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Notizie enologiche del 14 dicembre

Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini  «"Montepulciano  d'Abruzzo"
Colline teramane».
 
                           Articolo unico
 
  L'art. 4 del disciplinare di produzione della DOCG «''Montepulciano
d'Abruzzo'' Colline teramane» e'  sostituito  per  intero  dal  testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in  vigore  a
decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2010/2011.

                               Art. 4.
 
    Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione
dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e   garantita
«"Montepulciano d'Abruzzo" Colline  teramane»  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e atte a conferire  alle  uve  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. In particolare  le  uve  destinate  alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» devono  essere
ottenute unicamente da vigneti ubicati  in  terreni  collinari  o  di
altopiano, la cui altitudine non  sia  superiore  a  550  m.s.l.  con
esclusione dei fondovalli umidi.
    La resa massima  di  uva  ammessa  alla  produzione  dei  vini  a
denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «"Montepulciano
d'Abruzzo"  Colline  teramane»  non  deve  essere  superiore  a   9,5
tonnellate per ettaro in coltura specializzata  ed  anche  in  annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata nel limite
indicato  mediante  il  diradamento.  Non  sono  ammessi  superi   di
produzione.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
    Fermo restando il limite massimo di produzione sopra indicato:
      per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' per  ettaro  in
coltura specializzata non puo' essere inferiore a 3000 ceppi;
      per gli impianti esistenti in coltura specializzata e promiscua
la produzione dovra' essere calcolata in rapporto al numero  di  viti
esistenti ed alla loro produzione per ceppo che non dovra' essere  in
alcun caso superiore a 7,00 Kg.
    I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di
potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a
non modificare le caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.
Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate  forme  di
allevamento con forme  a  tetto  orizzontali  escluse  le  pergolette
aperte.
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  a
denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «"Montepulciano
d'Abruzzo"  Colline  teramane»  un  titolo  alcoolometrico   volumico
naturale minimo del 12% vol.
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue  peculiari
caratteristiche.

       
     
 

Data di pubblicazione: 14/12/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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