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You are here: Home News Notizie del 2009 Novembre 2009 Notizie enologiche del 2 novembre

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Notizie enologiche del 2 novembre

Rettifica  al decreto 6 agosto 2009 di modifica della denominazione
di origine controllata dei vini «Colli Berici».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Decreta:

                               Art. 1.


All'art.  6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Colli Berici» annesso al decreto ministeriale
6  agosto  2009  richiamato  in  premessa, sono apportate le seguenti
rettifiche:
♣    alla  descrizione  delle  caratteristiche  al  consumo  della
tipologia  «Colli  Berici» Merlot, e' eliminata la dicitura «estratto
non riduttore minimo: 14 g/l»;
♣    alla  descrizione  delle  caratteristiche  al  consumo  della
tipologia  «Colli  Berici» Tai rosso spumante e' inserita la dicitura
«titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol».

Modificazioni   al   disciplinare   di   produzione   dei  vini  a
denominazione di origine controllata «Alghero».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo                       rurale  e della qualita' Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata «Alghero», riconosciuto con decreto ministeriale
19  agosto 1995, e successive modificazioni, e' sostituito per intero
dal  testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010;
       
     
                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  campagna  vendemmiale  2009/2010,  i  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Alghero»,  provenienti  da  vigneti non ancora
iscritti,  ma  aventi  base  ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti  Organismi  territoriali  -  ai  sensi  e  per gli effetti
dell'art.  15  della  legge  10  febbraio  1992,  n. 164, del decreto
ministeriale  27  marzo  2001 e dell'accordo Stato-regioni e province
autonome  del  25  luglio  2002,  la  denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
       
     
                               Art. 3.

  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici previsto
dall'art.  7  del  decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte  le  tipologie  di  vini a Denominazione di origine controllata
«Alghero» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
       
     
                               Art. 4.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Alghero»   e'   tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.

      Disciplinare di produzione della Denominazione di origine
                   controllata dei vini «ALGHERO»

                               Art. 1.

                        Denominazioni e vini

   La  denominazione di origine controllata «Alghero» e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni  e ai requisiti stabiliti dal
presente   disciplinare   di  produzione.  Le  tipologie  previste  e
precedute nella designazione dalla denominazione «Alghero» sono:
    Bianco, anche nelle tipologie: frizzante, spumante, passito;
    Rosso, anche nelle tipologie: novello, liquoroso, riserva;
    Rosato, anche nella tipologia frizzante;
    Torbato, anche nella tipologia spumante;
    Sauvignon;
    Chardonnay, anche nella tipologia spumante;
    Cabernet, anche nella tipologia riserva;
    Merlot, anche nella tipologia riserva;
    Sangiovese;
    Cagnulari o Cagniulari, anche nella tipologia riserva;
    Vermentino frizzante.

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   La  denominazione  di  origine controllata «Alghero», seguita o no
dalle  specificazioni  bianco,  rosato  o rosso, e' riservata ai vini
bianchi,  rosati  o  rossi  ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti
composti,  nell'ambito  della  denominazione,  da  uno o piu' vitigni
idonei  alla  coltivazione  per la regione Sardegna, con l'esclusione
dei vitigni aromatici.
   La   denominazione   «Alghero»   seguita  da  una  delle  seguenti
specificazioni:
    Torbato;
    Sauvignon;
    Chardonnay;
    Cabernet;
    Merlot;
    Sangiovese;
    Cagnulari o Cagniulari;
    Vermentino,
e'  riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
nell'ambito  della  denominazione per almeno l'85% dai corrispondenti
vitigni.
   Possono  concorrere  alla  produzione  dei  detti  vini, da sole o
congiuntamente, anche le uve provenienti da altri vitigni idonei alla
coltivazione  per la regione Sardegna purche' non superino il 15% del
totale.
   Il  vino  a  denominazione  d'origine controllata «Alghero» bianco
puo'  essere  prodotto  anche  nelle  tipologie frizzante, spumante e
passito.
   Il  vino  a  denominazione  d'origine controllata «Alghero» rosato
puo' essere prodotto anche nella tipologia frizzante.
   Il  vino  a  denominazione  d'origine controllata «Alghero» rosso,
puo'  essere  prodotto  anche  nelle  tipologie  novello, liquoroso e
riserva.
   I  vini  a denominazione d'origine controllata «Alghero» Cabernet,
«Alghero» Merlot ed «Alghero» Cagnulari possono essere prodotti anche
nella tipologia riserva.
   Il  vino  a  denominazione d'origine controllata «Alghero» Torbato
puo' essere prodotto nella tipologia spumante.
   Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Chardonnay
puo' essere prodotto anche nella tipologia spumante.
   Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Vermentino
puo' essere prodotto solo nella tipologia frizzante.
   I  vini  ottenuti  da  vigneti  iscritti  all'albo dei vigneti DOC
Alghero Vermentino, possono in alternativa, previa comunicazione agli
organi  competenti,  essere  utilizzati  per  la  produzione dei vini
«Vermentino di Sardegna» DOC.

