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Notizie enologiche

Proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Valdinievole”
Articolo 1
(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata “Valdinievole” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Sangiovese e Vinsanto.
Articolo 2
(Base ampelografica)
I vini a denominazione di origine controllata “Valdinievole” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
“Valdinievole” Bianco:
Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del
30%.
“Valdinievole” Bianco superiore:
Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del
30%.
Valdinievole” Rosso:
Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni , idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana, per un massimo del 30% purché i vitigni a bacca bianca non superino il
10% del totale.
“Valdinievole” Rosso superiore:
Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana, per da soli o congiuntamente per un massimo del 30%
“Valdinievole” Sangiovese
Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana, per un massimo del 15% purché i vitigni a bacca bianca non superino il
5% del totale.
“Valdinievole” Bianco Vinsanto
Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del
30%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
“Valdinievole” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Buggiano, Chiesina
Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini
Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Condizioni di coltura dei vigneti .
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione di cui all’art.3.
4.2 I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
4.3 Densità di impianto.
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi per ettaro. Per gli impianti
antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare e per i vigneti promiscui si deve tenere
presente la resa massima a ceppo prevista al comma 4.4.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La resa massima di uva, ammessa alla produzione dei vini di cui all’art. 1, per ettaro in coltura
specializzata non deve superare i presenti quantitativi:
Produzione uva tonnellate/ettaro
“Valdinievole” Bianco, 11,5
“Valdinievole” Bianco superiore, 10,5
“Valdinievole” Rosso 10
“Valdinievole” Rosso superiore 8,5
“Valdinievole” Sangiovese 10
“Valdinievole” Vinsanto 11,5
Fermi restando i limiti sopra indicati per la produzione per ettaro, la resa a ceppo non deve essere
superiore a:
Chilogrammi di uva per pianta (kg/pianta)
“Valdinievole” Bianco 3,5
“Valdinievole” Bianco superiore 3
“Valdinievole” Rosso 3
“Valdinievole” Rosso superiore, 2,6
“Valdinievole” Sangiovese 3
“Valdinievole” Vinsanto 3,5
Gradazione minima naturale:
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
% Vol
“Valdinievole” Bianco, 10
“Valdinievole” Bianco superiore 10,5
“Valdinievole” Rosso, 10,5
“Valdinievole” Rosso superiore, 11
“Valdinievole” Sangiovese 10,5
“Valdinievole” Vinsanto 10,5
In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla
superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva ad ettaro è la seguente:
1° e 2° anno vegetativo 0%, 3 anno vegetativo 60%, 4° anno vegetativo 100%.
Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’appassimento delle uve, l’invecchiamento
obbligatorio, l’affinamento il condizionamento e le operazioni di imbottigliamento devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Tuttavia è consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate anche nel territorio
amministrativo dei seguenti Comuni limitrofi alla zona di produzione: Pistoia, Piteglio, Porcari
Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Altopascio, Montecarlo, Capannori,
Villa Basilica, Bagni di Lucca .
5. 2 Governo all’uso toscano
Per tutte le tipologie Valdinievole Rosso è consentita la pratica del governo all’uso toscano.
5.3 Vin Santo
La tipologia Vinsanto deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali
idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%
L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di
impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperatura analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di
deumidificazione operante con l’ausilio del calore.
5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro
Le rese massime dell’uva in vino e le produzioni massime di vino per ettaro, sono le seguenti:
RESA UVA/VINO HL/ETTARO
Valdinievole Bianco, 70% 80,50
Valdinievole Bianco superiore, 70% 73,50
Valdinievole Rosso, 70% 70,00
Valdinievole Rosso superiore, 70% 59,50
Valdinievole Sangiovese 70% 70,00
Valdinievole Vinsanto 35% 40,25 Con riferimento al vino giunto
al terzo anno di
invecchiamento.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti ma non il 75%, il 40% per la tipologia Vinsanto, anche se la
produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione d’origine controllata.
Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.
5.5 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di
essi di seguito indicata:
Tipologia Data (anno successivo alla vendemmia)
Bianco superiore 1° marzo
Rosso superiore 1° marzo
Sangiovese 1° marzo
Tipologia Data (terzo anno successivo alla
vendemmia
Vin Santo 1° dicembre
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
I Vini a Denominazione di origine controllata “Valdinievole”, all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Valdinievole” Bianco
Colore: giallo tendente al paglierino dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta;
Sapore: secco, armonico, persistente;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 11,00 % vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l ;
Estratto secco netto minimo 17,5 g/l.
“Valdinievole” Bianco superiore
Colore: giallo paglierino tendente al dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta;
Sapore: secco, armonico, persistente
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 11,50 % vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
Estratto non riduttore minimi 17,5 g/l
 “Valdinievole” Rosso
Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12 % vol;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Valdinievole” Rosso superiore
Colore rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12,5 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
“Valdinievole” Sangiovese
Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12,5 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
È facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Articolo 7
(Etichettatura designazione e presentazione)
7.1 Qualificazioni
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”,
“fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali viticoltore, fattoria,
tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE
e nazionali in materia.
7.2 Rifererimenti geografici
E’ consentito l’ uso di riferimenti geografici relativi ai Comuni compresi nella zona delimitata nel
precedente articolo 3 e più precisamente quelli di seguito riportati: Buggiano, Chiesina Uzzanese,
Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme o Montecatini,
Monsumanno Terme o Monsumanno, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano e dal cui
territorio effettivamente provengono le uve il cui vino così qualificato è stato ottenuto.
7.3 Vigna
La menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita ai sensi della normativa vigente.
7.3 Annata
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di origine controllata “Valdinievole”,
di cui al presente disciplinare, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
(Confezionamento)
8.1 Volumi nominali
I vini di cui all’articolo 1 con l’esclusione della tipologia Vinsanto, devono essere confezionati in
bottiglie di vetro, compreso il tradizionale fiasco toscano, aventi le seguenti capacità: litri 0,375,
litri 0.500, litri 0,750, litri 1, litri 1,5, litri 2. E’ consentito per scopi promozionali l’utilizzo di
bottiglie o fiaschi toscani di capacità fino a litri 3.
Per la Denominazione di origine controllata “Valdinievole” Vinsanto sono consentiti solo recipienti
in vetro, compreso il tradizionale fisco toscano, di capacità da 0,250 a 0,750 litri.
8.2 Tappatura recipienti
Per il confezionamento dei vini di cui all’articolo 1, con l’esclusione delle tipologie “Valdinievole”
superiore e “Valdinievole” Vinsanto, è obbligatorio l’uso del tappo raso bocca con le caratteristiche
previste dalla vigente normativa.
Per le tipologie Superiore e Vinsanto è obbligatorio il tappo a raso bocca in sughero.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI D.O.C. «CANDIA DEI COLLI APUANI»

