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You are here: Home News Notizie del 2009 Giugno 2009 Novità enologiche

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Novità enologiche

Modifica  del  disciplinare  di  produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio». (09A06123)
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
per   lo  sviluppo  agroalimentare,  la  qualita'  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato il regolamento recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  Reg.  479/2008  relativo  all'organizzazione  comune del
mercato   vitivinicolo   e  l'art.  6,  par.  4,  della  proposta  di
regolamento  applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni
entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  novembre  1995  e  successive
modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  indicazione
geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio di tutela Vini della
Valtellina,   intesa   ad  ottenere  modifiche  del  disciplinare  di
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche
di Sondrio»;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dalla Regione Lombardia, in
merito  alle  modifiche  proposte  dal  Consorzio  sopra indicato, al
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«Terrazze Retiche di Sondrio»;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la  Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini ad indicazione
geografica  tipica  «Terrazze  Retiche  di  Sondrio» pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2009;
  Vista la successiva istanza presentata dal Consorzio di tutela Vini
della  Valtellina,  intesa  ad integrare l'art. 5 del disciplinare di
produzione con la delimitazione della zona di vinificazione delle uve
atte  a  produrre  i  vini  a indicazione geografica tipica «Terrazze
Retiche di Sondrio»;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dalla Regione Lombardia, in
merito alla suddetta istanza;
  Visto  il parere espresso dal Comitato Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione  delle  Denominazioni  di  Origine e delle Indicazioni
Geografiche  Tipiche  dei  Vini  nella  riunione  del  6  giugno 2009
relativamente  alla  integrazione dell'art. 5 del disciplinare con la
delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i
vini  a  indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»,
in conformita' alla citata regolamentazione comunitaria;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare
di  produzione  dei  vini  ad indicazione geografica tipica «Terrazze
Retiche  di  Sondrio»,  in  conformita'  ai  pareri  ed alla proposta
formulata dal sopra citato Comitato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  disciplinare  di  produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica   «Terrazze   Retiche   di  Sondrio»,  approvato  con  Decreto
ministeriale  18  novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito
per  intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
     
                               Art. 2.

  I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2009,  i  vini  ad indicazione geografica tipica «Terrazze
Retiche  di  Sondrio»,  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti,
conformemente   alle   disposizioni   dell'annesso   disciplinare  di
produzione,  sono  tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge  10  febbraio  1992,  n. 164, del decreto
ministeriale  27  marzo  2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province
Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai
fini  dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito elenco delle vigne
della indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio».
     
                               Art. 3.

  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini con la indicazione geografica tipica «Terrazze
Retiche di Sondrio», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
     
                               Art. 4.
  All'allegato  «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini  indicazione  geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», a
titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 maggio 2009
       
     
                                                              Annesso

         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
           GEOGRAFICA TIPICA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO»

                               Art. 1.

   L'Indicazione  Geografica  Tipica  «Terrazze  Retiche di Sondrio»,
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.

L'Indicazione  Geografica  Tipica  «Terrazze  Retiche  di Sondrio» e'
                                          riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nella tipologia novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante;
    passiti;
    da vendemmia tardiva.
   I  vini  ad  Indicazione  Geografica  Tipica  «Terrazze Retiche di
Sondrio»  bianchi,  rossi,  rosati,  passiti  e  da vendemmia tardiva
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  dei  vitigni  idonei  alla
coltivazione per la Provincia di Sondrio.
   L'Indicazione  Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» con
la  specificazione  aggiuntiva  del  nome del vitigno e' riservata ai
vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di
Sondrio, fino a un massimo del 15%.
   La  specificazione  aggiuntiva  del nome del vitigno e' consentita
esclusivamente  quando  il  vino  ad  Indicazione  Geografica  Tipica
«Terrazze  Retiche  di  Sondrio»  abbia  colore analogo al vitigno di
provenienza.
   Per   i   soli  vitigni  «Chiavennasca»,  «Rossola»  e  «Pignola»,
esclusivamente   per  la  tipologia  «bianco»  secco  tranquillo,  e'
autorizzata  l'indicazione  dei medesimi anche in assenza di analogia
fra il colore del vino e quello del vitigno.
   L'indicazione  del nome del vitigno «Nebbiolo», del quale fa parte
il fenotipo «Chiavennasca» (sinonimo del medesimo), non puo' pero' in
nessun caso essere utilizzata nella presentazione di un vino bianco.
                               Art. 3.

