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Notizie enologiche: modifiche Garda, Sagrantino, Colli Berici, Chianti

a cura di Graziano Favilli

 

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda".
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
                               Art. 1.
Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" approvato con decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e  successive  modifiche,  e'  modificato  come specificato nel testo annesso  al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
                               Art. 2.
I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla vendemmia  2009,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Garda",  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti, conformemente alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge  10  febbraio  1992,  n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato, regioni e province autonome 25 luglio 2002 -  la  denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti.
                               Art. 3.
Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini a denominazione di origine controllata "Garda", e'  tenuto  a  norma  di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
                                                             Annesso

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA»
All'art.  2,  lettera  B),  comma  1,  dopo  «rosso»  inserire  la dicitura: «anche nella tipologia novello».
All'art. 3, l'ultimo comma e' sostituito con il seguente testo: «La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  "Garda"  designabili con la specificazione "Classico" di cui  all'art.  2,  lettera  B),  comprende  l'intero  territorio  dei seguenti comuni in provincia di Brescia: Limone   sul   Garda,   Tremosine,  Tignale,  Gargnano,  Vobarno, Toscolano  Maderno, Gardone Riviera, Salo', Roe' Volciano, Villanuova sul  Clisi,  Gavardo,  S.  Felice  del  Benaco,  Puegnago, Muscoline, Manerba  del  Garda,  Polpenazze,  Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese  della  Riviera,  Padenghe  sul  Garda,  Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.».
All'art. 4 , il comma 6 e' sostituito con il seguente comma: «La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei  vigneti  destinati  alla  produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Garda" con la specificazione "Classico" di cui all'art. 2, lettera B), ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

=====================================================================
              Tipologia               |  Resa uva t/ha   |   % vol.
=====================================================================
"Garda" classico bianco               |        11        |   10,50
"Garda" classico chiaretto            |        11        |   10,50
"Garda" classico rosso                |        11        |   10,50
"Garda" classico rosso novello        |        11        |   10,50
"Garda" classico rosso superiore      |        10        |   11,00
"Garda" classico Groppello            |        11        |   10,50
"Garda" classico Groppello riserva    |        10        |  11,50}.

All'art. 4, dopo il comma 6, inserire il comma: «Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti: nuovi impianti:
    1° anno: produzione rivendicabile zero;
    2° anno: produzione rivendicabile zero;
    3°  anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  100%  della  resa indicata nel disciplinare;
   sovrainnesti:
    1° anno: produzione rivendicabile zero;
    2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare;
    3°  anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  100%  della  resa
indicata nel disciplinare.
Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  ed  i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».
All'art. 4, dopo il comma 7, inserire il seguente comma: «Tali superi potranno essere impiegati per la produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Benaco Bresciano”.».
All'art. 5, dopo il comma 3, inserire il seguente comma: «Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti    iscritti    all'Albo   siano   vinificate   separatamente, l'assemblaggio  definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" sottozona “classico”, deve avvenire  prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della  denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.».
All'art.  5,  comma  9,  alla tipologia «Garda classico chiaretto» sostituire «60%» con «68%»; dopo «Garda classico rosso 68%», inserire «Garda classico rosso novello 68%.».
All'art. 5, dopo il comma 9, inserire il seguente comma: «Per  la  produzione  del  vino  "Garda"  Classico  chiaretto, la vinificazione  deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.».
All'art. 5, e' eliminato il comma 6: «E'  ammessa  la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella  misura  del  10%  del  volume al solo “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” rosso.».
All'art.  6, lettera b), dopo la descrizione della tipologia Garda classico rosso inserire:
   "Garda" classico rosso novello
    colore: rosso rubino con note violacee;
    profumo: intenso di frutti rossi e fiori;
    sapore: gusto fresco e sapido, tannicita' delicata;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21 g/l.».
All'art.  7,  ultimo  comma, eliminare la dicitura: «di cui almeno tre mesi in bottiglia».

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine   controllata   «Riviera   del   Garda  Bresciano»  o  «Garda Bresciano».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
                               Art. 1.
Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata   «Riviera  del  Garda  Bresciano»  o  «Garda  Bresciano» approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 e successive modifiche, e' modificato come di seguito specificato nel testo  annesso  al  presente  decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
                               Art. 2.
I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla vendemmia  2009,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Riviera  del  Garda  Bresciano»  o «Garda Bresciano», provenienti da vigneti   non   ancora   iscritti,  conformemente  alle  disposizioni dell'annesso  disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.  164,  del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni   e  province  autonome  25  luglio  2002,  la  denuncia  dei rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi all'apposito albo dei vigneti.
                               Art. 3.
Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
                                                              Annesso

MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE   CONTROLLATA  «RIVIERA  DEL  GARDA  BRESCIANO»  O  «GARDA BRESCIANO».
- All'art. 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».
- All'art. 4, comma 5, la dicitura «q.li 125» e' sostituita con la dicitura «11 tonnellate».
- All'art. 4, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma: «Le  rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti: nuovi impianti:
     1° anno: produzione rivendicabile zero;
     2° anno: produzione rivendicabile zero;
     3°  anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  100%  della resa
indicata nel disciplinare;
    sovrainnesti:
     1° anno: produzione rivendicabile zero;
     2°  anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  50%  della  resa
indicata nel disciplinare;
     3°  anno:  produzione  rivendicabile  fino  al  100%  della resa
indicata nel disciplinare.».
- All'art. 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: «Nel  caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti    iscritti    all'Albo   siano   vinificate   separatamente, l'assemblaggio  definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di  origine  controllata  «Riviera  del  Garda  Bresciano»  o  «Garda Bresciano»  ,deve  avvenire prima della richiesta di campionatura per il   riconoscimento  della  denominazione,  e  comunque  prima  della estrazione dalla cantina del produttore.».
- All'art. 5 e' eliminato il comma 6: «E'  ammessa  la  correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso».
- L'art. 6 e' sostituito per intero dal seguente testo: «I  vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano»  o «Garda Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» bianco:
    colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante;
    profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico;
    sapore:  delicatamente  amarognolo,  vellutato  con  leggera vena salina;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
    acidita' totale minima: 5,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto:
    colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;
    profumo:  delicato e gradevole; sapore: morbido, con fondo neutro
o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso:
    colore: rosso rubino brillante;
    profumo: vinoso, caratteristico;
    sapore: sapido, caratteristico, con fondo leggermente amarognolo;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 11,00% vol.; 12%
vol. per il superiore;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello:
    colore: rosso rubino con note violacee;
    profumo:  intenso di frutti rossi e fiori; sapore: gusto fresco e
sapido, tannicita' delicata;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello:
    colore: rosso rubino brillante;
    profumo:  vinoso,  fruttato  caratteristico;  sapore:  vellutato,
sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   «Riviera del Garda Bresciano» «Garda Bresciano» rose' o rosato:
    spuma sottile con grana fine e persistente;
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: fragrante con sentore fruttato quando e' spumantizzato con
il  metodo charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione
in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;
    sapore:  fresco,  sapido,  persistente,  con sensazione finale di
ammandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    residuo zuccherino: non superiore a 15 gr/l.
E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e  forestali, modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.».
- All'art. 7: al  primo  comma  di  seguito  alle  parole  «di  almeno un anno»
inserire  la  dicitura  «a  decorrere  dal  1°  novembre dell'anno di raccolta delle uve.».
L'ultimo comma e' eliminato.
- L'art. 9 e' eliminato.

Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche tipiche  dei  vini,     relativo  alla  richiesta  di  modifica della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Montefalco» Sagrantino  in  «Montefalco  Sagrantino»,  e proposta del relativo disciplinare di produzione.
                                                             Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MONTEFALCO SAGRANTINO»
                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
La  denominazione  di  origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino»  e'  riservata  al  vino rosso, nelle tipologie «Secco» e «Passito»,  che  risponda  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Montefalco  Sagrantino»  deve  essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno «Sagrantino».
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  «Montefalco Sagrantino»  comprende  i  terreni  vocati  alla qualita' dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di  Bevagna,  Gualdo  Cattaneo,  Castel  Ritaldi  e Giano dell'Umbria ubicati nella provincia di Perugia.
Tale zona e' cosi' delimitata: da  una  linea  che,  partendo  dal punto di incontro del confine comunale  di  Montefalco  con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206,  prosegue,  in  direzione  sud,  lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada  per  San  Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione    prosegue    risalendo    un   fossatello,   toccando successivamente  le  quote  254  e  276;  indi  prosegue  oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in  prossimita'  delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel-Ritaldi-Francocci  fino  ad  incontrare il confine comunale di Castel   Ritaldi.  Segue  detto  confine  comunale  in  direzione  C. Lombricchio   e   prosegue  su  detto  confine,  passando  per  fosso Rovicciano,  quote  452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. azzoccanti.  Da  questo  punto la linea di delimitazione prosegue in direzione  nord-ovest  in  comune  di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo  una  carrareccia  ivi  esistente,  indi  seguendo un fossato e toccando  le  quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimita' del passo  della  Puglia.  Di  qui  la  linea  di  delimitazione segue la carrareccia  per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui  seguendo  sempre  la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge  q.  495  e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano  dell'Umbria,  indi prosegue su una carrareccia che tocca quota 530,  q.  552, q. 549 (C. Mancini) e q. 456. Continua in direzione C. Casali  (q.  459)  e  della  frazione  Castagnola  e poco prima della frazione  stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui  la  linea  di  delimitazione  percorre  in  direzione nord-ovest (Tamagnino),  la  carrareccia  esistente, toccando successivamente le quote  415  e  409.  Prosegue  in  direzione  sud-ovest  (Montecchio) toccando  le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in  direzione  nord  lungo  il  fosso  del  Peccato  fino a q. 341 in prossimita'   di   C.   Regnicolo.  Da  questo  punto,  la  linea  di delimitazione  segue  un  fossatello esistente e toccando q. 436 e q. 389  raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le  quote  422,  431,  e  435.  Da  localita'  Le  Torri, la linea di delimitazione  continua  lungo la carreggiabile per 5. Terenziano che percorre  in  direzione  nord-ovest fino in prossimita' di q. 528. Di qui  raggiunge  la  polla d'acqua in prossimita' di q. 524 e segue il fossatello  esistente,  in direzione nord, passando per q. 322 e piu' oltre  lungo  il  fosso  di  Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge localita' il Casino e di qui imbocca una  carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione  est  lungo  il  fosso tra C. Vignale e C. S. Angelo fino a raggiungere  la  carrareccia  per  C.  Antica. Segue tale carrareccia toccando  successivamente  q.  491,  C.  Antica,  q.  479,  q. 451 in prossimita'  di  C.  Azzolina  e  prosegue  oltre,  sempre  su  detta carrareccia,  in  direzione  sud-est  passando  per Santa Maria, Case Mattia,  Castello  e  Sant'Andrea.  Raggiunge quindi q. 320, punto di incontro  con  la  carreggiabile  per  Ponte  di  Ferro, che segue in direzione  sud,  toccando  successivamente le quote 343, 350 e 382 e, poco  oltre,  imbocca  la  carrareccia  che  raggiunge  a  q. 415, la carreggiabile  per  C.  Bordoni  che  segue  per  breve  tratto, indi riprende  la  carrareccia  che  scende  a quota 372 e 315. Di qui, la linea  di  delimitazione  continua  in  direzione sud-est discendendo l'impluvio  e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere  la  confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale  quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea  di  delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione  nord-est, fino in prossimita' di q. 294, indi in direzione nord-ovest  raggiunge  Ponte di Ferro lo supera passando per le quote 257,  251,  247  e  246,  costeggia  Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimita' di Madonna della Puglia.  Da  questo  punto,  la  linea  di  delimitazione  segue,  in direzione  nord,  il  fosso Rubbiantino, toccando le quote 221, 226 e 228  e  poco  oltre,  devia  in  direzione  est  risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in  prossimita'  di  q. 316 che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio  esistente  che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q.  436 la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione  sud-est  e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435  (Casemarco),  C. La Botte, podere La Romita, q. 395 e C. Piccini fino  a raggiungere il fosso Castellara, in prossimita' della q. 470. Discende  tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la localita' Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia  il fosso che costeggia a nord la localita' Bentino lungo il quale  risale  toccando  q.  378 fino a raggiungere la q. 550. Sempre lungo  il  corso  d'acqua la linea di delimitazione risale verso nord per  circa  300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue  percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi in  direzione  nord  costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626,  il  fosso  esistente, in prossimita' di q. 647. Ridiscende tale fossato  in direzione nord est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli.  Da  q.  304,  la  linea  di  delimitazione  raggiunge  la carreggiabile  esistente  e  la percorre in direzione ovest fino alla prossimita' della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest  colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso., lo segue in direzione  nord  fino alla confluenza di questi con il rio dell'Acqua Rossa  che  risale  in direzione nord-ovest fino in prossimita' di C. Bollena.  Attraversa  la  strada  per  tale  cascina  e  prosegue per l'impluvio  che  in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo  percorre  in direzione nord-est fino ad incrociare la carrareccia per la localita' di Collacio. La percorre in direzione nord fino a q. 338  ove  raggiunge  il  fosso  Rapace.  Segue  il  fosso  Rapace, in direzione  nord fino in prossimita' di Limigiano, punto di confluenza con  il  fosso  Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada  per  Cannara  sul  confine  comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimita' di  C.  Pesci  dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco  oltre  ponte  dell'Isola.  Segue  quindi  la  carreggiabile che costeggia   ad  est  il  convento  dell'Annunziata  e  a  q.  213  in prossimita'  di  Capro,  riprende  la  via Ducale che percorre fino a Bevagna e piu' esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada   raggiunge   il   torrente  Teverone.  Da  qui  la  linea  di delimitazione  segue  il  T.  Teverone fino a raggiungere il punto di incontro  del  torrente  con  il  confine  comunale  di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono   pertanto   da  considerarsi  idonei  unicamente  i  terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.
4.2 Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti, effettuati dopo l'entrata in vigore  del  presente  disciplinare,  la  densita' minima di impianto dovra'  essere  di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovra' superare i 2,50 metri lineari.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I  sesti  di  impianto,  le  forme  d'allevamento  ed i sistemi di potatura  devono essere quelli atti a conseguire la migliore qualita' o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' consentita 1'irrigazione di soccorso.
4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La  produzione massima di uva ad ettaro, ammessa per la produzione del   vino   a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Montefalco  Sagrantino»,  e'  di  8000  chilogrammi  per  ettaro  di vigneto.  Fermo restando tale limite, per i nuovi impianti realizzati dopo  l'entrata  in  vigore  del presente disciplinare, la produzione massima per ceppo e' fissata in 2,5 chilogrammi. Al limite massimo di produzione ad ettaro sopra indicato, anche in annate   eccezionalmente  favorevoli,  la  produzione  dovra'  essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve,  purche'  la produzione  totale  del  vigneto  non  superi del 20% il quantitativo sopra  indicato,  altrimenti  decade il diritto alla denominazione di origine  controllata  e  garantita per tutto il prodotto. L'eccedenza non  avra'  diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  e garantita. La  Regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di  categoria  interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione,  puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare di produzione dandone immediata   comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari  e  forestali  e  al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le  uve  di  cui  all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco  Sagrantino»  Secco,  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale  minimo  di  12.50%;  fermo  restando  tale  limite,  le uve destinate   alla  tipologia  «Montefalco  Sagrantino»  Passito,  dopo appassimento,  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico volumico naturale  minimo  di  17,00%. Per la tipologia «Secco», qualora venga indicata  la  menzione  «Vigna»,  le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50%.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione.
5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento
Le   operazioni   di  vinificazione,  ivi  compreso  l'affinamento obbligatorio  e  l'appassimento  delle  uve,  e  di imbottigliamento, devono   essere   effettuate   nell'ambito  territoriale  dei  comuni compresi,  anche  solo  parzialmente, nella zona di produzione di cui all' art. 3. Tuttavia,  tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a  svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei comuni di Foligno  e  Spoleto che gia' dispongono della relativa autorizzazione ad  effettuare  tali  operazioni  prima  dell'entrata  in  vigore del presente disciplinare.
5.2 Elaborazione.
