Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
You are here: Home News Notizie del 2009 Ottobre 2009 Enonotizie

Pubblicità su questo sito
Document Actions

Enonotizie

Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione
geografica protetta.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Decreta:

                               Art. 1.

  Limitatamente  alla  campagna  vitivinicola  2009/2010, e' affidato
all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali,  di  seguito  denominato  ICQ,  l'incarico  di svolgere le
verifiche  del  rispetto  dei  disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica protetta previste dall'art. 48 del regolamento
(CE) n. 479/2008.
     
                               Art. 2.

  In  applicazione  degli  articoli  47  e 48 del regolamento (CE) n.
479/2008  e  degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009,
di   seguito  denominato  regolamento,  l'ICQ  effettua  i  controlli
conformemente  alle  disposizioni  contenute  all'art.  3, al fine di
verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che
durante e dopo il condizionamento del vino.
     
                               Art. 3.

  1.  I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano
le seguenti categorie di operatori:
   1) viticoltori;
   2) vinificatori;
   3)  commercianti  all'ingrosso  e/o  al  minuto di vino allo stato
sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
   4) imbottigliatori.
  2.  I  controlli  a carico delle categorie di operatori elencate al
comma  1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di
soggetti individuati mediante un'analisi di rischio.
  3. I controlli sono posti in essere:
    in  loco, mediante uno o piu' sopralluoghi, presso i vigneti, gli
stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati;
    sull'intero territorio nazionale;
    sull'intera   produzione   nazionale   di   vini  ad  indicazione
geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all'art.
46 del regolamento (CE) n. 479/2008.
  4.  Il  prelevamento  di campioni di prodotti vitivinicoli, operato
nel  corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, e'
finalizzato  all'esecuzione  dell'esame  analitico previsto dall'art.
25,  comma  1,  lettera b), del regolamento, al fine di determinare i
parametri previsti dal successivo art. 26, lettera a).
     
                               Art. 4.

  1.  Ai  sensi  dell'art. 24 del regolamento, presentano all'ufficio
periferico dell'ICQ competente per territorio, debitamente compilata,
la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto:
   i  vinificatori  diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da
coloro   che   vinificano   esclusivamente  le  uve  da  loro  stessi
rivendicate;
   i commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso
diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
   gli imbottigliatori.
  La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell'art.
16 della legge n. 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente
comma.
  2.  La dichiarazione di cui al comma 1, e' presentata anche a mezzo
telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
  3.  La  dichiarazione  di  cui  al comma 1 viene ripetuta ogni qual
volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare
e/o  imbottigliare  prodotti  a monte del vino e/o vini designati con
una  indicazione  geografica  protetta  diversa  da  quella  indicata
nella/e precedente/i dichiarazione/i.
  4.  Nei  casi  previsti dal comma 3, la dichiarazione e' presentata
entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto.
     
                               Art. 5.


  Per  assicurare le finalita' di cui all'art. 1, 1'AGEA, le regioni,
le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, le
province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle
singole  indicazioni  geografiche  protette  sono  tenuti a mettere a
disposizione  dell'ICQ,  a titolo gratuito, ogni documentazione utile
in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonche'
l'accesso  a  eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle
vigne  e  i  relativi  aggiornamenti,  le denunce vitivinicole e ogni
altra  documentazione  utile ai fini dell'espletamento dell'attivita'
di controllo.


Modifica   del   disciplinare   di   produzione   dei   vini  della
denominazione  di  origine  controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli».
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
controllata  «Friuli  Isonzo»  o «Isonzo del Friuli» riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive
modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore a decorrere dalla
vendemmia 2009.
     
