Novità enologiche
Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio». (09A06123)
IL CAPO DIPARTIMENTO
per lo sviluppo agroalimentare, la qualita' e la tutela del
consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il Reg. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di
regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni
entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive
modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione
geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini della
Valtellina, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche
di Sondrio»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in
merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al
disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«Terrazze Retiche di Sondrio»;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2009;
Vista la successiva istanza presentata dal Consorzio di tutela Vini
della Valtellina, intesa ad integrare l'art. 5 del disciplinare di
produzione con la delimitazione della zona di vinificazione delle uve
atte a produrre i vini a indicazione geografica tipica «Terrazze
Retiche di Sondrio»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in
merito alla suddetta istanza;
Visto il parere espresso dal Comitato Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini nella riunione del 6 giugno 2009
relativamente alla integrazione dell'art. 5 del disciplinare con la
delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i
vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»,
in conformita' alla citata regolamentazione comunitaria;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare
di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze
Retiche di Sondrio», in conformita' ai pareri ed alla proposta
formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», approvato con Decreto
ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2009, i vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze
Retiche di Sondrio», provenienti da vigneti non ancora iscritti,
conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province
Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai
fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne
della indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio».
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terrazze
Retiche di Sondrio», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Art. 4.
All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», a
titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2009
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO»
Art. 1.
L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» e'
riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante;
passiti;
da vendemmia tardiva.
I vini ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di
Sondrio» bianchi, rossi, rosati, passiti e da vendemmia tardiva
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni idonei alla
coltivazione per la Provincia di Sondrio.
L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» con
la specificazione aggiuntiva del nome del vitigno e' riservata ai
vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di
Sondrio, fino a un massimo del 15%.
La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno e' consentita
esclusivamente quando il vino ad Indicazione Geografica Tipica
«Terrazze Retiche di Sondrio» abbia colore analogo al vitigno di
provenienza.
Per i soli vitigni «Chiavennasca», «Rossola» e «Pignola»,
esclusivamente per la tipologia «bianco» secco tranquillo, e'
autorizzata l'indicazione dei medesimi anche in assenza di analogia
fra il colore del vino e quello del vitigno.
L'indicazione del nome del vitigno «Nebbiolo», del quale fa parte
il fenotipo «Chiavennasca» (sinonimo del medesimo), non puo' pero' in
nessun caso essere utilizzata nella presentazione di un vino bianco.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'Indicazione Geografica Tipica
«Terrazze Retiche di Sondrio» comprende l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni della Provincia di Sondrio:
Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in
Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo,
Dazio, Dubino, Faedo, Gordona, Mantello, Mello, Menarola, Mese,
Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte
in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Sernio, Sondrio,
Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Chiavenna, Villa di
Tirano.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a
Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» non deve
essere superiore a tonnellate 14; tale limite e' gia' comprensivo
dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996,
art. 1 comma 1.
Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica
Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», seguita o meno dal riferimento
al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
9,00 % Vol per i vini bianchi, rossi e rosati;
11,00 % Vol per i vini passiti;
13,00 % Vol per i vini da vendemmia tardiva.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
La tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito deve essere
ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la
tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva deve essere
ottenuta previa raccolta ritardata con appassimento in pianta.
Sia la detenzione in fruttaio che l'appassimento in pianta
dovranno essere denunciati agli organismi competenti.
Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga
in periodo vendemmiale sia al di fuori del medesimo, andra'
denunciata con almeno 5 giorni di preavviso agli stessi organismi
competenti.
Per le tipologie «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze
Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva non e' consentita alcuna
pratica di arricchimento.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le predette operazioni possono essere effettuate
nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Sondrio.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, per il consumo, non deve
essere superiore all' 80% per le tipologie: bianco, rosso e rosato.
Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito la resa
massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 40%.
Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva
la resa massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 60%.
Art. 6.
I vini «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche
di Sondrio» vendemmia tardiva:
dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento
obbligatorio almeno sino al 30 giugno dell'anno successivo alla
vendemmia;
dovranno sempre riportare in etichetta l'annata di produzione
delle uve;
dovranno essere confezionati sempre in bottiglie di vetro di
forma «bordolese», «borgognotta» o «renana» e chiuse con tappo raso
bocca, ma comunque di capacita' consentita dalle vigenti leggi, non
inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri.
