Notizie enologiche: modifiche Garda, Sagrantino, Colli Berici, Chianti
a cura di Graziano Favilli
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda".
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" approvato con decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive modifiche, e' modificato come specificato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata "Garda", provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato, regioni e province autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti.
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini a denominazione di origine controllata "Garda", e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Annesso
MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA»
All'art. 2, lettera B), comma 1, dopo «rosso» inserire la dicitura: «anche nella tipologia novello».
All'art. 3, l'ultimo comma e' sostituito con il seguente testo: «La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" designabili con la specificazione "Classico" di cui all'art. 2, lettera B), comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salo', Roe' Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.».
All'art. 4 , il comma 6 e' sostituito con il seguente comma: «La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "Classico" di cui all'art. 2, lettera B), ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
=====================================================================
Tipologia | Resa uva t/ha | % vol.
=====================================================================
"Garda" classico bianco | 11 | 10,50
"Garda" classico chiaretto | 11 | 10,50
"Garda" classico rosso | 11 | 10,50
"Garda" classico rosso novello | 11 | 10,50
"Garda" classico rosso superiore | 10 | 11,00
"Garda" classico Groppello | 11 | 10,50
"Garda" classico Groppello riserva | 10 | 11,50}.
All'art. 4, dopo il comma 6, inserire il comma: «Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti: nuovi impianti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile zero;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare;
sovrainnesti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa
indicata nel disciplinare.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».
All'art. 4, dopo il comma 7, inserire il seguente comma: «Tali superi potranno essere impiegati per la produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Benaco Bresciano”.».
All'art. 5, dopo il comma 3, inserire il seguente comma: «Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" sottozona “classico”, deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.».
All'art. 5, comma 9, alla tipologia «Garda classico chiaretto» sostituire «60%» con «68%»; dopo «Garda classico rosso 68%», inserire «Garda classico rosso novello 68%.».
All'art. 5, dopo il comma 9, inserire il seguente comma: «Per la produzione del vino "Garda" Classico chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.».
All'art. 5, e' eliminato il comma 6: «E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” rosso.».
All'art. 6, lettera b), dopo la descrizione della tipologia Garda classico rosso inserire:
"Garda" classico rosso novello
colore: rosso rubino con note violacee;
profumo: intenso di frutti rossi e fiori;
sapore: gusto fresco e sapido, tannicita' delicata;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.».
All'art. 7, ultimo comma, eliminare la dicitura: «di cui almeno tre mesi in bottiglia».
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 e successive modifiche, e' modificato come di seguito specificato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti.
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Annesso
MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO» O «GARDA BRESCIANO».
- All'art. 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».
- All'art. 4, comma 5, la dicitura «q.li 125» e' sostituita con la dicitura «11 tonnellate».
- All'art. 4, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma: «Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti: nuovi impianti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile zero;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa
indicata nel disciplinare;
sovrainnesti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa
indicata nel disciplinare;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa
indicata nel disciplinare.».
- All'art. 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: «Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» ,deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.».
- All'art. 5 e' eliminato il comma 6: «E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso».
- L'art. 6 e' sostituito per intero dal seguente testo: «I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» bianco:
colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante;
profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico;
sapore: delicatamente amarognolo, vellutato con leggera vena salina;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto:
colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;
profumo: delicato e gradevole; sapore: morbido, con fondo neutro
o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso:
colore: rosso rubino brillante;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico, con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 12%
vol. per il superiore;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello:
colore: rosso rubino con note violacee;
profumo: intenso di frutti rossi e fiori; sapore: gusto fresco e
sapido, tannicita' delicata;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello:
colore: rosso rubino brillante;
profumo: vinoso, fruttato caratteristico; sapore: vellutato,
sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» «Garda Bresciano» rose' o rosato:
spuma sottile con grana fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fragrante con sentore fruttato quando e' spumantizzato con
il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione
in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;
sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di
ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
residuo zuccherino: non superiore a 15 gr/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.».
- All'art. 7: al primo comma di seguito alle parole «di almeno un anno»
inserire la dicitura «a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.».