   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  a  essere  designati  con l'Indicazione Geografica Tipica
«Terrazze   Retiche   di   Sondrio»   comprende  l'intero  territorio
amministrativo  dei  seguenti  comuni  della  Provincia  di  Sondrio:
Albosaggia,  Ardenno,  Berbenno  di  Valtellina,  Bianzone, Buglio in
Monte,  Castione  Andevenno,  Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo,
Dazio,  Dubino,  Faedo,  Gordona,  Mantello,  Mello,  Menarola, Mese,
Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte
in  Valtellina,  Postalesio,  Prata  Camportaccio,  Sernio,  Sondrio,
Teglio,  Tirano,  Traona,  Tresivio,  Villa  di  Chiavenna,  Villa di
Tirano.
                               Art. 4.

   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona. La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a
Indicazione  Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» non deve
essere  superiore  a  tonnellate  14; tale limite e' gia' comprensivo
dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996,
art. 1 comma 1.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica
Tipica  «Terrazze Retiche di Sondrio», seguita o meno dal riferimento
al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    9,00 % Vol per i vini bianchi, rossi e rosati;
    11,00 % Vol per i vini passiti;
    13,00 % Vol per i vini da vendemmia tardiva.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
   La  tipologia  «Terrazze  Retiche  di Sondrio» passito deve essere
ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la
tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva deve essere
ottenuta previa raccolta ritardata con appassimento in pianta.
   Sia  la  detenzione  in  fruttaio  che  l'appassimento  in  pianta
dovranno essere denunciati agli organismi competenti.
   Anche  la  successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga
in   periodo  vendemmiale  sia  al  di  fuori  del  medesimo,  andra'
denunciata  con  almeno  5  giorni di preavviso agli stessi organismi
competenti.
   Per le tipologie «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze
Retiche  di  Sondrio»  vendemmia  tardiva  non  e'  consentita alcuna
pratica di arricchimento.
                               Art. 5.

   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione,   le   predette   operazioni  possono  essere  effettuate
nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Sondrio.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa massima dell'uva in vino finito, per il consumo, non deve
essere superiore all' 80% per le tipologie: bianco, rosso e rosato.
   Per  la  tipologia  «Terrazze  Retiche di Sondrio» passito la resa
massima  sull'uva  fresca  in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 40%.
   Per  la  tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva
la  resa  massima  sull'uva  fresca  in  vino  finito,  pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 60%.
                               Art. 6.

   I  vini  «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche
di Sondrio» vendemmia tardiva:
    dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento
obbligatorio  almeno  sino  al  30  giugno  dell'anno successivo alla
vendemmia;
    dovranno  sempre  riportare  in  etichetta l'annata di produzione
delle uve;
    dovranno  essere  confezionati  sempre  in  bottiglie di vetro di
forma  «bordolese»,  «borgognotta» o «renana» e chiuse con tappo raso
bocca,  ma  comunque di capacita' consentita dalle vigenti leggi, non
inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri.
                               Art. 7.

   I  vini  a  Indicazione  Geografica  Tipica  «Terrazze  Retiche di
Sondrio»,  anche  con  la  specificazione  di vitigno, all'atto della
immissione  al  consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici
volumici totali minimi:
    «Terrazze Retiche di Sondrio» bianco 10,50 Vol %;
    «Terrazze Retiche di Sondrio» rosso 10,50 Vol %;
    «Terrazze Retiche di Sondrio» rosato 10,50 Vol %;
    «Terrazze Retiche di Sondrio» novello 11,00 Vol%;
    «Terrazze  Retiche  di  Sondrio» vendemmia tardiva 13,00%Vol e un
titolo  alcolometrico  volumico  effettivo  (svolto)  non inferiore a
11,00 % Vol;
    «Terrazze   Retiche   di  Sondrio»  passito  16,00%  Vol,  titolo
alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore al 12,00%Vol;
zuccheri residui non inferiori a 45 g/l.
                               Art. 8.

   All'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste  nel  presente  disciplinare di produzione, ivi compreso gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai  sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 10 febbraio 1992 n. 164,
l'Indicazione  Geografica  Tipica  «Terrazze Retiche di Sondrio» puo'
essere  utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da  vigneti  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3 e iscritti negli Albi dei Vigneti a Denominazione
di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare
l'Indicazione  Geografica  Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.

