Notizie enologiche
Aggiornamento della composizione del Comitato nazionale per la
classificazione delle varieta' di vite.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 21 del
25 gennaio 2002, «Costituzione del Comitato nazionale per la
classificazione delle varieta' di viti»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre
2002, «Nomina del Comitato nazionale per la classificazione delle
varieta' di viti» con il quale sono nominati i componenti in
rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto
2004, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 28 dicembre
2001, relativo alla costituzione del Comitato nazionale per la
classificazione delle varieta' di viti»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre
2007, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 28 dicembre
2001, relativo alla costituzione del Comitato nazionale per la
classificazione delle varieta' di viti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 6 febbraio 2008;
Considerato che a seguito del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, le competenze dell'ufficio QPA VIII
sono state assegnate all'Ufficio SVIRIS XI della Direzione generale
dello sviluppo rurale delle infrastrutture e dei servizi;
Considerato che a far data dal 1° maggio 2008 il dott. Angelo
Costacurta, componente del Comitato sopra richiamato in
rappresentanza del C.R.A. Centro di ricerca per la viticoltura di
Conegliano, e' stato collocato a riposo;
Considerato che a far data dal 4 agosto 2008 il dott. Giuseppe
Nezzo, e' stato nominato capo del Dipartimento delle politiche di
sviluppo economico e rurale;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei componenti al
fine di evitare sedute nulle e reiterate convocazioni del citato
Comitato, a causa della mancanza del numero legale, che di fatto
rallentano ed ostacolano l'attivita' istituzionale;
Ritenuto altresi', che nelle more del rinnovo della composizione
della classificazione delle varieta' di viti, sia necessario
garantire la continuita' delle sue funzioni istituzioni;
Decreta:
Art. 1.
Per effetto del presente decreto e per le motivazioni riportate in
premessa la composizione del Comitato nazionale per la
classificazione delle varieta' di viti, di cui all'art. 10 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2001, viene modificata come segue:
a) al dott. Giuseppe Nezzo, capo del Dipartimento delle politiche
di sviluppo economico e rurale sono assegnate le funzioni di
presidente del Comitato in sostituzione del dott. Giuseppe Ambrosio;
b) al dott. Giuseppe Blasi, direttore della Direzione generale
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi per la
qualita' dei prodotti agroalimentari sono attribuite le funzioni di
vice presidente in sostituzione della dott.ssa Laura La Torre;
c) il dott. Michele Borgo, direttore incaricato del Centro di
ricerca per la viticoltura di Conegliano, sostituisce, come
componente, il dott. Angelo Costacurta.
Rettifica del decreto 23 maggio 2001, relativo al disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida».
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto direttoriale 23 maggio 2001, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata «Offida» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la nota della Regione Marche n. 86232 del 10 febbraio 2009
con la quale si chiede l'integrazione dell'art. 3 con l'inserimento
del comune di Petritoli tra i comuni i cui territori sono
parzialmente interessati alla zona di produzione della DOC Offida;
Visto che dai riscontri effettuati e' risultato che parte dei
territori del comune di Petritoli ricadono effettivamente nella
delimitazione della zona di produzione della DOC Offida;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 10 e 11
febbraio 2009, in merito alla richiesta di cui sopra;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla rettifica dell'art.
3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Offida», al fine di prevedere l'integrazione sopra
specificata;
Decreta:
Articolo unico
A titolo di rettifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Offida», allegato al decreto
ministeriale 23 maggio 2001, richiamato in premessa, il testo del
secondo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente testo:
«La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» Passerina
passito e «Offida» Passerina spumante, comprende gli interi territori
comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama,
Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida,
Ripatransone, nonche' parte dei territori comunali di Ascoli Piceno,
Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare,
Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove,
Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto,
Spinetoli».
Modifica all'allegato 5 del decreto 27 novembre 2008, in materia di
acquisto e trasformazione dell'alcole grezzo in bioetanolo.
