Notizie enologiche 2
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi». (09A05292)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa ad ottenere modifiche del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in
merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2009, il vino a denominazione di origine controllata
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» proveniente da vigneti non ancora
iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la
denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo dei vigneti «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi» DOC.
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi», e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 4.
All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini
denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2009


