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Notizie enologiche

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero». (09A06652)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:

                               Art. 1.

Gli  articoli  5,  6  e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero», riconosciuto con decreto  del  Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche,  sono  modificati cosi' come specificato dal testo annesso al presente decreto.
     
                                                             Allegato
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»

All'art. 5, dopo l'ultimo comma, e' inserito il comma: «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art.  6,  dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei  vini,  di  cui al primo comma, e' inserita la seguente dicitura: «In  relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.».
Il testo dell'art. 8 e' sostituito per intero dal testo di seguito specificato:  «Sono  ammessi  tutti  i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.».

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero». (09A06653)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:

                               Art. 1.

Gli  articoli  5  e  6  del  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione  di origine controllata e garantita «Conero», approvato con  il decreto ministeriale 1° settembre 2004, sono modificati cosi' come specificato dal testo annesso al presente decreto.
                                                             Allegato
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero»

All'art.  5,  dopo  l'ultimo  comma,  e'  inserito  il comma : «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art.  6,  dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini,di cui al primo comma, e' inserita la seguente dicitura: «In relazione  alla  eventuale  conservazione  in  recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.».

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino». (09A06654)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:

                               Art. 1.

Gli  articoli  2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini  a  denominazione  di  origine controllata «Esino» approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  9  gennaio  1985, e successive  modifiche,  sono  modificati  cosi'  come specificato dal testo annesso al presente decreto.

                                                             Allegato
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino»

Il testo dell'art. 2 e' sostituito per intero dal seguente testo: «Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di origine  controllata  “Esino”,  devono essere ottenute da vigneti   aventi   nell'ambito  aziendale  la  seguente  composizione ampelografica:
    “Esino”  bianco,  anche  nella  tipologia  frizzante:
Verdicchio minimo 50%.
   Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca  idonei alla
coltivazione  nella  Regione  Marche  congiuntamente o disgiuntamente
fino ad un massimo del 50%;
    “Esino”  rosso: vitigni Sangiovese e Montepulciano da
soli o congiuntamente minimo del 60%.
   Possono   concorrere  altri  vitigni  a  bacca  nera  idonei  alla
coltivazione  nella  regione  Marche  congiuntamente o disgiuntamente
fino ad un massimo del 40%.».
   Il testo dell'art. 4 e' sostituito per intero dal seguente testo:
   «Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del   vino  “Esino”,  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino  derivato,  le  specifiche  caratteristiche.  Sono  pertanto  da
considerarsi  idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dalla
legge  10 febbraio 1992, n. 164, i terreni i cui vigneti siano atti a
conferire   alle   uve   ed   al   vino   derivato,   le   specifiche
caratteristiche.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura,  devono  essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
   E'  vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
   I  vigneti  impiantati  successivamente  all'entrata in vigore del
presente disciplinare, dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.
   Le  produzioni  massime di uva per ettaro di coltura specializzata
di cui all'art. 2 devono essere le seguenti:

=====================================================================
               Vino              |          Resa uva/ettaro
=====================================================================
           Esino bianco          |                15 t
           Esino Rosso           |                14 t

   A  detti  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita
delle  uve,  purche'  non  superi  del  20%  i limiti sopra indicati.
Qualora  si  superino  tali  limiti,  l'intera  produzione  non avra'
diritto alla denominazione di origine controllata.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non
deve essere superiore al 70%.
   Qualora  superi  questo  limite,  ma non il 75% l'eccedenza non ha
diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata;  oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
   La  regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di  categoria  interessate dianno in anno, prima della vendemmia puo'
stabilire  un  limite  massimo  di  produzione  di  uva  per  ettaro,
inferiore   a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,  dandone
immediata   comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle Indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
   I  vigneti  iscritti  agli  albi  delle  denominazioni  di origine
controllata  «Rosso  Piceno»,  «Verdicchio  dei  Castelli  di  Jesi»,
«Verdicchio di Matelica», «Rosso Conero» e «Lacrima di Morro d'Alba»,
possono  essere  destinati  alla  produzione  della  denominazione di
origine  controllata  «Esino  »  bianco e rosso, qualora i produttori
interessati  optino  per  tale rivendicazione in tutto o in parte per
superfici  iscritte  separatamente  all'albo,  in  sede  di  denuncia
annuale  delle  uve  fatta  alla  competente  Camera di commercio. E'
consentita  altresi'  la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti
dell'art. 7 della legge n. 164/1992.».
   All'art. 5, dopo l'ultimo comma, e' inserito il comma:
   «E'  ammessa  la  dolcificazione  secondo  le  norme comunitarie e
nazionali.».
   Il testo dell'art. 6 e' sostituito per intero dal seguente testo:
   «I vini a denominazione di origine controllata “Esino”
all'atto  dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
    “Esino” bianco:
     colore: giallo paglierino tenue;
     odore: caratteristico intenso;
     sapore: asciutto;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
     estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
    “Esino” rosso:
     colore: rosso rubino;
     odore: caratteristico intenso;
     sapore: asciutto;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol ;
     estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
     acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
    “Esino” frizzante:
     colore: paglierino;
     odore: fruttato;
     sapore: fresco;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol;
     estratto non riduttore minimo:14 g/l;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    “Esino” novello:
     colore: rosso rubino;
     odore: fragrante, fine caratteristico;
     sapore: asciutto, armonico, vellutato;
     tenore zuccheri residui: massimo 10 g/l;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
     estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l.
   In  relazione  alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
   E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  Indicazioni  geografiche
tipiche   dei   vini  -  modificare  con  proprio  decreto  i  limiti
dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.».
   All'art. 7 viene eliminato l'ultimo comma.
   Dopo  l'art.  7  inserire l'art. 8 - Confezionamento - «E' vietato
l'utilizzo  della  bottiglia  a forma di anfora. Sono ammessi tutti i
sistemi di chiusura vigenti.».

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba». (09A06666)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:

                               Art. 1.

Gli  articoli  5  e  6  del  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro  d'Alba»  approvato con decreto del Presidente della Repubblica del  9  gennaio  1985,  e successive modifiche, sono modificati cosi' come specificato dal testo annesso al presente decreto.
       
                                                             Allegato
Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Lacrima  di  Morro»  o  «Lacrima  di  Morro d'Alba».

All'art. 5, dopo l'ultimo comma, e' inserito il comma: «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art.  6,  dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini,di cui al primo comma, e' inserita la seguente dicitura: «In relazione  alla  eventuale  conservazione  in  recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.».

Data di pubblicazione: 15/06/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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