                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli»  provenienti da vigneti aventi base
ampelografica  conforme  all'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione  all'Albo  della denominazione di origine controllata
«Friuli   Isonzo»   o   «Isonzo   del  Friuli»,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
     
                               Art. 3.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del Friuli», e' tenuto a norma di legge
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  2.  All'allegato  «A»  sono  riportati i codici delle tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli»,  di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»

                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
    1) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco;
    2) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco frizzante;
    3) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso;
    4) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso frizzante;
    5) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato;
    6) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato frizzante;
    7) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Vendemmia tardiva;
    8) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay;
    9) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Malvasia;
    10) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo;
    11) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot bianco;
    12) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot grigio;
    13) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling Italico;
    14) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling;
    15) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Sauvignon;
    16) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Friulano;
    17) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Traminer aromatico;
    18) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano;
    19) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay spumante;
    20)   «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli»  Moscato  giallo
spumante;
    21) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot spumante;
    22)  «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli» Verduzzo friulano
spumante;
    23)  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet (da Cabernet
franc e/o Cabernet sauvignon);
    24) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet franc;
    25) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet sauvignon;
    26) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Merlot;
    27) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Franconia;
    28) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa;
    29) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pignolo;
    30) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot nero;
    31)  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Refosco dal peduncolo
rosso;
    32) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Schioppettino;
    33) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso spumante;
    34) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa spumante.

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli»  con la specificazione di una delle seguenti indicazioni
di vitigno:
    Chardonnay;
    Malvasia (da Malvasia istriana);
    Moscato giallo;
    Pinot bianco
    Pinot grigio;
    Riesling (da Riesling renano);
    Riesling italico;
    Sauvignon;
    Friulano;
    Traminer aromatico;
    Verduzzo friulano;
    Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Franconia;
    Merlot;
    Moscato rosa;
    Pignolo;
    Pinot nero;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Schioppettino,
e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai
corrispondenti  vitigni.  La  denominazione  di  origine  controllata
«Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione
«bianco»  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve a bacca bianca e
relativi  mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni
di vitigno, esclusa la varieta' «Moscato giallo».
   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» e riservata al vino
ottenuto  dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini,
elencati  nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, esclusa la
varieta' «Moscato rosa».
   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli»,  seguita  dalla specificazione «rosato» e' riservata al
vino  ottenuto  dalle  uve  di  vitigni  a  bacca rossa, elencati nel
precedente  elenco  di  indicazioni  di  vitigno  esclusa la varieta'
«Moscato  rosa»  o  dalla vinificazione di un coacervo di uve rosse e
bianche anche separatamente, escluse le varieta' aromatiche.
   Nella  produzione  del vino a denominazione di origine controllata
«Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo del Friuli» Cabernet possono concorrere,
disgiuntamente  o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e
Cabernet sauvignon.
   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli»  seguita  dalla  specificazione  «vendemmia  tardiva» e'
riservata al vino ottenuto dalle uve di Friulano, Sauvignon, Verduzzo
friulano,  Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in
purezza  o  in  uvaggio  tra  loro  dopo  aver subito un appassimento
naturale e vendemmiate tardivamente.
   Nella  tipologia Chardonnay «spumante» e' consentita l'aggiunta di
uve  di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art.
1, fino ad un massimo del 15 % del totale.

                               Art. 3.


