Notizie enologiche del 2 novembre
Rettifica al decreto 6 agosto 2009 di modifica della denominazione
di origine controllata dei vini «Colli Berici».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Decreta:
Art. 1.
All'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Colli Berici» annesso al decreto ministeriale
6 agosto 2009 richiamato in premessa, sono apportate le seguenti
rettifiche:
♣ alla descrizione delle caratteristiche al consumo della
tipologia «Colli Berici» Merlot, e' eliminata la dicitura «estratto
non riduttore minimo: 14 g/l»;
♣ alla descrizione delle caratteristiche al consumo della
tipologia «Colli Berici» Tai rosso spumante e' inserita la dicitura
«titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol».
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Alghero».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Alghero», riconosciuto con decreto ministeriale
19 agosto 1995, e successive modificazioni, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010;
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini a denominazione di
origine controllata «Alghero», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province
autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
Art. 3.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata
«Alghero» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Alghero» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata dei vini «ALGHERO»
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata «Alghero» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione. Le tipologie previste e
precedute nella designazione dalla denominazione «Alghero» sono:
Bianco, anche nelle tipologie: frizzante, spumante, passito;
Rosso, anche nelle tipologie: novello, liquoroso, riserva;
Rosato, anche nella tipologia frizzante;
Torbato, anche nella tipologia spumante;
Sauvignon;
Chardonnay, anche nella tipologia spumante;
Cabernet, anche nella tipologia riserva;
Merlot, anche nella tipologia riserva;
Sangiovese;
Cagnulari o Cagniulari, anche nella tipologia riserva;
Vermentino frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Alghero», seguita o no
dalle specificazioni bianco, rosato o rosso, e' riservata ai vini
bianchi, rosati o rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito della denominazione, da uno o piu' vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, con l'esclusione
dei vitigni aromatici.
La denominazione «Alghero» seguita da una delle seguenti
specificazioni:
Torbato;
Sauvignon;
Chardonnay;
Cabernet;
Merlot;
Sangiovese;
Cagnulari o Cagniulari;
Vermentino,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
nell'ambito della denominazione per almeno l'85% dai corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere alla produzione dei detti vini, da sole o
congiuntamente, anche le uve provenienti da altri vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Sardegna purche' non superino il 15% del
totale.
Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» bianco
puo' essere prodotto anche nelle tipologie frizzante, spumante e
passito.
Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosato
puo' essere prodotto anche nella tipologia frizzante.
Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso,
puo' essere prodotto anche nelle tipologie novello, liquoroso e
riserva.
I vini a denominazione d'origine controllata «Alghero» Cabernet,
«Alghero» Merlot ed «Alghero» Cagnulari possono essere prodotti anche
nella tipologia riserva.
Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Torbato
puo' essere prodotto nella tipologia spumante.
Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Chardonnay
puo' essere prodotto anche nella tipologia spumante.
Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Vermentino
puo' essere prodotto solo nella tipologia frizzante.
I vini ottenuti da vigneti iscritti all'albo dei vigneti DOC
Alghero Vermentino, possono in alternativa, previa comunicazione agli
organi competenti, essere utilizzati per la produzione dei vini
«Vermentino di Sardegna» DOC.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti a
essere designati con la denominazione di origine controllata
«Alghero» comprende l'intero territorio dei comuni di Alghero,
Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri, in provincia di Sassari e in
parte il territorio all'interno del comune di Sassari cosi
delimitato: a sud dai limiti dei comuni di Usini, Uri, Olmedo e
Alghero, a ovest dal Mediterraneo e a nord dalla strada che partendo
dal capo dell'Argentiera, attraversando la strada dei Due Mari
prosegue in direzione di Sassari sino all'incrocio con la strada
statale 291 attraverso la quale, percorrendo un breve tratto della
strada statale 131, ci si immette sulla strada statale 127-bis e la
si segue per un breve tratto chiudendo la delimitazione con il
raggiungimento dei limiti del comune di Usini. E' facolta' del
conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente
articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare
rivendicazioni di origine anche per piu' denominazioni di origine per
uve provenienti dallo stesso vigneto.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti
d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono
essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le
caratteristiche prescritte. E' vietata ogni pratica di forzatura. E'
ammessa l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di
3.000 ceppi per ettaro per i vigneti in coltura specializzata.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 e i titoli
alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate
alla vinificazione, devono essere come da tabella allegata.
