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You are here: Home News Notizie del 2008 Giugno Novità enologiche

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Novità enologiche

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine  controllata  e  garantita  del  vino «Cesanese del Piglio» o
«Piglio».
La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del
Piglio»  o  «Piglio»  e'  riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni  e  ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le tipologie:
      «Cesanese del Piglio» o «Piglio»
      «Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore.
                               Art. 2.

    Il  vino  «Cesanese  del  Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto
dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente  composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese
comune  90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione»
per la regione Lazio a bacca rossa per non piu' del 10%.
                               Art. 3.

    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio»
o  «Piglio»  ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il
territorio  comunale  di  Piglio  e Serrone e parte del territorio di
Acuto, Anagni e Paliano.
    Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio del confine
comunale  di  Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone,
in  localita'  la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest
il  confine  provinciale fino a incontrare, in localita' Fontanarena,
la  strada  per  la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud
fino  al  ponte  Valleranno,  di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino
all'altezza  della  quota  239 e poi segue la strada che in direzione
nord-est  va  a incrociare quella di Paliano in prossimita' del km 7;
in  direzione  sud  segue  tale  strada  fino a incrociare il confine
provinciale  tra  Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a
incrociare  l'elettrodotto  dopo  circa  500 metri, prosegue, quindi,
verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine
provinciale  e  poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue
verso  nord-est  una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte,
segue  quindi  l'elettrodotto  in direzione est fino a raggiungere il
confine  comunale  tra  Paliano  e Anagni, lungo il medesimo discende
verso   sud,  supera  la  via  Casilina  (strada  statale  n.  6)  in
prossimita'  dal  km  57,700  sino  a  incontrare  il  confine tra le
province  di  Roma  e  Frosinone, segue quindi questo confine sino al
ponte  della  Mola  e  prosegue  poi  per  la strada che costeggiando
l'acquedotto,  in  direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue
quindi  la  medesima  sino  al Rio S. Maria che risale verso nord-est
sino  a  Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano
per  circa  250  metri  sino  al ponte posto a circa 250 metri, segue
quindi,  in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100
metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la
strada  per  Anagni  all'altezza  del km 26,600 circa; prosegue lungo
quest'ultima  verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue
verso  nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n.
6) in prossimita' dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord,
per  la  strada  prima  e il sentiero poi che attraverso la localita'
Cudi  incrocia  la  strada per Anagni in prossimita' della quota 325,
prosegue  su  quest'ultima,  supera  il  centro  abitato  di  Anagni,
costeggiandolo  a  sud  per  proseguire verso est sulla strada per le
Case  Belvedere  fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla
strada  per  la  cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso
nord-est per quella che costeggia la localita' Vignola e passa per la
quota  396  fino  a  congiungersi  al  km 6 della strada gia' seguita
all'uscita  di  Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e
segue  quindi  quella  in  direzione  verso  nord-est  per quella che
costeggia  la  localita'  Vignola  e  passa  per  la quota 396 fino a
congiungersi  al km 6 della strada gia' seguita all'uscita di Anagni,
percorre  la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in
direzione  ovest  per  il  fontanile  (quota  378),  prosegue  poi in
direzione  nord  per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara,
le  Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341,
371,  390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul
Rio  Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto
fino  a  inserirsi  sulla  strada  statale  di  Fiuggi  (n.  155)  in
prossimita'  del  km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a
incontrare  il  confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimita'
del km 36,500.
    Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a
incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano
di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale
raggiungendo   la   localita'  la  Morra  Rossa  chiudendo  cosi'  la
delimitazione.
                               Art. 4.

    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini  «Cesanese  del  Piglio»  o  «Piglio»  devono essere quelle
tradizionali  della  zona  e  atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
    Per  i  nuovi  impianti  e reimpianti la densita' non puo' essere
inferiore  a  3.000  ceppi  per  ettaro  in coltura specializzata. E'
vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».
    I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono
quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    La  produzione  massima  di  uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      |    Produzione uva    |   volumico naturale
      Tipologia       |     tonn/ettaro      |        minimo
=====================================================================
Cesanese del Piglio o |                      |
{Piglio}.....         |        11,00         |      12,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio o |                      |
{Piglio} Superiore....|         9,00         |      12,50% vol


    A  detto  limite,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi.
                               Art. 5.

    Le  operazioni  di  vinificazione  devono essere effettuate nella
sola  area  dei  Comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone,
Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni.
    L'imbottigliamento  dei  vini  Cesanese  del Piglio deve avvenire
all'interno della zona di vinificazione.
    E'  comunque  consentito  che le operazioni di vinificazione e di
imbottigliamento,  limitatamente  al  vino  «Cesanese  del  Piglio» o
«Piglio»,  con  esclusione  delle  tipologie  «Superiore»  e menzione
«Riserva»,  siano  effettuate  fuori  dall'attuale zona di produzione
delle  uve  e  limitatamente  ai  comuni di Arcinazzo Romano, Affile,
Roiate,  Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da
vinificatori  che  producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve
della  zona  di  produzione  di  cui all'art. 3 negli ultimi tre anni
consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
    E'  consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa  denominazione  d'origine  controllata e garantita, oppure con
mosto  concentrato  rettificato  o  a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
    E'  ammessa  la  colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di
invecchiamento  obbligatorio,  con  vini  aventi  diritto alla stessa
denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio.
    La  resa  massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva  e  la  produzione  massima  di  vino  per ettaro, sono le
seguenti:

=====================================================================
                           |             |Produzione massima di vino
         Tipologia         |Resa uva/vino|           hl/ha
=====================================================================
Cesanese del Piglio.....   |     65%     |           71,50
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio        |             |
Superiore....              |     65%     |           58,50


    Qualora  la  resa  uva/vino  superi i limiti di cui sopra, ma non
oltre   il   70%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  denominazione
d'origine.  Oltre  detto  limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata e garantita per tutta la partita.
    Per  il  vino  «Cesanese  del  Piglio» o «Piglio» l'immissione al
consumo  e' consentita non prima del 1° febbraio dell'anno successivo
alla   vendemmia;   per  il  vino  «Cesanese  del  Piglio»  Superiore
l'immissione  al  consumo  e'  consentita non prima del 1° luglio del
secondo anno successivo alla vendemmia.
    I vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» possono essere sottoposti
ad  un  periodo  di  invecchiamento  in  recipienti  di  legno  e  di
affinamento in bottiglia.
                               Art. 6.

    I   vini   di   cui   all'art.   1  devono  rispondere,  all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
      tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»:
        colore: rosso rubino con riflessi violacei;
        odore: caratteristico del vitigno di base;
        sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
      tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore:
        colore:    rosso    rubino,    tendente    al   granato   con
l'invecchiamento;
        odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;
        sapore:  secco,  armonico, di buona struttura, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
    La   tipologia   «Cesanese   del  Piglio»  o  «Piglio»  Superiore
sottoposto  ad  un  periodo  di  invecchiamento non inferiore a venti
mesi,  di  cui  sei  mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo
alcolometrico  volumico  totale minimo di 14,00% vol., puo' fregiarsi
della menzione aggiuntiva «Riserva».
    E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale e
dell'estratto secco netto con proprio decreto.
                               Art. 7.

    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita'  amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali
provengono  le  uve,  e'  consentito  soltanto  in  conformita'  alle
normative vigenti.
    Le  menzioni  facoltative,  esclusi  i marchi e i nomi aziendali,
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu'
restrittive.
    Nella  designazione  e  presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve
figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve.
                               Art. 8.

    I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri.
    E' consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5
1 per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso.
    Per  il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita
«Cesanese  del  Piglio» o «Piglio» tipologia «Superiore» e per quello
atto a fregiarsi della menzione «Riserva» e' obbligatorio il tappo di
sughero raso bocca.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  relativo  alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine».
PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
           ORIGINE CONTROLLATA «COLLINE JONICHE TARANTINE»

                               Art. 1.

    La   denominazione   di   origine  controllata  «Colline  Joniche
Tarantine»  e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
      a) «Colline Joniche Tarantine» Bianco;
      b) «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»;
      c) «Colline Joniche Taratine» «Verdeca»;
      d) «Colline Joniche Tarantine» Rosato;
      e) «Colline Joniche Tarantine» Rosso;
      f) «Colline Joniche Taratine» Novello;
      g) «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore;
      h) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo;
      i) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore;
      j) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»;
      k) «Colline  Joniche  Tarantine»  Primitivo  «Liquoroso  - Vino
dolce naturale».
                               Art. 2.

    Il  vino  a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»  Bianco,  anche  nella  tipologia  Spumante,  deve  essere
ottenuto   dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale,  almeno il 50% del vitigno Chardonnay; possono concorrere,
per  la  restante  parte,  congiuntamente  o  disgiuntamente,  le uve
provenienti  da  altri  vitigni  a bacca bianca non aromatici, idonei
alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.
    Il  vino  a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»  Verdeca  deve  essere  ottenuto  dalle uve provenienti da
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  almeno  l'85% del medesimo
vitigno;  possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o
disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non
aromatici,  idonei  alla  coltivazione per la zona viticola Salento -
Arco Jonico.
    I  vini  a  denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» Rosato e Rosso, anche nei tipi Novello e Superiore, devono
essere  ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito
aziendale,  almeno  il  50%  del  vitigno Cabernet Sauvignon; possono
concorrere,  per  la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente,
le  uve  provenienti  da  altri  vitigni  a bacca nera non aromatici,
idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.
    Il  vino  a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»  Primitivo,  anche  nei tipi Superiore e Liquoroso secco e
Liquoroso  Vino  dolce  naturale,  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti  da  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85%
del  medesimo  vitigno;  possono  concorrere,  per la restante parte,
congiuntamente  o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni
a  bacca  nera  non  aromatici,  idonei alla coltivazione per la zona
viticola Salento - Arco Jonico.
                               Art. 3.