L'ultimo comma e' eliminato.
- L'art. 9 e' eliminato.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino in «Montefalco Sagrantino», e proposta del relativo disciplinare di produzione.
Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MONTEFALCO SAGRANTINO»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» e' riservata al vino rosso, nelle tipologie «Secco» e «Passito», che risponda alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno «Sagrantino».
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ubicati nella provincia di Perugia.
Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per San Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello, toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimita' delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel-Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. azzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente, indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimita' del passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca quota 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini) e q. 456. Continua in direzione C. Casali (q. 459) e della frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415 e 409. Prosegue in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimita' di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436 e q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le quote 422, 431, e 435. Da localita' Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per 5. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimita' di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimita' di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e piu' oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge localita' il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C. S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimita' di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per Santa Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350 e 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che scende a quota 372 e 315. Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimita' di q. 294, indi in direzione nord-ovest raggiunge Ponte di Ferro lo supera passando per le quote 257, 251, 247 e 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimita' di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino, toccando le quote 221, 226 e 228 e poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in prossimita' di q. 316 che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436 la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435 (Casemarco), C. La Botte, podere La Romita, q. 395 e C. Piccini fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimita' della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la localita' Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la localita' Bentino lungo il quale risale toccando q. 378 fino a raggiungere la q. 550. Sempre lungo il corso d'acqua la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi in direzione nord costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimita' di q. 647. Ridiscende tale fossato in direzione nord est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino alla prossimita' della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso., lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimita' di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incrociare la carrareccia per la localita' di Collacio. La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il fosso Rapace, in direzione nord fino in prossimita' di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimita' di C. Pesci dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco oltre ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q. 213 in prossimita' di Capro, riprende la via Ducale che percorre fino a Bevagna e piu' esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.
4.2 Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti, effettuati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la densita' minima di impianto dovra' essere di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovra' superare i 2,50 metri lineari.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conseguire la migliore qualita' o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' consentita 1'irrigazione di soccorso.
4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro, ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», e' di 8000 chilogrammi per ettaro di vigneto. Fermo restando tale limite, per i nuovi impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima per ceppo e' fissata in 2,5 chilogrammi. Al limite massimo di produzione ad ettaro sopra indicato, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato, altrimenti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. L'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. La Regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve di cui all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» Secco, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.50%; fermo restando tale limite, le uve destinate alla tipologia «Montefalco Sagrantino» Passito, dopo appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 17,00%. Per la tipologia «Secco», qualora venga indicata la menzione «Vigna», le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione.
5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all' art. 3. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei comuni di Foligno e Spoleto che gia' dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
5.2 Elaborazione.
Le tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Nel caso della tipologia «Secco», qualora venga indicata la menzione «Vigna» non puo' essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve.
5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il «Montefalco Sagrantino» Secco, ed al 35% riferito allo stato fresco dell'uva per la tipologia Passito. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non rispettivamente il 70% ed il 40%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. In caso di rese superiori rispettivamente al 70% ed al 40% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto vino.
5.4 Invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia.
Il vino «Montefalco Sagrantino» nelle tipologie Secco e Passito deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno trentatre mesi, a decorrere dal ° dicembre dell'anno di produzione delle uve, di cui - per la sola tipologia Secco – almeno dodici mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione. Inoltre, il vino «Montefalco Sagrantino» nelle tipologie Secco e Passito non puo' essere immesso al consumo se non dopo aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi.
5.5 Appassimento.
Per quanto riguarda il vino «Montefalco Sagrantino» nella versione Passito viene ammessa, oltre all'appassimento naturale, la pratica del controllo dell'umidita'. In questo caso gli ambienti possono essere soggetti al trattamento di deumidificazione e di eventuale abbassamento della temperatura ambientale. E' comunque vietato il ricorso al riscaldamento.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» Secco all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con 1'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol (13,50%
vol nel caso della tipologia con la menzione «Vigna»);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Il vino denominazione di origine controllata e garantita
«Montefalco Sagrantino» Passito all'atto dell'immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con l'affinamento;
odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di
rovo;
sapore: dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol; residuo
zuccherino minimo: 80 grammi/litro;
residuo zuccherino massimo: 180 grammi/litro; acidita' totale
minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 35 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti sopra
indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
7.1 Qualificazioni.
Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Indicazione menzione «Vigna».