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
Visto il decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 con il
quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei
regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda
l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti
della vinificazione;
Visto, in particolare, l'articolo 10 che stabilisce che l'alcole
grezzo da destinare alla carburazione sotto forma di bioetanolo e'
ceduto alle imprese riconosciute che figurano all'allegato V del
decreto stesso;
Visto il decreto direttoriale 4 dicembre 2008 con il quale e' stata
riconosciuta la ditta Caviro S.r.l. quale societa' autorizzata a
procedere all'acquisto ed alla trasformazione dell'alcol in
bioetanolo da destinare alla carburazione;
Ritenuto opportuno, in virtu' del predetto riconoscimento, inserire
la Societa' Caviro S.r.l. nell'elenco delle ditte riconosciute
figuranti all'allegato 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008
citato;
Considerata la necessita' di procedere all'integrazione
dell'allegato 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dalla campagna 2008/2009 le ditte autorizzate a
procedere all'acquisto ed alla trasformazione dell'alcole grezzo in
bioetanolo sono quelle riportate nell'allegato 1 del presente
decreto.
2. L'allegato n. 5 al decreto ministeriale 27 novembre 2008 e'
sostituito dall'allegato n. 1 al presente decreto.
Roma, 23 febbraio 2009
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Merlara».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda del Consorzio di Tutela Vini Merlara DOC,
pervenuta per il tramite della regione Veneto, il 17 agosto 2005,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Merlara»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Bevilacqua il 4 ottobre 2006, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
Visti i contatti intercorsi con la regione Veneto e concordata la
sospensione dell'iter nella riunione del Comitato nazionale tutela
vini del 26 ottobre 2006 a causa delle problematiche emerse
sull'utilizzo della varieta' di vite «Tocai», attualmente definite e
risolte;
Ha espresso, nella riunione del 16 dicembre 2008, presente il
funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 9 febbraio 2009
Il capo dipartimento
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Nezzo
Allegato
Proposta disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata dei vini «Merlara»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Merlara» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco (anche nella tipologia frizzante);
Tai (da uve Tocai Friulano);
Malvasia (da Malvasia Istriana);
Chardonnay (anche nella tipologia frizzante);
Pinot grigio;
Pinot bianco;
Riesling (da Riesling italico e/o Riesling);
Rosso (anche nella tipologia «Novello»);
Merlot;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o
Carmenere);
Refosco dal peduncolo rosso (o semplicemente Refosco);
Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese);
Marzemino frizzante.
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 con riferimento al nome Tai (da Tocai
Friulano), Malvasia, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot bianco,
Riesling, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo
rosso, Raboso e Marzemino devono essere ottenuti dalle uve prodotte
da vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti
vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un
massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche,
provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di
Padova e Verona.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere,
congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vigneti, coltivati in
ambito aziendale, con i vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e
Carmenere, per almeno l'85%.
Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un
massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche,
provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di
Padova e Verona.
I vigneti delle varieta' Raboso Piave, Raboso veronese, Cabernet
franc e Carmenere devono essere iscritti in appositi elenchi distinti
per ciascuna varieta'.
Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» bianco
(anche in versione frizzante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella
seguente composizione:
Tocai dal 50% al 70%;
altre varieta' a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» rosso o
(anche in versione novello) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai
vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico
ambito aziendale, iscritti agli albi, di cui al comma 1, nella
seguente composizione:
Merlot dal 50% al 70%:
altre varieta' a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Merlara» comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara,
Urbana e Casale di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo,
Bevilacqua e Boschi S. Anna in provincia di Verona ed in parte il
territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.
Sono tuttavia escluse le zone vallive torbose o prettamente
silicee, non vocate, che si trovano all'interno della zona di
produzione.
