Enonotizie
Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione
geografica protetta.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Decreta:
Art. 1.
Limitatamente alla campagna vitivinicola 2009/2010, e' affidato
all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di seguito denominato ICQ, l'incarico di svolgere le
verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica protetta previste dall'art. 48 del regolamento
(CE) n. 479/2008.
Art. 2.
In applicazione degli articoli 47 e 48 del regolamento (CE) n.
479/2008 e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009,
di seguito denominato regolamento, l'ICQ effettua i controlli
conformemente alle disposizioni contenute all'art. 3, al fine di
verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che
durante e dopo il condizionamento del vino.
Art. 3.
1. I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano
le seguenti categorie di operatori:
1) viticoltori;
2) vinificatori;
3) commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato
sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
4) imbottigliatori.
2. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al
comma 1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di
soggetti individuati mediante un'analisi di rischio.
3. I controlli sono posti in essere:
in loco, mediante uno o piu' sopralluoghi, presso i vigneti, gli
stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati;
sull'intero territorio nazionale;
sull'intera produzione nazionale di vini ad indicazione
geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all'art.
46 del regolamento (CE) n. 479/2008.
4. Il prelevamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato
nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, e'
finalizzato all'esecuzione dell'esame analitico previsto dall'art.
25, comma 1, lettera b), del regolamento, al fine di determinare i
parametri previsti dal successivo art. 26, lettera a).
Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, presentano all'ufficio
periferico dell'ICQ competente per territorio, debitamente compilata,
la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto:
i vinificatori diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da
coloro che vinificano esclusivamente le uve da loro stessi
rivendicate;
i commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso
diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;
gli imbottigliatori.
La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell'art.
16 della legge n. 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente
comma.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, e' presentata anche a mezzo
telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 viene ripetuta ogni qual
volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare
e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con
una indicazione geografica protetta diversa da quella indicata
nella/e precedente/i dichiarazione/i.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la dichiarazione e' presentata
entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto.
Art. 5.
Per assicurare le finalita' di cui all'art. 1, 1'AGEA, le regioni,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle
singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a
disposizione dell'ICQ, a titolo gratuito, ogni documentazione utile
in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonche'
l'accesso a eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle
vigne e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni
altra documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'attivita'
di controllo.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli».
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive
modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2009.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo» o «Isonzo del Friuli» provenienti da vigneti aventi base
ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», nel rispetto delle
disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», e' tenuto a norma di legge
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
1) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco;
2) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco frizzante;
3) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso;
4) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso frizzante;
5) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato;
6) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato frizzante;
7) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Vendemmia tardiva;
8) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay;
9) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Malvasia;
10) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo;
11) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot bianco;
12) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot grigio;
13) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling Italico;
14) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling;
15) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Sauvignon;
16) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Friulano;
17) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Traminer aromatico;
18) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano;
19) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay spumante;
20) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo
spumante;
21) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot spumante;
22) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano
spumante;
23) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet (da Cabernet
franc e/o Cabernet sauvignon);
24) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet franc;
25) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet sauvignon;
26) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Merlot;
27) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Franconia;
28) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa;
29) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pignolo;
30) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot nero;
31) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Refosco dal peduncolo
rosso;
32) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Schioppettino;
33) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso spumante;
34) «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa spumante.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni
di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Moscato giallo;
Pinot bianco
Pinot grigio;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Franconia;
Merlot;
Moscato rosa;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni. La denominazione di origine controllata
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione
«bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e
relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni
di vitigno, esclusa la varieta' «Moscato giallo».
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» e riservata al vino
ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini,
elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, esclusa la
varieta' «Moscato rosa».
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli», seguita dalla specificazione «rosato» e' riservata al
vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel
precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la varieta'
«Moscato rosa» o dalla vinificazione di un coacervo di uve rosse e
bianche anche separatamente, escluse le varieta' aromatiche.
Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e
Cabernet sauvignon.
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» e'
riservata al vino ottenuto dalle uve di Friulano, Sauvignon, Verduzzo
friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in
purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento
naturale e vendemmiate tardivamente.
Nella tipologia Chardonnay «spumante» e' consentita l'aggiunta di
uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art.
1, fino ad un massimo del 15 % del totale.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni
vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di:
Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo,
Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio
dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino,
Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo,
Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo
e Staranzano in provincia di Gorizia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla strada statale n. 14
in prossimita' del km 17,500 e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite
segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare
la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in
direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la
strada per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui
prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud
del cimitero di Monfalcone (localita' Marcelliana) segue poi il viale
S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di
Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle
La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M.
Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord
il tracciato dell'oleodotto transalpino fino a raggiungere la riva
sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed
incrocia con la ferrovia per Gorizia.
Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume
Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad
incontrare il confine italo-sloveno.
Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad
incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva
del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso
sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad
incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest,
raggiunge il confine comunale di Cormons, in localita' Bosco di
Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa
(localita' Braidata).
Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimita'
della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che
costeggia ad ovest la localita' di Bosco di Sotto e poi trasformatosi
in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.
Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n.
56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimita' di q. 49.
Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che
toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana del Faet
e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest
attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che
segnano il piede della collina.
Superata la localita' di San Giovanni e Lucia, la frazione di
Brazzano e la localita' di San Rocco di Brazzano, si immette, in
prossimita' di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del
Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il
confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta
linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine
tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre
verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione e'
iniziata.
All'interno della zona di produzione sopra delimitata e' da
escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra
d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo
dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di
Farra, passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada
per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega
verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45)
segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue sino ad
incontrare in prossimita' di Villa Zuliani, a q. 36 la strada
Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega verso
nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351
fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di
delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da
escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e
privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i
terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.
4.2 Densita' d'impianto.
Per i vigneti atti a produrre i vini con la denominazione di
origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» nei nuovi
impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo'
essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia' usati nella zona (Guyot, Guyot doppio, Cappuccina,
Cordone speronato). Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. I
sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione
Friuli-Venezia Giulia puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della
vite ed alle produzioni proposte.
4.5 E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
i vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» non
potranno produrre mediamente piu' di kg 4 di uva per ceppo per i
vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot
e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione
per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non
superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di
Friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per
ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.
Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro
atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le
tipologie Friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a
ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.
Per le tipologie «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» bianco,
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli rosato, «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del Friuli» rosso, la produzione non deve superare quella
prevista per i vitigni di appartenenza delle uve utilizzate. Nelle
annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi il 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del
presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art.
3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero
territorio della provincia di Gorizia nonche' in quello dei comuni
confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di
Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle
uve, ma nel territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia
Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
La deroga di cui sopra e' concessa dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, sentita la regione e comunicata
all'ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari ed alla Camera di commercio I.A.A. interessata.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle
tre Venezie.
5.2 Arricchimento e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche di qualita'.
E' consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio
dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale
colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo
della denominazione di origine controllata o «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del Friuli».
Per tali tagli non sono utilizzabili i mosti e i vini delle
varieta' «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».
5.3 Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
- La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione
«in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
- Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito
un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13 %
vol, ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del
periodo vendemmiale.
5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro.
Per tutti i vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» la resa
massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e
la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte
occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve
essere superiore al 70%. Qualora tali rese superino le percentuali
sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto
alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti
percentuali decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Bianco e Bianco frizzante:
colore: paglierino piu' o meno carico;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per
i frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Per la sola tipologia frizzante:
Spuma: fine ed evanescente.
Rosso e Rosso frizzante:
colore: rosso vivace, rubino;
profumo leggermente erbaceo;
sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l
per i frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Per la sola tipologia frizzante:
Spuma: fine ed evanescente.
Rosato e Rosato frizzante:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0 g/l
per le tipologie frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Per la sola tipologia frizzante:
Spuma: fine ed evanescente.
Vendemmia tardiva:
colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso;
profumo: intenso complesso di muschio;
sapore: dolce armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Malvasia:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato giallo:
colore: caratteristico giallo paglierino;
profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
acidita' totale minima 4.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro o leggermente dorato;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Riesling italico:
colore: giallo paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico,
gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Riesling:
colore: giallo paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico,
gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Sauvignon:
colore: giallo dorato chiaro;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Friulano:
colore: giallo paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino carico;
profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso,
caratteristico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno carico;
profumo: vinoso caratteristico fruttato;
sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo,
lievemente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Chardonnay spumante:
spuma: fine, vivace, persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato giallo spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
profumo: tipico aromatico caratteristico;
sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, persistente;
colore:giallo paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dorato piu' o meno carico;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo
caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, piu' evidente
nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Merlot:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Franconia:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Moscato rosa:
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: di rosa fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, un po' aromatico gradevole, leggermente,
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato gradevole;
sapore: secco o amabile, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Moscato rosa spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: caratteristico fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rivelare gradevole sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
7.1 Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.3 Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive.
