Novità enologiche
Modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione, per
quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione
dell'alcole per usi commestibili. (09A04468)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 20 del 26 gennaio
2009, recante «disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per
quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione
dell'alcole per usi commestibili»;
Visto il decreto ministeriale n. 1598 del 19 febbraio 2009 recante
«modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per
quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione
dell'alcole per usi commestibili»;
Vista la nota del 3 aprile 2009, n. 540, con la quale l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura ha trasmesso, per ciascuna Regione e
Provincia autonoma, i dati relativi alle domande di aiuto presentate
per la misura in questione;
Viste le note con le quali le Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna ed
Umbria hanno richiesto la integrazione dei fondi da destinare alla
misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili con
corrispondente riduzione di quelli assegnati ad altre misure;
Ritenuto di dover procedere, per le restanti Regioni e Province
autonome, alla riduzione degli ettari ammessi in funzione dei fondi
disponibili;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 7 gennaio
2009, per la campagna 2008/2009 la percentuale di riduzione degli
ettari ammessi a beneficiare degli aiuti previsti per la
distillazione dell'alcole per usi commestibili e' indicata nella
tabella allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione.
Roma, 9 aprile 2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Soave». (09A04154)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata dei vini «Soave», come da ultimo modificato con
decreto ministeriale 14 luglio 2005;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2008 concernente
modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante
disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a
denominazione di origine;
Vista l'istanza presentata dalla regione Veneto, con nota n. 37240
del 22 gennaio 2009, con la quale e' stata richiesta la modifica
dell'art. 7 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il
confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata
«Soave» senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi
al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto
ministeriale 4 agosto 2008;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 10 e 11
febbraio 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, in merito all'accoglimento della
suddetta istanza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 7
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Soave», in conformita' al parere espresso dal citato
Comitato;
Decreta:
Articolo unico
Il comma 3 dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Soave», come da ultimo
modificato con il decreto ministeriale 14 luglio 2005, richiamato in
premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo:
«3. I vini a denominazione di origine controllata
“Soave”, “Soave” classico e
“Soave” Colli Scaligeri devono essere immessi al consumo
in contenitori di vetro tradizionale con abbigliamento consono ai
caratteri di pregio di tali produzioni.
Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata
“Soave” senza alcuna specificazione aggiuntiva, e'
consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da
un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei
volumi da 2 a 5 litri.».
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazinoe
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare diproduzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».
(09A04202)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela
dei Vini, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il
rappresentante della Regione Marche, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 5 e 6 del
disciplinare di produzione come specificato in allegato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la
valorizzzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI
MORRO D'ALBA»
All'art. 5 dopo l'ultimo comma inserire la frase: «E' ammessa la
dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art. 6 dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo
dei vini inserire la frase: «In relazione alla eventuale
conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare
lieve sentore di legno.».
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine
controllata e garantita «Chianti». (09A04253)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal consorzio vino Chianti, intesa
ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della
Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;
Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di
cui sopra;
Viste le risultanze della riunione, convocata dalla regione
Toscana, d'intesa con la commissione regionale delegata dal Comitato
nazionale vini DO e IGT per la Toscana e l'Umbria, tenutasi a Firenze
il giorno 12 marzo 2009, con la partecipazione della filiera
interessata alla produzione e commercializzazione del vino Chianti,
in merito alla citata proposta di modifica del disciplinare del vino
«Chianti»;
Ha espresso, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il
funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso
Conero». (09A04200)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela
Vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5, 6 e 8 del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Rosso Conero»;
Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il
rappresentante della regione Marche, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 5, 6 e 8 del
disciplinare di produzione come specificato in allegato;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»
All'art. 5, dopo l'ultimo comma, inserire la frase: «E' ammessa la
dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo
dei vini, inserire la frase: «In relazione alla eventuale
conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare
lieve sentore di legno.».
All'art. 8, il comma unico: «La tappatura dei recipienti puo'
essere eseguita utilizzando sughero e altri materiali innovativi», e'
sostituito con: «Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti
dalle normative comunitarie e nazionali.».