    La  zona  di  produzione  delle uve destinate all'ottenimento dei
vini Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine»
comprende  gli interi territori amministrativi dei comuni di Laterza,
Mottola,   Crispiano   e   Martina   Franca  e  parte  dei  territori
amministrativi  dei  comuni  di  Castellaneta,  Ginosa, Palagianello,
Massafra,  Statte  e Grottaglie, in provincia di Taranto, ed e' cosi'
delimitata:
      la  delimitazione  della  zona  inizia  ad  est  con  la strada
provinciale Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il
confine  tra  il  comune di Grottaglie, in provincia di Taranto ed il
comune  di  Villa  Castelli,  in  provincia  di  Brindisi.  Da qui si
prosegue  in  direzione  nord  lungo  il  confine  della provincia di
Taranto  fino  a  raggiungere  quota  187,  a circa 650 m a est della
Masseria  Mannara,  laddove  ricade l'intersezione tra il confine del
comune di Martina Franca ed il confine della provincia di Taranto.
    Da  qui  si  prosegue  in  direzione  nord lungo il confine della
provincia  di Taranto ed e' proprio quest'ultimo che delimita la zona
delle Colline Joniche ad est, a nord e ad Ovest, includendo i confini
est  e  nord del comune di Martina Franca, il confine nord del comune
di  Mottola,  il  confine nord del comune di Castellaneta, il confine
nord  ed  ovest  del comune di Laterza, e parte del confine ovest del
comune di Ginosa.
    Percorso  dunque  tutto  il confine della provincia di Taranto da
est  ad  ovest  si  giunge  al confine ovest del comune di Ginosa che
coincide  con  il  confine  tra  le  province  di Taranto e Matera e,
quindi, con il confine tra le Regioni Puglia e Basilicata.
    Percorrendo  in direzione Sud il suddetto confine, si giunge sino
a  quota  69 in localita' Castelluccio e da qui, risalendo verso nord
lungo  la  Carrareccia  che  interseca  il confine medesimo e lungo i
confini  Sud  dei fogli di mappa 46, 47, 48 e 49 del comune di Ginosa
(interamente  inclusi),  si  giunge  sino ad intersecare il foglio di
mappa 66.
    Proseguendo  in direzione Sud, lungo i confini dei fogli di mappa
66,  68,  84, 87 e 102 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si
giunge  ad  intersecare  la strada comunale di Leuci. A questo punto,
percorrendo  in direzione est il confine Sud del foglio 102, lungo la
strada comunale di Leuci, si interseca la strada provinciale 154.
    Da questo punto, si percorre, lungo la strada provinciale 154, in
direzione  nord  il confine est del foglio 102 fino ad intersecare il
confine Sud del foglio 103, in corrispondenza del Casone Bagone.
    A  questo  punto  si percorre in direzione est il confine Sud del
foglio  103  (interamente  incluso)  fino  ad  intersecare  la strada
comunale Bandiera.
    Da  questo  punto si percorre in direzione nord il confine est ed
il  confine  nord  del  foglio  103  fino ad incrociare nuovamente la
strada provinciale 154.
    Da questo punto si percorrono in direzione nord i confini est dei
fogli  di  mappa  87,  84,  66  e  49  fino  a raggiungere il confine
Sud-ovest del foglio 51, in localita' Castelluccio a quota 176.
    A  questo punto, seguendo detto confine di foglio si giunge prima
a  quota 161 e, oltrepassato il Tratturo Chiancone ci si porta sino a
quota  138  all'inizio  del  tratto  carreggiabile  che  porta fino a
Contrada Perrone.
    Da quota 138, si percorre in direzione nord, lungo il confine est
del  foglio  di  mappa  51  del comune di Ginosa, la Carrareccia che,
passando  per  Contrada  Longo  a  quota  232 e mantenendosi a Sud di
questa giunge sino a quota 225 in Localita' Difesa Le Cesine lungo il
confine  Sud  del foglio di mappa 36 e fino ad intersecare il vertice
Sud-ovest  del  foglio  di mappa 37 del comune di Ginosa (interamente
inclusi) confluendo nella carreggiabile che collega Contrada Pezzulli
con la strada comunale di Roccavetere.
    Da questo punto, percorrendo in direzione Sud i confini ovest dei
fogli  di  mappa  56, 55, 73 e 75 (interamente inclusi), si giunge al
punto  di  intersezione  tra  la  strada  comunale di Giancipoli e la
strada comunale di Roccavetere.
    Da  questo punto si percorre in direzione nord la strada comunale
di  Roccavetere, lungo i confini est dei fogli di mappa 75 e 73, fino
ad  incrociare  la  strada  comunale  Fiumicello  II, confine Sud del
foglio  56  ed  intersezione  con  il foglio di mappa 57 (interamente
incluso).
    Da  questo  punto  si percorre il confine Sud ed est dei fogli di
mappa  57  e  38  (interamente  incluso),  fino  al  punto  in cui si
incrociano   la   strada   comunale  di  Roccavetere  con  la  strada
provinciale  Ginosa-Ginosa  Marina,  confine  Sud-ovest del foglio di
mappa 33 del comune di Ginosa, a quota 185.
    A  questo  punto  mantenendosi a Sud di questa, in direzione est,
toccando  rispettivamente quote 151 e 159, giunge sino a quota 158 in
localita'  San  Felice  poco  oltre  Cisterna  di  Ricciardi, lungo i
confini  Sud  dei  fogli  di  mappa  33  e  34  del  comune di Ginosa
(interamente inclusi).
    Giunti a quota 158, si risale verso nord il confine del foglio 34
del  comune  di  Ginosa  escludendo il foglio di mappa 42 e giungendo
sino al confine con il comune di Laterza.
    Si  prosegue  dunque,  seguendo  detto  confine  in direzione est
toccando rispettivamente quote 179, 202, 164 in localita' Lamione del
Brigante e 151 in localita' La Guardiola sino a giungere alla Gravina
di  Laterza  in  corrispondenza del foglio di mappa 141 del comune di
Laterza.
    Si continua a percorrere detto confine in direzione est toccando,
dapprima  quota  118  e,  quindi,  quota  126  in  localita' Masseria
Panettiere,  laddove  il confine interseca la strada provinciale 181,
quindi,  quote  190 e 179 in localita' Parco del Marchese, quote 171,
184 e 219.
    Da  quota  219 si risale verso nord sempre lungo il confine ed in
corrispondenza  del  limite est del foglio di mappa 135 del comune di
Laterza sino a giungere a quota 294 nel limite piu' a nord del foglio
76  del  comune  di  Castellaneta escluso dalla zona «Colline Joniche
Tarantine».
    Da  questo punto si abbandona il confine tra i territori comunali
di  Castellaneta e Laterza e si prosegue verso Sud sino a giungere al
margine nord della Gravina di Giaccia lungo il confine tra i fogli di
mappa  66  76  (interamente  escluso)  e  toccando quote 262 e 225 in
prossimita' della Gravina della Vernata.
    Seguendo  prima  il confine Sud del foglio di mappa 66 del comune
di Castellaneta e risalendo poi il confine est dello stesso foglio si
giunge  ad attraversare il foglio 67 (parzialmente incluso) di questo
comune  toccando  quote  102  e 95 e di qui si comincia a risalire in
direzione  nord  lungo la strada carrareccia che conduce sino a quota
121  e, successivamente a quota 114, dove la carrareccia interseca la
strada  carreggiabile  che  collega  Masseria  Marico  con  la strada
provinciale 181.
    A questo punto, oltrepassata la carreggiabile e proseguendo lungo
la  suddetta  carrareccia,  si  prosegue  sempre  verso nord lungo il
confine est del foglio di mappa 67 del comune di Castellaneta sino al
punto di intersezione tra i limiti dei fogli 67, 62 e 63 (interamente
inclusi).
    Proseguendo  quindi  in direzione Sud lungo i limiti dei fogli di
mappa  63 e 69 (interamente incluso) del comune di Castellaneta ci si
porta sino a quota 95 sulla strada carreggiabile che si innesta sulla
provinciale  181,  ai  limiti  dei  fogli  di  mappa  68 (interamente
escluso) e 70 (parzialmente incluso) del comune di Castellaneta.
    Percorrendo  la  carreggiabile in direzione est si tocca quota 89
e,  quindi,  quota 87 in corrispondenza della diramazione che porta a
nord  verso Masseria Varola e, attraversando i fogli di mappa 70 e 71
(parzialmente   inclusi),   si   giunge  all'innesto  con  la  strada
provinciale 181 a quota 85.
    Proseguendo lungo la strada provinciale 181 in direzione nord-est
si tocca quota 91 in Localita' Pagliarone al confine con il foglio di
mappa 72 (interamente incluso).