                               Art. 1.

                        Denominazione e vini

   La  denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani»
e'  riservata  ai  vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
                  «Candia dei Colli Apuani» bianco (secco e amabile);
    «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo;
    «Candia dei Colli Apuani» bianco Vendemmia tardiva;
    «Candia dei Colli Apuani» Vermentino bianco;
    «Candia dei Colli Apuani» rosso;
    «Candia dei Colli Apuani» rosato;
    «Candia dei Colli Apuani» Vermentino nero;
    «Candia dei Colli Apuani» rosato Vermentino nero;
    «Candia dei Colli Apuani» Barsaglina o Massaretta.
                               Art. 2.

                          Base ampelografia

La  denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» e' riservata  ai  vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Candia  dei  Colli Apuani» bianco (secco e amabile), Vin Santo e vendemmia tardiva: Vermentino bianco: minimo 70 %;
possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino, da soli o congiuntamente,  le  uve  dei  vitigni  idonei  alla  coltivazione in toscana in misura massima del 30%.
«Candia  dei Colli Apuani » Vermentino bianco: Vermentino bianco: minimo 85%;
possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino, da soli o congiuntamente,  le  uve  dei  vitigni  a  bacca  bianca  idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 15%.
«Candia  dei  Colli  Apuani»  rosso  e  rosato: Sangiovese dal 60 all'80%;  Merlot  massimo 20% o Merlot nella misura minima del 50% se da soli e del 70% se congiuntamente;
possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino, da soli o congiuntamente,  le  uve  dei  vitigni  a  bacca  rossa  idonei  alla coltivazione in toscana in misura massima del 20%30%.
«Candia  dei  Colli  Apuani»  rosso  e  rosato  Vermentino  nero: Vermentino nero: minimo 85%.
«Candia   dei   Colli  Apuani»  rosso  Barsaglina  o  Massaretta: Barsaglina minimo 85%;
possono  concorrere  alla produzione dei vini con indicazione del vitigno,  da  soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Toscana in misura massima del 15%.
                               Art. 3.

                    Zona di produzione delle uve

   La  zona  di produzione delle uve comprende la parte di territorio
dei  Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'articolo
1  e  precisamente  le  zone  viticole dei comuni di Carrara, Massa e
Montignoso, in provincia di Massa Carrara.
   Tale  zona  e'  cosi'  delimitata dal km 378 sulla via Aurelia, il
limite  segue  la  strada statale verso nord e raggiunta la citta' di
Massa,  prosegue  nella  stessa  direzione  per  le strade urbane che
costeggiano  a  oriente  il  centro  abitato,  pervenuto in localita'
Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est
la  strada  urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza
del  fosso  Colombera;  segue  poi verso sud la strada che alla q. 46
piega  verso  nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellare
q.  62  da  dove,  verso  sud-ovest,  segue  la  strada  per  Falce a
incrociare  Canale della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione
prima lungo questi e in localita' Romagnano a q. 33 per la strada che
si  immette  al q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso
tale  localita'  fino  alla  q.  17  per prendere poi la strada verso
nord-est  per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove prosegue
verso  sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di Raglia
raggiunge  la  q.  35  dove  piega  verso  nord-ovest  per Raglia, la
lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia
la  linea  ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la
strada  che  passa  a  sud  dei  rilievi  del M. Castellare e Barbuto
passando  per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di
provincia,  lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del
Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q.
336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i
vertici  su: Fontia (q. 353), il Grattafolo (q. 153), q. 359 e q. 300
(a  sud  di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente
del  Canale Gragnana e all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro
abitato  di  Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla
strada  per  Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver
attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge q.
123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce
(q.  295)  e  poi  la  strada  fino a q. 226 (la Foce) incrociando il
confine  comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e
sud,  toccando le q. 305, 380 e 413 da dove segue una retta verso est
fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per
raggiungere   il  Canale  della  Foce,  ridiscende  lungo  questi  e,
all'altezza  della  q. 125, allorche' il canale riceve come affluente
il  fosso  che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a
nord  (q.  569-535),  il  limite segue una retta in direzione est-sud
fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il
sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge
l'impluvio  a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul F.
Frigido  (q.  54).  Da  q.  54 segue una retta in direzione sud-est e
raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa
verso  sud  fino alla q. 208 da dove segue nella stessa direzione una
retta  spezzata  che  passa  per  le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94
l'acquedotto  alle  pendici  del  M. Pepe (q. 228). Da q. 94 segue il
sentiero  che  in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e
raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta
che  attraversa  le  q.  367,213  e 381 per raggiungere infine sul T.
lascio  la  q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a
q.  723  sul  confine  di  provincia per ridiscendere verso sud lungo
questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest
fino  a  incrociare  la  strada  statale  Aurelia  all'altezza  della
stazione  ferroviaria,  al  km  374,800 circa, segue quindi la strada
statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la
strada  per  Capanne  a  p.  44 quella che in direzione nord-ovest si
immette  nuovamente  sull'Aurelia  (km  376,500) e quindi su tale via
verso  nord-ovest  raggiunge  il  km  378  da  dove  e'  iniziata  la
delimitazione.
                               Art. 4.

