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Notizie enologiche

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Merlara». (09A04915)
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge  10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, dalla predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la   legge  27  marzo  2001,  n.122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27
marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per
lo   schedario   vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione  delle
superfici  vitate  negli  albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi
delle vigne Igt e norme aggiuntive;
  Visto  il  decreto del Ministero delle politiche agricole 13 luglio
2000  con  il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Merlara»  ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  del  Consorzio  di  tutela  vini  Merlara  DOC,
pervenuta  per  il  tramite  della regione Veneto, il 17 agosto 2005,
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Merlara»;
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della stessa regione Veneto;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Bevilacqua il 4 ottobre 2006, con la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
  Visti  i  contatti intercorsi con la regione Veneto e concordata la
sospensione  dell'iter  nella  riunione del Comitato nazionale tutela
Vini   del  26  ottobre  2006  a  causa  delle  problematiche  emerse
sull'utilizzo  della varieta' di vite «Tocai», attualmente definite e
risolte;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione della Denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Merlara» espresso in data 16 dicembre 2008 e
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7
marzo 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata
dei vini «Merlara» in conformita' al parere espresso dal sopra citato
Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione della Denominazione di origine
controllata dei vini «Merlara», approvato con decreto ministeriale 13
luglio  2000  e  successive  modifiche,  e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.

       
     
                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna  vendemmiale  2009/2010,  i  vini  con  la  Denominazione di
origine  controllata  «Merlara»,  provenienti  da  vigneti non ancora
iscritti  al  relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica
conforme  all'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono  tenuti ad
effettuare  ai  competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  15  della  legge  10  febbraio  1992, n. 164, del
decreto  ministeriale  27  marzo  2001 e dell'Accordo Stato Regioni e
Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

       
     
                               Art. 3.

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono  le  norme  comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione,   presentazione   e   commercializzazione  dei  vini  a
Denominazione di origine controllata.

       
     
                               Art. 4.

  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici previsto
dall'art.  7  del  decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte  le  tipologie  di  vini a Denominazione di origine controllata
«Merlara» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

       
     
                               Art. 5.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per   il  consumo  vini  con  Denominazione  di  origine  controllata
«Merlara»   e'   tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 aprile 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo

       
     