Individuazione  dell'organismo di controllo denominato «Valoritalia
societa'  per  la  certificazione  delle  qualita' e delle produzioni
vitivinicole  italiane  S.r.l.»  come  soggetto  idoneo a svolgere le
funzioni  di  controllo  di  cui  all'articolo  48 del regolamento CE
n. 479/2008. (09A06225)
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                   per il controllo della qualita'
                     dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica  i  regolamenti  (CE)  n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE)
n. 1290/2005   e   (CE)  n. 3/2008  ed  abroga  i  regolamenti  (CEE)
n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
  Visto  l'art.  2  comma  2  punto  5  e l'art. 5 del regolamento CE
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo  ai  controlli  ufficiali intesi a verificare la conformita'
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
  Vista  la  nota  prot.  n. 1/09  del 12 febbraio 2009 presentata da
parte  dell'organismo  di  controllo  «Valoritalia  societa'  per  la
certificazione   delle   qualita'  e  delle  produzioni  vitivinicole
italiane  s.r.l.»  con  sede  in  Roma,  Via  Piave, 24 relativa alla
richiesta  di  valutazione  della  conformita'  alla norma UNI CEI/EN
45011:99  ed  al  rilascio  dell'autorizzazione  in  via  generale al
controllo sui vini a indicazione geografica;
  Vista  la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il
controllo   della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  inoltrata
dall'organismo di controllo Valoritalia s.r.l.;
  Considerato  che  la  sussistenza  delle condizioni e dei requisiti
previsti dall'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008 e la conformita'
di  cui  alla  norma  EN  45011  sono stati valutati dall'Ispettorato
centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari;
  Vista  l'informativa  sullo  schema  per  il  riconoscimento  degli
organismi  di  controllo  nel settore delle produzioni vitivinicole a
D.O.  in  applicazione  del  regolamento  CE  479/2008, presentata al
Comitato   tecnico   permanente   di   coordinamento  in  materia  di
agricoltura  in data 14 maggio 2009, e la presa d'atto della medesima
da parte dello stesso Comitato;
  Ritenuto    che    sussistono    i    requisiti    per    procedere
all'individuazione dell'organismo di controllo denominato Valoritalia
s.r.l.  come  soggetto  idoneo a svolgere le funzioni di controllo di
cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'organismo  denominato  Valoritalia societa' per la certificazione
delle  qualita'  e  delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. con
sede  in  Roma,  Via  Piave,  24,  di seguito denominato Organismo di
controllo,  risulta  conforme  alla  norma EN 45011 pertanto idoneo a
svolgere  le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento
CE n. 479/2008.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 maggio 2009
                                    L'ispettore generale capo: Serino

Proposta di Disciplinare di Produzione dei vini a Denominazione
           di origine controllata «GROTTINO DI ROCCANOVA»

                               Art. 1.

                       Denominazione dei vini

   La denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti  dal  presente  disciplinare  di produzione per le seguenti
tipologie:
    «Grottino di Roccanova» Rosso;
    «Grottino di Roccanova» Rosso Riserva;
    «Grottino di Roccanova» Bianco;
    «Grottino di Roccanova» Rosato.
                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
«Grottino di Roccanova» Rosso:
   Sangiovese  dal 60 all'85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%;
Malvasia  Nera  di Basilicata: dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5
fino  al  30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni  a  bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Grottino di Roccanova» Rosso Riserva:
   Sangiovese  dal 60 all'85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%;
Malvasia  Nera  di Basilicata: dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5
fino  al  30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni  a  bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Grottino di Roccanova» Bianco:
   Malvasia bianca di Basilicata: minimo 80%; possono concorrere alla
produzione  di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo
del 20%.
«Grottino di Roccanova» Rosato:
   Sangiovese  dal  60 all'85%; Cabernet Sauvignon dal 5 fino al 30%;
Malvasia  Nera  di  Basilicata dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5
fino  al  30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni  a  bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
                               Art. 3.