                        Norme per viticultura

   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Candia
dei  Colli  Apuani»  devono  essere quelle tradizionali della zona e,
comunque,  atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in  terreni  collinari  calcareo-argillosi  o  argillosi-silicei e di
favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento e i sistemi di
potatura  debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E'  esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di   soccorso   per   non   piu'   di   due  interventi  annui  prima
dell'invaiatura.
   I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero minimo
di 6.000 ceppi per ettaro e una produzione media di kg 1,5 per ceppo.
   La resa massima di uva a ettaro ammessa per la produzione dei vini
«Candia  dei  Colli  Apuani»  non  deve  essere superiore a 9 ton. in
coltura specializzata.
   Fermo  restando  il  limite  massimo sopra indicato, la produzione
massima  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua deve essere
calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Candia  dei  Colli  Apuani» devono essere riportati nei
limiti  di  cui  sopra,  fermi  restando i limiti resa uva-vino per i
quantitativi  di  cui  trattasi,  purche'  la  produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
   Per  l'entrata  in  produzione  dei  nuovi  impianti la produzione
massima di uva ad ettaro e' la seguente:

=====================================================================
      ANNO DI PRODUZIONE      |   PRODUZIONE UVA TONNELLATE/ETTARO
=====================================================================
     Primo anno vegetativo    |                  0
    Secondo anno vegetativo   |    50 % della produzione prevista
     Terzo anno vegetativo    |   100 % della produzione prevista

   Ai  fini  dell'entrata  in  produzione  si fa riferimento all'anno
vegetativo   (per   impianto  primaverile  si  intende  anche  quello
effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
   La  resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
   Qualora  superi  questo  limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
   Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

   Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
di   vini   «Candia   dei  Colli  Apuani»  devono  essere  effettuate
all'interno  del  territorio  amministrativo  dei  comuni di Carrara,
Massa e Montignoso.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare al vino
«Candia  dei  Colli Apuani» un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 10,50%.
   Non e' consentita l'aggiunta di anidride carbonica per la rasatura
dei  vini.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto le pratiche
enologiche  leali  e  costanti  atte  a  conferire ai vini le proprie
caratteristiche.
   I  vini  «Candia  dei  Colli  Apuani»  tipologia «amabile» possono
essere soggetti a rifermentazione in bottiglia.
   E'  consentito  l'arricchimento  nella  misura massima di un grado
alcolico,  secondo  le  disposizioni di legge vigenti, del vino a DOC
«Candia dei Colli Apuani» per le tipologie secco e amabile, con mosto
concentrato  ottenuto  da  uve Vermentino e di altri vitigni prodotte
nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato.
   Le  uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata  «Candia  dei Colli Apuani» possono essere destinate alla
produzione  della  tipologia  Vin  Santo  e  debbono assicurare, dopo
l'appassimento,  al  vino  un  titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 16%.
   Le  operazioni di vinificazione del vino «Candia dei Colli Apuani»
Vin  Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare,
prevede  che  le  uve,  dopo  aver subito un'accurata cernita, devono
essere  sottoposte  ad  appassimento  naturale  in  locali  idonei, e
ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre
il   31   marzo   dell'anno   successivo;  e'  ammessa  una  parziale
disidratazione  con  aria  ventilata  e deve raggiungere un contenuto
zuccherino non inferiore al 27%.
   La  resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere
superiore al 35%.
   La  vinificazione,  la conservazione e l'invecchiamento del vino a
denominazione  di  origine  controllata «Candia dei Colli Apuani» Vin
Santo   debbono  avvenire  in  recipienti  di  legno  (caratelli)  di
capacita'  non  superiore  ai  5  ettolitri;  solo  al  momento della
campionatura puo' essere contenuto in altri recipienti.
   L'immissione  al  consumo  del «Vin Santo» non puo' avvenire prima
del  1°  novembre  del  terzo  anno successivo a quello di produzione
delle uve.
   Le  uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata  «Candia  dei Colli Apuani» possono essere destinate alla
produzione  della  tipologia  “Vendemmia tardiva” debbono
assicurare  al  vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
del 15%. Le uve destinate alla produzione di questa tipologia possono
essere  sottoposte  ad  appassimento in pianta o in locali idonei; e'
ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
   La  resa  massima  di  uva  fresca  in Vino finito non deve essere
superiore al 60%.
                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

