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You are here: Home News Notizie del 2009 Marzo 2009 Notizie enologiche

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Notizie enologiche


Aggiornamento  della  composizione del  Comitato  nazionale  per la
classificazione delle varieta' di vite.
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 21 del
25   gennaio  2002,  «Costituzione  del  Comitato  nazionale  per  la
classificazione delle varieta' di viti»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre
2002,  «Nomina  del  Comitato  nazionale per la classificazione delle
varieta'  di  viti»  con  il  quale  sono  nominati  i  componenti in
rappresentanza  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e
Bolzano;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  aprile 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 182 del 5 agosto
2004,  recante  «Modificazioni  al  decreto  ministeriale 28 dicembre
2001,  relativo  alla  costituzione  del  Comitato  nazionale  per la
classificazione delle varieta' di viti»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre
2007,  recante  «Modificazioni  al  decreto  ministeriale 28 dicembre
2001,  relativo  alla  costituzione  del  Comitato  nazionale  per la
classificazione delle varieta' di viti»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18   «Regolamento   recante   riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
404,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 6 febbraio 2008;
  Considerato che a seguito del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, le competenze dell'ufficio QPA VIII
sono  state  assegnate all'Ufficio SVIRIS XI della Direzione generale
dello sviluppo rurale delle infrastrutture e dei servizi;
  Considerato  che  a  far  data  dal  1° maggio 2008 il dott. Angelo
Costacurta,    componente    del   Comitato   sopra   richiamato   in
rappresentanza  del  C.R.A.  Centro  di ricerca per la viticoltura di
Conegliano, e' stato collocato a riposo;
  Considerato  che  a  far  data  dal 4 agosto 2008 il dott. Giuseppe
Nezzo,  e'  stato  nominato  capo del Dipartimento delle politiche di
sviluppo economico e rurale;
  Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei componenti al
fine  di  evitare  sedute  nulle  e reiterate convocazioni del citato
Comitato,  a  causa  della  mancanza  del numero legale, che di fatto
rallentano ed ostacolano l'attivita' istituzionale;
  Ritenuto  altresi',  che  nelle more del rinnovo della composizione
della   classificazione   delle  varieta'  di  viti,  sia  necessario
garantire la continuita' delle sue funzioni istituzioni;
                              Decreta:


                               Art. 1.
  Per  effetto del presente decreto e per le motivazioni riportate in
premessa    la   composizione   del   Comitato   nazionale   per   la
classificazione  delle  varieta'  di  viti,  di  cui  all'art. 10 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2001, viene modificata come segue:
   a)  al dott. Giuseppe Nezzo, capo del Dipartimento delle politiche
di  sviluppo  economico  e  rurale  sono  assegnate  le  funzioni  di
presidente del Comitato in sostituzione del dott. Giuseppe Ambrosio;
   b)  al  dott.  Giuseppe  Blasi, direttore della Direzione generale
dello  sviluppo  rurale,  delle  infrastrutture  e dei servizi per la
qualita'  dei  prodotti agroalimentari sono attribuite le funzioni di
vice presidente in sostituzione della dott.ssa Laura La Torre;
   c)  il  dott.  Michele  Borgo,  direttore incaricato del Centro di
ricerca   per   la   viticoltura  di  Conegliano,  sostituisce,  come
componente, il dott. Angelo Costacurta.

Rettifica  del  decreto 23 maggio 2001, relativo al disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida».
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto direttoriale 23 maggio 2001, con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione di origine controllata «Offida» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  nota  della Regione Marche n. 86232 del 10 febbraio 2009
con  la  quale si chiede l'integrazione dell'art. 3 con l'inserimento
del   comune   di  Petritoli  tra  i  comuni  i  cui  territori  sono
parzialmente interessati alla zona di produzione della DOC Offida;
  Visto  che  dai  riscontri  effettuati  e'  risultato che parte dei
territori  del  comune  di  Petritoli  ricadono  effettivamente nella
delimitazione della zona di produzione della DOC Offida;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche  Tipiche  dei  Vini,  espresso nella riunione del 10 e 11
febbraio 2009, in merito alla richiesta di cui sopra;
  Ritenuta  la necessita' di dover procedere alla rettifica dell'art.
3  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Offida»,  al  fine  di  prevedere  l'integrazione sopra
specificata;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  A  titolo  di  rettifica  del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata «Offida», allegato al decreto
ministeriale  23  maggio  2001,  richiamato in premessa, il testo del
secondo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente testo:
   «La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» Passerina
passito e «Offida» Passerina spumante, comprende gli interi territori
comunali  di  Acquaviva  Picena,  Appignano del Tronto, Casteldilama,
Castorano,   Castignano,  Cossignano,  Montefiore  dell'Aso,  Offida,
Ripatransone,  nonche' parte dei territori comunali di Ascoli Piceno,
Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare,
Montalto  Marche,  Massignano,  Monsampolo  del  Tronto, Montedinove,
Monteprandone,  Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto,
Spinetoli».