                         Zona di produzione

   La  zona  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  «Grottino  di  Roccanova» comprende gli interi territori
amministrativi  dei comuni di Roccanova, Sant'Arcangelo e Castronuovo
di S. Andrea in provincia di Potenza.
                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente
   Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini  a  denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova»
devono  essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le
specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi sui
terreni  ritenuti  idonei  per  le  produzioni della denominazione di
origine di cui trattasi.
Densita' di impianto
   Per  i  nuovi  impianti  ed i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro  non  puo'  essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata,
sia per i vitigni a bacca bianca che per i vitigni a bacca nera.
Forme di allevamento e sesti di impianto
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura  consentiti  sono  quelli gia' usati nella zona. Per i nuovi
impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla
spalliera semplice.
   E' facolta' della regione, successivamente, consentire le forme di
allevamento  diverse  (fatta  esclusione  per  i  tendoni  e pergole)
qualora  siano  tali  da  migliorare  la  gestione  dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  produzione  massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo sono i seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      |    PRODUZIONE UVA    |   volumico naturale
       TIPOLOGIA      |       t/ettaro       |    minimo % vol.
=====================================================================
 {Grottino di         |                      |
Roccanova} Rosso      |           8          |         12,00
---------------------------------------------------------------------
 {Grottino di         |                      |
Roccanova} Rosso      |                      |
Riserva               |           8          |         13,00
---------------------------------------------------------------------
 {Grottino di         |                      |
Roccanova} Bianco     |           8          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
 {Grottino di         |                      |
Roccanova} Rosato     |           8          |         11,50

   Anche  in  annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata  nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non
superi  del 20% i limiti medesimi. L'esubero potra' essere destinato,
se   ne   sussistono   i   requisiti,  all'ottenimento  della  I.G.T.
Basilicata.
   Qualora  la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera
partita non potra' essere rivendicata a DOC Grottino di Roccanova.
   Per  i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata nella vite.
                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'ambito del territorio amministrativo della regione Basilicata.
   Le  operazioni  di imbottigliamento devono essere realizzate nella
stessa area di vinificazione.
   E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e dei vini nei limiti
stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.
Resa uva/vino e vino/ha
   La resa massima dell'uva in vino e' la seguente:

=====================================================================
                  TIPOLOGIA                  |    Resa uva/vino %
=====================================================================
 {Grottino di Roccanova} Rosso               |          70
 {Grottino di Roccanova} Rosso Riserva       |          70
 {Grottino di Roccanova} Bianco              |          70
 {Grottino di Roccanova} Rosato              |          70

    Ai  limiti  suddetti  e'  ammessa  una tolleranza massima del 5%,
senza  che  si  abbia  diritto alla rivendicazione a denominazione di
origine  controllata.  Oltre  detto  limite  decade  il  diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
   L'immissione  al  consumo  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Grottino  di  Roccanova»  nella tipologia «Rosso», puo'
avvenire  solo  dopo  il  periodo di maturazione obbligatorio di nove
mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
   L'immissione  al  consumo  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Grottino di Roccanova» nella tipologia «Rosso Riserva»,
puo'   avvenire  solo  dopo  il  periodo  di  maturazione  in  grotta
obbligatorio  di trentasei mesi a partire dal l'novembre dell'anno di
produzione delle uve.
   L'immissione  al  consumo  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Grottino  di  Roccanova» nella tipologia «Bianco», puo'
avvenire  solo  dopo il periodo di maturazione obbligatorio di cinque
mesi a partire dal l'novembre dell'anno di produzione delle uve.
   L'immissione  al  consumo  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Grottino  di  Roccanova» nella tipologia «Rosatop, puo'
avvenire  solo  dopo il periodo di maturazione obbligatorio di cinque
mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   I  vini  di  cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   «Grottino di Roccanova» Rosso:
    colore: rosso rubino;
    profumo: intenso, persistente;
    sapore: tipico, caratteristico, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/1;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
   «Grottino di Roccanova» Rosso Riserva:
    colore: rosso rubino tendente al granato;
    profumo: intenso, persistente;
    sapore: tipico, caratteristico, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.0 % vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1;
   «Grottino di Roccanova» Bianco:
    colore: giallo paglierino;
    profumo: intenso, fruttato;
    sapore: tipico, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00 % vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/1;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
   «Grottino di Roccanova» Rosato:
    colore: rosato;
    profumo: intenso, fruttato;
    sapore: fresco, equilibrato, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo; 20,0 g/l.
   In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il
sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
   E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  -  Comitato  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  -  modificare  con  proprio  decreto  i  limiti minimi indicati
dell'acidita' totale e dell'estratto secco non riduttore previsti dal
presente disciplinare.
                               Art. 7.