   I  vini  «Candia  dei  Colli  Apuani», all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    «Candia dei Colli Apuani» amabile o abboccato:
     colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     odore:   profumo  gradevole,  delicato,  leggermente  aromatico,
caratteristico;
     sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto  non riduttore minimo: 17 g/l. E' prevista la tipologia
frizzante.
    «Candia dei Colli Apuani» secco:
     colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     odore: profumo delicato, intenso, caratteristico;
     sapore:  asciutto,  talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico,
con retrogusto amarognolo;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto  non riduttore minimo: 16 g/l. E' prevista la tipologia
frizzante.
    «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo:
     colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
     odore: etereo, intenso, aromatico;
     sapore: dal secco all'amabile, armonico;
     titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  16,5%  (di cui
almeno 14 svolti e un minimo di 2 da svolgere);
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
    «Candia dei Colli Apuani» Vermentino:
     colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     odore: fruttato con note di spezie, o di agrumi e miele;
     sapore:   asciutto,   talvolta  morbido,  pieno,  armonico,  con
retrogusto amarognolo;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
    «Candia dei Colli Apuani» Vendemmia tardiva:
     colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
     odore: etereo, intenso, aromatico;
     sapore: dal secco all'amabile, armonico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 24 g/l;
    «Candia dei Colli Apuani» rosso:
     colore: rosso rubino;
     odore: fruttato con note speziate;
     sapore: asciutto, giustamente tannico equilibrato;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
    «Candia dei Colli Apuani» Vermentino nero
     colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
     odore: fruttato, con note floreali e vegetali o speziate;
     sapore: asciutto, equilibrato;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
    «Candia dei Colli Apuani» Barsaglina
     colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
     odore: fruttato con note speziate e vegetali;
     sapore: asciutto, giustamente tannico
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
    «Candia dei Colli Apuani» rosato:
     colore: rosa di buona intensita';
     odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;
     sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
    «Candia dei Colli Apuani» rosato Vermentino nero:
     colore: rosa di buona intensita';
     odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;
     sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
   In  relazione  all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
l'odore  ed  il  sapore  dei  vini  puo' evidenziare lieve sentore di
legno.
   E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
   Sulle   bottiglie   e'  obbligatorio  riportare  in  etichetta  il
riferimento  alla  tipologia  secco  o  asciutto.  E'  facoltativo il
riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato puo'
essere   comunicato   che   il   prodotto   puo'  essere  soggetto  a
rifermentazione in bottiglia.
                               Art. 7.

             Etichettatura, designazione e presentazione

   Nella  designazione  e  presentazione  del vino a denominazione di
origine  controllata  «Candia  dei  Colli Apuani» e' vietato l'uso di
qualificazioni  aggiuntive  diverse  da  quelle previste dal presente
disciplinare  di  produzione,  ivi compresi gli aggettivi «superiore,
riserva, extra, fine, scelto, selezionato» e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Sui   recipienti   contenenti  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Candia  dei  Colli  Apuani» deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.

                        Immissione al consumo

   Per  il  confezionamento,  le  capacita'  nominali,  la  forma dei
recipienti e la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in
vigore.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PARRINA».
                               Art. 1.

La  denominazione di origine controllata «Parrina» e' riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    rosso
    rosso  riserva
    rosato
    Sangiovese
    Sangiovese  riserva
    Cabernet Sauvignon
    Merlot 
    Bianco
    Fermentino
    Chardonnay
    Sauvignon
    Vin Santo.
                               Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    «Parrina»  rosso  e  rosso  riserva:  Sangiovese  minimo  70%. Per il complessivo  rimanente  possono  concorrere  alla produzione di detto vino   altri   vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici,  idonei  alla                                  coltivazione per la regione Toscana;
    «Parrina»  rosato:  Sangiovese  minimo  70%.  Per  il complessivo rimanente  possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino altri vitigni  a  bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
    «Parrina» bianco: Trebbiano Toscano dal 10% fino al 30%, Ansonica dal  30%  fino  al  50%, Vermentino dal 20% fino al 40%, Chardonnay e Sauvignon  fino  al  20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo rimanente  possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
    «Parrina»  Vin  Santo:  Trebbiano  Toscano  dal  10% fino al 30%, Ansonica  dal  30%  fino  al  50%,  Vermentino  dal  20% fino al 40%, Chardonnay  e  Sauvignon fino al 20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo  rimanente  possono  concorrere  alla produzione di detto vino  altri  vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione per la regione Toscana;
    «Parrina»  Vermentino:  il  vino  deve  essere  ottenuto  da  uve prodotte  dai  vigneti  composti  dal  vitigno  Vermentino per almeno l'85%. Per il   complessivo  rimanente  possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei  alla  coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
    «Parrina»  Chardonnay:  il  vino  deve  essere  ottenuto  da  uve prodotte  dai  vigneti  composti  dal  vitigno  Chardonnay per almeno l'85%.   Per   il   complessivo  rimanente  possono  concorrere  alla produzione  di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei  alla  coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
    «Parrina» Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai  vigneti  composti dal vitigno Sauvignon per almeno l'85%. Per il complessivo  rimanente  possono  concorrere  alla produzione di detto vino  altri  vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
    «Parrina»  Sangiovese  e  Sangiovese riserva: il vino deve essere ottenuto  da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per  almeno  l'85%.  Per  il complessivo rimanente possono concorrere alla  produzione  di  detto  vino  altri  vitigni  a  bacca  nera non aromatici,  idonei  alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
    «Parrina» Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte  dai  vigneti  composti  dal  vitigno Cabernet Sauvignon per almeno  l'85%.  Per  il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione  di  detto  vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei  alla  coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
    «Parrina»  Merlot:  il  vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai  vigneti  composti  dal  vitigno  Merlot per almeno l'85%. Per il complessivo  rimanente  possono  concorrere  alla produzione di detto vino   altri   vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.

