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You are here: Home News Notizie del 2009 Aprile 2009 Novità enologiche

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Novità enologiche

Modifiche  alle  disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008  del  Consiglio  e  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, per
quanto  riguarda  l'applicazione  della  misura  della  distillazione
dell'alcole per usi commestibili. (09A04468)
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
              delle politiche europee e internazionali

  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 2009, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 20 del 26 gennaio
2009,  recante  «disposizioni  di  attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008  del  Consiglio  e  (CE)  n.  555/2008 della Commissione per
quanto  riguarda  l'applicazione  della  misura  della  distillazione
dell'alcole per usi commestibili»;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1598 del 19 febbraio 2009 recante
«modifiche  alle  disposizioni  di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008  del  Consiglio  e  (CE)  n.  555/2008 della Commissione per
quanto  riguarda  l'applicazione  della  misura  della  distillazione
dell'alcole per usi commestibili»;
  Vista la nota del 3 aprile 2009, n. 540, con la quale l'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  ha trasmesso, per ciascuna Regione e
Provincia  autonoma, i dati relativi alle domande di aiuto presentate
per la misura in questione;
  Viste  le note con le quali le Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna ed
Umbria  hanno  richiesto  la integrazione dei fondi da destinare alla
misura  della  distillazione  dell'alcole  per  usi  commestibili con
corrispondente riduzione di quelli assegnati ad altre misure;
  Ritenuto  di  dover  procedere,  per le restanti Regioni e Province
autonome,  alla  riduzione degli ettari ammessi in funzione dei fondi
disponibili;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 7 gennaio
2009,  per  la  campagna  2008/2009 la percentuale di riduzione degli
ettari   ammessi   a   beneficiare   degli   aiuti  previsti  per  la
distillazione  dell'alcole  per  usi  commestibili  e' indicata nella
tabella allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno  stesso della
pubblicazione.
   Roma, 9 aprile 2009

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Soave». (09A04154)
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  dei vini «Soave», come da ultimo modificato con
decreto ministeriale 14 luglio 2005;
  Visto   il   decreto   ministeriale   4   agosto  2008  concernente
modificazione   al   decreto   ministeriale  7  luglio  1997  recante
disposizioni  sui  recipienti  in  cui  sono  confezionati  i  vini a
denominazione di origine;
  Vista  l'istanza presentata dalla regione Veneto, con nota n. 37240
del  22  gennaio  2009,  con  la quale e' stata richiesta la modifica
dell'art.  7  del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il
confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata
«Soave»  senza  specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi
al  vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto
ministeriale 4 agosto 2008;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  nella riunione del 10 e 11
febbraio   2009   dal   Comitato   nazionale   per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  in  merito  all'accoglimento  della
suddetta istanza;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere alla modifica dell'art. 7
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Soave»,  in  conformita'  al parere espresso dal citato
Comitato;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  Il  comma  3  dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione   di   origine  controllata  «Soave»,  come  da  ultimo
modificato  con il decreto ministeriale 14 luglio 2005, richiamato in
premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo:
   «3.    I    vini    a   denominazione   di   origine   controllata
“Soave”,       “Soave”       classico       e
“Soave”  Colli Scaligeri devono essere immessi al consumo
in  contenitori  di  vetro  tradizionale con abbigliamento consono ai
caratteri di pregio di tali produzioni.
  Tuttavia,  per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
“Soave”   senza   alcuna  specificazione  aggiuntiva,  e'
consentito  l'uso  dei contenitori alternativi al vetro costituiti da
un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei
volumi da 2 a 5 litri.».

Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazinoe
   delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
   tipiche   dei   vini  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del
   disciplinare  diproduzione  dei  vini  a  denominazione di origine
   controllata  «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima  di  Morro d'Alba».
   (09A04202)
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
   Esaminata  la  domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela
dei  Vini,  intesa  ad  ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
   Ha  espresso  nella  riunione  del 18 e 19 marzo 2009, presente il
rappresentante   della  Regione  Marche,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  ministeriale,  le  modifiche  ai suddetti articoli 5 e 6 del
disciplinare di produzione come specificato in allegato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire  al Ministero delle Politiche agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  Nazionale  per la  tutela e la
valorizzzione  delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale.

                                                             Allegato

PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI
                            MORRO D'ALBA»

   All'art.  5  dopo l'ultimo comma inserire la frase: «E' ammessa la
dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
   All'art.  6  dopo  la descrizione delle caratteristiche al consumo
dei   vini   inserire   la   frase:   «In  relazione  alla  eventuale
conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare
lieve sentore di legno.».


Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione
   delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
   tipiche   dei   vini   inerente   la  richiesta  di  modifica  del
   disciplinare  di  produzione  dei  vini a Denominazione di origine
   controllata e garantita «Chianti». (09A04253)
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
Denominazioni  di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata la domanda presentata dal consorzio vino Chianti, intesa
ad   ottenere   modifiche   del   disciplinare  di  produzione  della
Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;
   Visto  il  parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di
cui sopra;
   Viste  le  risultanze  della  riunione,  convocata  dalla  regione
Toscana,  d'intesa con la commissione regionale delegata dal Comitato
nazionale vini DO e IGT per la Toscana e l'Umbria, tenutasi a Firenze
il  giorno  12  marzo  2009,  con  la  partecipazione  della  filiera
interessata  alla  produzione e commercializzazione del vino Chianti,
in  merito alla citata proposta di modifica del disciplinare del vino
«Chianti»;
   Ha  espresso,  nella  riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il
funzionario   della   Regione   Toscana,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione, in regola con le disposizione contenute
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina   dell'imposta   di  bollo»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n.
20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata proposta di disciplinare di
produzione.


Parere  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare di
   produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso
   Conero». (09A04200)
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
   Esaminata  la  domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela
Vini  intesa  ad  ottenere  la  modifica  degli articoli 5, 6 e 8 del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Rosso Conero»;
   Ha  espresso  nella  riunione  del 18 e 19 marzo 2009, presente il
rappresentante   della  regione  Marche,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 5, 6 e 8 del
disciplinare di produzione come specificato in allegato;
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire  al Ministero delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  via  XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale.
     
                                                             Allegato

    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
        a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»

   All'art. 5, dopo l'ultimo comma, inserire la frase: «E' ammessa la
dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
   All'art.  6,  dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo
dei   vini,   inserire   la   frase:  «In  relazione  alla  eventuale
conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare
lieve sentore di legno.».
   All'art.  8,  il  comma  unico:  «La tappatura dei recipienti puo'
essere eseguita utilizzando sughero e altri materiali innovativi», e'
sostituito  con: «Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti
dalle normative comunitarie e nazionali.».


Parere  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare di
   produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e
   garantita «Conero». (09A04201)
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
   Esaminata  la  domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela
Vini  intesa  ad  ottenere  la  modifica  degli  articoli  5  e 6 del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata e garantita «Conero»;
   Ha  espresso  nella  riunione  del 18 e 19 marzo 2009, presente il
rappresentante   della  regione  Marche,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  ministeriale,  le  modifiche  ai suddetti articoli 5 e 6 del
disciplinare di produzione come specificato in allegato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire  al Ministero delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  via  XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale.
     