Modifica all'allegato 5 del decreto 27 novembre 2008, in materia di
acquisto e trasformazione dell'alcole grezzo in bioetanolo.
                         IL CAPO DIPARTIMENTO
              delle politiche europee e internazionali

  Visto  il  decreto  ministeriale  5396  del 27 novembre 2008 con il
quale   sono   state  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  dei
regolamenti  CE  n.  479/2008  e  n.  555/2008  per  quanto  riguarda
l'applicazione  della  misura  della  distillazione dei sottoprodotti
della vinificazione;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 10 che stabilisce che l'alcole
grezzo  da  destinare  alla carburazione sotto forma di bioetanolo e'
ceduto  alle  imprese  riconosciute  che  figurano all'allegato V del
decreto stesso;
  Visto il decreto direttoriale 4 dicembre 2008 con il quale e' stata
riconosciuta  la  ditta  Caviro S.r.l.  quale  societa' autorizzata a
procedere   all'acquisto   ed   alla   trasformazione  dell'alcol  in
bioetanolo da destinare alla carburazione;
  Ritenuto opportuno, in virtu' del predetto riconoscimento, inserire
la  Societa'  Caviro  S.r.l.  nell'elenco  delle  ditte  riconosciute
figuranti  all'allegato  5  del decreto ministeriale 27 novembre 2008
citato;
  Considerata    la    necessita'   di   procedere   all'integrazione
dell'allegato 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  A  decorrere  dalla  campagna  2008/2009  le  ditte  autorizzate  a
procedere  all'acquisto  ed alla trasformazione dell'alcole grezzo in
bioetanolo   sono  quelle  riportate  nell'allegato  1  del  presente
decreto.
  2.  L'allegato  n.  5  al  decreto ministeriale 27 novembre 2008 e'
sostituito dall'allegato n. 1 al presente decreto.
   Roma, 23 febbraio 2009

Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione
   delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
   tipiche   dei   vini  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del
   disciplinare  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine
   controllata «Merlara».
    Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la  domanda  del  Consorzio di Tutela Vini Merlara DOC,
pervenuta  per  il  tramite  della regione Veneto, il 17 agosto 2005,
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Merlara»;
   Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Bevilacqua il 4 ottobre 2006, con la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
   Visti  i contatti intercorsi con la regione Veneto e concordata la
sospensione  dell'iter  nella  riunione del Comitato nazionale tutela
vini   del  26  ottobre  2006  a  causa  delle  problematiche  emerse
sull'utilizzo  della varieta' di vite «Tocai», attualmente definite e
risolte;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del  16 dicembre 2008, presente il
funzionario   della   regione   Veneto,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 9 febbraio 2009

                        Il capo dipartimento
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
                                Nezzo

       
     
                                                             Allegato

 Proposta disciplinare di produzione della Denominazione di origine
                   controllata dei vini «Merlara»


                               Art. 1.

   La  denominazione di origine controllata «Merlara» e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    Bianco (anche nella tipologia frizzante);
    Tai (da uve Tocai Friulano);
    Malvasia (da Malvasia Istriana);
    Chardonnay (anche nella tipologia frizzante);
    Pinot grigio;
    Pinot bianco;
    Riesling (da Riesling italico e/o Riesling);
    Rosso (anche nella tipologia «Novello»);
    Merlot;
    Cabernet Sauvignon;
    Cabernet   (da   Cabernet   franc   e/o  Cabernet  Sauvignon  e/o
Carmenere);
    Refosco dal peduncolo rosso (o semplicemente Refosco);
    Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese);
    Marzemino frizzante.

                               Art. 2.

   I  vini  di  cui  all'art. 1 con riferimento al nome Tai (da Tocai
Friulano),   Malvasia,   Chardonnay,   Pinot  Grigio,  Pinot  bianco,
Riesling, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo
rosso,  Raboso  e Marzemino devono essere ottenuti dalle uve prodotte
da  vigneti,  coltivati  in  ambito  aziendale,  con i corrispondenti
vitigni per almeno l'85%.
   Possono  concorrere  alla  formazione  di  detto  vino, fino ad un
massimo  del  15%,  le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche,
provenienti  da  vitigni ammessi alla coltivazione per le province di
Padova e Verona.
   Per   la   produzione   del   vino  Cabernet  possono  concorrere,
congiuntamente  o  disgiuntamente,  le  uve dei vigneti, coltivati in
ambito  aziendale, con i vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e
Carmenere, per almeno l'85%.
   Possono  concorrere  alla  formazione  di  detto  vino, fino ad un
massimo  del  15%,  le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche,
provenienti  da  vitigni ammessi alla coltivazione per le province di
Padova e Verona.
   I  vigneti  delle varieta' Raboso Piave, Raboso veronese, Cabernet
franc e Carmenere devono essere iscritti in appositi elenchi distinti
per ciascuna varieta'.
   Il  vino  a  denominazione di origine controllata «Merlara» bianco
(anche  in versione frizzante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini,  delle  seguenti  varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito  aziendale,  iscritti  agli  albi  di  cui  al  comma 1, nella
seguente composizione:
    Tocai dal 50% al 70%;
    altre  varieta'  a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
   Il  vino  a denominazione di origine controllata «Merlara» rosso o
(anche  in  versione  novello) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini,  delle  seguenti  varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito  aziendale,  iscritti  agli  albi,  di  cui  al comma 1, nella
seguente composizione:
    Merlot dal 50% al 70%:
    altre  varieta'  a  bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.

