Notizie enologiche del 23 novembre
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Contessa Entellina».
Proposta di disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» e'
riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Contessa Entellina» bianco;
«Contessa Entellina» Grecanico;
«Contessa Entellina» Chardonnay;
«Contessa Entellina» Sauvignon;
«Contessa Entellina» Ansonica;
«Contessa Entellina» Catarratto;
«Contessa Entellina» Fiano;
«Contessa Entellina» Viognier;
«Contessa Entellina» rosso;
«Contessa Entellina» Nero d'Avola;
«Contessa Entellina» Syrah;
«Contessa Entellina» Cabernet Sauvignon;
«Contessa Entellina» Merlot;
«Contessa Entellina» Pinot Nero;
«Contessa Entellina» rosso riserva;
«Contessa Entellina» rosato;
«Contessa Entellina» vendemmia tardiva.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»
bianco, rosso, rosato e vendemmia tardiva, e' riservata ai vini
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Contessa Entellina» bianco:
Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale
deve essere rappresentata dai vitigni a bacca bianca, presenti in
ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con
la menzione di uno dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico»,
«Sauvignon», «Ansonica», «Catarratto», «Fiano», «Viognier» e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti
per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri
vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, presenti in
ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con
la menzione di due dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico»,
«Sauvignon», «Ansonica», «Catarratto», «Fiano», «Viognier» e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in
ambito aziendale, costituiti per il 100% dai corrispondenti vitigni e
la varieta' minoritaria deve essere presente per almeno il 15%.
«Contessa Entellina» rosso e rosato:
Nero d'Avola (o Calabrese) e/o Syrah, non meno del 50%, la
restante percentuale deve essere rappresentata da vitigni presenti
nell'ambito aziendale, a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella Regione Siciliana.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con
la menzione di uno dei seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Syrah»,
«Cabernet Sauvignon», «Pinot Nero» e «Merlot» e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85%
dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla
coltivazione nella Regione Siciliana, presenti in ambito aziendale,
fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con
la menzione di due dei seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Syrah»,
«Cabernet Sauvignon», «Pinot Nero» e «Merlot» e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale,
costituiti per il 100% dai corrispondenti vitigni e la varieta'
minoritaria deve essere presente per almeno il 15%.
«Contessa Entellina» vendemmia tardiva:
Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale
deve essere rappresentata dai vitigni a bacca bianca, presenti in
ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso e rosato,
devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini
territoriali del comune di Contessa Entellina in provincia di
Palermo.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa
Entellina» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche
caratteristiche di qualita'. Le forme di allevamento devono essere
quelle generalmente usate, a controspalliera e/o alberello,
escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque devono
essere atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini
derivati.
E vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
come pratica di soccorso.
Per i nuovi impianti e i reimpianti e' consentito usare
esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» non deve
essere superiore a 12 tonnellate per ettaro. Nelle annate favorevoli
i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta
la produzione decade dalla denominazione di origine controllata
«Contessa Entellina», fermi restando i limiti resa uva-vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi invecchiamento e
l'affinamento, qualora obbligatori, devono essere effettuate
nell'intero territorio amministrativo del comune di Contessa
Entellina e nel territorio dei comuni limitrofi. E' tuttavia in
facolta' del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine, di consentire su richiesta delle ditte
interessate che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel
territorio del comune di Marsala, a condizione che le ditte
interessate presentino richiesta motivata e corredata dal parere
degli organi tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza tecnica
degli impianti di vinificazione e che le ditte interessate dimostrino
che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione
stessa sia stata effettuata tradizionalmente gia' prima dell'entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono
consentite nel territorio delle province di Palermo, Agrigento e
Trapani.
Per tutte le tipologie, le rese massime dell'uva in vino non
dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite
ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale di 10,5 gradi
per i vini bianchi, anche con riferimento al nome di vitigno, e per
il vino rosato, e di 11 gradi per i vini rossi, anche con riferimento
al nome di vitigno.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»
possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.
I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»
tipologia rosso, con o senza menzione del vitigno, possono essere
qualificati con la menzione «riserva», qualora siano stati sottoposti
ad un periodo di maturazione e affinamento obbligatorio di almeno 24
mesi a decorrere dal primo novembre dell'anno di vendemmia, di cui
almeno 6 mesi in recipienti di legno.
Il vino a denominazione di origine controllata «Contessa
Entellina» proveniente da uve che abbiano subito un appassimento
sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in
recipienti di legno, nonche' sottoposto ad un affinamento di almeno 6
mesi in fusti di legno, della capacita' massima di litri 500, puo'
utilizzare la menzione «vendemmia tardiva». Tali uve devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15 e
devono essere raccolte non prima dell'1° ottobre. Il prodotto cosi'
ottenuto non potra' essere immesso al consumo prima di 18 mesi a
decorrere dal primo novembre dell'anno di vendemmia. La resa dell'uva
stramatura al momento della vendemmia non deve superare gli 80 q.li
per ettaro. La resa dell'uva in vino, non deve superare il 60% pari a
48 Hl/Ha di vino finito.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Contessa Entellina» bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Grecanico:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Chardonnay:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Sauvignon:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: caratteristico, armonico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Ansonica:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Catarratto:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Fiano:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
odore: delicato, fruttato;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» Viognier:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Contessa Entellina» rosso:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granato specie se
invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole e caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Pinot Nero:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Nero d'Avola:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granati se
invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» Syrah:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granati se
invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» rosso riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole
retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Contessa Entellina» rosato:
colore: rosato talvolta con riflessi aranciati;
odore: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Contessa Entellina» vendemmia tardiva:
colore: paglierino carico tendente al dorato;
odore: gradevole, profumato;
sapore: dal secco al dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Per tutte le tipologie in cui e' ammesso l'affinamento in fusti di
legno puo' notarsi la percezione del sapore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine, di modificare con proprio decreto i
limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativi all'acidita'
totale e all'estratto non riduttore.
Art. 7.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
«Contessa Entellina» le specificazioni di colore (bianco, rosso e
rosato), qualora riportate, e quelle relative al vitigno debbono
figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione
di origine controllata» con caratteri le cui dimensioni non superino
quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Contessa Entellina», con o senza la menzione del
vitigno, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi «fine», «extra», «naturale», «scelto», «riserva»,
«selezionato», «superiore» e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E' consentito l'uso di indicazione toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato
esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate
ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei
vigneti e che le uve da esse provenienti e i vini da esse
separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e
caricate rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
Per le tipologie, dei vini a Doc «Contessa Entellina» Vendemmia
tardiva e' obbligatorio, in base alla categoria di appartenenza,
riportare in etichetta l'indicazione dei seguenti aggettivi: secco,
amabile, abboccato e dolce. Per i vini a denominazione di origine
controllata «Contessa Entellina» e' altresi' obbligatorio riportare
in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Contessa
Entellina», con o senza menzione del vitigno, sono ammessi
esclusivamente i contenitori in vetro di formato bordolese o
borgognotta, delle capacita' consentite dalle vigenti leggi ma
comunque non inferiore a 375 ml. Sono ammesse tutte le chiusure
consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione del tappo a corona.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Toscano» o «Toscana».
IL CAPO DIPARTIMENTO Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica «Toscana» o «Toscano», approvato con decreto ministeriale 18
novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla vendemmia 2010.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o
«Toscano» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002,
la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica
tipica «Toscana» o «Toscano».
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Toscana» o
«Toscano» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 4.
All'allegato A sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» a titolo di
aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«TOSCANO» O «TOSCANA»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana»,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini
appartenenti alle seguenti categorie e rispondenti alle condizioni ed
ai requisiti appresso indicati.
L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» e' riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato;
rossi, anche nelle tipologie novello e abboccato;
rosati, anche nella tipologia abboccato e frizzante;
vino da uve appassite (passito) e vino da uve stramature
(vendemmia tardiva).
Art. 2.
I vini a indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione
nella regione Toscana.
Le tipologie sopra indicate contenenti la specificazione di uno o
piu' vitigni che costituiscono la base del prodotto contraddistinto
dagli stessi devono rispettare la disciplina comunitaria e nazionale
stabilita per il loro impiego.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Toscano» o «Toscana» comprende l'intero territorio amministrativo
delle province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, nella regione Toscana.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione
geografica tipica «Toscano» o «Toscana» accompagnati o meno dal
riferimento al nome di vitigno, non deve essere superiore
rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso, rosso novello
e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato; a
tonnellate 17 per le tipologie bianco, bianco frizzante, bianco
abboccato e per il vino passito; a tonnellate 9 per le tipologie da
uve stramature.
Tali rese massime comprensive dell'aumento disposto con decreto
ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, sono rispettate anche in caso di
impiego della specificazione di vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica «Toscano» o «Toscana» seguita o meno dal riferimento al
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di: 10% vol per il vino rosso, rosso novello e rosso
abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato; 9% vol per il
vino bianco, bianco frizzante e bianco abboccato; 15% vol per il vino
da uve stramature (vendemmia tardiva); 16% vol per il vino da uve
appassite (passito).
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol da parte della regione Toscana.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Nella vinificazione della tipologia rosso e' consentita la pratica
del Governo all'uso toscano consistente nella rifermentazione previa
aggiunta di uva rossa leggermente appassita nella misura non
inferiore a 5 kg per ettolitro.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a
I.G.T. «Toscano» o «Toscana» deve avvenire all'interno del territorio
di produzione delimitato dall'art. 3.
Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano effettuate
nell'ambito del territorio dei comuni confinanti. Inoltre e'
consentito ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, comma 2 del regolamento
CE n. 607/09 che tali operazioni siano effettuate al di fuori delle
immediate vicinanze dell'area geografica delimitata fino al 31
dicembre 2012.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%.
Tale resa e' ridotta al 60% per le tipologie da uve stramature e
da uve appassite.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana»,
anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto della
immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a:
per le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato,
rosato frizzante e rosato abboccato 11,00% vol;
per le tipologie bianco, bianco frizzante e bianco abboccato
10,00% vol;
per la tipologia da uve appassite 9,00% vol;
per la tipologia da uve stramature 12,00% vol .
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» puo'
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine. A condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.


