Notizie enologiche
Proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Valdinievole”
Articolo 1
(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata “Valdinievole” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Sangiovese e Vinsanto.
Articolo 2
(Base ampelografica)
I vini a denominazione di origine controllata “Valdinievole” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
“Valdinievole” Bianco:
Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del
30%.
“Valdinievole” Bianco superiore:
Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del
30%.
Valdinievole” Rosso:
Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni , idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana, per un massimo del 30% purché i vitigni a bacca bianca non superino il
10% del totale.
“Valdinievole” Rosso superiore:
Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana, per da soli o congiuntamente per un massimo del 30%
“Valdinievole” Sangiovese
Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana, per un massimo del 15% purché i vitigni a bacca bianca non superino il
5% del totale.
“Valdinievole” Bianco Vinsanto
Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei
alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del
30%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
“Valdinievole” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Buggiano, Chiesina
Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini
Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Condizioni di coltura dei vigneti .
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione di cui all’art.3.
4.2 I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
4.3 Densità di impianto.
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi per ettaro. Per gli impianti
antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare e per i vigneti promiscui si deve tenere
presente la resa massima a ceppo prevista al comma 4.4.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La resa massima di uva, ammessa alla produzione dei vini di cui all’art. 1, per ettaro in coltura
specializzata non deve superare i presenti quantitativi:
Produzione uva tonnellate/ettaro
“Valdinievole” Bianco, 11,5
“Valdinievole” Bianco superiore, 10,5
“Valdinievole” Rosso 10
“Valdinievole” Rosso superiore 8,5
“Valdinievole” Sangiovese 10
“Valdinievole” Vinsanto 11,5
Fermi restando i limiti sopra indicati per la produzione per ettaro, la resa a ceppo non deve essere
superiore a:
Chilogrammi di uva per pianta (kg/pianta)
“Valdinievole” Bianco 3,5
“Valdinievole” Bianco superiore 3
“Valdinievole” Rosso 3
“Valdinievole” Rosso superiore, 2,6
“Valdinievole” Sangiovese 3
“Valdinievole” Vinsanto 3,5
Gradazione minima naturale:
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
% Vol
“Valdinievole” Bianco, 10
“Valdinievole” Bianco superiore 10,5
“Valdinievole” Rosso, 10,5
“Valdinievole” Rosso superiore, 11
“Valdinievole” Sangiovese 10,5
“Valdinievole” Vinsanto 10,5
In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla
superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva ad ettaro è la seguente:
1° e 2° anno vegetativo 0%, 3 anno vegetativo 60%, 4° anno vegetativo 100%.
Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’appassimento delle uve, l’invecchiamento
obbligatorio, l’affinamento il condizionamento e le operazioni di imbottigliamento devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Tuttavia è consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate anche nel territorio
amministrativo dei seguenti Comuni limitrofi alla zona di produzione: Pistoia, Piteglio, Porcari
Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Altopascio, Montecarlo, Capannori,
Villa Basilica, Bagni di Lucca .
5. 2 Governo all’uso toscano
Per tutte le tipologie Valdinievole Rosso è consentita la pratica del governo all’uso toscano.
5.3 Vin Santo
La tipologia Vinsanto deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali
idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%
L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di
impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperatura analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di
deumidificazione operante con l’ausilio del calore.
5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro
Le rese massime dell’uva in vino e le produzioni massime di vino per ettaro, sono le seguenti:
RESA UVA/VINO HL/ETTARO
Valdinievole Bianco, 70% 80,50
Valdinievole Bianco superiore, 70% 73,50
Valdinievole Rosso, 70% 70,00
Valdinievole Rosso superiore, 70% 59,50
Valdinievole Sangiovese 70% 70,00
Valdinievole Vinsanto 35% 40,25 Con riferimento al vino giunto
al terzo anno di
invecchiamento.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti ma non il 75%, il 40% per la tipologia Vinsanto, anche se la
produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione d’origine controllata.
Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.