                               Art. 3.

   La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Merlara» comprende l'intero
territorio  amministrativo  dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara,
Urbana  e  Casale  di  Scodosia  in  provincia  di  Padova, Terrazzo,
Bevilacqua  e  Boschi  S.  Anna in provincia di Verona ed in parte il
territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.
   Sono  tuttavia  escluse  le  zone  vallive  torbose  o prettamente
silicee,  non  vocate,  che  si  trovano  all'interno  della  zona di
produzione.
   La   zona  di  produzione  e'  cosi'  delimitata:  partendo  dalla
localita'  «Morosa»  ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in
direzione  nord  lungo  il  confine  comunale di Terrazzo continuando
lungo  il  confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto
confine  incrocia  la  strada  comunale «S. Giustina», continua lungo
questa  ultima  in  direzione est verso Legnago. Arrivato alla strada
provinciale  «dei  Boschi»  prosegue  in  direzione  ovest,  continua
passando  per  il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada
comunale «S. Marco» in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia
Legnago-Monselice la segue in direzione nord, per giungere al confine
comunale,  che  e'  seguito  in direzione est. Da qui fino al confine
comunale  di  Bevilacqua  per poi giungere allo scolo «Sarega» che si
congiunge  con lo scolo «Fossetta», per andare in direzione est lungo
lo  scolo  «Barcagno»  e  lo  scolo «Slonga», ricongiungendosi con il
confine  comunale,  rappresentato dal fiume «Fratta». Prosegue il suo
tragitto in direzione Sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10
«Padana  Inferiore» al Km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima
fino  al  km  352,8.  Giunto in prossimita' del confine del comune di
Megliadino  S.  Fidenzio  continua  in  direzione  sud, seguendo tale
confine  e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la
localita'  Ca'  Grande,  fino allo scolo «Montagnana». Per proseguire
lungo  questo  ultimo in direzione ovest fino ad incrociare la strada
vicinale  «stradone  Correr  di Bailetto». Questa sara' affiancata in
direzione  sud  fino  a  giungere  al  borghetto  di Altaura, per poi
proseguire lungo la strada comunale «Altaura Vallerana», che porta la
demarcazione  della  zona  alla  frazione  di  Vallerana. Continua in
direzione  sud  per  la  strada  comunale «Pioppe», imbocca la strada
comunale  «Valnova»  che  affianca  lo  scolo «Correr», e svolta alla
prima via a destra, ovvero la strada comunale «Valnova di Correr» che
porta  nel  comune  di  Merlara.  Prosegue in direzione sud fino alla
localita'   «Valle   Occara»,   continua   svoltando  a  sinistra,  a
raggiungere  la  strada  comunale  «Dolza»  che  costeggia  lo  scolo
consorziale  «Manteo».  Prosegue  a  destra  in direzione «Minotte» e
giunto  alla  terza  curva  di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo
scolo  che  porta  al  fiume  «Fratta».  Giunto  qui,  lo  oltrepassa
seguendolo in direzione ovest, per poi passare in direzione sud, dopo
2.5  Km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale
«della   Gastaldia».   Da   qui  prosegue  in  direzione  est,  lungo
quest'ultima,   fino  all'incrocio  con  la  strada  comunale  «Borgo
Storto».  Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata,
in  direzione  opposta  a quella della strada comunale «Borgo Storto»
per  poi  seguire  lo  scolo  consorziale  «S.  Feliso» ed il confine
comunale  di  Masi  in direzione nord. Successivamente segue lo scolo
«Frattesina»,  per  poi  continuare  lungo  lo  scolo  «S.  Felice» e
congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in
direzione  sud  per  poi costeggiare il fiume «Adige», passando per i
confini  dei  comuni  di  Castelbaldo e Terrazzo, fino alla localita'
«Morosa» da dove e' partito.

                               Art. 4.

   Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini  «Merlara»  devono  essere  quelle  normali  della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
   I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei per le
produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.
   Sono   da   escludere   i   terreni   umidi,   con   granulometria
eccessivamente  sottile  e  falda  freatica alta, oppure all'opposto,
troppo leggeri e con falda profonda.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   Sono  vietate  le  forme  di  allevamento  espansa  (tipo  raggi e
pergole) e la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore
a 2.500.
   Per  le  varieta' Chardonnay Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling,
Riesling  italico,  Refosco dal p.r., Raboso Piave e Raboso veronese,
tali   limiti   si   applicano  solo  per  i  vigneti  piantati  dopo
l'approvazione del presente disciplinare.