=====================================================================
| |Titolo alcolometrico volumico min.
Vini |Resa uva T/Ha| nat.
=====================================================================
"Alghero" bianco | 16,0 | 10.0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" rosato | 15,0 | 10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" rosso | 15,0 | 10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Torbato | 14,0 | 10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Sauvignon | 13,0 | 10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Chardonnay| 13,0 | 10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Cabernet | 13,0 | 10,5 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Cagnulari | 13,0 | 10,5 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Merlot | 14,0 | 10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Sangiovese| 14,0 | 10,0 %
---------------------------------------------------------------------
"Alghero" Vermentino| 16,0 | 10,0 %
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo
stabilito dal presente disciplinare di produzione.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, aromatizzazione,
conservazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento ed
affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della
zona di produzione di cui all'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo
limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione di origine, ma puo' ricadere nella I.G.T. «Isola dei
Nuraghi» qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80%
decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per
tutto il prodotto.
E' ammesso il taglio migliorativo dei mosti e dei vini atti a
produrre i vini di cui all'art. 1, con prodotti vitivinicoli aventi
diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore, per
non oltre il 15% nel rispetto delle norme comunitarie di
etichettatura relative all'indicazione del nome del vitigno e
dell'annata.
La denominazione di origine controllata «Alghero» con la
specificazione «bianco», «Chardonnay», «Torbato» puo' essere
utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con mosti e vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare.
E' consentito l'arricchimento con mosti concentrati provenienti da
uve di vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine
controllata «Alghero», o con mosto concentrato rettificato, o con gli
altri mezzi consentiti dalle norme in vigore.
I vini a denominazione di origine controllata «Alghero» rosso,
«Alghero» Cabernet, «Alghero» Merlot ed «Alghero» Cagnulari (o
Cagniulari) se sottoposti ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, a partire dal 1° novembre
dell'anno di vendemmia, possono essere classificati «riserva».
Il vino a denominazione di origine controllata «Alghero» rosso,
puo' essere elaborato nella tipologia «liquoroso» purche' le uve
fresche siano state sottoposte, del tutto o in parte, sulle piante o
dopo la raccolta, ad appassimento, fino a portarle a un titolo
alcolometrico volumico minimo complessivo non inferiore al 15%. E'
consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica in ottemperanza alle
norme vigenti nella elaborazione dei vini liquorosi.
Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso,
non puo' essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione
e affinamento di almeno tre anni a decorrere dal 1° novembre
dell'anno successivo alla vendemmia. Qualora detto periodo superi i
cinque anni, il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero»
liquoroso puo' essere classificato «riserva».
Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» bianco
puo' essere elaborato nella tipologia «passito» purche' le uve
fresche siano state sottoposte ad appassimento sino a portarle a un
titolo alcolometrico naturale minimo del 15%.
E' consentito l'appassimento delle uve sulla pianta o su telai; e'
altresi' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata, o con
ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.
Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso puo'
essere elaborato nella tipologia «novello» secondo le normative
vigenti.
I vini a denominazione d'origine controllata «Alghero» frizzanti
devono essere ottenuti nel rispetto delle disposizioni previste per
legge.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Alghero» bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: profumo delicato, gradevole;
sapore: sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto o morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Alghero» rosso:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l .
«Alghero» rosso Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Alghero» Torbato:
colore: paglierino con riflessi inizialmente verdognoli;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, intenso;
sapore: sapido, armonico, dal retrogusto piacevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» Sauvignon:
colore: giallo paglierino, tendente inizialmente al verdognolo;
odore: gradevole, fruttato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Alghero» Chardonnay:
colore: giallo paglierino, con riflessi inizialmente verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Alghero» Sangiovese:
colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Alghero» Cabernet:
colore: rubino intenso fino al granato carico;
odore: caratteristico, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Alghero» Cabernet Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Alghero» Merlot:
colore: rubino intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Alghero» Merlot Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Alghero» Cagnulari (o Cagniulari):
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Alghero» Cagnulari Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Alghero» novello:
colore: rubino con toni violetti;
odore: vinoso, fruttato, di fermentazione appena svolta;
sapore: vivace, morbido, fragrante, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Alghero» frizzante bianco:
colore: giallo paglierino carico;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» Vermentino frizzante:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» frizzante rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto o morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Alghero» Torbato spumante:
colore: giallo paglierino carico con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» Chardonnay spumante:
colore: giallo paglierino con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» spumante bianco:
colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;
odore: gradevole e fruttato;
sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» liquoroso:
colore: granato tendente al mattone con lungo invecchiamento;
odore: intenso, complesso, etereo;
sapore: dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 17,5% vol;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,0% vol;
zuccheri residui: minimo 60 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Alghero» passito:
colore: giallo oro tendente all'ambrato;
odore: intenso, etereo, di frutta matura;
sapore: dolce pieno mielato;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,5%
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0%;
zuccheri residui minimo 40 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra,
i limiti minimi indicati con l'acidita' totale e l'estratto non
riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore, vecchio e similari.