5.5 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di
essi di seguito indicata:
Tipologia Data (anno successivo alla vendemmia)
Bianco superiore 1° marzo
Rosso superiore 1° marzo
Sangiovese 1° marzo
Tipologia Data (terzo anno successivo alla
vendemmia
Vin Santo 1° dicembre
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
I Vini a Denominazione di origine controllata “Valdinievole”, all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Valdinievole” Bianco
Colore: giallo tendente al paglierino dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta;
Sapore: secco, armonico, persistente;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 11,00 % vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l ;
Estratto secco netto minimo 17,5 g/l.
“Valdinievole” Bianco superiore
Colore: giallo paglierino tendente al dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta;
Sapore: secco, armonico, persistente
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 11,50 % vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
Estratto non riduttore minimi 17,5 g/l
“Valdinievole” Rosso
Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12 % vol;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Valdinievole” Rosso superiore
Colore rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12,5 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
“Valdinievole” Sangiovese
Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12,5 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
È facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Articolo 7
(Etichettatura designazione e presentazione)
7.1 Qualificazioni
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”,
“fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali viticoltore, fattoria,
tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE
e nazionali in materia.
7.2 Rifererimenti geografici
E’ consentito l’ uso di riferimenti geografici relativi ai Comuni compresi nella zona delimitata nel
precedente articolo 3 e più precisamente quelli di seguito riportati: Buggiano, Chiesina Uzzanese,
Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme o Montecatini,
Monsumanno Terme o Monsumanno, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano e dal cui
territorio effettivamente provengono le uve il cui vino così qualificato è stato ottenuto.
7.3 Vigna
La menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita ai sensi della normativa vigente.
7.3 Annata
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di origine controllata “Valdinievole”,
di cui al presente disciplinare, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
(Confezionamento)
8.1 Volumi nominali
I vini di cui all’articolo 1 con l’esclusione della tipologia Vinsanto, devono essere confezionati in
bottiglie di vetro, compreso il tradizionale fiasco toscano, aventi le seguenti capacità: litri 0,375,
litri 0.500, litri 0,750, litri 1, litri 1,5, litri 2. E’ consentito per scopi promozionali l’utilizzo di
bottiglie o fiaschi toscani di capacità fino a litri 3.
Per la Denominazione di origine controllata “Valdinievole” Vinsanto sono consentiti solo recipienti
in vetro, compreso il tradizionale fisco toscano, di capacità da 0,250 a 0,750 litri.
8.2 Tappatura recipienti
Per il confezionamento dei vini di cui all’articolo 1, con l’esclusione delle tipologie “Valdinievole”
superiore e “Valdinievole” Vinsanto, è obbligatorio l’uso del tappo raso bocca con le caratteristiche
previste dalla vigente normativa.
Per le tipologie Superiore e Vinsanto è obbligatorio il tappo a raso bocca in sughero.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI D.O.C. «CANDIA DEI COLLI APUANI»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani»
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Candia dei Colli Apuani» bianco (secco e amabile);
«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo;
«Candia dei Colli Apuani» bianco Vendemmia tardiva;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino bianco;
«Candia dei Colli Apuani» rosso;
«Candia dei Colli Apuani» rosato;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino nero;
«Candia dei Colli Apuani» rosato Vermentino nero;
«Candia dei Colli Apuani» Barsaglina o Massaretta.
Art. 2.
Base ampelografia
La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Candia dei Colli Apuani» bianco (secco e amabile), Vin Santo e vendemmia tardiva: Vermentino bianco: minimo 70 %;
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 30%.
«Candia dei Colli Apuani » Vermentino bianco: Vermentino bianco: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 15%.
«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato: Sangiovese dal 60 all'80%; Merlot massimo 20% o Merlot nella misura minima del 50% se da soli e del 70% se congiuntamente;
possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 20%30%.
«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato Vermentino nero: Vermentino nero: minimo 85%.
«Candia dei Colli Apuani» rosso Barsaglina o Massaretta: Barsaglina minimo 85%;
possono concorrere alla produzione dei vini con indicazione del vitigno, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Toscana in misura massima del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio
dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'articolo
1 e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e
Montignoso, in provincia di Massa Carrara.