=====================================================================
       Tipologia        |Prod. uva tonn/ ha|Tit. alc. nat. min. % vol
=====================================================================
Bianco (anche nella     |                  |
tipologia frizzante)    |       14,0       |          10,0
---------------------------------------------------------------------
Tai                     |       14,0       |          10,0
---------------------------------------------------------------------
Malvasia                |       13,0       |          10,0
---------------------------------------------------------------------
Rosso                   |       14,0       |          10,5
---------------------------------------------------------------------
Novello                 |       14,0       |          11,0
---------------------------------------------------------------------
Merlot                  |       14,0       |          11,0
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauv.          |       13,0       |          10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet                |       13,0       |          10,5
---------------------------------------------------------------------
Marzemino               |       14,0       |          10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet (*)            |       13,0       |          10,5
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay              |       14,0       |          10,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot grigio            |       13,0       |          10,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot bianco            |       13,0       |          10,0
---------------------------------------------------------------------
Riesling                |       13,0       |          10,0
---------------------------------------------------------------------
Refosco dal p.r.        |       14,0       |          10,0
---------------------------------------------------------------------
Raboso                  |       14,0       |          10,0
(*) (Cabernet franc - Cabernet Sauvignon - Carmenere)

   Per  la  produzione  massima  ad  ettaro e il titolo alcolometrico
volumico  minimo  delle  uve destinate alla produzione dei vini delle
tipologie   «bianco»   e  «rosso»,  nelle  diverse  versioni,  si  fa
riferimento   ai  limiti  stabiliti  per  ciascuna  varieta'  che  le
compongono.  Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima
di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
   Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  «Merlara»  devono  essere  riportati  nei  limiti di cui
sopra,  purche'  la  produzione  globale  non superi del 20% i limiti
medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   La  regione  Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n.
164  del  10  febbraio  1992,  con  proprio  decreto, su proposta del
comitato  vitivinicolo  regionale istituito con legge regionale n. 55
dell'8   maggio   1985,   sentite   le  organizzazioni  di  categoria
interessate,  di  anno  in anno, prima della vendemmia puo' stabilire
limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per
la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Merlara»  inferiori  a  quelli  fissati  dal  presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole
e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini.
   I  rimanenti  quantitativi,  fino  al  raggiungimento  del  limite
massimo  previsto  dall'ottavo  comma  del presente articolo, saranno
presi  in  carico  per  la  produzione  di  vino  da tavola o vino ad
indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.

                               Art. 5.

   Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Merlara», devono
essere  effettuate  all'interno  dei  comuni  compresi  totalmente  o
parzialmente  nella  zona di produzione delimitata al precedente art.
3.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  o costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
   E'  consentito  destinare  le uve di un vigneto alla produzione di
diverse  tipologie previste dall'art. 1, purche' risultino rispettati
tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.
   E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
   Le   diverse   tipologie  consentite  dall'art.  1  devono  essere
elaborate  in conformita' alle norme comunitarie e nazionali, eccetto
che   per  la  tipologia  «novello»  che  deve  essere  ottenuta  con
macerazione carbonica con almeno il 70% delle uve.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora  la  resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se
la  produzione  ad  ettaro  resta al di sotto del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto
limite  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
   I  mosti  ed  i  vini  idonei  alla  produzione  del vino a D.O.C.
«Merlara  Bianco»  e  «Merlara  Chardonnay»,  nel  rispetto di quanto
disposto  dal  presente  disciplinare,  possono essere utilizzati per
produrre   vini   frizzanti,   ottenuti  secondo  le  metodologie  di
elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
   I   vini   ottenuti  dalle  varieta'  «Marzemino»  possono  essere
utilizzati  per  produrre  il  vino  a  D.O.C.  «Merlara»  «Marzemino
frizzante»,  secondo  le  metodologie  di elaborazione previste dalle
normative comunitarie o nazionali.
   La  elaborazione dei vini frizzanti puo' avvenire solo all'interno
della regione Veneto.

                               Art. 6.