                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti a
essere   designati   con  la  denominazione  di  origine  controllata
«Alghero»  comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di  Alghero,
Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri, in provincia di Sassari e in
parte   il   territorio   all'interno  del  comune  di  Sassari  cosi
delimitato:  a  sud  dai  limiti  dei  comuni di Usini, Uri, Olmedo e
Alghero,  a ovest dal Mediterraneo e a nord dalla strada che partendo
dal  capo  dell'Argentiera,  attraversando  la  strada  dei  Due Mari
prosegue  in  direzione  di  Sassari  sino all'incrocio con la strada
statale  291  attraverso  la quale, percorrendo un breve tratto della
strada  statale  131, ci si immette sulla strada statale 127-bis e la
si  segue  per  un  breve  tratto  chiudendo  la delimitazione con il
raggiungimento  dei  limiti  del  comune  di  Usini.  E' facolta' del
conduttore  dei  vigneti  iscritti  agli  albi  di  cui  al  presente
articolo,  all'atto  della  denuncia  annuale  delle  uve, effettuare
rivendicazioni di origine anche per piu' denominazioni di origine per
uve provenienti dallo stesso vigneto.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti
d'impianto,  le  forme  di allevamento e i sistemi di potatura devono
essere   tali  da  consentire  di  ottenere  uve  e  vini  aventi  le
caratteristiche  prescritte. E' vietata ogni pratica di forzatura. E'
ammessa l'irrigazione di soccorso.
   I  nuovi  impianti  e  i  reimpianti devono prevedere un minimo di
3.000 ceppi per ettaro per i vigneti in coltura specializzata.
   Le   rese  massime  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 e i titoli
alcolometrici  volumici  naturali minimi delle relative uve destinate
alla vinificazione, devono essere come da tabella allegata.

=====================================================================
                    |             |Titolo alcolometrico volumico min.
        Vini        |Resa uva T/Ha|               nat.
=====================================================================
 "Alghero" bianco   |    16,0     |              10.0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" rosato    |    15,0     |              10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" rosso     |    15,0     |              10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Torbato   |    14,0     |              10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Sauvignon |    13,0     |              10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Chardonnay|    13,0     |              10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Cabernet  |    13,0     |              10,5 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Cagnulari |    13,0     |              10,5 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Merlot    |    14,0     |              10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Sangiovese|    14,0     |              10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Vermentino|    16,0     |              10,0 %

    A  detto  limite,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle
uve,  purche'  la  produzione  non  superi  del 20% il limite massimo
stabilito dal presente disciplinare di produzione.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

   Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, aromatizzazione,
conservazione,   invecchiamento   obbligatorio,  imbottigliamento  ed
affinamento  in  bottiglia devono essere effettuate all'interno della
zona di produzione di cui all'art. 3.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere  superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo
limite,   ma   non   l'80%,   l'eccedenza   non  avra'  diritto  alla
denominazione  di  origine,  ma puo' ricadere nella I.G.T. «Isola dei
Nuraghi»  qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80%
decade  il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per
tutto il prodotto.
   E'  ammesso  il  taglio  migliorativo  dei mosti e dei vini atti a
produrre  i  vini di cui all'art. 1, con prodotti vitivinicoli aventi
diritto  alla  stessa denominazione di origine, di uguale colore, per
non   oltre   il   15%   nel  rispetto  delle  norme  comunitarie  di
etichettatura   relative  all'indicazione  del  nome  del  vitigno  e
dell'annata.
   La   denominazione   di   origine  controllata  «Alghero»  con  la
specificazione   «bianco»,   «Chardonnay»,   «Torbato»   puo'  essere
utilizzata  per  designare  i vini spumanti ottenuti con mosti e vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare.
   E' consentito l'arricchimento con mosti concentrati provenienti da
uve  di  vigneti  iscritti  all'albo  della  denominazione  d'origine
controllata «Alghero», o con mosto concentrato rettificato, o con gli
altri mezzi consentiti dalle norme in vigore.
   I  vini  a  denominazione  di origine controllata «Alghero» rosso,
«Alghero»  Cabernet,  «Alghero»  Merlot  ed  «Alghero»  Cagnulari  (o
Cagniulari)   se   sottoposti   ad   un   periodo  di  invecchiamento
obbligatorio  di  almeno ventiquattro mesi, a partire dal 1° novembre
dell'anno di vendemmia, possono essere classificati «riserva».
   Il  vino  a  denominazione di origine controllata «Alghero» rosso,
puo'  essere  elaborato  nella  tipologia  «liquoroso» purche' le uve
fresche  siano state sottoposte, del tutto o in parte, sulle piante o
dopo  la  raccolta,  ad  appassimento,  fino  a  portarle a un titolo
alcolometrico  volumico  minimo  complessivo non inferiore al 15%. E'
consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica in ottemperanza alle
norme vigenti nella elaborazione dei vini liquorosi.
   Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso,
non puo' essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione
e  affinamento  di  almeno  tre  anni  a  decorrere  dal  1° novembre
dell'anno  successivo  alla vendemmia. Qualora detto periodo superi i
cinque  anni, il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero»
liquoroso puo' essere classificato «riserva».
   Il  vino  a  denominazione  d'origine controllata «Alghero» bianco
puo'  essere  elaborato  nella  tipologia  «passito»  purche'  le uve
fresche  siano  state sottoposte ad appassimento sino a portarle a un
titolo alcolometrico naturale minimo del 15%.
   E' consentito l'appassimento delle uve sulla pianta o su telai; e'
altresi' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata, o con
ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.
   Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso puo'
essere  elaborato  nella  tipologia  «novello»  secondo  le normative
vigenti.
   I  vini  a denominazione d'origine controllata «Alghero» frizzanti
devono  essere  ottenuti nel rispetto delle disposizioni previste per
legge.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   I  vini  di  cui  all'art.  2, all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   «Alghero» bianco:
    colore: giallo paglierino tenue;
    odore: profumo delicato, gradevole;
    sapore: sapido e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
   «Alghero» rosato:
    colore: rosato;
    odore: vinoso delicato, gradevole;
    sapore: armonico, asciutto o morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   «Alghero» rosso:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, corposo, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l .
   «Alghero» rosso Riserva:
    colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
   «Alghero» Torbato:
    colore: paglierino con riflessi inizialmente verdognoli;
    odore: leggermente aromatico, caratteristico, intenso;
    sapore:    sapido,   armonico,   dal   retrogusto   piacevolmente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
   «Alghero» Sauvignon:
    colore: giallo paglierino, tendente inizialmente al verdognolo;
    odore: gradevole, fruttato, con aroma caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, persistente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   «Alghero» Chardonnay:
    colore: giallo paglierino, con riflessi inizialmente verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico, fruttato;
    sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   «Alghero» Sangiovese:
    colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, intenso;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
   «Alghero» Cabernet:
    colore: rubino intenso fino al granato carico;
    odore: caratteristico, etereo;
    sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
   «Alghero» Cabernet Riserva:
    colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
   «Alghero» Merlot:
    colore: rubino intenso;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
   «Alghero» Merlot Riserva:
    colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
   «Alghero» Cagnulari (o Cagniulari):
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, caratteristico del vitigno;
    sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
   «Alghero» Cagnulari Riserva:
    colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
   «Alghero» novello:
    colore: rubino con toni violetti;
    odore: vinoso, fruttato, di fermentazione appena svolta;
    sapore: vivace, morbido, fragrante, persistente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
   «Alghero» frizzante bianco:
    colore: giallo paglierino carico;
    odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
    sapore: secco o amabile, frizzante;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
   «Alghero» Vermentino frizzante:
    colore: giallo paglierino scarico;
    odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
    sapore: secco o amabile, frizzante;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
   «Alghero» frizzante rosato:
     colore: rosato;
     odore: vinoso, delicato, gradevole;
     sapore: armonico, asciutto o morbido;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   «Alghero» Torbato spumante:
     colore: giallo paglierino carico con spuma persistente;
     odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
     sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
     acidita' totale minima: 5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
   «Alghero» Chardonnay spumante:
     colore: giallo paglierino con spuma persistente;
     odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
     sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
     acidita' totale minima: 5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
   «Alghero» spumante bianco:
    colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;
    odore: gradevole e fruttato;
    sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
   «Alghero» liquoroso:
    colore: granato tendente al mattone con lungo invecchiamento;
    odore: intenso, complesso, etereo;
    sapore: dolce, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 17,5% vol;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,0% vol;
    zuccheri residui: minimo 60 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
   «Alghero» passito:
    colore: giallo oro tendente all'ambrato;
    odore: intenso, etereo, di frutta matura;
    sapore: dolce pieno mielato;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,5%
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0%;
    zuccheri residui minimo 40 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
   E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra,
i  limiti  minimi  indicati  con  l'acidita'  totale e l'estratto non
riduttore minimo.

