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Notizie enologiche

Modifica della denominazione di origine controllata e garantita dei
vini   «Montefalco»  Sagrantino  in  «Montefalco  Sagrantino»  e  del
relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
 
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. La denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco»
Sagrantino  riconosciuta  con decreto ministeriale 5 novembre 1992 e'
modificata in «Montefalco Sagrantino»;
  2.  Il  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
controllata  e  garantita  «Montefalco»  Sagrantino  di cui al citato
decreto,  e'  sostituito  per  intero  dall'annesso  disciplinare  di
produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Montefalco  Sagrantino»,  le  cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.

                               Art. 2.

  1.  I  vigneti  gia'  iscritti  all'Albo  dei  vigneti  dei  vini a
denominazione   di   origine  controllata  e  garantita  «Montefalco»
Sagrantino,  devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti dei
vini  a  denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco
Sagrantino»;
  2.  I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e
garantita  o atti a divenire a denominazione di origine controllata e
garantita  «Montefalco»  Sagrantino,  ottenuti  in  conformita' delle
disposizioni  contenute  nel disciplinare di produzione approvato con
decreto  ministeriale  5  novembre 1992 , provenienti dalla vendemmia
2008   e   precedenti,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
disciplinare  di produzione annesso al presente decreto trovansi gia'
confezionati,  in corso di confezionamento o in fase di elaborazione,
possono  essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con
la   citata   denominazione   di   origine  controllata  e  garantita
«Montefalco»  Sagrantino (o «Sagrantino» seguito dalla specificazione
«di  Montefalco»  come  previsto dalla deroga agli articoli 1 e 6 del
disciplinare  di  produzione  approvato  con  decreto  ministeriale 5
novembre  1992),  a  condizione  che le Ditte produttrici interessate
comunichino  al  soggetto  autorizzato  al controllo sulla produzione
della denominazione di origine in questione, ai sensi della specifica
vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata
in  vigore  dell'annesso  disciplinare,  i  quantitativi  di prodotto
giacenti presso le stesse.
  Inoltre  le  predette giacenze, possono essere commercializzate con
la nuova denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco
Sagrantino»  a  condizione  che  le  relative  partite  rispondano ai
requisiti  previsti  dall'annesso disciplinare e che siano oggetto di
comunicazione all'organismo di controllo con le richiamate modalita'.

                               Art. 3.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e
garantita  «Montefalco  Sagrantino»,  e'  tenuto  a  norma  di  legge
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  2.  All'allegato  «A»  sono  riportati i codici delle tipologie dei
vini  a  denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco
Sagrantino»,  di  cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006.







Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Berici».

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale

                                Decreta:

                               Art. 1.

  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Colli  Berici», riconosciuto con decreto del Presidente
della  Repubblica  20  settembre  1973 e successive modificazioni, e'
sostituito  per  intero dal testo annesso al presente decreto, le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.

                               Art. 2.

  I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2009, i vini a denominazione di origine controllata «Colli
Berici»,  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle  disposizioni  del  relativo  disciplinare  di  produzione, sono
tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge  10  febbraio  1992,  n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome 25 luglio 2002,
la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi  all'apposito  Albo  dei vigneti dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Berici».

                               Art. 3.

  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Colli  Berici» e'  tenuto  a  norma  di  legge, all'osservanza delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
                               Art. 4.

  All'allegato  A  sono  riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini  a denominazione di origine controllata «Colli Berici», a titolo
di  aggiornamento  dell'elenco  di  cui  all'allegato  4  del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.


Rettifica  al  decreto  1  agosto  2008  di  riconoscimento  della
denominazione  di  origine controllata e garantita del vino «Cesanese
del  Piglio»  o  «Piglio» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il decreto direttoriale 10 agosto 2008 con il quale e' stata
riconosciuta  la denominazione di origine controllata e garantita del
vino  «Cesanese  del  Piglio»  o  «Piglio»  ed  e' stato approvato il
relativo   disciplinare  di  produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008;
  Vista l'istanza presentata dall'ARSIAL - regione Lazio, il 9 luglio
2009,  con  la  quale  e'  stato rilevato che all'art. 5, comma 8 del
citato  disciplinare di produzione, limitatamente alla indicazione di
decorrenza  del  periodo  di  invecchiamento  obbligatorio,  e' stato
erroneamente omesso il riferimento alla tipologia «superiore»;
  Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere alla rettifica del predetto
comma,  con l'inserimento del riferimento alla tipologia «superiore»,
conformemente  al  preesistente  parere del Comitato nazionale tutela
vini  espresso  in  data  14  maggio 2008 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11
giugno 2008;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  A  titolo di rettifica, il comma 8, dell'art. 5 del disciplinare di
produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Cesanese  del Piglio» o «Piglio» riconosciuto con decreto
direttoriale  10  agosto  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 192 del 18 agosto 2008, e' sostituito per intero
dal  testo  di  seguito  riportato:  «per il vino “Cesanese del
Piglio”  o  “Piglio”  l'immissione  al  consumo  e'
consentita  non  prima  del  primo febbraio dell'anno successivo alla
vendemmia;  per il vino “Cesanese del Piglio” superiore o
“Piglio” superiore, l'immissione al consumo e' consentita
non prima del primo luglio dell'anno successivo alla vendemmia».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Piemonte».
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  emanati,  in  attuazione della predetta legge 10
febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  novembre 1994 con il quale e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini
«Piemonte»   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione e successive modifiche;
  Visto  il decreto ministeriale 30 luglio 2007 con il quale e' stato
modificato il disciplinare di produzione della D.O.C. «Piemonte»;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  espresso nella riunione del 7 giugno
2007,  antecedentemente  all'emanazione  del citato decreto 30 luglio
200,   in   base   al  quale  e'  stato  dato  mandato  alla  Sezione
amministrativa  di inserire d'ufficio, nel disciplinare di produzione
della  D.O.C  Piemonte,  la  tipologia  riferita  al nome del vitigno
«Albarossa»  allorche'  la stessa sara' inserita nell'apposito elenco
comunitario  delle  varieta' e sinonimi da poter utilizzare in deroga
alle disposizioni generali di etichettatura per l'uso dei vitigni;
  Visto  l'Allegato XV, parte A del Reg. CE 607/2009, nell'ambito del
quale  e'  inserita  per  l'Italia  la  deroga per l'uso della citata
tipologia riferita al vitigno «Albarossa»;
  Ritenuto  pertanto necessario procedere d'ufficio alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Piemonte  in  conformita'  al parere espresso dal sopra
citato Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata «Piemonte» riconosciuto con decreto ministeriale
del  22  novembre  1994 e successive modificazioni, e' modificato nel
suo  articolato con l'inserimento della tipologia riferita al vitigno
«Albarossa»,  come  dal  testo  annesso  al  presente decreto, le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
  2.  All'allegato  «A»  sono  riportati  i  codici  della  tipologia
«Albarossa»  dei vini D.O.C. «PIEMONTE», ad aggiornamento dell'elenco
dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo

       
     
                                                              Annesso
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Piemonte»
   L'art. 1, comma 1, e' integrato come segue:
   Vini rossi:
    «Piemonte» Albarossa.
   L'art. 2, comma 1, e' integrato come segue:
   1.  La  denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da
una delle seguenti specificazioni di vitigno:
    Albarossa,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di  vigneti  composti dai
corrispondenti  vitigni  per almeno 1'85%; possono concorrere, per la
restante  parte, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte.
   L'art. 4, comma 3, e' integrato come segue:
   3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto in coltura
specializzata  per  la  produzione  dei  vini  di cui all'art. 2 ed i
titolo  alcolometrici  volumici  minimi  naturali  delle relative uve
destinate   alla   vinificazione  devono  essere  rispettivamente  le
seguenti:
   «Piemonte» Albarossa: resa uva: 9.000 kg/ha
    titolo alcolometrico volumico min. naturale: 12% vol.
   L'art. 5, commi 1 e 4, sono integrati come segue:
   1.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino finito non dovra' essere
superiore a:
   «Piemonte» Albarossa: resa uva/vino: 70%:
    produzione max di vino: 6.300 litri/ha.
   4.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti ad un periodo di
invecchiamento appresso indicato:
   «Piemonte» Albarossa durata mesi: 12;
    decorrenza: dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
   L'art. 6, comma 1, e' integrato come segue:
   1.  I  vini di cui agli articoli 1 e 5 all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   «Piemonte» Albarossa:
    colore: rosso rubino carico;
    odore: vinoso caratteristico;
    sapore: asciutto, di buon corpo;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
    acidita' totale massima: 7,5 g/l in acido tartarico;
    estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
   L'art. 7, comma 8, e' integrato come segue:
   8.  Nella  designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e'  facoltativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad
eccezione  del vino «Piemonte» Albarossa per il quale e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   L'art. 8, comma 1, e' integrato come segue:
   1. Per il vino «Piemonte» Albarossa le bottiglie utilizzate per il
confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa
vigente,  devono  essere  di capacita' inferiore o pari a 500 C1, con
specifica  esclusione della capacita' pari a 200 C1 e dei contenitori
non in vetro di qualsiasi capacita' consentita dalla norma.
                               ------
                                                           Allegato A

=====================================================================
Posizioni codici     |  1-4  | 5  | 6-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
=====================================================================
PIEMONTE ALBAROSSA   | B273  | X  | 267 | 2 | X  | X  | A  | 0  | X

       
Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione
   delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
   tipiche   dei   vini  inerente  la  richiesta  di  modifica  della
   denominazione di origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore».
  
