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Notizie enologiche

PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI
   ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SCANZO» O «MOSCATO DI SCANZO»

                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

   La  denominazione  di  origine  controllata e garantita «Scanzo» o
«Moscato di Scanzo» e' riservata al vino che risponde alle condizioni
e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Scanzo»  o  «Moscato  di  Scanzo»  deve  essere  ottenuto  dalle uve
prodotte  dai  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.
                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

   La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione del vino a
denominazione  di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato
di  Scanzo»,  ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni
vocati alla qualita' del territorio del Comune di Scanzorosciate.
   Tale   zona   comprende   parte   del  territorio  del  Comune  di
Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso
orario  a  partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a
nord e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave, (localita'
Negrone),  via  Polcarezzo,  via  IV  Novembre, P.zza Caslini, via F.
Martinengo,  P.zza  Locatelli,  via  Fanti.  Sono  pertanto esclusi i
terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate.
                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
   Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del
vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Scanzo» o
«Moscato  di  Scanzo», devono essere quelle tradizionali della zona e
atte  a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I   vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  la
produzione  della denominazione di origine controllata e garantita di
cui si tratta.
   Sono    da    escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o
insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.
4.2 Densita' di impianto.
   Per  i  nuovi  impianti  e  i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.300.
   Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
   I  sesti  di  impianto  e  le forme di allevamento consentiti sono
quelli   gia'   usati   nella   zona,   spalliera  semplice,  pergola
unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.
   La  Regione Lombardia puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora  siano  tali  da  migliorare  la  gestione  dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 Irrigazione forzatura.
   E' vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.
4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
   La  produzione  massima  di  uva  a  ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
    produzione uva t/ha 7;
    titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%
                               Art. 5.

           Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento

5.1 Zona di vinificazione e d'imbottigliamento.
   Le   operazioni   di  appassimento,  vinificazione,  ivi  compresi
l'invecchiamento  obbligatorio,  e  l'imbottigliamento  devono essere
effettuate nel Comune di Scanzorosciate.
5.2 Elaborazione.
   L'appassimento  delle  uve dopo la raccolta deve essere effettuato
in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione
forzata),  fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l,
per  un  periodo  non  inferiore  ai  21  giorni  e  comunque sino al
raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato.
5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro.
   La resa massima dell'uva in vino e' del 30%.
5.4 Invecchiamento.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Scanzo»  o «Moscato di Scanzo», deve essere sottoposto ad un periodo
di invecchiamento di minimo due anni.
5.5 Immissione al consumo.
   Per  il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita
«Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'immissione al consumo e' consentita
soltanto  a  partire  dal  1°  novembre  del  secondo  anno  dopo  la
vendemmia.
                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Scanzo»   o   «Moscato   di   Scanzo»   deve   rispondere   all'atto
dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:
    colore  rosso  rubino,  piu'  o meno intenso, che puo' tendere al
cerasuolo con riflessi granati;
    odore delicato, intenso, persistente, caratteristico;
    sapore  dolce,  gradevole,  armonico,  con  leggero retrogusto di
mandorla;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo 17,00% vol, di cui
almeno  il  14,00%  svolto con contenuto di zuccheri residui compreso
fra i 50 e i 100 g/l;
    acidita' totale minima 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo 24 g/l.
   E'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche   dei  vini,  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale  e
dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
                               Art. 7.

             Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Qualificazione.
   Nell'etichettatura,   designazione  e  presentazione  del  vino  a
denominazione  di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato
di Scanzo», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato», e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi  privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Menzioni facoltative.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore,   quali  «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta»,
«podere»,  «cascina»  ed  altri  termini  similari sono consentiti in
osservanza  delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali
in materia.
7.3 Annata.
   Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata
e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve e' obbligatoria.
                               Art. 8.

                           Confezionamento

   I  contenitori  del  vino a denominazione di origine controllata e
garantita  «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», debbono essere, per quanto
concerne  l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini
di  pregio.  Pertanto  dovranno  essere di vetro, chiusi con tappo di
sughero,  e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai
750 ml.

Data di pubblicazione: 07/04/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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