    Da  quota  91, percorrendo sempre la strada provinciale n. 181 in
direzione   Sud-est,   si   giunge   a  quota  81  in  corrispondenza
dell'intersezione  della  suddetta  strada provinciale 181 con la via
Appia.
    Da  questo punto si risale in direzione nord-est mantenendo a Sud
la   suddetta   strada   provinciale  in  territorio  del  comune  di
Castellaneta delimitato dal foglio di mappa 73 (parzialmente incluso)
e,  intersecando  la carreggiabile che porta a nord in localita' Cave
di   Tufo,  si  tocca  quota  78,  quindi  quota  82  giungendo  sino
all'intersezione  con  la  strada  statale  7 Appia al km 620 e, poco
oltre, all'intersezione con il confine tra i comuni di Palagianello e
Castellaneta  e  si prosegue, quindi, in direzione est verso Masseria
Santa  Colomba a quota 90, con l'inclusione della medesima nella zona
di produzione.
    Da  quota  90,  si prosegue in localita' Parco di Stalla lungo la
strada  che,  toccando  quota 89, 88 e, ancora, 89, in corrispondenza
dell'intersezione  con  la  strada che porta verso nord alla Masseria
Parco  di  Stalla,  torna  a  quota  88  per  giungere  a quota 83 in
corrispondenza   dell'intersezione   con  la  strada  provinciale  38
Palagianello-Mottola   e,  risalendo  verso  Masseria  Coppolapiatta,
giunge  all'intersezione  dei  confini  dei  comuni di Palagianello e
Palagiano,  dopo aver attraversato il foglio 7 (parzialmente incluso)
del comune di Palagianello ed il foglio 8 (interamente incluso) dello
stesso comune.
    Da  questo  punto, seguendo il confine tra il comune di Palagiano
(interamente  escluso)  e  quello di Mottola (interamente incluso) si
giunge,  dopo l'intersezione con la linea ferroviaria Taranto - Bari,
sino alla ss 7 Appia in territorio di Massafra.
    Proseguendo  lungo la ss 7 Appia in direzione Sud-est si giunge a
quota  59  in localita' Masseria Palombaro con inclusione dell'intera
area sottesa dai fogli di mappa 37 e 38 del comune di Massafra.
    A  quota 59 si lascia la ss 7 Appia poco oltre Masseria Palombaro
e si imbocca, verso nord, la carreggiabile che, attraversando i fogli
di  mappa  38,  40 e 41 (parzialmente inclusi), giunge sino al centro
abitato  di  Massafra  in  corrispondenza  del  foglio  di  mappa 115
(parzialmente incluso).
    A  questo  punto, ripresa la ss 7 Appia, si prosegue in direzione
Sud-est  lungo i limiti a Sud dei fogli di mappa 58 e 64 (interamente
inclusi),   si   prosegue   attraversando   il  foglio  di  mappa  73
(parzialmente  incluso) del comune di Massafra, si percorre quindi il
limite  Sud  del  foglio  di  mappa 75 del comune di Massafra prima a
quota 38 e poi a quota 36.
    Lasciata la ss 7 Appia si imbocca verso nord la carreggiabile che
porta  verso  la  Cava  di  Tufo,  lungo  il limite sud del foglio 80
(interamente  incluso)  di  Massafra  si  giunge  al  confine  tra il
territorio  comunale  di  Massafra  e  quello  di  Statte  cosi' come
delimitato  dalla  legge  regionale  20 ottobre  1993,  n. 22, che ha
modificato  il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile
1993, n. 6.
    Si   prosegue   dunque   lungo   la  stessa  strada,  passando  e
mantenendosi  a  sud  di queste, prima Masseria Gravina ricadente nel
foglio   di   mappa   94   (interamente  incluso)  Taranto-Statte  e,
successivamente, Masseria San Giovanni, ricadente nel foglio di mappa
114 (interamente incluso) sempre di Taranto-Statte.
    Si  giunge,  dunque,  a  lambire il limite a nord della discarica
comunale, situata a nord della ss 7 Appia, e si giunge sino all'alveo
principale della Gravina di Leucaspide, ricadente nel foglio di mappa
n.   115,   limite   della   zona  di  produzione  in  territorio  di
Taranto-Statte.
    Si  risale l'alveo della predetta Gravina toccando quote 62 prima
e  83  poi  sino  a  giungere  al  limite  Sud del foglio di mappa 95
(interamente incluso).
    Seguendo  detto  limite  verso  est  ci  si  dirige  in direzione
Masseria Galeotta (inclusa) sino a giungere alla strada che congiunge
il  quartiere  Tamburi del comune di Taranto con il centro abitato di
Statte.
    Percorrendo detta strada in direzione Sud verso Taranto, lungo il
limite  ovest  del  foglio  di  mappa  117  (interamente  incluso) di
Taranto-Statte per circa 1,1 chilometri, si giunge sino a quota 65.
    Da  questo punto si prosegue in direzione est lungo il limite Sud
del  foglio  117 verso Ovile Felicia a quota 75 e, seguendo la strada
che  interseca  la  ferrovia  Sud-est,  a  quota  70,  si prosegue in
direzione   est   lungo  il  limite  Sud  del  foglio  di  mappa  122
(interamente incluso) del comune di Taranto, ricadente nel territorio
comunale  di  Statte,  sino  a  giungere  alla  strada campestre che,
percorsa  in  direzione  Sud, lungo i limiti ovest dei fogli di mappa
139  e  141 (interamente inclusi) di Taranto-Statte, porta a quota 38
e, sempre in direzione Sud, ci si porta nella strada che risale lungo
il  limite  Sud del foglio 141, innestandosi nella strada statale 172
dei Trulli.
    Risalendo verso nord per un tratto di quest'ultima strada, sempre
lungo il limite Sud del foglio 141 in direzione Masseria Santa Teresa
(esclusa)  e  passando  a  nord di questa, si giunge sino alla strada
campestre  che,  percorsa in direzione nord, porta prima a quota 33 e
successivamente a quota 45 in corrispondenza di Casa Bianca.
    Proseguendo  sempre  verso nord lungo il limite est del foglio di
mappa 142 (interamente incluso) di Taranto-Statte si confluisce nella
strada  campestre  che  tocca  quota  70 e quota 75 all'altezza della
Gravina di Mazzarracchio.
    Proseguendo  per  circa  350  metri  circa.  Oltre  quota  75, in
direzione  nord, si segue verso Sud Sud-est i limiti Sud dei fogli di
mappa  125,  126,  128  e 129 (interamente inclusi) di Taranto-Statte
sino  a  giungere,  a  quota 82, all'innesto con la ss 172 dei Trulli
che,  percorsa  in  direzione  nord  per  Martina  Franca,  arriva ad
intersecare  il  confine  del  comune  di  Statte,  per  portarsi  in
territorio comunale di Crispiano.
    In  corrispondenza  di  tale intersezione si segue il confine Sud
del  comune di Crispiano in direzione est sino al punto in cui questo
interseca i confini dei comuni di Montemesola e Grottaglie.
    Di  qui,  si  prosegue  lungo il confine del comune di Grottaglie
sino  al  punto  in  cui questo interseca la strada provinciale 74, a
quota 78,8.
    Da   questo   punto  si  procede  in  direzione  dell'abitato  di
Grottaglie  percorrendo  per  chilometri 4,5 la strada provinciale 74
sino   a   raggiungere   Piazza  IV Novembre  del  centro  urbano  di
Grottaglie.  Da  questo  punto, la delimitazione procede in direzione
nord  percorrendo  per  chilometri 0,12 la Piazza IV Novembre sino al
raggiungimento della via XXV Luglio.
    Da  questo  punto  si  prosegue  in  direzione  nord  percorrendo
l'intera  via  XXV Luglio  e  un  tratto  della strada provinciale 71
Grottaglie-Martina  Franca  per chilometri 0,91. Il percorso continua
dal  punto precedentemente indicato in direzione nord-est percorrendo
per   chilometri  0,72  un  tratto  della  strada  interpoderale  ivi
tracciata,   sino  al  raggiungimento  della  strada  provinciale  72
Grottaglie-Martina Franca.
    Da  qui  si  procede sempre in direzione nord-est percorrendo per
chilometri 0,6 l'intera via Capri sino all'inizio di Viale Lavoiser.
    Da  questo  punto  si  procede  nella  stessa  direzione nord-est
risalendo  il  tratto  di  Viale  Lavoiser  per  chilometri 0,25 sino
all'intersezione  con  Viale della Costituzione. Il percorso prosegue
in  direzione  Sud-est  percorrendo  per  chilometri 0,63 Viale della
Costituzione  sino  al  raggiungimento  della  strada  provinciale 73
Grottaglie-Villa  Castelli  e,  da  qui, risale in direzione nord per
chilometri  1,53  della strada provinciale 73, fino al raggiungimento
di  quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie,
in Provincia di Taranto, ed il comune di Villa Castelli, in provincia
di Brindisi.
                               Art. 4.