Le  uve  devono  essere  prodotte  nella  zona  di  produzione che comprende  parte  del  territorio comunale di Orbetello. Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo  dalla  Fornace Bartolini sita nei pressi della stazione ferroviaria  di  Albinia la linea di delimitazione segue il corso del torrente  Radicata  dalla  statale  n. 74 fino al ponte del fosso del Magione  nei  pressi  della  localita' Priorato, segue detto torrente Magione  fino  a  quota  6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada   poderale   che   conduce  alla  fattoria  La  Polverosa  per raggiungere  al km 6,700 la strada statale maremmana n. 74, dopo aver costeggiato  il  limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada  statale  n.  74  fino  al km 8 e, piegando a destra, continua lungo  la  strada  doganale  fino  alla quota 14 in prossimita' della sorgente del fosso Magione. Dalla  quota  14,  in  direzione  ovest, la linea di delimitazione segue  le  pendici  delle  colline  rocciose  di  Poggio Raso, Poggio Spocciatoio  e  Poggio Pratino, fino a raggiungere la strada poderale che  collega  il Priorato con la Torretta. Da detta strada sale verso la  cresta  del  Poggio  Pratino e, con una linea spezzata che tocca, prima verso sud e poi verso ovest, le quote 99, 166, 153, 174 (Poggio della  Fata),  165,  154,  77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia  Dogana  presso  il  casale  Terra Nuova e successivamente al casale  Tiberini.  Di  qui  segue  la  strada  vicinale che passa per Cerreto,  toccando il casale Guglielmina, fino a incontrare la strada vicinale  che  conduce  alla  cantoniera  del Ramo per poi continuare lungo   la  strada  costruita  dall'Ente  Maremma,  che  corre  quasi parallela  alla ferrovia Roma-Pisa dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.
                               Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» di cui all'art. 2  devono  essere  quelle  tradizionali  della zona o comunque atte a conferire  alle  uve,  al  mosto  e  al  vino  derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini  dell'iscrizione  all'albo  di  cui  all'art.  15 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare.
I  nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti  per  ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente  i  kg  2,70 per le tipologie rosso (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot e i kg 3,00 per  le  tipologie  bianco,  Vermentino,  Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.
E'  vietata ogni pratica di forzatura, e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La  resa  massima  di  uva per ettaro in coltura specializzata non deve  superare le 9 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Parrina»  rosso  (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese anche nella tipologia riserva), Cabernet Sauvignon e Merlot, e le 10 tonnellate  per  i vini a denominazione controllata «Parrina» bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.
Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Parrina»  devono  essere  riportati  nei  limiti di cui sopra,  purche'  la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
L'eccedenza  delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Parrina» rosso, rosato e bianco anche  in  caso  di impiego della specificazione di vitigno un titolo alcolometrico  volumico naturale complessivo minimo dell'11% e per la tipologia   riserva   un   titolo   alcolometrico  volumico  naturale complessivo minimo 12%.
                               Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio dei vini  a  denominazione di origine controllata «Parrina» devono essere effettuate  nell'ambito  della  zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto  conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio. Nella  vinificazione  dei  vini  a  D.O.C.  «Parrina» sono ammesse soltanto  le  pratiche  enologiche  locali,  leali  e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche. La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore, per i vini   a   denominazione  di  origine  controllata  «Parrina»  rosso, «Parrina»  rosso  riserva, «Parrina» Sangiovese, «Parrina» Sangiovese Riserva,  «Parrina»  Cabernet  Sauvignon, «Parrina» rosato, «Parrina» Merlot, «Parrina» Bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon e «Parrina»  Vermentino al 70%, qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata  ma  non  oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  «Parrina»; oltre detto limite  percentuale  decade  il  diritto  alla  D.O.C.  per  tutto il prodotto. Per  la  tipologia  «Parrina» rosso riserva e «Parrina» Sangiovese riserva  e'  obbligatorio  l'invecchiamento di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia. Il  periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Per   le   tipologie   «Parrina»  Sangiovese,  «Parrina»  Cabernet Sauvignon,  «Parrina»  rosso,  «Parrina»  rosato,  «Parrina»  Merlot, l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Per le tipologie «Parrina» bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon  e  «Parrina»  Vermentino, l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve. Per la produzione della tipologia «Parrina» Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva,   dopo   aver  subito  un'accurata  cernita,  deve  essere sottoposta  ad  appassimento  e puo' essere ammostata non prima del 1 dicembre  dell'anno  di  raccolta  e  non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;  il  parziale  appassimento  delle  uve  deve avvenire in locali  idonei, e' ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata,  fino  a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al   26,6%;   la   conservazione  e  l'invecchiamento  devono  essere effettuate  in  recipienti  di  legno  (caratelli)  di  capacita' non superiore  a  3  Hl  per un periodo di almeno due anni; per il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Parrina»  Vin Santo la resa massima  dell'uva  in  vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca  al  terzo  anno  di  invecchiamento del vino; l'immissione al consumo  non  puo'  avvenire  prima  del  1  novembre  del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
                               Art. 6.