Tale zona e' cosi' delimitata dal km 378 sulla via Aurelia, il
limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la citta' di
Massa, prosegue nella stessa direzione per le strade urbane che
costeggiano a oriente il centro abitato, pervenuto in localita'
Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est
la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza
del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada che alla q. 46
piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellare
q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per Falce a
incrociare Canale della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione
prima lungo questi e in localita' Romagnano a q. 33 per la strada che
si immette al q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso
tale localita' fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso
nord-est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove prosegue
verso sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di Raglia
raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia, la
lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia
la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la
strada che passa a sud dei rilievi del M. Castellare e Barbuto
passando per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di
provincia, lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del
Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q.
336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i
vertici su: Fontia (q. 353), il Grattafolo (q. 153), q. 359 e q. 300
(a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente
del Canale Gragnana e all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro
abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla
strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver
attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge q.
123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce
(q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il
confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e
sud, toccando le q. 305, 380 e 413 da dove segue una retta verso est
fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per
raggiungere il Canale della Foce, ridiscende lungo questi e,
all'altezza della q. 125, allorche' il canale riceve come affluente
il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a
nord (q. 569-535), il limite segue una retta in direzione est-sud
fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il
sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge
l'impluvio a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul F.
Frigido (q. 54). Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e
raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa
verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa direzione una
retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94
l'acquedotto alle pendici del M. Pepe (q. 228). Da q. 94 segue il
sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e
raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta
che attraversa le q. 367,213 e 381 per raggiungere infine sul T.
lascio la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a
q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo
questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest
fino a incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della
stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada
statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la
strada per Capanne a p. 44 quella che in direzione nord-ovest si
immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500) e quindi su tale via
verso nord-ovest raggiunge il km 378 da dove e' iniziata la
delimitazione.
Art. 4.
Norme per viticultura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia
dei Colli Apuani» devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni collinari calcareo-argillosi o argillosi-silicei e di
favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso per non piu' di due interventi annui prima
dell'invaiatura.
I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero minimo
di 6.000 ceppi per ettaro e una produzione media di kg 1,5 per ceppo.
La resa massima di uva a ettaro ammessa per la produzione dei vini
«Candia dei Colli Apuani» non deve essere superiore a 9 ton. in
coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione
massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i
quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima di uva ad ettaro e' la seguente:
=====================================================================
ANNO DI PRODUZIONE | PRODUZIONE UVA TONNELLATE/ETTARO
=====================================================================
Primo anno vegetativo | 0
Secondo anno vegetativo | 50 % della produzione prevista
Terzo anno vegetativo | 100 % della produzione prevista
Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno
vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello
effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
di vini «Candia dei Colli Apuani» devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carrara,
Massa e Montignoso.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Candia dei Colli Apuani» un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 10,50%.
Non e' consentita l'aggiunta di anidride carbonica per la rasatura
dei vini. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie
caratteristiche.
I vini «Candia dei Colli Apuani» tipologia «amabile» possono
essere soggetti a rifermentazione in bottiglia.
E' consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado
alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a DOC
«Candia dei Colli Apuani» per le tipologie secco e amabile, con mosto
concentrato ottenuto da uve Vermentino e di altri vitigni prodotte
nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla
produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare, dopo
l'appassimento, al vino un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 16%.
Le operazioni di vinificazione del vino «Candia dei Colli Apuani»
Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare,
prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono
essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e
ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre
il 31 marzo dell'anno successivo; e' ammessa una parziale
disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto
zuccherino non inferiore al 27%.
La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere
superiore al 35%.
La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del vino a
denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» Vin
Santo debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di
capacita' non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della
campionatura puo' essere contenuto in altri recipienti.
L'immissione al consumo del «Vin Santo» non puo' avvenire prima
del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla
produzione della tipologia “Vendemmia tardiva” debbono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
del 15%. Le uve destinate alla produzione di questa tipologia possono
essere sottoposte ad appassimento in pianta o in locali idonei; e'
ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
La resa massima di uva fresca in Vino finito non deve essere
superiore al 60%.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini «Candia dei Colli Apuani», all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Candia dei Colli Apuani» amabile o abboccato:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico,
caratteristico;
sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. E' prevista la tipologia
frizzante.
«Candia dei Colli Apuani» secco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumo delicato, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico,
con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l. E' prevista la tipologia
frizzante.
