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Notizie enologiche 2

Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi». (09A05292)
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il regolamento recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la   legge  27  marzo  2001,  n.122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  Barolo,
Barbaresco,  Alba,  Langhe  e  Roero intesa ad ottenere modifiche del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla regione Piemonte, in
merito  alle  modifiche  proposte  dal  Consorzio  sopra indicato, al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Dolcetto  delle Langhe Monregalesi» pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Dolcetto  delle  Langhe Monregalesi», in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata   «Dolcetto  delle  Langhe  Monregalesi»,  approvato  con
decreto  del Presidente della Repubblica 6 luglio 1974, e' sostituito
per  intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.

       
     
                               Art. 2.

  I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2009,  il  vino  a  denominazione  di  origine controllata
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» proveniente da vigneti non ancora
iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare,  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio  1992,  n.  164,  del  decreto  ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'accordo  Stato  regioni  e  province autonome 25 luglio 2002, la
denuncia  dei  rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei
medesimi   all'apposito  albo  dei  vigneti  «Dolcetto  delle  Langhe
Monregalesi» DOC.

       
     
                               Art. 3.

  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Dolcetto  delle  Langhe  Monregalesi», e'  tenuto, a norma di legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.

       
     
                               Art. 4.

  All'allegato  A  sono  riportati  i  codici,  di cui all'art. 7 del
decreto  ministeriale  28  dicembre  2006,  delle  tipologie dei vini
denominazione   di   origine   controllata   «Dolcetto  delle  Langhe
Monregalesi».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 22 aprile 2009

Data di pubblicazione: 18/05/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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