                                                             Allegato

    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
     a denominazione di origine controllata e garantita «Conero»

   All'art. 5, dopo l'ultimo comma, inserire la frase: «E' ammessa la
dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
   All'art.  6,  al penultimo comma, inserire la frase: «In relazione
alla  eventuale  conservazione  in  recipienti di legno il sapore dei
vini puo' rilevare lieve sentore di legno.».


Parere  relativo  alla  richiesta  di modifica della denominazione di
   origine   controllata  «Est!  Est!!  Est!!!  di  Montefiascone»  e
   proposta del relativo disciplinare di produzione. (09A04315)
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la domanda presentata dall'Agenzia regionale sviluppo e
innovazione  dell'agricoltura  nel  Lazio  -  ARSIAL, a seguito della
richiesta formulata alla stessa Agenzia dalla soc. cooperativa a r.l.
Cantina  di Montefiascone e dalla Cantina Leonardi, entrambe con sede
in  Montefiascone  (Viterbo),  intesa  ad  ottenere la modifica della
denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di
Montefiascone» ed il relativo disciplinare di produzione;
   Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente la
predetta  istanza, tenutasi a Montefiascone il giorno 2 febbraio 2009
con  la  partecipazione  di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
   Ha  espresso,  nella riunione del giorno 18 marzo 2009, presenti i
funzionari  della  regione Lazio e della Agenzia regionale sviluppo e
innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, parere favorevole al
suo  accoglimento  proponendo,  ai  fini dell'emanazione del relativo
decreto  ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, via XX
settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta di
disciplinare di produzione.


Parere   inerente  la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Garda»
                             (09A04314)
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la  domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini Doc
«Garda  Classico»,  «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia»
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Garda»;
   Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalle Regioni Lombardia e
Veneto   in  merito  alle  modifiche  proposte  dal  Consorzio  sopra
indicato,  al  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Garda»;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del  10 e 11 febbraio 2009, parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto ministeriale, le modifiche del disciplinare di
produzione come specificato in allegato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione
   delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
   tipiche   dei  vini,  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del
   disciplinare  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine
   controllata «Esino». (09A04172)
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
   Esaminata  la  domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela
Vini  intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Esino»;
   Ha  espresso  nella  riunione  del 18 e 19 marzo 2009, presente il
rappresentante   della  regione  Marche,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto   ministeriale,   le   modifiche  ai  suddetti  articoli  del
disciplinare di produzione come specificato in allegato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire  al Ministero delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale.
     
                                                             Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ESINO»
   All'art. 2, comma 2, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni
raccomandati  od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e'
sostituita  con  «Possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca bianca
idonei alla coltivazione nella regione Marche»;
   All'art. 2, comma 3, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni
raccomandati  od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e'
sostituita  con «Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei
alla coltivazione nella regione Marche»;
   All'art.   4,  comma  4,  dopo  «E'  consentita  l'irrigazione  di
soccorso, » eliminare la dicitura «prima dell'invaiatura per non piu'
di due interventi per il periodo primaverile-estivo.»
   All'art.   4   eliminare  i  commi  9  e  10:  «Pertanto  la  resa
ettaro/ettolitro  di vino sara' per l'Esino biando di 105 ettolitri e
per  l'Esino  rosso di 98 ettolitri. La resa media per ceppo sara' di
kg 6,8 per l'Esino bianco e kg 6,3 per l'Esino rosso».
   All'art.  5  dopo  l'ultimo comma inserire la frase «E' ammessa la
dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
   All'art.  6  le diciture «gradazione alcolica complessiva minima»,
«estratto   secco   netto  minimo»  e  «per  mille»  sono  sostituite
rispettivamente  con  «titolo  alcolometrico volumico totale minimo»,
«estratto non riduttore minimo» e «g/l».
   Eliminare  l'ultimo  capoverso  «presenza di almeno il 30% di vino
ottenuto dalla macerazione carbonica delle uve.».
   Dopo  l'ultimo comma inserire i seguenti commi: «In relazione alla
eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno il sapore dei vini
puo' rilevare lieve sentore di legno.».
   E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche   dei   vini  -  modificare  con  proprio  decreto  i  limiti
dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.».
   All'art.  7  inserire  l'articolo 8 - Confezionamento: «E' vietato
l'utilizzo  della  bottiglia  a forma di anfora. Sono ammessi tutti i
sistemi di chiusura vigenti.».


PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
             DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO»

                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

   1.  La denominazione d'origine controllata «Prosecco» e' riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
    - «Prosecco»;
    - «Prosecco» spumante;
    - «Prosecco» frizzante.

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   1.  Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere  ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno
Glera;   possono   concorrere,   in   ambito  aziendale,  da  soli  o
congiuntamente  fino  ad  un  massimo  del  15%,  i seguenti vitigni:
Verdiso,  Bianchetta  trevigiana,  Perera,  Glera  lunga, Chardonnay,
Pinot  bianco,  Pinot  grigio  e  Pinot  nero (vinificato in bianco),
idonei  alla  coltivazione per la zona di produzione delle uve di cui
all'art. 3 del presente disciplinare.

                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

   1.  Le  uve  destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine  controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che
comprende  le  province  di:  Belluno,  Gorizia,  Padova,  Pordenone,
Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

   1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati
alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata
«Prosecco»  devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
   2.  Sono  pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad
esclusione  di  quelli  ad  alta  dotazione idrica con risalita della
falda e quelli torbosi.
   3.  I  sesti  di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   Per   i   vigneti   piantati   dopo  l'approvazione  del  presente
disciplinare  sono  ammesse  solo le forme di allevamento a spalliera
semplice  e  doppia  e  la densita' minima di impianto per ettaro non
deve essere inferiore a 2.300 ceppi.
   Sono  esclusi  gli  impianti  espansi  come  le pergole o quelli a
raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'approvazione del
presente   disciplinare,   possono  essere  iscritti  all'albo  della
denominazione  per  un  periodo  transitorio  massimo  di  10 anni, a
condizione  che  sia  garantita  con la tradizionale potatura con una
carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.
   4.  Le  regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia su proposta del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria  interessate,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare di
concerto   con   univoci   criteri   tecnico-amministrativi,  possono
stabilire  limiti,  anche  temporanei, all'iscrizione delle superfici
all'apposito  albo  dei  vigneti.  Le  Regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione   delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per  le
politiche agricole alimentari e forestali.
   5.  E'  vietata  ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
   6.  La  resa  massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui  all'art.  1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro
di  vigneto  a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente   favorevoli,   la   resa   dovra'  essere  riportata
attraverso  una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
   Le   regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia  su  proposta  del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria    interessate,   prima   della   vendemmia,   con   propri
provvedimenti,   da   adottare   di   concerto  con  univoci  criteri
tecnico-amministrativi,   possono  stabilire  un  limite  massimo  di
utilizzazione  di  uva  per  ettaro  per  la  produzione  dei  vini a
denominazione  di  origine  controllata «Prosecco» inferiore a quello
fissato  dal  presente  disciplinare.  Le  regioni sono tenute a dare
comunicazione   delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per  le
politiche agricole alimentari e forestali.
   7. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di
origine   controllata   «Prosecco»   devono   assicurare   un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine controllata «Prosecco» spumante e frizzante devono assicurare
un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  del 9,0% vol.,
purche'  la  destinazione  delle  uve  atte ad essere elaborate venga
espressamente  indicata  nei  documenti  ufficiali di cantina e nella
denuncia annuale delle uve.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