    Le  condizioni  di  coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
    Le  viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a  spalliera,
semplice o doppia o ad alberello.
    Per  i  vigneti  impiantati  prima dell'approvazione del presente
disciplinare,   allevati   con   forma   a   pergola,  e'  consentita
l'iscrizione  all'albo  dei  vigneti  per un periodo massimo di dieci
anni.  Trascorso  tale  periodo  i vigneti non allevati a spalliera o
alberello saranno automaticamente cancellati dall'albo.
    E'   fatto   obbligo,   per   tutti  i  vigneti  impiantati  dopo
l'approvazione  del presente disciplinare di produzione, di un numero
di ceppi per ettaro non inferiore a 3500.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione e' consentita
solo ed esclusivamente come pratica di soccorso.
    E' consentito l'uso di mezzi di protezione antigrandine.
    La  produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
delle  varieta'  di  viti  destinate  alla produzione dei vini di cui
all'art.  2  e  i  rispettivi  titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono i seguenti:

=====================================================================
                      |Prod. max uva /ha tonn| Titolo alc. vol. nat.
                      |          -           |        min. -
=====================================================================
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Bianco     |          12          |         11,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Bianco     |                      |
{Spumante}            |          12          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Verdeca    |          11          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Rosato     |          12          |         12,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Rosso e    |                      |
Novello               |          12          |         12,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Rosso      |                      |
Superiore             |          11          |         12,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Primitivo  |          11          |         12,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Primitivo  |                      |
Superiore             |          10          |         13,00
---------------------------------------------------------------------
Colline Joniche       |                      |
Tarantine} Primitivo  |                      |
{Liquoroso secco} e   |                      |
{Liquoroso Vino dolce |                      |
naturale}             |          10          |         12,00

    I  vini  a  Denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»  Rosso  Superiore e Primitivo Superiore, la cui produzione
massima  per  ettaro  in  coltura  specializzata  non  abbia superato
rispettivamente  le  10  e  le  9  tonnellate,  che abbiano subito un
periodo  di  invecchiamento non inferiore a 30 mesi, di cui almeno 12
in  botti  di  legno,  a  decorrere  dal  1° gennaio  successivo alla
vendemmia  e  immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale  minimo  rispettivamente  del  13  e  del 13.50% vol., possono
riportare in etichetta la menzione «Riserva Superiore».
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine
controllata  «Colline  Joniche Tarantine» devono essere riportati nei
limiti  di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi.
    La   regione   Puglia,  annualmente,  sentite  le  organizzazioni
professionali  agricole  e  di categoria, prima della vendemmia, puo'
modificare  i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall'art.
10 della legge n. 164/1992.
                               Art. 5.

    Le   operazioni   di   vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione  dei  vini a Denominazione di origine controllata «Colline
Joniche  Tarantine», ivi compresi l'imbottigliamento, la elaborazione
dei  tipi  Spumante,  Novello, Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce
naturale,   nonche'   l'invecchiamento  obbligatorio,  devono  essere
effettuate  all'interno dei territori amministrativi dei comuni anche
solo  parzialmente  compresi  nella  zona  di  produzione  delle  uve
delimitata al precedente art. 3.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al
70%  per  tutti  vini,  ad  esclusione  per  il vino «Colline Joniche
Tarantine»  Rosato per il quale la resa massima delle uve in vino non
deve essere superiore al 60% .
    Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  Denominazione  di  origine
controllata  «Colline  Joniche Tarantine» ma puo' essere classificata
con  una  indicazione geografica tipica di quelle utilizzabili per il
territorio di cui trattasi.
    Oltre  la  resa  del  75% decade il diritto alla Denominazione di
origine   controllata  per  tutto  il  prodotto,  fermo  restando  la
possibilita' di utilizzare una indicazione geografica tipica prevista
per il territorio.
                               Art. 6.

    I  vini  a  Denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»,  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    «Colline Joniche Tarantine» Bianco:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: delicato, gradevole;
      sapore: asciutto, fresco;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»:
      spuma: fine e persistente;
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: delicato, fruttato;
      sapore: fresco, asciutto;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Verdeca:
      colore:  paglierino  piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
      odore: armonico, piu' o meno fruttato, caratteristico;
      sapore: equilibrato, tipico, persistente;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Rosato:
      colore: rosa piu' o meno intenso;
      odore: fruttato, delicato, gradevole;
      sapore: fresco, asciutto, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Rosso:
      colore:  rubino  piu'  o  meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
      odore: intenso, caratteristico, gradevole;
      sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
      titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
      acidita' totale minima: 4.5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Novello:
      colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al violaceo;
      odore: intenso, gradevole, caratteristico;
      sapore: armonico, rotondo, fruttato, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Rosso «Superiore»:
      colore:  rubino  piu'  o  meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
      odore: intenso, gradevole, caratteristico;
      sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
      titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
      acidita' totale minima: 4.5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Primitivo:
      colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con
l'invecchiamento;
      odore: vinoso con profumo caratteristico;
      sapore:   vinoso,   gradevole,  pieno,  armonico,  tendente  al
vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in tal
caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore:
      colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con
l'invecchiamento;
      odore: vinoso, con profumo caratteristico;
      sapore:  vinoso, gradevole, pieno, di corpo, armonico, tendente
al  vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in
tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l:
      estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»:
      Colore: granato piu' o meno intenso, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
      odore: caratteristico, gradevole;
      sapore: tipico, armonico, pieno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol, di cui
effettivi  almeno  16,00% vol. e un massimo di zuccheri residui di 35
g/l;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
    «Colline  Joniche  Tarantine» Primitivo «Liquoroso Vino liquoroso
dolce naturale»:
      colore: granato piu' o meno intenso, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
      odore: caratteristico, gradevole;
      sapore: tipico, armonico, pieno, dolce;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol, di cui
effettivi  almeno  15,00%  vol  e un minimo di zuccheri residui di 50
g/l;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
                               Art. 7.

    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colline Joniche Tarantine» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato» e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita'  amministrative,  frazioni,  aree,  zone  e localita' comprese
nella  zona  di  produzione,  delimitata nel precedente art. 3, dalle
quali   realmente  provengono  le  uve,  e'  consentita  soltanto  in
conformita' della normativa vigente.
    Puo'  essere  utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita  dal  corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente  specificata nell'albo dei vigneti e che tale menzione,
seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia  nei  registri  e sia nei documenti di accompagnamento durante il
trasporto.
    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a Denominazione di
origine   controllata   «Colline  Joniche  Tarantine»  deve  figurare
l'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.

    I  vini  a  Denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»,  per  l'immissione al consumo, devono essere confezionati
in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione   dei   vini   a   denominazione  di  origine  controllata
«Gambellara».
PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI A
         DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GAMBELLARA».

                               Art. 1.
    La denominazione di origine controllata «Gambellara» e' riservata
ai  seguenti  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del
presente disciplinare di produzione:
      «Gambellara»;
      «Gambellara» Classico;
      «Gambellara» Classico Vin Santo.
                               Art. 2.
    I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» devono
essere  ottenuti  dalle  uve  provenienti,  in  ambito aziendale, dal
vitigno  Garganega  per  almeno  l'80%  e per il rimanente da uve dei
vitigni  Pinot  Bianco,  Chardonnay  e  Trebbiano di Soave (nostrano)
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
                               Art. 3.
    (Omissis).
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  «Gambellara» devono essere quelle tradizionali
della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
    Per  i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano e' fatto
obbligo  la  tradizionale  potatura  a secco ed in verde che assicura
l'apertura della vegetazione nell'interfilare e una carica massima di
60.000 gemme ettaro.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione del vino
«Gambellara»  non deve essere superiore alle 14 tonnellate per ettaro
di  vigneto  in  cultura  specializzata  e di tonnellate 12,50 per il
«Gambellara» Classico, e «Gambellara» Classico Vin Santo.
    Il  quantitativo  massimo  di  uva  da  mettere  a  riposo per la
produzione  del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo aver operato la
tradizionale  cernita,  non  deve  essere  superiore  a tonn 6,50 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. I rimanenti quantitativi,
fino  al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del
presente   articolo,   saranno  presi  in  carico,  se  ne  hanno  le
caratteristiche,  per  la  produzione  di «Gambellara» e «Gambellara»
Classico.
    Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra indicato, la resa per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
coperta della vite.
    A  detto  limite,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni  di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato  tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel  periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di
ridurre  i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione
anche  in  riferimento  a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra  fissati  dandone  immediata  comunicazione  al Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari e forestali ed al Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
    I  rimanenti  quantitativi  fino  al  raggiungimento  dei  limiti
massimi previsti dal quarto comma del presente articolo saranno presi
in carico per la produzione di vino da tavola.
    I  rimanenti  quantitativi  fino  al  raggiungimento  dei  limiti
massimi  previsti  dal  quinto  comma del  presente articolo, saranno
presi in carico per la produzione di vino da tavola.
    Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare al vino
«Gambellara»  un  titolo  alcolometrico volumico naturale complessivo
minimo del 9,5% vol e per il «Gambellara» Classico del 10,5% vol.
    Le uve destinate alla vinificazione del «Gambellara» Classico Vin
Santo,   dopo   essere   state  sottoposte  ad  appassimento,  devono
assicurare  un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo 16,00%
vol.
                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  appassimento e di vinificazione devono essere
effettuate  all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3, lettera A.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,  e'  consentito  che  l'operazione  di  vinificazione sia
effettuata  nell'intero  territorio  dei comuni, anche se soltanto in
parte compresi nella zona delimitata nonche' nei comuni limitrofi.
    Le  uve  destinate  alla  produzione della tipologia «Gambellara»
Classico  Vin  Santo  devono  essere preliminarmente sottoposte ad un
periodo di appassimento.
    L'appassimento  puo'  essere  eventualmente  condotto  anche  con
l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti
a  temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento.
    La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non
deve superare il 70% per i tipi «Gambellara» e «Gambellara» Classico.
Qualora  superi  detto  limite,  ma  non  il  75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso
in carico come da tavola o igt.
    Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla Denominazione di Origine
Controllata  per tutto il prodotto. La resa massima delle uve in vino
ammesse  alla  certificazione  per  la  produzione  del  «Gambellara»
Classico Vin Santo non deve superare il 40%.
    L'uso   della   menzione  «classico»  per  i  vini  Gambellara  e
Gambellara  Vin  Santo  e'  riservata  al  prodotto  ottenuto  da uve
raccolte  nella zona indicata all'art. 3, lettera B, vinificate nella
stessa  e,  comunque,  tenuto  conto delle situazioni tradizionali di
vinificazione, nell'ambito della zona di vinificazione di cui comma 1
del presente articolo.
    Il vino a denominazine di origine «Gambellara» Classico Vin Santo
non  potra'  essere  immesso  al  consumo  se non dopo aver subito un
periodo  di  invecchiamento  di  due  anni  a  partire dal 1° gennaio
successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 6.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Gambellara»
all'atto  dell'emissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
      «Gambellara»:
        colore: da paglierino a dorato chiaro;
        odore:    leggermente   vinoso,   con   profumo   accentuato,
caratteristico;
        sapore:   asciutto   o   talvolta   abboccato,  delicatamente
amarognolo,  di  medio  corpo,  armonico,  vellutato,  con  eventuale
percezione di legno.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol, 11,5% vol
per il «Gambellara» classico:
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    «Gambellara» Classico Vin Santo:
      colore: giallo ambrato piu' o meno carico;
      odore:  profumo  intenso,  caratteristico di passito, eventuali
sfumature di vaniglia;
      sapore:  dolce,  armonico,  vellutato di passito, con eventuale
percezione di legno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al
presente  disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto non riduttore minimo.
                               Art. 7.
    Nella  designazione  e  presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Gambellara» Classico e «Gambellara» Classico Vin
Santo   e'   obbligatorio   riportare  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve.
    Le menzioni «Classico» e «Vin Santo» devono figurare in etichetta
in  caratteri  di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione  «Gambellara»,  della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Gambellara» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione  diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi   compresi   gli   aggettivi   extra,  fine,  superiore,  scelto,
selezionato e simili.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta»,
«podere»,  «cascina»,  ed  altri  termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia.
    E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  o
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'
amministrative,   frazioni,   aree,  zone  e  localita'  delle  quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato  ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
controllata «Gambellara» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a
condizione  che  sia  seguita  dal  corrispondente  toponimo,  che la
relativa  superficie  sia  distintamente  specificata  nell'albo  dei
vigneti,  che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino
avvenga  in  recipienti  separati  e  che  tale menzione, seguita dal
toponimo,  venga  riportata  sia  nella  denuncia  delle uve, sia nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 8.
    I  vini  delle  tipologie  «Gambellara»  e  «Gambellara» classico
devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacita'
massima  di  litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento
consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
    Tuttavia   per  i  vini  della  sola  tipologia  «Gambellara»  e'
consentita  l'immissione  al  consumo  in  contenitori  di  vetro  di
capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo a vite.
    Il vino a doc «Gambellara» Classico Vin Santo deve essere immesso
al  consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5
chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri
di pregio di tali produzioni.
    Inoltre,  a  richiesta delle ditte interessate o del consorzio di
tutela  puo'  essere  consentito, a scopo promozionale, con specifica
autorizzazione  del  Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  l'utilizzo  di  contenitori  tradizionali di capacita' di
litri 3, 6, 9, 12 e 18.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  relativo  alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di  origine  controllata  e  garantita «Recioto di Gambellara» e alla
proposta del relativo disciplinare di produzione.
PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
      ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «RECIOTO DI GAMBELLARA».