E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive in associazione alla menzione «Vigna» purche' le uve, da cui il vino cosi qualificato e' stato ottenuto: vengano indicate all'atto della denuncia all'Albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve siano vinificate separatamente e, le uve e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.
7.3 Caratteri e posizione in etichetta.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Montefalco», della stessa evidenza e medesima base colorimetrica. E' indifferentemente ammessa la disposizione su una o due righe della denominazione «Montefalco Sagrantino». Inoltre la specificazione di tipologia «Secco» e' facoltativa mentre e' obbligatoria la specificazione di tipologia «Passito»: queste dizioni devono figurare al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Montefalco».
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacita' non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 164/1992. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere di vetro scuro e chiuse con tappo in sughero. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici».
Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI BERICI»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» e' riservata ai seguenti vini:
«Colli Berici» bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito);
«Colli Berici» rosso (anche in versione riserva e novello);
«Colli Berici» spumante (metodo classico anche in versione rosato o rose');
«Colli Berici» Garganego/a;
«Colli Berici» Tai;
«Colli Berici» Sauvignon;
«Colli Berici» Pinot bianco;
«Colli Berici» Pinot nero;
«Colli Berici» Pinot grigio;
«Colli Berici» Chardonnay;
«Colli Berici» Manzoni bianco;
«Colli Berici» Tai rosso (anche in versione spumante e riserva);
«Colli Berici» Merlot (anche in versione riserva);
«Colli Berici» Cabernet (anche in versione riserva);
«Colli Berici» Cabernet Sauvignon (anche in versione riserva;
«Colli Berici» Cabernet Franc (anche in versione riserva);
«Colli Berici» Carmenere, (anche in versione riserva).
2. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» con riferimento alla sottozona Barbarano e' riservata ai seguenti vini:«Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano» (anche in versione spumante e riserva).
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» con uno dei seguenti riferimenti Tai (da uve Tocai friulano), Garganego/a (da uve Garganega), Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Tai rosso (da uve Tocai rosso), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenere, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza.
2. Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varieta' Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) e' ottenuto dalle uve, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione: Garganega per almeno il 50%, altre varieta' a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
4. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante (metodo classico) e' ottenuto da uve, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione: Chardonnay per almeno il 50%; Pinot bianco, Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente fino a un massimo del 50%.
5. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» rosso (anche in versione novello e riserva) e' ottenuto da uve delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, per la seguente composizione: Merlot per almeno il 50%, altre varieta' a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
6. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano» (anche in versione riserva e spumante) devono essere ottenuti dalle uve Tai rosso (Tocai rosso) provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale ubicati nei territori di cui all'art. 3, lettera B).
Art. 3.
Zona di produzione
A) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata «Colli Berici» comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo, ed in parte quello dei comuni di: Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza. Tale zona e' cosi' delimitata: da piazzale Fraccon (Porta Monte), nella citta' di Vicenza, segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro abitato di Longare dove poco dopo del km 10 gira verso nord-est, segue la strada Montegalda e Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il fiume Bacchiglione e poco prima della localita' Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il confine tra Longare e Torri di Quartesolo che segue con percorso sinuoso verso est. Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longare fino all'incontro di questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale del Capitello (quota 26) a Colze'. Segue detta strada, raggiunge localita' Capitello. Da qui con direzione sud-est corre lungo la strada comunale che tocca Ca' Tognoni, Ca' Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto. Corre lungo la strada secondaria di Ca' Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano di Zocco a quota 25. Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine con la provincia di Padova. Segue in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale Montegalda-Veggiano, in direzione ovest prosegue lungo quest'ultima fino a Montegalda a Montegaldella ripassando il fiume Bacchiglione. Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale con Padova il localita' Ca' Cucca. Segue, verso sud-ovest, il confine provinciale, toccando la localita' Cucca, Monticello, Ponte bianco, Ca' Folletto e proseguendo per lo scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico-Euganea in prossimita' di Lovolo Padovano. Segue tale strada verso ovest e dopo breve tratto a Ca' Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina raggiunge il confine provinciale con Padova. Segue quindi il confine di Padova verso sud fino al punto di incontro con il canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in prossimita' di Ca' Schioppa dove attraversa il corso d'acqua in direzione sud-ovest, segue la strada comunale da Ca' Schioppa a Ca' Torres incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso nord-ovest raggiungendo la statale n. 247 che segue verso sud-est fino a Calliana. Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo che raggiunge. Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la localita' Ceresara e Case Ponte Papolo sullo scolo Gordon. Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine comunale di Orgiano che discende, verso sud, fino ad incontrare quello tra Asigliano e Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano-Asigliano in prossimita' della localita' «Conche». Segue verso ovest della strada e dopo aver superato le localita' Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine provinciale di Verona che segue verso nord fino all'abitato di Spessa. Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale tra Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della localita' Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della localita' Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti all'ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte, segue quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il ponte del Gua' e segue detta strada passando per le localita' Crosare, Sant'Antonio, Ca' del Masi, Monticello di Fara, Santa Giustina, Ca' Quinta fino ad incrociare il confine comunale tra Montebello e Sarego che segue in direzione nord-est fino a raggiungere il fiume Gua' risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il rio Poscolo. Risale quindi il rio Poscolo fino al ponte sullo stesso della strada tra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord-est tale strada fino all'incrocio con la statale n. 246 per Valdagno e Recoaro. Segue verso nord la statale n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissino. Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare il T. Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi in direzione est, segue il confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissare in localita' Case Costa. Segue tale strada fino alla localita' Ca' Settecamini, da dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla Fornace. Dalla Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a viale Zieri Dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38). Segue quindi detto confine verso sud fino all'osteria da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale. Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la localita' Spino. Dal bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone per seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona, ad Olmo. Supera detta strada e seguendo, verso sud, l'argine destro del nuovo alveo del fiume Retrone, raggiunge il ponte della Colombaretta e quindi la strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla comunale di Sant'Agostino, in localita' Crosara. Segue detta strada verso nord fino all'incontro con il confine comunale di Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale. Da qui segue una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e Villa Bonin, in direzione nord-est, fino ad intersecare la strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A. Fusinato la percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.
B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici Barbarano» comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Longare, Castegnero, Villaga, Barbarano Vicentino, Mossano e Nanto. Tale zona e' cosi' delimitata: iniziando dalla localita' Palazzo Bianco, frazione di Lumignano comune di Longare, si prende la strada comunale per Castegnero passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e continuando la stessa strada fino alla confluenza con la capezzagna confinante fra Costalunga e Cozza seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale «Dei Monti» a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il centro del paese sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Ca' Ghiotto a quota 21. Proseguendo diritto si entra dal cancello dell'azienda Gianesini Orfalia e seguendo la capezzagna delimitata dal fossato fino a che si tornera' ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita l'unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada comunale per Mossano in localita' Palu'. La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che delimita l'unghia del monte passando per quota 20 , localita' Pozzole, quota 21, quota 19, quota 20, localita' Ca' Salvi e rientrando quindi nella provinciale «Dorsale dei Berici». Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale «Sottocosta» si prosegue quindi la delimitazione lungo quest'ultima sino a quota 19, poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato a quota 25. Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita l'unghia del monte, rientrando nuovamente sulla «Dorsale dei Berici», si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla confluenza per Villaga a quota 19. Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso quota 23 e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno. Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e proseguendo verso ovest si passa Ca' Oche si gira a destra per quota 22, quota 19 e la Ronca Salgan. Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, C. Tapparo, fino al confine in direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso si passa per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra localita' Tarche, quota 96. Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio della strada comunale per Barbarano. Passata localita' Crosaron e quota 192 si prosegue per la curva di livello quota 200, si oltrepassano la Colonia de Giovanni, fino ad attraversare la strada «Dorsale dei Berici» in vicinanza della quota 206. Da qui prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote 356, 250, 290 e rimettendosi nella comunale da Mossano per Crosara. Si percorre la stessa fino a localita' Ca' Leonardi da dove si segue il margine del bosco, si passa sopra Ca' Rigo fino a raggiungere Ca' Marziai e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada comunale Nanto-Monti in localita' Monte della Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a localita' Chiesa Vecchia di Nanto. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco passando sopra Ca' Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106, passando a nord dell'abitato Castegnero per quota 93. Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero di Lumignano. Si prosegue per quota 73 e 25 fino a raggiungere a Palazzo Bianco, punto di partenza. Fanno parte di detta zona inoltre, i terreni collinari siti attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva di livello 28.
Art. 4.
Norme di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli Berici» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi. Sono consentite le forme di allevamento a spalliera semplice e doppie con esclusione dei vigneti coltivati con la varieta' Garganega, per la quale e' consentita anche la tradizionale pergola veronese a tetto piano, a condizione che si attui la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfila. Per tutti i vigneti da iscrivere dopo l'approvazione del presente disciplinare, il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3000. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione massima t |vol. naturale minimo %
Vitigno | uva/Ha | vol.
=====================================================================
Garganega | 14 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Tocai friulano (Tai) | 12 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Sauvignon | 12 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Pinot bianco | 12 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Pinot nero | 12 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Pinot grigio | 12 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay | 13 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Manzoni bianco | 12 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Merlot | 13 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Franc | 12 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon | 12 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Carmenere | 12 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Tocai rosso (Tai | |
rosso) | 12 | 10,00
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso» (nelle diverse versioni), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le compongono.
3. Le uve della varieta' destinate alla produzione delle tipologie: rosso, Merlot, Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenere designati con la menzione «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 2,00% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati. Le uve delle varieta' destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%. Le uve delle varieta' destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano destinate alla produzione della tipologia «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'12% vol. Le uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol., purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.
4. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione origine controllata «Colli Berici» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.
5. Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini «Colli Berici» che si fregiano della menzione riserva o destinate alla produzione dello spumante, le relative uve devono essere oggetto di registrazione nei documenti ufficiali indicando espressamente la destinazione delle uve.
Art. 5.
Norme di vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la' dove previsti, devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione di cui al precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.
2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
3. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» puo' essere utilizzata per produrre i vini «Colli Berici» bianco spumante, «Colli Berici» Tai rosso spumante e «Colli Berici» Barbarano o Barbarano rosso spumante, ottenuti con mosti e vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. Tali tipologie devono essere commercializzate nei tipi: brut , extradry, dry e demisec o abboccato. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante (metodo classico) anche in versione rosato o rose', deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre a partire dalla data di tiraggio, ma comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi: extrabrut, brut, extradry, dry e demisec. Nella preparazione della partita di base per l'elaborazione del vino «Colli Berici» spumante metodo classico si puo' partire da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare. Per il «Colli Berici» spumante metodo classico millesimato e' obbligatorio invece l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante metodo classico puo' utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende e' di almeno 30 mesi di permanenza sulle fecce. Le bottiglie di vino spumante metodo classico non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioe' non atte al consumo diretto, possono essere cedute solo nell'interno della zona di elaborazione. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» puo' essere utilizzata per produrre il vino «Colli Berici» bianco frizzante ottenuto con vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la produzione di detto vino avvenga in ottemperanza alle vigenti disposizioni. La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per l'arricchimento e' consentito l'uso oltre che del mosto concentrato e rettificato, del mosto concentrato ottenuto dalle uve prodotte nelle stesse zone di produzione.
5. I vini a denominazione di origine crollata «Colli Berici» designati con la menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
6. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del passito puo' avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte a leggero appassimento naturale, fino ad assicurare un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo del 14% vol. L'appassimento puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La resa massima sull'uva fresca in vino relativa al prodotto «Colli Berici» passito non deve essere superiore al 50%. Il vino «Colli Berici» passito non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Berici» Garganego:
colore: giallo paglierino dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e
giusta acidita', armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Tai:
colore: giallo paglierino;
odore: delicatamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fine, gradevole;
sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50%
vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione
riserva;
«Colli Berici» Tai rosso:
colore rosso rubino chiaro, intenso nella versione riserva;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, un po' amarognolo;
armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., 12,00%
vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano»:
colore: rosso rubino chiaro, intenso nella versione riserva;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., 13,00%
vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Cabernet:
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00%
vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l e 20,00 g/l nella
versione riserva;
«Colli Berici» Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e persistente;
sapore: asciutto, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00%
vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione
riserva.
«Colli Berici» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico, intenso, persistente;
sapore: piu' o meno secco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e
12,50% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 22,0 g/l nella versione
riserva;
«Colli Berici» Carmenere:
colore: rosso rubino carico tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00%
vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione
riserva;
«Colli Berici» Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente all'aranciato con l'invecchiamento;
odore: delicato;
sapore: asciutto e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
«Colli Berici» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino, piu' o meno chiaro, brillante;
odore: gradevole e fruttato;
sapore: da brut a demisec o abboccato, fresco, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» spumante (metodo classico):
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino, piu' o meno carico;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Colli Berici» spumante rosato o rose' (metodo classico):
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno tenue;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talora
fruttato;
sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico,
moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
zuccheri residui: da 15 a 33 g/l;
«Colli Berici» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato intenso;
sapore: piu' o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» bianco frizzante:
spuma: fine;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato di frutta;
sapore: piu' o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Pinot grigio:
colore: dal giallo paglierino al giallo ramato;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Manzoni bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, tenue, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» passito:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: dolce di frutta matura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui
11,50% vol. di alcol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Colli Berici» rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo intenso e persistente;
sapore: piu' o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50%
vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 22,0 g/l nella versione
riserva;
«Colli Berici» novello:
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
odore: piacevole, fresco, fruttato;
sapore: moderatamente tannico, con aroma intenso e
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Colli Berici» Tai rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino chiaro;
odore: fruttato intenso caratteristico;
sapore: da brut a demisec, fresco, vivace, fruttato, leggermente
amarognolo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Colli Berici Barbarano» spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino chiaro;
odore: fruttato intenso caratteristico;
sapore: da brut a demisec, fresco, vivace, fruttato, leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
2. Nella etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», ad esclusione delle tipologie «frizzante» e degli «spumanti» non designati con l'indicazione millesimato, deve figurare l'annata di produzione delle uve. Per i vini «Colli Berici» bianco spumante e bianco passito, in etichetta e' omesso il riferimento del colore. Per il vino «Colli Berici» rosso (anche nelle versioni novello e riserva) in etichetta e' omesso il riferimento del colore.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» fino a 5 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse, ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» immessi al consumo in bottiglie fino a 1,5 litri, ad esclusione dei vini spumanti e delle versioni riserva e di quelli con riferimento alla sottozona Barbarano, e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite.
3. Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti», modificato da ultimo con decreto ministeriale 10 marzo 2003, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art. 3.
1. Per i vini a Denominazione di origine controllata «Chianti» riportanti i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina», ed i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» qualificati con la specificazione «superiore», provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 del presente decreto, e' consentita l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5 dall'annesso disciplinare di produzione.
Art. 4.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine controllata.
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata garantita «Chianti» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e' riservata ai vini «Chianti», gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Chianti» e «Chianti Superiore» e le seguenti sottozone: «Chianti Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti Colli Senesi», «Chianti Colline Pisane», «Chianti Montalbano», «Chianti Montespertoli» e «Chianti Rufina».
Art. 2.
Base ampelografica
I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: da 70 a 100%; possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana. Inoltre: i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o
congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. Per il vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli Senesi», la composizione ampelografica e' la seguente: Sangiovese: da 75 a 100%; possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana nella misura massima del 25% del totale e purche' Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10%. Fino alla vendemmia 2015 potranno concorrere alla produzione del vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli Senesi», anche i vitigni Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente fino al massimo del 10%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista nell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996, cosi' come integrata con la delimitazione della sottozona «Montespertoli» di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1997. Ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine piu' antica e' disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista e pertanto in tale zona non si possono impiantare ed iscrivere vigneti «Chianti» e «Chianti Superiore» ne' produrre vini «Chianti» e «Chianti Superiore».
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad un'altitudine non superiore a metri 700.
4.2 - Densita' di impianto.
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.000 ceppi per ettaro. Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare e successivi al 2 luglio 1984 si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.
4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone.
4.4 - Sistemi di potatura.
I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
4.5. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 - Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| |volumico naturale minimo
tipologia o sottozona |Produzione uva t/ha| % vol.
=====================================================================
Chianti | 9 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Aretini | 8 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Fiorentini| 8 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Senesi | 8 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Senesi | |
Riserva | 8 | 12,50
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colline Pisane | 8 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Montalbano | 8 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Montespertoli | 8 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Rufina | 8 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Superiore | 7,5 | 11,50
La produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 3,00 per ceppo. Per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto 1996, la produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 5,00 per ceppo, fermi restando i limiti di resa uva ad ettaro sopra indicati. Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verra' data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - ed alle Camere di commercio competenti. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro e' la seguente: terzo anno vegetativo 60% della produzione massima; quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia la vinificazione e' consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purche' nell'ambito della regione Toscana. L'uso delle menzioni relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e' consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non piu' di venticinque chilometri in linea d'aria dal confine delle relative sottozone, purche' all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi. Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Toscana e comunicate all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ) e alla competente Camera di Commercio I.A.A.
5.2 - Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4. I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario la quale potra' essere presa in carico, purche' compatibile, come vino ad Indicazione Geografica Tipica.
5.3 - Elaborazioni.
Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite.
5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
=====================================================================
| |Produzione massima hl di vino
tipologia o sottozona |Resa uva/vino| ad ettaro
=====================================================================
Chianti | 70 | 63
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Aretini | 70 | 56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Fiorentini| 70 | 56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Senesi | 70 | 56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colline Pisane | 70 | 56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Montalbano | 70 | 56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Rufina | 70 | 56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Montespertoli | 70 | 56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Superiore | 70 | 52,5
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
5.5 - Invecchiamento e affinamento in bottiglia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», anche con riferimento alle sottozone, puo' aver diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovra' essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno. Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovra' essere effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un
successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi. Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla menzione «riserva» viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
5.6 - Immissione al consumo.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
=====================================================================
tipologia o sottozona | Data (anno successivo alla vendemmia)
=====================================================================
Chianti | 1° marzo
Chianti Colli Aretini | 1° marzo
Chianti Colli Fiorentini | 1° settembre
Chianti Colli Senesi | 1° marzo
Chianti Colline Pisane | 1° marzo
Chianti Montalbano | 1° marzo
Chianti Rufina | 1° settembre
Chianti Montespertoli | 1° giugno
Chianti Superiore | 1° settembre
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Chianti:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Aretini»:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Fiorentini»:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo
di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Senesi»:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, con un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%; estratto non
riduttore minimo: 23 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Colline Pisane»:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Montalbano»:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Montespertoli»:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo
di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Rufina»:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo
di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti Superiore:
colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo
di 4 g/l di zuccheri riduttori;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su proposta del Consorzio di tutela, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
7.1 - Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 - Menzioni facoltative.
Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione «governato» - o termini consimili autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - e' obbligatorio il «governo all'uso Toscano».
7.3 - Localita'.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
7.4 - Annata.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve.
7.5 - Vigna.
Nella designazione dei vini «Chianti», «Chianti Superiore» e «Chianti» seguito dal riferimento ad una delle sottozone, puo' essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
Confezionamento
8.1 - Tappatura e recipienti.
Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento. Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, e' vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della legge 20 febbraio 2006, n. 82, ed e' inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione del «Chianti Superiore» e delle menzioni «riserva», sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli il cui utilizzo sara' demandato dalla medesima normativa al presente Disciplinare. E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. Per il confezionamento e' consentito solo l'uso del tappo raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacita' non superiore a litri 0,375 per i quali e' ammesso l'uso del «tappo a vite».