«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: etereo, intenso, aromatico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% (di cui
almeno 14 svolti e un minimo di 2 da svolgere);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fruttato con note di spezie, o di agrumi e miele;
sapore: asciutto, talvolta morbido, pieno, armonico, con
retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» Vendemmia tardiva:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: etereo, intenso, aromatico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato con note speziate;
sapore: asciutto, giustamente tannico equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» Vermentino nero
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: fruttato, con note floreali e vegetali o speziate;
sapore: asciutto, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Candia dei Colli Apuani» Barsaglina
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: fruttato con note speziate e vegetali;
sapore: asciutto, giustamente tannico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» rosato:
colore: rosa di buona intensita';
odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;
sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Candia dei Colli Apuani» rosato Vermentino nero:
colore: rosa di buona intensita';
odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;
sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
l'odore ed il sapore dei vini puo' evidenziare lieve sentore di
legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Sulle bottiglie e' obbligatorio riportare in etichetta il
riferimento alla tipologia secco o asciutto. E' facoltativo il
riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato puo'
essere comunicato che il prodotto puo' essere soggetto a
rifermentazione in bottiglia.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Candia dei Colli Apuani» e' vietato l'uso di
qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore,
riserva, extra, fine, scelto, selezionato» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine
controllata «Candia dei Colli Apuani» deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Immissione al consumo
Per il confezionamento, le capacita' nominali, la forma dei
recipienti e la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in
vigore.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PARRINA».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Parrina» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
rosso
rosso riserva
rosato
Sangiovese
Sangiovese riserva
Cabernet Sauvignon
Merlot
Bianco
Fermentino
Chardonnay
Sauvignon
Vin Santo.
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Parrina» rosso e rosso riserva: Sangiovese minimo 70%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Parrina» rosato: Sangiovese minimo 70%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Parrina» bianco: Trebbiano Toscano dal 10% fino al 30%, Ansonica dal 30% fino al 50%, Vermentino dal 20% fino al 40%, Chardonnay e Sauvignon fino al 20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Parrina» Vin Santo: Trebbiano Toscano dal 10% fino al 30%, Ansonica dal 30% fino al 50%, Vermentino dal 20% fino al 40%, Chardonnay e Sauvignon fino al 20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Parrina» Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Chardonnay: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Chardonnay per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sauvignon per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Sangiovese e Sangiovese riserva: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Merlot: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Merlot per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello. Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla Fornace Bartolini sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia la linea di delimitazione segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte del fosso del Magione nei pressi della localita' Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale che conduce alla fattoria La Polverosa per raggiungere al km 6,700 la strada statale maremmana n. 74, dopo aver costeggiato il limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada statale n. 74 fino al km 8 e, piegando a destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14 in prossimita' della sorgente del fosso Magione. Dalla quota 14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a raggiungere la strada poderale che collega il Priorato con la Torretta. Da detta strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una linea spezzata che tocca, prima verso sud e poi verso ovest, le quote 99, 166, 153, 174 (Poggio della Fata), 165, 154, 77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana presso il casale Terra Nuova e successivamente al casale Tiberini. Di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino a incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma, che corre quasi parallela alla ferrovia Roma-Pisa dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare.
I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 2,70 per le tipologie rosso (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot e i kg 3,00 per le tipologie bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.
E' vietata ogni pratica di forzatura, e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 9 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Parrina» rosso (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese anche nella tipologia riserva), Cabernet Sauvignon e Merlot, e le 10 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Parrina» bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Parrina» rosso, rosato e bianco anche in caso di impiego della specificazione di vitigno un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11% e per la tipologia riserva un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo 12%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio. Nella vinificazione dei vini a D.O.C. «Parrina» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore, per i vini a denominazione di origine controllata «Parrina» rosso, «Parrina» rosso riserva, «Parrina» Sangiovese, «Parrina» Sangiovese Riserva, «Parrina» Cabernet Sauvignon, «Parrina» rosato, «Parrina» Merlot, «Parrina» Bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon e «Parrina» Vermentino al 70%, qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Parrina»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto. Per la tipologia «Parrina» rosso riserva e «Parrina» Sangiovese riserva e' obbligatorio l'invecchiamento di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Per le tipologie «Parrina» Sangiovese, «Parrina» Cabernet Sauvignon, «Parrina» rosso, «Parrina» rosato, «Parrina» Merlot, l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Per le tipologie «Parrina» bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon e «Parrina» Vermentino, l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve. Per la produzione della tipologia «Parrina» Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e puo' essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, e' ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuate in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni; per il vino a denominazione di origine controllata «Parrina» Vin Santo la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino; l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.