                               Art. 1.

    La  denominazione  di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara»  e'  riservata  ai  seguenti  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare:
      «Recioto di Gambellara» classico;
      «Recioto di Gambellara» spumante.
                               Art. 2.

    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti,
in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega.
    I   vigneti   gia'   iscritti   al   relativo   albo   alla  data
dell'approvazione   del   presente   disciplinare  sono  idonei  alla
produzione dei vini Gambellara.
                               Art. 3.

    La  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre i vini di
denominazione   di   origine  controllata  e  garantita  «Recioto  di
Gambellara»   e'   cosi'  delimitata:  partendo  dall'estremo  limite
nord-ovest  di  zona  nel  punto  di incontro del confine provinciale
Vicenza-Verona  con  la  Val  Busarello,  la  linea  di delimitazione
procede  in  senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per
Ca'  Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte
Cocco,  tocca  le  localita'  di  Ca'  Bellimadore  e Case Colombara;
prosegue  verso  est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a
Montorso.  Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a
Montorso,  quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che
raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota
69,  prende  verso  est e lungo la carrareccia passa per le localita'
Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per
Montebello  che  raggiunge.  Prosegue  verso  ovest  lungo  la strada
comunale  per Selva di Montebello, passando le localita' Castelleto e
Mira,  giungendo  al  bivio  per  Selva. Prosegue verso nord lungo la
strada  comunale  per  Selva  fino a giungere a quota 51 in localita'
Moregio,  dove  piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge
in  localita'  Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton
giungendo  al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso
ovest,  indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e
quindi  procede  per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara
fino  a quota 48 alle porte del comune di Gambellara. Da qui segue in
direzione  ovest  e  passando  per quota 47 giunge sulla comunale per
Terrossa  quota  49.  Indi  si  prosegue  verso  ovest  sulla  strada
provinciale  per  Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona
fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della
zona.
                               Art. 4.

    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  «Recioto  di  Gambellara» devono essere quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
    Le   viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a  spalliera
semplice  o  doppia, oppure a pergola trentina semplice o doppia od a
pergoletta  veronese mono o bilaterale aperta con fili trasversali di
testata,  con  esclusione  delle  pergole  con  tetti  orizzontali  e
continui.
    Per  i  vigneti  piantati  prima  dell'approvazione  del presente
disciplinare  e  allevati  a  pergola  veronese  e'  fatto obbligo la
tradizionale  potatura  a  secco  ed in verde che assicura l'apertura
della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 40.000 gemme
ettaro.   E'   fatto  obbligo  per  tutti  i  vigneti  piantati  dopo
l'approvazione  del  presente  disciplinare  un  numero  di ceppi per
ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    Rispetto  alla  resa massima di uva ammessa alla produzione per i
vini  di  cui  alla denominazione di origine controllata «Gambellara»
Classico,  pari  a  12,5  tonn.,  il  quantitativo  massimo di uva da
mettere  a  riposo  per  la  produzione  dei  vini a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Recioto di Gambellara», dopo aver
operato  la  tradizionale  cernita,  non deve essere superiore a 6,25
tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
    I rimanenti quantitativi di uve, fino alla resa massima ad ettaro
di  12.5  tonn/ha,  possono essere destinate alla produzione del vino
denominazione  di  origine  controllata  «Gambellara» Classico, se ne
hanno le caratteristiche.
    Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni  di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato  tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel  periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di
ridurre  i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione
anche  in  riferimento  a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra  fissati  dandone  immediata  comunicazione  al Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari e forestali ed al Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
    Le   uve   destinate  all'appassimento  devono  avere  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.
    Le  uve destinate alla vinificazione del «Recioto di Gambellara»,
dopo  essere  state  sottoposte ad appassimento, devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14,00% vol.
                               Art. 5.

    Le  operazioni  di  appassimento  e  vinificazione  devono essere
effettuate  all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3  lettera  A del disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata «Gambellara».
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,   e'   consentito  che  l'operazione  di  appassimento  e
vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche
se  soltanto  in  parte  compresi  nella  zona delimitata nonche' nei
comuni limitrofi.
    L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio
di   impianti  di  condizionamento  ambientale,  purche'  operanti  a
temperature  analoghe  a  quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento.
    La  resa  massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a
riposo,  per  la  denominazione  di  origine  controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» Classico non deve essere superiore al 40%; la
resa  massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo,
per  la  denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara»  Spumante,  non  deve essere superiore al 50% comprensivi
dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dello spumante.
    Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine
controllata  e  garantita  «Recioto  di  Gambellara»  Spumante devono
essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della
regione Veneto.
                               Art. 6.

    I  vini di cui alla presente denominazione di origine controllata
e  garantita,  all'atto  dell'emissione  al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
      «Recioto di Gambellara» Classico:
        colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso con
eventuali sfumature ambrate;
        odore:  intenso,  profumo  di  frutta  matura  con  eventuali
sfumature di vaniglia;
        sapore:  caratteristico,  armonico,  tipico, amabile o dolce,
con  leggero  retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione,
con eventuale percezione di legno;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 14,00% vol. di
cui almeno 11,30% in alcool effettivo;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
      «Recioto di Gambellara» Spumante:
        spuma: fine e persistente;
        colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
        odore: intenso, profumo di fruttato;
        sapore:   caratteristico,   vellutato,   armonico,  fruttato,
tipico, con eventuali sfumature di vaniglia,;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 14% vol di cui
almeno 11,00% in alcool effettivo;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati  per l'acidita' totale e l'estratto minimo non riduttore dei
vini di cui al presente disciplinare.
                               Art. 7.

    Nella  designazione  e  presentazione del vino a denominazione di
origine  controllata  e garantita «Recioto di Gambellara» Classico e'
obbligatorio  riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve;  esso  non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre
dell'anno successivo alla vendemmia.
    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Recioto di Gambellara» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
superiore, scelto, selezionato e simili.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  o
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'
amministrative,   frazioni,   aree,  zone  e  localita'  delle  quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato  ottenuto,  alle  condizioni  previste dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
controllata   e   garantita   «Recioto  di  Gambellara»  puo'  essere
utilizzata  la  menzione  «vigna»  a  condizione  che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata  nell'albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione
e  conservazione  del  vino avvenga in recipienti separati e che tale
menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 8.