                    Zona di produzione delle uve

   La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli»  ricade  nella  provincia  di  Gorizia  e comprende i terreni
vocati  alla  qualita'  di tutto o parte dei territori dei comuni di:
Romans  d'Isonzo,  Gradisca  d'Isonzo,  Villesse,  San Pier d'Isonzo,
Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio
dei  comuni  di  Cormons,  Capriva  del Friuli, San Lorenzo Isontino,
Monfalcone,  Mossa,  Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo,
Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo
e Staranzano in provincia di Gorizia.
   Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla strada statale n. 14
in prossimita' del km 17,500 e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite
segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare
la  strada  per  C.  Rondon.  Prosegue  quindi  lungo  tale strada in
direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la
strada  per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui
prosegue  lungo  una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud
del cimitero di Monfalcone (localita' Marcelliana) segue poi il viale
S.  Marco  che  in direzione nord-est attraversa il centro abitato di
Monfalcone  e  proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle
La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M.
Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord
il  tracciato  dell'oleodotto  transalpino fino a raggiungere la riva
sinistra  dell'Isonzo,  una  volta  superato il centro di Sagrado, ed
incrocia con la ferrovia per Gorizia.
   Segue  tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume
Vipacco,  presso  Castel  Rubbia,  risale  il corso del fiume fino ad
incontrare il confine italo-sloveno.
   Prosegue  verso  nord-est  lungo  il  confine  di  Stato  sino  ad
incrociare  l'Isonzo;  ridiscendendo  il corso d'acqua, segue la riva
del  fiume  Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso
sud  lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad
incrociare   la  strada  ferrata.  Lungo  la  ferrovia  verso  ovest,
raggiunge  il  confine  comunale  di  Cormons,  in localita' Bosco di
Sotto,  che  segue  verso  sud  fino  al  ponte  sul  torrente  Versa
(localita' Braidata).
   Segue  quindi  la strada che conduce a Cormons fino in prossimita'
della  q.  41  e  prosegue  in  direzione  nord  per  il sentiero che
costeggia ad ovest la localita' di Bosco di Sotto e poi trasformatosi
in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.
   Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n.
56  fino  al  sottopasso  della  ferrovia  in  prossimita'  di q. 49.
Attraversato  il  sottopasso  prosegue  verso  la strada comunale che
toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana del Faet
e  si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest
attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che
segnano il piede della collina.
   Superata  la  localita'  di  San  Giovanni e Lucia, la frazione di
Brazzano  e  la  localita'  di  San Rocco di Brazzano, si immette, in
prossimita'  di  q.  71,  sulla  strada  provinciale  per Dolegna del
Collio,  che  segue,  in  direzione  Dolegna,  fino  ad incontrare il
confine  comunale  del  comune di Cormons. Procede quindi lungo detta
linea  di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine
tra  la  provincia  di  Gorizia e la provincia di Udine, che percorre
verso  sud  fino  al  ponte  di  Pieris  da  dove la delimitazione e'
iniziata.
   All'interno  della  zona  di  produzione  sopra  delimitata  e' da
escludersi  parte  del  territorio  del  confine  del comune di Farra
d'Isonzo  sito  sull'interno  della delimitazione che segue: partendo
dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di
Farra,  passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada
per  C.  Bressan  (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega
verso  sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45)
segue  ad  ovest  la  strada  per  Borgo  Bearzat  e prosegue sino ad
incontrare  in  prossimita'  di  Villa  Zuliani,  a  q.  36 la strada
Gradisca  d'Isonzo  -  Borgo  Zoppini.  Di  qui il limite piega verso
nord-est  fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351
fino   alle   case   Pusnar,   punto   di  partenza  della  linea  di
delimitazione.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
   Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini  «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli» devono essere quelle
normali  della  zona  e  atte  a  conferire  alle  uve  le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
   Sono    da    escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o
insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini dell'iscrizione
all'Albo  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i  vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da
escludere  i  vigneti  ubicati su terreni prevalentemente argillosi e
privi  di  scheletro,  quelli  su  terreni  di risorgiva e su tutti i
terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.
4.2 Densita' d'impianto.
   Per  i  vigneti  atti  a  produrre  i vini con la denominazione di
origine  controllata  «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» nei nuovi
impianti  e  i  reimpianti  la densita' dei ceppi per ettaro non puo'
essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
   I  sesti  di  impianto  e  le forme di allevamento consentiti sono
quelli  gia'  usati  nella  zona  (Guyot,  Guyot  doppio, Cappuccina,
Cordone  speronato). Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. I
sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione
Friuli-Venezia  Giulia  puo'  consentire diverse forme di allevamento
qualora  siano  tali  da  migliorare  la  gestione  dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 Sistemi di potatura.
   La  potatura  deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della
vite ed alle produzioni proposte.
4.5 E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
   La  produzione  massima  di  uva  a  ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
    i  vigneti  atti  alla  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli»  non
potranno  produrre  mediamente  piu'  di  kg 4 di uva per ceppo per i
vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot
e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
   A  seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione
per  pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non
superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.
   La  produzione  massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non  deve  superare  t  13 per i vigneti destinati alla produzione di
Friulano,  Malvasia  istriana,  Verduzzo  friulano e Merlot; t 12 per
ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.
   Tali  rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro
atto  per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le
tipologie   Friulano,  Malvasia,  Verduzzo  friulano  e  Merlot  e  a
ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.
   Per  le  tipologie  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli» bianco,
«Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli  rosato,  «Friuli Isonzo» o
«Isonzo  del  Friuli»  rosso,  la produzione non deve superare quella
prevista  per  i  vitigni di appartenenza delle uve utilizzate. Nelle
annate  favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo»  o  «Isonzo del Friuli» devono essere riportati nei limiti di
cui  sopra  purche'  la produzione globale non superi il 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   Le  uve  devono  assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% vol.
   Per  i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