                                                             Allegato
           Disciplinare di produzione della denominazione
              di origine controllata dei vini «Merlara»
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata «Merlara» e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    Bianco (anche nella tipologia frizzante);
    Tai (da uve Tocai Friulano);
    Malvasia (da Malvasia Istriana);
    Chardonnay (anche nella tipologia frizzante);
    Pinot grigio,
    Pinot bianco,
    Riesling (da Riesling italico e/o Riesling);
    Rosso (anche nella tipologia «Novello»);
    Merlot;
    Cabernet Sauvignon;
    Cabernet   (da   Cabernet   franc   e/o  Cabernet  Sauvignon  e/o
Carmenere); Refosco dal peduncolo rosso (o semplicemente Refosco);
    Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese);
    Marzemino frizzante.
                               Art. 2.
   I  vini  di  cui  all'art. 1 con riferimento al nome Tai (da Tocai
Friulano),   Malvasia,   Chardonnay,   Pinot  Grigio,  Pinot  bianco,
Riesling, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo
rosso,  Raboso  e Marzemino devono essere ottenuti dalle uve prodotte
da  vigneti,  coltivati  in  ambito  aziendale,  con i corrispondenti
vitigni per almeno 1'85%.
   Possono  concorrere  alla  formazione  di  detto  vino, fino ad un
massimo  del  15%,  le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche,
provenienti  da  vitigni ammessi alla coltivazione per le province di
Padova e Verona.
   Per   la   produzione   del   vino  Cabernet  possono  concorrere,
congiuntamente  o  disgiuntamente,  le  uve dei vigneti, coltivati in
ambito aziendale, con i vitigni Cabernet Franc , Cabernet Sauvignon e
Carmenere, per almeno 1'85%.
   Possono  concorrere  alla  formazione  di  detto  vino, fino ad un
massimo  del  15%,  le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche,
provenienti  da  vitigni ammessi alla coltivazione per le province di
Padova e Verona.
   I  vigneti  delle varieta' Raboso Piave, Raboso veronese, Cabernet
franc e Carmenere devono essere iscritti in appositi elenchi distinti
per ciascuna varieta'.
   Il  vino  a  denominazione di origine controllata «Merlara» bianco
(anche  in versione frizzante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini,  delle  seguenti  varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito  aziendale,  iscritti  agli  albi  di  cui  al  comma 1, nella
seguente composizione:
    Tocai friulano dal 50% al 70%,
    altre  varieta'  a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
   Il  vino  a denominazione di origine controllata «Merlara» rosso o
(anche  in  versione  novello) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini,  delle  seguenti  varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito  aziendale,  iscritti  agli  albi,  di  cui  al comma 1, nella
seguente composizione:
    Merlot dal 50% al 70%,
    altre  varieta'  a  bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Merlara» comprende l'intero
territorio  amministrativo  dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara,
Urbana  e  Casale  di  Scodosia  in  provincia  di  Padova, Terrazzo,
Bevilacqua  e  Boschi  S.  Anna in provincia di Verona ed in parte il
territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.
   Sono  tuttavia  escluse  le  zone  vallive  torbose  o prettamente
silicee,  non  vocate,  che  si  trovano  all'interno  della  zona di
produzione.
   La   zona  di  produzione  e'  cosi'  delimitata:  partendo  dalla
localita'  «Morosa»  ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in
direzione  Nord  lungo  il  confine  comunale di Terrazzo continuando
lungo  il  confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto
confine  incrocia  la  strada  comunale  «S.Giustina», continua lungo
questa  ultima  in  direzione Est verso Legnago. Arrivato alla strada
provinciale  «dei  Boschi»  prosegue  in  direzione  Ovest,  continua
passando  per  il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada
comunale  «S.Marco» in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia
Legnago-Monselice la segue in direzione Nord, per giungere al confine
comunale,  che  e'  seguito  in direzione Est. Da qui fino al confine
comunale  di  Bevilacqua  per poi giungere allo scolo «Sarega» che si
congiunge  con lo scolo «Fossetta», per andare in direzione Est lungo
lo  scolo  «Barcagno»  e  lo  scolo «Slonga», ricongiungendosi con il
confine  comunale,  rappresentato dal fiume «Fratta». Prosegue il suo
tragitto in direzione Sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10
«Padana  Inferiore» al Km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima
fino  al  km  352,8.  Giunto in prossimita' del confine del comune di
Megliadino  S.Fidenzio  continua  in  direzione  Sud,  seguendo  tale
confine  e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la
localita'  Ca'  Grande,  fino allo scolo «Montagnana». Per proseguire