Le  tipologie  previste  dall'art.  1  devono  essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Nel  caso  della  tipologia  «Secco»,  qualora  venga  indicata la menzione «Vigna» non puo' essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve.
5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro.
La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per  il  «Montefalco Sagrantino» Secco, ed al 35% riferito allo stato fresco dell'uva per la tipologia Passito. Qualora  la  resa  uva/vino  superi  i limiti di cui sopra, ma non rispettivamente  il  70%  ed il 40%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. In  caso di rese superiori rispettivamente al 70% ed al 40% decade il  diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto vino.
5.4 Invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia.
Il  vino  «Montefalco  Sagrantino» nelle tipologie Secco e Passito deve  essere  sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di  almeno  trentatre  mesi,  a decorrere dal ° dicembre dell'anno di produzione  delle  uve, di cui - per la sola tipologia Secco – almeno dodici mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione. Inoltre,  il  vino «Montefalco Sagrantino» nelle tipologie Secco e Passito  non  puo'  essere  immesso  al  consumo  se  non  dopo  aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi.
5.5 Appassimento.
Per quanto riguarda il vino «Montefalco Sagrantino» nella versione Passito  viene  ammessa,  oltre all'appassimento naturale, la pratica del  controllo  dell'umidita'.  In  questo  caso gli ambienti possono essere  soggetti  al  trattamento  di deumidificazione e di eventuale abbassamento  della  temperatura  ambientale.  E' comunque vietato il ricorso al riscaldamento.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Montefalco  Sagrantino»  Secco  all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:  rosso  rubino  intenso  talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con 1'invecchiamento;
    odore:  delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 13,00% vol (13,50%
vol nel caso della tipologia con la menzione «Vigna»);
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
   Il   vino   denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
«Montefalco  Sagrantino» Passito all'atto dell'immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:  rosso  rubino  carico  talvolta  con riflessi violacei e
tendente al granato con l'affinamento;
    odore:  delicato  caratteristico che ricorda quello delle more di
rovo;
    sapore: dolce, armonico, gradevole;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol; residuo
zuccherino minimo: 80 grammi/litro;
    residuo  zuccherino  massimo:  180  grammi/litro; acidita' totale
minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 35 g/l.
   E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  -  modificare  con proprio decreto i limiti sopra
indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.
                               Art. 7.
                    Etichettatura e presentazione
7.1 Qualificazioni.
Nella  etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi «superiore»,  «extra»,  «fine», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Indicazione menzione «Vigna».
E'  consentito  l'uso  di indicazioni toponomastiche aggiuntive in associazione  alla  menzione  «Vigna»  purche' le uve, da cui il vino cosi qualificato e' stato ottenuto: vengano  indicate all'atto della denuncia all'Albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve siano  vinificate separatamente e, le uve e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.
7.3 Caratteri e posizione in etichetta.
Nella  designazione  e  presentazione  del vino a denominazione di origine  controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», il nome del vitigno  deve  figurare  in  etichetta in caratteri di dimensioni non superiori  a  quelli  utilizzati  per  la  denominazione  di  origine «Montefalco», della stessa evidenza e medesima base colorimetrica. E' indifferentemente  ammessa  la  disposizione su una o due righe della denominazione «Montefalco Sagrantino». Inoltre  la  specificazione  di  tipologia  «Secco» e' facoltativa mentre  e'  obbligatoria  la  specificazione  di tipologia «Passito»: queste   dizioni   devono   figurare   al  di  sotto  della  dicitura «denominazione  di origine controllata e garantita» ed essere scritte in  caratteri  di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Montefalco».
                               Art. 8.
                           Confezionamento
I  vini  di  cui  all'art.  1  devono essere immessi al consumo in bottiglie  di  capacita'  non  superiore  a  5  litri,  muniti  di un contrassegno  di  Stato,  applicato  in  modo tale da impedire che il  contenuto   possa   essere   estratto   senza   l'inattivazione   del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 164/1992. Le  bottiglie  di  cui  al comma precedente devono essere di vetro scuro  e chiuse con tappo in sughero. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche tipiche   dei   vini,  relativo  alla  proposta  di  modifica  del disciplinare  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici».
                                                              Annesso
PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI BERICI»
                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
 1.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Colli Berici» e' riservata ai seguenti vini:
    «Colli  Berici»  bianco  (anche in versione frizzante, spumante e passito);
    «Colli Berici» rosso (anche in versione riserva e novello);
    «Colli Berici» spumante (metodo classico anche in versione rosato o rose');
    «Colli Berici» Garganego/a;
    «Colli Berici» Tai;
    «Colli Berici» Sauvignon;
    «Colli Berici» Pinot bianco;
    «Colli Berici» Pinot nero;
    «Colli Berici» Pinot grigio;
    «Colli Berici» Chardonnay;
    «Colli Berici» Manzoni bianco;
    «Colli Berici» Tai rosso (anche in versione spumante e riserva);
    «Colli Berici» Merlot (anche in versione riserva);
    «Colli Berici» Cabernet (anche in versione riserva);
    «Colli Berici» Cabernet Sauvignon (anche in versione riserva;
    «Colli Berici» Cabernet Franc (anche in versione riserva);
    «Colli Berici» Carmenere, (anche in versione riserva).
2.  La  denominazione  di  origine  controllata «Colli Berici» con riferimento alla sottozona Barbarano e' riservata ai seguenti vini:«Colli  Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano» (anche in versione spumante e riserva).
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
1.  I  vini  a denominazione di origine controllata «Colli Berici» con  uno  dei  seguenti  riferimenti  Tai  (da  uve  Tocai friulano), Garganego/a  (da uve Garganega), Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot  grigio,  Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Tai rosso (da uve Tocai  rosso), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenere, devono essere  ottenuti  da  uve  provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno  l'85%.  Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di  altri  vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza.
2.  Per  la  produzione  del  vino  Cabernet  possono  concorrere, congiuntamente  o  disgiuntamente,  le  uve  delle  varieta' Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere.
3.  Il  vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» bianco  (anche in versione frizzante, spumante e passito) e' ottenuto dalle  uve,  delle  seguenti  varieta', provenienti dai vigneti di un unico  ambito  aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione: Garganega  per  almeno  il  50%,  altre  varieta'  a bacca bianca congiuntamente   o   disgiuntamente,   non  aromatiche,  elencate  al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
4.  Il  vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante  (metodo  classico)  e'  ottenuto  da  uve,  delle  seguenti varieta',  provenienti  dai  vigneti  di  un  unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione: Chardonnay per almeno il 50%; Pinot  bianco, Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente fino a un massimo del 50%.
5.  Il  vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» rosso  (anche in versione novello e riserva) e' ottenuto da uve delle seguenti  varieta',  provenienti  dai  vigneti  di  un  unico  ambito aziendale,  iscritti  agli  albi  di  cui al comma 1, per la seguente composizione: Merlot   per   almeno  il  50%,  altre  varieta'  a  bacca  rossa congiuntamente   o   disgiuntamente,   non  aromatiche,  elencate  al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
6.  I  vini  a  denominazione di origine controllata «Colli Berici Barbarano»  rosso  o  «Colli  Berici  Barbarano»  (anche  in versione riserva e spumante) devono essere ottenuti dalle uve Tai rosso (Tocai rosso)  provenienti  dai vigneti di un unico ambito aziendale ubicati nei territori di cui all'art. 3, lettera B).
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
A)  La  zona  di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione  di  origine controllata «Colli Berici» comprende tutto il  territorio amministrativo dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla,  Arcugnano,  Barbarano  Vicentino,  Brendola,  Castegnero, Grancona,  Mossano,  Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga,  Zovencedo,  ed  in  parte  quello  dei comuni di: Asigliano Veneto,  Campiglia  dei  Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino,    Montecchio    Maggiore,    Montegalda,   Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza. Tale zona e' cosi' delimitata: da piazzale Fraccon (Porta Monte), nella citta' di Vicenza, segue verso  sud  la  strada  statale  della  Riviera n. 247 fino al centro abitato  di  Longare  dove  poco  dopo del km 10 gira verso nord-est, segue  la  strada  Montegalda  e  Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte  nuovo  il  fiume  Bacchiglione  e  poco  prima della localita' Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a  raggiungere il confine tra Longare e Torri di Quartesolo che segue con  percorso  sinuoso  verso  est.  Continua poi seguendo il confine comunale  tra  Grumolo delle Abbadesse e Longare fino all'incontro di questo  con  la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale  del  Capitello  (quota  26)  a  Colze'. Segue detta strada, raggiunge  localita'  Capitello.  Da  qui con direzione sud-est corre lungo  la strada comunale che tocca Ca' Tognoni, Ca' Gemo, attraversa la  ferrovia  e  giunge  alle  Case  Miotto.  Corre  lungo  la strada secondaria di Ca' Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano  di  Zocco a quota 25. Segue detta strada verso Montegalda  fino  al  punto  di  incontro  con  la strada di Contrada Ponzamiglio  che  segue verso est fino al confine con la provincia di Padova. Segue  in  direzione  sud  fino  ad  incontrare  la  strada provinciale  Montegalda-Veggiano,  in  direzione ovest prosegue lungo quest'ultima  fino  a  Montegalda a Montegaldella ripassando il fiume Bacchiglione.  