   I  vini  di  cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   «Merlara» Bianco:
    colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
    odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
    sapore:  asciutto,  di  medio  corpo,  ma  armonico,  leggermente
amarognolo;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
    acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
   «Merlara» Bianco frizzante:
    colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;
    odore: vinoso con caratteristico odore intenso e delicato;
    sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo.
    tit. alc. vol. tot. min.: 10.5%;
    acidita' tot. min.: 5,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
   «Merlara» Tai:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: intenso tipico;
    sapore: asciutto, pieno, morbido;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
    acidita' tot. min.: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
   «Merlara» Malvasia:
    colore: giallo paglierino;
    odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
    sapore: asciutto, pieno, morbido;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
    acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
   «Merlara» Rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, intenso e delicato;
    sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
    tit. alc. vol. min.: 11% vol.;
    acidita' tot. min.: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
   «Merlara» Novello:
    colore: rosso rubino con riflessi violacei;
    odore: fruttato, vinoso, tipico;
    sapore:    asciutto,    leggermente    aromatico    e    acidulo,
caratteristico, morbido;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
    acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
   «Merlara» Merlot:
    colore:   rosso   rubino  se  giovane,  tendente  al  granato  se
invecchiato;
    odore: vinoso piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11.5% vol.;
    acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
   «Merlara» Cabernet sauvignon:
    colore:   rosso   rubino   intenso,   tendente   al  granato  con
l'invecchiamento;
    odore:   vinoso   caratteristico,   con  odore  piu'  intenso  se
invecchiato;
    sapore:   asciutto,  pieno  di  corpo,  austero  e  vellutato  se
invecchiato;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11,5% vol.;
    acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
   «Merlara» Cabernet:
    colore:   rosso   rubino   intenso,   tendente   al  granato  con
l'invecchiamento;
    odore:   vinoso,   caratteristico,  con  odore  piu'  intenso  se
invecchiato;
    sapore: asciutto, pieno di corpo, vellutato se invecchiato;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11,0% vol.;
    acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
   «Merlara» Marzemino frizzante:
    colore:     rosso    rubino    vivace,    tendente    al    rosso
violetto-ciclamino;
    odore: fruttato, tipico;
    sapore: medio corpo, aromatico, dolce;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
    acidita' tot. min.: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
   «Merlara» Chardonnay:
    colore: giallo paglierino;
    odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
    sapore: asciutto, pieno, morbido;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11,00% vol;
    acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Merlara» Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino con o senza riflessi ramati;
    odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
    sapore: asciutto, pieno, morbido;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11,00% vol;
    acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Merlara» Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino scarico;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11,00% vol;
    acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
   «Merlara» Refosco:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11,50% vol;
    acidita' tot. min.: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
   «Merlara» Raboso:
    colore:   rosso   rubino   carico,   tendente   al   granato  con
l'invecchiamento;
    odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
    sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11,50% vol;
    acidita' tot. min.: 6,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
   «Merlara» Riesling:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
    odore: fine, delicato, leggermente aromatico;
    sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11,50% vol;
    acidita' tot. min.: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
   In  relazione all'eventuale conservazione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  «Merlara» in recipienti di legno, il sapore
degli stessi puo' rivelare lieve sentore di legno.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,   modificare   con   decreto  direttoriale  i  limiti  indicati
dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto.

                               Art. 7.

   Nella  etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato», e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
   Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
   Il  riferimento  alle  indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono  le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
legislativo.
   Le  menzioni  facoltative,  esclusi  i marchi ed i nomi aziendali,
possono   essere   riportate  nell'etichettatura  solo  in  caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  di  origine  del  vino,  salvo  le norme generali piu'
restrittive.
   Nella   etichettatura  dei  vini  «Merlara»  non  e'  obbligatoria
l'indicazione  dell'annata delle uve, salvo per il «Novello», dove va
riportata.
   La  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
per   la  denominazione  di  origine  controllata  «Merlara»  ,  alle
condizioni  previste  dalla legge, soltanto per le seguenti tipologie
di  vini  indicati  all'art.  1: «Tai», «Malvasia», Chardonnay, Pinot
grigio,  Pinot  bianco,  Riesling,  «Merlot»,  «Cabernet  Sauvignon»,
«Cabernet», Refosco p.d.r. e Raboso.
   Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Merlara»
immessi  al  consumo  in  contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio
l'utilizzo  delle  tradizionali  bottiglie  di vetro chiuse con tappo
raso bocca.
   Tuttavia  per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri e' consentito
anche l'uso del tappo a vite.


Parere  del  comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione
   delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
   tipiche   dei   vini   inerente   la  richiesta  di  modifica  del
   disciplinare  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine
   controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi».
    Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la  domanda  presentata dal Consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco,  Alba,  Langhe  e  Roero intesa ad ottenere modifiche del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
   Visto  il  parere  favorevole  espresso dalla regione Piemonte, in
merito  alle  modifiche  proposte  dal  Consorzio  sopra indicato, al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
   Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, presente il
funzionario  della  regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta
istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale,  il  disciplinare  di  produzione  secondo  il testo di
seguito annesso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - Via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

       
     
                                                              Annesso


         PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
             DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                 «DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI»


                               Art. 1.
                        Denominazione e vini

   1.  La denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi»   e'   riservata  ai  vini  rossi  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione,  per  le  seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o
menzioni:
    «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
    «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore.

                               Art. 2.
                         Base ampelografica

   1.   La   denominazione  «Dolcetto  delle  Langhe  Monregalesi»  e
«Dolcetto  delle  Langhe  Monregalesi» Superiore e' riservata ai vini
rossi  ottenuti  dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
    vitigno Dolcetto 100%.

