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Proposte di modifica ai Disciplinari di produzione di Barolo, Barbaresco e Dolcetto di Diano d’Alba



Lunedì 23 febbraio i soci del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero si sono riuniti per l’Assemblea annuale. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio del Consorzio e le proposte di modifica ai Disciplinari di produzione di Barolo, Barbaresco e Dolcetto di Diano d’Alba.

L’Assemblea è cominciata dopo aver dedicato un minuto di silenzio a Teobaldo Cappellano.

I soci hanno innanzi tutto esaminato e approvato il bilancio consuntivo al 31/12/2008. Hanno poi approvato una contribuzione straordinaria per sostenere tre progetti strategici: la costituzione di una banca dati polifenolica e antocianica che dia una corretta ed esatta caratterizzazione dei vitigni di Langa e Roero; la registrazione di Barolo e Barbaresco come marchi collettivi, per la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha già concesso un contributo finanziario consistente; l’avvio di attività di comunicazione e di analisi di mercato utili alle aziende.

LE MODIFICHE AL DISCIPLINARE DEL BARBARESCO

Per quanto riguarda il Barbaresco, l’affollata Assemblea ha deciso di apportare le seguenti modifiche:
- nell’art. 2 sulla base ampelografica si è tolta la specificazione dei biotipi Michet e Lampia del Nebbiolo. Il testo dell’articolo corretto è dunque ora: “I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo.”
- nell’art. 4 dedicato alle Norme per la viticoltura è stato inserito il comma 7: “La Regione Piemonte, su richiesta dei rappresentanti dei produttori, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni all’Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.”
- all’art. 5 sulle norme per la vinificazione sono stati aggiunti il comma 8: “All’atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo precedente, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva” e il comma 9: “È consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di «Barbaresco» più giovane a «Barbaresco» più vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.”
- all’art. 7, che elenca le menzioni geografiche aggiuntive che possono essere riportate in etichetta, si è provveduto a rettificare la dizione di Muncagota (prima segnata come Muncagta) e ad aggiungere la menzione Ronchi.

I produttori hanno invece deciso di non allargare la zona di vinificazione, proposta nella pubblica audizione del 12 ottobre 2006, ai territori di produzione del Barolo e del Roero. Il Barbaresco, pertanto, potrà continuare a essere vinificato solo ed esclusivamente nelle zone di produzione delle uve Nebbiolo atte a Barbaresco. Queste zone erano state fissate già nel Disciplinare del 1966: “l’intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957” (Articolo 3).


LE MODIFICHE AL DISCIPLINARE DEL BAROLO

I produttori del Barolo hanno approvato una modifica all’articolo 2 del Disciplinare, relativa alla base ampelografica, e più precisamente l’inserimento della parola “esclusivamente” nella frase: “I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo», devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo.”

Nell’ambito delle norme per la viticoltura (art. 4 del Disciplinare) l’Assemblea ha deliberato che non possono esserci nuovi impianti sul versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali.

La novità di assoluto rilievo decisa dai soci del Consorzio è l’introduzione dell’elenco delle menzioni geografiche aggiuntive nel Disciplinare (art. 8).

I produttori hanno scelto di mantenere inalterata la zona di vinificazione consentita per le uve Nebbiolo atte a Barolo. Pertanto, si potrà continuare a vinificare Barolo solo ed esclusivamente nella zona di produzione, e cioè: “nell’intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba ed in parte il territorio dei comuni di Monforte d’Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Cherasco e Roddi” (art. 3 del Disciplinare).

L’Assemblea non ha approvato, ma ha dato mandato al Consorzio di valutare a livello ministeriale la possibilità di introdurre una deroga che consenta ai conduttori ricadenti nell’area degli 11 Comuni del Barolo non compresa nella zona di produzione di poter vinificare le loro uve.

LE MODIFICHE AGLI ALTRI DISCIPLINARI

Un’ultima votazione ha approvato, a larga maggioranza, il passaggio del Dolcetto di Diano d’Alba a Docg.

Nella prossima Assemblea, fissata per lunedì 2 marzo alle ore 15, i soci si esprimeranno sul riconoscimento della nuova denominazione Alba; sull’ipotesi di accorpare il Dolcetto delle Langhe Monregalesi al Dolcetto di Dogliani; sulle proposte di modifica ai Disciplinari di Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Dolcetto di Diano d’Alba, Langhe, Nebbiolo d’Alba e Roero. Alla luce delle disposizioni contenute nella nuova OCM vino, saranno inoltre discusse le ipotesi di lavoro per il 2009.

Data di pubblicazione: 02/03/2009
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