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Conero». (09A04201)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela
Vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Conero»;
Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il
rappresentante della regione Marche, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli 5 e 6 del
disciplinare di produzione come specificato in allegato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita «Conero»
All'art. 5, dopo l'ultimo comma, inserire la frase: «E' ammessa la
dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art. 6, al penultimo comma, inserire la frase: «In relazione
alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei
vini puo' rilevare lieve sentore di legno.».
Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di
origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» e
proposta del relativo disciplinare di produzione. (09A04315)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dall'Agenzia regionale sviluppo e
innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, a seguito della
richiesta formulata alla stessa Agenzia dalla soc. cooperativa a r.l.
Cantina di Montefiascone e dalla Cantina Leonardi, entrambe con sede
in Montefiascone (Viterbo), intesa ad ottenere la modifica della
denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone» ed il relativo disciplinare di produzione;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Montefiascone il giorno 2 febbraio 2009
con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del giorno 18 marzo 2009, presenti i
funzionari della regione Lazio e della Agenzia regionale sviluppo e
innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, parere favorevole al
suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda»
(09A04314)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini Doc
«Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia»
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Garda»;
Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Lombardia e
Veneto in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra
indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Garda»;
Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale, le modifiche del disciplinare di
produzione come specificato in allegato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Esino». (09A04172)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano Tutela
Vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Esino»;
Ha espresso nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il
rappresentante della regione Marche, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, le modifiche ai suddetti articoli del
disciplinare di produzione come specificato in allegato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ESINO»
All'art. 2, comma 2, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni
raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e'
sostituita con «Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca
idonei alla coltivazione nella regione Marche»;
All'art. 2, comma 3, la dicitura «Possono concorrere altri vitigni
raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata» e'
sostituita con «Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei
alla coltivazione nella regione Marche»;
All'art. 4, comma 4, dopo «E' consentita l'irrigazione di
soccorso, » eliminare la dicitura «prima dell'invaiatura per non piu'
di due interventi per il periodo primaverile-estivo.»
All'art. 4 eliminare i commi 9 e 10: «Pertanto la resa
ettaro/ettolitro di vino sara' per l'Esino biando di 105 ettolitri e
per l'Esino rosso di 98 ettolitri. La resa media per ceppo sara' di
kg 6,8 per l'Esino bianco e kg 6,3 per l'Esino rosso».
All'art. 5 dopo l'ultimo comma inserire la frase «E' ammessa la
dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art. 6 le diciture «gradazione alcolica complessiva minima»,
«estratto secco netto minimo» e «per mille» sono sostituite
rispettivamente con «titolo alcolometrico volumico totale minimo»,
«estratto non riduttore minimo» e «g/l».
Eliminare l'ultimo capoverso «presenza di almeno il 30% di vino
ottenuto dalla macerazione carbonica delle uve.».
Dopo l'ultimo comma inserire i seguenti commi: «In relazione alla
eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini
puo' rilevare lieve sentore di legno.».
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti
dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.».
All'art. 7 inserire l'articolo 8 - Confezionamento: «E' vietato
l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora. Sono ammessi tutti i
sistemi di chiusura vigenti.».
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione d'origine controllata «Prosecco» e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- «Prosecco»;
- «Prosecco» spumante;
- «Prosecco» frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno
Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni:
Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay,
Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco),
idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve di cui
all'art. 3 del presente disciplinare.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che
comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone,
Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad
esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della
falda e quelli torbosi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente
disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera
semplice e doppia e la densita' minima di impianto per ettaro non
deve essere inferiore a 2.300 ceppi.
Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a
raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'approvazione del
presente disciplinare, possono essere iscritti all'albo della
denominazione per un periodo transitorio massimo di 10 anni, a
condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una
carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.
4. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di
concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono
stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici
all'apposito albo dei vigneti. Le Regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le
politiche agricole alimentari e forestali.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro
di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, prima della vendemmia, con propri
provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono stabilire un limite massimo di
utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le
politiche agricole alimentari e forestali.
7. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di
origine controllata «Prosecco» devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Prosecco» spumante e frizzante devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol.,
purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga
espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella
denuncia annuale delle uve.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di
elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche
enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la
dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonche' le operazioni di
imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel
territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco»
spumante e «Prosecco» frizzante, nonche' il relativo
imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni
individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province
confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le
relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita
documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne
vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del presente
disciplinare.
3. Puo' essere altresi' consentito che le operazioni di
elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco»
frizzante, nonche' il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di
pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti
al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria,
siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con
specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle
regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:
- la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
del presente disciplinare;
- la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata
documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di
cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne
vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del presente
disciplinare.
4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini
ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2 aventi un
titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale
tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut, extra dry, dry
e demisec.
La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando
i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2
aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore
a 9% vol.
5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non
oltre il 80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine. Qualora la resa uva/vino superi il 80% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Prosecco»:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Prosecco» spumante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con
spuma persistente;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Prosecco» frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con
evidente sviluppo di bollicine;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in
bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e'
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta
di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di
crosta di pane e lievito;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
Art. 7.
Etichettatura
1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito il
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito
riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o piu'
semplicemente «Treviso», qualora la partita di vino sia costituita
esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima
provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano
luogo sempre nella stessa provincia.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' vietato il
riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita'
amministrative o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve.
4. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali,
possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non piu'
grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine controllata, fatte salve le norme generali piu' restrittive.
5. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono
facoltativamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle
uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica
normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.
Art. 8.
Confezionamento
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro
chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacita'
fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. E'
altresi' consentita la tradizionale commercializzazione diretta al
consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in
vetro fino a 60 litri.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella
tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle
tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli
operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e' consentito, in
occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso
temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei
vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che
disciplinano la specifica materia. Tuttavia per le bottiglie di
capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a
vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in
plastica.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella
tipologia frizzante deve essere immesso al consumo solo nelle
tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso
bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni
stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale che disciplina la
specifica materia. E' altresi' ammesso l'utilizzo del tappo
cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla
tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in
etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» e' consentito
anche l'uso del tappo corona.
4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti e'
consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro con gamma
di colore variabile dalle tonalita' del bianco, al giallo, al verde,
al marrone, al grigio-nero di varia intensita'.
Annesso 2
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
«CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione d'origine controllata e garantita «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco», o «Conegliano - Prosecco» o «Valdobbiadene
- Prosecco», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per
le seguenti tipologie:
- «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;
- «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante;
- «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante, accompagnato
dalla menzione superiore.
2. La menzione «Superiore di Cartizze» e' riservata al vino
spumante della denominazione di cui al comma 1, ottenuto nella
tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel
presente disciplinare.
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno
Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo
del 15% le uve delle seguenti varieta', utilizzate da sole o
congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.
2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata
all'art. 5, comma 3, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1,
lettera C), iscritti all'albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot
bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o
congiuntamente.
Art. 3.
Zone di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco», ricadente nell'ambito della zona di
produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», e'
delimitata come segue:
A) La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, punto 1),
comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - San
Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di
Valmarino - San Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana - Pieve di
Soligo - Farra di Soligo - Follina - Miane - Vidor - Valdobbiadene.
In particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come punto
di partenza per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q.
175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il
confine amministrativo tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino
incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.
Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni fino a
Col Antich, dove incontra la curva di livello di quota 500, che segue
fino a Ca' Pradolin, nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500
e prosegue sul sentiero, che porta fino alla piazza del paese
attraverso prima via Cimavilla e quindi per via Trieste. Quivi,
seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel,
poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada
Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale
del colle, raggiunge localita' Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve
di Soligo.
Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di
Zuel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S.
Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la», ed a monte di Resera; il
confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con
la Revine-Tarzo. Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale
strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la
strada Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi il
confine tra il comune di Tarzo e di Vittorio Veneto fino a
raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze,
segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada,
scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada
Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa citta' fino
all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di
Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di
Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo
borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e
raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche
di Alemagna), al casello n. 5 e di qui' prosegue verso Conegliano.
Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13
segue la nuova circonvallazione della citta' di Conegliano per
inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera.
Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare
subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a
Colfosco, chiamata anche strada della Barca.
Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede
fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di Soligo
lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo
a via Chisini).
Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via
Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo
la strada maestra Soligo-Ponte di Vidor attraversando Farra di
Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor,
lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il
confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere,
deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale
ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente
La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si
erge bruscamente sul Piave, corre sul bordo del terrazzo (vedi
allegata cartografia regionale «Definizione limite terrazza
alluvionale») per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in
corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui,
percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo
la localita' Fornace chiudendo cosi il perimetro della zona
delimitata.
B) Il vino spumante ottenuto da uve raccolte nel territorio della
frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di
Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di
Cartizze».
Tale sottozona e cosi' delimitata: si prende come punto di
partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada
comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana
(q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il
fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue
fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di
Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali numeri 63.71
(comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre
tra i mappali numeri 547 e 735, taglia i mappali numeri 540 e 543,
seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i
mappali numeri 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del
mappale a 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei
Vettorazzi.
Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo
incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi
fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte
Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della
casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre
siepi).
Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere
la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale
n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale
per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente
sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella
comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e
prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada
Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de
Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il
confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei
mappali numeri 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio
XI, proseguendo a nord tra i mappali numeri 149-151, numeri 148-151
attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali
numeri 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il
fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra
Ospitale, corre tra i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di
Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi numeri 22-67, numeri 66-67,
attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada
comunale del Cavalier tra i mappali numeri 24-28, per congiungersi,
proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla
Teva).
C) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco,
Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale
pratica di cui all'art. 5, comma 3, comprende il territorio
amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella
Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano;
Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo;
Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San
Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor;
Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco: Castelcucco; Cavaso del
Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello;
Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia, Paderno del
Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del
Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e
di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino
«Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco», devono essere quelle
tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed
al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari
con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a
tramontana e di quelli di bassa pianura.
2. Densita' d'impianto. I vigneti in coltura specializzata, a
decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densita' minima di 2500
ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto.
3. Forme di allevamento. I sesti d'impianto e le forme di
allevamento consentiti sono quelli gia' in uso nella zona, a
spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento
espanse (tipo raggi).
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4. Sistemi di potatura. Con riferimento ai suddetti sistemi di
allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale
e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione della
tipologia spumante che riporta in etichetta la menzione «Rive» devono
essere raccolte esclusivamente a mano.
7. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, comma 1, la
resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
essere superiore a tonnellate 13,50, ed il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve
essere di 9,50 vol.
Per i vini DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante
superiore designati con la menzione «Rive» di cui all'art. 7 comma 7,
la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
essere superiore a tonnellate 13,00 ed il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve
essere di 9,50 vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore e
frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale del 9,00% vol, purche' la destinazione delle uve atte ad
essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti
ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia
qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli puo' essere
concessa la deroga di cui all'art. 7 del regolamento CE n. 1607/2000.
Per i vino spumante avente diritto alla menzione «Superiore di
Cartizze», di cui all'art. 1, comma 2, la resa massima di uva per
ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a
tonnellate 12,00, ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo
delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva
per ettaro da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di
origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»
dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la
produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela
della presente denominazione di origine e sentito il parere delle
categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni
anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo'
stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile,
anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli
fissati nel presente comma, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Vinificazione.
Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2,
devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di
produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lettera A), anche se
compresi soltanto in parte nella zona delimitata.
Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 3
del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona
prevista dall'art. 3, comma 1, lettera C); inoltre, tenuto conto
delle situazioni tradizionali, le predette operazioni di
vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio
amministrativo del comune di Orsago in provincia di Treviso.
Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le
operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il
territorio del Comune di Valdobbiadene.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le
caratteristiche peculiari.
