Notizie enologiche
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», approvato da ultimo con decreto ministeriale 28 febbraio 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» DOC.
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese», approvato con decreto ministeriale 14 ottobre 1999, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» proveniente dai vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Collina Torinese» DOC.
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Collina Torinese», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.