La zona di produzione e' cosi' delimitata: partendo dalla
localita' «Morosa» ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in
direzione nord lungo il confine comunale di Terrazzo continuando
lungo il confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto
confine incrocia la strada comunale «S. Giustina», continua lungo
questa ultima in direzione est verso Legnago. Arrivato alla strada
provinciale «dei Boschi» prosegue in direzione ovest, continua
passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada
comunale «S. Marco» in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia
Legnago-Monselice la segue in direzione nord, per giungere al confine
comunale, che e' seguito in direzione est. Da qui fino al confine
comunale di Bevilacqua per poi giungere allo scolo «Sarega» che si
congiunge con lo scolo «Fossetta», per andare in direzione est lungo
lo scolo «Barcagno» e lo scolo «Slonga», ricongiungendosi con il
confine comunale, rappresentato dal fiume «Fratta». Prosegue il suo
tragitto in direzione Sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10
«Padana Inferiore» al Km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima
fino al km 352,8. Giunto in prossimita' del confine del comune di
Megliadino S. Fidenzio continua in direzione sud, seguendo tale
confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la
localita' Ca' Grande, fino allo scolo «Montagnana». Per proseguire
lungo questo ultimo in direzione ovest fino ad incrociare la strada
vicinale «stradone Correr di Bailetto». Questa sara' affiancata in
direzione sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi
proseguire lungo la strada comunale «Altaura Vallerana», che porta la
demarcazione della zona alla frazione di Vallerana. Continua in
direzione sud per la strada comunale «Pioppe», imbocca la strada
comunale «Valnova» che affianca lo scolo «Correr», e svolta alla
prima via a destra, ovvero la strada comunale «Valnova di Correr» che
porta nel comune di Merlara. Prosegue in direzione sud fino alla
localita' «Valle Occara», continua svoltando a sinistra, a
raggiungere la strada comunale «Dolza» che costeggia lo scolo
consorziale «Manteo». Prosegue a destra in direzione «Minotte» e
giunto alla terza curva di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo
scolo che porta al fiume «Fratta». Giunto qui, lo oltrepassa
seguendolo in direzione ovest, per poi passare in direzione sud, dopo
2.5 Km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale
«della Gastaldia». Da qui prosegue in direzione est, lungo
quest'ultima, fino all'incrocio con la strada comunale «Borgo
Storto». Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata,
in direzione opposta a quella della strada comunale «Borgo Storto»
per poi seguire lo scolo consorziale «S. Feliso» ed il confine
comunale di Masi in direzione nord. Successivamente segue lo scolo
«Frattesina», per poi continuare lungo lo scolo «S. Felice» e
congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in
direzione sud per poi costeggiare il fiume «Adige», passando per i
confini dei comuni di Castelbaldo e Terrazzo, fino alla localita'
«Morosa» da dove e' partito.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini «Merlara» devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria
eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure all'opposto,
troppo leggeri e con falda profonda.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono vietate le forme di allevamento espansa (tipo raggi e
pergole) e la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore
a 2.500.
Per le varieta' Chardonnay Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling,
Riesling italico, Refosco dal p.r., Raboso Piave e Raboso veronese,
tali limiti si applicano solo per i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare.
=====================================================================
Tipologia |Prod. uva tonn/ ha|Tit. alc. nat. min. % vol
=====================================================================
Bianco (anche nella | |
tipologia frizzante) | 14,0 | 10,0
---------------------------------------------------------------------
Tai | 14,0 | 10,0
---------------------------------------------------------------------
Malvasia | 13,0 | 10,0
---------------------------------------------------------------------
Rosso | 14,0 | 10,5
---------------------------------------------------------------------
Novello | 14,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Merlot | 14,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauv. | 13,0 | 10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet | 13,0 | 10,5
---------------------------------------------------------------------
Marzemino | 14,0 | 10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet (*) | 13,0 | 10,5
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay | 14,0 | 10,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot grigio | 13,0 | 10,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot bianco | 13,0 | 10,0
---------------------------------------------------------------------
Riesling | 13,0 | 10,0
---------------------------------------------------------------------
Refosco dal p.r. | 14,0 | 10,0
---------------------------------------------------------------------
Raboso | 14,0 | 10,0
(*) (Cabernet franc - Cabernet Sauvignon - Carmenere)
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle
tipologie «bianco» e «rosso», nelle diverse versioni, si fa
riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le
compongono. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima
di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Merlara» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
La regione Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n.