Art. 7.
I vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di
Sondrio», anche con la specificazione di vitigno, all'atto della
immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici
volumici totali minimi:
«Terrazze Retiche di Sondrio» bianco 10,50 Vol %;
«Terrazze Retiche di Sondrio» rosso 10,50 Vol %;
«Terrazze Retiche di Sondrio» rosato 10,50 Vol %;
«Terrazze Retiche di Sondrio» novello 11,00 Vol%;
«Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva 13,00%Vol e un
titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore a
11,00 % Vol;
«Terrazze Retiche di Sondrio» passito 16,00% Vol, titolo
alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore al 12,00%Vol;
zuccheri residui non inferiori a 45 g/l.
Art. 8.
All'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 10 febbraio 1992 n. 164,
l'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» puo'
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli Albi dei Vigneti a Denominazione
di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare
l'Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti
previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
Individuazione dell'organismo di controllo denominato «Valoritalia
societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni
vitivinicole italiane S.r.l.» come soggetto idoneo a svolgere le
funzioni di controllo di cui all'articolo 48 del regolamento CE
n. 479/2008. (09A06225)
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per il controllo della qualita'
dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE)
n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto l'art. 2 comma 2 punto 5 e l'art. 5 del regolamento CE
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita'
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
Vista la nota prot. n. 1/09 del 12 febbraio 2009 presentata da
parte dell'organismo di controllo «Valoritalia societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane s.r.l.» con sede in Roma, Via Piave, 24 relativa alla
richiesta di valutazione della conformita' alla norma UNI CEI/EN
45011:99 ed al rilascio dell'autorizzazione in via generale al
controllo sui vini a indicazione geografica;
Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata
dall'organismo di controllo Valoritalia s.r.l.;
Considerato che la sussistenza delle condizioni e dei requisiti
previsti dall'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008 e la conformita'
di cui alla norma EN 45011 sono stati valutati dall'Ispettorato
centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari;
Vista l'informativa sullo schema per il riconoscimento degli
organismi di controllo nel settore delle produzioni vitivinicole a
D.O. in applicazione del regolamento CE 479/2008, presentata al
Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di
agricoltura in data 14 maggio 2009, e la presa d'atto della medesima
da parte dello stesso Comitato;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere
all'individuazione dell'organismo di controllo denominato Valoritalia
s.r.l. come soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di
cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;
Decreta:
Articolo unico
L'organismo denominato Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. con
sede in Roma, Via Piave, 24, di seguito denominato Organismo di
controllo, risulta conforme alla norma EN 45011 pertanto idoneo a
svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento
CE n. 479/2008.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2009
L'ispettore generale capo: Serino
Proposta di Disciplinare di Produzione dei vini a Denominazione
di origine controllata «GROTTINO DI ROCCANOVA»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Grottino di Roccanova» Rosso;
«Grottino di Roccanova» Rosso Riserva;
«Grottino di Roccanova» Bianco;
«Grottino di Roccanova» Rosato.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
«Grottino di Roccanova» Rosso:
Sangiovese dal 60 all'85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%;
Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5
fino al 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Grottino di Roccanova» Rosso Riserva:
Sangiovese dal 60 all'85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%;
Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5
fino al 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Grottino di Roccanova» Bianco:
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 80%; possono concorrere alla
produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo
del 20%.
«Grottino di Roccanova» Rosato:
Sangiovese dal 60 all'85%; Cabernet Sauvignon dal 5 fino al 30%;
Malvasia Nera di Basilicata dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5
fino al 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Grottino di Roccanova» comprende gli interi territori
amministrativi dei comuni di Roccanova, Sant'Arcangelo e Castronuovo
di S. Andrea in provincia di Potenza.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova»
devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le
specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi sui
terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di
origine di cui trattasi.
Densita' di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata,
sia per i vitigni a bacca bianca che per i vitigni a bacca nera.
Forme di allevamento e sesti di impianto
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura consentiti sono quelli gia' usati nella zona. Per i nuovi
impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla
spalliera semplice.
E' facolta' della regione, successivamente, consentire le forme di
allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole)
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo sono i seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| PRODUZIONE UVA | volumico naturale
TIPOLOGIA | t/ettaro | minimo % vol.