lungo  questo  ultimo in direzione Ovest fino ad incrociare la strada
vicinale  «stradone  Correr  di Bailetto». Questa sara' affiancata in
direzione  Sud  fino  a  giungere  al  borghetto  di Altaura, per poi
proseguire lungo la strada comunale «Altaura Vallerana», che porta la
demarcazione  della  zona  alla  frazione  di  Vallerana. Continua in
direzione  Sud  per  la  strada  comunale «Pioppe», imbocca la strada
comunale  «Valnova»  che  affianca  lo  scolo «Correr», e svolta alla
prima via a destra, ovvero la strada comunale «Valnova di Correr» che
porta  nel  comune  di  Merlara.  Prosegue in direzione Sud fino alla
localita'   «Valle   Occara»,   continua   svoltando  a  sinistra,  a
raggiungere  la  strada  comunale  «Dolza»  che  costeggia  lo  scolo
consorziale  «Manteo».  Prosegue  a  destra  in direzione «Minotte» e
giunto  alla  terza  curva  di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo
scolo  che  porta  al  fiume  «Fratta».  Giunto  qui,  lo  oltrepassa
seguendolo in direzione Ovest, per poi passare in direzione Sud, dopo
2.5  Km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale
«della   Gastaldia».   Da   qui  prosegue  in  direzione  Est,  lungo
quest'ultima,   fino  all'incrocio  con  la  strada  comunale  «Borgo
Storto».  Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata,
in  direzione  opposta  a quella della strada comunale «Borgo Storto»
per  poi  seguire  lo  scolo  consorziale  «S.  Feliso» ed il confine
comunale  di  Masi  in direzione Nord. Successivamente segue lo scolo
«Frattesina»,  per  poi  continuare  lungo  lo  scolo  «S.  Felice» e
congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in
direzione  Sud  per  poi costeggiare il fiume «Adige», passando per i
confini  dei  comuni  di  Castelbaldo e Terrazzo, fino alla localita'
«Morosa» da dove e' partito.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini  «Merlara»  devono  essere  quelle  normali  della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
   I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei per le
produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.
   Sono   da   escludere   i   terreni   umidi,   con   granulometria
eccessivamente  sottile  e  falda  freatica alta, oppure all'opposto,
troppo leggeri e con falda profonda.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non  modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono vietate
le  forme di allevamento espansa (tipo raggi e pergole) e la densita'
dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.500.
   Per  le  varieta' Chardonnay Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling,
Riesling  italico, Refosco dal p.r. , Raboso Piave e Raboso veronese,
tali   limiti   si   applicano  solo  per  i  vigneti  piantati  dopo
l'approvazione del presente disciplinare.
=====================================================================
          TIPOLOGIA           |PROD. UVA TONN/ha|TIT ALC.NAT. MIN%VOL
=====================================================================
Bianco (anche nella tipologia |                 |
frizzante)                    |      14,0       |        10,0
---------------------------------------------------------------------
Tai                           |      14,0       |        10,0
---------------------------------------------------------------------
Malvasia                      |      13,0       |        10,0
---------------------------------------------------------------------
Rosso                         |      14,0       |        10,5
---------------------------------------------------------------------
Novello                       |      14,0       |        11,0
---------------------------------------------------------------------
Merlot                        |      14,0       |        11,0
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauv.                |      13,0       |        10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet                      |      13,0       |        10,5
---------------------------------------------------------------------
Marzemino                     |      14,0       |        10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet (*)                  |      13,0       |        10,5
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay                    |      14,0       |        10,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot grigio                  |      13,0       |        10,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot bianco                  |      13,0       |        10,0
---------------------------------------------------------------------
Riesling                      |      13,0       |        10,0
---------------------------------------------------------------------
Refosco dal p.r.              |      14,0       |        10,0
---------------------------------------------------------------------
Raboso                        |      14,0       |        10,0