Da  Montegaldella  segue  la  strada  provinciale  per Cervarese  Santa  Croce fino ad incrociare il confine provinciale con Padova  il  localita'  Ca'  Cucca. Segue, verso sud-ovest, il confine provinciale,  toccando  la localita' Cucca, Monticello, Ponte bianco, Ca'  Folletto e proseguendo per lo scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale  Berico-Euganea  in  prossimita' di Lovolo Padovano. Segue  tale  strada  verso  ovest  e dopo breve tratto a Ca' Bassa in Lovolo  Vicentino  gira  verso  sud  seguendo la comunale che passa a valle  di  Villa  Helman,  la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando  lo  scolo  Condotto raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina  raggiunge  il confine provinciale con Padova. Segue quindi il confine  di  Padova verso sud fino al punto di incontro con il canale Bisatto  che  risale  in  riva  sinistra  fino  in prossimita' di Ca' Schioppa  dove  attraversa  il  corso d'acqua in direzione sud-ovest, segue  la  strada  comunale  da Ca' Schioppa a Ca' Torres incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso nord-ovest raggiungendo  la  statale  n.  247  che  segue  verso  sud-est fino a Calliana.  Da  Calliana  prosegue  verso  ovest  per  la  strada  che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima  del  centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo  che raggiunge. Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale  per  la  localita' Ceresara e Case Ponte Papolo sullo scolo Gordon.  Risale  quindi  detto  scolo  fino  a raggiungere il confine comunale  di  Orgiano  che  discende,  verso  sud, fino ad incontrare quello  tra  Asigliano  e  Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano-Asigliano  in  prossimita'  della  localita'  «Conche». Segue verso  ovest della strada e dopo aver superato le localita' Sabbioni, La  Boaria,  Scuole,  raggiunge  il confine provinciale di Verona che segue  verso  nord fino all'abitato di Spessa. Da Spessa risale verso nord  lungo  il confine comunale tra Alonte e Lonigo fino al punto in cui,  nelle  vicinanze  della localita' Stamberga, incrocia la strada provinciale  per  Lonigo  fino al punto in cui, nelle vicinanze della localita'  Stamberga,  incrocia  la  strada  provinciale per Lonigo e lungo  la  medesima  raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti all'ospedale,  fino  al bivio della strada per Montebello e la strada statale  n.  500  per  Alte,  segue  quindi la strada provinciale per Montebello,  attraversa  il  ponte  del  Gua'  e  segue  detta strada passando  per  le  localita'  Crosare,  Sant'Antonio,  Ca'  del Masi, Monticello  di Fara, Santa Giustina, Ca' Quinta fino ad incrociare il confine  comunale  tra  Montebello  e  Sarego  che segue in direzione nord-est  fino a raggiungere il fiume Gua' risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il rio Poscolo. Risale quindi il rio Poscolo fino  al  ponte  sullo  stesso della strada tra Montecchio Maggiore e Montorso  e segue in direzione nord-est tale strada fino all'incrocio con  la  statale  n.  246 per Valdagno e Recoaro. Segue verso nord la statale  n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore  e  Trissino.  Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi  verso  est  quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare  il  T.  Valdiezza,  da  dove,  prima  verso nord e poi in direzione   est,  segue  il  confine  settentrionale  del  comune  di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissare in localita' Case Costa. Segue tale strada fino alla localita' Ca' Settecamini, da dove,  in  direzione  ovest,  prosegue  per  quella  che conduce alla Fornace. Dalla Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a  viale  Zieri Dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38). Segue quindi detto confine verso sud fino  all'osteria  da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale. Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale  pedemontana  per  Sovizzo  fino  al  bivio per la localita' Spino.  Dal  bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone  per  seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino  ad  incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona, ad Olmo. Supera  detta strada e seguendo, verso sud, l'argine destro del nuovo alveo  del  fiume  Retrone,  raggiunge  il ponte della Colombaretta e quindi  la  strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla comunale  di  Sant'Agostino, in localita' Crosara. Segue detta strada verso  nord  fino  all'incontro  con il confine comunale di Vicenza e Arcugnano,  prosegue  lungo  tale  confine verso est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale. Da qui segue una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e Villa Bonin, in direzione nord-est, fino ad intersecare la strada comunale di Gogna, quindi per la  strada  di  Gogna  verso  Vicenza,  raggiunge  via A. Fusinato la percorre  verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.
B)  La  zona  di  produzione  delle  uve  atte a produrre i vini a denominazione   di   origine  controllata  «Colli  Berici  Barbarano» comprende  in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Longare, Castegnero, Villaga, Barbarano Vicentino, Mossano e Nanto. Tale zona e' cosi' delimitata: iniziando  dalla  localita' Palazzo Bianco, frazione di Lumignano comune  di  Longare,  si  prende  la  strada  comunale per Castegnero passando  per  quota  21  e successivamente per il centro del paese e continuando  la  stessa strada fino alla confluenza con la capezzagna confinante  fra Costalunga e Cozza seguendo la quale si esce al bivio sulla  strada  provinciale «Dei Monti» a quota 23, si segue la strada comunale  che  prosegue  per  il centro del paese sino a quota 24, si gira  a  sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo  la comunale fino a Ca' Ghiotto a quota 21. Proseguendo diritto si  entra  dal  cancello dell'azienda Gianesini Orfalia e seguendo la capezzagna   delimitata  dal  fossato  fino  a  che  si  tornera'  ad incrociare  nuovamente  la strada comunale per Mossano a quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa Montruglio, sino alla confluenza  con la curva altimetrica che delimita l'unghia del monte, seguendola  sino  ad  incrociare  la  strada  comunale per Mossano in localita'  Palu'. La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che  delimita  l'unghia  del  monte passando per quota 20 , localita' Pozzole,  quota  21,  quota  19,  quota  20,  localita'  Ca'  Salvi e rientrando  quindi  nella provinciale «Dorsale dei Berici». Girando a destra  si  segue  la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale  «Sottocosta»  si  prosegue  quindi  la  delimitazione lungo quest'ultima  sino a quota 19, poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra  lungo  il  sentiero  fino  a Casa Faggionato a quota 25. Da quota  25  si  segue  la  curva del livello che delimita l'unghia del monte,  rientrando nuovamente sulla «Dorsale dei Berici», si prosegue verso  sud  lungo  la  strada  provinciale  fino  alla confluenza per Villaga  a  quota  19.  Si  gira quindi a destra e si segue la strada comunale  fino  a Toara, passando per Case Paradiso quota 23 e da qui in  direzione  sud  si  tocca  quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno.  Da  qui  dopo  aver  toccato  quota  21  si  gira  a destra e proseguendo  verso ovest si passa Ca' Oche si gira a destra per quota 22,  quota  19  e  la  Ronca  Salgan. Da Toara seguendo la strada per Pozzolo  alla  prima  curva  si  prosegue  diritto  per  quota 20, C. Tapparo,  fino  al  confine  in  direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso  si  passa  per  quota  22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra localita' Tarche, quota 96. Ci  si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio della  strada  comunale  per  Barbarano. Passata localita' Crosaron e quota  192  si  prosegue  per  la  curva  di  livello  quota  200, si oltrepassano  la  Colonia de Giovanni, fino ad attraversare la strada «Dorsale  dei  Berici»  in vicinanza della quota 206. Da qui prosegue lungo  il  margine  del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote  356,  250,  290  e  rimettendosi nella comunale da Mossano per Crosara.  Si percorre la stessa fino a localita' Ca' Leonardi da dove si  segue  il  margine  del  bosco,  si  passa  sopra Ca' Rigo fino a raggiungere  Ca'  Marziai e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada  comunale  Nanto-Monti  in  localita' Monte della Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a localita' Chiesa Vecchia di Nanto.  Da  qui  si  prosegue  in direzione nord lungo il margine del bosco  passando  sopra Ca' Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106,  passando a nord dell'abitato Castegnero per quota 93. Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero  di  Lumignano.  Si  prosegue  per  quota  73  e  25  fino a raggiungere a Palazzo Bianco, punto di partenza. Fanno parte di detta zona  inoltre,  i  terreni  collinari  siti  attorno  al  Castello di Belvedere delimitati dalla curva di livello 28.
                               Art. 4.
                        Norme di coltivazione
1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati alla   produzione  dei  vini  «Colli  Berici»  devono  essere  quelle tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono  pertanto  da  considerarsi  esclusi  ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi. Sono  consentite  le  forme  di allevamento a spalliera semplice e doppie   con   esclusione  dei  vigneti  coltivati  con  la  varieta' Garganega,  per  la quale e' consentita anche la tradizionale pergola veronese  a  tetto  piano,  a condizione che si attui la tradizionale potatura,  a  secco  ed  in  verde,  che  assicura  l'apertura  della vegetazione nell'interfila. Per  tutti i vigneti da iscrivere dopo l'approvazione del presente disciplinare, il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3000. E'  vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
2.   La   produzione   massima   di  uva  per  ettaro  in  coltura specializzata  delle  varieta'  di viti destinate alla produzione dei  vini  di  cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      | Produzione massima t |vol. naturale minimo %
       Vitigno        |        uva/Ha        |         vol.
=====================================================================
Garganega             |          14          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
Tocai friulano (Tai)  |          12          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Sauvignon             |          12          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
Pinot bianco          |          12          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Pinot nero            |          12          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
Pinot grigio          |          12          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay            |          13          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Manzoni bianco        |          12          |         10,00
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Merlot                |          13          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Franc        |          12          |         10,00
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Cabernet Sauvignon    |          12          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Carmenere             |          12          |         10,00
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Tocai rosso (Tai      |                      |
rosso)                |          12          |         10,00