   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata   la   domanda   presentata   dal   Consorzio  Vini  Doc
Lison-Pramaggiore  intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 8 del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Lison-Pramaggiore»;
   Visto  il  parere  favorevole della Regione Veneto e della Regione
Friuli-Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del  21  e  22  luglio 2009 parere
favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  ministeriale,  l'art.  8  del disciplinare di
produzione secondo il testo annesso al presente parere.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione, in regola con le disposizione contenute
nel  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina   dell'imposta   di  bollo»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale
per  la  Tutela  e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e
delle  Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n.
20  -  00187  Roma  - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata proposta di disciplinare di
produzione.

       
     
                                                              Annesso
                               Art. 8.
             Etichettature, designazione e presentazione
   8.1) Annata.
   I  vini  a denominazione di origine «Lison-Pramaggiore» in fase di
commercializzazione  possono  facoltativamente  riportare l'annata di
produzione  in  etichetta  e nel qual caso anche nella documentazione
prevista  dalla  specifica  normativa.  L'uso  dell'annata  e' invece
obbligatorio  per  le tipologie Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e
«Novello»,  per i vini che si fregiano della qualificazione Riserva e
della specificazione «Classico».
   8.2) Volumi nominali, tappature e recipienti.
   Per    i    vini    a   denominazione   di   origine   controllata
Lison-Pramaggiore, immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di
vetro  di capacita' inferiore a 3 litri, e' fatto divieto di usare le
chiusure del tipo: corona, strappo e vite.
   Tuttavia,  per  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata
«Lison-Pramaggiore»   senza   alcuna  specificazione  aggiuntiva,  e'
consentito  l'uso  dei contenitori alternativi al vetro costituiti da
un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso  in  un involucro di cartone o di altro materiale rigido di
capacita' non inferiore ai 2 litri.
   8.3) Uso di chiusure speciali.
   Per  tutte  le  tipologie  confezionate in recipienti di contenuto
fino a litri 0,250, 0,375 e' tuttavia ammesso l'uso del tappo a vite.
   8.4) Limitazioni per alcune tipologie.
   Per    i    vini    a   denominazione   di   origine   controllata
Lison-Pramaggiore  «Rosso»,  «Bianco» e «Novello», nonche' per i vini
che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione
«classico»,  all'atto  dell'ammissione al consumo e' fatto obbligo di
confezionare   il  prodotto  unicamente  in  bottiglie  di  vetro  di
capacita'  non  superiore a litri 0,750. Tuttavia, limitatamente alle
tipologie  riportate nel presente paragrafo, e' consentito l'utilizzo
di  tradizionali  bottiglie  di  vetro dalla capacita' di litri 1,5 a
litri  5,  utilizzando  per queste esclusivamente chiusure in sughero
raso bocca.

Modificazioni   al   disciplinare   di   produzione   dei   vini  a
denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27  marzo  2001,  n.  122  recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 19 novembre 1996 e successive
modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine  controllata dei vini «Colli di Rimini» ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda presentata dal Consiglio Interprofessionale Vini
doc  Colli  di Rimini intesa ad ottenere la modifica del disciplinare
di  produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli
di Rimini»;
  Visto il parer favorevole della Regione Emilia Romagna;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
136 del 15 giugno 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Colli  di  Rimini»  ed  all'approvazione  del  relativo
disciplinare  di  produzione  in  argomento, in conformita' al parere
espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Colli  di  Rimini»,  riconosciuto  con decreto
ministeriale   19   novembre  1996  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni  entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione
nella   Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  della  Repubblica
italiana;

       
     
                               Art. 2.



  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2009, i vini a denominazione di origine controllata
«Colli  di  Rimini»,  provenienti  da vigneti non ancora iscritti, ma
aventi  base  ampelografica  conforme  alle disposizioni dell'annesso
disciplinare  di  produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti
Organismi  territoriali  -  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 15
della  legge  10  febbraio  1992, n. 164, del decreto ministeriale 27
marzo  2001  e dell'accordo Stato Regioni e Provincie autonome del 25
luglio  2002,  la  denuncia  dei  rispettivi  terreni  vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

       
     
                               Art. 3.



  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  di  cui
all'allegato   4  del  decreto  direttoriale  28  dicembre  2006,  si
riportano  all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli di Rimini».

       
     
                               Art. 4.



  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Colli  di  Rimini» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco di Sorbara».
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, dalla predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 maggio 1970,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  del  Consorzio  tutela del lambrusco di Modena,
presentata  in  data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Lambrusco di Sorbara»;
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Emilia Romagna;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» espresso in data 7 maggio
2009  e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
-  serie  generale - n. 136 del 15 giugno 2009 (Supplemento ordinario
n. 91);
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lambrusco di Sorbara» in conformita' al parere espresso dal
sopra citato Comitato;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Lambrusco di Sorbara», approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del  1  maggio  1970 e successive
modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2009/2010.

       
     
                               Art. 2.



  1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna  vendemmiale  2009/2010,  i  vini  con  la  denominazione di
origine  controllata  «Lambrusco  di Sorbara», provenienti da vigneti
non  ancora  iscritti  al  relativo  albo dei vigneti, ma aventi base
ampelografica  conforme  all'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni e
Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

       
     
                               Art. 3.



  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono  le  norme  comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione,   presentazione   e   commercializzazione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata.

       
     
                               Art. 4.



  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici previsto
dall'art.  7  del  decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte  le  tipologie  di  vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco  di  Sorbara»  sono riportati nell'allegato A del presente
decreto.

       
     
                               Art. 5.



  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per   il  consumo  vini  con  denominazione  di  origine  controllata
«Lambrusco  di  Sorbara»  e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo

       
     
                                                              Annesso

         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
             DI ORIGINE CONTROLLATA LAMBRUSCO DI SORBARA

                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

   La  denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e'
riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
    «Lambrusco di Sorbara» rosso spumante;
    «Lambrusco di Sorbara» rosato spumante;
    «Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante;
    «Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante.
                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   La  denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e'
riservata  ai  vini  spumanti  e ai vini frizzanti ottenuti dalle uve
provenienti  dai  vigneti  aventi,  in  ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
   Lambrusco di Sorbara: minimo 60%, Lambrusco Salamino: massimo 40%;
altri Lambruschi, da soli o congiuntamente fino a un massimo del 15%.
                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

