Notizie enologiche
Modifica della denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Montefalco» Sagrantino in «Montefalco Sagrantino» e del
relativo disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco»
Sagrantino riconosciuta con decreto ministeriale 5 novembre 1992 e'
modificata in «Montefalco Sagrantino»;
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino di cui al citato
decreto, e' sostituito per intero dall'annesso disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Montefalco Sagrantino», le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco»
Sagrantino, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco
Sagrantino»;
2. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e
garantita o atti a divenire a denominazione di origine controllata e
garantita «Montefalco» Sagrantino, ottenuti in conformita' delle
disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con
decreto ministeriale 5 novembre 1992 , provenienti dalla vendemmia
2008 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del
disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia'
confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione,
possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con
la citata denominazione di origine controllata e garantita
«Montefalco» Sagrantino (o «Sagrantino» seguito dalla specificazione
«di Montefalco» come previsto dalla deroga agli articoli 1 e 6 del
disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 5
novembre 1992), a condizione che le Ditte produttrici interessate
comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione
della denominazione di origine in questione, ai sensi della specifica
vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata
in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto
giacenti presso le stesse.
Inoltre le predette giacenze, possono essere commercializzate con
la nuova denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco
Sagrantino» a condizione che le relative partite rispondano ai
requisiti previsti dall'annesso disciplinare e che siano oggetto di
comunicazione all'organismo di controllo con le richiamate modalita'.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Montefalco Sagrantino», e' tenuto a norma di legge
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco
Sagrantino», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Berici».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Berici», riconosciuto con decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modificazioni, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Colli
Berici», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome 25 luglio 2002,
la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito Albo dei vigneti dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Berici».
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Colli Berici» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Art. 4.
All'allegato A sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», a titolo
di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
Rettifica al decreto 1 agosto 2008 di riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese
del Piglio» o «Piglio» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto direttoriale 10 agosto 2008 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del
vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008;
Vista l'istanza presentata dall'ARSIAL - regione Lazio, il 9 luglio
2009, con la quale e' stato rilevato che all'art. 5, comma 8 del
citato disciplinare di produzione, limitatamente alla indicazione di
decorrenza del periodo di invecchiamento obbligatorio, e' stato
erroneamente omesso il riferimento alla tipologia «superiore»;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere alla rettifica del predetto
comma, con l'inserimento del riferimento alla tipologia «superiore»,
conformemente al preesistente parere del Comitato nazionale tutela
vini espresso in data 14 maggio 2008 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11
giugno 2008;
Decreta:
Articolo unico
A titolo di rettifica, il comma 8, dell'art. 5 del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» riconosciuto con decreto
direttoriale 10 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008, e' sostituito per intero
dal testo di seguito riportato: «per il vino “Cesanese del
Piglio” o “Piglio” l'immissione al consumo e'
consentita non prima del primo febbraio dell'anno successivo alla
vendemmia; per il vino “Cesanese del Piglio” superiore o
“Piglio” superiore, l'immissione al consumo e' consentita
non prima del primo luglio dell'anno successivo alla vendemmia».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Piemonte».
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti emanati, in attuazione della predetta legge 10
febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Piemonte» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2007 con il quale e' stato
modificato il disciplinare di produzione della D.O.C. «Piemonte»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 7 giugno
2007, antecedentemente all'emanazione del citato decreto 30 luglio
200, in base al quale e' stato dato mandato alla Sezione
amministrativa di inserire d'ufficio, nel disciplinare di produzione
della D.O.C Piemonte, la tipologia riferita al nome del vitigno
«Albarossa» allorche' la stessa sara' inserita nell'apposito elenco
comunitario delle varieta' e sinonimi da poter utilizzare in deroga
alle disposizioni generali di etichettatura per l'uso dei vitigni;
Visto l'Allegato XV, parte A del Reg. CE 607/2009, nell'ambito del
quale e' inserita per l'Italia la deroga per l'uso della citata
tipologia riferita al vitigno «Albarossa»;
Ritenuto pertanto necessario procedere d'ufficio alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Piemonte in conformita' al parere espresso dal sopra
citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Piemonte» riconosciuto con decreto ministeriale
del 22 novembre 1994 e successive modificazioni, e' modificato nel
suo articolato con l'inserimento della tipologia riferita al vitigno
«Albarossa», come dal testo annesso al presente decreto, le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
2. All'allegato «A» sono riportati i codici della tipologia
«Albarossa» dei vini D.O.C. «PIEMONTE», ad aggiornamento dell'elenco
dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
Annesso
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Piemonte»
L'art. 1, comma 1, e' integrato come segue:
Vini rossi:
«Piemonte» Albarossa.