5.1 Zona di vinificazione.
   Le  operazioni  di  vinificazione  dei  vini di cui all'art. 2 del
presente   disciplinare  di  produzione,  possono  essere  effettuate
nell'intero  territorio della zona di produzione delimitata dall'art.
3.
   Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito  che  tali  operazioni siano effettuate entro l'intero
territorio  della  provincia  di Gorizia nonche' in quello dei comuni
confinanti  con  la  medesima  e  l'intero  territorio  del comune di
Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
   In  deroga  e' consentito che le operazioni di vinificazione siano
effettuate  in  cantine  situate fuori dalla zona di produzione delle
uve,  ma  nel  territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia
Giulia,  e  siano  pertinenti  a  conduttori  di vigneti ammessi alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
   La  deroga  di cui sopra e' concessa dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  sentita  la  regione  e  comunicata
all'ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari ed alla Camera di commercio I.A.A. interessata.
   La  zona  di  spumantizzazione comprende l'intero territorio delle
tre Venezie.
5.2 Arricchimento e colmature.
   E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa   denominazione   di  origine  controllata  oppure  con  mosto
concentrato  rettificato  o  a  mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali  leali  e  costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche di qualita'.
   E'  consentita  nella  misura massima del volume del 15% il taglio
dei  mosti  e  dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale
colore  ottenuti  da  uve  provenienti  dai vigneti iscritti all'Albo
della  denominazione  di  origine  controllata  o  «Friuli  Isonzo» o
«Isonzo del Friuli».
   Per  tali  tagli  non  sono  utilizzabili  i  mosti e i vini delle
varieta' «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».
5.3 Elaborazione.
   Le  diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
   -  La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione
«in  rosato»  delle  uve  rosse  ovvero  con  la  vinificazione di un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
   -  Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito
un  appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo non inferiore a 13 %
vol,  ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del
periodo vendemmiale.
5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro.
   Per  tutti  i  vini  «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» la resa
massima  dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e
la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro,  comprese le aggiunte
occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve
essere  superiore  al  70%. Qualora tali rese superino le percentuali
sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto
alla   denominazione  di  origine  controllata;  oltre  detti  limiti
percentuali   decade   il   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
   Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   Le  tipologie  relative  ai  vini  «Friuli  Isonzo»  o «Isonzo del
Friuli»  all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
   Bianco e Bianco frizzante:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    profumo: fruttato;
    sapore:   asciutto   o   amabile,  vivace,  di  corpo,  armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per
i frizzanti;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   Per la sola tipologia frizzante:
    Spuma: fine ed evanescente.
   Rosso e Rosso frizzante:
    colore: rosso vivace, rubino;
    profumo leggermente erbaceo;
    sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
    acidita'  totale  minima:  4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l
per i frizzanti;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
   Per la sola tipologia frizzante:
    Spuma: fine ed evanescente.
   Rosato e Rosato frizzante:
    colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
    profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
    sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
    acidita'  totale  minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0 g/l
per le tipologie frizzanti;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   Per la sola tipologia frizzante:
    Spuma: fine ed evanescente.
   Vendemmia tardiva:
    colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso;
    profumo: intenso complesso di muschio;
    sapore: dolce armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Chardonnay:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Malvasia:
    colore: giallo paglierino;
    profumo: gradevole;
    sapore: asciutto, delicato, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Moscato giallo:
    colore: caratteristico giallo paglierino;
    profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
    sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
    acidita' totale minima 4.0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino chiaro o leggermente dorato;
    profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;
    profumo: caratteristico, gradevole;
    sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Riesling italico:
    colore: giallo paglierino;
    profumo:   abbastanza   intenso   e   caratteristico,   delicato,
gradevole;
    sapore:  asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico,
gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Riesling:
    colore: giallo paglierino;
    profumo:   abbastanza   intenso   e   caratteristico,   delicato,
gradevole;
    sapore:  asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico,
gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Sauvignon:
    colore: giallo dorato chiaro;
    profumo: caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Friulano:
    colore: giallo paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
    profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
    sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Traminer aromatico:
    colore: giallo paglierino carico;
    profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
    sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso,
    caratteristico, di corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Verduzzo friulano:
    colore: giallo dorato piu' o meno carico;
    profumo: vinoso caratteristico fruttato;
    sapore:  asciutto,  demisec,  amabile o dolce fruttato, di corpo,
lievemente tannico, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Chardonnay spumante:
    spuma: fine, vivace, persistente;
    colore: giallo paglierino brillante;
    profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
    sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Moscato giallo spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    profumo: tipico aromatico caratteristico;
    sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Pinot spumante:
    spuma: fine, vivace, persistente;
    colore:giallo paglierino brillante;
    profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
    sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Verduzzo friulano spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: dorato piu' o meno carico;
    profumo: caratteristico di fruttato;
    sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
    colore: rosso rubino intenso;
    profumo:   vinoso,   intenso,   gradevole,  con  profumo  erbaceo
caratteristico;
    sapore:  asciutto,  di  corpo, leggermente erbaceo, piu' evidente
nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Merlot:
    colore: rosso rubino;
    profumo: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Franconia:
    colore: rosso rubino;
    profumo: vinoso ed armonico;
    sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4.5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Moscato rosa:
    colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
    profumo: di rosa fruttato;
    sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Pignolo:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    profumo: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4.0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
   Pinot nero:
    colore: rosso rubino non molto intenso;
    profumo: caratteristico;
    sapore:   asciutto,  un  po'  aromatico  gradevole,  leggermente,
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4.5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rosso con tendenza al violaceo;
    profumo: vinoso caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Schioppettino:
    colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
    profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
    sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Rosso spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosso rubino;
    profumo: fruttato gradevole;
    sapore: secco o amabile, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 50 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   Moscato rosa spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
    profumo: caratteristico fruttato;
    sapore: aromatico amabile o dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
   In  relazione  all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rivelare gradevole sentore di legno.