   (*) (Cabernet franc - Cabernet Sauvignon - Carmenere)

   Per  la  produzione  massima  ad  ettaro e il titolo alcolometrico
volumico  minimo  delle  uve destinate alla produzione dei vini delle
tipologie   «bianco»   e  «rosso»,  nelle  diverse  versioni,  si  fa
riferimento   ai  limiti  stabiliti  per  ciascuna  varieta'  che  le
compongono.  Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima
di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
   Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  «Merlara»  devono  essere  riportati  nei  limiti di cui
sopra,  purche'  la  produzione  globale  non superi del 20% i limiti
medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   La  Regione  Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n.
164  del  10  febbraio  1992,  con  proprio  decreto, su proposta del
comitato  vitivinicolo  regionale istituito con legge regionale n. 55
dell'8   maggio   1985,   sentite   le  organizzazioni  di  categoria
interessate,  di  anno  in anno, prima della vendemmia puo' stabilire
limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per
la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Merlara»  inferiori  a  quelli  fissati  dal  presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole
e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini.
   I  rimanenti  quantitativi,  fino  al  raggiungimento  del  limite
massimo  previsto  dall'ottavo  comma  del presente articolo, saranno
presi  in  carico  per  la  produzione  di  vino  da tavola o vino ad
indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Merlara», devono
essere  effettuate  all'interno  dei  comuni  compresi  totalmente  o
parzialmente  nella  zona di produzione delimitata al precedente art.
3.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  o costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
   E'  consentito  destinare  le uve di un vigneto alla produzione di
diverse  tipologie previste dall'art. 1, purche' risultino rispettati
tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.
   E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
   Le   diverse   tipologie  consentite  dall'art.  1  devono  essere
elaborate  in conformita' alle norme comunitarie e nazionali, eccetto
che   per  la  tipologia  "novello"  che  deve  essere  ottenuta  con
macerazione carbonica con almeno il 70% delle uve.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora  la  resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se
la  produzione  ad  ettaro  resta al di sotto del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto
limite  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
   I  mosti  ed  i  vini  idonei  alla  produzione  del vino a D.O.C.
«Merlara»  Bianco  e  «Merlara»  Chardonnay,  nel  rispetto di quanto
disposto  dal  presente  disciplinare,  possono essere utilizzati per
produrre   vini   frizzanti,   ottenuti  secondo  le  metodologie  di
elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
   I   vini   ottenuti  dalle  varieta'  «Marzemino»  possono  essere
utilizzati   per  produrre  il  vino  a  D.O.C.  «Merlara»  Marzemino
frizzante,  secondo  le  metodologie  di  elaborazione previste dalle
normative comunitarie o nazionali.
   La  elaborazione dei vini frizzanti puo' avvenire solo all'interno
della regione Veneto.
                               Art. 6.
   I  vini  di  cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    «Merlara» Bianco:
     Colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
     Odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
     Sapore:  asciutto,  di  medio  corpo,  ma  armonico, leggermente
amarognolo;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
     Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     Estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
    «Merlara» Bianco Frizzante:
     Colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;
     Odore: vinoso con caratteristico odore intenso e delicato;
     Sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo.
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.5%
     Acidita' totale minima: 5,5 g/1;
     Estratto non riduttore minimo: 14 g/1;
    «Merlara» Tai:
     Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
     Odore: intenso tipico;
     Sapore: asciutto, pieno, morbido;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
     Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     Estratto non riduttore minimo:15 g/1;
    «Merlara» Malvasia:
     Colore: giallo paglierino;
     Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
     Sapore: asciutto, pieno, morbido;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
     Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     Estratto non riduttore minimo:14 g/1;
    «Merlara» Rosso:
     Colore: rosso rubino;
     Odore: vinoso, intenso e delicato;
     Sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
     Acidita' totale minima: 5 g/1;
     Estratto non riduttore minimo:18 g/1;
    «Merlara» Novello:
     Colore: rosso rubino con riflessi violacei;
     Odore: fruttato, vinoso, tipico;
     Sapore:    asciutto,    leggermente    aromatico    e   acidulo,
caratteristico, morbido;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
     Acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     Estratto non riduttore minimo:17 g/1;
    «Merlara» Merlot:
     Colore:   rosso  rubino  se  giovane,  tendente  al  granato  se
invecchiato;
     Odore: vinoso piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;
     Sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.5% vol;
     Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     Estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
    «Merlara» Cabernet Sauvignon:
     Colore:   rosso   rubino   intenso,   tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
     Odore:   vinoso   caratteristico,  con  odore  piu'  intenso  se
invecchiato;
     Sapore:  asciutto,  pieno  di  corpo,  austero  e  vellutato  se
invecchiato;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
     Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     Estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
    «Merlara» Cabernet:
     Colore:   rosso   rubino   intenso,   tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
     Odore:   vinoso,  caratteristico,  con  odore  piu'  intenso  se
invecchiato;
     Sapore: asciutto, pieno di corpo, vellutato se invecchiato;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
     Acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     Estratto non riduttore minimo:19 g/l;
    «Merlara» Marzemino Frizzante:
     Colore:    rosso    rubino    vivace,    tendente    al    rosso
violetto-ciclamino;
     Odore: fruttato, tipico;
     Sapore: medio corpo, aromatico, dolce;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol;
     Acidita' totale minima: 5 g/l;
     Estratto non riduttore minimo:19 g/l;
    «Merlara» Chardonnay:
     Colore: giallo paglierino;
     Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
     Sapore: asciutto, pieno, morbido;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
     Acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     Estratto non riduttore minimo:14,0 g/l;
    «Merlara» Pinot grigio:
     Colore: giallo paglierino con o senza riflessi ramati;
     Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
     Sapore: asciutto, pieno, morbido;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
     Acidita' totale minima: 4,5 g/1;
     Estratto non riduttore minimo:14,0 g/1;
    «Merlara» Pinot bianco:
     Colore: giallo paglierino scarico;
     Odore: delicato, caratteristico;
     Sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
     Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     Estratto non riduttore minimo:14,0 g/1;
    «Merlara» Refosco:
     Colore: rosso rubino intenso;
     Odore: caratteristico;
     Sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
     Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
     Estratto non riduttore minimo:: 21,0 g/l;
    «Merlara» Raboso:
     Colore:   rosso   rubino   carico,   tendente   al  granato  con
l'invecchiamento;
     Odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
     Sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
     Acidita' totale minima: 6,5 g/l;
     Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
    «Merlara» Riesling:
     Colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
     Odore: fine, delicato, leggermente aromatico;
     Sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
     Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
     Acidita' totale minima: 5,0 g/1;
     Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
   In  relazione all'eventuale conservazione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  «Merlara» in recipienti di legno, il sapore
degli stessi puo' rivelare lieve sentore di legno.
   E in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,   modificare   con   decreto  direttoriale  i  limiti  indicati
dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Nella  etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato», e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
   Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
   Il  riferimento  alle  indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono  le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
legislativo.
   Le  menzioni  facoltative,  esclusi  i marchi ed i nomi aziendali,
possono   essere   riportate  nell'etichettatura  solo  in  caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  di  origine  del  vino,  salvo  le norme generali piu'
restrittive.
   Nella   etichettatura  dei  vini  «Merlara»  non  e'  obbligatoria
l'indicazione  dell'annata delle uve, salvo per il «Novello», dove va
riportata.
   La  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
per   la  denominazione  di  origine  controllata  «Merlara»  ,  alle
condizioni  previste  dalla legge, soltanto per le seguenti tipologie
di  vini  indicati  all'art.  1: «Tai», «Malvasia», Chardonnay, Pinot
grigio,  Pinot  bianco,  Riesling,  «Merlot»,  «Cabernet  Sauvignon»,
«Cabernet», Refosco e Raboso.
   Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Merlara»
immessi  al  consumo  in  contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio
l'utilizzo  delle  tradizionali  bottiglie  di vetro chiuse con tappo
raso  bocca.  Tuttavia  per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri e'
consentito anche l'uso del tappo a vite.
                             ----------
                                                           Allegato A
=====================================================================
                   Posizioni Codici|1-4 |5|6-8|9|10|11|12|13|14|
=====================================================================
MERLARA BIANCO                     |B343|X|888|1|X |X |A |0 |X |
MERLARA BIANCO FRIZZANTE           |B343|X|888|1|X |X |C |0 |X |
MERLARA CABERNET                   |B343|X|CAB|2|X |X |A |0 |X |
MERLARA CABERNET SAUVIGNON         |B343|X|043|2|X |X |A |0 |X |
MERLARA CHARDONNAY                 |B343|X|298|1|X |X |A |0 |X |Nuovo
MERLARA CHARDONNAY FRIZZANTE       |B343|X|298|1|X |X |C |0 |X |Nuovo
MERLARA MALVASIA                   |B343|X|138|1|X |X |A |0 |X |
MERLARA MARZEMINO FRIZZANTE        |B343|X|144|2|X |X |C |0 |X |
MERLARA MERLOT                     |B343|X|146|2|X |X |A |0 |X |
MERLARA PINOT BIANCO               |B343|X|193|1|X |X |A |0 |X |Nuovo
MERLARA PINOT GRIGIO               |B343|X|194|1|X |X |A |0 |X |Nuovo
MERLARA RABOSO                     |B343|X|RAB|2|X |X |A |0 |X |Nuovo
MERLARA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO|B343|X|205|2|X |X |A |0 |X |Nuovo
MERLARA RIELISING                  |B343|X|RIE|1|X |X |A |0 |X |Nuovo
MERLARA ROSSO                      |B343|X|999|2|X |X |A |0 |X |
MERLARA ROSSO NOVELLO              |B343|X|999|2|X |X |A |0 |X |
MERLARA TAI                        |B343|X|235|1|X |X |A |0 |X |


Data di pubblicazione: 11/05/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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