L'art. 2, comma 1, e' integrato come segue:
1. La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da
una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Albarossa,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai
corrispondenti vitigni per almeno 1'85%; possono concorrere, per la
restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte.
L'art. 4, comma 3, e' integrato come segue:
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i
titolo alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le
seguenti:
«Piemonte» Albarossa: resa uva: 9.000 kg/ha
titolo alcolometrico volumico min. naturale: 12% vol.
L'art. 5, commi 1 e 4, sono integrati come segue:
1. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
«Piemonte» Albarossa: resa uva/vino: 70%:
produzione max di vino: 6.300 litri/ha.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento appresso indicato:
«Piemonte» Albarossa durata mesi: 12;
decorrenza: dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
L'art. 6, comma 1, e' integrato come segue:
1. I vini di cui agli articoli 1 e 5 all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Piemonte» Albarossa:
colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, di buon corpo;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
acidita' totale massima: 7,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
L'art. 7, comma 8, e' integrato come segue:
8. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' facoltativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad
eccezione del vino «Piemonte» Albarossa per il quale e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
L'art. 8, comma 1, e' integrato come segue:
1. Per il vino «Piemonte» Albarossa le bottiglie utilizzate per il
confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa
vigente, devono essere di capacita' inferiore o pari a 500 C1, con
specifica esclusione della capacita' pari a 200 C1 e dei contenitori
non in vetro di qualsiasi capacita' consentita dalla norma.
------
Allegato A
=====================================================================
Posizioni codici | 1-4 | 5 | 6-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
=====================================================================
PIEMONTE ALBAROSSA | B273 | X | 267 | 2 | X | X | A | 0 | X
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della
denominazione di origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Vini Doc
Lison-Pramaggiore intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lison-Pramaggiore»;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto e della Regione
Friuli-Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 luglio 2009 parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale, l'art. 8 del disciplinare di
produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
Annesso
Art. 8.
Etichettature, designazione e presentazione
8.1) Annata.
I vini a denominazione di origine «Lison-Pramaggiore» in fase di
commercializzazione possono facoltativamente riportare l'annata di
produzione in etichetta e nel qual caso anche nella documentazione
prevista dalla specifica normativa. L'uso dell'annata e' invece
obbligatorio per le tipologie Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e
«Novello», per i vini che si fregiano della qualificazione Riserva e
della specificazione «Classico».
8.2) Volumi nominali, tappature e recipienti.
Per i vini a denominazione di origine controllata
Lison-Pramaggiore, immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di
vetro di capacita' inferiore a 3 litri, e' fatto divieto di usare le
chiusure del tipo: corona, strappo e vite.
Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata
«Lison-Pramaggiore» senza alcuna specificazione aggiuntiva, e'
consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da
un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di
capacita' non inferiore ai 2 litri.
8.3) Uso di chiusure speciali.
Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto
fino a litri 0,250, 0,375 e' tuttavia ammesso l'uso del tappo a vite.
8.4) Limitazioni per alcune tipologie.
Per i vini a denominazione di origine controllata
Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», nonche' per i vini
che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione
«classico», all'atto dell'ammissione al consumo e' fatto obbligo di
confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro di
capacita' non superiore a litri 0,750. Tuttavia, limitatamente alle
tipologie riportate nel presente paragrafo, e' consentito l'utilizzo
di tradizionali bottiglie di vetro dalla capacita' di litri 1,5 a
litri 5, utilizzando per queste esclusivamente chiusure in sughero
raso bocca.
