Notizie enologiche del 21 dicembre 2009
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica
tipica dei vini «Colli del Sangro» ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«COLLI DEL SANGRO»
Art. 1.
Denominazioni e vini
L'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art. 2.
Base ampelografica
L'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» e' riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello;
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per la regione Abruzzo.
L'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola,
Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni
bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot
grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da
Trebbiano toscano), Vermentino e' riservata ai vini ottenuti da uve a
bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,
per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera,
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero,
Primitivo, Sangiovese, Syrah e' riservata ai vini ottenuti da uve a
bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,
per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Terre di Chieti» e' consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4
del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare
di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al
limite piu' elevato di essi;
l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in
ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Colli del Sangro» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi,
Sant'Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro,
in provincia di Chieti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli del
Sangro» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Colli del Sangro», la
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggioranza prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, non deve
essere superiore a:
tonnellate 21 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Colli del Sangro» devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol. per la tipologia bianco;
10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;
10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione
Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le
organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti
valori dello 0,5%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere
superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il
prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica
tipica.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro»
all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Colli del Sangro» bianco 10,00% vol.;
«Colli del Sangro» rosso e rosato 10,50% vol.;
«Colli del Sangro» novello 11,00% vol.;
«Colli del Sangro» passito secondo la vigente normativa;
«Colli del Sangro» con specificazione di vitigno/i 11% vol.
Art. 7.
Etichettatura e designazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a
indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica
tipica dei vini «Histonium o del Vastese» ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«DEL VASTESE» O «HISTONIUM»
Art. 1.
Denominazioni e vini
L'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium»
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione e' riservata ai mosti, ai mosti
parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
Base ampelografica
L'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» e'
riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello;
I vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o
«Histonium» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo.
L'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» con
la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay,
Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca
lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot
bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano
abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino e' riservata ai vini
ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
L'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» con
la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera,
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero,
Primitivo, Sangiovese, Syrah e' riservata ai vini ottenuti da uve a
bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,
per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Terre di Chieti» e' consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni
deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4
del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare
di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al
limite piu' elevato di essi;
l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in
ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica «del Vastese» o
«Histonium» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni
di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello,
Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli,
Polutri, San Salvo, Scemi, Vasto, Villalfonsina, in provincia di
Chieti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o
«Histonium» devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Per i vini a indicazione geografica tipica «del Vastese» o
«Histonium», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, non
deve essere superiore a:
tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol. per la tipologia bianco;
10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;
10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione
Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le
organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti
valori dello 0,5%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere
superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il
prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica
tipica.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o
«Histonium» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i
seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«del Vastese» o «Histonium» bianco 10,00% vol.;
«del Vastese» o «Histonium» rosso e rosato 10,50% vol.;
«del Vastese» o «Histonium» novello 11,00% vol.;
«del Vastese» o «Histonium» passito secondo la vigente
normativa;
«del Vastese» o «Histonium» con specificazione di vitigno/i 11%
vol.
Art. 7.
Etichettatura e designazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a
indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» puo'
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica
tipica dei vini «Terre di Chieti» ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«TERRE DI CHIETI»
Art. 1.
Denominazioni e vini
L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art. 2.
Base ampelografia
L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» e' riservata ai
seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per la regione Abruzzo.
L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay,
Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia, Manzoni
bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot
grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Trebbiano (da
Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino e' riservata
ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente
vitigno.
L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera,
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Maiolica, Merlot,
Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah e' riservata ai vini
ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Terre di Chieti» e' consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni
deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4
del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare
di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al
limite piu' elevato di essi;
l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in
ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Terre di Chieti» comprende l'intero territorio amministrativo della
provincia di Chieti, nella regione Abruzzo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di
Chieti» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», la
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, non
deve essere superiore a:
tonnellate 22 per la tipologia bianco;
tonnellate 20 per le tipologie rosso e rosato;
tonnellate 18 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Terre di Chieti» devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol. per la tipologia bianco;
10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato;
10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione
Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le
organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti
valori dello 0,5%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere
superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il
prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica
tipica.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti»
all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Terre di Chieti» bianco 10,00 % vol.;
«Terre di Chieti» rosso e rosato 10,50 % vol.;
«Terre di Chieti» novello 11,00% vol.;
«Terre di Chieti» passito secondo la vigente normativa;
«Terre di Chieti» con specificazione di vitigno/i 11,00% vol.
Art. 7.
Etichettatura e designazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a
indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992,
n.164, l'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica
tipica dei vini «Colli Aprutini» ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«COLLI APRUTINI»
Art. 1.
Denominazioni e vini
L'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art. 2.
Base ampelografia
L'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» e' riservata ai
seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Abruzzo.
