Notizie enologiche
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero». (09A06652)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche, sono modificati cosi' come specificato dal testo annesso al presente decreto.
Allegato
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»
All'art. 5, dopo l'ultimo comma, e' inserito il comma: «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini, di cui al primo comma, e' inserita la seguente dicitura: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.».
Il testo dell'art. 8 e' sostituito per intero dal testo di seguito specificato: «Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.».
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero». (09A06653)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero», approvato con il decreto ministeriale 1° settembre 2004, sono modificati cosi' come specificato dal testo annesso al presente decreto.
Allegato
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conero»
All'art. 5, dopo l'ultimo comma, e' inserito il comma : «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini,di cui al primo comma, e' inserita la seguente dicitura: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.».
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino». (09A06654)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, sono modificati cosi' come specificato dal testo annesso al presente decreto.
Allegato
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino»
Il testo dell'art. 2 e' sostituito per intero dal seguente testo: «Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Esino”, devono essere ottenute da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
“Esino” bianco, anche nella tipologia frizzante:
Verdicchio minimo 50%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione nella Regione Marche congiuntamente o disgiuntamente
fino ad un massimo del 50%;
“Esino” rosso: vitigni Sangiovese e Montepulciano da
soli o congiuntamente minimo del 60%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla
coltivazione nella regione Marche congiuntamente o disgiuntamente
fino ad un massimo del 40%.».
Il testo dell'art. 4 e' sostituito per intero dal seguente testo:
«Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino “Esino”, devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato, le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da
considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni i cui vigneti siano atti a
conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche
caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare, dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.
Le produzioni massime di uva per ettaro di coltura specializzata
di cui all'art. 2 devono essere le seguenti:
=====================================================================
Vino | Resa uva/ettaro
=====================================================================
Esino bianco | 15 t
Esino Rosso | 14 t
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' non superi del 20% i limiti sopra indicati.
Qualora si superino tali limiti, l'intera produzione non avra'
diritto alla denominazione di origine controllata.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non
deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
La regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate dianno in anno, prima della vendemmia puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro,
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
I vigneti iscritti agli albi delle denominazioni di origine
controllata «Rosso Piceno», «Verdicchio dei Castelli di Jesi»,
«Verdicchio di Matelica», «Rosso Conero» e «Lacrima di Morro d'Alba»,
possono essere destinati alla produzione della denominazione di
origine controllata «Esino » bianco e rosso, qualora i produttori
interessati optino per tale rivendicazione in tutto o in parte per
superfici iscritte separatamente all'albo, in sede di denuncia
annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio. E'
consentita altresi' la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti
dell'art. 7 della legge n. 164/1992.».
All'art. 5, dopo l'ultimo comma, e' inserito il comma:
«E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e
nazionali.».
Il testo dell'art. 6 e' sostituito per intero dal seguente testo:
«I vini a denominazione di origine controllata “Esino”
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Esino” bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: caratteristico intenso;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
“Esino” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico intenso;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol ;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
“Esino” frizzante:
colore: paglierino;
odore: fruttato;
sapore: fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol;
estratto non riduttore minimo:14 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
“Esino” novello:
colore: rosso rubino;
odore: fragrante, fine caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
tenore zuccheri residui: massimo 10 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche
tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti
dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.».
All'art. 7 viene eliminato l'ultimo comma.
Dopo l'art. 7 inserire l'art. 8 - Confezionamento - «E' vietato
l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora. Sono ammessi tutti i
sistemi di chiusura vigenti.».
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba». (09A06666)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, sono modificati cosi' come specificato dal testo annesso al presente decreto.
Allegato
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».
All'art. 5, dopo l'ultimo comma, e' inserito il comma: «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini,di cui al primo comma, e' inserita la seguente dicitura: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.».