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 1996 e successive
modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata dei vini «Colli di Rimini» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consiglio Interprofessionale Vini
doc Colli di Rimini intesa ad ottenere la modifica del disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli
di Rimini»;
Visto il parer favorevole della Regione Emilia Romagna;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
136 del 15 giugno 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli di Rimini» ed all'approvazione del relativo
disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere
espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli di Rimini», riconosciuto con decreto
ministeriale 19 novembre 1996 e successive modificazioni, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica
italiana;
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata
«Colli di Rimini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma
aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti
Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27
marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie autonome del 25
luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
Art. 3.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si
riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Colli di Rimini» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco di Sorbara».
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 maggio 1970,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio tutela del lambrusco di Modena,
presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco di Sorbara»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Emilia Romagna;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» espresso in data 7 maggio
2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009 (Supplemento ordinario
n. 91);
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lambrusco di Sorbara» in conformita' al parere espresso dal
sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara», approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 1 maggio 1970 e successive
modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2009/2010.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la denominazione di
origine controllata «Lambrusco di Sorbara», provenienti da vigneti
non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base
ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni e
Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara» sono riportati nell'allegato A del presente
decreto.
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA LAMBRUSCO DI SORBARA
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e'
riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
«Lambrusco di Sorbara» rosso spumante;
«Lambrusco di Sorbara» rosato spumante;
«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante;
«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e'
riservata ai vini spumanti e ai vini frizzanti ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Lambrusco di Sorbara: minimo 60%, Lambrusco Salamino: massimo 40%;
altri Lambruschi, da soli o congiuntamente fino a un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo
dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero,
tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo
dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia,
Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in provincia di
Modena. Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo da
localita' C. del Galletto che si trova sul confine tra la provincia
di Modena e di Bologna, in frazione Redu', segue il detto confine
fino al paese di Camposanto imbocca la strada provinciale per Cavezzo
e dopo aver toccato le localita' di Balboni, La Marchesa, Madonna del
Bosco e seguito il confine tra i comuni di San Prospero e Medolla,
toccando le localita' C. Tusini, C. Cantarelli - arriva in localita'
«la Bassa» - estremo limite settentrionale del comune di San
Prospero: qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i
confini fra i comuni di San Prospero e Cavezzo, raggiunge la
localita' Villa di Motta, segue la riva sinistra dei fiume Secchia
fino in localita' le Caselle, indi piega a sud lungo la via delle
Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la
strada che da Palazzo delle Lame arriva a C. Serraglio, quindi
ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e
prosegue oltre fino a C. Martinelli, di qui ripiega ancora verso
ovest, fino a C. della Volta per riprendere di nuovo in direzione sud
passando per via Scuola fino a raggiungere la Statale Romana (Strada
Nazionale per Carpi Nord), prende poi ripiegando a ovest la prima
strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera e
indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le localita' C. Federzoni,
C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine
provinciale che raggiunge in zona Fornace. Da qui la delimitazione
coincide con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia,
che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione
dei vini d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» fino in localita' Marzaglia.
Abbandonato il sopraddetto confine provinciale la linea di
delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello
Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente
Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.
Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il
corso del torrente Cerca e successivamente verso est seguendo la
strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C.
Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti,
C. Pini, C. Mariani, giunge al torrente Tiepido nei pressi di C.
Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est
la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e
C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende
il corso del Panaro fino alla localita' Ponte di S. Ambrogio e da
qui, partendo dalla via Emilia, segue il tragitto della via Mavora
fino a raggiungere il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco
Emilia e, seguendo il confine medesimo, raggiunge la localita' C.del
Galletto.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
4.2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione
minima naturale sono le seguenti:
=====================================================================
| Produzione massima uva | Titolo alcol. vol. naturale
Tipologia | tonn./ettaro | minimo
=====================================================================
Spumante | 18 | 9,50%
---------------------------------------------------------------------
Frizzante| 18 | 9,50%
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei
vini frizzanti a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» sono ammesse le
pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano
la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
5.2. Le operazioni di vinificazione e di preparazione dei vini
spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di
spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonche' le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere
effettuate nel territorio della provincia di Modena. Restano valide
le autorizzazioni in deroga a vinificare e elaborare i vini
frizzanti, nell'immediata vicinanza dell'area di produzione, fino ad
oggi rilasciate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
5.3. Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'art. 1, la
dolcificazione puo' essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione
dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» prodotti nella zona
delimitata dal precedente art. 3, o con mosto concentrato
rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere
effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in
alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di
vigneti delle varieta' Lambrusco prodotte in provincia di Modena,
iscritti all'albo o all'elenco delle vigne. Il mosto concentrato e/o
il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire
un'eguale quantita' di vino a d.o.c. La presa di spuma, nell'arco
dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve
concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. «Lambrusco di
Sorbara», anche su prodotti arricchiti; in alternativa, con mosto
concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte
da vigneti ubicati in provincia di Modena purche' tali quantitativi
siano sostituiti da identiche quantita' di vino d.o.c., anche su
prodotti arricchiti. I vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara», elaborati nella tipologia spumante e
frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della
fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia («fermentazione
in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale»
o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico») e della
fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto
previsto dalle norme comunitarie e nazionali.