   1.  Le  operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di
elaborazione  del  vino  spumante  e  frizzante,  ossia  le  pratiche
enologiche  per  la  presa  di  spuma  e  per  la stabilizzazione, la
dolcificazione  nelle tipologie ove ammessa, nonche' le operazioni di
imbottigliamento  e  di confezionamento, devono essere effettuate nel
territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
   2.   Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione,  le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco»
spumante    e    «Prosecco»    frizzante,    nonche'    il   relativo
imbottigliamento,   possono  essere  effettuate,  con  autorizzazioni
individuali,   rilasciate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari   e  forestali,  previo  parere  delle  regioni  Veneto  e
Friuli-Venezia  Giulia,  anche in stabilimenti situati nelle province
confinanti  con  l'area  di  cui  al primo comma, a condizione che le
relative  ditte  presentino richiesta motivata, corredata da apposita
documentazione  atta  a  provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui   trattasi   in   maniera   continuativa  da  almeno  5  campagne
vitivinicole   antecedenti   all'entrata   in   vigore  del  presente
disciplinare.
   3.   Puo'   essere   altresi'  consentito  che  le  operazioni  di
elaborazione   delle   tipologie  «Prosecco»  spumante  e  «Prosecco»
frizzante, nonche' il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di
pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti
al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria,
siano  effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con
specifiche  autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previo  parere  delle
regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:
    -  la  richiesta  sia  presentata  dalle  ditte interessate entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
del presente disciplinare;
    -  la  richiesta  di  cui  sopra  sia  corredata  da una motivata
documentazione  atta  a  provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui   trattasi   in   maniera   continuativa  da  almeno  5  campagne
vitivinicole   antecedenti   l'entrata   in   vigore   del   presente
disciplinare.
   4.  La  tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione  naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini
ottenuti  dalle  uve  delle  varieta'  indicate  all'art. 2 aventi un
titolo  alcolometrico  volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale
tipologia  deve essere commercializzata nei tipi brut, extra dry, dry
e demisec.
   La  tipologia  frizzante  deve  essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione  naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando
i  mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2
aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore
a 9% vol.
   5.  La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.  Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non
oltre  il  80%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di
origine.  Qualora  la  resa  uva/vino superi il 80% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   1.  I  vini  di  cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    «Prosecco»:
     colore: giallo paglierino;
     odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
     sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    «Prosecco» spumante:
     colore:  giallo  paglierino  piu' o meno intenso, brillante, con
spuma persistente;
     odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
     sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    «Prosecco» frizzante:
     colore:  giallo  paglierino  piu' o meno intenso, brillante, con
evidente sviluppo di bollicine;
     odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
     sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
   Nella  tipologia  prodotta  tradizionalmente  per fermentazione in
bottiglia,  e'  possibile la presenza di una velatura. In tal caso e'
obbligatorio  riportare  in etichetta la dicitura «rifermentazione in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
    odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta
di pane e lievito;
    sapore:  secco,  frizzante,  fruttato  con  possibili  sentori di
crosta di pane e lievito;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.

                               Art. 7.

                            Etichettatura

   1.  Nella  designazione  dei  vini  di  cui all'art. 1, e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito il
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
   2.  Nella  designazione  dei vini di cui all'art. 1, e' consentito
riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o piu'
semplicemente  «Treviso»,  qualora  la partita di vino sia costituita
esclusivamente  da  uve  raccolte  da  vigneti ubicati nella medesima
provincia  e  la  elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano
luogo sempre nella stessa provincia.
   3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2,  e'  vietato  il
riferimento  alle  indicazioni geografiche o toponomastiche di unita'
amministrative   o  frazioni,  aree,  zone,  localita',  dalle  quali
provengono le uve.
   4.  Le  menzioni  facoltative,  esclusi i marchi e nomi aziendali,
possono  essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non piu'
grandi  o  evidenti  di  quelli  utilizzati  per  la denominazione di
origine controllata, fatte salve le norme generali piu' restrittive.
   5. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono
facoltativamente  riportare in etichetta l'annata di produzione delle
uve  se  presente anche nella documentazione prevista dalla specifica
normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

   1.  Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere  immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro
chiuse  con  tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacita'
fino  a  litri  0,375  e' consentito anche l'uso del tappo a vite. E'
altresi'  consentita  la  tradizionale commercializzazione diretta al
consumatore  finale  del  vino  Prosecco condizionato in damigiane in
vetro fino a 60 litri.
   2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella
tipologia   spumante  deve  essere  immesso  al  consumo  solo  nelle
tradizionali  bottiglie  di  vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli
operatori  interessati,  con  apposita  autorizzazione  del Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali e' consentito, in
occasione  di  particolari  eventi  espositivi  o promozionali, l'uso
temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei
vini  spumanti  si  applicano  le  norme  comunitarie e nazionali che
disciplinano  la  specifica  materia.  Tuttavia  per  le bottiglie di
capacita'  fino  a  litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a
vite,  eventualmente  con  sovratappo  a  fungo,  oppure a strappo in
plastica.
   3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella
tipologia  frizzante  deve  essere  immesso  al  consumo  solo  nelle
tradizionali  bottiglie  vetro  fino  a 5 litri chiuse con tappo raso
bocca,  in  sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni
stabilite  dalla  normativa comunitaria e nazionale che disciplina la
specifica   materia.   E'   altresi'  ammesso  l'utilizzo  del  tappo
cilindrico  di  sughero  o  altro  materiale  inerte trattenuto dalla
tradizionale  chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in
etichetta  la  dicitura  «rifermentazione in bottiglia» e' consentito
anche l'uso del tappo corona.
   4.  Per  il  confezionamento  dei  vini  spumanti  e  frizzanti e'
consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro con gamma
di  colore variabile dalle tonalita' del bianco, al giallo, al verde,
al marrone, al grigio-nero di varia intensita'.

       
     
                                                            Annesso 2

     PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
             DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
                «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO»

                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

   1.  La denominazione d'origine controllata e garantita «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco», o «Conegliano - Prosecco» o «Valdobbiadene
-  Prosecco»,  e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per
le seguenti tipologie:
    - «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;
    - «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante;
    -  «Conegliano  Valdobbiadene  - Prosecco» spumante, accompagnato
dalla menzione superiore.
   2.  La  menzione  «Superiore  di  Cartizze»  e'  riservata al vino
spumante  della  denominazione  di  cui  al  comma  1, ottenuto nella
tradizionale  sottozona  nei  limiti ed alle condizioni stabilite nel
presente disciplinare.