                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve

   1.  La  zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
di  cui  all'art. 1 del presente disciplinare di produzione comprende
l'intero  territorio  dei  comuni  di  Briaglia,  Castellino  Tanaro,
Igliano,   Marsaglia,   Niella   Tanaro,  Piozzo  e  parzialmente  il
territorio  dei  comuni  di:  Carru', Mondovi', Murazzano, S. Michele
Mondovi' e Vicoforte.
   Tale zona e' cosi' delimitata: il confine, partendo dal casello di
Mondovi'  dell'autostrada Torino-Savona, percorre l'autostrada stessa
in direzione Torino fino ad incontrare il torrente Pesio ed i confini
comunali  di  Magliano  Alpi.  Segue  tali confini fino ad incontrare
nuovamente   l'autostrada   Torino-Savona,   che   percorre  fino  al
cavalcavia  della  strada  comunale  di  Trinita'.  Prosegue su detta
strada  fino a quota 403 m, ove confluisce con la strada per Mad. dei
Ronchi,   che   segue   per  breve  tratto  prima  di  deviare  sulla
carreggiabile  che  confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta.
Prosegue  su  detta strada fino al quadrivio sito a quota 405 m, indi
devia  sulla  carreggiabile  per  Tetti  Nuovi  e  la  percorre  sino
all'incrocio  con  la comunale di Benevagienna; prosegue per circa 50
metri  su  detta  strada,  quindi  devia sulla vicinale della Cascina
Nuova,  che  segue per raggiungere il confine del territorio comunale
di Piozzo.
   Seguendo  in  senso  orario  il  confine  di  Piozzo,  la linea di
delimitazione  giunge  al  punto  in  cui si intersecano i confini di
Carru',  Piozzo  e  Farigliano,  quindi prosegue lungo il confine tra
Carru'  e  Farigliano,  per arrivare al punto in cui si intersecano i
confini Carru-Farigliano-Clavesana.
   Da qui segue il confine tra Carru' e Clavesana, sino ad incontrare
i  confini comunali di Bastia presso la confluenza del torrente Pesio
con il fiume Tanaro.
   Risale  il  corso  del torrente Pesio fino ad incontrare i confini
comunali  tra  Mondovi' e Carru'; segue quindi i confini comunali tra
Bastia  e  Mondovi'  fino  alla  localita' Isole Chiuse, indi segue i
confini  tra  i comuni di Niella Tanaro e Ciglie' e successivamente i
confini  tra  Niella  Tanaro  e  Rocca Ciglie' fino a quota 329 m sul
fiume  Tanaro,  punto ove sbocca il torrente Cusina ed ove incontra i
confini  comunali  di  Castellino  Tanaro. Segue quindi i confini tra
Castellino  Tanaro e Rocca Ciglie' ed i confini tra i comuni di Rocca
Ciglie' e Marsaglia che, passando per Brillade, fiancheggiando il rio
Toninelli  e passando per Cascina Revelli, giungono in prossimita' di
quota  612  m  .  Da  questo punto, la linea di delimitazione segue i
confini  tra  Clavesana  e  Marsaglia  indi i confini tra Clavesana e
Murazzano fino alla localita' Case Pian della Noce ove in prossimita'
di  quota 630 m incontra il confine con il comune di Belvedere. Segue
quindi  l'intero tratto di confine tra i comuni di Belvedere Langhe e
Murazzano  quindi  risale  il  rio dei Viecchi fino a quota 515 m. Da
quota  515  m,  la linea di delimitazione raggiunge quota 662 m, indi
segue  la  carrareccia  che  passa  per case Toscana e raggiunge, nei
pressi  di  Santa  Eurosia,  il  cimitero  e  la circonvallazione est
dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale «Pedaggera».
   Segue  la predetta statale fino a localita' S. Bernardo (quota 705
m)  indi  devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine
(quota  632 m). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il
rio  adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso
quota  601  m).  Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della
Cascine  Robella,  Feia  e Bucciard per ridiscendere il corso del rio
Bocchiardo  fino  al  punto  di incontro con il confine del comune di
Igliano.  Segue detto confine in direzione di quota 665 m incontrando
il torrente Cusina ed il confine con il comune di Torresina che segue
fino  a Bric della Croce (quota 699 m). Prosegue lungo il confine con
il  comune  di  Roascio  passando  per  le  quote 676 m e 696 m (Bric
Gagliardo).  Da quota 696 m la linea di delimitazione segue i confini
comunali  di  Castellino Tanaro e, passando per S. Onorato (quota 696
m),  giunge  al  fiume  Tanaro  il cui corso segue fino a quota 338 m
(punta di confluenza del torrente Corsaglia con il fiume Tanaro).
   Segue  quindi  il confine comunale tra Niella Tanaro e Lesegno che
passa  a nord del torrente Corsaglia e delle Cascine fin di Lesegno e
Castellazzo  e  giunge  in prossimita' di quota 450 m ove incontra il
confine  comunale  di  S. Michele Mondovi' che segue fino al punto di
incontro  con  la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28
in  direzione  S.  Michele Mondovi' percorrendo la variante che passa
fuori del centro abitato di S. Michele Mondovi'.
   Prosegue  sempre  lungo  la  statale  n.  28 fino all'ingresso sud
dell'abitato di Mondovi' ove incontra il torrente Ellero.
   Da  questo  punto  la  linea  di  delimitazione segue il corso del
torrente  Ellero  fino  ad incontrare l'autostrada Torino-Savona, con
cui si identifica fino al casello di Mondovi'.