164 del 10 febbraio 1992, con proprio decreto, su proposta del
comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55
dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire
limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per
la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Merlara» inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dall'ottavo comma del presente articolo, saranno
presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad
indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara», devono
essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o
parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art.
3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali o costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di
diverse tipologie previste dall'art. 1, purche' risultino rispettati
tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
Le diverse tipologie consentite dall'art. 1 devono essere
elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali, eccetto
che per la tipologia «novello» che deve essere ottenuta con
macerazione carbonica con almeno il 70% delle uve.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se
la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a D.O.C.
«Merlara Bianco» e «Merlara Chardonnay», nel rispetto di quanto
disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per
produrre vini frizzanti, ottenuti secondo le metodologie di
elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
I vini ottenuti dalle varieta' «Marzemino» possono essere
utilizzati per produrre il vino a D.O.C. «Merlara» «Marzemino
frizzante», secondo le metodologie di elaborazione previste dalle
normative comunitarie o nazionali.
La elaborazione dei vini frizzanti puo' avvenire solo all'interno
della regione Veneto.
Art. 6.
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Merlara» Bianco:
colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo, ma armonico, leggermente
amarognolo;
tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Merlara» Bianco frizzante:
colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;
odore: vinoso con caratteristico odore intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo.
tit. alc. vol. tot. min.: 10.5%;
acidita' tot. min.: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
«Merlara» Tai:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso tipico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
acidita' tot. min.: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Merlara» Malvasia:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
«Merlara» Rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso e delicato;
sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
tit. alc. vol. min.: 11% vol.;
acidita' tot. min.: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
«Merlara» Novello:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: fruttato, vinoso, tipico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo,
caratteristico, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Merlara» Merlot:
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se
invecchiato;
odore: vinoso piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;
tit. alc. vol. tot. min.: 11.5% vol.;
acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
«Merlara» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico, con odore piu' intenso se
invecchiato;
sapore: asciutto, pieno di corpo, austero e vellutato se
invecchiato;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,5% vol.;
acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Merlara» Cabernet:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, con odore piu' intenso se
invecchiato;
sapore: asciutto, pieno di corpo, vellutato se invecchiato;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,0% vol.;
acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
«Merlara» Marzemino frizzante:
colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso
violetto-ciclamino;
odore: fruttato, tipico;
sapore: medio corpo, aromatico, dolce;
tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
acidita' tot. min.: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
«Merlara» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,00% vol;
acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Merlara» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino con o senza riflessi ramati;
odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,00% vol;
acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Merlara» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,00% vol;
acidita' tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Merlara» Refosco:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,50% vol;
acidita' tot. min.: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«Merlara» Raboso:
colore: rosso rubino carico, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,50% vol;
acidita' tot. min.: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
«Merlara» Riesling:
colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
odore: fine, delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,50% vol;
acidita' tot. min.: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione dei vini a denominazione
di origine controllata «Merlara» in recipienti di legno, il sapore
degli stessi puo' rivelare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare con decreto direttoriale i limiti indicati
dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
legislativo.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura solo in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu'
restrittive.
Nella etichettatura dei vini «Merlara» non e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata delle uve, salvo per il «Novello», dove va
riportata.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
per la denominazione di origine controllata «Merlara» , alle
condizioni previste dalla legge, soltanto per le seguenti tipologie
di vini indicati all'art. 1: «Tai», «Malvasia», Chardonnay, Pinot
grigio, Pinot bianco, Riesling, «Merlot», «Cabernet Sauvignon»,
«Cabernet», Refosco p.d.r. e Raboso.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Merlara»
immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio
l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo
raso bocca.
Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri e' consentito
anche l'uso del tappo a vite.
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa ad ottenere modifiche del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in
merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, presente il
funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta
istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di
seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o
menzioni:
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore.
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore e' riservata ai vini
rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione comprende
l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellino Tanaro,
Igliano, Marsaglia, Niella Tanaro, Piozzo e parzialmente il
territorio dei comuni di: Carru', Mondovi', Murazzano, S. Michele
Mondovi' e Vicoforte.
