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Notizie enologiche

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reno».
D E C R E T A
Articolo 1
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Reno”, approvato con Decreto ministeriale 14 febbraio 1997, è sostituito per intero dal testo annesso  al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010
Articolo 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Denominazione di origine controllata “Reno”, provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all’annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della Legge 10 febbraio 1992, n° 164, del Decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell’Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell’iscrizione dei medesimi all’apposito albo.
Articolo 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine controllata.
Articolo 4
1. A titolo di aggiornamento dell’elenco dei codici previsto dall’articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata “Reno” sono riportati nell’allegata A del presente decreto.
Articolo 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con
Denominazione di origine controllata “Reno” è tenuto, a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano».
D E C R E T A
Articolo 1
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Reggiano”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010
Articolo 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Denominazione di origine controllata “Reggiano”, provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all’annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 della Legge 10 febbraio 1992, n° 164, del Decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell’Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell’iscrizione dei medesimi all’apposito albo.
Articolo 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine controllata.
Articolo 4
1. A titolo di aggiornamento dell’elenco dei codici previsto dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata “Reggiano” sono riportati nell’allegato A del presente decreto.
Articolo 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata “Reggiano” è tenuto, a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la variazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografi che tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «Di Modena».
Art. 1 Denominazione di origine
1.1
La denominazione di origine controllata “Modena” o “di Modena”, è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Modena” Lambrusco spumante o Lambrusco”di Modena” spumante
“Modena” rosato spumante o Lambrusco rosato “di Modena”
“Modena” Lambrusco frizzante o Lambrusco “di Modena” frizzante
“Modena” rosato frizzante o Lambrusco rosato “di Modena”
“Modena” Lambrusco novello frizzante o Lambrusco “di Modena” novello frizzante
“Modena” Pignoletto spumante o Pignoletto “di Modena” spumante
“Modena” Pignoletto frizzante o Pignoletto “di Modena” frizzante
“Modena” Rosso spumante o Rosso “di Modena” spumante
“Modena” Rosso frizzante o Rosso “di Modena” frizzante
“Modena “Rosso novello frizzante o Rosso novello “di Modena” frizzante
“Modena” Rosato spumante o Rosato “di Modena” spumante
“Modena” Rosato frizzante o Rosato “di Modena” frizzante
“Modena” Bianco spumante o Spumante “di Modena” Bianco
“Modena” Bianco frizzante o Bianco “di Modena” frizzante
1.2
La specificazione del nome di vitigno e della tipologia possono precedere la denominazione di
origine controllata “di Modena”.
Art. 2 Base ampelografica
2.1
I vini a denominazione di origine controllata “Modena” o “di Modena”, devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Lambrusco - vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara,; Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a
foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima delL’85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%;
Rosso, Rosato – vitigni:
“Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata minimo 30%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
Art. 3 Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata "Modena", "di Modena" o "Provincia di Modena" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, in provincia di Modena.
Art. 4 Norme per la viticoltura
4.1
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
4.2
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3
La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
Tipologia Produzione massima Titolo alcol.
Uva tonn./ettaro vol. naturale
Minimo
Bianco 23 9,50%
Rosso 23 9,50%
Rosato 23 9,50%
Lambrusco 23 9,50%
Pignoletto 18 9,50%
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere  apportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art. 5 Norme per la Vinificazione
5.1.
Le operazioni di vinificazione ivi compresa l’elaborazione per la presa di spuma tale da conferire al vino le caratteristiche finali del prodotto destinato al consumo, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Modena. Sono ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
5.2
Le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio  nella provincia di Modena.
5.3
Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all’articolo 1, la dolcificazione può essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. “Modena” o “di Modena”, indicati all’articolo 2, prodotti nella zona delimitata descritta nel precedente art.3, o con mosto concentrato rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c.. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di Modena.- Nella produzione dei vini spumanti la presa di spuma deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. “Modena” o “di Modena”. In alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena purchè tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantità di vino d.o.c. I vini a denominazione di origine controllata “Modena” o “di Modena”, elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo ai metodi della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia (“fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale” o “metodo tradizionale” o “metodo classico” o “metodo tradizionale classico”) o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave.
5.4
Le operazioni di arricchimento, l’aggiunta dello sciroppo zuccherino, l’aggiunta dello sciroppo di
dosaggio per i vini spumanti sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
5.5
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie di vino. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l’80%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e può essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Art. 6 Caratteristiche al consumo
6.1
I vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Lambrusco rosso spumante:
Spuma: fine e persistente
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l
Lambrusco rosato spumante:
Spuma: fine e persistente
Colore: rosato più o meno intenso
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
Pignoletto spumante:
Spuma: fine e persistente
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati
Odore: fragrante, caratteristico, pieno
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
Rosso spumante:
Spuma: fine e persistente
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l
Rosato spumante:
Spuma: fine e persistente
Colore: rosato più o meno intenso
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
Bianco spumante:
Spuma: fine e persistente
Colore: giallo paglierino di varia intensità
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
Lambrusco rosso frizzante:
Spuma: vivace, evanescente
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l
Lambrusco rosato frizzante:
Spuma: vivace, evanescente
Colore: rosato più o meno intenso
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate
Sapore: di corpo fresco, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
Lambrusco novello frizzante:
Spuma: vivace, evanescente
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l
Pignoletto frizzante:
Spuma: vivace, evanescente
Colore: giallo paglierino brillante
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
Rosso novello frizzante:
Spuma: vivace, evanescente
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l
Rosso frizzante:
Spuma: vivace, evanescente
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l
Rosato frizzante:
Spuma: vivace, evanescente
Colore: rosato più o meno intenso
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate
Sapore: di corpo fresco, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
Bianco frizzante:
Spuma: vivace, evanescente
Colore: giallo paglierino di varia intensità
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
6.2
E' in facoltà del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7 Etichettatura, designazione e presentazione
7.1
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Modena”, o “di Modena”, è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “scelto”, “selezionato”, e similari.
7.2
Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Modena” o “di Modena” frizzanti è obbligatorio il riferimento al contenuto in zuccheri residui con le menzioni previste dalle disposizioni nazionali. Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata “Modena” o “di Modena” è obbligatorio il riferimento al residuo zuccherino come stabilito dalla normativa
comunitaria.
7.3
Nella presentazione dei vini a denominazione di origine “Modena” o “di Modena” rosati è obbligatorio indicare la locuzione “rosato”. Per i vini a denominazione di origine controllata “Modena” o “di Modena”, spumante “rosato” è ammessa, in alternativa, l’indicazione “rosè”.
Art. 8 Confezionamento e chiusure
8.1
I vini designati con le denominazioni di origine controllata “Modena” o “di Modena”, devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi la capacità non superiore a 1,5 lt.
8.2
In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la denominazione di origine controllata “Modena” o “di Modena”, purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60
litri.
8.3.
Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata “Modena” o “di Modena”, sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo
ancorato a gabbietta,tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm. I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Modena” o “di Modena”, devono essere immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta; per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.


Data di pubblicazione: 30/06/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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