   La  zona  di  produzione  delle  uve atte alla produzione dei vini
spumanti  e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco  di  Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo
dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero,
tutti  in  provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo
dei  comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia,
Modena,  Soliera,  San  Cesario  sul  Panaro,  tutti  in provincia di
Modena.  Tale  zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo da
localita'  C.  del Galletto che si trova sul confine tra la provincia
di  Modena  e  di  Bologna, in frazione Redu', segue il detto confine
fino al paese di Camposanto imbocca la strada provinciale per Cavezzo
e dopo aver toccato le localita' di Balboni, La Marchesa, Madonna del
Bosco  e  seguito  il confine tra i comuni di San Prospero e Medolla,
toccando  le localita' C. Tusini, C. Cantarelli - arriva in localita'
«la  Bassa»  -  estremo  limite  settentrionale  del  comune  di  San
Prospero:  qui  la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i
confini  fra  i  comuni  di  San  Prospero  e  Cavezzo,  raggiunge la
localita'  Villa  di  Motta, segue la riva sinistra dei fiume Secchia
fino  in  localita'  le  Caselle, indi piega a sud lungo la via delle
Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la
strada  che  da  Palazzo  delle  Lame  arriva  a C. Serraglio, quindi
ripiega  verso  sud  seguendo  la  strada del Cavetto fino a Viazza e
prosegue  oltre  fino  a  C.  Martinelli, di qui ripiega ancora verso
ovest, fino a C. della Volta per riprendere di nuovo in direzione sud
passando  per via Scuola fino a raggiungere la Statale Romana (Strada
Nazionale  per  Carpi  Nord),  prende poi ripiegando a ovest la prima
strada  che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera e
indi  a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le localita' C. Federzoni,
C.  Bulgarelli,  C.  Marchi,  segue  il  cavo  Lama  fino  al confine
provinciale  che  raggiunge  in zona Fornace. Da qui la delimitazione
coincide  con  il  confine tra le province di Modena e Reggio Emilia,
che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione
dei  vini  d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» fino in localita' Marzaglia.
Abbandonato   il   sopraddetto   confine   provinciale  la  linea  di
delimitazione  segue  prima  la  strada  ferrata delle Ferrovie dello
Stato  e  poi  l'autostrada  del  Sole fino ad incrociare il torrente
Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.
   Da  questo  punto  piega  per breve tratto verso nord, seguendo il
corso  del  torrente  Cerca  e  successivamente verso est seguendo la
strada  comunale  che  porta  a  Vaciglio toccando C. Conigliani e C.
Peschiera.  Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti,
C.  Pini,  C.  Mariani,  giunge  al torrente Tiepido nei pressi di C.
Nava.  Discende  detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est
la  linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e
C.  Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende
il  corso  del  Panaro  fino alla localita' Ponte di S. Ambrogio e da
qui,  partendo  dalla  via Emilia, segue il tragitto della via Mavora
fino  a  raggiungere il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco
Emilia  e, seguendo il confine medesimo, raggiunge la localita' C.del
Galletto.
                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

   4.1.  Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla  produzione  dei  vini  a  d.o.c.  «Lambrusco di Sorbara» devono
essere  quelle  tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
   4.2.  I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   4.3.  La  produzione  massima  di  uva  per ettaro e la gradazione
minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
          |   Produzione massima uva   | Titolo alcol. vol. naturale
Tipologia |        tonn./ettaro        |           minimo
=====================================================================
 Spumante |             18             |            9,50%
---------------------------------------------------------------------
 Frizzante|             18             |            9,50%

   Per  i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  di  cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di
cui  sopra  purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

   5.1.  Nella  vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei
vini  frizzanti  a  d.o.c.  «Lambrusco  di  Sorbara»  sono ammesse le
pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano
la  tradizionale  rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
   5.2.  Le  operazioni  di  vinificazione e di preparazione dei vini
spumante  e  frizzante,  ossia le pratiche enologiche per la presa di
spuma  e  per  la  stabilizzazione,  la  dolcificazione,  nonche'  le
operazioni  di  imbottigliamento  e di confezionamento, devono essere
effettuate  nel  territorio della provincia di Modena. Restano valide
le   autorizzazioni  in  deroga  a  vinificare  e  elaborare  i  vini
frizzanti,  nell'immediata vicinanza dell'area di produzione, fino ad
oggi  rilasciate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
   5.3.  Nella  elaborazione dei vini frizzanti di cui all'art. 1, la
dolcificazione  puo'  essere  effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati,  mosti  d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti  da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione
dei  vini  a  d.o.c.  «Lambrusco  di  Sorbara»  prodotti  nella  zona
delimitata   dal   precedente   art.   3,  o  con  mosto  concentrato
rettificato.   L'arricchimento,   quando   consentito,   puo'  essere
effettuato  con  l'impiego  di  mosto  concentrato  rettificato o, in
alternativa,  con  mosto  di  uve  concentrato  ottenuto dalle uve di
vigneti  delle  varieta'  Lambrusco  prodotte in provincia di Modena,
iscritti  all'albo o all'elenco delle vigne. Il mosto concentrato e/o
il  mosto  concentrato  rettificato  proveniente da uve non destinate
alla  produzione  dei  vini  a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» aggiunti
nell'arricchimento   e   nella   dolcificazione  dovranno  sostituire
un'eguale  quantita'  di  vino  a d.o.c. La presa di spuma, nell'arco
dell'intera  annata,  deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve
concentrati,  mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve atte alla produzione dei vini d.o.c. «Lambrusco di
Sorbara»,  anche  su  prodotti  arricchiti; in alternativa, con mosto
concentrato  rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte
da  vigneti  ubicati in provincia di Modena purche' tali quantitativi
siano  sostituiti  da  identiche  quantita'  di vino d.o.c., anche su
prodotti  arricchiti.  I  vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco   di   Sorbara»,  elaborati  nella  tipologia  spumante  e
frizzante,  devono  essere  ottenuti  ricorrendo  alla  pratica della
fermentazione/rifermentazione  naturale  in bottiglia («fermentazione
in  bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale»
o  «metodo  classico»  o  «metodo  tradizionale  classico»)  e  della
fermentazione/rifermentazione  naturale  in autoclave, secondo quanto
previsto dalle norme comunitarie e nazionali.
   5.4.  Le  operazioni  di  arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino,  l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione
dei vini spumanti «Lambrusco di Sorbara» sono consentite nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
   5.5.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino finito non deve essere
superiore  al  70%  per  tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino
superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, anche se la produzione ad
ettaro  resta  al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto  alla  denominazione di origine e puo' essere rivendicata con
la  menzione  I.G.T.  esistente  sul  territorio.  Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta
la partita.
                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Lambrusco di
Sorbara»  all'atto  dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
   «Lambrusco di Sorbara» rosso spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
    odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
    sapore:  secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   «Lambrusco di Sorbara» rosato spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
    sapore:  secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima; 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
   «Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
    odore: gradevole, profumo che ricorda quello della violetta;
    sapore:  secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   «Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
    sapore:  secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima; 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
   E'  in facolta' del ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  modificare,  con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
                               Art. 7.

             Etichettatura, designazione e presentazione

   7.1.  Nella  designazione e presentazione dei vini a denominazione
di  origine  controllata «Lambrusco di Sorbara», e' vietata qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quella prevista dal presente
disciplinare,   ivi   compresi   gli   aggettivi  «extra»,  «scelto»,
«selezionato», e similari.
   7.2.  Nella  presentazione  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  «Lambrusco  di  Sorbara»  frizzante  e'  obbligatorio il
riferimento  al  contenuto in zuccheri residui come da indicazioni di
legge.  Per  i  vini  spumanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco  di  Sorbara»  e'  obbligatorio  il riferimento al residuo
zuccherino come stabilito dalla normativa comunitaria.
   7.3.  I  vini  «Lambrusco  di Sorbara» rosati frizzanti e spumanti
devono riportare in etichetta l'indicazione «rosato».
   Per  i  vini  spumanti  a  denominazione  di  origine  controllata
«Lambrusco   di   Sorbara»   «rosato»  e'  ammessa,  in  alternativa,
l'indicazione «rose'».
                               Art. 8.

                           Confezionamento

   8.1.  I vini designati con la denominazione di origine controllata
«Lambrusco  di  Sorbara»  devono  essere immessi al consumo in idonee
bottiglie di vetro aventi la capacita' non superiore a litri 0,750.
   8.2.  In considerazione della consolidata tradizione e' consentita
la  commercializzazione  di vino, avente un residuo zuccherino minimo
di  5  grammi  per  litro,  necessario  alla successiva fermentazione
naturale  in  bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» purche'
detto  prodotto  sia  confezionato  in  contenitori  non  a tenuta di
pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
   8.3.  Per  i vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco  di  Sorbara»,  Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi
per  i  vini  frizzanti,  compresa  la  chiusura  con  tappo  a fungo
ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di
altezza  non  superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo
del  tappo  a  corona  e'  ammesso  solamente  nel confezionamento di
contenitori aventi la capacita' di litri 0,200 e litri 0,375.
   I  vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco
di  Sorbara»,  devono essere immessi al consumo esclusivamente con il
tappo  a  fungo  ancorato  a  gabbietta  e capsula. Per bottiglie con
contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso altro dispositivo
di chiusura adeguato.

Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale                               Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
controllata   dei   vini   «Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro»,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio
1970  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  per intero dal testo
annesso  al  presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
     
                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna  vendemmiale  2009/2010,  i  vini  con  la  denominazione di
origine   controllata   «Lambrusco   Grasparossa   di   Castelvetro»,
provenienti  da  vigneti  non  ancora  iscritti  al relativo albo dei
vigneti,   ma   aventi   base   ampelografica   conforme  all'annesso
disciplinare  di  produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti
organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge  10  febbraio  1992,  n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001  e  dell'Accordo  Stato  Regioni  e Provincie autonome 25 luglio
2002,   la   denuncia   dei   rispettivi   terreni   vitati  ai  fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
     
                               Art. 3.