                               Art. 7.

             Etichettatura, designazione e presentazione

   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore, vecchio e similari.
   E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1,
il  nome  geografico  «SARDEGNA»,  cosi'  come  previsto  dal decreto
ministeriale 30 marzo 2001.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o  ragioni  sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
   Fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti, sulle bottiglie o
altri   recipienti  contenenti  il  vino  a  denominazione  d'origine
controllata  «Alghero»  destinati  al  consumo  deve  sempre figurare
l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve.  I vini per i
quali,   all'atto   della   denuncia  annuale  delle  uve,  e'  stata
rivendicata  la denominazione d'origine controllata «Alghero» seguita
da una delle seguenti specificazioni: Torbato, Sauvignon, Chardonnay,
Sangiovese,  Cabernet, Merlot, Cagnulari o Cagniulari, possono essere
riclassificati,  prima  dell'imbottigliamento,  con  la denominazione
d'origine   controllata   «Alghero»   senza   alcuna   specificazione
aggiuntiva,   previa   comunicazione  del  detentore  agli  organismi
competenti.
   Nella  presentazione  e  designazione  dei vini a Denominazione di
origine  controllata  «Alghero» Bianco - Rosato - Rosso, che derivino
dall'assemblaggio di almeno due varieta', e' ammessa l'indicazione di
tutti i vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, con
l'esclusione dei vitigni aromatici, esclusivamente nelle informazioni
al consumatore ed alle seguenti condizioni:
    essa non contenga il riferimento geografico alla Denominazione di
origine controllata «Alghero»;
    siano  riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica
delle altre informazioni al consumatore;
    le  varieta'  da  cui  il  vino  deriva devono essere indicate in
ordine  decrescente  in  relazione  alle  quantita'  utilizzate e che
ognuna di esse partecipi per almeno il 15% del totale;
    il  prodotto  in  questione  sia  ottenuto al 100% dalle varieta'
menzionate.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

   Tutti  i vini della denominazione d'origine controllata «Alghero»,
ai  fini dell'immissione al consumo, debbono essere confezionati solo
in  recipienti  di  vetro  di  foggia  tale da qualificare un vino di
pregio  e  di  capacita' non superiore a 3 litri, chiusi con tappo di
sughero raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore
e/o  uguale  a  lt.  0,750,  ad  esclusione  delle tipologie Riserva,
Liquoroso  e  Passito, e'  ammesso  il  tappo  a  vite. Sono altresi'
ammesse  tutte  le  chiusure consentite dalla vigente normativa fatta
esclusione del tappo a corona.
   Per  il  vino spumante non e' altresi' consentito il tappo a fungo
in plastica.

Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione
   delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
   tipiche   dei   vini  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del
   disciplinare  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine
   controllata e garantita «Sforzato di Valtellina».
Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata   la   domanda  Consorzio  tutela  vini  di  Valtellina,
presentata  in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata e garantita «Sforzato di Valtellina»;
   Visto  il  parere favorevole della regione Lombardia sulla domanda
sopra citata;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del 15 settembre 2009, presente il
funzionario   della  regione  Lombardia,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     
                                                             Allegato
PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI A
   DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE  CONTROLLATA  E  GARANTITA «SFORZATO DI
   VALTELLINA»
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina»  o «Sfursat di Valtellina» e' riservata al vino rosso che
risponde  alle  condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  dal presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Sforzato  di  Valtellina»  o  «Sfursat  di  Valtellina»  deve essere
ottenuto  esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti
da  vigneti  aventi,  in  ambito  aziendale, la seguente composizione
ampelografica:  Nebbiolo,  localmente denominato Chiavennasca, minimo
90%.
   Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  rossa non aromatici
idonei  alla  coltivazione  per  la  provincia  di Sondrio fino ad un
massimo del 10%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Sforzato di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» comprende:
    in  sponda  orografica  destra  del fiume Adda tutti i terreni in
pendio  ubicati  tra  il  tracciato  della s.s. n. 38 ed una quota di
livello  di  metri  700  s.l.m.  dal  comune  di Ardenno al comune di
Tirano, inclusi;
    in  territorio  del  comune  di  Piateda  e Ponte in Valtellina i
pendii  vitati  si  spingono al di la' della s.s. n. 38 fino al fiume
Adda;
    in  sponda  orografica  sinistra  in  comune  di  Villa di Tirano
frazione  Stazzona  e  in  comune  di  Albosaggia i terreni in pendio
compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino oggetto del presente disciplinare devono essere
quelle  normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  ritenersi  idonei  ai  fini  della  iscrizione
all'albo  di  cui  all'art.  15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
esclusivamente  i  vigneti  ubicati  in  terreni  declivi e di natura
brecciosa, ben esposti.
   I  sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
rispondere  ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non
modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
   Fermi   restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  e  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore
a 4000 per ettaro.
   E'  vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso.
   La  produzione  massima  di uva da destinare all'appassimento, per
l'ottenimento  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata e
garantita  «Sforzato  di  Valtellina»  o  «Sfursat di Valtellina», in
coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per
ettaro.
   Le  eccedenza  delle  uve,  nel  limite  massimo del 20% non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
   Le  uve  destinate  all'appassimento  per la produzione del vino a
denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Sforzato  di
Valtellina»  o  «Sfursat di Valtellina» devono assicurare, al momento
della  raccolta,  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11%  vol.;  le  medesime  uve  al  momento  della vinificazione, dopo
l'appassimento,   devono   potere   assicurare   al  vino  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
   La  regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite
le  organizzazioni di categoria interessata ed il Consorzio di tutela
vini  di  Valtellina,  tenuto  conto delle condizioni ambientali e di
coltura  che si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite
massimo  di  produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato,
agricoltura di Sondrio.
                               Art. 5.
   «Le  operazioni  di  appassimento  delle uve, di vinificazione, di
invecchiamento,  di  affinamento  e  di  imbottigliamento  del vino a
denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Sforzato  di
Valtellina»  o  «Sfursat  di  Valtellina»,  devono  essere effettuate
nell'ambito   dell'intero   territorio   amministrativo   dei  comuni
compresi,  in  tutto  o in parte, nella zona di produzione delimitata
dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti.».