E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1,
il nome geografico «SARDEGNA», cosi' come previsto dal decreto
ministeriale 30 marzo 2001.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti, sulle bottiglie o
altri recipienti contenenti il vino a denominazione d'origine
controllata «Alghero» destinati al consumo deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. I vini per i
quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, e' stata
rivendicata la denominazione d'origine controllata «Alghero» seguita
da una delle seguenti specificazioni: Torbato, Sauvignon, Chardonnay,
Sangiovese, Cabernet, Merlot, Cagnulari o Cagniulari, possono essere
riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione
d'origine controllata «Alghero» senza alcuna specificazione
aggiuntiva, previa comunicazione del detentore agli organismi
competenti.
Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di
origine controllata «Alghero» Bianco - Rosato - Rosso, che derivino
dall'assemblaggio di almeno due varieta', e' ammessa l'indicazione di
tutti i vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, con
l'esclusione dei vitigni aromatici, esclusivamente nelle informazioni
al consumatore ed alle seguenti condizioni:
essa non contenga il riferimento geografico alla Denominazione di
origine controllata «Alghero»;
siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica
delle altre informazioni al consumatore;
le varieta' da cui il vino deriva devono essere indicate in
ordine decrescente in relazione alle quantita' utilizzate e che
ognuna di esse partecipi per almeno il 15% del totale;
il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varieta'
menzionate.
Art. 8.
Confezionamento
Tutti i vini della denominazione d'origine controllata «Alghero»,
ai fini dell'immissione al consumo, debbono essere confezionati solo
in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare un vino di
pregio e di capacita' non superiore a 3 litri, chiusi con tappo di
sughero raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore
e/o uguale a lt. 0,750, ad esclusione delle tipologie Riserva,
Liquoroso e Passito, e' ammesso il tappo a vite. Sono altresi'
ammesse tutte le chiusure consentite dalla vigente normativa fatta
esclusione del tappo a corona.
Per il vino spumante non e' altresi' consentito il tappo a fungo
in plastica.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Sforzato di Valtellina».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda Consorzio tutela vini di Valtellina,
presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Sforzato di Valtellina»;
Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla domanda
sopra citata;
Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il
funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SFORZATO DI
VALTELLINA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» e' riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere
ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti
da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo
90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici
idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un
massimo del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» comprende:
in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in
pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di
livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di
Tirano, inclusi;
in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i
pendii vitati si spingono al di la' della s.s. n. 38 fino al fiume
Adda;
in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano
frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio
compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere
quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione
all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura
brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non
modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore
a 4000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per
l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», in
coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per
ettaro.
Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» devono assicurare, al momento
della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11% vol.; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo
l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite
le organizzazioni di categoria interessata ed il Consorzio di tutela
vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltura che si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite
massimo di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato,
agricoltura di Sondrio.
Art. 5.
«Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di
invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», devono essere effettuate
nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni
compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata
dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti.».
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di
imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela a
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per
l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio e della
Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte
richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette
operazioni prima dell'entrata in vigore dei disciplinari di
produzione approvati con decreto ministeriale 26 giugno 1998 e
decreto ministeriale 19 marzo 2003.
La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o
«Sfursat di Valtellina» deve essere preventivamente segnalato
all'Ispettorato repressione frodi competente per il territorio. La
pigiatura e la vinificazione delle uve destinate alla produzione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», sia in periodo vendemmia che
dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata
all'organismo di cui sopra.
