Notizie enologiche: Est est est, Torgiano
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», ovvero ai fini delle variazioni delle superfici gia' iscritte all'Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Allegato A
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Posizioni Codici |1 - 4|5|6 - 8|9|10|11| 12|13 | 14
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EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE |B002 |X| 888 |1|X |X | A | 0 | X
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EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE | | | | | | | | |
SPUMANTE |B002 |X| 888 |1|X |X | B | 0 | X
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EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE | | | | | | | | |
CLASSICO |B002 |A| 888 |1|X |X | A | 0 | X
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone;
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico;
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano, localmente detto Procanico dal 50% al 65%;
Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto dal 25 al 40 %;
Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», deve essere adeguata entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» ricade nella Provincia di Viterbo e comprende il territorio amministrativo dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di Montefiascone e Bolsena di origine piu' antica. Essa e' cosi' delimitata:
Partendo dal confine tra i comuni di Bolsena e Montefiascone, in localita' Colle della Guardata si procede verso sud lungo la Cassia Antica; in localita' Rosignolo si scende verso Sud, lungo il Fosso dei Prati, fino ad incontrare la strada vicinale che congiunge la frazione denominata Poggio della Frusta con la Strada statale n. 71 - Umbro Casentinese. Si prosegue percorrendo la stessa strada vicinale fino al congiungimento con la S.S. 71 Umbro Casentinese. Si percorre un tratto della S.S. n. 71 Umbro Casentinese, in direzione dell'abitato di Montefiascone e fino all'incrocio con la strada vicinale di Capobianco. Si procede percorrendo l'intero tratto della strada comunale di
Capobianco verso Fonte Fetriccia fino all'incrocio dei confini comunali tra Montefiascone e Celleno. Proseguendo lungo detta linea di confine, verso Sud, incontriamo i confini comunali dei Comuni di Celleno, Viterbo, Marta. Si costeggia il profilo del lago fino al confine con il Comune di Bolsena ad incrociare la ex SS2 Cassia. Si segue la ex SS2 Cassia verso Nord fino al km 114+750, corrispondente all'incrocio con la Strada Vicinale di Barano. Si prosegue lungo la strada Vicinale di Barano fino ad incontrare la strada Vicinale Madonna dell'Augello. Da detto incrocio si segue la strada Vicinale della Madonna dell'Augello fino all'incrocio con la strada vicinale della Casetta. In direzione Nord-Est, si prosegue lungo la strada vicinale della Casetta fino all'incrocio con la strada vicinale della Pantanesca, percorrendo quest'ultima fino ad incrociare la strada comunale Bolsena - Castel Giorgio; si scende lungo la stessa fino all'incrocio con la Strada Provinciale Orvietana. Si prosegue lungo la S.P. Orvietana fino all'altezza della localita' Ponticello, corrispondente all'incrocio con la strada interpoderale della Polinarda. Si percorre la strada interpoderale della Polinarda fino ad incrociare il podere Cicala e successivamente si prosegue fino a raggiungere il confine con il comune di Bagnoregio. Si segue, in direzione Sud-Est, detto confine fino ad incontrare il confine con il comune di Montefiascone. Si percorre detto confine del comune di Montefiascone fino ad
incontrare la localita' ex Mulino Pelecca. Si prosegue lungo detto confine fino ad intersecare la strada romana Cassia Antica, punto da cui si era partiti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi, di fondo valle o insufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti e i reimpianti, la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000 piante in coltura specializzata. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona. E' vietato il tendone come forma di allevamento. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone: produzione uva tonn/ettaro 13,00; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00.
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico e Spumante: produzione uva tonnlettaro: 11,00; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» nelle diverse tipologie previste, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' modificare il limite massimo di produzione di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dal precedente art. 3. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia spumante deve essere ottenuta con presa di spuma per fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, seguendo le norme generali di produzione e designazione dei vini spumanti. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva non deve superare il 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Poiche' i vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» sono compresi nei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» ricadenti nella zona delimitata dal precedente art. 3, purche' posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, viene ammessa la scelta vendemmiale e la riclassificazione di cantina ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 1 64, purche' siano rispettate le norme vigenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico; sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico, persistente con leggera vena amarognola; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino tenue; profumo: gradevole con caratteristiche di fruttato delicato; sapore: secco, fruttato, lievemente aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico; sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico, persistente con leggera vena amarognola; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo 15 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentita la qualificazione «Classico» solo per i vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», ad esclusione della tipologia «Spumante», ottenuti con uve provenienti dalla zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare. La menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita purche' le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito Albo dei vigneti previsto dalla normativa vigente. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione e' obbligatoria nel caso di recipienti con tappatura raso bocca.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri. E' consentito, solamente per le tipologie Spumante e Classico, l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 3 litri. I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere confezionati in recipienti di vetro.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Torgiano».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Torgiano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata «Torgiano», ovvero ai fini delle variazioni delle superfici gia' iscritte all'Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Torgiano», e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «TORGIANO»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Torgiano» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
• Bianco di Torgiano;
• Rosso di Torgiano;
• Rosato di Torgiano;
• Merlot di Torgiano;
• Chardonnay di Torgiano;
• Pinot grigio di Torgiano;
• Riesling italico di Torgiano;
• Cabernet Sauvignon di Torgiano;
• Pinot nero di Torgiano;
• Torgiano Spumante;
• Torgiano Vendemmia Tardiva;
• Torgiano Vin Santo.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, cosi' come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco di Forgiano
Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia fino ad un massimo del 50%.
Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano
Sangiovese: dal 50% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
Merlot di Torgiano
Merlot: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Chardonnay di Torgiano
Chardonnay: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio di Torgiano
Pinot grigio: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Riesling italico di Torgiano
Riesling bianco: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Cabernet Sauvignon di Torgiano
Cabernet Sauvignon: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Pinot nero di Torgiano
Pinot nero: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Torgiano Spumante
Chardonnay: fino al 50%;
Pinot nero: fino al 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
Torgiano Vendemmia Tardiva
Chardonnay minimo il 50% Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
Torgiano Vin Santo
Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Forgiano» devono essere prodotte esclusivamente nell'intero territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata:
Bianco di Torgiano;
Rosso di Torgiano;
Rosato di Torgiano;
Merlot di Torgiano;
Chardonnay di Torgiano;
Pinot grigio di Torgiano;
Riesling italico di Torgiano;
Cabernet Sauvignon di Torgiano;
Pinot nero di Torgiano;
Torgiano Spumante;
Torgiano Vendemmia Tardiva;
Torgiano Vin Santo,
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio comunale del Comune di Forgiano in Provincia di Perugia, cosi' come delimitato nel precedente art. 3. Sono esclusi i terreni alluvionali recenti e umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. I nuovi impianti ed i reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro. La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» non deve essere superiore a: ton 12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano; ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano; ton 11,5 a ettaro per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano; ton 9,0 a ettaro per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano; ton 10,0 a ettaro per i vini: Torgiano Spumante, Forgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per i vini Bianco di Torgiano, Chardonnay di Torgiano, Rosso e Rosato di Torgiano, Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano, Pinot grigio di Torgiano, Cabernet Sauvignon di Torgiano e Torgiano Spumante, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vendemmia Tardiva non deve essere superiore al 45%. La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vin Santo non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca, verificata alla fine del terzo anno di invecchiamento in legno del vino stesso. Qualora la resa massima uva/vino superi la percentuale sopra indicata per i vini a denominazione di origine controllata Forgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati: «Torgiano» Spumante: 10,50%; «Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio di Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling italico di Torgiano»: 11,00%; «Rosso e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano»: 11,50%. «Torgiano» vendemmia tardiva: 14,00%. «Torgiano» Vin Santo: 12,00%. La tipologia «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante vinificazione in bianco con eventuale breve macerazione per l'assunzione del colore.
Art. 5.
Tutte le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia. Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a
denominazione di origine controllata «Torgiano» spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia. Le operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano»" e «Pinot nero di Torgiano», della durata di almeno sei mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Per la tipologia Torgiano Vendemmia Tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta delle stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 14,00%. La tipologia Torgiano Vin Santo deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei; e' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16,00%. La vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vin Santo deve avvenire in idonei recipienti di legno di capacita' non superiore a litri 400; l'invecchiamento di detta tipologia non deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi nei predetti recipienti in legno di capacita' non superiore a litri 400.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) Bianco di Torgiano:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: vinoso, floreale, gradevole;
- sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
b) Rosso di Torgiano:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, delicato;
- sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
c) Rosato di Torgiano:
- colore: rosa salmone tenue;
- odore: fruttato;
- sapore: asciutto, fresco, vivace;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4 5, g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
d) Chardonnay di Torgiano:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
- sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
e) Pinot grigio di Torgiano:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: delicato, fine e fruttato;
- sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
f) Riesling italico di Torgiano:
- colore: paglierino piu' o meno intenso;
- odore: delicato;
- sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
- estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
g) Cabernet Sauvignon di Torgiano:
- colore: rosso, granato;
- odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
- sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
h) Pinot nero di Torgiano:
- colore: rosso granato tendente al porpora;
- odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
- sapore: asciutto di corpo;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/1
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
i) Torgiano Spumante:
- perlage: fine e persistente;
- colore: paglierino piu' o meno intenso;
- odore: leggero e piacevolmente fruttato;
- sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore
di mela e biancospino;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
- acidita' totale minima: 5,0 g/1;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
j) Merlot di Torgiano:
- colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- odore: vinoso tipico del vitigno;
- sapore: morbido, aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
k) Torgiano Vendemmia Tardiva:
- colore:giallo paglierino intenso,fino all'ambrato;
- odore: delicato, intenso, talvolta aromatico;
- sapore: armonico,vellutato e amabile;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui
almeno 11,50% svolto;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,5 g/1;
- residuo zuccherino minimo: 25 g/1;
l) Torgiano Vin Santo:
- colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso;
- odore: intenso, etereo caratteristico;
- sapore: morbido, armonico di buona alcolicita';
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui
almeno 14,00% svolto;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1;
- acidita' totale minima: 4,0 g/1;
- acidita' volatile massima: 1,5 g/1.
I vini della tipologia Torgiano Vin Santo possono essere immessi al consumo non prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva», selezionato», «vecchio» e simili o similari. E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' altresi' consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e localita'; inoltre, nella designazione dei vini di «Torgiano», puo' essere utilizzata la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempre che, tali indicazioni o menzioni siano comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Torgiano», ad eccezione della tipologia «spumante» per la quale e' facoltativa, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini. I recipienti devono essere chiusi con tappo raso bocca. In alternativa sono ammesse chiusure consentite dalle normative vigenti per tutte le capacita' previste dal presente disciplinare di produzione. Nel caso di chiusura con tappo a vite, la chiusura deve essere effettuata con tappi di dimensioni non superiori a mm 30 di diametro e non inferiori a 60 mm di lunghezza. Per le tipologie Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva sono ammesse chiusure con tappo a «T».