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono  le  norme  comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione,   presentazione   e   commercializzazione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata.
     
                               Art. 4.

  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici previsto
dall'art.  7  del  decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte  le  tipologie  di  vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono riportati nell'allegato A
del presente decreto.
     
                               Art. 5.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per   il  consumo  vini  con  denominazione  di  origine  controllata
«Lambrusco  Grasparossa  di Castelvetro» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine   controllata   «Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce».
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
controllata  dei  vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce», approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 1° maggio 1970 e
successive  modifiche,  e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente  decreto  le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna  vendemmiale  2009/2010,  i  vini  con  la  denominazione di
origine  controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», provenienti
da  vigneti  non  ancora  iscritti  al  relativo albo dei vigneti, ma
aventi   base  ampelografica  conforme  all'annesso  disciplinare  di
produzione,   sono  tenuti  ad  effettuare  ai  competenti  organismi
territoriali,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio  1992,  n.  164,  del  decreto  ministeriale 27 marzo 2001 e
dell'Accordo  Stato  Regioni  e Provincie autonome 25 luglio 2002, la
denuncia  dei  rispettivi  terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo.
     
                               Art. 3.

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono  le  norme  comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione,   presentazione   e   commercializzazione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata.
     
                               Art. 4.


  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici previsto
dall'art.  7  del  decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte  le  tipologie  di  vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco  Salamino  di  Santa Croce» sono riportati nell'allegato A
del presente decreto.
     
                               Art. 5.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per   il  consumo  vini  con  Denominazione  di  origine  controllata
«Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce»  e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 27 luglio 2009

Disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
   controllata Lambrusco Salamino di Santa Croce

                               Art.1.

                        Denominazione e vini

   La  denominazione  di  origine  controllata «Lambrusco Salamino di
Santa  Croce» e' riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
    «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso spumante;
    «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato spumante;
    «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso frizzante;
    «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato frizzante.

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   La  denominazione  di  origine  controllata «Lambrusco Salamino di
Santa  Croce»  e'  riservata  ai  vini  spumanti  e ai vini frizzanti
ottenuti   dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi,  in  ambito
aziendale,   la   seguente   composizione   ampelografica:  Lambrusco
Salamino:  minimo  85%;  possono  concorrere alla produzione di detto
vino  le  uve  di  altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente
detta  «uva  d'oro»), da soli o congiuntamente, fino a un massimo del
15%.
                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

   La  zona  di  produzione  delle  uve atte alla produzione dei vini
spumanti  e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce» comprende l'intero territorio
amministrativo  dei  comuni  di  Cavezzo,  Concordia  sulla  Secchia,
Medolla, Novi, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, tutti in provincia
di  Modena,  e  parte  del  territorio  amministrativo  dei comuni di
Campogalliano,  Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Modena e
Soliera, tutti in provincia di Modena. Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo  da  Camposanto  la linea di delimitazione segue prima verso
est  e  poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto
fino  ad  incrociare,  in  localita'  C.Luogo  Bartolotta,  lo  scolo
Vallicella,  e  dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in
zona  C.Arbarella per dirigersi a nord verso C.Marchetta ed il canale
Diversivo,  che  raggiunge  in  localita'  Vettora  Benatti. Segue il
canale  Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada
che  porta al ponte S.Pellegrino. Piega poi verso ovest toccando C.S.
Maria,  il  Rosario,  la  Zerbina  e, in localita' Case Matte, assume
direzione  nord  fino  alla  stazione  di  Mirandola.  Da  tale punto
percorre  la  strada  che  passando  per  Cividale,  la  periferia di
Mirandola  e  la  Marchesa,  giunge  al  ponte della Rovere, da dove,
piegando   verso   nord,  dopo  localita'  Rosa  Giovanna,  prende  a
fiancheggiare  il  Bosco  Monastico.  Tocca i fondi di C.Bruschi e C.
Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la
localita'  Casella,  giunge sul confine provinciale di Modena-Mantova
in  prossimita'  di  Chiavica  Rotta.  Da  questo  punto  la linea di
delimitazione   segue   verso   occidente   il   confine  provinciale
Modena-Mantova  e  Modena-Reggio  fino  alla  localita'  la  Fornace,
abbandona  poi  il  confine  provinciale e, dopo aver seguito il cavo
Lama,  le localita' di C.Marchi, C.Bulgarelli, C.Federzoni, dopo aver
toccato  Ganaceto, prosegue verso nord sulla statale romana fino alla
stazione di Soliera: da qui proseguendo verso nord tocca le localita'
Campori,  C.Benvenuti, Limidi, segue via Scuola fino a C.Boni, da qui
piega  verso  est  fino  a C. Martinelli per riprendere poi direzione
nord  e in localita' Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra
Carpi  e  Soliera,  segue  tale  limite amministrativo verso sud est,
toccando  le localita' Scaletto, C.Rossi, C.S.Agata, C.Barbieri, fino
a  raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord,
fino  al  confine di Cavezzo fino in prossimita' di C.Trentini, verso
est prende poi a seguire il confine comunale fra Cavezzo e S.Prospero
fino   in   localita'  la  «Bassa».  Da  questo  punto  la  linea  di
delimitazione  segue  in  direzione est la strada che, prima lungo il
confine  comunale  tra  Medolla  e S.Prospero attraverso le localita'
C.Cantarelli e C.Tusini, e poi per le localita' Madonna del Bosco, la
Marchesa e Balboni, raggiunge Camposanto.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

   4.1  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce»
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona e, comunque, atte a
conferire  alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
   4.2  I  sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   4.3 La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:

          |   Produzione massima Uva   | Titolo alcol. vol. naturale
 Tipologia|        tonn./ettaro        |           Minimo
---------------------------------------------------------------------
Spumante  |              19            |            9,50%
---------------------------------------------------------------------
Frizzante |              19            |            9,50%

Per  i  vigneti  in  coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  di  cui  all'art.1 devono essere riportati nei limiti di
cui  sopra  purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

   5.1  Nella  vinificazione  ed elaborazione dei vini spumanti e dei
vini  frizzanti  a  d.o.c.  «Lambrusco  Salamino di Santa Croce» sono
ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che
riguardano   la   tradizionale   rifermentazione,   indispensabili  a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
   5.2  Le  operazioni  di  vinificazione  e di preparazione del vino
spumante  e  frizzante,  ossia le pratiche enologiche per la presa di
spuma  e  per  la  stabilizzazione,  la  dolcificazione,  nonche'  le
operazioni  di  imbottigliamento  e di confezionamento, devono essere
effettuate nel territorio della provincia di Modena.
   Restano   valide  le  autorizzazioni  in  deroga  a  vinificare  e
elaborare  i  vini  frizzanti,  nell'immediata vicinanza dell'area di
produzione  fino  ad  oggi  rilasciate  dal ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali.
   5.3  Nella  elaborazione  dei  vini frizzanti di cui all'art. 1 la
dolcificazione  puo'  essere  effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati,  mosti  d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti  da  uve  di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle
vigne  atte  alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di
Santa  Croce»,  indicati  all'art.  2, prodotti nella zona delimitata
descritta  nel precedente art.3, o con mosto concentrato rettificato,
mosto  concentrato  ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati nella
provincia  di  Modena,  a  condizione  che  tali  quantitativi  siano
sostituiti  da  identiche  quantita'  di vino d.o.c. L'arricchimento,
quando  consentito,  puo'  essere  effettuato  con l'impiego di mosto
concentrato   rettificato   o,  in  alternativa,  con  mosto  di  uve
concentrato  ottenuto  dalle  uve di vigneti prodotte in provincia di
Modena.  Il  mosto  concentrato  e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente  da  uve  non destinate alla produzione dei vini a d.o.c.
«Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce», indicati all'art. 2 aggiunti
nell'arricchimento   e   nella   dolcificazione  dovranno  sostituire
un'eguale  quantita'  di  vino  a d.o.c. La presa di spuma, nell'arco
dell'intera  annata,  deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve
concentrati,  mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti  da  uve  atte alla produzione dei vini d.o.c. «Lambrusco
Salamino   di   Santa   Croce»,  anche  su  prodotti  arricchiti.  In
alternativa  con  mosto  concentrato  rettificato o mosto concentrato
ottenuto  da  uve  prodotte da vigneti ubicati in provincia di Modena
purche'  tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantita' di
vino  d.o.c., anche su prodotti arricchiti. I vini a denominazione di
origine  controllata  «Lambrusco  Salamino di Santa Croce», elaborati
nella   tipologia   spumante  e  frizzante,  devono  essere  ottenuti
ricorrendo  alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale
in   bottiglia   («fermentazione   in  bottiglia  secondo  il  metodo
tradizionale»  o  «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo
tradizionale   classico»)   e   della   fermentazione/rifermentazione
naturale   in   autoclave,   secondo   quanto  previsto  dalle  norme
comunitarie e nazionali.
   5.4  Le  operazioni  di  arricchimento,  l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino,  l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione
dei vini spumanti «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono consentite
nel  rispetto  delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa
comunitaria.
   5.5  La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito non deve essere
superiore  al  70%  per  tutte  le tipologie di vino. Qualora la resa
uva/vino  superi  i  limiti  di  cui sopra, ma non l'80%, anche se la
produzione  ad  ettaro  resta  al  di  sotto  del massimo consentito,
l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  denominazione  di origine e puo'
essere  rivendicata  con la menzione I.G.T. esistente sul territorio.
Oltre  detto  limite  decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   I  vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino
di Santa Croce» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
   «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso spumante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
    odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
    sapore:  secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato spumante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, fine, gentile, floreale, ampio e composito;
    sapore:  secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima; 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
   «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso frizzante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosso rubino di varia intensita';
    odore: vinoso, intenso con caratteristico profumo fruttato;
    sapore:  secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
di corpo fresco, sapido ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato frizzante:
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
    sapore:  secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce,
fresco, sapido ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
   E'  in facolta' del ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  modificare,  con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

