nei contenitori  previsti  dalla  normativa

vigente. Per i vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»

tipologia Lambrusco,  qualora  siano  confezionati  in  bottiglie  di

vetro, e' consentita la  chiusura  con  tappo  a  fungo,  ancorato  a

gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella  zona  di

produzione. 

    L'indicazione  geografica   tipica   «Sabbioneta»   puo'   essere

utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da

vigneti  coltivati  nell'ambito   del   territorio   delimitato   nel

precedente art. 3 e iscritti negli  appositi  schedari  viticoli  dei

vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i  quali

si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi

abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al

presente disciplinare. 

 

 

 

Data di pubblicazione: 07/09/2010
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
Scegli Pr-Vino per la tua consulenza nel settore VINO!

Htt consulting - Emmeci program

 
     

This site conforms to the following standards: