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You are here: Home News Notizie del 2009 Luglio 2009 Notizie enologiche: Est est est, Torgiano

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Notizie enologiche: Est est est, Torgiano

Modifica   del   disciplinare   di   produzione   dei   vini  della denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di Montefiascone».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
                               Art. 1.
1.  Il  disciplinare  di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
                               Art. 2.
1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia  2009,  i vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!!  Est!!!  di  Montefiascone»  provenienti da vigneti aventi base ampelografica  conforme  all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione  all'Albo  della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», ovvero ai fini delle variazioni delle   superfici   gia'   iscritte   all'Albo,  nel  rispetto  delle disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.
                               Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Est! Est!!   Est!!!   di   Montefiascone» e'   tenuto  a  norma  di  legge all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
     
                                                           Allegato A
=====================================================================
         Posizioni Codici          |1 - 4|5|6 - 8|9|10|11| 12|13 | 14
=====================================================================
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE |B002 |X| 888 |1|X |X | A | 0 | X
---------------------------------------------------------------------
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE |     | |     | |  |  |   |   |
SPUMANTE                           |B002 |X| 888 |1|X |X | B | 0 | X
---------------------------------------------------------------------
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE |     | |     | |  |  |   |   |
CLASSICO                           |B002 |A| 888 |1|X |X | A | 0 | X

                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
La  denominazione  di  origine  controllata  «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone;
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico;
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante.

                               Art. 2.
                         Base ampelografica
I  vini  a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di  Montefiascone»  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica:
    Trebbiano toscano, localmente detto Procanico dal 50% al 65%;
    Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto dal 25 al 40 %;
    Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;
Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore  analogo,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la Regione  Lazio,  da  soli  o congiuntamente, nella misura massima del 15%. La  base  ampelografica  dei  vigneti,  gia' iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di  Montefiascone»,  deve  essere  adeguata entro la decima vendemmia successiva  alla  data  di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

                               Art. 3.
                         Zona di produzione
La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di Montefiascone»  ricade  nella  Provincia  di  Viterbo  e comprende il territorio  amministrativo  dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta. La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di Montefiascone» Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di Montefiascone  e  Bolsena  di  origine  piu'  antica.  Essa  e' cosi' delimitata:
Partendo  dal  confine tra i comuni di Bolsena e Montefiascone, in localita'  Colle  della Guardata si procede verso sud lungo la Cassia Antica;  in  localita'  Rosignolo si scende verso Sud, lungo il Fosso dei  Prati,  fino  ad  incontrare la strada vicinale che congiunge la frazione denominata Poggio della Frusta con la Strada statale n. 71 - Umbro Casentinese. Si   prosegue  percorrendo  la  stessa  strada  vicinale  fino  al congiungimento con la S.S. 71 Umbro Casentinese. Si  percorre  un  tratto  della  S.S.  n. 71 Umbro Casentinese, in direzione  dell'abitato  di  Montefiascone e fino all'incrocio con la strada vicinale di Capobianco. Si  procede  percorrendo  l'intero tratto della strada comunale di
Capobianco  verso  Fonte  Fetriccia  fino  all'incrocio  dei  confini comunali tra Montefiascone e Celleno. Proseguendo lungo detta linea di confine, verso Sud, incontriamo i confini comunali dei Comuni di Celleno, Viterbo, Marta. Si  costeggia il profilo del lago fino al confine con il Comune di Bolsena ad incrociare la ex SS2 Cassia. Si  segue  la  ex  SS2  Cassia  verso  Nord  fino  al km  114+750, corrispondente all'incrocio con la Strada Vicinale di Barano. Si  prosegue lungo la strada Vicinale di Barano fino ad incontrare la  strada  Vicinale Madonna dell'Augello. Da detto incrocio si segue la  strada  Vicinale della Madonna dell'Augello fino all'incrocio con la strada vicinale della Casetta. In  direzione Nord-Est, si prosegue lungo la strada vicinale della Casetta  fino  all'incrocio  con la strada vicinale della Pantanesca, percorrendo  quest'ultima  fino  ad  incrociare  la  strada  comunale Bolsena - Castel Giorgio; si scende lungo la stessa fino all'incrocio con la Strada Provinciale Orvietana. Si  prosegue  lungo  la  S.P.  Orvietana  fino  all'altezza  della localita'  Ponticello,  corrispondente  all'incrocio  con  la  strada interpoderale  della  Polinarda.  Si percorre la strada interpoderale della Polinarda fino ad incrociare il podere Cicala e successivamente si   prosegue  fino  a  raggiungere  il  confine  con  il  comune  di Bagnoregio. Si  segue,  in direzione Sud-Est, detto confine fino ad incontrare il confine con il comune di Montefiascone. Si  percorre  detto  confine  del  comune di Montefiascone fino ad
incontrare la localita' ex Mulino Pelecca. Si  prosegue  lungo  detto  confine  fino ad intersecare la strada romana Cassia Antica, punto da cui si era partiti.

                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini  a  denominazione  di  origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»  devono  essere  quelle  normali  della  zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi, di fondo valle o insufficientemente soleggiati. Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti, la densita' dei ceppi per ettaro   non   puo'  essere  inferiore  a  3.000  piante  in  coltura specializzata. I  sesti  di  impianto  e  le forme di allevamento consentiti sono quelli  gia'  usati  nella  zona. E' vietato il tendone come forma di allevamento. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La  produzione  massima  di  uva  ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone: produzione uva tonn/ettaro 13,00; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00.
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico e Spumante: produzione uva tonnlettaro: 11,00; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50.
Per  i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite. Nelle  annate  particolarmente  favorevoli  i  quantitativi di uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Est!  Est!!  Est!!!  di  Montefiascone»  nelle  diverse tipologie  previste, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve,  purche'  la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La  Regione  Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di  categoria  interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione,  puo' modificare  il  limite  massimo  di produzione di uva per ettaro e il titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  dandone  immediata comunicazione  al  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
Le  operazioni  di  vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dal precedente art. 3. E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di  cui all'articolo 1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme  comunitarie  e nazionali  con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto  concentrato  rettificato  o  a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite. Le  diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La  tipologia spumante deve essere ottenuta con presa di spuma per fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni previste  nel  presente  disciplinare,  seguendo le norme generali di produzione e designazione dei vini spumanti. La  resa  massima  dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva non deve superare il 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il  75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Poiche'  i vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Est!  Est!!  Est!!!  di  Montefiascone»  sono  compresi  nei vigneti iscritti  all'Albo  della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi  Viterbesi»  ricadenti  nella zona delimitata dal precedente art. 3,  purche'  posseggano  i  requisiti  previsti  nel  presente disciplinare,    viene   ammessa   la   scelta   vendemmiale   e   la riclassificazione  di  cantina  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3 della legge  10  febbraio  1992, n. 1 64, purche' siano rispettate le norme vigenti.

                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
I   vini   di   cui   all'art.   1   devono  rispondere,  all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico; sapore:   secco   o   abboccato  o  amabile,  sapido,  armonico, persistente con leggera vena amarognola; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino tenue;      profumo: gradevole con caratteristiche di fruttato delicato; sapore: secco, fruttato, lievemente aromatico;      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico; sapore:   secco   o   abboccato  o  amabile,  sapido,  armonico, persistente con leggera vena amarognola; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo 15 g/l.
E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche   dei  vini,  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale  e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

                               Art. 7.
             Etichettatura designazione e presentazione
Nella  etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E'  consentita  la  qualificazione  «Classico»  solo  per i vini a denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di Montefiascone»,  ad  esclusione  della tipologia «Spumante», ottenuti con  uve  provenienti  dalla zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare. La  menzione  «Vigna»  seguita dal relativo toponimo e' consentita purche'  le  uve  provengano  totalmente dai corrispondenti vigneti e siano  rivendicate  annualmente  ed  iscritte  nell'apposito Albo dei vigneti previsto dalla normativa vigente. Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.  1, l'indicazione dell'annata  di produzione e' obbligatoria nel caso di recipienti con tappatura raso bocca.

                               Art. 8.
                           Confezionamento
I  vini  di  cui  all'art.  1 possono essere immessi al consumo in recipienti  di  volume  nominale  fino  a  1,5  litri. E' consentito, solamente per le tipologie Spumante e Classico, l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 3 litri. I  vini  a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere confezionati in recipienti di vetro.

Modifica   del   disciplinare   di   produzione   dei   vini  della denominazione di origine controllata «Torgiano».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
                               Art. 1.
1.  Il  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine controllata  «Torgiano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo 1968, e successive modifiche, e' sostituito per intero  dal  testo  annesso  al  presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
                               Art. 2.
1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia  2009,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Torgiano»  provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme all'annesso  disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce   dei  rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione all'Albo  della  denominazione  di  origine  controllata  «Torgiano», ovvero  ai  fini  delle  variazioni  delle  superfici  gia'  iscritte all'Albo,   nel   rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
                               Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Torgiano»,   e'   tenuto  a  norma  di  legge  all'osservanza  delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «TORGIANO»

                               Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Torgiano» e' riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
•    Bianco di Torgiano;
•    Rosso di Torgiano;
•    Rosato di Torgiano;
•    Merlot di Torgiano;
•    Chardonnay di Torgiano;
•    Pinot grigio di Torgiano;
•    Riesling italico di Torgiano;
•    Cabernet Sauvignon di Torgiano;
•    Pinot nero di Torgiano;
•    Torgiano Spumante;
•    Torgiano Vendemmia Tardiva;
•    Torgiano Vin Santo.

                               Art. 2.
I  vini  a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere  ottenuti  dalle  uve prodotte nella zona di produzione, cosi' come  delimitata  nel  successivo  art.  3,  rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    Bianco di Forgiano
    Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.
Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca   bianca,  non  aromatiche  idonee  alla  coltivazione  per  la provincia di Perugia fino ad un massimo del 50%.
    Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano
Sangiovese: dal 50% al 100%. Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
    Merlot di Torgiano
Merlot: dall' 85% al 100%. Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca  idonee  alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
    Chardonnay di Torgiano
Chardonnay: dall' 85% al 100%. Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
    Pinot grigio di Torgiano
Pinot grigio: dall' 85% al 100%. Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
    Riesling italico di Torgiano
Riesling bianco: dall' 85% al 100%. Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca  bianca,  non  aromatiche,  idonee  alla  coltivazione  per  la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
    Cabernet Sauvignon di Torgiano
Cabernet Sauvignon: dall' 85% al 100%. Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
    Pinot nero di Torgiano
Pinot nero: dall' 85% al 100%. Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca  rossa  idonee  alla  coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
    Torgiano Spumante
    Chardonnay: fino al 50%;
    Pinot nero: fino al 50%.
Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.
    Torgiano Vendemmia Tardiva
Chardonnay minimo il 50% Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
    Torgiano Vin Santo
Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%. Possono  inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

                               Art. 3.
Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di origine  controllata «Forgiano» devono essere prodotte esclusivamente nell'intero  territorio  amministrativo  del  comune  di  Torgiano in provincia di Perugia.

                               Art. 4.
Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata:
     Bianco di Torgiano;
     Rosso di Torgiano;
     Rosato di Torgiano;
     Merlot di Torgiano;
     Chardonnay di Torgiano;
     Pinot grigio di Torgiano;
     Riesling italico di Torgiano;
     Cabernet Sauvignon di Torgiano;
     Pinot nero di Torgiano;
     Torgiano Spumante;
     Torgiano Vendemmia Tardiva;
     Torgiano Vin Santo,
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque atte a conferire  alle  uve,  ai  mosti  e  ai  vini  derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei,  ai fini dell'iscrizione all'albo,  tutti  i  vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio comunale del Comune di Forgiano in Provincia di Perugia, cosi' come delimitato nel precedente art. 3. Sono  esclusi i terreni alluvionali recenti e umidi posti lungo il corso  dei  fiumi  Tevere  e  Chiascio.  E'  vietata  ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. I  nuovi  impianti  ed  i  reimpianti  realizzati  successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare,  devono  essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro. La  produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Torgiano»  non  deve essere superiore a: ton  12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano; ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano; ton  11,5  a  ettaro  per  i  vini:  Merlot di Torgiano, Riesling italico  di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano; ton 9,0 a ettaro per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano; ton  10,0  a  ettaro  per  i  vini:  Torgiano  Spumante, Forgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo. A  tali  limiti,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la produzione  dovra'  essere  riportata,  purche'  non superi del 20% i limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  di resa uva/vino per i quantitativi  di  cui  trattasi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per i vini Bianco di  Torgiano,  Chardonnay  di  Torgiano,  Rosso e Rosato di Torgiano, Merlot  di  Torgiano,  Riesling  italico di Torgiano, Pinot grigio di Torgiano,   Cabernet  Sauvignon  di  Torgiano  e  Torgiano  Spumante, l'eccedenza   non   avra'   diritto  alla  denominazione  di  origine controllata;  oltre  tale  limite  percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di  origine  controllata  Torgiano  Vendemmia Tardiva non deve essere superiore al 45%. La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di  origine  controllata Torgiano Vin Santo non deve essere superiore al  35%  dell'uva  fresca,  verificata  alla  fine  del terzo anno di invecchiamento in legno del vino stesso. Qualora  la  resa  massima  uva/vino  superi  la percentuale sopra indicata  per  i vini a denominazione di origine controllata Forgiano Vendemmia  Tardiva  e  Torgiano  Vin  Santo,  decade  il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati: «Torgiano» Spumante: 10,50%; «Bianco  di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio di Torgiano»,  «Merlot  di  Torgiano»  e «Riesling italico di Torgiano»: 11,00%; «Rosso  e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano»: 11,50%. «Torgiano» vendemmia tardiva: 14,00%. «Torgiano» Vin Santo: 12,00%. La  tipologia  «Rosato  di Torgiano» deve essere ottenuta mediante vinificazione   in   bianco   con  eventuale  breve  macerazione  per l'assunzione del colore.

                               Art. 5.
Tutte  le  operazioni  di  vinificazione  devono essere effettuate nell'ambito  del  territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia. Le  operazioni  di  spumantizzazione  dei  mosti  e/o  dei  vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Torgiano»  spumante  devono avvenire  con  procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con  durata  non  inferiore  a  due  anni  di  permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia. Le  operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di origine  controllata  «Rosso  di  Torgiano»,  «Merlot  di  Torgiano», «Cabernet  Sauvignon  di Torgiano»" e «Pinot nero di Torgiano», della durata di almeno sei mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle  limitrofe.  Inoltre,  tali vini non possono essere immessi al consumo  prima  del  1°  dicembre  dell'anno  successivo  a quello di produzione delle uve. Per  la  tipologia  Torgiano  Vendemmia Tardiva le uve devono aver subito  un  appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta delle  stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 14,00%. La  tipologia  Torgiano  Vin  Santo  deve  essere  ottenuta da uve appositamente  scelte  e  fatte  appassire  sulla  pianta o in locali idonei;  e'  ammessa  la  parziale  disidratazione con aria ventilata ovvero  con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare  al  termine  del  periodo  di appassimento una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16,00%. La  vinificazione  dei vini a denominazione di origine controllata Torgiano  Vin  Santo  deve  avvenire in idonei recipienti di legno di capacita'  non  superiore  a  litri  400;  l'invecchiamento  di detta tipologia  non  deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi nei  predetti  recipienti in legno di capacita' non superiore a litri 400.

                               Art. 6.
I  vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti caratteristiche:
    a) Bianco di Torgiano:
     - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: vinoso, floreale, gradevole;
     - sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
     - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    b) Rosso di Torgiano:
     - colore: rosso rubino;
     - odore: vinoso, delicato;
     - sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
     - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
    c) Rosato di Torgiano:
     - colore: rosa salmone tenue;
     - odore: fruttato;
     - sapore: asciutto, fresco, vivace;
     - estratto non riduttore minimo: 17,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4 5, g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    d) Chardonnay di Torgiano:
     - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;
     - sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
     - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    e) Pinot grigio di Torgiano:
     - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: delicato, fine e fruttato;
     - sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
     - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    f) Riesling italico di Torgiano:
     - colore: paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: delicato;
     - sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
     - estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    g) Cabernet Sauvignon di Torgiano:
     - colore: rosso, granato;
     - odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
     - sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
     - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    h) Pinot nero di Torgiano:
     - colore: rosso granato tendente al porpora;
     - odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
     - sapore: asciutto di corpo;
     - estratto non riduttore minimo: 19,0 g/1
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    i) Torgiano Spumante:
     - perlage: fine e persistente;
     - colore: paglierino piu' o meno intenso;
     - odore: leggero e piacevolmente fruttato;
     -  sapore:  secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore
di mela e biancospino;
     - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
     - acidita' totale minima: 5,0 g/1;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    j) Merlot di Torgiano:
     - colore: rosso rubino con riflessi violacei;
     - odore: vinoso tipico del vitigno;
     - sapore: morbido, aromatico;
     - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
     - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
    k) Torgiano Vendemmia Tardiva:
     - colore:giallo paglierino intenso,fino all'ambrato;
     - odore: delicato, intenso, talvolta aromatico;
     - sapore: armonico,vellutato e amabile;
     -  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 14,00% di cui
almeno 11,50% svolto;
     - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     - residuo zuccherino minimo: 25 g/1;
    l) Torgiano Vin Santo:
     - colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso;
     - odore: intenso, etereo caratteristico;
     - sapore: morbido, armonico di buona alcolicita';
     -  titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% di cui
almeno 14,00% svolto;
     - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1;
     - acidita' totale minima: 4,0 g/1;
     - acidita' volatile massima: 1,5 g/1.
I  vini  della tipologia Torgiano Vin Santo possono essere immessi al  consumo  non  prima  del  1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e  forestali  modificare  con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

                               Art. 7.
Nella  presentazione  e  designazione  dei vini a denominazione di origine  controllata  «Torgiano»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi   gli   aggettivi   «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «riserva», selezionato», «vecchio» e simili o similari. E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati  non  aventi  significato  laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E'  altresi'  consentito  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e localita';  inoltre,  nella designazione dei vini di «Torgiano», puo' essere  utilizzata  la  menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempre che, tali indicazioni o menzioni siano  comprese  nella zona delimitata dal precedente art. 3 e che la relativa  superficie sia distintamente specificata nell'Albo vigneti, che  la  vinificazione  e  la  conservazione  del  vino  avvengano in recipienti  separati  e  che  tale indicazione o menzione seguita dal toponimo  venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione   di  produzione,  nei  registri  e  nei  documenti  di accompagnamento. Per  tutte  le  tipologie  di  vino della denominazione di origine controllata  «Torgiano»,  ad eccezione della tipologia «spumante» per la quale e' facoltativa, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione   delle   uve,   eventualmente  preceduta  dalla  menzione «vendemmia».

                               Art. 8.
I  vini  a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere  immessi  al  consumo  in  bottiglie  di vetro di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini. I recipienti devono essere chiusi con tappo raso bocca. In  alternativa  sono  ammesse chiusure consentite dalle normative vigenti  per tutte le capacita' previste dal presente disciplinare di produzione. Nel  caso  di  chiusura  con tappo a vite, la chiusura deve essere effettuata  con tappi di dimensioni non superiori a mm 30 di diametro e non inferiori a 60 mm di lunghezza. Per  le  tipologie Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva sono ammesse chiusure con tappo a «T».


Data di pubblicazione: 06/07/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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