                               Art. 7.

             Etichettatura, designazione e presentazione

   7.1 Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Lambrusco  Salamino di Santa Croce» e' vietata
qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quella prevista dal
presente  disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto»,
«selezionato» e similari.
   7.2  Nella  presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   «Lambrusco   Salamino  di  Santa  Croce»  frizzante  e'
obbligatorio  il riferimento al contenuto in zuccheri residui come da
indicazioni  di legge. Per i vini spumanti a denominazione di origine
controllata  «Lambrusco  Salamino  di Santa Croce» e' obbligatorio il
riferimento  al  residuo  zuccherino  come  previsto  dalla normativa
comunitaria e nazionale.
   7.3  I vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosati frizzanti e
spumanti devono riportare in etichetta l'indicazione «rosato».
   Per  i  vini  spumanti  a  denominazione  di  origine  controllata
«Lambrusco   Salamino   di  Santa  Croce»  «rosato»  e'  ammessa,  in
alternativa, l'indicazione «rose'».

                               Art. 8.

                           Confezionamento

   8.1  I  vini designati con le denominazioni di origine controllata
«Lambrusco  Salamino di Santa Croce» devono essere immessi al consumo
in  idonee  bottiglie di vetro aventi capacita' non superiore a litri
1,500.
   8.2  In  considerazione della consolidata tradizione e' consentita
la  commercializzazione  di vino, avente un residuo zuccherino minimo
di  5  grammi  per  litro,  necessario  alla successiva fermentazione
naturale  in  bottiglia,  con  la d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa
Croce»  purche'  detto prodotto sia confezionato in contenitori non a
tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
   8.3  Per  i  vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce»  sono  consentiti  i  tipi di
chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo
a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale
capsula  di  altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona.
L'utilizzo   del   tappo   a   corona   e'   ammesso   solamente  nel
confezionamento  di  contenitori  aventi la capacita' di litri 0,200,
litri 0,375 e litri 1,500. I vini spumanti a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» devono essere immessi
al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta e
capsula.
   8.4  Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 e'
ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.

Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche tipiche  dei  vini  relativo  alla  richiesta  di  modifica  della denominazione  di  origine  controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo  del  Friuli»  e  proposta  del  relativo  disciplinare di produzione.
PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI A
   DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL
   FRIULI»
                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
    1. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco
    2. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco frizzante
    3. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso
    4. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso frizzante
    5. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato
    6. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato frizzante
    7. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Vendemmia tardiva
    8. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay
    9. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Malvasia
    10. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo
    11. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot bianco
    12. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot grigio
    13. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling Italico
    14. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling
    15. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Sauvignon
    16. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Friulano
    17. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Traminer aromatico
    18. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano
    19. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay spumante
    20. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo spumante
    21. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot spumante
    22.  «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli» Verduzzo friulano
spumante
    23.  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet (da Cabernet
franc e/o Cabernet sauvignon)
    24. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet franc
    25. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet sauvignon
    26. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Merlot
    27. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Franconia
    28. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa
    29. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pignolo
    30. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot nero
    31.  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Refosco dal peduncolo
rosso
    32. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Schioppettino
    33. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso spumante
    34. «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa spumante

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli»  con la specificazione di una delle seguenti indicazioni
di vitigno:
   Chardonnay;
   Malvasia (da Malvasia istriana);
   Moscato giallo;
   Pinot bianco
   Pinot grigio;
   Riesling (da Riesling renano);
   Riesling italico;
   Sauvignon;
   Friulano;
   Traminer aromatico;
   Verduzzo friulano;
   Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
   Cabernet franc;
   Cabernet sauvignon;
   Franconia;
   Merlot;
   Moscato rosa;
   Pignolo;
   Pinot nero;
   Refosco dal peduncolo rosso;
   Schioppettino;
e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai
corrispondenti  vitigni.  La  denominazione  di  origine  controllata
«Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione
«bianco»  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve a bacca bianca e
relativi  mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni
di vitigno, esclusa la varieta' «Moscato giallo».
   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» e' riservata al vino
ottenuto  dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini,
elencati  nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, esclusa la
varieta' «Moscato rosa».
   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli»,  seguita  dalla specificazione «rosato» e' riservata al
vino  ottenuto  dalle  uve  di  vitigni  a  bacca rossa, elencati nel
precedente  elenco  di  indicazioni  di  vitigno  esclusa la varieta'
«Moscato  rosa»  o  dalla vinificazione di un coacervo di uve rosse e
bianche anche separatamente, escluse le varieta' aromatiche.
   Nella  produzione  del vino a denominazione di origine controllata
«Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo del Friuli» Cabernet possono concorrere,
disgiuntamente  o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e
Cabernet sauvignon.
   La  denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del  Friuli»  seguita  dalla  specificazione  «vendemmia  tardiva» e'
riservata al vino ottenuto dalle uve di Friulano, Sauvignon, Verduzzo
friulano,  Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in
purezza  o  in  uvaggio  tra  loro  dopo  aver subito un appassimento
naturale e vendemmiate tardivamente.
   Nella  tipologia Chardonnay «spumante» e' consentita l'aggiunta di
uve  di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art.
1, fino ad un massimo del 15 % del totale.

                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

   La  zona  di  produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli»  ricade  nella  provincia  di  Gorizia  e comprende i terreni
vocati  alla  qualita'  di tutto o parte dei territori dei comuni di:
Romans  d'Isonzo,  Gradisca  d'Isonzo,  Villesse,  San Pier d'Isonzo,
Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio
dei  comuni  di  Cormons,  Capriva  del Friuli, San Lorenzo Isontino,
Monfalcone,  Mossa,  Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo,
Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo
e Staranzano in provincia di Gorizia.
   Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla strada statale n. 14
in prossimita' del km 17,500 e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite
segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare
la  strada  per  C.  Rondon.  Prosegue  quindi  lungo  tale strada in
direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la
strada  per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui
prosegue  lungo  una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud
del cimitero di Monfalcone (localita' Marcelliana) segue poi il viale
S.  Marco  che  in direzione nord-est attraversa il centro abitato di
Monfalcone  e  proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle
La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M.
Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord
il  tracciato  dell'oleodotto  transalpino fino a raggiungere la riva
sinistra  dell'Isonzo,  una  volta  superato il centro di Sagrado, ed
incrocia con la ferrovia per Gorizia.
   Segue  tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume
Vipacco,  presso  Castel  Rubbia,  risale  il corso del fiume fino ad
incontrare il confine italo-sloveno.
   Prosegue  verso  nord-est  lungo  il  confine  di  Stato  sino  ad
incrociare  l'Isonzo;  ridiscendendo  il corso d'acqua, segue la riva
del  fiume  Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso
sud  lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad
incrociare   la  strada  ferrata.  Lungo  la  ferrovia  verso  ovest,
raggiunge  il  confine  comunale  di  Cormons,  in localita' Bosco di
Sotto,  che  segue  verso  sud  fino  al  ponte  sul  torrente  Versa
(localita' Braidata).
   Segue  quindi  la strada che conduce a Cormons fino in prossimita'
della  q.  41  e  prosegue  in  direzione  nord  per  il sentiero che
costeggia ad ovest la localita' di Bosco di Sotto e poi trasformatosi
in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.
   Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n.
56  fino  al  sottopasso  della  ferrovia  in  prossimita'  di q. 49.
Attraversato  il  sottopasso  prosegue  verso  la strada comunale che
toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana del Faet
e  si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest
attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che
segnano il piede della collina.
   Superata  la  localita'  di  San  Giovanni e Lucia, la frazione di
Brazzano  e  la  localita'  di  San Rocco di Brazzano, si immette, in
prossimita'  di  q.  71,  sulla  strada  provinciale  per Dolegna del
Collio,  che  segue,  in  direzione  Dolegna,  fino  ad incontrare il
confine  comunale  del  comune di Cormons. Procede quindi lungo detta
linea  di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine
tra  la  provincia  di  Gorizia e la provincia di Udine, che percorre
verso  sud  fino  al  ponte  di  Pieris  da  dove la delimitazione e'
iniziata.
   All'interno  della  zona  di  produzione  sopra  delimitata  e' da
escludersi  parte  del  territorio  del  confine  del comune di Farra
d'Isonzo  sito  sull'interno  della delimitazione che segue: partendo
dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di
Farra,  passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada
per  C.  Bressan  (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega
verso  sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45)
segue  ad  ovest  la  strada  per  Borgo  Bearzat  e prosegue sino ad
incontrare  in  prossimita'  di  Villa  Zuliani,  a  q.  36 la strada
Gradisca  d'Isonzo  -  Borgo  Zoppini.  Di  qui il limite piega verso
nord-est  fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351
fino   alle   case   Pusnar,   punto   di  partenza  della  linea  di
delimitazione.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

