Notizie enologiche
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SCANZO» O «MOSCATO DI SCANZO»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o
«Moscato di Scanzo» e' riservata al vino che risponde alle condizioni
e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato
di Scanzo», ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni
vocati alla qualita' del territorio del Comune di Scanzorosciate.
Tale zona comprende parte del territorio del Comune di
Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso
orario a partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a
nord e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave, (localita'
Negrone), via Polcarezzo, via IV Novembre, P.zza Caslini, via F.
Martinengo, P.zza Locatelli, via Fanti. Sono pertanto esclusi i
terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o
«Moscato di Scanzo», devono essere quelle tradizionali della zona e
atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine controllata e garantita di
cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.
4.2 Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.300.
Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia' usati nella zona, spalliera semplice, pergola
unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.
La Regione Lombardia puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 Irrigazione forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.
4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
produzione uva t/ha 7;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%
Art. 5.
Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento
5.1 Zona di vinificazione e d'imbottigliamento.
Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi
l'invecchiamento obbligatorio, e l'imbottigliamento devono essere
effettuate nel Comune di Scanzorosciate.
5.2 Elaborazione.
L'appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato
in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione
forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l,
per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al
raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato.
5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino e' del 30%.
5.4 Invecchiamento.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Scanzo» o «Moscato di Scanzo», deve essere sottoposto ad un periodo
di invecchiamento di minimo due anni.
5.5 Immissione al consumo.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la
vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve rispondere all'atto
dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:
colore rosso rubino, piu' o meno intenso, che puo' tendere al
cerasuolo con riflessi granati;
odore delicato, intenso, persistente, caratteristico;
sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di
mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol, di cui
almeno il 14,00% svolto con contenuto di zuccheri residui compreso
fra i 50 e i 100 g/l;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 24 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Qualificazione.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato
di Scanzo», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Menzioni facoltative.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentiti in
osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali
in materia.
7.3 Annata.
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata
e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento
I contenitori del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», debbono essere, per quanto
concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini
di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di
sughero, e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai
750 ml.


