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Notizie enologiche

Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata   «Malvasia  di  Castelnuovo  Don  Bosco».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», approvato da ultimo con  decreto  ministeriale 28 febbraio 1995, e' sostituito per intero dal  testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla vendemmia  2009,  il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare,  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  del  decreto  ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo  Stato  regioni  e  province autonome 25 luglio 2002, la denuncia  dei  rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi  all'apposito  albo dei vigneti «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» DOC.
Art. 3.
Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Malvasia  di  Castelnuovo  Don  Bosco», e'  tenuto a norma di legge, all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese», approvato con decreto ministeriale 14 ottobre  1999, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla vendemmia  2009,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Collina  Torinese»  proveniente  dai  vigneti non ancora iscritti al relativo   albo,   ma   aventi   base   ampelografica  conforme  alle disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare,  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  del  decreto  ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo  Stato  regioni  e  province autonome 25 luglio 2002, la denuncia  dei  rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Collina Torinese» DOC.
Art. 3.
Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Collina  Torinese», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Data di pubblicazione: 18/05/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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