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   1.  I  vini  «Conegliano  Valdobbiadene  - Prosecco» devono essere
ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai vigneti costituiti dal vitigno
Glera;  possono  concorrere,  in ambito aziendale, fino ad un massimo
del  15%  le  uve  delle  seguenti  varieta',  utilizzate  da  sole o
congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.
   2.   I  vini  destinati  alla  pratica  tradizionale  disciplinata
all'art. 5, comma 3, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1,
lettera  C),  iscritti  all'albo  DOCG,  costituiti dai vitigni Pinot
bianco,  Pinot  nero,  Pinot  grigio  e  Chardonnay,  presi da soli o
congiuntamente.

                               Art. 3.

                    Zone di produzione delle uve

   1.  La  zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
della  denominazione  di  origine controllata e garantita «Conegliano
Valdobbiadene  -  Prosecco»,  ricadente  nell'ambito  della  zona  di
produzione  della denominazione di origine controllata «Prosecco», e'
delimitata come segue:
    A)  La  zona  di  produzione  delle  uve  atte ad ottenere i vini
«Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco» di cui all'art. 1, punto 1),
comprende  il  territorio  collinare  dei comuni di: Conegliano - San
Vendemiano  -  Colle  Umberto  -  Vittorio  Veneto - Tarzo - Cison di
Valmarino  - San Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana - Pieve di
Soligo - Farra di Soligo - Follina - Miane - Vidor - Valdobbiadene.
   In  particolare  tale zona e cosi delimitata: si prende come punto
di  partenza  per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q.
175)  a  tre  chilometri  circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il
confine  amministrativo  tra  i  comuni  di  Valdobbiadene e Segusino
incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.
   Segue  quindi  il  confine amministrativo tra questi comuni fino a
Col Antich, dove incontra la curva di livello di quota 500, che segue
fino a Ca' Pradolin, nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500
e  prosegue  sul  sentiero,  che  porta  fino  alla  piazza del paese
attraverso  prima  via  Cimavilla  e  quindi  per via Trieste. Quivi,
seguendo  la  strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel,
poi,  percorrendo  il  crinale  della  collina,  attraversa la strada
Miane-Campea,  risale  per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale
del  colle,  raggiunge localita' Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve
di Soligo.
   Attraversata  la  strada, il confine risale sulla collina Croda di
Zuel  e  percorrendo  il  crinale passa a monte della chiesetta di S.
Lucia  a  q.  356  a  monte di «Zuel di la», ed a monte di Resera; il
confine  segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con
la  Revine-Tarzo. Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale
strada,  raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la
strada Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi il
confine  tra  il  comune  di  Tarzo  e  di  Vittorio  Veneto  fino  a
raggiungere  la  strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze,
segue  detta  strada  fino all'incrocio di questa con il rio Cervada,
scende  lungo  il  Cervada  fino  al  punto di incrocio con la strada
Cozzuolo-Vittorio   Veneto,   prosegue   verso   questa  citta'  fino
all'incrocio  con  la  strada  che da Conegliano conduce al centro di
Vittorio  Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di
Veglia  e  di  qui  si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo
borgo  Campion  gira  a destra per la strada comunale di S. Martino e
raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche
di Alemagna), al casello n. 5 e di qui' prosegue verso Conegliano.
   Al  bivio  Gai  superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13
segue  la  nuova  circonvallazione  della  citta'  di  Conegliano per
inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera.
   Da  tale  inserimento  il  confine  raggiunge Susegana per deviare
subito  dopo  il  paese  verso  ovest  lungo  la  strada  che porta a
Colfosco, chiamata anche strada della Barca.
   Da  Colfosco,  seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede
fino  al  bivio  per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di Soligo
lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo
a via Chisini).
   Attraversato  il  centro  urbano,  il  confine,  seguendo  la  via
Schiratti  giunge  a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo
la  strada  maestra  Soligo-Ponte  di  Vidor  attraversando  Farra di
Saligo,  Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor,
lasciandolo  a  sinistra  per  giungere  a Bigolino. Dopo Bigolino il
confine  lascia  la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere,
deviando  a  sinistra  e  seguendo  la strada comunale della centrale
ENEL,  la  borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente
La  Roggia.  Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si
erge  bruscamente  sul  Piave,  corre  sul  bordo  del terrazzo (vedi
allegata   cartografia   regionale   «Definizione   limite   terrazza
alluvionale»)  per  risalire  sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in
corrispondenza  della  chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui,
percorrendo  la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo
la   localita'   Fornace  chiudendo  cosi  il  perimetro  della  zona
delimitata.
    B) Il vino spumante ottenuto da uve raccolte nel territorio della
frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di
Valdobbiadene,  ha  diritto  alla  sottospecificazione  «Superiore di
Cartizze».
   Tale  sottozona  e  cosi'  delimitata:  si  prende  come  punto di
partenza  il  ponte  sulla  Teva  ad ovest di Soprapiana sulla strada
comunale  Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana
(q.  197).  Da  questo  punto  il confine sale verso nord seguendo il
fiume  Teva  fino  alla confluenza con il fosso delle Zente che segue
fino  alla  confluenza  con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di
Piagar  fino  al  punto  di  congiungimento  dei mappali numeri 63.71
(comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).
   Dal  punto  di  congiunzione dei suddetti mappali il confine corre
tra  i  mappali  numeri 547 e 735, taglia i mappali numeri 540 e 543,
seguendo  la  stessa  direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i
mappali  numeri  547  e  735  fino  a  raggiungere il limite nord del
mappale   a   542  fino  all'incrocio  con  la  strada  comunale  dei
Vettorazzi.
   Il  confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo
incrocio  (fontana  del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi
fino  al  punto  d'intersezione della strada con il crinale del monte
Vettoraz,  corre  lungo il crinale della collina, passa a monte della
casa  Miotto  e  raggiunge  la  strada  vicinale  della Tresiese (tre
siepi).
   Il  confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere
la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale
n.  III  del  comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale
per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente
sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
   Il  confine  percorre  la  strada  fino  all'incrocio  con  quella
comunale  di  Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e
prosegue   nella   stessa   direzione   per   raggiungere  la  strada
Saccol-Follo  ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de
Sciap  e  raggiunge  il  torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il
confine  si  accompagna  al  torrente fino al limite di divisione dei
mappali  numeri 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio
XI,  proseguendo  a nord tra i mappali numeri 149-151, numeri 148-151
attraversa  la  strada  vicinale  del  Campione,  passa tra i mappali
numeri  178-184,  179-184,  179-167,  179-182, 181-185 e raggiunge il
fosso  delle  Teveselle,  comprendendo  nella  zona Col Zancher e Pra
Ospitale,  corre  tra  i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di
Barbozza,  sez.  B,  foglio  XIII,  indi  numeri 22-67, numeri 66-67,
attraversa  la  strada  dei  Bisoi  (fordera)  e  raggiunge la strada
comunale  del  Cavalier tra i mappali numeri 24-28, per congiungersi,
proseguendo  lungo  la  strada, con il punto di partenza (ponte sulla
Teva).
    C)  La  zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco,
Pinot  nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale
pratica   di  cui  all'art.  5,  comma  3,  comprende  il  territorio
amministrativo  dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella
Maggiore;  Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano;
Farra   di   Soligo;   Follina;  Fregona;  Miane;  Pieve  di  Soligo;
Refrontolo;  Revine  Lago;  San  Fior;  San  Pietro  di  Feletto; San
Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor;
Vittorio  Veneto;  Asolo;  Caerano  S. Marco: Castelcucco; Cavaso del
Tomba;  Cornuda;  Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello;
Maser;  Monfumo;  Montebelluna;  Nervesa della Battaglia, Paderno del
Grappa;  Pederobba;  Possagno;  S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del
Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