Per  la  produzione  massima  ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle  tipologie  «bianco»  e «rosso» (nelle diverse versioni), si fa riferimento   ai  limiti  stabiliti  per  ciascuna  varieta'  che  le compongono.
3.   Le   uve  della  varieta'  destinate  alla  produzione  delle tipologie:  rosso,  Merlot,  Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenere designati con la menzione «riserva» devono avere  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 2,00% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati. Le uve delle varieta' destinate alla produzione del vino Barbarano rosso  o  Barbarano  devono  avere  un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%. Le uve delle varieta' destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano destinate alla produzione della tipologia «riserva» devono   avere  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo dell'12% vol. Le  uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini spumanti potranno  avere  un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50%  vol.,  purche'  la  destinazione  delle  uve  atte  ad  essere elaborate  sia  espressamente  indicata  nella denuncia annuale delle uve.
4.  Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi di uva ottenuti da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Colli Berici», devono essere riportati nei limiti di cui sopra  purche'  la  produzione  globale  non  superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La  regione  Veneto  con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo  regionale  istituito  con  legge regionale n. 55 dell'8 maggio  1985,  sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno  in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini  a  denominazione origine controllata «Colli Berici» inferiore a quelli  fissati  dal  presente  disciplinare,  dandone  comunicazione immediata   al   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali  ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite  massimo previsto  dal  quinto  comma  del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.
5.  Ai  fini  della  vinificazione delle tipologie dei vini «Colli Berici»  che  si  fregiano  della  menzione  riserva o destinate alla produzione  dello  spumante, le relative uve devono essere oggetto di registrazione  nei  documenti  ufficiali  indicando  espressamente la destinazione delle uve.
                               Art. 5.
                       Norme di vinificazione
1.  Le  operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per  l'appassimento  delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la' dove  previsti,  devono  essere effettuate nell'intero territorio dei comuni  anche  se solo parzialmente compresi nella zona di produzione di cui al precedente art. 3. Tuttavia  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e'  consentito  che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni confinanti  con  la  zona  medesima  anche  se  appartenenti ad altra provincia.
2.  La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora  la  resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre  detto  limite  invece  decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
3.  La  denominazione  di  origine controllata «Colli Berici» puo' essere utilizzata per produrre i vini «Colli Berici» bianco spumante, «Colli  Berici»  Tai  rosso  spumante  e  «Colli  Berici» Barbarano o Barbarano  rosso  spumante,  ottenuti con mosti e vini che rispondano alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. Tali  tipologie  devono  essere  commercializzate nei tipi: brut , extradry, dry e demisec o abboccato. Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Colli Berici» spumante  (metodo  classico)  anche  in versione rosato o rose', deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo  decorre  a  partire  dalla data di tiraggio, ma comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve. Tale  tipologia  deve essere commercializzata nei tipi: extrabrut, brut, extradry, dry e demisec. Nella  preparazione  della  partita di base per l'elaborazione del vino  «Colli  Berici» spumante metodo classico si puo' partire da una mescolanza  di  vini  di  annate  diverse,  sempre  nel  rispetto dei requisiti  previsti  dal presente disciplinare. Per il «Colli Berici» spumante   metodo   classico   millesimato   e'  obbligatorio  invece l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Colli Berici» spumante  metodo  classico puo' utilizzare il millesimo se il periodo di  elaborazione  e invecchiamento nelle aziende e' di almeno 30 mesi di permanenza sulle fecce. Le  bottiglie  di  vino spumante metodo classico non etichettate e ancora  in  fase  di elaborazione, cioe' non atte al consumo diretto, possono essere cedute solo nell'interno della zona di elaborazione. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» puo' essere utilizzata  per  produrre  il  vino  «Colli  Berici» bianco frizzante ottenuto  con  vini  che  rispondano  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel presente disciplinare e a condizione che la produzione di detto vino avvenga in ottemperanza alle vigenti disposizioni. La  elaborazione  dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.
4.   Nella   vinificazione   sono  ammesse  soltanto  le  pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per  l'arricchimento  e'  consentito  l'uso  oltre  che  del mosto concentrato  e  rettificato, del mosto concentrato ottenuto dalle uve prodotte nelle stesse zone di produzione.
5.  I  vini  a  denominazione  di  origine crollata «Colli Berici» designati  con  la  menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo  di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
6.  La  vinificazione  delle  uve  destinate  alla  produzione del passito puo' avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte a leggero   appassimento   naturale,   fino  ad  assicurare  un  titolo alcolometrico naturale complessivo minimo del 14% vol. L'appassimento   puo'  essere  condotto  anche  con  l'ausilio  di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe  a  quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La  resa  massima  sull'uva  fresca  in  vino relativa al prodotto «Colli Berici» passito non deve essere superiore al 50%. Il  vino «Colli Berici» passito non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Colli Berici» all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   «Colli Berici» Garganego:
    colore: giallo paglierino dorato chiaro;
    odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
    sapore:  asciutto,  delicatamente  amarognolo,  di  medio corpo e
giusta acidita', armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» Tai:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicatamente vinoso;
    sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» Sauvignon:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino chiaro;
    odore: delicatamente intenso, caratteristico;
    sapore: armonico, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» Chardonnay:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico, fine, gradevole;
    sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» Merlot:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
    sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50%
vol. nella versione riserva;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione
riserva;
   «Colli Berici» Tai rosso:
    colore rosso rubino chiaro, intenso nella versione riserva;
    odore: vinoso, intenso, caratteristico;
    sapore: gradevole, un po' amarognolo;
    armonico, giustamente tannico;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 11% vol., 12,00%
vol. nella versione riserva;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
   «Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano»:
    colore: rosso rubino chiaro, intenso nella versione riserva;
    odore: vinoso, intenso, caratteristico;
    sapore:  gradevole,  un  po'  amarognolo,  armonico,  giustamente tannico;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 11% vol., 13,00%
vol. nella versione riserva;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
   «Colli Berici» Cabernet:
    colore: rosso rubino carico tendente   al   granato   con l'invecchiamento;
    odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00%
vol. nella versione riserva;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto  non  riduttore  minimo:  18,00  g/l  e  20,00 g/l nella
versione riserva;
   «Colli Berici» Cabernet Franc:
    colore:   rosso   rubino   intenso   tendente   al   granato  con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e persistente;
    sapore: asciutto, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00%
vol. nella versione riserva;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione
riserva.
   «Colli Berici» Cabernet Sauvignon:
    colore:   rosso   rubino   intenso   tendente   al   granato  con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso caratteristico, intenso, persistente;
    sapore: piu' o meno secco, pieno, vellutato;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,00%  vol.  e
12,50% vol. nella versione riserva;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 22,0 g/l nella versione
riserva;
   «Colli Berici» Carmenere:
    colore:   rosso   rubino   carico   tendente   al   granato   con
l'invecchiamento;
    odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00%
vol. nella versione riserva;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione
riserva;
   «Colli Berici» Pinot nero:
    colore: rosso rubino tendente all'aranciato con l'invecchiamento;
    odore: delicato;
    sapore: asciutto e sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
   «Colli Berici» bianco spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino, piu' o meno chiaro, brillante;
    odore: gradevole e fruttato;
    sapore: da brut a demisec o abboccato, fresco, fine, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
    acidita' totale minima: 5,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» spumante (metodo classico):
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino, piu' o meno carico;
    odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
    sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
   «Colli Berici» spumante rosato o rose' (metodo classico):
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosato piu' o meno tenue;
    odore:  caratteristico  con  delicato  sentore di lievito, talora
fruttato;
    sapore:   da  extrabrut  a  demisec,  tipico,  vivace,  armonico,
moderatamente corposo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
    zuccheri residui: da 15 a 33 g/l;
   «Colli Berici» bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato intenso;
    sapore: piu' o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» bianco frizzante:
    spuma: fine;
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato di frutta;
    sapore: piu' o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» Pinot grigio:
    colore: dal giallo paglierino al giallo ramato;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» Manzoni bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, tenue, caratteristico;
    sapore: secco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Colli Berici» passito:
    colore: giallo dorato;
    odore: vinoso, intenso, persistente;
    sapore: dolce di frutta matura;
    titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui
11,50% vol. di alcol effettivo;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
   «Colli Berici» rosso:
    colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: vinoso con profumo intenso e persistente;
    sapore: piu' o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50%
vol. nella versione riserva;
    acidita' totale minima: 4.5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 22,0 g/l nella versione
riserva;
   «Colli Berici» novello:
    colore: rosso rubino con sfumature violacee;
    odore: piacevole, fresco, fruttato;
    sapore:    moderatamente    tannico,    con   aroma   intenso   e
caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
   «Colli Berici» Tai rosso spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosso rubino chiaro;
    odore: fruttato intenso caratteristico;
    sapore:  da brut a demisec, fresco, vivace, fruttato, leggermente
amarognolo;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
   «Colli Berici Barbarano» spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosso rubino chiaro;
    odore: fruttato intenso caratteristico;
    sapore:  da brut a demisec, fresco, vivace, fruttato, leggermente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
In  relazione  all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. E'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  di  modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
                               Art. 7.
                    Etichettatura e presentazione
Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» e' vietato l'uso di qualificazioni diverse  da  quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi   compresi   gli   aggettivi   superiore,  extra,  fine,  scelto, selezionato e similari. E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore  quali:  viticoltore,  fattoria, tenuta, podere, cascina  ed  altri  termini  similari,  sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
2.  Nella  etichettatura  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Colli Berici», ad esclusione delle tipologie «frizzante» e  degli «spumanti» non designati con l'indicazione millesimato, deve figurare l'annata di produzione delle uve. Per  i  vini  «Colli  Berici» bianco spumante e bianco passito, in etichetta e' omesso il riferimento del colore. Per  il  vino «Colli Berici» rosso (anche nelle versioni novello e riserva) in etichetta e' omesso il riferimento del colore.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
1.  I  vini  a denominazione di origine controllata «Colli Berici» fino  a  5  litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse, ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca.
2.  Per  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Colli Berici»  immessi  al  consumo  in  bottiglie  fino  a  1,5  litri, ad esclusione dei vini spumanti e delle versioni riserva e di quelli con riferimento alla sottozona Barbarano, e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite.
3.  Inoltre  per  i  vini  a  denominazione di origine controllata «Colli Berici», senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso  dei  contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale  plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Modifica  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
                               Art. 1.
1.  Il  disciplinare  di  produzione della Denominazione di Origine Controllata  e Garantita dei vini «Chianti», modificato da ultimo con decreto  ministeriale  10  marzo  2003,  e' sostituito per intero dal testo   annesso   al   presente  decreto  le  cui  disposizioni  sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
                               Art. 2.
1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla campagna  vendemmiale  2009/2010,  i  vini  con  la  Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», provenienti da vigneti non ancora  iscritti  al  relativo  albo  dei  vigneti,  ma  aventi  base ampelografica  conforme  all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e province  autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
                               Art. 3.
1.  Per  i  vini  a  Denominazione di origine controllata «Chianti» riportanti   i   riferimenti  alle  sottozone  «Colli  Fiorentini»  e «Rufina»,  ed  i  vini  a  Denominazione  di  origine  controllata  e garantita  «Chianti»  qualificati  con la specificazione «superiore», provenienti  dalla  vendemmia  2008  e precedenti, in deroga a quanto stabilito   dall'art.   1   del   presente   decreto,  e'  consentita l'immissione  al  consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5 dall'annesso disciplinare di produzione.
                               Art. 4.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono  le  norme  comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione,   presentazione   e   commercializzazione  dei  vini  a Denominazione di origine controllata.
                               Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per   il  consumo  vini  con  Denominazione  di  origine  controllata garantita «Chianti» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI»
                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
La  denominazione  di origine controllata e garantita «Chianti» e' riservata  ai  vini  «Chianti»,  gia' riconosciuti a denominazione di origine  controllata  con  decreto  del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare  di produzione per le seguenti tipologie: «Chianti»  e  «Chianti  Superiore»  e le seguenti sottozone: «Chianti Colli  Aretini»,  «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti Colli Senesi», «Chianti    Colline    Pisane»,    «Chianti   Montalbano»,   «Chianti Montespertoli» e «Chianti Rufina».
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di  produzione  delimitata  nel  successivo  art. 3 e provenienti dai vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica: Sangiovese: da 70 a 100%; possono  inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana. Inoltre: i  vitigni  a  bacca  bianca  non  potranno,  singolarmente  o
congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; i  vitigni  Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. Per  il  vino  «Chianti»  con  riferimento  alla  sottozona «Colli Senesi», la composizione ampelografica e' la seguente: Sangiovese: da 75 a 100%; possono  concorrere  alla  produzione  le  uve  a bacca rossa dei vitigni  idonei  alla  coltivazione nell'ambito della regione Toscana nella  misura  massima  del 25% del totale e purche' Cabernet Franc e Cabernet  Sauvignon  singolarmente  o  congiuntamente non superino il limite massimo del 10%. Fino  alla  vendemmia 2015 potranno concorrere alla produzione del vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli Senesi», anche i vitigni  Trebbiano  Toscano  e  Malvasia  del Chianti singolarmente o congiuntamente fino al massimo del 10%.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita  «Chianti»  corrisponde  a  quella prevista nell'art. 3 del disciplinare  di  produzione annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996,  cosi'  come  integrata  con  la  delimitazione della sottozona «Montespertoli» di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1997. Ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di   origine   piu'   antica  e'  disciplinata  esclusivamente  dalla regolamentazione  separata  autonoma  per essa prevista e pertanto in tale  zona non si possono impiantare ed iscrivere vigneti «Chianti» e «Chianti   Superiore»   ne'   produrre   vini  «Chianti»  e  «Chianti Superiore».
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona  e  comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei - ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad un'altitudine non superiore a metri 700.
4.2 - Densita' di impianto.
I  nuovi  impianti devono essere realizzati con almeno 4.000 ceppi per ettaro. Per  gli  impianti  antecedenti  l'entrata  in vigore del presente disciplinare  e  successivi al 2 luglio 1984 si applicano i parametri ed   i   criteri   previsti   dai  disciplinari  vigenti  al  momento dell'impianto del vigneto.
4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto. I  sesti  di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da  non  modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In  particolare  e'  vietata  ogni  forma  di  allevamento  su  tetto orizzontale tipo tendone.
4.4 - Sistemi di potatura.
I  sistemi  di  potatura  devono  essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
4.5. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 - Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La  produzione  massima  di  uva  ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
                        |                   |  Titolo alcolometrico
                        |                   |volumico naturale minimo
 tipologia o sottozona  |Produzione uva t/ha|         % vol.
=====================================================================
Chianti                 |        9         |          10,50
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Aretini   |        8          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Fiorentini|        8          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Senesi    |        8          |         11,50
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Senesi    |                   |
Riserva                 |        8          |         12,50
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colline Pisane  |        8          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Montalbano      |        8          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Montespertoli   |        8          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Rufina          |        8          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
Chianti Superiore       |        7,5        |         11,50