                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura

   1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati
alla   produzione  dei  vini  di  cui  al  presente  disciplinare  di
produzione  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte   a  conferire  alle  uve  e  al  vino  derivato  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
   2.  In  particolare  le  condizioni  di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
    terreni:   argillosi,   calcarei,   silicei   e   loro  eventuali
combinazioni;
    giacitura:    esclusivamente   collinare.   Sono   da   escludere
categoricamente  i  terreni  di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
sufficientemente soleggiati;
    altitudine: non superiore a 800 metri s.l.m.;
    esposizione:  adatta  ad  assicurare  un'idonea maturazione delle
uve;
    densita'  d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche  peculiari  dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di
nuova  iscrizione  o  di  reimpianto  dovranno  essere composti da un
numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto d'impianto, non
inferiore a 3.300;
    forme  di  allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma  di  allevamento:  la controspalliera; sistema di potatura: il
Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le
caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini;
    e' vietata ogni pratica di forzatura.
   3.  La  resa  massima  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto in coltura
specializzata   per  la  produzione  dei  vini  di  cui  al  presente
disciplinare  ed  il  titolo  alcolometrico  volumico minimo naturale
delle   relative  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  essere
rispettivamente le seguenti:

=====================================================================
                          |              |   titolo alcolometrico
           vini           |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi               |     7.000    |         10,50% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi Superiore     |     7.000    |         11,50% vol

La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  dei  vini a
denominazione   di   origine   controllata   «Dolcetto  delle  Langhe
Monregalesi»  e  «Dolcetto  delle  Langhe  Monregalesi» Superiore con
menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere
di kg 6.300.
   Le  uve  destinate alla produzione del vino «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi»   che  intendano  fregiarsi  della  menzione  aggiuntiva
«vigna»  seguita  dal  relativo toponimo debbono presentare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol .
   Le  uve  destinate alla produzione del vino «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi»   Superiore   che  intendano  fregiarsi  della  menzione
aggiuntiva  «vigna»  seguita dal relativo toponimo debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol .
   La  denominazione  di  origine  controllata «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi»  e  «Dolcetto  delle  Langhe Monregalesi» Superiore puo'
essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia
un'eta'  d'impianto  di  almeno  7  anni.  Se  l'eta'  del vigneto e'
inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari:
al terzo anno:

=====================================================================
                          |              |   titolo alcolometrico
           vini           |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi               |    3.800     |        11,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi Superiore     |    3.800     |        12,00% vol

al quarto anno:

=====================================================================
                          |              |   titolo alcolometrico
           vini           |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi               |    4.400     |        11,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi Superiore     |    4.400     |        12,00% vol

al quinto anno:

=====================================================================
                          |              |   titolo alcolometrico
           vini           |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi               |    5.000     |        11,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi Superiore     |    5.000     |        12,00% vol

al sesto anno:

=====================================================================
                          |              |   titolo alcolometrico
           vini           |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi               |    5.700     |        11,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe     |              |
Monregalesi Superiore     |    5.700     |        12,00% vol

Nelle  annate  favorevoli,  il  quantitativo  di  uve  ottenute  e da
destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di
produzione  devono  essere riportati ai limiti sopra indicati purche'
la  produzione  globale  non  superi del 20% i limiti medesimi, fermo
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
   4.  In  caso  di  annata  sfavorevole, che lo renda necessario, la
Regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal
presente  disciplinare  di produzione anche differenziata nell'ambito
della zona di produzione di cui all'art. 3.
   5.  I  conduttori  interessati  che prevedano di ottenere una resa
maggiore  rispetto  a  quella  fissata dalla Regione Piemonte, ma non
superiore   a   quella   fissata  dal  precedente  punto  3  dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio
della  propria  vendemmia,  segnalare,  indicando tale data, la stima
della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi
competenti  per  territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
   6.  Nell'ambito  della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione  Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio
interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabile
per  ettaro  inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in
rapporto  alla  necessita'  di  conseguire  un  miglior equilibrio di
mercato.  In  questo  caso non si applicano le disposizioni di cui al
comma 5.