L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri
non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
7.4 Tipo merceologico.
L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli
spumanti e' obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria;
quella dei vini non spumanti e' facoltativa per i tipi secchi o
abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.
7.5 Annata.
Nell'etichettatura dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Relativamente alla varieta' Pignolo e' ammessa l'immissione al
consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a
decorrere dai primo novembre successivo all'annata di produzione
delle uve.
7.6 Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di
vetro di capacita' non superiore a tre litri devono essere chiusi con
tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte
consentito.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione
geografica tipica «Benaco Bresciano».
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica
tipica «Benaco Bresciano» riconosciuta con decreto ministeriale 18
novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Benaco
Bresciano» e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA «BENACO BRESCIANO»
Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata
o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;
rossi, anche nella tipologia novello.
I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni:
«Chardonnay», «Pinot Bianco», «Riesling Renano», «Riesling Italico»,
«Trebbiano di Soave», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio», «Incrocio
Manzoni».
I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni:
«Groppello», «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc»,
«Cabernet sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero», «Rebo N.».
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay»,
«Pinot Bianco», «Pinot grigio», «Trebbiano», «Incrocio Manzoni» e'
riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei
mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Brescia, fino ad un massimo del 15%.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera»,
«Merlot», «Cabernet», «Pinot nero», «Sangiovese», «Rebo» e' riservata
ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei
mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica
«Benaco Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo,
Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del
Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda,
Malerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salo',
Roe' Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano,
Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con o senza
la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Benaco Bresciano» devono assicurare ai vini il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,5% per i bianchi;
10% per i rossi;
10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigno
«Barbera», per il quale il valore massimo e' del 10%.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nelle zone limitrofe nell'ambito dell'intero territorio
amministrativo delle province di Brescia, Mantova e Verona.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55%
per la tipologia passito.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»,
all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Benaco Bresciano» bianco 10%;
«Benaco Bresciano» novello 11%;
«Benaco Bresciano» Pinot grigio 11%;
«Benaco Bresciano» Marzemino 11%;
«Benaco Bresciano» Barbera 10,5%;
«Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5%;
«Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%;
«Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente;
«Benaco Bresciano» Sangiovese 11%;
«Benaco Bresciano» Rebo 11%;
«Benaco Bresciano» rosso 10,5%;
«Benaco Bresciano» Pinot bianco 11%;
«Benaco Bresciano» Pinot nero 11%;
«Benaco Bresciano» Riesling 11%;
«Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5%;
«Benaco Bresciano» Cabernet 11%;
«Benaco Bresciano» Merlot 11%.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» puo' essere
utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione
d'origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare
la denominazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani».
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Candia dei Colli Apuani», riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1981 e
successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dall'inizio della corrente vendemmia 2009.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata
«Candia dei Colli Apuani», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti Organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie
autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
Art. 3.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato A
i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine
controllata «Candia dei Colli Apuani».
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Candia dei Colli Apuani» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore».
IL CAPO DIPARTIMENTO Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC
«Lison-Pramaggiore» e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto.
Art. 8.
Etichettature, designazione e presentazione
8.1) Annata.
I vini a denominazione di origine «Lison-Pramaggiore» in fase di
commercializzazione possono facoltativamente riportare l'annata di
produzione in etichetta e nel qual caso anche nella documentazione
prevista dalla specifica normativa. L'uso dell'annata e' invece
obbligatorio per le tipologie Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e
«Novello», per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva»
e della specificazione «Classico».
8.2) Volumi nominali, tappature e recipienti.
Per i vini a denominazione di origine controllata
Lison-Pramaggiore, immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di
vetro di capacita' inferiore a 3 litri, e' fatto divieto di usare le
chiusure del tipo: corona, strappo e vite.
Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata
«Lison-Pramaggiore» senza alcuna specificazione aggiuntiva, e'
consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da
un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di
capacita' non inferiore ai 2 litri.
8.3) Uso di chiusure speciali.
Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto
fino a litri 0,250, 0,375 e' tuttavia ammesso l'uso del tappo a vite.
8.4) Limitazioni per alcune tipologie.
Per i vini a denominazione di origine controllata
Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», nonche' per i vini
che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione
«Classico», all'atto dell'ammissione al consumo e' fatto obbligo di
confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro di
capacita' non superiore a litri 0,750. Tuttavia, limitatamente alle
tipologie riportate nel presente paragrafo, e' consentito l'utilizzo
di tradizionali bottiglie di vetro dalla capacita' di litri 1,5 a
litri 5, utilizzando per queste esclusivamente chiusure in sughero
raso bocca.