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione,  le  sole  operazioni di invecchiamento, affinamento e di
imbottigliamento  potranno  essere  autorizzate  dal  Ministero dalle
politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela a
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  sentita  la  regione  Lombardia per
l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio e della
Valle  di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte
richiedenti  dimostrino  di  avere  effettuato  e di effettuare dette
operazioni   prima   dell'entrata   in  vigore  dei  disciplinari  di
produzione  approvati  con  decreto  ministeriale  26  giugno  1998 e
decreto ministeriale 19 marzo 2003.
   La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione
di  origine  controllata  e  garantita  «Sforzato  di  Valtellina»  o
«Sfursat   di   Valtellina»  deve  essere  preventivamente  segnalato
all'Ispettorato  repressione  frodi  competente per il territorio. La
pigiatura e  la vinificazione delle uve destinate alla produzione del
vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina»  o  «Sfursat di Valtellina», sia in periodo vendemmia che
dopo    tale   periodo,   deve   essere   preventivamente   segnalata
all'organismo di cui sopra.
   In  nessun  caso  la  pigiatura delle uve potra' essere effettuata
anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.
   Non   e'   consentita   la   pratica  dell'arricchimento  e  della
concentrazione,  anche  parziale (anche sa trattasi di concentrazione
parziale a freddo e/o osmosi inversa).
   La   resa  massima  dell'uva  fresca  in  vino  finito  (variabile
condizionata  dallo  stato  di  appassimento  dell'uva medesima), non
potra'  essere  superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il
vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».
   Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto
alla  denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso
«di Valtellina» (pari ad un massimo di 4 hl/ha).
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Sforzato  di  Valtellina»  o  «Sfursat  di  Valtellina»  puo' essere
immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento
di venti mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno.
   Il  periodo  di  invecchiamento  e  di affinamento sopra riportato
decorre dal 1 aprile dell'anno successivo alla raccolta.
                               Art. 6.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» all'atto della sua
immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;
    odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;
    sapore:  grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere,
con eventuale percezione di legno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 27,0 g/l.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  modificare,  con  proprio  decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Alla denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina»  o  «Sfursat  di  Valtellina»  e'  vietata  l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste dal presente
disciplinare,  ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva»,
«scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
                               Art. 8.
   Sulle   bottiglie   contenenti   il   vino  oggetto  del  presente
disciplinare   di   produzione  deve  sempre  figurare  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
   Le  bottiglie  in  cui  viene confezionato il vino predetto devono
essere  di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro e chiusa
con  tappo  di  sughero,  ma  comunque  di capacita' consentita dalle
vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.
   E'  vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che
possano  trarre  in  inganno  il  consumatore  o  che  siano  tali da
compromettere il prestigio del vino.
   Il  vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», anche
se  imbottigliato  nel  territorio della Val Poschiavo, dovra' sempre
riportare  in  etichetta  la  denominazione  di origine controllata e
garantita  «Sforzato  di  Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» nella
sola lingua italiana.
                               Art. 9.
   Ai   fini   dell'utilizzazione   della  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat
di  Valtellina»  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  della legge 10
febbraio  1992,  n.  164,  devono  essere  sottoposti  nella  fase di
produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica.
   Ultimato  il  periodo  di invecchiamento obbligatorio, anche se lo
stesso  e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima
della  sua  commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra
produttore  e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto
vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella
fase  di  imbottigliamento,  secondo  le norme all'uopo impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.


Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei  vini  relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
   produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso
   di Valtellina».
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata   la   domanda  Consorzio  tutela  vini  di  Valtellina,
presentata  in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Rosso di Valtellina»;
   Visto  il  parere favorevole della regione Lombardia sulla domanda
sopra citata;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del 15 settembre 2009, presente il
funzionario   della  regione  Lombardia,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, Via XX
Settembre  n.  20 -  00187 Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

       
     
                                                             Allegato
PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI A
     DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO DI VALTELLINA»
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  «Valtellina  Rosso» o
«Rosso  di  Valtellina»  e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
   Il  vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso»
o  «Rosso  di  Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve
provenienti  da  vigneti  aventi,  in  ambito  aziendale, la seguente
composizione    ampelografica:    Nebbiolo,   localmente   denominato
Chiavennasca, minimo 90%.
   Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  rossa non aromatici
idonei  alla  coltivazione  per  la  provincia  di Sondrio fino ad un
massimo del 10%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso  di  Valtellina» o
«Valtellina Rosso» comprende:
    in  sponda  orografica  destra  del fiume Adda tutti i terreni in
pendio  ubicati  tra  il  tracciato  della s.s. n. 38 ed una quota di
livello  di  metri  700  s.l.m.  dal  comune  di Ardenno al comune di
Tirano, inclusi;
    in  territorio  del  comune  di  Piateda  e Ponte in Valtellina i
pendii  vitati  si  spingono al di la' della s.s. n. 38 fino al fiume
Adda;
    in  sponda  orografica  sinistra  in  comune  di  Villa di Tirano
frazione  Stazzona  e  in  comune  di  Albosaggia i terreni in pendio
compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino oggetto del presente disciplinare devono essere
quelle  normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  ritenersi  idonei  ai  fini  della  iscrizione
all'albo  di  cui  all'art.  15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
esclusivamente  i  vigneti  ubicati  in  terreni  declivi e di natura
brecciosa, ben esposti.
   I  sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
rispondere  ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non
modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
   Fermi   restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  e  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore
a 4000 per ettaro.
   E'  vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso.
   La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata,
non deve essere superiore a 10 tonnellate.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione del vino a denominazione di
origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono
assicurare  un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo di 10%
vol.
   La  regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite
le  organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela
vini  di  Valtellina,  tenuto  conto delle condizioni ambientali e di
coltura  che si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite
massimo  di  produzione  inferiore  a  quello  fissato  dal  presente
Disciplinare   di  produzione,  dandone  immediata  comunicazione  al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria,
artigianato, agricoltura di Sondrio.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione  del  vino  «Valtellina Rosso» o
«Rosso   di   Valtellina»   devono   essere   effettuate  nell'ambito
dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o
in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e
comuni   confinanti.   Tuttavia,   tenuto   conto   delle  situazioni
tradizionali  di  produzione,  le predette operazioni potranno essere
autorizzate  dal  Ministero  dalle  politiche  agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  a  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei
vini,   sentita   la   regione   Lombardia  per  l'intero  territorio
amministrativo  dalla  provincia di Sondrio a condizione che le ditte
richiedenti  dimostrino  di  avere  effettuato  e di effettuare dette
operazioni   prima   dell'entrata   in  vigore  del  disciplinare  di
produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1998.
   E' in facolta' del Ministero dalle politiche agricole e forestali,
sentito  anche  il parere del Consorzio di tutela vini di Valtellina,
autorizzare   l'esportazione  verso  la  Confederazione  elvetica  di
determinate   partite   di   vino  «Valtellina  Rosso»  o  «Rosso  di
Valtellina»  che  non  abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il
periodo   di   invecchiamento   previsto   per  detto  vino,  dandone
comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento
venga  effettuato o completato nella zona di frontiera del territorio
svizzero  e  sotto  il  controllo  del  Consorzio  di  tutela vini di
Valtellina  di  cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e
la Confederazione elvetica e successive variazioni.
   La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore
al 70% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina
Rosso» o «Rosso di Valtellina».
   Qualora  superi  detto  limite,  ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
   Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
   Il  vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso»
o  «Rosso  di  Valtellina»  puo'  essere  immesso  al consumo dopo un
periodo  minimo  di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente
anche in legno.
   I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre
successivo alla vendemmia.
                               Art. 6.
   Il  vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso»
o «Rosso di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;
    odore: delicato, persistente, caratteristico;
    sapore:  asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione
di legno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  modificare,  con  proprio  decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di  origine  controllata «Valtellina Rosso» o
«Rosso   di   Valtellina»   e'   vietata   l'aggiunta   di  qualsiasi
qualificazione  diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi  compresi  gli  aggettivi  «extra»,  «fine», «riserva», «scelto»,
«selezionato», «superiore» e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
   E' consentito, in conformita' al disposto del decreto ministeriale
22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano  riferimento  a  comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti
cascine  e  similari,  nonche'  della  sottospecificazione geografica
«costa»  e  di  altri  sinonimi  di  uso  locale, costituite da aree,
localita', mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art.
3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
                               Art. 8.
   Sulle  bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del
presente    disciplinare   di   produzione   deve   sempre   figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   Le  bottiglie in cui viene confezionato il vino «Valtellina Rosso»
o  «Rosso  di  Valtellina»  devono  essere  di  forma  «bordolese»  o
«borgognotta», comunque di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca,
ma   comunque  di  capacita'  consentita  dalle  vigenti  leggi,  non
inferiore  a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti
da un litro ed inferiori e' anche consentito l'uso del tappo a vite.
   Il  confezionamento  e  la  presentazione  del  vino predetto deve
avvenire   in   conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
ministeriale  7  luglio  1993, modificato con decreto ministeriale 10
maggio 1995.
   Il  vino  oggetto del presente Disciplinare anche se imbottigliato
nel territorio della Confederazione elvetica, dovra' sempre riportare
in  etichetta  la  denominazione  di  origine controllata «Valtellina
Rosso» o «Rosso di Valtellina» in lingua italiana.
   Il  vino oggetto del presente Disciplinare, ultimato il periodo di
affinamento, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero,
e  comunque  sempre  prima della sua commercializzazione, deve essere
sottoposto   agli   esami   organolettici   da   parte  dell'apposita
commissione  istituita  presso  la  Camera  di  commercio, industria,
artigianato   e  agricoltura  di  Sondrio,  secondo  le  disposizioni
impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.





Data di pubblicazione: 02/11/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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