5.4. Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione
dei vini spumanti «Lambrusco di Sorbara» sono consentite nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
5.5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino
superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, anche se la produzione ad
ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine e puo' essere rivendicata con
la menzione I.G.T. esistente sul territorio. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta
la partita.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di
Sorbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Lambrusco di Sorbara» rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco di Sorbara» rosato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: gradevole, profumo che ricorda quello della violetta;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' in facolta' del ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», e' vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto»,
«selezionato», e similari.
7.2. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco di Sorbara» frizzante e' obbligatorio il
riferimento al contenuto in zuccheri residui come da indicazioni di
legge. Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara» e' obbligatorio il riferimento al residuo
zuccherino come stabilito dalla normativa comunitaria.
7.3. I vini «Lambrusco di Sorbara» rosati frizzanti e spumanti
devono riportare in etichetta l'indicazione «rosato».
Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara» «rosato» e' ammessa, in alternativa,
l'indicazione «rose'».
Art. 8.
Confezionamento
8.1. I vini designati con la denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara» devono essere immessi al consumo in idonee
bottiglie di vetro aventi la capacita' non superiore a litri 0,750.
8.2. In considerazione della consolidata tradizione e' consentita
la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo
di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» purche'
detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di
pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
8.3. Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara», Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi
per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo
ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di
altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo
del tappo a corona e' ammesso solamente nel confezionamento di
contenitori aventi la capacita' di litri 0,200 e litri 0,375.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco
di Sorbara», devono essere immessi al consumo esclusivamente con il
tappo a fungo ancorato a gabbietta e capsula. Per bottiglie con
contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso altro dispositivo
di chiusura adeguato.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio
1970 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la denominazione di
origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»,
provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei
vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti
organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio
2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono riportati nell'allegato A
del presente decreto.
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce», approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio 1970 e
successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la denominazione di
origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», provenienti
da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma
aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi
territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo.
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Art. 4.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono riportati nell'allegato A
del presente decreto.
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con Denominazione di origine controllata
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2009
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata Lambrusco Salamino di Santa Croce
Art.1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di
Santa Croce» e' riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso spumante;
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato spumante;
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso frizzante;
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di
Santa Croce» e' riservata ai vini spumanti e ai vini frizzanti
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco
Salamino: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente
detta «uva d'oro»), da soli o congiuntamente, fino a un massimo del
15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia,
Medolla, Novi, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, tutti in provincia
di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di
Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Modena e
Soliera, tutti in provincia di Modena. Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo da Camposanto la linea di delimitazione segue prima verso
est e poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto
fino ad incrociare, in localita' C.Luogo Bartolotta, lo scolo
Vallicella, e dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in
zona C.Arbarella per dirigersi a nord verso C.Marchetta ed il canale
Diversivo, che raggiunge in localita' Vettora Benatti. Segue il
canale Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada
che porta al ponte S.Pellegrino. Piega poi verso ovest toccando C.S.
Maria, il Rosario, la Zerbina e, in localita' Case Matte, assume
direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto
percorre la strada che passando per Cividale, la periferia di
Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte della Rovere, da dove,
piegando verso nord, dopo localita' Rosa Giovanna, prende a
fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di C.Bruschi e C.
Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la
localita' Casella, giunge sul confine provinciale di Modena-Mantova
in prossimita' di Chiavica Rotta. Da questo punto la linea di
delimitazione segue verso occidente il confine provinciale
Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla localita' la Fornace,
abbandona poi il confine provinciale e, dopo aver seguito il cavo
Lama, le localita' di C.Marchi, C.Bulgarelli, C.Federzoni, dopo aver
toccato Ganaceto, prosegue verso nord sulla statale romana fino alla
stazione di Soliera: da qui proseguendo verso nord tocca le localita'
Campori, C.Benvenuti, Limidi, segue via Scuola fino a C.Boni, da qui
piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione
nord e in localita' Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra
Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud est,
toccando le localita' Scaletto, C.Rossi, C.S.Agata, C.Barbieri, fino
a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord,
fino al confine di Cavezzo fino in prossimita' di C.Trentini, verso
est prende poi a seguire il confine comunale fra Cavezzo e S.Prospero
fino in localita' la «Bassa». Da questo punto la linea di
delimitazione segue in direzione est la strada che, prima lungo il
confine comunale tra Medolla e S.Prospero attraverso le localita'
C.Cantarelli e C.Tusini, e poi per le localita' Madonna del Bosco, la
Marchesa e Balboni, raggiunge Camposanto.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce»
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
4.2 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3 La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
| Produzione massima Uva | Titolo alcol. vol. naturale
Tipologia| tonn./ettaro | Minimo
---------------------------------------------------------------------
Spumante | 19 | 9,50%
---------------------------------------------------------------------
Frizzante | 19 | 9,50%
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all'art.1 devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Nella vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei
vini frizzanti a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono
ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che
riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
5.2 Le operazioni di vinificazione e di preparazione del vino
spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di
spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonche' le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere
effettuate nel territorio della provincia di Modena.
Restano valide le autorizzazioni in deroga a vinificare e
elaborare i vini frizzanti, nell'immediata vicinanza dell'area di
produzione fino ad oggi rilasciate dal ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali.
5.3 Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'art. 1 la
dolcificazione puo' essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle
vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di
Santa Croce», indicati all'art. 2, prodotti nella zona delimitata
descritta nel precedente art.3, o con mosto concentrato rettificato,
mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella
provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi siano
sostituiti da identiche quantita' di vino d.o.c. L'arricchimento,
quando consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto
concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve
concentrato ottenuto dalle uve di vigneti prodotte in provincia di
Modena. Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c.
«Lambrusco Salamino di Santa Croce», indicati all'art. 2 aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire
un'eguale quantita' di vino a d.o.c. La presa di spuma, nell'arco
dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve
concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. «Lambrusco
Salamino di Santa Croce», anche su prodotti arricchiti. In
alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato
ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena
purche' tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantita' di
vino d.o.c., anche su prodotti arricchiti. I vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», elaborati
nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti
ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale
in bottiglia («fermentazione in bottiglia secondo il metodo
tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo
tradizionale classico») e della fermentazione/rifermentazione
naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme
comunitarie e nazionali.
5.4 Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione
dei vini spumanti «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono consentite
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa
comunitaria.
5.5 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie di vino. Qualora la resa
uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, anche se la
produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e puo'
essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino
di Santa Croce» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso spumante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato spumante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino di varia intensita';
odore: vinoso, intenso con caratteristico profumo fruttato;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' in facolta' del ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e' vietata
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto»,
«selezionato» e similari.
7.2 Nella presentazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» frizzante e'
obbligatorio il riferimento al contenuto in zuccheri residui come da
indicazioni di legge. Per i vini spumanti a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e' obbligatorio il
riferimento al residuo zuccherino come previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale.
7.3 I vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosati frizzanti e
spumanti devono riportare in etichetta l'indicazione «rosato».
Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» «rosato» e' ammessa, in
alternativa, l'indicazione «rose'».
Art. 8.
Confezionamento
8.1 I vini designati con le denominazioni di origine controllata
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» devono essere immessi al consumo
in idonee bottiglie di vetro aventi capacita' non superiore a litri
1,500.