                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione

   1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
dei  vini  di  cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione
devono essere effettuate entro i territori della provincia di Cuneo.
   2.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino finito non dovra' essere
superiore a:

=====================================================================
              vini              |resa uva/vino|produzione max di vino
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe           |             |
Monregalesi                     |     70%     |      4.900 l/ha
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe           |             |
Monregalesi Superiore           |     70%     |      4.900 l/ha

Per   l'impiego  della  menzione  «vigna»,  fermo  restando  la  resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima  di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
   Qualora  tale  resa  superi  la  percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto
il prodotto.
   3.  Nella  vinificazione  devono  essere seguiti i criteri tecnici
piu'  razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire
al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualita',  ivi  compreso
l'arricchimento,  secondo  i  metodi  riconosciuti dalla legislazione
vigente.
   4.  Il  seguente  vino  deve  essere  sottoposto  ad un periodo di
invecchiamento:

=====================================================================
            vini            |durata mesi|         decorrenza
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe       |           |  1° novembre dell'anno di
Monregalesi Superiore       |    14     |     raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo e' consentita soltanto a
partire dalla data di seguito indicata:

=====================================================================
               vini               |               data
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe Monregalesi |      1° gennaio del secondo
Superiore                         |  anno successivo alla vendemmia

   5. E'  consentita  a scopo migliorativo l'aggiunta non piu' di una
volta,  nella  misura  massima  del  15%,  di  vini  destinati  a Doc
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» piu' giovane a vino Doc «Dolcetto
delle Langhe Monregalesi» piu' vecchio e viceversa.
   E consentita  a  scopo  migliorativo  l'aggiunta  non  piu' di una
volta,  nella  misura  massima  del  15%,  di  vini  destinati  a Doc
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore piu' giovane a vino Doc
«Dolcetto   delle   Langhe  Monregalesi»  Superiore  piu'  vecchio  e
viceversa.
   6.  Per  la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare
di  produzione la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano
le  condizioni  di  legge, soltanto verso le denominazioni di origine
controllata  «Langhe»  senza  specificazione  di  vitigno  e «Langhe»
Dolcetto.
   7.  I  vini  destinati  alla  denominazione di origine controllata
«Dolcetto  delle  Langhe Monregalesi» di cui al presente disciplinare
di  produzione  possono  essere classificati, con le denominazioni di
origine  controllata  «Langhe»  senza  specificazione  di  vitigno  e
«Langhe»   Dolcetto  purche'  corrispondano  alle  condizioni  ed  ai
requisiti  previsti  dal  relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli organi competenti.
   8.  Il  vino  destinato  a  denominazione  di  origine controllata
«Dolcetto   delle   Langhe   Monregalesi»   Superiore  potra'  essere
riclassificato  come  «Dolcetto  delle  Langhe  Monregalesi»,  previa
comunicazione del detentore agli organi competenti.

                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo

   1.   Il   vino   «Dolcetto   delle  Langhe  Monregalesi»  all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
    colore: rosso rubino vivo;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidita', di
discreto corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    «Dolcetto  delle Langhe Monregalesi» con menzione «vigna»: 11,00%
vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
   2.  Il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
    colore: rosso rubino vivo;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidita', di
discreto corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    «Dolcetto   delle  Langhe  Monregalesi»  Superiore  con  menzione
«vigna»: 12,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
   3. E'   in   facolta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  modificare  i  limiti dell'acidita'
totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

                               Art. 7.
             Etichettatura designazione e presentazione

   1.  Nella  designazione  e  presentazione dei vini a Doc «Dolcetto
delle  Langhe  Monregalesi»  e  «Dolcetto  delle  Langhe Monregalesi»
Superiore  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare  di produzione, ivi
compresi  gli  aggettivi  extra, fine, naturale, scelto, selezionato,
vecchio e similari.
   2.  Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente
disciplinare  di  produzione  e'  consentito l'uso di indicazioni che
facciano  riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali o marchi privati,
purche'  non  abbiano significato laudativo e non traggano in inganno
il consumatore.
   3.  Nella designazione dei vini di cui al presente disciplinare di
produzione la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla
menzione «vigna» purche':
    le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
    tale  menzione  sia  iscritta  nella  «Lista  positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;
    coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al
presente   disciplinare  di  produzione,  intendono  accompagnare  la
denominazione  di  origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato
la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
    la  vinificazione  delle  uve  e  l'invecchiamento dei vini siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e
nei documenti di accompagnamento;
    la  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in  caratteri  di  dimensione  pari  al 50% o inferiori, al carattere
usato per la denominazione di origine.
   4.  Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.

                               Art. 8.
                           Confezionamento

   1.  Le  bottiglie  in  cui  vengono  confezionati i vini di cui al
presente disciplinare di produzione per la commercializzazione devono
preferibilmente  essere  di  forma albeisa o corrispondente ad antico
uso  e  tradizione,  di  colore  scuro, di capacita' consentita dalle
vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione
del contenitore da 200 cl.
   2. E'  vietato  il confezionamento e la presentazione in bottiglie
che  possano  trarre  in  inganno il consumatore o che siano comunque
tali da offendere il prestigio del vino.
   3.  Le  bottiglie  in  cui  vengono  confezionati i vini di cui al
presente  disciplinare di produzione con menzione «vigna» seguita dal
relativo   toponimo  per  la  commercializzazione  devono  essere  di
capacita' pari o inferiore ai 500 cl.




Data di pubblicazione: 16/03/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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