2. Elaborazione.
Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia
le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la
stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.
I vini della denominazione di origine controllata e garantita
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» elaborati nella versione
spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie
ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut»
e «dolce».
I vini della denominazione di origine controllata e garantita
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» elaborati nella versione
frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da «Secco»
ad «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di
preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia
di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte
interessate producano - da almeno 10 anni prima dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», reso spumante o frizzante con
i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma
precedente.
3. Pratiche tradizionali.
Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 e'
consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla
vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al
15%, provenienti dai vigneti iscritti all'apposito albo, ubicati
nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera C), a condizione
che il vigneto, dal quale provengono le uve di Glera usate nella
vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la
presenza di uve della varieta' minori, di cui all'art. 2, sommata a
quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15%
sopra indicata. Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con
l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovra',
comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui
all'art. 1, che potra' essere preso in carico come vino da tavola.
4. Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite di
cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione d'origine per tutta la partita.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato;
sapore: gradevolmente amarognolo e giustamente sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con
evidente sviluppo di bollicine.
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in
bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e'
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili
sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con
possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso brillante con
spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o
«Valdobbiadene» Superiore di Cartizze:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con
spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita'
totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura
1. Nell'etichettatura della sola tipologia spumante DOCG
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» puo' essere omesso il
riferimento alla denominazione «Prosecco» ed alla menzione
«superiore».
2. La designazione e presentazione del vino spumante ottenuto
nella sottozona delimitata all'art. 3 deve riportare in etichetta la
dizione: «Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o piu'
semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze.
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
4. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purche' pertinenti ai
vini di cui all'art. 1.
5. Nella designazione del vino spumante e' consentito riportare il
termine millesimato, purche' il prodotto sia ottenuto con almeno
l'85% del vino dell'annata di riferimento, che va indicata in
etichetta.
6. Nella designazione e presentazione del vino spumante e'
consentito fare riferimento a comuni o frazioni di cui all'allegato
elenco A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui sono
state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione «Rive» e che
detti riferimenti siano riportati nell'albo vigneti. In etichettatura
e' obbligatorio indicare l'anno di produzione delle uve.
7. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il
nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o
«Valdobbiadene» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori
alla stessa.
La menzione «Rive», seguita dal nome del comune o frazione, e
«superiore» nonche' i riferimenti al «millesimo», dovranno figurare
in caratteri con dimensioni massime pari a due terzi del nome della
denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o
«Valdobbiadene».
8. La denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» e' contraddistinta in via esclusiva ed
obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori
stabiliti nel manuale d'uso, di cui all'allegato B del presente
disciplinare.
Tale marchio e' sempre inserito nella fascetta sostitutiva del
contrassegno di Stato.
Tutti gli elaboratori iscritti all'albo degli imbottigliatori,
hanno inoltre facolta' di apporre separatamente il marchio,
distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie.
L'utilizzo del marchio e' curato direttamente dal Consorzio di
tutela, che deve distribuirlo a tutti gli
imbottigliatori/confezionatori che ne fanno richiesta, alle medesime
condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» devono essere immessi al
consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei
recipienti in vetro tradizionali per la zona.
2. Volumi nominali, forma e colore. I vini a Denominazione di
origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»
possono essere presentati al consumo in recipienti di vetro di
qualunque capienza prevista per legge.
Fino a 5 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore
e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma
colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco, al giallo, al
verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensita'. Inoltre, su
richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di tutela, puo'
essere consentito con apposita autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo di contenitori
tradizionali della capacita' di litri 6, 9 e superiori, in occasione
di eventi espositive e promozionali.
3. Chiusure. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con
tappo raso bocca in sughero.
Per i frizzanti e' consentito l'uso delle chiusure sopra
menzionate o del tappo a fungo in sughero.
Per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200 litri
destinati al confezionamento della tipologia spumante e' consentito
l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.
Annesso 3
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «COLLI ASOLANI - PROSECCO» O
«ASOLO - PROSECCO»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;
- «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante,
accompagnato dalla menzione superiore;
- «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno
Glera; possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un
massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni
Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga.