Il  vino  «Parrina» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il  vino «Parrina» bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino leggermente dorato;
odore: vinoso, fine, profumato, persistente;
sapore: secco ma vellutato con leggero retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il  vino  «Parrina»  Vin Santo all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato fino all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
acidita' volatile massima: 1,60 g/l.
Il  vino «Parrina» rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosato brillante;
odore: delicato con caratteristiche eleganti;
sapore: asciutto, rotondo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Il vino   «Parrina»   rosso  riserva  deve  avere  all'atto  dell' immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: profumo intenso, bouquet pieno e complesso;
sapore: asciutto, austero, notevole carattere;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Il  vino  «Parrina» Sangiovese all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il  vino  «Parrina» Sangiovese riserva all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il  vino «Parrina» Merlot all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo talvolta con riflessi violacei;
odore: ampio, con sentore talvolta di piccoli frutti;
sapore: armonico, strutturato, con note speziate tipiche;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il  vino  «Parrina» Cabernet Sauvignon all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: intenso con note talvolta speziate;
sapore: corposo, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il  vino  «Parrina» Vermentino all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il  vino  «Parrina»  Sauvignon all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, elegante, caratteristico, talvolta aromatico;
sapore: secco, armonico ed elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il  vino  «Parrina» Chardonnay all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore:   intenso,   elegante,   caratteristico   con   sottofondo aromatico;
sapore: secco, armonico ed elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
E'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche   dei   vini,   modificare  con  proprio  decreto,  i  limiti dell'acidita'   totale  e  dell'estratto  non  riduttore  minimo.  In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rilevare percezioni di legno.
                               Art. 7.

Nella  etichettatura,  designazione  e  presentazione  dei  vini a denominazione  di origine controllata «Parrina» e' vietata l'aggiunta di  qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal   presente   disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra, superiore,  fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta», «podere»,  «cascina»  e  altri  termini  similari  sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. Per  tutte le tipologie di cui all'art. 1, sulle bottiglie o altri recipienti  contenenti  i vini a denominazione di origine controllata «Parrina», in etichetta, deve figurare obbligatoriamente  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.

I  vini  a  denominazione  di origine controllata «Parrina» di cui all'art.  1, possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di  capacita'  non  superiore  ai  5 litri. I vini a denominazione di origine  controllata  «Parrina»  Vin  Santo  devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri. Per  le tipologie «Parrina» rosso e «Parrina» bianco e' consentito l'uso  di  contenitori  alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale  plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 20 litri.


PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “VALLI OSSOLANE”
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” è riservata ai seguenti vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie,
specificazioni aggiuntive o menzioni:
“Valli Ossolane” Rosso;
“Valli Ossolane” Nebbiolo;
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore;
“Valli Ossolane” Bianco.
Articolo 2
Base ampelografia
1 -La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” seguita dalla qualifica «Bianco» e' riservata ai vini
ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica: Chardonnay per almeno il 60 % da solo o congiuntamente ad altri vitigni a bacca bianca non
aromatici autorizzati dalla Regione Piemonte per un massimo del 40%
2- La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” seguita dalla qualifica “Rosso” è riservata ai vini
ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo,
Croatina, Merlot per almeno il 60% da soli o congiuntamente; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici
autorizzati dalla Regione Piemonte, per un massimo del 40%
3 - La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” seguita da una delle specificazioni di cui appresso,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Nebbiolo e nebbiolo Superiore:
Nebbiolo 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” comprende l’intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia del Verbano-Cusio–Ossola: Beura Cardezza,
Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno,
Piedimulera,Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella,Villadossola,Vogogna.
4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Valli Ossolane” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a
conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
Giacitura: esclusivamente collinare e montana con quota altimetrica compresa tra i 160 ed i 1000 s.l.m. Sono da
escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
Articolo
Esposizione: versanti collinari adatti ad assicurare una idonea maturazione delle uve.
Densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro,
calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300 nel caso di allevamenti a Guyot o Cordone speronato ed in
numero non inferiore a 1.000 nel caso di allevamento a pergola.
Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a pergola o a vegetazione assurgente a controspalliera
quali il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1
ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
“Valli Ossolane” Rosso 8,00 10,50 % Vol
“Valli Ossolane” Nebbiolo 8,00 10,50 % Vol
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore 7,00 11,00% Vol
“Valli Ossolane” Bianco 8,00 10,00% Vol
La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” puo' essere accompagnata dalla menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del presente disciplinare di
produzione e per le specificazioni di seguito riportate.
Le produzioni massime di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate
ai vini che intendono utilizzare la menzione «vigna», sono le seguenti:
al terzo anno di impianto              t/ha Titolo alc.vol naturale
al quarto anno di impianto           t/ha Titolo alc.vol naturale
 al quinto anno di impianto           min. %vol t/ha Titoloalc. Vol naturale
al sesto anno di impianto             mini.%vol t/ha Titoloalc. Vol naturale
dal settimo anno di impianto        min.%vol t/ha Titoloalc. Vol naturale
 “Valli Ossolane”
Rosso
4,40 11,00 5,10 11,00 5,80 11,00 6,50 11,00 7,20 11,00
“Valli Ossolane”
Nebbiolo
4,40 11,00 5,10 11,00 5,80 11,00 6,50 11,00 7,20 11,00
“Valli Ossolane”
Nebbiolo Superiore
3,60 11,50 4,30 11,50 4,90 11,50 5,60 11,50 6,30 11,50
“Valli Ossolane”
Bianco
4,40 10,50 5,10 10,50 5,80 10,50 6,50 10,50 7,20 10,50
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Valli Ossolane” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.
4. ln caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente
disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente
disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento per i vini a denominazione di origine
controllata “Valli Ossolane”, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia del
Verbano Cusio Ossola.
vini resa produzione max
“Valli Ossolane “Rosso 70% 56 hl/ha
“Valli Ossolane “Nebbiolo 70% 56 hl/ha
“Valli Ossolane” Nebbiolo
Superiore
70% 49 hl/ha
“Valli Ossolane” Bianco
70% 56 hl/ha
denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.
5. Il Vino “Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
13 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
6. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del
volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.
7. E' ammesso il taglio migliorativo dei vini atti a produrre i vini di cui all’articolo 1 con vini aventi diritto alla
stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di
etichettatura relative alla indicazione del nome del vitigno e dell’annata.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Valli Ossolane” Rosso:
􀀐colore: rosso rubino, intenso, tendente al rosso granato
􀀐odore: vinoso intenso,
􀀐sapore: asciutto,armonico
􀀐titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
􀀐acidità totale minima: 5 g/l;
􀀐estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla
 “Valli Ossolane” Nebbiolo:
- Colore rosso più o meno intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore:
- Colore:rosso rubino intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
“Valli Ossolane” Bianco:
- Colore:paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo 19 g/l
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata “Valli Ossolane” e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni
sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto
salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino “Valli Ossolane” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
menzione «vigna» purché: le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come regolato da art. 4 del
presente disciplinare; tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo
vigneti della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Valli Ossolane”,
intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la
vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia
delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al
50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino “Valli Ossolane” e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Valli Ossolane” per la commercializzazione devono essere di
capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da
200 cl.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Valli Ossolane” con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita
dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità fino a 500 cl.