Il vino «Parrina» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il vino «Parrina» bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino leggermente dorato;
odore: vinoso, fine, profumato, persistente;
sapore: secco ma vellutato con leggero retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il vino «Parrina» Vin Santo all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato fino all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
acidita' volatile massima: 1,60 g/l.
Il vino «Parrina» rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosato brillante;
odore: delicato con caratteristiche eleganti;
sapore: asciutto, rotondo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Il vino «Parrina» rosso riserva deve avere all'atto dell' immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: profumo intenso, bouquet pieno e complesso;
sapore: asciutto, austero, notevole carattere;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Il vino «Parrina» Sangiovese all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il vino «Parrina» Sangiovese riserva all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il vino «Parrina» Merlot all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo talvolta con riflessi violacei;
odore: ampio, con sentore talvolta di piccoli frutti;
sapore: armonico, strutturato, con note speziate tipiche;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il vino «Parrina» Cabernet Sauvignon all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: intenso con note talvolta speziate;
sapore: corposo, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il vino «Parrina» Vermentino all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il vino «Parrina» Sauvignon all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, elegante, caratteristico, talvolta aromatico;
sapore: secco, armonico ed elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il vino «Parrina» Chardonnay all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, elegante, caratteristico con sottofondo aromatico;
sapore: secco, armonico ed elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rilevare percezioni di legno.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Parrina», in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Parrina» di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 5 litri. I vini a denominazione di origine controllata «Parrina» Vin Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri. Per le tipologie «Parrina» rosso e «Parrina» bianco e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 20 litri.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “VALLI OSSOLANE”
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” è riservata ai seguenti vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie,
specificazioni aggiuntive o menzioni:
“Valli Ossolane” Rosso;
“Valli Ossolane” Nebbiolo;
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore;
“Valli Ossolane” Bianco.
Articolo 2
Base ampelografia
1 -La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” seguita dalla qualifica «Bianco» e' riservata ai vini
ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica: Chardonnay per almeno il 60 % da solo o congiuntamente ad altri vitigni a bacca bianca non
aromatici autorizzati dalla Regione Piemonte per un massimo del 40%
2- La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” seguita dalla qualifica “Rosso” è riservata ai vini
ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo,
Croatina, Merlot per almeno il 60% da soli o congiuntamente; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici
autorizzati dalla Regione Piemonte, per un massimo del 40%
3 - La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” seguita da una delle specificazioni di cui appresso,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Nebbiolo e nebbiolo Superiore:
Nebbiolo 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” comprende l’intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia del Verbano-Cusio–Ossola: Beura Cardezza,
Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno,
Piedimulera,Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella,Villadossola,Vogogna.
4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Valli Ossolane” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a
conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
Giacitura: esclusivamente collinare e montana con quota altimetrica compresa tra i 160 ed i 1000 s.l.m. Sono da
escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
Articolo
Esposizione: versanti collinari adatti ad assicurare una idonea maturazione delle uve.
Densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro,
calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300 nel caso di allevamenti a Guyot o Cordone speronato ed in
numero non inferiore a 1.000 nel caso di allevamento a pergola.
Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a pergola o a vegetazione assurgente a controspalliera
quali il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1
ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
“Valli Ossolane” Rosso 8,00 10,50 % Vol
“Valli Ossolane” Nebbiolo 8,00 10,50 % Vol
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore 7,00 11,00% Vol
“Valli Ossolane” Bianco 8,00 10,00% Vol
La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” puo' essere accompagnata dalla menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del presente disciplinare di
produzione e per le specificazioni di seguito riportate.