Tale zona e' cosi' delimitata: il confine, partendo dal casello di
Mondovi' dell'autostrada Torino-Savona, percorre l'autostrada stessa
in direzione Torino fino ad incontrare il torrente Pesio ed i confini
comunali di Magliano Alpi. Segue tali confini fino ad incontrare
nuovamente l'autostrada Torino-Savona, che percorre fino al
cavalcavia della strada comunale di Trinita'. Prosegue su detta
strada fino a quota 403 m, ove confluisce con la strada per Mad. dei
Ronchi, che segue per breve tratto prima di deviare sulla
carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta.
Prosegue su detta strada fino al quadrivio sito a quota 405 m, indi
devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi e la percorre sino
all'incrocio con la comunale di Benevagienna; prosegue per circa 50
metri su detta strada, quindi devia sulla vicinale della Cascina
Nuova, che segue per raggiungere il confine del territorio comunale
di Piozzo.
Seguendo in senso orario il confine di Piozzo, la linea di
delimitazione giunge al punto in cui si intersecano i confini di
Carru', Piozzo e Farigliano, quindi prosegue lungo il confine tra
Carru' e Farigliano, per arrivare al punto in cui si intersecano i
confini Carru-Farigliano-Clavesana.
Da qui segue il confine tra Carru' e Clavesana, sino ad incontrare
i confini comunali di Bastia presso la confluenza del torrente Pesio
con il fiume Tanaro.
Risale il corso del torrente Pesio fino ad incontrare i confini
comunali tra Mondovi' e Carru'; segue quindi i confini comunali tra
Bastia e Mondovi' fino alla localita' Isole Chiuse, indi segue i
confini tra i comuni di Niella Tanaro e Ciglie' e successivamente i
confini tra Niella Tanaro e Rocca Ciglie' fino a quota 329 m sul
fiume Tanaro, punto ove sbocca il torrente Cusina ed ove incontra i
confini comunali di Castellino Tanaro. Segue quindi i confini tra
Castellino Tanaro e Rocca Ciglie' ed i confini tra i comuni di Rocca
Ciglie' e Marsaglia che, passando per Brillade, fiancheggiando il rio
Toninelli e passando per Cascina Revelli, giungono in prossimita' di
quota 612 m . Da questo punto, la linea di delimitazione segue i
confini tra Clavesana e Marsaglia indi i confini tra Clavesana e
Murazzano fino alla localita' Case Pian della Noce ove in prossimita'
di quota 630 m incontra il confine con il comune di Belvedere. Segue
quindi l'intero tratto di confine tra i comuni di Belvedere Langhe e
Murazzano quindi risale il rio dei Viecchi fino a quota 515 m. Da
quota 515 m, la linea di delimitazione raggiunge quota 662 m, indi
segue la carrareccia che passa per case Toscana e raggiunge, nei
pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est
dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale «Pedaggera».
Segue la predetta statale fino a localita' S. Bernardo (quota 705
m) indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine
(quota 632 m). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il
rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso
quota 601 m). Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della
Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio
Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di
Igliano. Segue detto confine in direzione di quota 665 m incontrando
il torrente Cusina ed il confine con il comune di Torresina che segue
fino a Bric della Croce (quota 699 m). Prosegue lungo il confine con
il comune di Roascio passando per le quote 676 m e 696 m (Bric
Gagliardo). Da quota 696 m la linea di delimitazione segue i confini
comunali di Castellino Tanaro e, passando per S. Onorato (quota 696
m), giunge al fiume Tanaro il cui corso segue fino a quota 338 m
(punta di confluenza del torrente Corsaglia con il fiume Tanaro).
Segue quindi il confine comunale tra Niella Tanaro e Lesegno che
passa a nord del torrente Corsaglia e delle Cascine fin di Lesegno e
Castellazzo e giunge in prossimita' di quota 450 m ove incontra il
confine comunale di S. Michele Mondovi' che segue fino al punto di
incontro con la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28
in direzione S. Michele Mondovi' percorrendo la variante che passa
fuori del centro abitato di S. Michele Mondovi'.
Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud
dell'abitato di Mondovi' ove incontra il torrente Ellero.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del
torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-Savona, con
cui si identifica fino al casello di Mondovi'.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di
produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 800 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non
inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il
Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le
caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini;
e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui al presente
disciplinare ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale
delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
=====================================================================
| | titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi | 7.000 | 10,50% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi Superiore | 7.000 | 11,50% vol
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi» e «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore con
menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere
di kg 6.300.
Le uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva
«vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol .
Le uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi» Superiore che intendano fregiarsi della menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol .
La denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi» e «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore puo'
essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia
un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e'
inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari:
al terzo anno:
=====================================================================
| | titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi | 3.800 | 11,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi Superiore | 3.800 | 12,00% vol
al quarto anno:
=====================================================================
| | titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi | 4.400 | 11,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi Superiore | 4.400 | 12,00% vol
al quinto anno:
=====================================================================
| | titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi | 5.000 | 11,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi Superiore | 5.000 | 12,00% vol
al sesto anno:
=====================================================================
| | titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha| volumico naturale minimo
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi | 5.700 | 11,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi Superiore | 5.700 | 12,00% vol
Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uve ottenute e da
destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di
produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purche'
la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare di produzione anche differenziata nell'ambito
della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio
interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabile
per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in
rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di
mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al
comma 5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione
devono essere effettuate entro i territori della provincia di Cuneo.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
=====================================================================
vini |resa uva/vino|produzione max di vino
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi | 70% | 4.900 l/ha
---------------------------------------------------------------------
Dolcetto delle Langhe | |
Monregalesi Superiore | 70% | 4.900 l/ha
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto
il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire
al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso
l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione
vigente.
4. Il seguente vino deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento:
=====================================================================
vini |durata mesi| decorrenza
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe | | 1° novembre dell'anno di
Monregalesi Superiore | 14 | raccolta delle uve
Per il seguente vino l'immissione al consumo e' consentita soltanto a
partire dalla data di seguito indicata:
=====================================================================
vini | data
=====================================================================
Dolcetto delle Langhe Monregalesi | 1° gennaio del secondo
Superiore | anno successivo alla vendemmia
5. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta non piu' di una
volta, nella misura massima del 15%, di vini destinati a Doc
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» piu' giovane a vino Doc «Dolcetto
delle Langhe Monregalesi» piu' vecchio e viceversa.
E consentita a scopo migliorativo l'aggiunta non piu' di una
volta, nella misura massima del 15%, di vini destinati a Doc
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore piu' giovane a vino Doc
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore piu' vecchio e
viceversa.
6. Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare
di produzione la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano
le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine
controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe»
Dolcetto.
7. I vini destinati alla denominazione di origine controllata
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» di cui al presente disciplinare
di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di
origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e
«Langhe» Dolcetto purche' corrispondano alle condizioni ed ai
requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli organi competenti.
8. Il vino destinato a denominazione di origine controllata
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore potra' essere
riclassificato come «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», previa
comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidita', di
discreto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» con menzione «vigna»: 11,00%
vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
2. Il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidita', di
discreto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore con menzione
«vigna»: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
3. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita'
totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a Doc «Dolcetto
delle Langhe Monregalesi» e «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»
Superiore e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato,
vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione e' consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno
il consumatore.
3. Nella designazione dei vini di cui al presente disciplinare di
produzione la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla
menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al
presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la
denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato
la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e
nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri di dimensione pari al 50% o inferiori, al carattere
usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al
presente disciplinare di produzione per la commercializzazione devono
preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad antico
uso e tradizione, di colore scuro, di capacita' consentita dalle
vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione
del contenitore da 200 cl.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie
che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque
tali da offendere il prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al
presente disciplinare di produzione con menzione «vigna» seguita dal
relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di
capacita' pari o inferiore ai 500 cl.