Modifica  dei disciplinari di produzione dei vini IGP italiani per inserire la delimitazione della zona di vinificazione e la previsione delle  deroghe  di  cui  all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo IV, recante norme sulle denominazioni
di  origine  e  indicazioni geografiche, in particolare l'art. 34 (1)
(b)  (iii)  e l'art. 35 (2) (d), che prevedono la delimitazione della
zona di produzione dei vini DOP e IGP;

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  con  i  quali,  ai  sensi  della citata legge n.
164/1992,  sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche
dei  vini  italiani ed approvati e modificati i relativi disciplinari
di produzione;
  Visti,  in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 6, paragrafo 4, del
citato  regolamento  (CE)  n.  607/2009,  ai  sensi dei quali possono
essere  previste  nei  disciplinari  di  produzione  dei  vini IGP le
deroghe  al disposto di cui all'art. 34 (1) (b) (iii) del Regolamento
(CE)  n.  479/2008  del  Consiglio, per consentire rispettivamente la
vinificazione  in una zona situata nelle immediate vicinanze o in una
stessa unita' amministrativa o in una unita' amministrativa limitrofa
alla   zona   geografica   delimitata,   ovvero   per  consentire  la
vinificazione   al  di  fuori  delle  immediate  vicinanze  dell'area
delimitata fino al 31 dicembre 2012;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  modifica  dei disciplinari di
produzione  dei  vini IGT italiani, al fine di prevedere negli stessi
la  delimitazione della zona di vinificazione delle uve e le predette
deroghe,  con  decorrenza  dal  1°  agosto  2009,  consentendo di far
comunque  salve  le eventuali misure piu' restrittive stabiliti dagli
specifici disciplinari di produzione;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT nella riunione del 2 e 3
luglio 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.

Modifica  dei  disciplinari di produzione dei vini IGT: delimitazione
                     della zona di vinificazione
  1.  Ai  sensi  degli articoli 34.1.b (iii) e 35.2.d del regolamento
(CE)  n.  479/2008,  nei  disciplinari  di  produzione  di  tutte  le
Indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani finora riconosciute
e'   inserita   la   zona  di  vinificazione,  la  cui  delimitazione
corrisponde con quella di produzione delle uve.
     
                               Art. 2.

Modifica  dei disciplinari di produzione dei vini IGT: deroghe di cui
       all'art. 6, paragrafo 4, del regolamento CE n. 607/2009
  1.  La  deroga  di  cui  all'art.  6,  paragrafo  4,  comma  1, del
regolamento  (CE) n. 607/2009, per consentire la vinificazione in una
zona  situata  nelle  immediate  vicinanze  o  in  una  stessa unita'
amministrativa  o  in  una  unita' amministrativa limitrofa alla zona
geografica  delimitata,  e'  inserita negli specifici disciplinari di
produzione dei vini IGT.
  2.  Fatte  salve  le  disposizioni piu' restrittive stabilite dagli
specifici  disciplinari di produzione, nei disciplinari di produzione
dei  vini  italiani  IGT  e'  inserita  la  deroga  di  cui l'art. 6,
paragrafo   4,  comma  2,  del  regolamento  (CE)  n.  607/2009,  per
consentire  la  vinificazione  al  di fuori delle immediate vicinanze
dell'area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012.
     
                               Art. 3.

                       Termini di applicazione
  1.   Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili  a
decorrere dal 1° agosto 2009.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Riconoscimento  del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Grottino di Roccanova».
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27  marzo  2001,  n.  122  recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione Basilicata intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Grottino di Roccanova»;
  Viste  le  risultanze della pubblica audizione tenutasi a Roccanova
(Potenza)   in   data   29  aprile  2009,  a  cui  hanno  partecipato
rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di  produttori  ed aziende
vitivinicole;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 127 del 4 giugno 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» e
del  relativo  disciplinare  di  produzione, in conformita' al parere
espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Grottino  di Roccanova» ed il relativo disciplinare di produzione le
cui   disposizioni   entrano  in  vigore  a  partire  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - della
Repubblica italiana.
     