2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata
all'art. 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1,
lettera B), iscritti all'apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni
Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o
congiuntamente.
Art. 3.
Zone di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani
- Prosecco» o «Asolo - Prosecco», ricadente nell'ambito della zona di
produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», e'
delimitata come segue:
A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a D.O.C.G «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», di cui
all'art. 1, comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco,
Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo,
Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte,
Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia,
Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli
Ezzelini e Volpago del Montello.
Tale zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di
Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la
provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita
sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n.
14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla
«Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume
Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta
della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla
localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia,
prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di
Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per
l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest
lungo la Strada Statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che
percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di
Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone
degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la
strada per Liedolo, supera tale centro abitato in localita'
Capitello, piega ad Est lungo la strada per Mezzociel. Di qui
prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord
costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la
rotabile in direzione Nord per Possagno del Grappa toccando Tuna
Rover e giunto in localita' Fornace piega a Nord-Ovest per la
localita' Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello
raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso Est tenendosi
a monte della «Pedemontana del Grappa» a una quota di circa 300 m
s.l.m e cioe' al limite di vegetazione naturale della vite.
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in
corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obliedo
e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400
m a Nord della «Pedemontana del Grappa». Riavvicinandosi a tale
strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in
comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla localita' Costa
Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando
nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla
«Pedemontana del Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato
sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino
al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una
volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in
corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo,
tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e
poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche,
dove raggiunge la quota 146 m s.l.m. in prossimita' della riva del
Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad
incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km
27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della
localita' Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca,
la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il
canale di Castelviero, raggiunge la localita' Ciano da dove e'
iniziata la delimitazione.
B) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco,
Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale
pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei
seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di
Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo:
Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago;
San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino;
Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor;
Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del
Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello;
Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del
Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del
Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco» o
«Asolo - Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona o
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti ben
esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con
esclusione dei vigneti di fondovalle e di quelli esposti a
tramontana.
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a
spalliera semplice.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo l'approvazione
del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul
sesto di impianto, non potra' essere inferiore a 3.000.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione
di soccorso.
4. Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita
di cui all'art. 1 1a resa massima di uva per ettaro in coltura
specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12 ed il titolo
alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla
vinificazione deve essere di 9,50 % vol.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
Anche in annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine
controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo -
Prosecco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto
limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine
controllata e garantita.
La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e
previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la
vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985 puo', con
proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per
ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al
raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma,
saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2,
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nell'art. 3, comma 1, lettera A). Tuttavia, tenuto conto
delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali
operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni
compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3,
comma 1, lettera A) ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa,
Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo,
Vidor e Pieve di Soligo.
2. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente
articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista
dall'art. 3, comma 1, lettera B).
3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante,
ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la
stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologia, ove ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono
essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di
Treviso.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella
versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che
vanno da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla normativa
vigente.
5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella
versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che
vanno da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla normativa
vigente.
6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine controllata e garantita. Oltre detto limite tutta la
partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e
garantita.
7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
8. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 e'
consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti
dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti
agli appositi albi e situati nella zona delimitata nel precedente
art. 3, comma 1, lettera B), purche' il prodotto contenga almeno
l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a D.O.C.G. di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»:
colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
odore: caratteristico di fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante
superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con
spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con formazione di
bollicine;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in
bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e'
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili
sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: asciutto, frizzante, fruttato con possibili sentori di
crosta di pane e lievito;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura
1. Nell'etichettatura della tipologia spumante la predetta
denominazione «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e'
accompagnata dalla menzione «superiore».
2. Nella designazione dei vini D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco»
o «Asolo - Prosecco» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CE in materia.
5. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il
nome della denominazione «Colli Asolani» o «Asolo» ed avere caratteri
di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Superiore»
dovra' utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi
del nome della denominazione.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere immessi
al consumo, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona, delle
capacita' consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie
vigenti, fino a 5 litri, ed aventi una gamma colorimetrica che puo'
variare nelle varie intensita' e tonalita' del bianco, del giallo,
del verde, del marrone, del grigio-nero.
2. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' consentito, in occasione di particolari eventi
espositivi o promozionali, l'utilizzo di contenitori tradizionali
della capacita' di litri 6, 9 e superiori.
3. Per la chiusura delle bottiglie e' consentito solo l'uso di
tappi raso bocca in sughero; i recipienti di capacita' non superiore
a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.
Per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200 litri
destinati al confezionamento della tipologia spumante e' consentito
l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.
Per la tipologia frizzante e' altresi' ammesso l'utilizzo del
tappo cilindrico di sughero trattenuto dalla tradizionale chiusura in
spago.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA BRESCIANO» O «RIVIERA
DEL GARDA BRESCIANO».
All'art. 4, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
«Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».
All'art. 4, comma 5, sostituire la dicitura «q.li 125» con «11
tonnellate».
All'art. 4, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
«Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti
devono essere le seguenti:
nuovi impianti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile zero;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa
indicata nel disciplinare;
sovrainnesti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa
indicata nel disciplinare;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa
indicata nel disciplinare.».
All'art. 5, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
«Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei
vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente,
l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione
di origine controllata «Garda Bresciano» o «Riviera del Garda
Bresciano», deve avvenire prima della richiesta di campionatura per
il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della
estrazione dalla cantina del produttore.».
All'art. 5 e' eliminato il comma 6:
«E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da
zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3
nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano»
o «Garda Bresciano» rosso.».
L'art. 9 e' eliminato.
Modifica dello statuto del «Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli
Grave», in Azzano Decimo, e conferma dell'incarico a svolgere le
funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi
generali, nonche' a collaborare alla vigilanza nei confronti dei
propri affiliati, nei riguardi della citata d.o. (09A03802)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare, la qualita'
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare
gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui Consorzi
volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire
l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2003, concernente
l'approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli
Grave, con sede in Azzano Decimo (Pordenone), via A. Boito n. 37
(Corva), costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine
controllata «Friuli Grave», e conferito allo stesso Consorzio
l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di
cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di
origine;
Vista la domanda presentata dal citato Consorzio, in data 27 agosto
2008, intesa ad ottenere la modifica al proprio statuto sociale;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in
questione;
Vista la nota con la quale il citato Consorzio tutela vini d.o.c.
Friuli Grave, ha trasmesso il nuovo statuto sociale riportante le
modifiche di cui trattasi, approvato dall'Assemblea straordinaria in
data 26 novembre 2008;
Vista la nota ministeriale n. 0001286 del 29 gennaio 2009, con la
quale si richiede al citato Consorzio di presentare a questo
Ministero la certificazione di rappresentativita' rilasciata dalla
competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19, della legge n.
164/1992, e all'art. 3, del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n.
256;
Vista la nota presentata in data 19 marzo 2009, con la quale il
citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentativita'
nei termini sopra richiamati;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4
giugno 1997, n. 256, il nuovo statuto del Consorzio tutela vini
d.o.c. Friuli Grave, con sede in Azzano Decimo (Pordenone), cosi'
come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello
stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 26 novembre
2008.
2. E' confermato al Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli Grave,
l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di
cura degli interessi generali, nonche' a collaborare alla vigilanza
nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOC dei vini
«Friuli Grave», conferito con il decreto ministeriale 14 luglio 2003
richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente
decreto.
Art. 2.
1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
il Ministero procedera' alla verifica della sussistenza del requisito
di rappresentativita' del Consorzio tutela vini d.o.c. Friuli Grave
e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero
procedera' alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del
presente decreto.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Riesi». (09A03762)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Esaminata la domanda presentata dal Comitato promotore per la Doc
«Riesi», intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Riesi»;
Visto il parere favorevole della regione Siciliana;
Ha espresso
nel corso della riunione del 10 febbraio 2009, parere favorevole al
suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso alla presente.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972, e successive modifiche
ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.