La  produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg  3,00 per ceppo. Per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto  1996,  la  produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 5,00 per ceppo, fermi restando i limiti di resa uva ad ettaro sopra indicati. Anche  in  annate  favorevoli  i quantitativi di uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di  cui  sopra  purche'  la  produzione  globale non superi del 20% i limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi. La regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di  tutela,  sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire  di  anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di  produzione  di  uva  per  ettaro  inferiore  a quello fissato nel presente    disciplinare.   Di   tali   provvedimenti   verra'   data comunicazione  immediata  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - ed alle Camere di commercio competenti. Per  l'entrata  in  produzione  dei  nuovi  impianti la produzione massima ammessa ad ettaro e' la seguente: terzo anno vegetativo 60% della produzione massima; quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
5.1 - Zona di vinificazione.
Le  operazioni  di vinificazione per il vino Chianti devono essere effettuate  nell'ambito  della  zona  di  produzione  delimitata  nel precedente  art.  3.  Tuttavia  la  vinificazione e' consentita anche all'interno   dei  confini  amministrativi  della  provincia  in  cui ricadono  i  vigneti  da  cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purche' nell'ambito della regione Toscana. L'uso  delle  menzioni  relative  alle  sottozone «Colli Aretini», «Colli  Fiorentini»,  «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata  e  garantita «Chianti» e' consentito in via esclusiva al vino  prodotto  nelle  relative  sottozone  delimitate  dall'art. 3 a condizione  che  il  vino  sia  ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno  dei  rispettivi  territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. In  deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  «Chianti»  con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non piu'  di  venticinque  chilometri  in  linea d'aria dal confine delle relative  sottozone,  purche'  all'interno  delle  zone di produzione delimitate  per  la  denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»,  sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata   in  vigore  del  disciplinare  approvato  con  decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi. Le  deroghe  sopra  previste  sono  concesse  dal  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Toscana e comunicate all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualita' dei  prodotti  agroalimentari  (ICQ)  e  alla  competente  Camera  di Commercio I.A.A.
5.2 - Arricchimento.
E'  consentito  l'arricchimento  alle  condizioni  stabilite dalle norme  comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4. I  prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una  eguale  aliquota  di  vino  «Chianti» originario la quale potra' essere presa in carico, purche' compatibile, come vino ad Indicazione Geografica Tipica.
5.3 - Elaborazioni.
Nel  caso  che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti    iscritti    all'Albo   siano   vinificate   separatamente, l'assemblaggio  definitivo  per  l'ottenimento  dei vini Chianti deve avvenire  prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica  ed  organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore. Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche locali, leali  e  costanti,  tra  cui  la  tradizionale pratica enologica del «governo  all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del  vino  appena  svinato  con  uve  dei  vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite.
5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La  resa  massima  di  uva  in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva  e  la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro sono le seguenti:

=====================================================================
                        |             |Produzione massima hl di vino
 tipologia o sottozona  |Resa uva/vino|          ad ettaro
=====================================================================
Chianti                 |     70      |              63
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Aretini   |     70      |              56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Fiorentini|     70      |              56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colli Senesi    |     70      |              56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Colline Pisane  |     70      |              56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Montalbano      |     70      |              56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Rufina          |     70      |              56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Montespertoli   |     70      |              56
---------------------------------------------------------------------
Chianti Superiore       |     70      |             52,5

Qualora  la  resa  uva/vino  superi  i limiti di cui sopra, ma non oltre  il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo  consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine  controllata  e  garantita;  oltre  detto limite percentuale, decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  e garantita per tutto il prodotto.
5.5 - Invecchiamento e affinamento in bottiglia.
Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Chianti»,  anche  con  riferimento alle sottozone, puo' aver diritto alla  menzione  «riserva» se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni. Per  i  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Chianti»  con  i  riferimenti  alle  sottozone  «Colli Fiorentini» e «Rufina»  l'invecchiamento  previsto  per  aver diritto alla menzione «riserva»  dovra'  essere  effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno. Per  il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi» l'invecchiamento  previsto  per  aver diritto alla menzione «riserva» dovra'  essere  effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un
successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi. Il  periodo  di  invecchiamento  per  aver  diritto  alla menzione «riserva»  viene  calcolato  a  decorrere  dal  1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
5.6 - Immissione al consumo.
Per  i  seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