                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2009, i vini a denominazione di origine controllata
«Grottino  di  Roccanova»,  sono  tenuti  ad effettuare ai competenti
organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge  10  febbraio  1992,  n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001  e  dell'accordo  Stato  Regioni  e Provincie Autonome 25 luglio
2002,   la   denuncia   dei   rispettivi   terreni   vitati  ai  fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
     
                               Art. 3.

  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  di  cui
all'allegato  4  del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato
«A»  i  codici  di  tutte  le  tipologie  dei vini a denominazione di
origine controllata «Grottino di Roccanova».
     
                               Art. 4.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Grottino  di  Roccanova» e'  tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Modena»  o  «Di Modena», e approvazione del relativo disciplinare di produzione.
                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  novembre 1995 con il quale e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Modena»
o   «Provincia   di   Modena»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  del  Consorzio  tutela del Lambrusco di Modena,
presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento
della  denominazione  di  origine controllata dei vini «Modena» o «di
Modena» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
  Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Modena  il  27  aprile  2009, con la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine controllata «Modena» o «Di Modena», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 15
giugno 2009 (supplemento ordinario n. 91);
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  c  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
delle denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», ed
all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in
argomento,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal predetto Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Modena» o «Di Modena» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.   La   denominazione  di  origine  controllata  «Modena»  o  «Di
Modena», e'  riservata  ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del  presente  articolo,  le  cui  disposizioni  entrano  in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2009/2010.
  3.  La indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia
di  Modena»  di  cui  al  decreto  ministeriale  18  novembre  1995 e
successive  modifiche  deve  intendersi  revocata  a  decorrere dalla
entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti
sino ad ora determinati.
     
                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2009,  i vini a denominazone di origine controllata
«Modena»  o  «Di Modena», provenienti da vigneti non ancora iscritti,
ma  aventi  base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare  di  produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti
organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge  10  febbraio  1992,  n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001  e  dell'accordo  Stato  regioni  e provincie autonome 25 luglio
2002,   la   denuncia   dei   rispettivi   terreni   vitati  ai  fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
     
                               Art. 3.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Modena»  o  «Di  Modena», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
     
                               Art. 4.

  1.  All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini
a denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
                               Art. 1.
   La  indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata
o  meno  dalle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  ed ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano» e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;
    rossi, anche nella tipologia novello.
   I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale,   da   uno  o  piu'  dei  seguenti  vitigni:
«Chardonnay»,  «Pinot Bianco», «Riesling Renano», «Riesling Italico»,
«Trebbiano  di Soave», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio», «Incrocio
Manzoni».
   I  vini  rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale,   da   uno  o  piu'  dei  seguenti  vitigni:
«Groppello»,  «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc»,
«Cabernet sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero», «Rebo N.».
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
   La   indicazione  geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  con  la
specificazione  di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay»,
«Pinot  Bianco»,  «Pinot  grigio», «Trebbiano», «Incrocio Manzoni» e'
riservata  ai  vini  bianchi  ottenuti  da uve provenienti da vigneti
composti,  nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti
vitigni.
   Possono  concorrere,  da sole o congiuntamente alla produzione dei
mosti  o  dei  mosti  sopra  indicati,  le uve dei vitigni a bacca di
colore  analogo,  raccomandati  e/o  autorizzati  per la provincia di
Brescia, fino ad un massimo del 15%.
   La   indicazione  geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  con  la
specificazione  di  uno  dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera»,
«Merlot», «Cabernet», «Pinot nero», «Sangiovese», «Rebo» e' riservata
ai  vini  rossi  ottenuti  da  uve  provenienti  da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere,  da sole o congiuntamente alla produzione dei
mosti  o  dei  mosti  sopra  indicati,  le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
«Benaco  Bresciano»  comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni   di   Sirmione,  Desenzano  del  Garda,  Lonato,  Pozzolengo,
Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del
Garda,  Soiano  del  Lago,  Moniga  del  Garda, Polpenazze del Garda,
Malerba  del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salo',
Roe'  Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano,
Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto di coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con o senza
la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  devono assicurare ai vini il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione del vitigno
«Barbera», per il quale il valore massimo e' del 10%.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nelle    zone    limitrofe    nell'ambito    dell'intero   territorio
amministrativo delle province di Brescia, Mantova e Verona.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere  superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55%
per la tipologia passito.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»,
all'atto  dell'immissione  al  consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    «Benaco  Bresciano»  bianco  10%; «Benaco Bresciano» novello 11%;
«Benaco  Bresciano»  Pinot  grigio  11%; «Benaco Bresciano» Marzemino
11%;  «Benaco Bresciano» Barbera 10,5%; «Benaco Bresciano» Chardonnay
10,5%;  «Benaco  Bresciano»  Incrocio Manzoni 11%; «Benaco Bresciano»
Passito  secondo  la normativa vigente; «Benaco Bresciano» Sangiovese
11%;  «Benaco  Bresciano»  Rebo  11%; «Benaco Bresciano» rosso 10,5%;
«Benaco  Bresciano»  Pinot  bianco 11%; «Benaco Bresciano» Pinot nero
11%;  «Benaco  Bresciano»  Riesling 11%; «Benaco Bresciano» Trebbiano
10,5%;  «Benaco  Bresciano»  Cabernet  11%; «Benaco Bresciano» Merlot
11%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazione  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano» puo' essere
utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed   iscritti  negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a  denominazione
d'origine,  a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare
la  denominazione  geografica  tipica  di  cui  trattasi,  abbiano  i
requisiti  previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente
disciplinare.




Data di pubblicazione: 07/09/2009
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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