L'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay,
Cococciola, Falanghina, Fiano, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico,
Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling,
Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano),
Verdicchio, Vermentino e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca
bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per
almeno l'85% dal corrispondente vitigno. L'indicazione geografica
tipica «Colli Aprutini» con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Ciliegiolo, Malbech, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah
e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal
corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Colli Aprutini» e' consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni
deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4
del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare
di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al
limite piu' elevato di essi;
l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in
ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Colli Aprutini» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante,
Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione
Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano,
Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli,
Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro,
Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto,
Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi,
Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano
del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini»
devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e
ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualita'.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Colli Aprutini», la
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, non
deve essere superiore a:
tonnellate 20 per le tipologia bianco, rosso e rosato;
tonnellate 18 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Colli Aprutini» devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol. per la tipologia bianco;
10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;
10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione
Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le
organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti
valori dello 0,5%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere
superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il
prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica
tipica.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» all'atto
dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Colli Aprutini» bianco 10,00% vol.;
«Colli Aprutini» rosso e rosato 10,50% vol.;
«Colli Aprutini» novello 11,00% vol.;
«Colli Aprutini» passito secondo la normativa vigente;
«Colli Aprutini» con specificazione di vitigno/i 11,00% vol.
Art. 7.
Etichettatura e designazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a
indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Ai sensi dell'art. 7 , punto 5, della legge 10 febbraio 1992,
n.164, l'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica
tipica dei vini «Colline Teatine».
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE TEATINE»
Art. 1.
Denominazioni e vini
L'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art. 2.
Base ampelografica
L'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» e' riservata ai
seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per la regione Abruzzo.
L'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay,
Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia, Manzoni
bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot
grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da
Trebbiano toscano), Vermentino e' riservata ai vini ottenuti da uve a
bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,
per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo,
Sangiovese, Syrah e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Terre di Chieti» e' consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni
deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4
del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare
di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al
limite piu' elevato di essi;
l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in
ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per I'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Colline Teatine», comprende l'area collinare dell'intero territorio
amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa
Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto,
Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico,
Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino,
San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri,
Villamagna, in provincia di Chieti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline
Teatine» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Colline Teatine», la
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal d.m. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Colline Teatine» devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol. per la tipologia bianco;
10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;
10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione
Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le
organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti
valori dello 0,5%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere
superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il
prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica
tipica.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine»
all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Colline Teatine» bianco 10,00% vol.;
«Colline Teatine» rosso e rosato 10,50% vol.;
«Colline Teatine» novello 11,00% vol.;
«Colline Teatine» passito secondo la vigente normativa;
«Colline Teatine» con specificazione di vitigno/i 11% vol..
Art. 7.
Etichettatura e designazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a
indicazione geografica tipica «Colline Teatine» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica
tipica dei vini «Colline Frentane».
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE FRENTANE»
Art. 1.
Denominazioni e vini
L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art. 2.
Base ampelografica
L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» e' riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per la regione Abruzzo.
L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola,
Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco,
Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio,
Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano),
Vermentino e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dal corrispondente vitigno. L'indicazione geografica tipica
«Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot,
Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah e' riservata ai vini
ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Terre di Chieti» e' consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni
deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4
del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare
di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al
limite piu' elevato di essi;
l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in
ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica «Colline
Frentane» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia,
Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni,
Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino,
Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline
Frentane» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Colline Frentane», la
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal d.m. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Colline Frentane» devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol. per la tipologia bianco;
10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;
10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione
Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le
organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti
valori dello 0,5%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere
superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il
prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica
tipica.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane»
all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Colline Frentane» bianco 10,00% vol.;
«Colline Frentane» rosso e rosato 10,50% vol.;
«Colline Frentane» novello 11,00% vol.;
«Colline Frentane» passito secondo la vigente normativa;
«Colline Frentane» con specificazione di vitigno/i 11% vol.
Art. 7.
Etichettatura e designazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a
indicazione geografica tipica «Colline Frentane» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica
tipica dei vini «Colline Pescaresi».
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRUDUZIONE DEL VINO
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE PESCARESI»
Art. 1.
Denominazioni e vini
L'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» accompagnata
o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione e' riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art. 2.
Base ampelografia
L'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» e' riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per la regione Abruzzo.
L'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Biancame, Bombino,
Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia, Manzoni
bianco, Montonico, Moscato, Mostosa, Passerina, Pecorino, Pinot
bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer,
Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino
e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal
corrispondente vitigno.
L'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera,
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Dolcetto, Maiolica,
Malbech, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah e'
riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente
vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Colline Pescaresi» e' consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni
deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4
del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare
di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al
limite piu' elevato di essi;
l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in
ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Colline Pescaresi» comprende le aree collinari dell'intero
territorio amministrativo della provincia di Pescara, nella regione
Abruzzo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline
Pescaresi» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi»,
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva della
maggiorazione prevista dal d.m. 2 agosto 1996, non deve essere
superiore a:
tonnellate 20 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
tonnellate 18 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Colline Pescaresi» devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,50% vol. per la tipologia bianco;
10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;
10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione
Abruzzo puo' autorizzare con proprio atto, sentite le
organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti
valori dello 0,5%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere
superiore al 50%.
Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il
diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi»
all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Colline Pescaresi» bianco 10,00% vol.;
«Colline Pescaresi» rosso e rosato 10,50% vol.;
«Colline Pescaresi» novello 11,00% vol.;
«Colline Pescaresi» passito secondo la vigente normativa;
«Colline Pescaresi» con specificazione di vitigno/i 11,00% vol.
Art. 7.
Etichettatura e designazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a
indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.


