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Notizie enologiche del 23 novembre

Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
tipiche   dei   vini   relativo  alla  richiesta  di  modifica  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine
controllata «Contessa Entellina».

           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
     a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»

                               Art. 1.

   La  denominazione  di  origine controllata «Contessa Entellina» e'
riservata  ai  vini  bianchi,  rossi  e  rosati  che  rispondono alle
condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare di
produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    «Contessa Entellina» bianco;
    «Contessa Entellina» Grecanico;
    «Contessa Entellina» Chardonnay;
    «Contessa Entellina» Sauvignon;
    «Contessa Entellina» Ansonica;
    «Contessa Entellina» Catarratto;
    «Contessa Entellina» Fiano;
    «Contessa Entellina» Viognier;
    «Contessa Entellina» rosso;
    «Contessa Entellina» Nero d'Avola;
    «Contessa Entellina» Syrah;
    «Contessa Entellina» Cabernet Sauvignon;
    «Contessa Entellina» Merlot;
    «Contessa Entellina» Pinot Nero;
    «Contessa Entellina» rosso riserva;
    «Contessa Entellina» rosato;
    «Contessa Entellina» vendemmia tardiva.

                               Art. 2.

   La  denominazione  di  origine  controllata  «Contessa  Entellina»
bianco,  rosso,  rosato  e  vendemmia  tardiva,  e' riservata ai vini
ottenuti   dalle   uve  provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Contessa Entellina» bianco:
   Ansonica  (o  Inzolia)  non  meno del 50%, la restante percentuale
deve  essere  rappresentata  dai  vitigni a bacca bianca, presenti in
ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.
   La  denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con
la  menzione  di  uno dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico»,
«Sauvignon»,   «Ansonica»,   «Catarratto»,   «Fiano»,  «Viognier»  e'
riservata  ai  vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti
per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri
vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, presenti in
ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
   La  denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con
la  menzione  di  due dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico»,
«Sauvignon»,   «Ansonica»,   «Catarratto»,   «Fiano»,  «Viognier»  e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in
ambito aziendale, costituiti per il 100% dai corrispondenti vitigni e
la varieta' minoritaria deve essere presente per almeno il 15%.
«Contessa Entellina» rosso e rosato:
   Nero  d'Avola  (o  Calabrese)  e/o  Syrah,  non  meno  del 50%, la
restante  percentuale  deve  essere rappresentata da vitigni presenti
nell'ambito  aziendale,  a  bacca  nera,  non  aromatici, idonei alla
coltivazione nella Regione Siciliana.
   La  denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con
la  menzione  di  uno  dei  seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Syrah»,
«Cabernet  Sauvignon»,  «Pinot  Nero» e «Merlot» e' riservata ai vini
ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85%
dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla
coltivazione  nella  Regione Siciliana, presenti in ambito aziendale,
fino ad un massimo del 15%.
   La  denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con
la  menzione  di  due  dei  seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Syrah»,
«Cabernet  Sauvignon»,  «Pinot  Nero» e «Merlot» e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale,
costituiti  per  il  100%  dai  corrispondenti  vitigni e la varieta'
minoritaria deve essere presente per almeno il 15%.
«Contessa Entellina» vendemmia tardiva:
   Ansonica  (o  Inzolia)  non  meno del 50%, la restante percentuale
deve  essere  rappresentata  dai  vitigni a bacca bianca, presenti in
ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

                               Art. 3.

   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine  controllata  «Contessa  Entellina»  bianco,  rosso e rosato,
devono   provenire  da  vigneti  coltivati  all'interno  dei  confini
territoriali  del  comune  di  Contessa  Entellina  in  provincia  di
Palermo.

                               Art. 4.

   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa
Entellina»  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  e  ai  vini  derivati,  le  specifiche
caratteristiche  di  qualita'.  Le forme di allevamento devono essere
quelle   generalmente   usate,   a   controspalliera  e/o  alberello,
escludendo  la  forma  di  allevamento  a  tendone, e comunque devono
essere  atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini
derivati.
   E vietata  ogni  pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
come pratica di soccorso.
   Per   i   nuovi  impianti  e  i  reimpianti  e'  consentito  usare
esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata «Contessa Entellina» non deve
essere  superiore a 12 tonnellate per ettaro. Nelle annate favorevoli
i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da destinare alla produzione dei
vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Contessa Entellina»
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta
la  produzione  decade  dalla  denominazione  di  origine controllata
«Contessa  Entellina»,  fermi  restando  i limiti resa uva-vino per i
quantitativi di cui trattasi.

