Notizie enologiche del 16 novembre
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Valli Ossolane» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e
della qualita' Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata dei vini «Valli
Ossolane» e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Valli Ossolane» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del
presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2010.
Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2010, il vino a denominazione di origine controllata «Valli
Ossolane» proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme
alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002,
la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione
dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Valli Ossolane».
Art. 3
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Valli Ossolane», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.