   4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
   Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini  «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli» devono essere quelle
normali  della  zona  e  atte  a  conferire  alle  uve  le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
   Sono    da    escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o
insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini dell'iscrizione
all'Albo  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i  vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da
escludere  i  vigneti  ubicati su terreni prevalentemente argillosi e
privi  di  scheletro,  quelli  su  terreni  di risorgiva e su tutti i
terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.
   4.2 Densita' d'impianto.
   Per  i  vigneti  atti  a  produrre  i vini con la denominazione di
origine  controllata  «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» nei nuovi
impianti  e  i  reimpianti  la densita' dei ceppi per ettaro non puo'
essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
   4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
   I  sesti  di  impianto  e  le forme di allevamento consentiti sono
quelli  gia'  usati  nella  zona  (Guyot,  Guyot  doppio, Cappuccina,
Cordone  speronato). Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. I
sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La Regione
Friuli  Venezia  Giulia  puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora  siano  tali  da  migliorare  la  gestione  dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
   4.4 Sistemi di potatura.
   La  potatura  deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della
vite ed alle produzioni proposte.
   4.5 E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
   4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
   La  produzione  massima  di  uva  a  ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
    i  vigneti  atti  alla  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli»  non
potranno  produrre  mediamente  piu'  di  kg 4 di uva per ceppo per i
vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot
e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
   A  seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione
per  pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non
superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.
   La  produzione  massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non  deve  superare  t  13 per i vigneti destinati alla produzione di
Friulano,  Malvasia  istriana,  Verduzzo  friulano e Merlot; t 12 per
ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.
   Tali  rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro
atto  per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le
tipologie   Friulano,  Malvasia,  Verduzzo  friulano  e  Merlot  e  a
ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.
   Per  le  tipologie  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli» bianco,
«Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli»  rosato, «Friuli Isonzo» o
«Isonzo  del  Friuli»  rosso,  la produzione non deve superare quella
prevista  per  i  vitigni di appartenenza delle uve utilizzate. Nelle
annate  favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo»  o  «Isonzo del Friuli» devono essere riportati nei limiti di
cui  sopra  purche'  la produzione globale non superi il 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   Le  uve  devono  assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% vol.
   Per  i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

   5.1 Zona di vinificazione.
   Le  operazioni  di  vinificazione  dei  vini di cui all'art. 2 del
presente   disciplinare  di  produzione,  possono  essere  effettuate
nell'intero  territorio della zona di produzione delimitata dall'art.
3.
   Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito  che  tali  operazioni siano effettuate entro l'intero
territorio  della  provincia  di Gorizia nonche' in quello dei comuni
confinanti  con  la  medesima  e  l'intero  territorio  del comune di
Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
   In  deroga  e' consentito che le operazioni di vinificazione siano
effettuate  in  cantine  situate fuori dalla zona di produzione delle
uve,  ma  nel  territorio amministrativo della Regione Friuli Venezia
Giulia,  e  siano  pertinenti  a  conduttori  di vigneti ammessi alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
   La  deroga  di cui sopra e' concessa dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  sentita  la  Regione  e  comunicata
all'ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari ed alla Camera di Commercio I.A.A. interessata.
   La  zona  di  spumantizzazione comprende l'intero territorio delle
tre Venezie.
   5.2 Arricchimento e colmature.
   E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa   denominazione   di  origine  controllata  oppure  con  mosto
concentrato  rettificato  o  a  mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali  leali  e  costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche di qualita'.
   E'  consentita  nella  misura massima del volume del 15% il taglio
dei  mosti  e  dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale
colore  ottenuti  da  uve  provenienti  dai vigneti iscritti all'Albo
della  denominazione  di  origine  controllata  o  «Friuli  Isonzo» o
«Isonzo del Friuli».
   Per  tali  tagli  non  sono  utilizzabili  i  mosti e i vini delle
varieta' «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».
   5.3 Elaborazione.
   Le  diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
   La  tipologia  «rosato»  deve essere ottenuta con la vinificazione
«in  rosato»  delle  uve  rosse  ovvero  con  la  vinificazione di un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
   Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito un
appassimento  sulla  pianta  tale  da assicurare ai vini ottenuti, un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo non inferiore a 13 %
vol,  ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del
periodo vendemmiale.
   5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro.
   Per  tutti  i  vini  «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» la resa
massima  dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e
la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro,  comprese le aggiunte
occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve
essere  superiore  al  70%. Qualora tali rese superino le percentuali
sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto
alla   denominazione  di  origine  controllata;  oltre  detti  limiti
percentuali   decade   il   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
   Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   Le  tipologie  relative  ai  vini  «Friuli  Isonzo»  o «Isonzo del
Friuli»  all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
   Bianco e Bianco frizzante:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    profumo: fruttato;
    sapore:   asciutto   o   amabile,  vivace,  di  corpo,  armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per
i frizzanti;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   Per la sola tipologia frizzante:
    Spuma: fine ed evanescente.
   Rosso e Rosso frizzante:
    colore: rosso vivace, rubino;
    profumo leggermente erbaceo;
    sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
    acidita'  totale  minima:  4,5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l
per i frizzanti;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
   Per la sola tipologia frizzante:
    Spuma: fine ed evanescente.
   Rosato e Rosato frizzante:
    colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
    profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
    sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0
    g/l per le tipologie frizzanti;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   Per la sola tipologia frizzante:
    Spuma: fine ed evanescente.
   Vendemmia tardiva:
    colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso;
    profumo: intenso complesso di muschio;
    sapore: dolce armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Chardonnay:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Malvasia:
    colore: giallo paglierino;
    profumo: gradevole;
    sapore: asciutto, delicato, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Moscato giallo:
    colore: caratteristico giallo paglierino;
    profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
    sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
    acidita' totale minima 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino chiaro o leggermente dorato;
    profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;
    profumo: caratteristico, gradevole;
    sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Riesling italico:
    colore: giallo paglierino;
    profumo:   abbastanza   intenso   e   caratteristico,   delicato,
gradevole;
    sapore:  asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico,
gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Riesling:
    colore: giallo paglierino;
    profumo:   abbastanza   intenso   e   caratteristico,   delicato,
gradevole;
    sapore:  asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico,
gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Sauvignon:
    colore: giallo dorato chiaro;
    profumo: caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Friulano:
    colore: giallo paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
    profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
    sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Traminer aromatico:
    colore: giallo paglierino carico;
    profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
    sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso,
    caratteristico, di corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Verduzzo friulano:
    colore: giallo dorato piu' o meno carico;
    profumo: vinoso caratteristico fruttato;
    sapore:  asciutto,  demisec,  amabile o dolce fruttato, di corpo,
lievemente tannico, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Chardonnay spumante:
    spuma: fine, vivace, persistente;
    colore: giallo paglierino brillante;
    profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
    sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Moscato giallo spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    profumo: tipico aromatico caratteristico;
    sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Pinot spumante:
    spuma: fine, vivace, persistente;
    colore: giallo paglierino brillante;
    profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
    sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Verduzzo friulano spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: dorato piu' o meno carico;
    profumo: caratteristico di fruttato;
    sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
    colore: rosso rubino intenso;
    profumo:   vinoso,   intenso,   gradevole,  con  profumo  erbaceo
caratteristico;
    sapore:  asciutto,  di  corpo, leggermente erbaceo, piu' evidente
nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Merlot:
    colore: rosso rubino;
    profumo: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Franconia:
    colore: rosso rubino;
    profumo: vinoso ed armonico;
    sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Moscato rosa:
    colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
    profumo: di rosa fruttato;
    sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   Pignolo:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    profumo: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
   Pinot nero:
    colore: rosso rubino non molto intenso;
    profumo: caratteristico;
    sapore:   asciutto,  un  po'  aromatico  gradevole,  leggermente,
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4.5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rosso con tendenza al violaceo;
    profumo: vinoso caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Schioppettino:
    colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
    profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
    sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   Rosso spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosso rubino;
    profumo: fruttato gradevole;
    sapore: secco o amabile, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
   Moscato rosa spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
    profumo: caratteristico fruttato;
    sapore: aromatico amabile o dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
   In  relazione  all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rivelare gradevole sentore di legno.