                               Art. 5.

   Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi  compresi invecchiamento e
l'affinamento,   qualora   obbligatori,   devono   essere  effettuate
nell'intero   territorio   amministrativo   del  comune  di  Contessa
Entellina  e  nel  territorio  dei  comuni  limitrofi. E' tuttavia in
facolta'  del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di  origine,  di  consentire  su richiesta delle ditte
interessate  che  le  operazioni  di  cui  sopra siano effettuate nel
territorio   del  comune  di  Marsala,  a  condizione  che  le  ditte
interessate  presentino  richiesta  motivata  e  corredata dal parere
degli  organi tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza tecnica
degli impianti di vinificazione e che le ditte interessate dimostrino
che  la  vinificazione  di  uve  provenienti dalla zona di produzione
stessa  sia stata effettuata tradizionalmente gia' prima dell'entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione.
   Le   operazioni   di   imbottigliamento  dei  suddetti  vini  sono
consentite  nel  territorio  delle  province  di Palermo, Agrigento e
Trapani.
   Per  tutte  le  tipologie,  le  rese  massime dell'uva in vino non
dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite
ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di
origine  controllata.  Oltre  detto  limite  decade  il  diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
   Le  uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo naturale di 10,5 gradi
per  i  vini bianchi, anche con riferimento al nome di vitigno, e per
il vino rosato, e di 11 gradi per i vini rossi, anche con riferimento
al nome di vitigno.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»
possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.
   I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»
tipologia  rosso,  con  o  senza menzione del vitigno, possono essere
qualificati con la menzione «riserva», qualora siano stati sottoposti
ad  un periodo di maturazione e affinamento obbligatorio di almeno 24
mesi  a  decorrere  dal primo novembre dell'anno di vendemmia, di cui
almeno 6 mesi in recipienti di legno.
   Il   vino   a   denominazione  di  origine  controllata  «Contessa
Entellina»  proveniente  da  uve  che  abbiano subito un appassimento
sulla  pianta  e  che  sia  stato  ottenuto  da  una vinificazione in
recipienti di legno, nonche' sottoposto ad un affinamento di almeno 6
mesi  in  fusti  di legno, della capacita' massima di litri 500, puo'
utilizzare   la   menzione   «vendemmia  tardiva».  Tali  uve  devono
assicurare  un  titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15 e
devono  essere  raccolte non prima dell'1° ottobre. Il prodotto cosi'
ottenuto  non  potra'  essere  immesso  al consumo prima di 18 mesi a
decorrere dal primo novembre dell'anno di vendemmia. La resa dell'uva
stramatura  al  momento della vendemmia non deve superare gli 80 q.li
per ettaro. La resa dell'uva in vino, non deve superare il 60% pari a
48 Hl/Ha di vino finito.

                               Art. 6.

   I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»
all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Contessa Entellina» bianco:
   colore:  paglierino  piu'  o  meno  intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
   odore: delicato, fruttato, caratteristico;
   sapore: secco, vivace, fresco;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Grecanico:
   colore:  paglierino  piu'  o  meno  intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
   odore: delicato, caratteristico;
   sapore: secco, fresco;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Chardonnay:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: delicato, caratteristico;
   sapore: asciutto, pieno, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Sauvignon:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: delicato, caratteristico;
   sapore: caratteristico, armonico, secco;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Ansonica:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: delicato, fruttato, caratteristico;
   sapore: secco, pieno, morbido e armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Catarratto:
   colore:  paglierino  piu'  o  meno  intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
   odore: delicato, caratteristico;
   sapore: asciutto, fresco;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Fiano:
   colore:  paglierino  piu'  o  meno  intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
   odore: delicato, fruttato;
   sapore: secco, fresco;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Viognier:
   colore:  paglierino  piu'  o  meno  intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
   odore: fruttato, caratteristico;
   sapore: secco, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» rosso:
   colore:  rosso  rubino,  talvolta  con  riflessi granato specie se
invecchiato;
   odore: vinoso, caratteristico, intenso;
   sapore: asciutto, vellutato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Cabernet Sauvignon:
   colore: rosso rubino intenso;
   odore: caratteristico, gradevole, intenso;
   sapore: asciutto, rotondo, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto secco netto minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Merlot:
   colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
   odore: gradevole e caratteristico;
   sapore: secco, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Pinot Nero:
   colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
   odore: delicato, caratteristico;
   sapore: asciutto, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Nero d'Avola:
   colore:   rosso   rubino,   talvolta   con   riflessi  granati  se
invecchiato;
   odore: vinoso, caratteristico;
   sapore: asciutto, vellutato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Syrah:
   colore:   rosso   rubino,   talvolta   con   riflessi  granati  se
invecchiato;
   odore: caratteristico, intenso;
   sapore: asciutto, rotondo, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» rosso riserva:
   colore: rosso rubino, tendente al granato;
   odore: caratteristico, intenso;
   sapore:  asciutto,  corposo,  vellutato,  talvolta  con  piacevole
retrogusto amarognolo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» rosato:
   colore: rosato talvolta con riflessi aranciati;
   odore: fine, caratteristico, intenso;
   sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Contessa Entellina» vendemmia tardiva:
   colore: paglierino carico tendente al dorato;
   odore: gradevole, profumato;
   sapore: dal secco al dolce, morbido, vellutato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
   acidita' totale minima: 4,5 g/l;
   estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
   Per tutte le tipologie in cui e' ammesso l'affinamento in fusti di
legno puo' notarsi la percezione del sapore di legno.
   E'  in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di origine, di modificare con proprio decreto i
limiti  minimi  sopra indicati per ciascun vino relativi all'acidita'
totale e all'estratto non riduttore.

                               Art. 7.

   Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
«Contessa  Entellina»  le  specificazioni  di colore (bianco, rosso e
rosato),  qualora  riportate,  e  quelle  relative al vitigno debbono
figurare  immediatamente  al di sotto dell'indicazione «denominazione
di  origine controllata» con caratteri le cui dimensioni non superino
quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.
   Nella  presentazione  e  designazione  dei vini a denominazione di
origine controllata «Contessa Entellina», con o senza la menzione del
vitigno, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi   «fine»,   «extra»,   «naturale»,   «scelto»,   «riserva»,
«selezionato», «superiore» e simili.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,   ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato
laudativo  e  che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E'  consentito  l'uso  di  indicazione  toponomastiche aggiuntive che
facciano   riferimento   alle   «vigne»  dalle  quali  effettivamente
provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato
esclusivamente  ottenuto,  a condizione che tali vigne siano indicate
ed  evidenziate  separatamente  all'atto  della denuncia all'albo dei
vigneti  e  che  le  uve  da  esse  provenienti  e  i  vini  da  esse
separatamente  ed  unicamente ottenuti siano distintamente indicate e
caricate  rispettivamente  nella denuncia annuale di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
   Per  le  tipologie,  dei vini a Doc «Contessa Entellina» Vendemmia
tardiva  e'  obbligatorio,  in  base  alla categoria di appartenenza,
riportare  in  etichetta l'indicazione dei seguenti aggettivi: secco,
amabile,  abboccato  e  dolce.  Per i vini a denominazione di origine
controllata  «Contessa  Entellina» e' altresi' obbligatorio riportare
in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

                               Art. 8.

   Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Contessa
Entellina»,   con   o   senza  menzione  del  vitigno,  sono  ammessi
esclusivamente   i  contenitori  in  vetro  di  formato  bordolese  o
borgognotta,  delle  capacita'  consentite  dalle  vigenti  leggi  ma
comunque  non  inferiore  a  375  ml.  Sono ammesse tutte le chiusure
consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione del tappo a corona.

Modifica  del  disciplinare  di  produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Toscano» o «Toscana».
IL CAPO DIPARTIMENTO Decreta:
                               Art. 1.

  Il  disciplinare  di  produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica  «Toscana»  o «Toscano», approvato con decreto ministeriale 18
novembre  1995  e  successive modifiche, e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla vendemmia 2010.
     
                               Art. 2.

  I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2010,  i vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o
«Toscano»  provenienti  da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge  10  febbraio  1992,  n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002,
la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica
tipica «Toscana» o «Toscano».

                               Art. 3.

  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Toscana» o
«Toscano» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
     
                               Art. 4.

  All'allegato  A  sono  riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini  indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» a titolo di
aggiornamento   dell'elenco   di   cui  all'allegato  4  del  decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
                                                              Annesso

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
                        «TOSCANO» O «TOSCANA»

                               Art. 1.

   L'indicazione    geografica    tipica   «Toscano»   o   «Toscana»,
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare   di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai  vini
appartenenti alle seguenti categorie e rispondenti alle condizioni ed
ai requisiti appresso indicati.
   L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato;
    rossi, anche nelle tipologie novello e abboccato;
    rosati, anche nella tipologia abboccato e frizzante;
    vino  da  uve  appassite  (passito)  e  vino  da  uve  stramature
(vendemmia tardiva).
                               Art. 2.

   I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Toscano» o «Toscana»
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione
nella regione Toscana.
   Le  tipologie sopra indicate contenenti la specificazione di uno o
piu'  vitigni  che costituiscono la base del prodotto contraddistinto
dagli  stessi devono rispettare la disciplina comunitaria e nazionale
stabilita per il loro impiego.
                               Art. 3.

   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  a  essere  designati  con l'indicazione geografica tipica
«Toscano»  o  «Toscana»  comprende l'intero territorio amministrativo
delle  province  di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, nella regione Toscana.
                               Art. 4.

   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  a  indicazione
geografica  tipica  «Toscano»  o  «Toscana»  accompagnati  o meno dal
riferimento   al   nome   di   vitigno,  non  deve  essere  superiore
rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso, rosso novello
e  rosso  abboccato,  rosato,  rosato frizzante e rosato abboccato; a
tonnellate  17  per  le  tipologie  bianco,  bianco frizzante, bianco
abboccato  e  per il vino passito; a tonnellate 9 per le tipologie da
uve stramature.
   Tali  rese  massime  comprensive dell'aumento disposto con decreto
ministeriale  2 agosto 1996, art. 1, sono rispettate anche in caso di
impiego della specificazione di vitigno.
   Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica  «Toscano»  o  «Toscana»  seguita  o  meno  dal riferimento al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale  minimo di: 10% vol per il vino rosso, rosso novello e rosso
abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato; 9% vol per il
vino bianco, bianco frizzante e bianco abboccato; 15% vol per il vino
da  uve  stramature  (vendemmia  tardiva); 16% vol per il vino da uve
appassite (passito).
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol da parte della regione Toscana.
                               Art. 5.

   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Nella vinificazione della tipologia rosso e' consentita la pratica
del  Governo all'uso toscano consistente nella rifermentazione previa
aggiunta   di  uva  rossa  leggermente  appassita  nella  misura  non
inferiore a 5 kg per ettolitro.
   La  vinificazione  delle  uve destinate alla produzione dei vini a
I.G.T. «Toscano» o «Toscana» deve avvenire all'interno del territorio
di produzione delimitato dall'art. 3.
   Tuttavia  e'  consentito  che  tali  operazioni vengano effettuate
nell'ambito   del   territorio  dei  comuni  confinanti.  Inoltre  e'
consentito ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, comma 2 del regolamento
CE  n.  607/09 che tali operazioni siano effettuate al di fuori delle
immediate  vicinanze  dell'area  geografica  delimitata  fino  al  31
dicembre 2012.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%.
   Tale  resa  e' ridotta al 60% per le tipologie da uve stramature e
da uve appassite.
                               Art. 6.

   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica «Toscano» o «Toscana»,
anche  con  la  specificazione  del  nome  di vitigno, all'atto della
immissione  al  consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a:
    per  le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato,
rosato frizzante e rosato abboccato 11,00% vol;
    per  le  tipologie  bianco,  bianco  frizzante e bianco abboccato
10,00% vol;
    per la tipologia da uve appassite 9,00% vol;
    per la tipologia da uve stramature 12,00% vol .
                               Art. 7.

   All'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra,  fine,  scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali  e  marchi  privati  purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  «Toscano»  o  «Toscana» puo'
essere  utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da  vigneti  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3  e  iscritti  negli  albi  dei vigneti dei vini a
denominazione  di  origine. A  condizione  che  i vini per i quali si
intende  utilizzare  l'indicazione  geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.




Data di pubblicazione: 23/11/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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