8.2 In considerazione della consolidata tradizione e' consentita
la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo
di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa
Croce» purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a
tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
8.3 Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono consentiti i tipi di
chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo
a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale
capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona.
L'utilizzo del tappo a corona e' ammesso solamente nel
confezionamento di contenitori aventi la capacita' di litri 0,200,
litri 0,375 e litri 1,500. I vini spumanti a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» devono essere immessi
al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta e
capsula.
8.4 Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 e'
ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e proposta del relativo disciplinare di produzione.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL
FRIULI»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
1. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco
2. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco frizzante
3. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso
4. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso frizzante
5. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato
6. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato frizzante
7. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Vendemmia tardiva
8. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay
9. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Malvasia
10. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo
11. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot bianco
12. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot grigio
13. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling Italico
14. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling
15. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Sauvignon
16. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Friulano
17. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Traminer aromatico
18. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano
19. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay spumante
20. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo spumante
21. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot spumante
22. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano
spumante
23. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet (da Cabernet
franc e/o Cabernet sauvignon)
24. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet franc
25. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet sauvignon
26. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Merlot
27. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Franconia
28. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa
29. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pignolo
30. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot nero
31. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Refosco dal peduncolo
rosso
32. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Schioppettino
33. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso spumante
34. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa spumante
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni
di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Moscato giallo;
Pinot bianco
Pinot grigio;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Franconia;
Merlot;
Moscato rosa;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino;
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni. La denominazione di origine controllata
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione
«bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e
relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni
di vitigno, esclusa la varieta' «Moscato giallo».
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» e' riservata al vino
ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini,
elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, esclusa la
varieta' «Moscato rosa».
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli», seguita dalla specificazione «rosato» e' riservata al
vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel
precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la varieta'
«Moscato rosa» o dalla vinificazione di un coacervo di uve rosse e
bianche anche separatamente, escluse le varieta' aromatiche.
Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e
Cabernet sauvignon.
La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» e'
riservata al vino ottenuto dalle uve di Friulano, Sauvignon, Verduzzo
friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in
purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento
naturale e vendemmiate tardivamente.
Nella tipologia Chardonnay «spumante» e' consentita l'aggiunta di
uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art.
1, fino ad un massimo del 15 % del totale.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni
vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di:
Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo,
Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio
dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino,
Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo,
Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo
e Staranzano in provincia di Gorizia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla strada statale n. 14
in prossimita' del km 17,500 e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite
segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare
la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in
direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la
strada per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui
prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud
del cimitero di Monfalcone (localita' Marcelliana) segue poi il viale
S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di
Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle
La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M.
Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord
il tracciato dell'oleodotto transalpino fino a raggiungere la riva
sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed
incrocia con la ferrovia per Gorizia.
Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume
Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad
incontrare il confine italo-sloveno.
Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad
incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva
del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso
sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad
incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest,
raggiunge il confine comunale di Cormons, in localita' Bosco di
Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa
(localita' Braidata).
Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimita'
della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che
costeggia ad ovest la localita' di Bosco di Sotto e poi trasformatosi
in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.
Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n.
56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimita' di q. 49.
Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che
toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana del Faet
e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest
attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che
segnano il piede della collina.
Superata la localita' di San Giovanni e Lucia, la frazione di
Brazzano e la localita' di San Rocco di Brazzano, si immette, in
prossimita' di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del
Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il
confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta
linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine
tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre
verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione e'
iniziata.
All'interno della zona di produzione sopra delimitata e' da
escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra
d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo
dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di
Farra, passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada
per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega
verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45)
segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue sino ad
incontrare in prossimita' di Villa Zuliani, a q. 36 la strada
Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega verso
nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351
fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di
delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da
escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e
privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i
terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.
4.2 Densita' d'impianto.
Per i vigneti atti a produrre i vini con la denominazione di
origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» nei nuovi
impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo'
essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia' usati nella zona (Guyot, Guyot doppio, Cappuccina,
Cordone speronato). Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. I
sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La Regione
Friuli Venezia Giulia puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della
vite ed alle produzioni proposte.