   1.  Condizioni  naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e
di   coltura   dei   vigneti   destinati  alla  produzione  del  vino
«Conegliano-Valdobbiadene   -   Prosecco»,   devono   essere   quelle
tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed
al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini dell'iscrizione
all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari
con  esclusione  dei  vigneti  di  fondovalle,  di  quelli  esposti a
tramontana e di quelli di bassa pianura.
   2.  Densita'  d'impianto.  I  vigneti  in coltura specializzata, a
decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densita' minima di 2500
ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto.
   3.  Forme  di  allevamento.  I  sesti  d'impianto  e  le  forme di
allevamento  consentiti  sono  quelli  gia'  in  uso  nella  zona,  a
spalliera  semplice  o  doppia.  Sono vietate le forme di allevamento
espanse (tipo raggi).
   La  regione  puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora
siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
   4.  Sistemi  di  potatura.  Con riferimento ai suddetti sistemi di
allevamento  della  vite, la potatura deve essere quella tradizionale
e,  comunque  i  vigneti  devono  essere  governati  in  modo  da non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
   5.   E'   vietata   ogni   pratica  di  forzatura.  E'  consentita
l'irrigazione di soccorso.
   6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione della
tipologia spumante che riporta in etichetta la menzione «Rive» devono
essere raccolte esclusivamente a mano.
   7. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
   Per  i  vini  a  Denominazione  di origine controllata e garantita
«Conegliano  Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, comma 1, la
resa  massima  di  uva  per  ettaro in coltura specializzata non deve
essere  superiore  a  tonnellate  13,50,  ed  il titolo alcolometrico
volumico  naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve
essere di 9,50 vol.
   Per  i  vini  DOCG  «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante
superiore designati con la menzione «Rive» di cui all'art. 7 comma 7,
la  resa  massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
essere  superiore  a  tonnellate  13,00  ed  il  titolo alcolometrico
volumico  naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve
essere di 9,50 vol.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine  «Conegliano  Valdobbiadene  - Prosecco» spumante superiore e
frizzante  possono  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico minimo
naturale  del  9,00%  vol,  purche' la destinazione delle uve atte ad
essere   elaborate,   venga   espressamente  indicata  nei  documenti
ufficiali  di  cantina  e  nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia
qualora  si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli puo' essere
concessa la deroga di cui all'art. 7 del regolamento CE n. 1607/2000.
   Per  i  vino  spumante  avente diritto alla menzione «Superiore di
Cartizze»,  di  cui  all'art.  1, comma 2, la resa massima di uva per
ettaro   in   coltura  specializzata  non  deve  essere  superiore  a
tonnellate 12,00, ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo
delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.
   Anche  in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva
per  ettaro  da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di
origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»
dovranno  essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra,  purche' la
produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
   La  regione  Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela
della  presente  denominazione  di  origine e sentito il parere delle
categorie  interessate,  con  proprio  provvedimento da emanarsi ogni
anno   nel  periodo  immediatamente  precedente  la  vendemmia,  puo'
stabilire  di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile,
anche  con  riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli
fissati  nel  presente  comma,  dandone  immediata  comunicazione  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
   Per  i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

1. Vinificazione.
   Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve,  di cui all'art. 2,
devono  essere  effettuate  all'interno  dei  comuni  della  zona  di
produzione  delimitata  all'art.  3,  comma  1,  lettera A), anche se
compresi soltanto in parte nella zona delimitata.
   Le  uve  delle  varieta'  Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay,  da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 3
del  presente  articolo,  possono  essere vinificate in tutta la zona
prevista  dall'art.  3,  comma  1,  lettera C); inoltre, tenuto conto
delle    situazioni   tradizionali,   le   predette   operazioni   di
vinificazione   possono   essere  effettuate  nell'intero  territorio
amministrativo del comune di Orsago in provincia di Treviso.
   Per  quanto  riguarda  la  sottozona  «Superiore  di Cartizze», le
operazioni   di  vinificazione  devono  essere  effettuate  entro  il
territorio del Comune di Valdobbiadene.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le
caratteristiche peculiari.
2. Elaborazione.
   Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia
le   pratiche   enologiche   per   la   presa   di  spuma  e  per  la
stabilizzazione,  la  dolcificazione  nelle  tipologie  ove  ammessa,
nonche'  le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.
   I  vini  della  denominazione  di  origine controllata e garantita
«Conegliano   Valdobbiadene  -  Prosecco»  elaborati  nella  versione
spumante  possono  essere  messi  in  commercio in tutte le tipologie
ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut»
e «dolce».
   I  vini  della  denominazione  di  origine controllata e garantita
«Conegliano   Valdobbiadene  -  Prosecco»  elaborati  nella  versione
frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da «Secco»
ad «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  di  consentire  che  le  suddette  operazioni  di
preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia
di   Venezia,  a  condizione  che  in  detti  stabilimenti  le  ditte
interessate  producano  -  da  almeno  10  anni prima dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930  -  i  vini  spumanti  e frizzanti, utilizzando come vino base il
«Conegliano  Valdobbiadene - Prosecco», reso spumante o frizzante con
i  metodi  tradizionali  in  uso  nel  territorio  previsto nel comma
precedente.
3. Pratiche tradizionali.
   Nella  elaborazione  del  vino  spumante  di  cui  all'art.  1  e'
consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla
vinificazione  di  uve  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Pinot  nero e
Chardonnay,  da  sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al
15%,  provenienti  dai  vigneti  iscritti  all'apposito albo, ubicati
nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera C), a condizione
che  il  vigneto,  dal  quale  provengono le uve di Glera usate nella
vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la
presenza  di  uve della varieta' minori, di cui all'art. 2, sommata a
quelle  dei  Pinot  e  Chardonnay,  non superi la percentuale del 15%
sopra  indicata.  Per  il  prodotto  tranquillo, il vino aggiunto con
l'esecuzione   di   tale   tradizionale  pratica  correttiva  dovra',
comunque,  sempre  sostituire  un'eguale  aliquota  di  vino  di  cui
all'art. 1, che potra' essere preso in carico come vino da tavola.
4. Resa uva/vino e vino/ettaro.
    La  resa  massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per  tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite di
cui   sopra,   ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla
denominazione  d'origine.  Oltre  detto limite decade il diritto alla
denominazione d'origine per tutta la partita.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   1.  I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1
all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
    «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»:
     colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato;
     sapore: gradevolmente amarognolo e giustamente sapido;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
    «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante:
     colore:  giallo  paglierino  piu' o meno intenso, brillante, con
evidente sviluppo di bollicine.
     odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
     sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
   Nella  tipologia  prodotta  tradizionalmente  per fermentazione in
bottiglia,  e'  possibile la presenza di una velatura. In tal caso e'
obbligatorio  riportare  in etichetta la dicitura «rifermentazione in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
    odore:  gradevole  e  caratteristico  di  fruttato  con possibili
sentori di crosta di pane e lievito;
    sapore:  fresco,  armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con
possibili sentori di crosta di pane e lievito;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore:
     colore:  giallo  paglierino  piu'  o  meno intenso brillante con
spuma persistente;
     odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
     sapore:     fresco,     armonico,     gradevolmente    fruttato,
caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
    «Conegliano    Valdobbiadene»    Superiore    di    Cartizze    o
«Valdobbiadene» Superiore di Cartizze:
     colore:  giallo  paglierino  piu' o meno intenso, brillante, con
spuma persistente;
     odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
     sapore:     fresco,     armonico,     gradevolmente    fruttato,
caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita'
totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.

                               Art. 7.

                            Etichettatura

   1.   Nell'etichettatura   della   sola   tipologia  spumante  DOCG
«Conegliano   Valdobbiadene   -   Prosecco»  puo'  essere  omesso  il
riferimento   alla   denominazione   «Prosecco»   ed   alla  menzione
«superiore».
   2.  La  designazione  e  presentazione  del vino spumante ottenuto
nella  sottozona delimitata all'art. 3 deve riportare in etichetta la
dizione:  «Conegliano  Valdobbiadene»  Superiore  di  Cartizze o piu'
semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze.
   3.  Nella  designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   4.  Sono  consentite  le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie,  oltre  alle menzioni tradizionali purche' pertinenti ai
vini di cui all'art. 1.
   5. Nella designazione del vino spumante e' consentito riportare il
termine  millesimato,  purche'  il  prodotto  sia ottenuto con almeno
l'85%  del  vino  dell'annata  di  riferimento,  che  va  indicata in
etichetta.
   6.  Nella  designazione  e  presentazione  del  vino  spumante  e'
consentito  fare  riferimento a comuni o frazioni di cui all'allegato
elenco  A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui sono
state  ottenute  le  uve sia accompagnato dalla menzione «Rive» e che
detti riferimenti siano riportati nell'albo vigneti. In etichettatura
e' obbligatorio indicare l'anno di produzione delle uve.
   7.  Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il
nome  della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o
«Valdobbiadene»  ed  avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori
alla stessa.
   La  menzione  «Rive»,  seguita  dal  nome del comune o frazione, e
«superiore»  nonche'  i riferimenti al «millesimo», dovranno figurare
in  caratteri  con dimensioni massime pari a due terzi del nome della
denominazione    «Conegliano    Valdobbiadene»   o   «Conegliano»   o
«Valdobbiadene».
   8. La denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano
Valdobbiadene  -  Prosecco»  e'  contraddistinta  in via esclusiva ed
obbligatoria   da  un  marchio  collettivo  di  dimensioni  e  colori
stabiliti  nel  manuale  d'uso,  di  cui  all'allegato B del presente
disciplinare.
   Tale  marchio  e'  sempre  inserito nella fascetta sostitutiva del
contrassegno di Stato.
   Tutti  gli  elaboratori  iscritti  all'albo degli imbottigliatori,
hanno   inoltre   facolta'   di  apporre  separatamente  il  marchio,
distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie.
   L'utilizzo  del  marchio  e'  curato direttamente dal Consorzio di
tutela,      che      deve      distribuirlo      a     tutti     gli
imbottigliatori/confezionatori  che ne fanno richiesta, alle medesime
condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

   1.  I  vini  a  Denominazione  di  origine controllata e garantita
«Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  devono  essere  immessi  al
consumo  come  previsto  dalle  norme  nazionali  e  comunitarie, nei
recipienti in vetro tradizionali per la zona.
   2.  Volumi  nominali,  forma  e  colore. I vini a Denominazione di
origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»
possono  essere  presentati  al  consumo  in  recipienti  di vetro di
qualunque capienza prevista per legge.
   Fino a 5 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore
e   forma,   tradizionalmente   usate   nella   zona,  la  cui  gamma
colorimetrica  puo' variare dalle tonalita' del bianco, al giallo, al
verde,  al  marrone,  al grigio-nero di varia intensita'. Inoltre, su
richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di tutela, puo'
essere  consentito  con  apposita  autorizzazione del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari e forestali l'utilizzo di contenitori
tradizionali  della capacita' di litri 6, 9 e superiori, in occasione
di eventi espositive e promozionali.
   3. Chiusure. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con
tappo raso bocca in sughero.
   Per   i   frizzanti  e'  consentito  l'uso  delle  chiusure  sopra
menzionate o del tappo a fungo in sughero.
   Per  i  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  0,200  litri
destinati  al  confezionamento della tipologia spumante e' consentito
l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

                                                            Annesso 3

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
   CONTROLLATA  E  GARANTITA  DEI  VINI  «COLLI ASOLANI - PROSECCO» O
   «ASOLO - PROSECCO»

                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

   1.  La  denominazione  di  origine  controllata e garantita «Colli
Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo - Prosecco» e' riservata ai vini che
rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
    - «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;
    -  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo - Prosecco» spumante,
accompagnato dalla menzione superiore;
    - «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante.

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   1.  I  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita
«Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  devono essere
ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai vigneti costituiti dal vitigno
Glera;  possono  inoltre  concorrere  in  ambito aziendale fino ad un
massimo  del  15%,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve dei vitigni
Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga.
   2.   I  vini  destinati  alla  pratica  tradizionale  disciplinata
all'art. 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1,
lettera  B),  iscritti all'apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni
Pinot  bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o
congiuntamente.

                               Art. 3.

                    Zone di produzione delle uve

   1.  La  zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani
- Prosecco» o «Asolo - Prosecco», ricadente nell'ambito della zona di
produzione  della denominazione di origine controllata «Prosecco», e'
delimitata come segue:
    A)  La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a  D.O.C.G  «Colli  Asolani  - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», di cui
all'art.  1, comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco,
Cornuda  e  Monfumo  e  parte  del  territorio  dei comuni di: Asolo,
Caerano  S.  Marco,  Cavaso  del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte,
Giavera  del  Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia,
Paderno  del  Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli
Ezzelini e Volpago del Montello.
   Tale  zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di
Crocetta   del  Montello  il  limite  prosegue  verso  Est  lungo  la
provinciale  della  «Panoramica  del Montello» fino al punto d'uscita
sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n.
14;   dall'incrocio   segue   una   linea   verticale  rispetto  alla
«Panoramica»  fino  a  raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume
Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta
della  scarpata  del  Montello  che  costeggia  il  Piave  fino  alla
localita'  detta  Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia,
prosegue  quindi,  verso  Sud-Est,  lungo  il confine tra i comuni di
Nervesa  e  Susegana  e lungo la litoranea del Piave che passando per
l'idrometro  conduce  all'abitato  di Nervesa, da dove piega ad Ovest
lungo  la  Strada  Statale  n.  248  «Schiavonesca  Marosticana»  che
percorre  fino  al  confine  della provincia di Treviso con quella di
Vicenza,  in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone
degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la
strada   per   Liedolo,  supera  tale  centro  abitato  in  localita'
Capitello,  piega  ad  Est  lungo  la  strada  per  Mezzociel. Di qui
prosegue  lungo  la  strada  per  Fonte  Alto,  da  dove piega a nord
costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
   Superato  il  paese  di  Paderno  del  Grappa,  il limite segue la
rotabile  in  direzione  Nord  per  Possagno del Grappa toccando Tuna
Rover  e  giunto  in  localita'  Fornace  piega  a  Nord-Ovest per la
localita'  Roi  di  Possagno,  da  dove,  costeggiando il torrentello
raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso Est tenendosi
a  monte  della  «Pedemontana  del Grappa» a una quota di circa 300 m
s.l.m e cioe' al limite di vegetazione naturale della vite.
   Il   confine   passa  pertanto  sopra  il  paese  di  Possagno  in
corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obliedo
e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400
m  a  Nord  della  «Pedemontana  del  Grappa». Riavvicinandosi a tale
strada,  il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in
comune  di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla localita' Costa
Alta.  Da  qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando
nei   pressi   della   colonia  Pedemontana  porta  a  Sud-Est  sulla
«Pedemontana  del  Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato
sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino
al  suo  punto  di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una
volta superato il centro abitato di Pederobba.
   Segue   quindi  detta  statale  fino  a  Onigo  di  Pederobba,  in
corrispondenza  del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo,
tocca  Pieve,  Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e
poi  verso  Nord-Est  raggiunge  Covolo, lo supera e giunge a Barche,
dove  raggiunge  la  quota 146 m s.l.m. in prossimita' della riva del
Piave.  Da  quota  146  prosegue  lungo  la  strada verso Sud fino ad
incrociare  quella  per  Crocetta  del Montello in prossimita' del km
27,800 circa.
   Lungo   tale  strada  prosegue  verso  Sud  ed  all'altezza  della
localita' Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca,
la  supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il
canale  di  Castelviero,  raggiunge  la  localita'  Ciano  da dove e'
iniziata la delimitazione.
    B)  La  zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco,
Pinot  nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale
pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei
seguenti  comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di
Valmarino;  Colle  Umberto;  Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo:
Follina;  Fregona;  Miane;  Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago;
San  Fior;  San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino;
Sernaglia  della  Battaglia;  Susegana;  Tarzo; Valdobbiadene; Vidor;
Vittorio  Veneto;  Asolo;  Caerano  S.Marco;  Castelcucco; Cavaso del
Tomba;  Cornuda;  Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello;
Maser;  Monfumo;  Montebelluna;  Nervesa della Battaglia; Paderno del
Grappa;  Pederobba;  Possagno;  S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del
Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

   1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati
alla  produzione  dei  vini  a  D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco» o
«Asolo  -  Prosecco»  devono  essere quelle tradizionali della zona o
comunque  atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini dell'iscrizione
nell'albo  previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti ben
esposti,   ubicati   su   terreni  collinari  e/o  pedecollinari  con
esclusione   dei   vigneti  di  fondovalle  e  di  quelli  esposti  a
tramontana.
   2.  Sono  consentite  esclusivamente  le  forme  di  allevamento a
spalliera semplice.
   La  regione  puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora
siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
   Per  i  nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo l'approvazione
del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul
sesto di impianto, non potra' essere inferiore a 3.000.
   3.  E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione
di soccorso.
   4.  Per  i vini a Denominazione di origine controllata e garantita
di  cui  all'art.  1  1a  resa  massima  di uva per ettaro in coltura
specializzata  non deve essere superiore a tonnellate 12 ed il titolo
alcolomentrico  volumico  naturale  minimo  delle  uve destinate alla
vinificazione deve essere di 9,50 % vol.
   Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra  indicato, la resa per
ettaro  di  vigneto  a  coltura  promiscua  deve  essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
   Anche  in  annate  favorevoli  i  quantitativi  di uva ottenuti da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo -
Prosecco»  devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la
produzione  globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto
limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine
controllata e garantita.
   La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e
previo  parere  espresso  dal  comitato  tecnico  consultivo  per  la
vitivinicoltura  di  cui  alla  legge  regionale n. 55/1985 puo', con
proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per
ettaro   rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,  dandone
immediata   comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni  di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al
raggiungimento  dei  limiti  massimi  previsti  dal  presente  comma,
saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

   1.  Le  operazioni  di  vinificazione  dei vini di cui all'art. 2,
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata  nell'art.  3, comma 1, lettera A). Tuttavia, tenuto conto
delle  situazioni  tradizionali di produzione, e' consentito che tali
operazioni  siano  effettuate anche nell'intero territorio dei comuni
compresi  in  parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3,
comma  1,  lettera A) ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa,
Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo,
Vidor e Pieve di Soligo.
   2.  Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente
articolo,  possono  essere  vinificate  in  tutta  la  zona  prevista
dall'art. 3, comma 1, lettera B).
   3.  Le  operazioni  di preparazione del vino spumante e frizzante,
ossia   le   pratiche   enologiche   per  la  presa  di  spuma  e  la
stabilizzazione,  la  dolcificazione  nelle  tipologia,  ove ammessa,
nonche'  le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono
essere  effettuate  anche  nell'intero  territorio della provincia di
Treviso.
   4.  Il  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita
«Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  - Prosecco» elaborato nella
versione  spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che
vanno  da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla normativa
vigente.
   5.  Il  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita
«Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  - Prosecco» elaborato nella
versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che
vanno  da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla normativa
vigente.
   6.  La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra,  ma  non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine  controllata  e  garantita.  Oltre  detto  limite  tutta la
partita  perde  il diritto alla denominazione d'origine controllata e
garantita.
   7.   Nella   vinificazione   sono  ammesse  soltanto  le  pratiche
enologiche  tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
   8.  Nella  elaborazione  del  vino  spumante  di cui all'art. 1 e'
consentita  la  pratica  tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti
dalla  vinificazione  di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti
agli  appositi  albi  e  situati nella zona delimitata nel precedente
art.  3,  comma  1,  lettera  B), purche' il prodotto contenga almeno
l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   1. I vini a D.O.C.G. di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»:
     colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
     odore: caratteristico di fruttato;
     sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
    «Colli   Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  spumante
superiore:
     colore:  giallo  paglierino  piu' o meno intenso, brillante, con
spuma persistente;
     odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
     sapore:  da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
     acidita' totale minima: 5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
    «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante:
     colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con formazione di
bollicine;
     odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
     sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
     acidita' totale minima: 5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
   Per  tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in
bottiglia,  e'  possibile la presenza di una velatura. In tal caso e'
obbligatorio  riportare  in etichetta la dicitura «rifermentazione in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
    odore:  gradevole  e  caratteristico  di  fruttato  con possibili
sentori di crosta di pane e lievito;
    sapore:  asciutto,  frizzante,  fruttato con possibili sentori di
crosta di pane e lievito;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
   E'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

                               Art. 7.