=====================================================================
{Grottino di | |
Roccanova} Rosso | 8 | 12,00
---------------------------------------------------------------------
{Grottino di | |
Roccanova} Rosso | |
Riserva | 8 | 13,00
---------------------------------------------------------------------
{Grottino di | |
Roccanova} Bianco | 8 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
{Grottino di | |
Roccanova} Rosato | 8 | 11,50
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi. L'esubero potra' essere destinato,
se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T.
Basilicata.
Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera
partita non potra' essere rivendicata a DOC Grottino di Roccanova.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata nella vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio amministrativo della regione Basilicata.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella
stessa area di vinificazione.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti
stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.
Resa uva/vino e vino/ha
La resa massima dell'uva in vino e' la seguente:
=====================================================================
TIPOLOGIA | Resa uva/vino %
=====================================================================
{Grottino di Roccanova} Rosso | 70
{Grottino di Roccanova} Rosso Riserva | 70
{Grottino di Roccanova} Bianco | 70
{Grottino di Roccanova} Rosato | 70
Ai limiti suddetti e' ammessa una tolleranza massima del 5%,
senza che si abbia diritto alla rivendicazione a denominazione di
origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine
controllata «Grottino di Roccanova» nella tipologia «Rosso», puo'
avvenire solo dopo il periodo di maturazione obbligatorio di nove
mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine
controllata «Grottino di Roccanova» nella tipologia «Rosso Riserva»,
puo' avvenire solo dopo il periodo di maturazione in grotta
obbligatorio di trentasei mesi a partire dal l'novembre dell'anno di
produzione delle uve.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine
controllata «Grottino di Roccanova» nella tipologia «Bianco», puo'
avvenire solo dopo il periodo di maturazione obbligatorio di cinque
mesi a partire dal l'novembre dell'anno di produzione delle uve.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine
controllata «Grottino di Roccanova» nella tipologia «Rosatop, puo'
avvenire solo dopo il periodo di maturazione obbligatorio di cinque
mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Grottino di Roccanova» Rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
«Grottino di Roccanova» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.0 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1;
«Grottino di Roccanova» Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
«Grottino di Roccanova» Rosato:
colore: rosato;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: fresco, equilibrato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo; 20,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il
sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati
dell'acidita' totale e dell'estratto secco non riduttore previsti dal
presente disciplinare.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino DOC «Grottino di
Roccanova» e' consentito, ai sensi del decreto ministeriale del 22
aprile 1992, fare riferimento al nome delle seguenti frazioni:
Marchese, Calvello, Calderaro, Cersinto, Capolevigne, Muragna,
Alzagamba, Sant'Iorio, Cerasa, Montagnola, Nice, Norce, Rosano,
Sanpaolo, Viridario, Spadarea, Terzo e Orsoleo.
Per i vini di cui all'art. 1 l'indicazione in etichetta
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo in
recipienti di volume nominale fino a 10 litri, esclusa la dama.
Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in
vigore.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti di Asti, per il
tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento
della denominazione di origine controllata per i vini «Terre Alfieri»
e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il documentato parere favorevole espresso dalla regione
Piemonte, in merito alla richiesta sopra indicata;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la
predetta istanza, tenutasi presso la Camera di commercio di Asti , il
giorno 23 aprile 2009, con la partecipazione di enti, organizzazioni
di produttori ed aziende vinicole;
Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 maggio 2009, presente il
funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta
istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di
seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della
denominazione di origine controllata «Colli Martani» e proposta
del relativo disciplinare di produzione. (09A06195)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Colli
Martani, con sede in Todi (Perugia), per il tramite della regione
Umbria, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine
controllata «Colli Martani» e del relativo disciplinare di
produzione;
Visto il parere favorevole formulato dalla regione Umbria in
merito alle modifiche proposte dal Consorzio tutela vini Colli
Martani, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Martani»;
Ha espresso, nella riunione del giorno 6 maggio 2009, presente il
funzionario della regione Umbria, il parere favorevole al suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui
appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» gia' denominazione di origine controllata riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002.
2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
3. La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 2009.
4. La denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
Art. 2.
1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla vendemmia 2007 e 2008, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 17 aprile 2002, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto
Autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 5.
1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.