In nessun caso la pigiatura delle uve potra' essere effettuata
anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.
Non e' consentita la pratica dell'arricchimento e della
concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione
parziale a freddo e/o osmosi inversa).
La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile
condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non
potra' essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il
vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».
Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto
alla denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso
«di Valtellina» (pari ad un massimo di 4 hl/ha).
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» puo' essere
immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento
di venti mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato
decorre dal 1 aprile dell'anno successivo alla raccolta.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» all'atto della sua
immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;
odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;
sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere,
con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 27,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva»,
«scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Art. 8.
Sulle bottiglie contenenti il vino oggetto del presente
disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono
essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro e chiusa
con tappo di sughero, ma comunque di capacita' consentita dalle
vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.
E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che
possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da
compromettere il prestigio del vino.
Il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», anche
se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovra' sempre
riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e
garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» nella
sola lingua italiana.
Art. 9.
Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine
controllata e garantita il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat
di Valtellina» ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10
febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di
produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo
stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima
della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra
produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto
vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella
fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso
di Valtellina».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda Consorzio tutela vini di Valtellina,
presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Rosso di Valtellina»;
Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla domanda
sopra citata;
Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il
funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO DI VALTELLINA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o
«Rosso di Valtellina» e' riservata al vino che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso»
o «Rosso di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve
provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato
Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici
idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un
massimo del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata «Rosso di Valtellina» o
«Valtellina Rosso» comprende:
in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in
pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di
livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di
Tirano, inclusi;
in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i
pendii vitati si spingono al di la' della s.s. n. 38 fino al fiume
Adda;
in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano
frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio
compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere
quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione
all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura
brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non
modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore
a 4000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata,
non deve essere superiore a 10 tonnellate.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di
origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%
vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite
le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela
vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltura che si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite
massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente
Disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria,
artigianato, agricoltura di Sondrio.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione del vino «Valtellina Rosso» o
«Rosso di Valtellina» devono essere effettuate nell'ambito
dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o
in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e
comuni confinanti. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere
autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle
denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei
vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio
amministrativo dalla provincia di Sondrio a condizione che le ditte
richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette
operazioni prima dell'entrata in vigore del disciplinare di
produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1998.
E' in facolta' del Ministero dalle politiche agricole e forestali,
sentito anche il parere del Consorzio di tutela vini di Valtellina,
autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di
determinate partite di vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di
Valtellina» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il
periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone
comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento
venga effettuato o completato nella zona di frontiera del territorio
svizzero e sotto il controllo del Consorzio di tutela vini di
Valtellina di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e
la Confederazione elvetica e successive variazioni.
La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore
al 70% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina
Rosso» o «Rosso di Valtellina».
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso»
o «Rosso di Valtellina» puo' essere immesso al consumo dopo un
periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente
anche in legno.
I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre
successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso»
o «Rosso di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;
odore: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o
«Rosso di Valtellina» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto»,
«selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
E' consentito, in conformita' al disposto del decreto ministeriale
22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti
cascine e similari, nonche' della sottospecificazione geografica
«costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree,
localita', mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art.
3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
Art. 8.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del
presente disciplinare di produzione deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Valtellina Rosso»
o «Rosso di Valtellina» devono essere di forma «bordolese» o
«borgognotta», comunque di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca,
ma comunque di capacita' consentita dalle vigenti leggi, non
inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti
da un litro ed inferiori e' anche consentito l'uso del tappo a vite.
Il confezionamento e la presentazione del vino predetto deve
avvenire in conformita' alle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 10
maggio 1995.
Il vino oggetto del presente Disciplinare anche se imbottigliato
nel territorio della Confederazione elvetica, dovra' sempre riportare
in etichetta la denominazione di origine controllata «Valtellina
Rosso» o «Rosso di Valtellina» in lingua italiana.
Il vino oggetto del presente Disciplinare, ultimato il periodo di
affinamento, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero,
e comunque sempre prima della sua commercializzazione, deve essere
sottoposto agli esami organolettici da parte dell'apposita
commissione istituita presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Sondrio, secondo le disposizioni
impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.