                            Etichettatura

   1.   Nell'etichettatura   della  tipologia  spumante  la  predetta
denominazione  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o «Asolo - Prosecco» e'
accompagnata dalla menzione «superiore».
   2. Nella designazione dei vini D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco»
o  «Asolo  - Prosecco» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa  da  quella  prevista dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.
   3.  E'  consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   4.  Le  indicazioni  tendenti  a  specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta»,
«podere»,  «cascina»,  ed  altri  termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CE in materia.
   5.  Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il
nome della denominazione «Colli Asolani» o «Asolo» ed avere caratteri
di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Superiore»
dovra'  utilizzare  caratteri  di dimensioni massime pari a due terzi
del nome della denominazione.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

   1.  I  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere immessi
al  consumo,  nei recipienti in vetro tradizionali per la zona, delle
capacita' consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie
vigenti,  fino  a 5 litri, ed aventi una gamma colorimetrica che puo'
variare  nelle  varie  intensita' e tonalita' del bianco, del giallo,
del verde, del marrone, del grigio-nero.
   2.   Su   richiesta  degli  operatori  interessati,  con  apposita
autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali   e'   consentito,   in  occasione  di  particolari  eventi
espositivi  o  promozionali,  l'utilizzo  di contenitori tradizionali
della capacita' di litri 6, 9 e superiori.
   3.  Per  la  chiusura  delle bottiglie e' consentito solo l'uso di
tappi  raso bocca in sughero; i recipienti di capacita' non superiore
a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.
   Per  i  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  0,200  litri
destinati  al  confezionamento della tipologia spumante e' consentito
l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.
   Per  la  tipologia  frizzante  e'  altresi' ammesso l'utilizzo del
tappo cilindrico di sughero trattenuto dalla tradizionale chiusura in
spago.


PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI A
   DENOMINAZIONE  DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA BRESCIANO» O «RIVIERA
   DEL GARDA BRESCIANO».

   All'art. 4, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
   «Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  ed i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».
   All'art.  4,  comma  5,  sostituire la dicitura «q.li 125» con «11
tonnellate».
   All'art. 4, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
   «Le  rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti
devono essere le seguenti:
    nuovi impianti:
     1° anno: produzione rivendicabile zero;
     2° anno: produzione rivendicabile zero;
     3°  anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  100%  della resa
indicata nel disciplinare;
    sovrainnesti:
     1° anno: produzione rivendicabile zero;
     2°  anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  50%  della  resa
indicata nel disciplinare;
     3°  anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  100%  della resa
indicata nel disciplinare.».
   All'art. 5, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
    «Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei
vigneti    iscritti    all'Albo   siano   vinificate   separatamente,
l'assemblaggio  definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione
di  origine  controllata  «Garda  Bresciano»  o  «Riviera  del  Garda
Bresciano»,  deve  avvenire prima della richiesta di campionatura per
il   riconoscimento  della  denominazione,  e  comunque  prima  della
estrazione dalla cantina del produttore.».
   All'art. 5 e' eliminato il comma 6:
    «E'  ammessa  la correzione con mosti e vini provenienti anche da
zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3
nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano»
o  «Garda Bresciano» rosso.».
   L'art. 9 e' eliminato.


Modifica  dello  statuto  del  «Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli
Grave»,  in  Azzano  Decimo,  e conferma  dell'incarico a svolgere le
funzioni  di  tutela,  di  valorizzazione,  di  cura  degli interessi
generali,  nonche'  a  collaborare  alla  vigilanza nei confronti dei
propri affiliati, nei riguardi della citata d.o. (09A03802)
                        IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo agroalimentare, la qualita'
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare
gli  articoli  19,  20  e  21,  concernenti disposizioni sui Consorzi
volontari   di   tutela   e   Consigli   interprofessionali   per  le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;
  Visto  il  decreto  4  giugno  1997,  n. 256, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire
l'attivita'   dei   Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei  Consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
  Visto   il   decreto   ministeriale  14  luglio  2003,  concernente
l'approvazione  dello statuto del Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli
Grave,  con  sede  in  Azzano  Decimo (Pordenone), via A. Boito n. 37
(Corva), costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine
controllata   «Friuli  Grave»,  e  conferito  allo  stesso  Consorzio
l'incarico  a  svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di
cura  generale  degli interessi connessi alla citata denominazione di
origine;
  Vista la domanda presentata dal citato Consorzio, in data 27 agosto
2008, intesa ad ottenere la modifica al proprio statuto sociale;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in
questione;
  Vista  la  nota con la quale il citato Consorzio tutela vini d.o.c.
Friuli  Grave,  ha  trasmesso  il nuovo statuto sociale riportante le
modifiche  di cui trattasi, approvato dall'Assemblea straordinaria in
data 26 novembre 2008;
  Vista  la  nota ministeriale n. 0001286 del 29 gennaio 2009, con la
quale  si  richiede  al  citato  Consorzio  di  presentare  a  questo
Ministero  la  certificazione  di rappresentativita' rilasciata dalla
competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19, della legge n.
164/1992,  e  all'art.  3, del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n.
256;
  Vista  la  nota  presentata  in data 19 marzo 2009, con la quale il
citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentativita'
nei termini sopra richiamati;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  E'  approvato,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 3, del decreto 4
giugno  1997,  n.  256,  il  nuovo  statuto del Consorzio tutela vini
d.o.c.  Friuli  Grave,  con  sede in Azzano Decimo (Pordenone), cosi'
come  risulta  dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello
stesso  Consorzio  e trasmesso a questo Ministero in data 26 novembre
2008.
  2.  E'  confermato  al  Consorzio  tutela vini d.o.c. Friuli Grave,
l'incarico  a  svolgere  le funzioni di tutela, di valorizzazione, di
cura  degli  interessi generali, nonche' a collaborare alla vigilanza
nei  confronti  dei  propri affiliati nei riguardi della DOC dei vini
«Friuli  Grave», conferito con il decreto ministeriale 14 luglio 2003
richiamato  nelle  premesse,  per un triennio a far data dal presente
decreto.
     
                               Art. 2.

  1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
il Ministero procedera' alla verifica della sussistenza del requisito
di  rappresentativita'  del Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli Grave
e,  ove  sia  accertata  la  mancanza di tale requisito, il Ministero
procedera' alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del
presente decreto.


Parere  del  Comitato  nazionale  per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare
di    produzione    dei    vini    a    denominazione    di   origine
controllata «Riesi». (09A03762)
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Esaminata  la  domanda presentata dal Comitato promotore per la Doc
«Riesi», intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Riesi»;
  Visto il parere favorevole della regione Siciliana;
                             Ha espresso

nel  corso  della riunione del 10 febbraio 2009, parere favorevole al
suo  accoglimento,  proponendo,  ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso alla presente.
  Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica,  in  conformita'  con le disposizioni contenute nel decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 642/1972, e successive modifiche
ed  integrazioni,  dovranno  pervenire  al  Ministero delle politiche
agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini -  Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale.




Data di pubblicazione: 27/04/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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