    In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto
di  Gambellara»  Classico  deve  essere  confezionato in bottiglie di
vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca,
e   con   abbigliamento  consono  ai  caratteri  di  pregio  di  tali
produzioni.
    Inoltre,   a   richiesta  delle  ditte  interessate  puo'  essere
consentito,  a  scopo  promozionale, con specifica autorizzazione del
Ministero   delle   politiche   agricole,   alimentari  e  forestali,
l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 3, 6, 9,
12 e 18.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento».
PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC
                               CILENTO

                               Art. 1.
    La denominazione di origine controllata «Cilento» e' riservata ai
seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione:
      «Cilento» rosso;
      «Cilento» rosato;
      «Cilento» bianco;
      «Cilento» Aglianico anche con la menzione «riserva»;
      «Cilento» Fiano.
                               Art. 2.
    Il   vino   «Cilento»   rosso  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti dai seguenti vitigni:
      Aglianico: 60-75%;
      Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%;
possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve delle
varieta'  di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
presenti fino a un massimo del 25%.
    Il   vino   «Cilento»  rosato  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti dai seguenti vitigni:
      Sangiovese: 70-80%;
      Aglianico: 10-15%;
      Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%;
possono  concorrere  alla produzione di detto vino anche le uve delle
varieta'  di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
da  soli  o  congiuntamente  presenti nell'ambito aziendale fino a un
massimo del 10%.
    Il   vino   «Cilento»  bianco  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti dai seguenti vitigni:
      Fiano: 60-65%;
      Trebbiano toscano: 20-30%;
      Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%;
    possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino le uve delle
varieta'  di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
da  soli  o  congiuntamente  presenti nell'ambito aziendale fino a un
massimo del 10%.
    Il  vino  «Cilento»  Aglianico  deve  essere  ottenuto  dalle uve
provenienti  dai  vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno
l'85%;
    possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino le uve delle
varieta'   di   vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici  idonei  alla
coltivazione  in  provincia  di  Salerno  da  soli  o  congiuntamente
presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 15%.
    Il   vino   «Cilento»   Fiano  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti,  in ambito aziendale, dai vigneti costituiti dal vitigno
Fiano per almeno l'85%;
    possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino le uve delle
varieta'  di  vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici  idonei  alla
coltivazione  in  provincia  di  Salerno  da  soli  o  congiuntamente
presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
                               Art. 3.
    La  zona  di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i
seguenti comuni in provincia di Salerno:
      Agropoli,   Alfano,   Ascea,   Camerota,   Campora,   Capaccio,
Cannalonga,    Casaletto    Spartano,    Casalvelino,   Castellabate,
Castelnuovo  Cilento,  Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale,
Cuccaro  Vetere,  Futani,  Gioi'  Cilento, Giungano, Ispani, Laureana
Cilento,  Laurito,  Lustra,  Magliano  Vetere,  Moio della Civitella,
Montano  Antilia,  Montecorice,  Monteforte Cilento, Morigerati, Novi
Velia,   Ogliastro   Cilento,  Ornignano,  Orna,  Perdifumo,  Perito,
Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino,
Salento,  S.  Giovanni  a  Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca,
Santa  Marina,  Sapri,  Serramezzana,  Sessa Cilento, Stella Cilento,
Stio,  Torchiara, Tonaca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo
della Lucania, Vibonati.
    Tale  zona  e'  cosi'  delimitata:  partendo dalla confluenza del
confine  nord  del  comune di Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198
III  SO.)  la  linea  di  delimitazione  segue lo stesso fino a Varco
Cilentano  posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale
localita' con la strada statale n. 166 e la percorre per tutta la sua
lunghezza,  passando  prima per Casa Rossa e poi per Casa Chiorbo (35
metri  s.l.rn.).  Raggiunge,  quindi, la strada statale numero 166 in
prossimita'  del  km  2,6 a quota 35 e la segue fino al km 3 circa in
direzione Roccadaspide. Qui l'abbandona per proseguire la provinciale
per  Capaccio che percorre fino all'incrocio di questa con il confine
che separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale fino
al  vertice  nord.  Il limite della zona di produzione coincide, poi,
con  il  confine  nord  dei comuni di Trentinara, Monteforte Cilento,
Magliano  Vetere,  Stio, Campora, Novi Veglia, Rofrano, Torre Orsaia,
Morigerati, Tortorella e li ingloba per intero. Segue, poi, dirigendo
si  verso  il  mare, il confine regionale. A sud l'area e' delimitata
dal  mar  Tirreno  fino  alla  Torre  del Telegrafo sita in comune di
Ascea.  Da  questo  punto la linea di delimitazione segue la curva di
livello  25  fino  a raggiungere l'imbocco della galleria ferroviaria
lato  Salerno.  Segue,  poi,  la linea ferroviaria fino alla galleria
sotto  cui  passa  la  strada statale n. 447 tra il km 60 e il km 59,
dove  imbocca  la  strada  statale  su  indicata in direzione Salerno
seguendola  fino alla localita' Bosco a quota 3, presso il km 59. Qui
lascia   la   statale   stessa   per   seguire   la  strada  comunale
Bosco-Scifro-Stampella  fino  all'incrocio  con  la  provinciale  che
collega  la strada statale n. 447, con Ceraso in localita' Stampella.
Segue  la  stessa  fino  al  confine  del  comune di Ceraso presso la
localita'  Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni di
Ceraso  e  Ascea  fino  alla  confluenza  di questo con il confine di
Castelnuovo  Cilento che percorre fino alla linea ferroviaria. Risale
questa  fino alla localita' Vallo Scalo dove l'abbandona per risalire
per  breve  tratto  il  confine tra i comuni di Castelnuovo Cilento e
Casalvelino.  Segue  poi  il  confine  tra  i  comuni  di  Salento  e
Casalvelino  e  i  comuni  di Omignano e Casalvelino. Percorre questo
fino  all'incrocio  con  la  provinciale  pedemontana  che  la  segue
escludendo le localita' Verduzzo, Conca d'Oro, Isca Lunga. Nei pressi
dell'inclusa   localita'   Torricelli   la   lascia   per  percorrere
interamente  nell'ordine  la strada comunale «Santa Maria ad Nives» e
«Rungi» fino all'imbocco di quest'ultima con la provinciale che segue
in  direzione Casalvelino Marina. Imbocca, successivamente, presso il
km 53 la strada statale n. 267 e la segue fino al bivio per la Marina
di  Casalvelino  che  percorre fino al demanio. Da qui segue la costa
fino al punto di partenza alla confluenza del confine nord del comune
di Agropoli con il mare Tirreno.
                               Art. 4.
    Le condizioni ambientali della coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»
rosso,  rosato,  bianco,  Aglianico  e  Fiano  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle  uve  e  ai  vini  le specifiche caratteristiche tradizionali di
qualita'.  Sono  pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni
collinari   di   buona   esposizione,   di   natura   preferibilmente
silicio-calcarei  ubicati  a  un'altitudine non superiore a 450 metri
s.l.m.,  a  eccezione del comune di Moio della Civitella per il quale
il  limite e' posto a metri 550. Sono esclusi gli arenili, le spiagge
e  le  pianure  di  fondovalle.  I  sesti  di  impianto  le  forme di
allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati,  e,  comunque,  atti a non modificare le caratteristiche delle
uve da mosto e del vino. Sono vietate le forme di allevamento espanse
su tetto orizzontale ed e' vietata ogni pratica di forzatura.
    La  resa  massima  per ettaro in coltura specializzata e i titoli
alcolometrici  volumici  naturali  minimi  delle  uve  destinate alla
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»
sono i seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      |Produzione max uva/ha |   volumico naturale
      Tipologia       |          T           |     minimo % vol
=====================================================================
{Cilento} rosso       |          10          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} rosato      |          10          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} bianco      |          10          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} Aglianico   |                      |
(anche riserva)       |          10          |         11,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} Fiano       |          10          |         11,50

    La   resa   massima   delle  uve  per  ettaro,  anche  in  annate
eccezionalmente  favorevoli,  dovra'  essere riportata a detto limite
attraverso un'accurata cernita delle uve.
    La  produzione,  comunque,  non  deve  superare del 20% il limite
massimo.
    La   regione   Campania,   con   proprio   decreto,   sentite  le
organizzazioni  di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia,  tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo'  stabilire  un  limite  massimo  di produzione di uva per ettaro
inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone
immediata   comunicazione   al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  e  al Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  vinificazione, invecchiamento obbligatorio ed
imbottigliamento  devono  essere effettuate all'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle  situazioni  tradizionali,  e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  sull'intero
territorio  dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone
delimitate.
    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al
70% per tutte le tipologie.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali   leali  e  costanti,  e  secondo  le  moderne  tecniche
enologiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
    Per  la  trasformazione  delle  uve destinate alla produzione del
vino  «Cilento»  rosato  deve  attuarsi  il  tradizionale  metodo  di
vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo delle uve pigiate
dopo una limitata macerazione.
    Il   vino   a  denominazione  di  origine  controllata  «Cilento»
Aglianico   deve  essere  immesso  al  consumo  dopo  un  periodo  di
invecchiamento  di  almeno  12  mesi  con  decorrenza dal 1° novembre
dell'anno di produzione delle uve.
    Il   vino   «Cilento»  Aglianico  sottoposto  ad  un  periodo  di
invecchiamento  non  inferiore a trentasei mesi, di cui almeno dodici
in  botte,  a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, puo'
portare sull'etichetta la qualificazione «riserva».
                               Art. 6.
    I  vini a denominazione di origine controllata «Cilento» all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
      «Cilento» rosso:
        colore: rosso rubino;
        odore: vinoso, caratteristico;
        sapore: delicato, asciutto;
        acidita' totale minima: 5 gr/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        estratto non riduttore minimo: 19 gr/l.
      «Cilento» rosato:
        colore: rosa piu' o meno intenso;
        odore: caratteristico;
        sapore: armonico, fresco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 5 gr/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 gr/l.
      «Cilento» bianco:
        colore: paglierino piu' o meno intenso;
        odore: delicato caratteristico;
        sapore: fresco, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 5 gr/l;
        estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.
      «Cilento» Aglianico:
        colore: rosso rubino;
        odore: vinoso caratteristico;
        sapore: asciutto, corposo, sapido;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
        acidita' totale minima: 5 gr/l;
        estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
      «Cilento» Aglianico riserva.
        colore: rosso rubino;
        odore: vinoso caratteristico;
        sapore:  asciutto,  corposo, sapido, con eventuale sentore di
legno;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
        acidita' totale minima: 5 gr/l;
        estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
      «Cilento» Fiano:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        odore: intenso, gradevole, caratteristico;
        sapore: secco, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
        acidita' totale minima: 5 gr/l;
        estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.
    E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole,alimentari e
forestali  di  modificare  con  proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
                               Art. 7.
    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste nel presente
disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
    E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree,
fattorie,  zone  e  localita'  -  comprese  nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
    Sulle  bottiglie  e altri recipienti contenenti il vino «Cilento»
Aglianico deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Terre del
Volturno».
PROPOSTA  DI  MODIFICA DISCIPLINARE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA
                     TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»

                               Art. 1.
    L'indicazione    geografica    tipica   «Terre   del   Volturno»,
accompagnata   o  meno  dalle  specificazioni  previste  al  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti e ai vini che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
    L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata
ai seguenti vini:
      bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
      rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile, passito e
novello;
      rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
    I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Terre del Volturno»
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti  composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli.
    L'indicazione  geografica  tipica  «Terre  del  Volturno»  con la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni: Aglianico, Asprinio,
Casavecchia,  Coda  di  Volpe,  Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello
bianco,  Pallagrello  nero,  Piedirosso,  Primitivo,  Sciascinoso  e'
riservata  ai  vini  ottenute da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  idonei  alla  coltivazione  per  le  rispettive province di
Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%.
    I  vini  a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con
la  specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche
nella tipologia frizzante.
                               Art. 3.
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  ad  essere  designati con l'indicazione geografica tipica
«Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni  di:  Capriati  a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata
Sannita,  Letino,  Valle  Agricola,  S.  Gregorio  Matese,  Pratella,
Ailano,  Raviscanina,  S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello
Matese,  S.  Potito  Sannitico,  Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica,
Dragoni,  Alvignano,  Liberi,  Ruviano,  Caiazzo,  Castel Campagnano,
Piana  di  Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano
Vetusto,  Pignataro  Maggiore,  Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio,
Bellona,   Camigliano,  Capua,  Grazzanise,  Santa  Maria  la  Fossa,
Cancello  ed  Arnone,  Castelvoturno,  Villa  Literno, S. Tammaro, S.
Maria   Capua  Vetere,  Macerata  Campania,  Casapulla,  San  Prisco,
Casagiove,   Portico   di  Caserta,  Recale,  S.  Nicola  la  Strada,
Capodrise,   Marcianise,  Caserta,  Maddaloni,  Valle  di  Maddaloni,
Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal
di  Principe,  S.  Cipriano  d'Aversa,  Villa  di  Briano,  Frignano,
Casaluce,  Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di
Atella,  S.  Marcellino,  Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa,
Cesa,  S.  Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in provincia di
Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano,
Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
    Le   produzioni   massime   per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,   nell'ambito  aziendale,  e  i  titoli  alcolometrici
volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini
a  indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» devono essere i
seguenti:

               ---->  Vedere tabella a pag. 56  <----

    Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi
al  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  possono essere
ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere  superiore  all'80%,  per  tutti i tipi di vino, ad
eccezione  della  tipologia  rosato  per  la  quale  non  deve essere
superiore  al  75%  e  della  tipologia passito per la quale non deve
essere superiore al 50% sull'uva fresca.
                               Art. 6.
    I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Terre del Volturno»
all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono  assicurare i seguenti
titoli alcolometrici volumici totali minimi.
                                Art. 7.
    All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimenti  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
    Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti   coltivati   nell'ambito   del   territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3  e  iscritti  nell'albo  dei  vigneti  dei vini a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende  utilizzare  l'indicazione  geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  relativo  alla  richiesta  di riconoscimento della indicazione
geografica  tipica  dei  vini  «Terre  Lariane» ed approvazione della
relativa proposta di disciplinare di produzione.
PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA
                           TIPICA DEI VINI

                           «Terre Lariane»

                               Art. 1.
    L'indicazione  geografica  tipica «Terre Lariane», accompagnata o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti  in  appresso  indicati. La indicazione
geografica tipica «Terre Lariane» e' riservata ai seguenti vini:
      «Terre  Lariane»  Bianco,  anche  nelle  tipologie  frizzante e
passito;
      «Terre Lariane» Rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito
e novello;
      «Terre  Lariane»  rosato,  anche  nelle  tipologie  frizzante e
novello;
      «Terre Lariane» Verdese bianco;
      «Terre Lariane» Chardonnay;
      «Terre Lariane» Pinot bianco;
      «Terre Lariane» Riesling;
      «Terre Lariane» Sauvignon;
      «Terre Lariane» Trebbiano (da Trebbiano toscano);
      «Terre Lariane» Barbera;
      «Terre Lariane» Cabernet sauvignon;
      «Terre Lariane» Merlot;
      «Terre Lariane» Marzemino;
      «Terre Lariane» Croatina;
      «Terre Lariane» Sangiovese:
      «Terre Lariane» Schiava.
                               Art. 2.
    I  vini  a  indicazione  geografica tipica «Terre Lariane» Bianco
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno o piu' vitigni a bacca bianca idonei
alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.
    I  vini  a  indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Rosso e
Rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  da  uno  o piu' vitigni a bacca rossa idonei
alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.
    La   indicazione   geografica   tipica  «Terre  Lariane»  con  la
specificazione   di   uno   dei  seguenti  vitigni:  Verdese  bianco,
Chardonnay,   Pinot   bianco,   Riesling,  Sauvignon,  Trebbiano  (da
Trebbiano  Toscano),  e'  riservata  ai  vini ottenuti da uve a bacca
bianca  provenienti  da  vigneti composti, nell'ambito aziendale, per
almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
    La   indicazione   geografica   tipica  «Terre  Lariane»  con  la
specificazione   di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Cabernet
sauvignon,   Merlot,  Marzemino,  Croatina,  Sangiovese,  Schiava  e'
riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  a  bacca rossa provenienti da
vigneti   composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dal
corrispondente vitigno.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  non  aromatici, idonei alla coltivazione per le province di
Como o di Lecco, fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  designati  con la indicazione geografica tipica «Terre Lariane»
comprende  l'intero  territorio amministrativo dei seguenti comuni di
collina e di montagna della provincia di Como:
      Albavilla,   Albese   con  Cassano,  Albiolo,  Alserio,  Alzate
Brianza,  Anzano  del  Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso,
Barni,   Bellagio,   Bene  Lario,  Beregazzo  con  Figliaro,  Binago,
Bizzarone,  Blevio, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate,
Cadorago,  Caglio,  Cagno,  Cantu',  Canzo, Capiago Intimiano, Carate
Urio,   Carimate,  Carlazzo,  Carugo,  Caslino  d'Erba,  Casnate  con
Bernate,   Cassina   Rizzardi,   Castelmarte,  Castelnuovo  Bozzente,
Cavallasca,  Cermenate,  Cernobbio, Civenna, Colonno, Como, Consiglio
di  Rumo, Corrido, Cremia, Cucciago, Dizzasco, Domaso, Dongo, Drezzo,
Erba,   Eupilio,   Faggeto  Lario,  Faloppio,  Figino  Serenza,  Fino
Mornasco,   Gera   Lario,  Gironico,  Grandate,  Grandola  ed  uniti,
Gravedona,  Griante,  Guanzate,  Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lasnigo,
Lenno,  Lezzeno,  Lipomo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba,
Lurate  Caccivio,  Magreglio,  Mariano Comense, Maslianico, Menaggio,
Merone,  Mezzegra,  Moltrasio,  Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo,
Montorfano,  Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San
Mamette,  Orsenigo,  Ossuccio,  Pare',  Pianello  del  Lario,  Pigra,
Plesio,  Pognana  Lario,  Pontelambro,  Porlezza, Proserpio, Pusiano,
Rezzago,  Rodero,  Ronago,  Sala Comacina, San Fermo della Battaglia,
San  Siro,  Schignano,  Senna  Comasco,  Solbiate,  Sorico,  Sormano,
Tavernerio,  Torno,  Tremezzo,  Trezzone,  Uggiate-Trevano, Valbrona,
Valmorea,  Valsolda,  Veleso,  Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa
Guardia, Zelbio;
      e  dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia
di  Lecco:  Abbadia  Lariana,  Airuno,  Annone  di  Brianza, Barzago,
Barzano',   Bellano,   Bosisio   Parini,   Brivio,  Bulciago,  Calco,
Calolziocorte,  Casatenovo,  Cassago  Brianza,  Castello  di Brianza,
Cernusco  Lombardone,  Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza,
Costamasnaga,  Cremella,  Dervio,  Dolzago,  Dorio,  Ello,  Galbiate,
Garbagnate  Monastero,  Garlate,  Imbersago, Introzzo, Lecco, Lierna,
Lomagna,  Malgrate,  Mandello  del Lario, Merate, Missaglia, Molteno,
Monte  Marenzo,  Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono,
Olgiate  Molgora,  Olginate,  Oliveto  Lario, Osnago, Paderno d'Adda,
Perego,  Perledo,  Pescate,  Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria
Hoe',   Sirone,   Sirtori,   Sueglio,   Suello,   Torre   De'   Busi,
Valgreghentino,  Valmadrera,  Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio
Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano'.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
    La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione geografica tipica «Terre Lariane», per tutte le
tipologie, a tonnellate 12 per ettaro.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  «Terre  Lariane»,  devono  assicurare  ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
      10,00%  vol  per  «Terre  Lariane» Bianco comprese le tipologie
Frizzante e Passito;
      10,50%  vol  per  «Terre  Lariane»  Rosso comprese le tipologie
Frizzante, Passito, Novello;
      10,00%  vol  per  «Terre  Lariane» Rosato comprese le tipologie
Frizzante e Novello;
      10,00% vol per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling,
Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano toscano);
      10,50% vol per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei
seguenti  vitigni:  Barbera,  Cabernet  sauvignon, Merlot, Marzemino,
Croatina, Sangiovese, Schiava.
    E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
                               Art. 5.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino e al 50%
per le tipologie passito.
                               Art. 6.
    I  vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
      «Terre  Lariane»  Bianco compresa la tipologia Frizzante 10,50%
vol.
      «Terre   Lariane»   Rosso   compresa   la  tipologia  Frizzante
11,00% vol.
      «Terre  Lariane»  Rosato compresa la tipologia Frizzante 10,50%
vol.
      «Terre Lariane» Rosso Novello 11,00% vol.
      «Terre Lariane» Rosato Novello 11,00% vol.
      «Terre  Lariane» Passito Bianco e «Terre Lariane» Passito Rosso
15,00% vol di cui almeno 12,00% effettivo; acidita' volatile massima:
1,5 g/l.
      «Terre  Lariane»  con  la  specificazione  di  uno dei seguenti
vitigni:   Verdese   bianco,   Chardonnay,  Pinot  bianco,  Riesling,
Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano) 10,50% vol.;
      «Terre  Lariane»  con  la  specificazione  di  uno dei seguenti
vitigni:  Barbera,  Cabernet  sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina,
Sangiovese, Schiava 11,00% vol.
                               Art. 7.
    Alla  indicazione  geografica  tipica  «Terre Lariane» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.


Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Colli  orientali  del Friuli» e riconoscimento
della sottozona «Schioppettino di Prepotto».
1.  Il  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», annesso al decreto
30 marzo 2006, e' modificato ed integrato come segue:
    a) l'art. 1, comma 2, e' sostituito dal seguente testo:
  «2.  Le sottozone «Cialla», «Rosazzo» e «Schioppettino di Prepotto»
sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte
le  sottozone  devono essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare.»;
    b) l'art. 5, comma 4, e' sostituito dal seguente testo:
  «4.  E'  consentita  nella  misura  massima  del  volume del 15% la
correzione  dei  mosti  e dei vini atti a diventare vini a DOC «Colli
orientali  del  Friuli» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla
stessa denominazione di origine e dello stesso colore.»;
    c) e'  inserito,  in  calce  al  disciplinare, l'annesso allegato
relativo alla sottozona «Schioppettino di Prepotto».

       
     
                               Art. 2.
  1.  I  soggetti che intendono  porre  in commercio, a partire dalla
campagna  vendemmiale  2008/2009,  i  vini a denominazione di origine
controllata   «Colli   orientali   del   Friuli»   con  la  sottozona
«Schioppettino  di  Prepotto»,  provenienti  da  vigneti  non  ancora
iscritti  al  relativo  albo,  ma aventi base  ampelografica conforme
all'annesso  disciplinare  di  produzione, sono tenuti  ad effettuare
 le  denunce   dei  rispettivi  terreni   vitati,  ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini
dell'iscrizione   dei  medesimi all'apposito albo, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

       
     
                               Art. 3.
  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  di  cui
all'allegato   4   del  decreto  ministeriale  28 dicembre  2006,  si
riportano  all'allegato  «A» i codici relativi alle tipologie di vini
DOC  della  sottozona  «Colli orientali del Friuli» «Schioppettino di
Prepotto».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 giugno 2008
                                       Il direttore generale: Deserti

       
     
                                                             Allegato
                SOTTOZONA «SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO»

                               Art. 1.

    1.  La  denominazione di origine controllata «Colli orientali del
Friuli» accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di Prepotto»
e'  riservata  al  vino  ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2
prodotte  dai  vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e
rispondenti  alle  condizioni  e  ai requisiti stabiliti dal presente
allegato  al disciplinare di produzione dei vini DOC «Colli orientali
del Friuli».
                               Art. 2.

    1.  La  denominazione di origine controllata «Colli orientali del
Friuli»   con   la  qualificazione  «Schioppettino  di  Prepotto»  e'
riservata  ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto
nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
    2.  Possono  concorrere  alla  produzione  del vino Schioppettino
anche  le  uve  a  bacca  di  colore analogo, facenti parte di quelli
raccomandati  ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei
vigneti  in  misura  non  superiore  al 15% del totale. Per i tutti i
nuovi  impiantati  realizzati  successivamente alla pubblicazione del
presente allegato tale limite e' ridotto al 5%.
                               Art. 3.

    1.  Le  uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Colli  orientali del Friuli - Schioppettino di
Prepotto»  devono  essere  prodotte  nella  zona  appresso  indicata:
esclusivamente  nel  Comune di Prepotto secondo le delimitazioni gia'
stabilite  dal  disciplinare di produzione del D.O.C. Colli orientali
del  Friuli  art. 3, e con l'esclusione dei territori gia' ricompresi
nella  sottozona «Cialla», nonche' dei terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
                               Art. 4.

    1.  La  produzione  massima  di uva ammessa per ottenere il vino:
«Colli  orientali  del  Friuli  -  Schioppettino di Prepotto» e' di 7
tonnellate per ettaro.
    2.  Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
49.
    3.  Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente  piu'  di  Kg 1.55 di uva per ceppo. La densita' dei ceppi
per   ettaro   non   potra'  essere  inferiore  a  4.500  in  coltura
specializzata.
    4.  I  sesti  d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non  modificare  le  caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni  pratica  di  forzatura,  tuttavia  e'  ammessa l'irrigazione di
soccorso in casi eccezionali.
                               Art. 5.

    Le  operazioni  di  vinificazione delle uve per la produzione del
vino  «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» devono
essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  di cui
all'art.  3.  Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei
comuni  confinanti  e  che  siano  pertinenti a conduttori di vigneti
ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
    Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare ai vini
«Colli  orientali  del  Friuli - Schioppettino di Prepotto» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
    Per  l'affinamento del vino del presente allegato e' obbligatorio
l'uso di botti di legno, per almeno 12 mesi.
    La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.
                               Art. 6.

    1.  Il  vino  «Colli  orientali  del  Friuli  -  Schioppettino di
Prepotto»,  all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;
      odore:  tipico  ed  elegante,  con  sentore di spezie e piccoli
frutti;
      sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 24 g/l.
                               Art. 7.

    1.  L'indicazione  della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in
etichetta   deve   essere   effettuata  in  posizione  immediatamente
sottostante  all'indicazione  della DOC e in caratteri non superiori,
in  dimensioni  e  ampiezza,  a  quelli  utilizzati  per  indicare la
denominazione stessa.
    2.  Il  vino  «Colli  orientali  del  Friuli  -  Schioppettino di
Prepotto»  dovra'  essere  posto  in  commercio  non  prima  del mese
di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
    3.  Per  il  vino  «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di
Prepotto» non e' consentita la specificazione «superiore»
    4.  la  specificazione  RISERVA puo' essere utilizzata qualora il
vino  venga  posto  in  commercio non prima del mese di settembre del
quarto anno successivo alla vendemmia.
    5.  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi privati e l'indicazione di fattorie,
vigne,  purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
    6.  I  vini  «Colli  orientali  del  Friuli  -  Schioppettino  di
Prepotto»  dovranno  essere  immessi  al  consumo  esclusivamente  in
bottiglie  di vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacita' non
superiore a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.

       
     
                                                           Allegato A

=====================================================================
            Posizioni Codici             |1-4 |5|6-8|9|10|11|12|13|14
=====================================================================
Colli orientali del Friuli Schioppettino |    | |   | |  |  |  |  |
di Prepotto                              |B076|C|290|2|X |X |A |0 |X
---------------------------------------------------------------------
Colli orientali del Friuli Schioppettino |    | |   | |  |  |  |  |
di Prepotto riserva                      |B076|C|290|2|A |X |A |1 |X



Data di pubblicazione: 17/06/2008
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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