4.5 E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
i vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» non
potranno produrre mediamente piu' di kg 4 di uva per ceppo per i
vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot
e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione
per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non
superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di
Friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per
ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.
Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro
atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le
tipologie Friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a
ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.
Per le tipologie «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» bianco,
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» rosato, «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del Friuli» rosso, la produzione non deve superare quella
prevista per i vitigni di appartenenza delle uve utilizzate. Nelle
annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi il 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del
presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art.
3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero
territorio della provincia di Gorizia nonche' in quello dei comuni
confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di
Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle
uve, ma nel territorio amministrativo della Regione Friuli Venezia
Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
La deroga di cui sopra e' concessa dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione e comunicata
all'ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari ed alla Camera di Commercio I.A.A. interessata.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle
tre Venezie.
5.2 Arricchimento e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche di qualita'.
E' consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio
dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale
colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo
della denominazione di origine controllata o «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del Friuli».
Per tali tagli non sono utilizzabili i mosti e i vini delle
varieta' «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».
5.3 Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione
«in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito un
appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13 %
vol, ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del
periodo vendemmiale.
5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro.
Per tutti i vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» la resa
massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e
la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte
occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve
essere superiore al 70%. Qualora tali rese superino le percentuali
sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto
alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti
percentuali decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Bianco e Bianco frizzante:
colore: paglierino piu' o meno carico;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per
i frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Per la sola tipologia frizzante:
Spuma: fine ed evanescente.
Rosso e Rosso frizzante:
colore: rosso vivace, rubino;
profumo leggermente erbaceo;
sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l
per i frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Per la sola tipologia frizzante:
Spuma: fine ed evanescente.
Rosato e Rosato frizzante:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0
g/l per le tipologie frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Per la sola tipologia frizzante:
Spuma: fine ed evanescente.
Vendemmia tardiva:
colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso;
profumo: intenso complesso di muschio;
sapore: dolce armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Malvasia:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato giallo:
colore: caratteristico giallo paglierino;
profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
acidita' totale minima 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro o leggermente dorato;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Riesling italico:
colore: giallo paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico,
gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Riesling:
colore: giallo paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico,
gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Sauvignon:
colore: giallo dorato chiaro;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Friulano:
colore: giallo paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino carico;
profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso,
caratteristico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno carico;
profumo: vinoso caratteristico fruttato;
sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo,
lievemente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Chardonnay spumante:
spuma: fine, vivace, persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato giallo spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
profumo: tipico aromatico caratteristico;
sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dorato piu' o meno carico;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo
caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, piu' evidente
nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Merlot:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Franconia:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Moscato rosa:
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: di rosa fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, un po' aromatico gradevole, leggermente,
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato gradevole;
sapore: secco o amabile, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Moscato rosa spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: caratteristico fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rivelare gradevole sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
7.1 Qualificazioni:
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Menzioni facoltative:
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.3 Caratteri e posizione in etichetta:
Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive.
L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri
non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
7.4 Tipo merceologico:
L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli
spumanti e' obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria;
quella dei vini non spumanti e' facoltativa per i tipi secchi o
abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.
7.5 Annata:
Nell'etichettatura dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Relativamente alla varieta' Pignolo e' ammessa l'immissione al
consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a
decorrere dai primo novembre successivo all'annata di produzione
delle uve.
7.6 Vigna:
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di
vetro di capacita' non superiore a tre litri devono essere chiusi con
tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte
consentito.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo».
Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo»
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» e'
riservata ai vini «Trebbiano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo»
superiore e «Trebbiano d'Abruzzo» riserva che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano
d'Abruzzo», devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano
abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non
aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della
regione Abruzzo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» devono essere ottenute
unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualita',
ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500
m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a
mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente
soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» comprende i
terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei
comuni di:
in provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Anelli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa
Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto
Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno,
Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia,
Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino,
Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio,
Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano,
Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San
Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino,
Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito
Chietino, Scemi, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina,
Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
in provincia di L'Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro,
Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino,
Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa,
Gagliano Atemo, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino,
Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul
Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini,
Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona,
Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito;
in provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo,
Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo,
Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli,
Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello,
Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne,
Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli,
Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco
Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
in provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti,
Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer
Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cerrnignano, Civitella del
Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova,
Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano,
Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi,
Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto,
Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
Detta zona e' cosi' delimitata:
dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si
prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro,
Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e
Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle
Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di
Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia,
Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran
Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso
est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino
all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione
sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su
quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale
Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si
prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e
Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella
Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella
Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di
Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli;
si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada
tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della
carreggiabile sita' ad est dell'abitato di San Vito che incontra la
carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna
la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a
Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota
542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la
mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la
carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara.
Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero
e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si
prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei
pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada
Pescosansonesco- Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente
poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a
quota 574. La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la
Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco
Vecchio che segue per circa 250 metri dove si incontra e segue il
sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale:
Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali
di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena,
Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione
degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini,
Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San
Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi,
Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa,
Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro,
Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria,
Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino
all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il
confine coincidente con il fiume Lavinio, sino ad incontrare un
canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di
Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la
carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che
termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da
qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per
poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca,
in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede
lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la
delimitazione si identifica con il percorso del fiume Alento sino al
confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si
segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale
Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per
prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in
brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232
fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume
Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine
comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i
limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad
incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di
Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San
Domenico fino al limite comunale di Casoli. Si procede verso sud
lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa,
Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte
Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e
successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il
limite comunale di Fresagrandinara. Si procede verso sud-est lungo il
limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite
regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e
San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa
fino al limite regionale nord. Inoltre e' compreso l'intero
territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in
provincia di Chieti nonche' l'area delimitata dai confini
amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto,
Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di
L'Aquila.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono
trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della
denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei
unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle
condizioni di cui al precedente art. 3.
Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e
reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 2.500
ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti e
reimpianti a pergola abruzzese la densita' dovra' essere rapportata
alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate
nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o
comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
allevamento.
La regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di
allevamento.
Forzatura, irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura
specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», di
cui all'art. 1, sono le seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| |volumico naturale minimo
Vino |Resa uva/ha (Ton)| (% vol)
=====================================================================
"Trebbiano d'Abruzzo" | 14 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
"Trebbiano d'Abruzzo" | |
superiore | 13 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
"Trebbiano d'Abruzzo" | |
riserva | 12 | 12,00
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalla vite.
Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni
di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in
relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di
coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a
quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per
la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle
Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in
parte, nella zona delimitata.
Elaborazione.
Per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 sono consentite le
pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali
vigenti.
Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino a
denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» con mosti
concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa denominazione d'origine oppure con mosto concentrato
rettificato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia. Per i vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano
d'Abruzzo» superiore e «Trebbiano d'Abruzzo» riserva non e'
consentito l'arricchimento.
Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i
limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad
ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il
diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la
partita.
Invecchiamento/affinamento.
Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» che si fregia della menzione
«riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi
all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Il
periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre
dell'annata di produzione delle uve.
Immissione al consumo.
Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» non puo' essere immesso al consumo
prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» superiore non puo' essere immesso al
consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» che si fregia della menzione
«riserva» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° maggio del
secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita,
ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le
denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma
ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano
d'Abruzzo», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Trebbiano d'Abruzzo»:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Trebbiano d'Abruzzo» superiore:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico con retrogusto
gradevolmente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
«Trebbiano d'Abruzzo» riserva:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico con retrogusto
gradevolmente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione
delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche
Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» riserva sottoposto al passaggio o
conservazione in recipienti di legno puo' rivelare lieve sentore (o
percezione) di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purche' pertinenti ai
vini di cui all'art. 1.
Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta
sotto la denominazione d'origine.
Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. l l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali.
Il confezionamento del vino «Trebbiano d'Abruzzo», «Trebbiano
d'Abruzzo» superiore e «Trebbiano d'Abruzzo» riserva e' consentito
nei recipienti di capacita' nominale prevista dalla normativa
vigente.
Tappatura e recipienti.
E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi e regolati
dalla normativa vigente.
Per il vino «Trebbiano d'Abruzzo» superiore e quello che si fregia
della menzione «riserva» e' consentito solo l'uso del tappo di
sughero raso bocca. Sono consentiti i recipienti previsti dalla
normativa vigente.