=====================================================================
   tipologia o sottozona    | Data (anno successivo alla vendemmia)
=====================================================================
Chianti                     |                1° marzo
Chianti Colli Aretini       |                1° marzo
Chianti Colli Fiorentini    |              1° settembre
Chianti Colli Senesi        |                1° marzo
Chianti Colline Pisane      |                1° marzo
Chianti Montalbano          |                1° marzo
Chianti Rufina              |              1° settembre
Chianti Montespertoli       |               1° giugno
Chianti Superiore           |              1° settembre

                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
I   vini   di  cui  all'articolo  1  devono  rispondere,  all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Chianti:
   colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore:  intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
   sapore:  armonico,  sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo  al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
   titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,50%,  con  un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
   Se con la menzione «riserva»:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Aretini»:
   colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore:  intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
   sapore:  armonico,  sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo  al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
   titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,50%,  con  un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   Se con la menzione «riserva»:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Fiorentini»:
   colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore:  intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
   sapore:  armonico,  sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo  al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
   titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12%, con un massimo
di 4 g/l di zuccheri riduttori;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   Se con la menzione «riserva»:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Senesi»:
   colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore:  intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
   sapore:  armonico,  sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo  al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
   titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00%,  con  un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   Se con la menzione «riserva»:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%; estratto non
riduttore minimo: 23 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Colline Pisane»:
   colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore:  intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
   sapore:  armonico,  sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo  al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
   titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,50%,  con  un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   Se con la menzione «riserva»:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Montalbano»:
   colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore:  intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
   sapore:  armonico,  sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo  al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
   titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,50%,  con  un
massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   Se con la menzione «riserva»:
   titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Montespertoli»:
   colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore:  intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
   sapore:  armonico,  sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo  al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
   titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12%, con un massimo
di 4 g/l di zuccheri riduttori;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   Se con la menzione «riserva»:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Rufina»:
   colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore:  intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
   sapore:  armonico,  sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo  al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
   titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12%, con un massimo
di 4 g/l di zuccheri riduttori;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
   Se con la menzione «riserva»:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l.
Chianti Superiore:
   colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
   odore:  intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con
piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
   sapore:  armonico,  sapido, leggermente tannico, che si affina col
tempo  al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il
«governo» presenta vivezza e rotondita';
   titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12%, con un massimo
di 4 g/l di zuccheri riduttori;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
E'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei vini - su proposta del Consorzio di tutela, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
                               Art. 7.
             Etichettatura designazione e presentazione
7.1 - Qualificazioni.
Nella  etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo  1  e'  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi  «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «vecchio»  e simili.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore.
7.2 - Menzioni facoltative.
Per  i  vini  che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo  entro  l'anno  successivo  alla  vendemmia,  per  i quali si intenda  usare in etichetta la specificazione «governato» - o termini consimili  autorizzati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - e' obbligatorio il «governo all'uso Toscano».
7.3 - Localita'.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita'  compresi  nella  zona  delimitata  nel precedente art. 3 e dalle  quali  effettivamente  provengono  le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
7.4 - Annata.
Sulle  bottiglie  o  altri recipienti contenenti i vini «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve.
7.5 - Vigna.
Nella  designazione  dei  vini  «Chianti»,  «Chianti  Superiore» e «Chianti» seguito dal riferimento ad una delle sottozone, puo' essere utilizzata  la  menzione  «vigna»,  a  condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata   nell'albo  dei  vigneti,  che  la  vinificazione  e  la conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle  uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
8.1 - Tappatura e recipienti.
Le  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  i  vini «Chianti» all'atto   dell'immissione   al  consumo  devono  essere  consoni  ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento. Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, e' vietata l'utilizzazione  di  un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano,   come  definito  nelle  sue  caratteristiche  dall'art.  1, paragrafo  2,  lettera  c) della legge 20 febbraio 2006, n. 82, ed e' inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati. Per   il   confezionamento   dei  vini  di  cui  all'art.  1,  con l'esclusione del «Chianti Superiore» e delle menzioni «riserva», sono consentiti  i  sistemi  di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi  compresi  quelli  il cui utilizzo sara' demandato dalla medesima normativa al presente Disciplinare. E'  in  ogni  caso  vietato  confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. Per  il  confezionamento  e'  consentito solo l'uso del tappo raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacita' non superiore a litri 0,375 per i quali e' ammesso l'uso del «tappo a vite».



Data di pubblicazione: 21/07/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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