                               Art. 7.

             Etichettatura designazione e presentazione

   7.1 Qualificazioni:
   Nella  etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
   7.2 Menzioni facoltative:
   Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
   7.3 Caratteri e posizione in etichetta:
   Le  menzioni  facoltative,  esclusi  i  nomi e i marchi aziendali,
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu'
restrittive.
   L'indicazione  del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri
non  superiori,  in  dimensioni  ed ampiezza, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
   7.4 Tipo merceologico:
   L'indicazione  del  contenuto  zuccherino  del  prodotto  per  gli
spumanti  e'  obbligatoria  nei  limiti  della normativa comunitaria;
quella  dei  vini  non  spumanti  e'  facoltativa per i tipi secchi o
abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.
   7.5 Annata:
   Nell'etichettatura dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
   Relativamente  alla  varieta'  Pignolo  e' ammessa l'immissione al
consumo  qualora  i  vini  siano  stati invecchiati almeno due anni a
decorrere  dai  primo  novembre  successivo  all'annata di produzione
delle uve.
   7.6 Vigna:
   La  menzione  «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

   I  vini  di  cui  all'art.  1, immessi al consumo in recipienti di
vetro di capacita' non superiore a tre litri devono essere chiusi con
tappo  di  sughero  raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte
consentito.

Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche tipiche   dei   vini  inerente  la  richiesta  di  modifica  della denominazione   di   origine   controllata   dei  vini  «Trebbiano d'Abruzzo».

Proposta  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  del vino a
     denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo»

                               Art. 1.

                        Denominazioni e vini

   La  denominazione  di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» e'
riservata   ai  vini  «Trebbiano  d'Abruzzo»,  «Trebbiano  d'Abruzzo»
superiore   e  «Trebbiano  d'Abruzzo»  riserva  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.

                               Art. 2.

                         Base ampelografica

   I   vini   a   denominazione  di  origine  controllata  «Trebbiano
d'Abruzzo»,  devono  essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
che  nell'ambito  aziendale  risultano composti dai vitigni Trebbiano
abruzzese  e/o  Bombino  bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.
Possono  concorrere  le  uve  di  altri  vitigni  a  bacca bianca non
aromatici  idonei  alla  coltivazione  per  l'intero territorio della
regione Abruzzo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine  controllata  «Trebbiano  d'Abruzzo»  devono  essere ottenute
unicamente  da  vigneti  situati  su  terreni  vocati  alla qualita',
ubicati  in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500
m.s.l.   ed  eccezionalmente  ai  600  metri  per  quelli  esposti  a
mezzogiorno.   Sono  da  escludere  i  terreni  non  sufficientemente
soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
   La  zona  di produzione dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» comprende i
terreni  vocati  alla  qualita'  di  tutto  o parte dei territori dei
comuni di:
    in provincia di Chieti:
     Altino,  Archi,  Ari, Anelli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa
Sannita,  Casacanditella,  Casalanguida,  Casalincontrada,  Carpineto
Sinello,  Casalbordino,  Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno,
Chieti,  Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia,
Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino,
Guardiagrele,    Lanciano,   Lentella,   Miglianico,   Monteodorisio,
Mozzagrogna,    Orsogna,    Ortona,    Paglieta,   Palmoli,   Perano,
Poggiofiorito,  Pollutri,  Ripa  Teatina,  Roccamontepiano, Rocca San
Giovanni,  San  Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino,
Santa  Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito
Chietino,  Scemi,  Tollo,  Torino  di  Sangro,  Torrevecchia Teatina,
Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
    in provincia di L'Aquila:
     Acciano,  Anversa  degli  Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro,
Capestrano,  Castel  di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino,
Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa,
Gagliano  Atemo,  Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino,
Ofena,  Pacentro,  Poggio  Picenze,  Pratola  Peligna,  Pettorano sul
Gizio,  Prezza,  Raiano,  Rocca  Casale,  San  Demetrio  nei Vestini,
Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona,
Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito;
    in provincia di Pescara:
     Alanno,   Bolognano,   Brittoli,   Bussi,   Cappelle  sul  Tavo,
Castiglione  a  Casauria,  Catignano,  Cepagatti,  Citta Sant'Angelo,
Civitella  Casanova,  Civitaquana,  Collecorvino,  Corvara,  Cugnoli,
Elice,   Farindola,  Lettomanoppello,  Loreto  Aprutino,  Manoppello,
Montebello   di  Bertona,  Montesilvano,  Moscufo,  Nocciano,  Penne,
Pianella,  Pietranico,  Picciano,  Pescara,  Pescosansonesco, Popoli,
Rosciano,  San  Valentino,  Scafa,  Serramonacesca,  Spoltore,  Tocco
Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
    in provincia di Teramo:
     Alba  Adriatica,  Ancarano,  Atri,  Basciano, Bellante, Bisenti,
Campli,  Canzano,  Castel  Castagno,  Castellato,  Castiglione Messer
Raimondi,  Castilenti,  Cellino Attanasio, Cerrnignano, Civitella del
Tronto,  Colledara,  Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova,
Martinsicuro,  Montefino,  Montorio  al  Vomano, Morrodoro, Mosciano,
Nereto,  Notaresco,  Penna  S.  Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi,
Sant'Egidio,  Sant'Omero,  Silvi,  Teramo,  Torano  Nuovo, Tortoreto,
Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
   Detta zona e' cosi' delimitata:
    dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si
prosegue  verso  ovest  lungo  il  confine  comunale di Martinsicuro,
Colonnella,   Controguerra,   Ancarano,  S.  Egidio  alla  Vibrata  e
Civitella   del   Tronto  sino  ad  incontrare  il  limite  di  Valle
Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di
Civitella  del  Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia,
Colledara  passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran
Sasso  sino  al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso
est   sui   limiti   comunali  di  Castel  Castagna  e  Bisenti  fino
all'incrocio  con  il  limite  provinciale  di  Pescara. In direzione
sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su
quello  di  Farindola  fino  all'incrocio  con  la strada provinciale
Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si
prende  la  strada  provinciale  Farindola-Montebello  di  Bertona  e
Montebello-Vestea  proseguendo  fino  al limite comunale di Civitella
Casanova.  Si  prosegue  ad  ovest  sui  limiti comunali di Civitella
Casanova,  Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di
Brittoli  con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli;
si  procede  poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada
tocca  le  quote  631,  547,  614,  per  passare  ad  un tratto della
carreggiabile  sita'  ad est dell'abitato di San Vito che incontra la
carrareccia  che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna
la   delimitazione   si  identifica  con  il  sentiero  che  porta  a
Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota
542,  verso  sud  fino  ad  incontrare  nei pressi della quota 581 la
mulattiera  che  tocca  la  quota  561  e a quota 572 prosegue con la
carrareccia  prima  e  con  la  strada  poi  che  passa  per Corvara.
Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero
e  per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si
prosegue  lungo  la  mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei
pressi  dell'abitato  di  Pescosansonesco  si  immette  sulla  strada
Pescosansonesco-  Pescosansonesco  Vecchio  per immettersi nuovamente
poco  dopo  sulla  mulattiera  che passa nei pressi delle case site a
quota  574.  La  mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la
Grotta  per  rimettersi  sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco
Vecchio  che  segue  per  circa 250 metri dove si incontra e segue il
sentiero  che  dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale:
Si  prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali
di  Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena,
Capestrano,  Bussi,  Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione
degli  Abruzzi,  Fontecchio,  Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini,
Poggio  Picenze,  Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San
Demetrio  nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi,
Secinaro,  Gagliano  Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa,
Bugnara,   Introdacqua,   Pettorano  sul  Gizio,  Sulmona,  Pacentro,
Sulmona,  Pratola  Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria,
Bolognano,  San  Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino
all'altezza  del  centro  abitato.  Si  prosegue  verso  sud lungo il
confine  coincidente  con  il  fiume  Lavinio,  sino ad incontrare un
canale  che  si  immette  sul  fiume che verso est porta a Madonna di
Conicella.  Da  Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la
carrareccia  che  giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che
termina  a  Fosso  Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da
qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per
poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca,
in  corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede
lungo   detta   strada  in  direzione  Serramonacesca  e  da  qui  la
delimitazione  si identifica con il percorso del fiume Alento sino al
confine  con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si
segue  detto  limite  verso  sud fino all'incrocio con la provinciale
Serramonacesca-Roccamontepiano  e  da  qui sino a Roccamontepiano per
prendere  poi  la  strada  vicinale,  parte  in  carrareccia parte in
brecciata  che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232
fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume
Foro  prima  ed  il  fosso  Vesola-San  Martino  poi, fino al confine
comunale  di  San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i
limiti  comunali  di  San  Martino  sulla Marrucina e Filetto fino ad
incontrare  la strada provinciale che collega i territori comunali di
Filetto  con  Casoli,  passante per la stazione di Guardiagrele e San
Domenico  fino  al  limite  comunale  di Casoli. Si procede verso sud
lungo  i  limiti  comunali  di  Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa,
Carpineto  Sinello,  S.  Buono  fino  ad incrociare il Fosso di Fonte
Carracina  nel  comune  di  Palmoli.  Si  procede lungo detto Fosso e
successivamente  lungo  il  Fosso delle Immerse fino ad incontrare il
limite comunale di Fresagrandinara. Si procede verso sud-est lungo il
limite  comunale  di  Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite
regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e
San  Salvo  fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa
fino   al   limite  regionale  nord.  Inoltre  e'  compreso  l'intero
territorio  amministrativo  del  comune  di  Celenza  sul  Trigno  in
provincia   di   Chieti   nonche'   l'area   delimitata  dai  confini
amministrativi  dei  comuni  di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto,
Morino,  Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di
L'Aquila.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  «Trebbiano  d'Abruzzo»  devono  essere  quelle
normali  della  zona  e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino
derivato  le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono
trovarsi   su   terreni  ritenuti  idonei  per  la  produzione  della
denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei
unicamente  i  vigneti  ubicati  su  terreni  che  corrispondono alle
condizioni di cui al precedente art. 3.
Densita' d'impianto.
   Fermo  restando  i  vigneti  esistenti,  per  i  nuovi  impianti e
reimpianti  a  filare  la  densita' non puo' essere inferiore a 2.500
ceppi  per  ettaro  in  coltura  specializzata.  Per  gli  impianti e
reimpianti  a  pergola abruzzese la densita' dovra' essere rapportata
alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
   Le  forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate
nella  zona  ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o
comunque  forme  atte a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
   I   sesti  di  impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di
allevamento.
   La  regione  puo'  consentire forme di allevamento diverse qualora
siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
   La   potatura   deve   essere  adeguata  ai  suddetti  sistemi  di
allevamento.
Forzatura, irrigazione.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
   La  produzione  massima  di  uva  ad ettaro dei vigneti in coltura
specializzata  e  la gradazione minima naturale per la produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», di
cui all'art. 1, sono le seguenti:

=====================================================================
                         |                 |  Titolo alcolometrico
                         |                 |volumico naturale minimo
          Vino           |Resa uva/ha (Ton)|         (% vol)
=====================================================================
"Trebbiano d'Abruzzo"    |       14        |          10,50
---------------------------------------------------------------------
"Trebbiano d'Abruzzo"    |                 |
superiore                |       13        |          11,50
---------------------------------------------------------------------
"Trebbiano d'Abruzzo"    |                 |
riserva                  |       12        |          12,00

   Nei  vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalla vite.
   Al  limite  produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente
favorevoli,  la  resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
   La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni
di  Categoria  interessate,  ogni anno prima della vendemmia puo', in
relazione   all'andamento  climatico  ed  alle  altre  condizioni  di
coltivazione,  stabilire  un limite massimo di produzione inferiore a
quello  fissato,  dandone  immediata comunicazione al Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari e forestali - Comitato Nazionale per
la  Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle
Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali,  e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero
territorio  amministrativo  dei  comuni  compresi,  anche  se solo in
parte, nella zona delimitata.
Elaborazione.
   Per  l'elaborazione  dei vini di cui all'art. 1 sono consentite le
pratiche  enologiche  conformi  alle  norme  comunitarie  e nazionali
vigenti.
Arricchimento.
   E'  consentito  l'arricchimento  dei  prodotti  a monte del vino a
denominazione  di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» con mosti
concentrati  ottenuti  da  uve  dei  vigneti  iscritti all'Albo della
stessa   denominazione   d'origine   oppure   con  mosto  concentrato
rettificato,  nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia. Per i vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano
d'Abruzzo»   superiore   e   «Trebbiano  d'Abruzzo»  riserva  non  e'
consentito l'arricchimento.
Resa uva/vino.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i
limiti  di  cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad
ettaro  resta  al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha
diritto  alla  denominazione  d'origine. Oltre detto limite decade il
diritto   alla  denominazione  d'origine  controllata  per  tutta  la
partita.
Invecchiamento/affinamento.
   Il  vino  «Trebbiano  d'Abruzzo»  che  si  fregia  della  menzione
«riserva»    deve    essere    sottoposto    ad    un    periodo   di
invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi
all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nell'art. 3. Il
periodo   di   invecchiamento/affinamento  decorre  dal  1°  novembre
dell'annata di produzione delle uve.
Immissione al consumo.
   Il  vino  «Trebbiano d'Abruzzo» non puo' essere immesso al consumo
prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
   Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» superiore non puo' essere immesso al
consumo   prima  del  1°  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
produzione delle uve.
   Il  vino  «Trebbiano  d'Abruzzo»  che  si  fregia  della  menzione
«riserva»  non puo' essere immesso al consumo prima del 1° maggio del
secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Scelta vendemmiale.
   Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita,
ove   ne  sussistano  le  condizioni  di  legge,  soltanto  verso  le
denominazioni  d'origine  controllata  compatibili con la piattaforma
ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   I   vini   a   denominazione  di  origine  controllata  «Trebbiano
d'Abruzzo»,  all'atto  della immissione al consumo, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    «Trebbiano d'Abruzzo»:
     colore: giallo paglierino intenso;
     odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
     sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
    «Trebbiano d'Abruzzo» superiore:
     colore: giallo paglierino intenso;
     odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
     sapore:    asciutto,    vellutato,   armonico   con   retrogusto
gradevolmente mandorlato;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    «Trebbiano d'Abruzzo» riserva:
     colore: giallo paglierino intenso;
     odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
     sapore:    asciutto,    vellutato,   armonico   con   retrogusto
gradevolmente mandorlato;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
   E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari
e  forestali  -  Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione
delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche
Tipiche  dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
   Il  vino  «Trebbiano  d'Abruzzo» riserva sottoposto al passaggio o
conservazione  in  recipienti di legno puo' rivelare lieve sentore (o
percezione) di legno.

                               Art. 7.

             Etichettatura designazione e presentazione

Qualificazioni.
   Nella  etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
Menzioni facoltative.
   Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle norme
comunitarie,  oltre alle menzioni tradizionali, purche' pertinenti ai
vini di cui all'art. 1.
Localita'.
   Il  riferimento  alle  indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono  le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Caratteri e posizione in etichetta.
   Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e  i nomi aziendali
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu'
restrittive.  Le  menzioni  facoltative  vanno riportate in etichetta
sotto la denominazione d'origine.
Annata.
   Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.  l  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Vigna.
   La  menzione  «vigna»  seguita dal relativo toponimo e' consentita
alle condizioni previste dalla legge.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

Volumi nominali.
   Il  confezionamento  del  vino  «Trebbiano  d'Abruzzo», «Trebbiano
d'Abruzzo»  superiore  e  «Trebbiano d'Abruzzo» riserva e' consentito
nei   recipienti  di  capacita'  nominale  prevista  dalla  normativa
vigente.
Tappatura e recipienti.
   E'  consentito  l'uso  dei  sistemi di chiusura ammessi e regolati
dalla normativa vigente.
   Per il vino «Trebbiano d'Abruzzo» superiore e quello che si fregia
della  menzione  «riserva»  e'  consentito  solo  l'uso  del tappo di
sughero  raso  bocca.  Sono  consentiti  i  recipienti previsti dalla
normativa vigente.



Data di pubblicazione: 15/09/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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