                    Designazione e presentazione

   Nella  designazione  e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine,   scelto,   selezionato,   sinonimi  e  similari.  E'  tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali  e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
   Nella  designazione  e  presentazione  del  vino  DOC «Grottino di
Roccanova»  e'  consentito,  ai sensi del decreto ministeriale del 22
aprile  1992,  fare  riferimento  al  nome  delle  seguenti frazioni:
Marchese,   Calvello,   Calderaro,  Cersinto,  Capolevigne,  Muragna,
Alzagamba,  Sant'Iorio,  Cerasa,  Montagnola,  Nice,  Norce,  Rosano,
Sanpaolo, Viridario, Spadarea, Terzo e Orsoleo.
   Per   i   vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione  in  etichetta
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
                               Art. 8.

                           Confezionamento

   I  vini  di  cui  all'art. 1, possono essere immessi al consumo in
recipienti di volume nominale fino a 10 litri, esclusa la dama.
   Per  la  tappatura  valgono  le  norme  comunitarie e nazionali in
vigore.
   Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la  domanda presentata dalla Coldiretti di Asti, per il
tramite  della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento
della denominazione di origine controllata per i vini «Terre Alfieri»
e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
   Visto  il  documentato  parere  favorevole  espresso dalla regione
Piemonte, in merito alla richiesta sopra indicata;
   Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione  concernente  la
predetta istanza, tenutasi presso la Camera di commercio di Asti , il
giorno  23 aprile 2009, con la partecipazione di enti, organizzazioni
di produttori ed aziende vinicole;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del 6 e 7 maggio 2009, presente il
funzionario  della  regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta
istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale,  il  disciplinare  di  produzione  secondo  il testo di
seguito annesso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - Via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione
   delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
   tipiche  dei  vini,  relativo  alla  richiesta  di  modifica della
   denominazione  di  origine  controllata «Colli Martani» e proposta
   del relativo disciplinare di produzione. (09A06195)
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
   1992, n. 164

   Esaminata  la  domanda  presentata dal Consorzio tutela vini Colli
Martani,  con  sede  in  Todi (Perugia), per il tramite della regione
Umbria, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine
controllata   «Colli   Martani»   e   del  relativo  disciplinare  di
produzione;
   Visto  il  parere  favorevole  formulato  dalla  regione Umbria in
merito  alle  modifiche  proposte  dal  Consorzio  tutela  vini Colli
Martani,  al  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Martani»;
   Ha  espresso, nella riunione del giorno 6 maggio 2009, presente il
funzionario  della  regione  Umbria,  il  parere  favorevole  al  suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
ministeriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui
appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, via XX
settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta di
disciplinare di produzione.


Riconoscimento   della   denominazione  di  origine  controllata  e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
1. E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e garantita  del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» gia' denominazione di  origine  controllata  riconosciuta  con  decreto  ministeriale 17 aprile 2002.
2.  E'  approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
3.  La  denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato   di  Scanzo»,  e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di  cui  al  testo  annesso  al  presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 2009.
4.  La  denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»,  riconosciuta  con decreto ministeriale 17 aprile 2002, deve intendersi  revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
Art. 2.
1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di  origine  controllata  «Scanzo»  o «Moscato di Scanzo» aventi base ampelografica  rispondente  a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare  di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei  vigneti  della  denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
2.  In  deroga  alle  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo»  o «Moscato di Scanzo», puo' essere utilizzata per designare e  presentare i vini provenienti dalla vendemmia 2007 e 2008, purche' le  relative  partite  siano  rispondenti  alle  condizioni  previste nell'annesso   disciplinare   ed   a   condizione  che  i  produttori interessati   effettuino   preventiva   comunicazione   al   soggetto autorizzato  al  controllo  sulla  produzione  della denominazione di origine   controllata  e  garantita  in  questione,  ai  sensi  della specifica vigente normativa.
Art. 3.
1.  I  quantitativi  di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata  «Scanzo»  o «Moscato di Scanzo», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con  decreto  ministeriale  del  17  aprile  2002,  provenienti dalla vendemmia  2007  e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati,  possono  essere  commercializzati  fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che   le   ditte  produttrici  interessate  comunichino  al  soggetto
Autorizzato al  controllo  sulla  produzione  della denominazione di origine   controllata  e  garantita  in  questione,  ai  sensi  della specifica  vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di  entrata  in  vigore  dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e garantita  «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 5.
1.  All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie del vino a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Scanzo»  o «Moscato  di  Scanzo»,  di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Data di pubblicazione: 08/06/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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