Le produzioni massime di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate
ai vini che intendono utilizzare la menzione «vigna», sono le seguenti:
al terzo anno di impianto t/ha Titolo alc.vol naturale
al quarto anno di impianto t/ha Titolo alc.vol naturale
al quinto anno di impianto min. %vol t/ha Titoloalc. Vol naturale
al sesto anno di impianto mini.%vol t/ha Titoloalc. Vol naturale
dal settimo anno di impianto min.%vol t/ha Titoloalc. Vol naturale
“Valli Ossolane”
Rosso
4,40 11,00 5,10 11,00 5,80 11,00 6,50 11,00 7,20 11,00
“Valli Ossolane”
Nebbiolo
4,40 11,00 5,10 11,00 5,80 11,00 6,50 11,00 7,20 11,00
“Valli Ossolane”
Nebbiolo Superiore
3,60 11,50 4,30 11,50 4,90 11,50 5,60 11,50 6,30 11,50
“Valli Ossolane”
Bianco
4,40 10,50 5,10 10,50 5,80 10,50 6,50 10,50 7,20 10,50
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Valli Ossolane” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.
4. ln caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente
disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente
disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento per i vini a denominazione di origine
controllata “Valli Ossolane”, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia del
Verbano Cusio Ossola.
vini resa produzione max
“Valli Ossolane “Rosso 70% 56 hl/ha
“Valli Ossolane “Nebbiolo 70% 56 hl/ha
“Valli Ossolane” Nebbiolo
Superiore
70% 49 hl/ha
“Valli Ossolane” Bianco
70% 56 hl/ha
denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.
5. Il Vino “Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
13 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
6. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del
volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.
7. E' ammesso il taglio migliorativo dei vini atti a produrre i vini di cui all’articolo 1 con vini aventi diritto alla
stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di
etichettatura relative alla indicazione del nome del vitigno e dell’annata.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Valli Ossolane” Rosso:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al rosso granato
odore: vinoso intenso,
sapore: asciutto,armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla
“Valli Ossolane” Nebbiolo:
- Colore rosso più o meno intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
“Valli Ossolane” Nebbiolo Superiore:
- Colore:rosso rubino intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
“Valli Ossolane” Bianco:
- Colore:paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, fragrante, delicato;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo 19 g/l
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata “Valli Ossolane” e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni
sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto
salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino “Valli Ossolane” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
menzione «vigna» purché: le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come regolato da art. 4 del
presente disciplinare; tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo
vigneti della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Valli Ossolane”,
intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la
vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia
delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al
50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino “Valli Ossolane” e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Valli Ossolane” per la commercializzazione devono essere di
capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da
200 cl.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Valli Ossolane” con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita
dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità fino a 500 cl.
Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGP italiani per inserire la delimitazione della zona di vinificazione e la previsione delle deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo IV, recante norme sulle denominazioni
di origine e indicazioni geografiche, in particolare l'art. 34 (1)
(b) (iii) e l'art. 35 (2) (d), che prevedono la delimitazione della
zona di produzione dei vini DOP e IGP;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti con i quali, ai sensi della citata legge n.
164/1992, sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche
dei vini italiani ed approvati e modificati i relativi disciplinari
di produzione;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 6, paragrafo 4, del
citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi dei quali possono
essere previste nei disciplinari di produzione dei vini IGP le
deroghe al disposto di cui all'art. 34 (1) (b) (iii) del Regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, per consentire rispettivamente la
vinificazione in una zona situata nelle immediate vicinanze o in una
stessa unita' amministrativa o in una unita' amministrativa limitrofa
alla zona geografica delimitata, ovvero per consentire la
vinificazione al di fuori delle immediate vicinanze dell'area
delimitata fino al 31 dicembre 2012;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dei disciplinari di
produzione dei vini IGT italiani, al fine di prevedere negli stessi
la delimitazione della zona di vinificazione delle uve e le predette
deroghe, con decorrenza dal 1° agosto 2009, consentendo di far
comunque salve le eventuali misure piu' restrittive stabiliti dagli
specifici disciplinari di produzione;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT nella riunione del 2 e 3
luglio 2009;
Decreta:
Art. 1.
Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT: delimitazione
della zona di vinificazione
1. Ai sensi degli articoli 34.1.b (iii) e 35.2.d del regolamento
(CE) n. 479/2008, nei disciplinari di produzione di tutte le
Indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani finora riconosciute
e' inserita la zona di vinificazione, la cui delimitazione
corrisponde con quella di produzione delle uve.
Art. 2.
Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT: deroghe di cui
all'art. 6, paragrafo 4, del regolamento CE n. 607/2009
1. La deroga di cui all'art. 6, paragrafo 4, comma 1, del
regolamento (CE) n. 607/2009, per consentire la vinificazione in una
zona situata nelle immediate vicinanze o in una stessa unita'
amministrativa o in una unita' amministrativa limitrofa alla zona
geografica delimitata, e' inserita negli specifici disciplinari di
produzione dei vini IGT.
2. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive stabilite dagli
specifici disciplinari di produzione, nei disciplinari di produzione
dei vini italiani IGT e' inserita la deroga di cui l'art. 6,
paragrafo 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 607/2009, per
consentire la vinificazione al di fuori delle immediate vicinanze
dell'area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012.
Art. 3.
Termini di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a
decorrere dal 1° agosto 2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Grottino di Roccanova».
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dalla regione Basilicata intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Grottino di Roccanova»;
Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi a Roccanova
(Potenza) in data 29 aprile 2009, a cui hanno partecipato
rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende
vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 127 del 4 giugno 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» e
del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere
espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Grottino di Roccanova» ed il relativo disciplinare di produzione le
cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della
Repubblica italiana.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata
«Grottino di Roccanova», sono tenuti ad effettuare ai competenti
organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome 25 luglio
2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art. 3.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato
«A» i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di
origine controllata «Grottino di Roccanova».
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Grottino di Roccanova» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «Di Modena», e approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Modena»
o «Provincia di Modena» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena,
presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento
della denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di
Modena» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Modena il 27 aprile 2009, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Modena» o «Di Modena», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 15
giugno 2009 (supplemento ordinario n. 91);
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze c controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
delle denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in
argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta
formulata dal predetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Modena» o «Di Modena» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Modena» o «Di
Modena», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2009/2010.
3. La indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia
di Modena» di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1995 e
successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla
entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti
sino ad ora determinati.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla vendemmia 2009, i vini a denominazone di origine controllata
«Modena» o «Di Modena», provenienti da vigneti non ancora iscritti,
ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti
organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio
2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Modena» o «Di Modena», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Art. 4.
1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini
a denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata
o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;
rossi, anche nella tipologia novello.
I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni:
«Chardonnay», «Pinot Bianco», «Riesling Renano», «Riesling Italico»,
«Trebbiano di Soave», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio», «Incrocio
Manzoni».
I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni:
«Groppello», «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc»,
«Cabernet sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero», «Rebo N.».
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay»,
«Pinot Bianco», «Pinot grigio», «Trebbiano», «Incrocio Manzoni» e'
riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei
mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Brescia, fino ad un massimo del 15%.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera»,
«Merlot», «Cabernet», «Pinot nero», «Sangiovese», «Rebo» e' riservata
ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei
mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia,
fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica
«Benaco Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo,
Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del
Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda,
Malerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salo',
Roe' Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano,
Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con o senza
la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Benaco Bresciano» devono assicurare ai vini il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,5% per i bianchi;
10% per i rossi;
10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione del vitigno
«Barbera», per il quale il valore massimo e' del 10%.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nelle zone limitrofe nell'ambito dell'intero territorio
amministrativo delle province di Brescia, Mantova e Verona.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55%
per la tipologia passito.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»,
all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Benaco Bresciano» bianco 10%; «Benaco Bresciano» novello 11%;
«Benaco Bresciano» Pinot grigio 11%; «Benaco Bresciano» Marzemino
11%; «Benaco Bresciano» Barbera 10,5%; «Benaco Bresciano» Chardonnay
10,5%; «Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%; «Benaco Bresciano»
Passito secondo la normativa vigente; «Benaco Bresciano» Sangiovese
11%; «Benaco Bresciano» Rebo 11%; «Benaco Bresciano» rosso 10,5%;
«Benaco Bresciano» Pinot bianco 11%; «Benaco Bresciano» Pinot nero
11%; «Benaco Bresciano» Riesling 11%; «Benaco Bresciano» Trebbiano
10,5%; «Benaco Bresciano» Cabernet 11%; «Benaco Bresciano» Merlot
11%.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» puo' essere
utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione
d'origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare
la denominazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente
disciplinare.