                               Art. 7.

             Etichettatura designazione e presentazione

7.1 Qualificazioni.
   Nella  etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Menzioni facoltative.
   Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.3 Caratteri e posizione in etichetta.
   Le  menzioni  facoltative,  esclusi  i  nomi e i marchi aziendali,
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu'
restrittive.
   L'indicazione  del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri
non  superiori,  in  dimensioni  ed ampiezza, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
7.4 Tipo merceologico.
   L'indicazione  del  contenuto  zuccherino  del  prodotto  per  gli
spumanti  e'  obbligatoria  nei  limiti  della normativa comunitaria;
quella  dei  vini  non  spumanti  e'  facoltativa per i tipi secchi o
abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.
7.5 Annata.
   Nell'etichettatura dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
   Relativamente  alla  varieta'  Pignolo  e' ammessa l'immissione al
consumo  qualora  i  vini  siano  stati invecchiati almeno due anni a
decorrere  dai  primo  novembre  successivo  all'annata di produzione
delle uve.
7.6 Vigna.
   La  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

   I  vini  di  cui  all'art.  1, immessi al consumo in recipienti di
vetro di capacita' non superiore a tre litri devono essere chiusi con
tappo  di  sughero  raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte
consentito.

       
Modifica  del disciplinare di produzione dei vini della indicazione
geografica tipica «Benaco Bresciano».
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione  della  indicazione geografica
tipica  «Benaco  Bresciano»  riconosciuta con decreto ministeriale 18
novembre  1995  e  successive modifiche, e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
       
     
                               Art. 2.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la indicazione geografica tipica «Benaco
Bresciano» e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
                GEOGRAFICA TIPICA «BENACO BRESCIANO»

                               Art. 1.

   La  indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata
o  meno  dalle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

                               Art. 2.

   La  indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano» e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;
    rossi, anche nella tipologia novello.
   I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale,   da   uno  o  piu'  dei  seguenti  vitigni:
«Chardonnay»,  «Pinot Bianco», «Riesling Renano», «Riesling Italico»,
«Trebbiano  di Soave», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio», «Incrocio
Manzoni».
   I  vini  rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale,   da   uno  o  piu'  dei  seguenti  vitigni:
«Groppello»,  «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc»,
«Cabernet sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero», «Rebo N.».
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
   La   indicazione  geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  con  la
specificazione  di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay»,
«Pinot  Bianco»,  «Pinot  grigio», «Trebbiano», «Incrocio Manzoni» e'
riservata  ai  vini  bianchi  ottenuti  da uve provenienti da vigneti
composti,  nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti
vitigni.
   Possono  concorrere,  da sole o congiuntamente alla produzione dei
mosti  o  dei  mosti  sopra  indicati,  le uve dei vitigni a bacca di
colore  analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di
Brescia, fino ad un massimo del 15%.
   La   indicazione  geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  con  la
specificazione  di  uno  dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera»,
«Merlot», «Cabernet», «Pinot nero», «Sangiovese», «Rebo» e' riservata
ai  vini  rossi  ottenuti  da  uve  provenienti  da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere,  da sole o congiuntamente alla produzione dei
mosti  o  dei  mosti  sopra  indicati,  le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.

                               Art. 3.

   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
«Benaco  Bresciano»  comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni   di   Sirmione,  Desenzano  del  Garda,  Lonato,  Pozzolengo,
Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del
Garda,  Soiano  del  Lago,  Moniga  del  Garda, Polpenazze del Garda,
Malerba  del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salo',
Roe'  Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano,
Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.

                               Art. 4.

   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto di coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con o senza
la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  devono assicurare ai vini il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigno
«Barbera», per il quale il valore massimo e' del 10%.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.

                               Art. 5.

   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nelle    zone    limitrofe    nell'ambito    dell'intero   territorio
amministrativo delle province di Brescia, Mantova e Verona.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere  superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55%
per la tipologia passito.

                               Art. 6.

   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»,
all'atto  dell'immissione  al  consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    «Benaco Bresciano» bianco 10%;
    «Benaco Bresciano» novello 11%;
    «Benaco Bresciano» Pinot grigio 11%;
    «Benaco Bresciano» Marzemino 11%;
    «Benaco Bresciano» Barbera 10,5%;
    «Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5%;
    «Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%;
    «Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente;
    «Benaco Bresciano» Sangiovese 11%;
    «Benaco Bresciano» Rebo 11%;
    «Benaco Bresciano» rosso 10,5%;
    «Benaco Bresciano» Pinot bianco 11%;
    «Benaco Bresciano» Pinot nero 11%;
    «Benaco Bresciano» Riesling 11%;
    «Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5%;
    «Benaco Bresciano» Cabernet 11%;
    «Benaco Bresciano» Merlot 11%.

