Notizie enologiche del 14 dicembre
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo"
Colline teramane».
Articolo unico
L'art. 4 del disciplinare di produzione della DOCG «''Montepulciano
d'Abruzzo'' Colline teramane» e' sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2010/2011.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» devono essere quelle
tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'. In particolare le uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» devono essere
ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di
altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con
esclusione dei fondovalli umidi.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano
d'Abruzzo" Colline teramane» non deve essere superiore a 9,5
tonnellate per ettaro in coltura specializzata ed anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata nel limite
indicato mediante il diradamento. Non sono ammessi superi di
produzione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Fermo restando il limite massimo di produzione sopra indicato:
per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' per ettaro in
coltura specializzata non puo' essere inferiore a 3000 ceppi;
per gli impianti esistenti in coltura specializzata e promiscua
la produzione dovra' essere calcolata in rapporto al numero di viti
esistenti ed alla loro produzione per ceppo che non dovra' essere in
alcun caso superiore a 7,00 Kg.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di
allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette
aperte.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano
d'Abruzzo" Colline teramane» un titolo alcoolometrico volumico
naturale minimo del 12% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.