                               Art. 7.

   Alla  indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazione  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano» puo' essere
utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed   iscritti  negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a  denominazione
d'origine,  a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare
la  denominazione  geografica  tipica  di  cui  trattasi,  abbiano  i
requisiti  previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente
disciplinare.

Modificazioni   al   disciplinare   di   produzione   dei   vini  a
denominazione  di  origine  controllata  «Candia  dei  Colli Apuani».
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Candia  dei  Colli  Apuani»,  riconosciuto con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  27  gennaio  1981 e
successive  modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dall'inizio della corrente vendemmia 2009.
       
     
                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2009, i vini a denominazione di origine controllata
«Candia   dei  Colli  Apuani»,  provenienti  da  vigneti  non  ancora
iscritti,  ma  aventi  base  ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti  Organismi  territoriali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  15  della  legge  10  febbraio  1992,  n. 164, del decreto
ministeriale  27  marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie
autonome  del  25  luglio  2002,  la  denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
       
     
                               Art. 3.

  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  di  cui
all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato A
i  codici  di  tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine
controllata «Candia dei Colli Apuani».

       
     
                               Art. 4.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Candia dei Colli Apuani» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.

Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione di
origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore».
IL CAPO DIPARTIMENTO Decreta:

                           Articolo unico

  1.   L'art.   8   del   disciplinare   di   produzione   della  DOC
«Lison-Pramaggiore»  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al
presente decreto.

                               Art. 8.

             Etichettature, designazione e presentazione

   8.1) Annata.
   I  vini  a denominazione di origine «Lison-Pramaggiore» in fase di
commercializzazione  possono  facoltativamente  riportare l'annata di
produzione  in  etichetta  e nel qual caso anche nella documentazione
prevista  dalla  specifica  normativa.  L'uso  dell'annata  e' invece
obbligatorio  per  le tipologie Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e
«Novello»,  per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva»
e della specificazione «Classico».
   8.2) Volumi nominali, tappature e recipienti.
   Per    i    vini    a   denominazione   di   origine   controllata
Lison-Pramaggiore, immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di
vetro  di capacita' inferiore a 3 litri, e' fatto divieto di usare le
chiusure del tipo: corona, strappo e vite.
   Tuttavia,  per  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata
«Lison-Pramaggiore»   senza   alcuna  specificazione  aggiuntiva,  e'
consentito  l'uso  dei contenitori alternativi al vetro costituiti da
un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso  in  un involucro di cartone o di altro materiale rigido di
capacita' non inferiore ai 2 litri.
   8.3) Uso di chiusure speciali.
   Per  tutte  le  tipologie  confezionate in recipienti di contenuto
fino a litri 0,250, 0,375 e' tuttavia ammesso l'uso del tappo a vite.
   8.4) Limitazioni per alcune tipologie.
   Per    i    vini    a   denominazione   di   origine   controllata
Lison-Pramaggiore  «Rosso»,  «Bianco» e «Novello», nonche' per i vini
che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione
«Classico»,  all'atto  dell'ammissione al consumo e' fatto obbligo di
confezionare   il  prodotto  unicamente  in  bottiglie  di  vetro  di
capacita'  non  superiore a litri 0,750. Tuttavia, limitatamente alle
tipologie  riportate nel presente paragrafo, e' consentito l'utilizzo
di  tradizionali  bottiglie  di  vetro dalla capacita' di litri 1,5 a
litri  5,  utilizzando  per queste esclusivamente chiusure in sughero
raso bocca.

Data di pubblicazione: 05/10/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
Scegli Pr-Vino per la tua consulenza nel settore VINO!

Htt consulting - Emmeci program

 
     

This site conforms to the following standards: