Novità enologiche
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o
«Piglio».
La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del
Piglio» o «Piglio» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le tipologie:
«Cesanese del Piglio» o «Piglio»
«Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore.
Art. 2.
Il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese
comune 90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione»
per la regione Lazio a bacca rossa per non piu' del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio»
o «Piglio» ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il
territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di
Acuto, Anagni e Paliano.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio del confine
comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone,
in localita' la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest
il confine provinciale fino a incontrare, in localita' Fontanarena,
la strada per la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud
fino al ponte Valleranno, di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino
all'altezza della quota 239 e poi segue la strada che in direzione
nord-est va a incrociare quella di Paliano in prossimita' del km 7;
in direzione sud segue tale strada fino a incrociare il confine
provinciale tra Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a
incrociare l'elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue, quindi,
verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine
provinciale e poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue
verso nord-est una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte,
segue quindi l'elettrodotto in direzione est fino a raggiungere il
confine comunale tra Paliano e Anagni, lungo il medesimo discende
verso sud, supera la via Casilina (strada statale n. 6) in
prossimita' dal km 57,700 sino a incontrare il confine tra le
province di Roma e Frosinone, segue quindi questo confine sino al
ponte della Mola e prosegue poi per la strada che costeggiando
l'acquedotto, in direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue
quindi la medesima sino al Rio S. Maria che risale verso nord-est
sino a Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano
per circa 250 metri sino al ponte posto a circa 250 metri, segue
quindi, in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100
metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la
strada per Anagni all'altezza del km 26,600 circa; prosegue lungo
quest'ultima verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue
verso nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n.
6) in prossimita' dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord,
per la strada prima e il sentiero poi che attraverso la localita'
Cudi incrocia la strada per Anagni in prossimita' della quota 325,
prosegue su quest'ultima, supera il centro abitato di Anagni,
costeggiandolo a sud per proseguire verso est sulla strada per le
Case Belvedere fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla
strada per la cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso
nord-est per quella che costeggia la localita' Vignola e passa per la
quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada gia' seguita
all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e
segue quindi quella in direzione verso nord-est per quella che
costeggia la localita' Vignola e passa per la quota 396 fino a
congiungersi al km 6 della strada gia' seguita all'uscita di Anagni,
percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in
direzione ovest per il fontanile (quota 378), prosegue poi in
direzione nord per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara,
le Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341,
371, 390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul
Rio Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto
fino a inserirsi sulla strada statale di Fiuggi (n. 155) in
prossimita' del km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a
incontrare il confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimita'
del km 36,500.
Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a
incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano
di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale
raggiungendo la localita' la Morra Rossa chiudendo cosi' la
delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» devono essere quelle
tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere
inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. E'
vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | tonn/ettaro | minimo
=====================================================================
Cesanese del Piglio o | |
{Piglio}..... | 11,00 | 12,00% vol
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio o | |
{Piglio} Superiore....| 9,00 | 12,50% vol
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella
sola area dei Comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone,
Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni.
L'imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire
all'interno della zona di vinificazione.
E' comunque consentito che le operazioni di vinificazione e di
imbottigliamento, limitatamente al vino «Cesanese del Piglio» o
«Piglio», con esclusione delle tipologie «Superiore» e menzione
«Riserva», siano effettuate fuori dall'attuale zona di produzione
delle uve e limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Affile,
Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da
vinificatori che producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve
della zona di produzione di cui all'art. 3 negli ultimi tre anni
consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa denominazione d'origine controllata e garantita, oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di
invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le
seguenti:
=====================================================================
| |Produzione massima di vino
Tipologia |Resa uva/vino| hl/ha
=====================================================================
Cesanese del Piglio..... | 65% | 71,50
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio | |
Superiore.... | 65% | 58,50
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non
oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata e garantita per tutta la partita.
Per il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» l'immissione al
consumo e' consentita non prima del 1° febbraio dell'anno successivo
alla vendemmia; per il vino «Cesanese del Piglio» Superiore
l'immissione al consumo e' consentita non prima del 1° luglio del
secondo anno successivo alla vendemmia.
I vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» possono essere sottoposti
ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di
affinamento in bottiglia.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico del vitigno di base;
sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;
sapore: secco, armonico, di buona struttura, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
La tipologia «Cesanese del Piglio» o «Piglio» Superiore
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a venti
mesi, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 14,00% vol., puo' fregiarsi
della menzione aggiuntiva «Riserva».
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto secco netto con proprio decreto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' alle
normative vigenti.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve
figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri.
E' consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5
1 per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Cesanese del Piglio» o «Piglio» tipologia «Superiore» e per quello
atto a fregiarsi della menzione «Riserva» e' obbligatorio il tappo di
sughero raso bocca.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine».
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «COLLINE JONICHE TARANTINE»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
a) «Colline Joniche Tarantine» Bianco;
b) «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»;
c) «Colline Joniche Taratine» «Verdeca»;
d) «Colline Joniche Tarantine» Rosato;
e) «Colline Joniche Tarantine» Rosso;
f) «Colline Joniche Taratine» Novello;
g) «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore;
h) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo;
i) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore;
j) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»;
k) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso - Vino
dolce naturale».
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» Bianco, anche nella tipologia Spumante, deve essere
ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, almeno il 50% del vitigno Chardonnay; possono concorrere,
per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve
provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei
alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.
Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» Verdeca deve essere ottenuto dalle uve provenienti da
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo
vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o
disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento -
Arco Jonico.
I vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» Rosato e Rosso, anche nei tipi Novello e Superiore, devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito
aziendale, almeno il 50% del vitigno Cabernet Sauvignon; possono
concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente,
le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici,
idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.
Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» Primitivo, anche nei tipi Superiore e Liquoroso secco e
Liquoroso Vino dolce naturale, deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85%
del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte,
congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni
a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona
viticola Salento - Arco Jonico.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei
vini Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine»
comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Laterza,
Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori
amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello,
Massafra, Statte e Grottaglie, in provincia di Taranto, ed e' cosi'
delimitata:
la delimitazione della zona inizia ad est con la strada
provinciale Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il
confine tra il comune di Grottaglie, in provincia di Taranto ed il
comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Da qui si
prosegue in direzione nord lungo il confine della provincia di
Taranto fino a raggiungere quota 187, a circa 650 m a est della
Masseria Mannara, laddove ricade l'intersezione tra il confine del
comune di Martina Franca ed il confine della provincia di Taranto.
Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della
provincia di Taranto ed e' proprio quest'ultimo che delimita la zona
delle Colline Joniche ad est, a nord e ad Ovest, includendo i confini
est e nord del comune di Martina Franca, il confine nord del comune
di Mottola, il confine nord del comune di Castellaneta, il confine
nord ed ovest del comune di Laterza, e parte del confine ovest del
comune di Ginosa.
Percorso dunque tutto il confine della provincia di Taranto da
est ad ovest si giunge al confine ovest del comune di Ginosa che
coincide con il confine tra le province di Taranto e Matera e,
quindi, con il confine tra le Regioni Puglia e Basilicata.
Percorrendo in direzione Sud il suddetto confine, si giunge sino
a quota 69 in localita' Castelluccio e da qui, risalendo verso nord
lungo la Carrareccia che interseca il confine medesimo e lungo i
confini Sud dei fogli di mappa 46, 47, 48 e 49 del comune di Ginosa
(interamente inclusi), si giunge sino ad intersecare il foglio di
mappa 66.
Proseguendo in direzione Sud, lungo i confini dei fogli di mappa
66, 68, 84, 87 e 102 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si
giunge ad intersecare la strada comunale di Leuci. A questo punto,
percorrendo in direzione est il confine Sud del foglio 102, lungo la
strada comunale di Leuci, si interseca la strada provinciale 154.
Da questo punto, si percorre, lungo la strada provinciale 154, in
direzione nord il confine est del foglio 102 fino ad intersecare il
confine Sud del foglio 103, in corrispondenza del Casone Bagone.
A questo punto si percorre in direzione est il confine Sud del
foglio 103 (interamente incluso) fino ad intersecare la strada
comunale Bandiera.
Da questo punto si percorre in direzione nord il confine est ed
il confine nord del foglio 103 fino ad incrociare nuovamente la
strada provinciale 154.
Da questo punto si percorrono in direzione nord i confini est dei
fogli di mappa 87, 84, 66 e 49 fino a raggiungere il confine
Sud-ovest del foglio 51, in localita' Castelluccio a quota 176.
A questo punto, seguendo detto confine di foglio si giunge prima
a quota 161 e, oltrepassato il Tratturo Chiancone ci si porta sino a
quota 138 all'inizio del tratto carreggiabile che porta fino a
Contrada Perrone.
Da quota 138, si percorre in direzione nord, lungo il confine est
del foglio di mappa 51 del comune di Ginosa, la Carrareccia che,
passando per Contrada Longo a quota 232 e mantenendosi a Sud di
questa giunge sino a quota 225 in Localita' Difesa Le Cesine lungo il
confine Sud del foglio di mappa 36 e fino ad intersecare il vertice
Sud-ovest del foglio di mappa 37 del comune di Ginosa (interamente
inclusi) confluendo nella carreggiabile che collega Contrada Pezzulli
con la strada comunale di Roccavetere.
Da questo punto, percorrendo in direzione Sud i confini ovest dei
fogli di mappa 56, 55, 73 e 75 (interamente inclusi), si giunge al
punto di intersezione tra la strada comunale di Giancipoli e la
strada comunale di Roccavetere.
Da questo punto si percorre in direzione nord la strada comunale
di Roccavetere, lungo i confini est dei fogli di mappa 75 e 73, fino
ad incrociare la strada comunale Fiumicello II, confine Sud del
foglio 56 ed intersezione con il foglio di mappa 57 (interamente
incluso).
Da questo punto si percorre il confine Sud ed est dei fogli di
mappa 57 e 38 (interamente incluso), fino al punto in cui si
incrociano la strada comunale di Roccavetere con la strada
provinciale Ginosa-Ginosa Marina, confine Sud-ovest del foglio di
mappa 33 del comune di Ginosa, a quota 185.
A questo punto mantenendosi a Sud di questa, in direzione est,
toccando rispettivamente quote 151 e 159, giunge sino a quota 158 in
localita' San Felice poco oltre Cisterna di Ricciardi, lungo i
confini Sud dei fogli di mappa 33 e 34 del comune di Ginosa
(interamente inclusi).
Giunti a quota 158, si risale verso nord il confine del foglio 34
del comune di Ginosa escludendo il foglio di mappa 42 e giungendo
sino al confine con il comune di Laterza.
Si prosegue dunque, seguendo detto confine in direzione est
toccando rispettivamente quote 179, 202, 164 in localita' Lamione del
Brigante e 151 in localita' La Guardiola sino a giungere alla Gravina
di Laterza in corrispondenza del foglio di mappa 141 del comune di
Laterza.
Si continua a percorrere detto confine in direzione est toccando,
dapprima quota 118 e, quindi, quota 126 in localita' Masseria
Panettiere, laddove il confine interseca la strada provinciale 181,
quindi, quote 190 e 179 in localita' Parco del Marchese, quote 171,
184 e 219.
Da quota 219 si risale verso nord sempre lungo il confine ed in
corrispondenza del limite est del foglio di mappa 135 del comune di
Laterza sino a giungere a quota 294 nel limite piu' a nord del foglio
76 del comune di Castellaneta escluso dalla zona «Colline Joniche
Tarantine».
Da questo punto si abbandona il confine tra i territori comunali
di Castellaneta e Laterza e si prosegue verso Sud sino a giungere al
margine nord della Gravina di Giaccia lungo il confine tra i fogli di
mappa 66 76 (interamente escluso) e toccando quote 262 e 225 in
prossimita' della Gravina della Vernata.
Seguendo prima il confine Sud del foglio di mappa 66 del comune
di Castellaneta e risalendo poi il confine est dello stesso foglio si
giunge ad attraversare il foglio 67 (parzialmente incluso) di questo
comune toccando quote 102 e 95 e di qui si comincia a risalire in
direzione nord lungo la strada carrareccia che conduce sino a quota
121 e, successivamente a quota 114, dove la carrareccia interseca la
strada carreggiabile che collega Masseria Marico con la strada
provinciale 181.
A questo punto, oltrepassata la carreggiabile e proseguendo lungo
la suddetta carrareccia, si prosegue sempre verso nord lungo il
confine est del foglio di mappa 67 del comune di Castellaneta sino al
punto di intersezione tra i limiti dei fogli 67, 62 e 63 (interamente
inclusi).
Proseguendo quindi in direzione Sud lungo i limiti dei fogli di
mappa 63 e 69 (interamente incluso) del comune di Castellaneta ci si
porta sino a quota 95 sulla strada carreggiabile che si innesta sulla
provinciale 181, ai limiti dei fogli di mappa 68 (interamente
escluso) e 70 (parzialmente incluso) del comune di Castellaneta.
Percorrendo la carreggiabile in direzione est si tocca quota 89
e, quindi, quota 87 in corrispondenza della diramazione che porta a
nord verso Masseria Varola e, attraversando i fogli di mappa 70 e 71
(parzialmente inclusi), si giunge all'innesto con la strada
provinciale 181 a quota 85.
Proseguendo lungo la strada provinciale 181 in direzione nord-est
si tocca quota 91 in Localita' Pagliarone al confine con il foglio di
mappa 72 (interamente incluso).
Da quota 91, percorrendo sempre la strada provinciale n. 181 in
direzione Sud-est, si giunge a quota 81 in corrispondenza
dell'intersezione della suddetta strada provinciale 181 con la via
Appia.
Da questo punto si risale in direzione nord-est mantenendo a Sud
la suddetta strada provinciale in territorio del comune di
Castellaneta delimitato dal foglio di mappa 73 (parzialmente incluso)
e, intersecando la carreggiabile che porta a nord in localita' Cave
di Tufo, si tocca quota 78, quindi quota 82 giungendo sino
all'intersezione con la strada statale 7 Appia al km 620 e, poco
oltre, all'intersezione con il confine tra i comuni di Palagianello e
Castellaneta e si prosegue, quindi, in direzione est verso Masseria
Santa Colomba a quota 90, con l'inclusione della medesima nella zona
di produzione.
Da quota 90, si prosegue in localita' Parco di Stalla lungo la
strada che, toccando quota 89, 88 e, ancora, 89, in corrispondenza
dell'intersezione con la strada che porta verso nord alla Masseria
Parco di Stalla, torna a quota 88 per giungere a quota 83 in
corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale 38
Palagianello-Mottola e, risalendo verso Masseria Coppolapiatta,
giunge all'intersezione dei confini dei comuni di Palagianello e
Palagiano, dopo aver attraversato il foglio 7 (parzialmente incluso)
del comune di Palagianello ed il foglio 8 (interamente incluso) dello
stesso comune.
Da questo punto, seguendo il confine tra il comune di Palagiano
(interamente escluso) e quello di Mottola (interamente incluso) si
giunge, dopo l'intersezione con la linea ferroviaria Taranto - Bari,
sino alla ss 7 Appia in territorio di Massafra.
Proseguendo lungo la ss 7 Appia in direzione Sud-est si giunge a
quota 59 in localita' Masseria Palombaro con inclusione dell'intera
area sottesa dai fogli di mappa 37 e 38 del comune di Massafra.
A quota 59 si lascia la ss 7 Appia poco oltre Masseria Palombaro
e si imbocca, verso nord, la carreggiabile che, attraversando i fogli
di mappa 38, 40 e 41 (parzialmente inclusi), giunge sino al centro
abitato di Massafra in corrispondenza del foglio di mappa 115
(parzialmente incluso).
A questo punto, ripresa la ss 7 Appia, si prosegue in direzione
Sud-est lungo i limiti a Sud dei fogli di mappa 58 e 64 (interamente
inclusi), si prosegue attraversando il foglio di mappa 73
(parzialmente incluso) del comune di Massafra, si percorre quindi il
limite Sud del foglio di mappa 75 del comune di Massafra prima a
quota 38 e poi a quota 36.
Lasciata la ss 7 Appia si imbocca verso nord la carreggiabile che
porta verso la Cava di Tufo, lungo il limite sud del foglio 80
(interamente incluso) di Massafra si giunge al confine tra il
territorio comunale di Massafra e quello di Statte cosi' come
delimitato dalla legge regionale 20 ottobre 1993, n. 22, che ha
modificato il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile
1993, n. 6.
Si prosegue dunque lungo la stessa strada, passando e
mantenendosi a sud di queste, prima Masseria Gravina ricadente nel
foglio di mappa 94 (interamente incluso) Taranto-Statte e,
successivamente, Masseria San Giovanni, ricadente nel foglio di mappa
114 (interamente incluso) sempre di Taranto-Statte.
Si giunge, dunque, a lambire il limite a nord della discarica
comunale, situata a nord della ss 7 Appia, e si giunge sino all'alveo
principale della Gravina di Leucaspide, ricadente nel foglio di mappa
n. 115, limite della zona di produzione in territorio di
Taranto-Statte.
Si risale l'alveo della predetta Gravina toccando quote 62 prima
e 83 poi sino a giungere al limite Sud del foglio di mappa 95
(interamente incluso).
Seguendo detto limite verso est ci si dirige in direzione
Masseria Galeotta (inclusa) sino a giungere alla strada che congiunge
il quartiere Tamburi del comune di Taranto con il centro abitato di
Statte.
Percorrendo detta strada in direzione Sud verso Taranto, lungo il
limite ovest del foglio di mappa 117 (interamente incluso) di
Taranto-Statte per circa 1,1 chilometri, si giunge sino a quota 65.
Da questo punto si prosegue in direzione est lungo il limite Sud
del foglio 117 verso Ovile Felicia a quota 75 e, seguendo la strada
che interseca la ferrovia Sud-est, a quota 70, si prosegue in
direzione est lungo il limite Sud del foglio di mappa 122
(interamente incluso) del comune di Taranto, ricadente nel territorio
comunale di Statte, sino a giungere alla strada campestre che,
percorsa in direzione Sud, lungo i limiti ovest dei fogli di mappa
139 e 141 (interamente inclusi) di Taranto-Statte, porta a quota 38
e, sempre in direzione Sud, ci si porta nella strada che risale lungo
il limite Sud del foglio 141, innestandosi nella strada statale 172
dei Trulli.
Risalendo verso nord per un tratto di quest'ultima strada, sempre
lungo il limite Sud del foglio 141 in direzione Masseria Santa Teresa
(esclusa) e passando a nord di questa, si giunge sino alla strada
campestre che, percorsa in direzione nord, porta prima a quota 33 e
successivamente a quota 45 in corrispondenza di Casa Bianca.
Proseguendo sempre verso nord lungo il limite est del foglio di
mappa 142 (interamente incluso) di Taranto-Statte si confluisce nella
strada campestre che tocca quota 70 e quota 75 all'altezza della
Gravina di Mazzarracchio.
Proseguendo per circa 350 metri circa. Oltre quota 75, in
direzione nord, si segue verso Sud Sud-est i limiti Sud dei fogli di
mappa 125, 126, 128 e 129 (interamente inclusi) di Taranto-Statte
sino a giungere, a quota 82, all'innesto con la ss 172 dei Trulli
che, percorsa in direzione nord per Martina Franca, arriva ad
intersecare il confine del comune di Statte, per portarsi in
territorio comunale di Crispiano.
In corrispondenza di tale intersezione si segue il confine Sud
del comune di Crispiano in direzione est sino al punto in cui questo
interseca i confini dei comuni di Montemesola e Grottaglie.
Di qui, si prosegue lungo il confine del comune di Grottaglie
sino al punto in cui questo interseca la strada provinciale 74, a
quota 78,8.
Da questo punto si procede in direzione dell'abitato di
Grottaglie percorrendo per chilometri 4,5 la strada provinciale 74
sino a raggiungere Piazza IV Novembre del centro urbano di
Grottaglie. Da questo punto, la delimitazione procede in direzione
nord percorrendo per chilometri 0,12 la Piazza IV Novembre sino al
raggiungimento della via XXV Luglio.
Da questo punto si prosegue in direzione nord percorrendo
l'intera via XXV Luglio e un tratto della strada provinciale 71
Grottaglie-Martina Franca per chilometri 0,91. Il percorso continua
dal punto precedentemente indicato in direzione nord-est percorrendo
per chilometri 0,72 un tratto della strada interpoderale ivi
tracciata, sino al raggiungimento della strada provinciale 72
Grottaglie-Martina Franca.
Da qui si procede sempre in direzione nord-est percorrendo per
chilometri 0,6 l'intera via Capri sino all'inizio di Viale Lavoiser.
Da questo punto si procede nella stessa direzione nord-est
risalendo il tratto di Viale Lavoiser per chilometri 0,25 sino
all'intersezione con Viale della Costituzione. Il percorso prosegue
in direzione Sud-est percorrendo per chilometri 0,63 Viale della
Costituzione sino al raggiungimento della strada provinciale 73
Grottaglie-Villa Castelli e, da qui, risale in direzione nord per
chilometri 1,53 della strada provinciale 73, fino al raggiungimento
di quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie,
in Provincia di Taranto, ed il comune di Villa Castelli, in provincia
di Brindisi.
Art. 4.
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera,
semplice o doppia o ad alberello.
Per i vigneti impiantati prima dell'approvazione del presente
disciplinare, allevati con forma a pergola, e' consentita
l'iscrizione all'albo dei vigneti per un periodo massimo di dieci
anni. Trascorso tale periodo i vigneti non allevati a spalliera o
alberello saranno automaticamente cancellati dall'albo.
E' fatto obbligo, per tutti i vigneti impiantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare di produzione, di un numero
di ceppi per ettaro non inferiore a 3500.
E' vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione e' consentita
solo ed esclusivamente come pratica di soccorso.
E' consentito l'uso di mezzi di protezione antigrandine.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui
all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono i seguenti:
=====================================================================
|Prod. max uva /ha tonn| Titolo alc. vol. nat.
| - | min. -
=====================================================================
{Colline Joniche | |
Tarantine} Bianco | 12 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Bianco | |
{Spumante} | 12 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Verdeca | 11 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Rosato | 12 | 12,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Rosso e | |
Novello | 12 | 12,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Rosso | |
Superiore | 11 | 12,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Primitivo | 11 | 12,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Primitivo | |
Superiore | 10 | 13,00
---------------------------------------------------------------------
Colline Joniche | |
Tarantine} Primitivo | |
{Liquoroso secco} e | |
{Liquoroso Vino dolce | |
naturale} | 10 | 12,00
I vini a Denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» Rosso Superiore e Primitivo Superiore, la cui produzione
massima per ettaro in coltura specializzata non abbia superato
rispettivamente le 10 e le 9 tonnellate, che abbiano subito un
periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi, di cui almeno 12
in botti di legno, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla
vendemmia e immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo rispettivamente del 13 e del 13.50% vol., possono
riportare in etichetta la menzione «Riserva Superiore».
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine
controllata «Colline Joniche Tarantine» devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi.
La regione Puglia, annualmente, sentite le organizzazioni
professionali agricole e di categoria, prima della vendemmia, puo'
modificare i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall'art.
10 della legge n. 164/1992.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Colline
Joniche Tarantine», ivi compresi l'imbottigliamento, la elaborazione
dei tipi Spumante, Novello, Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce
naturale, nonche' l'invecchiamento obbligatorio, devono essere
effettuate all'interno dei territori amministrativi dei comuni anche
solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve
delimitata al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70% per tutti vini, ad esclusione per il vino «Colline Joniche
Tarantine» Rosato per il quale la resa massima delle uve in vino non
deve essere superiore al 60% .
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di origine
controllata «Colline Joniche Tarantine» ma puo' essere classificata
con una indicazione geografica tipica di quelle utilizzabili per il
territorio di cui trattasi.
Oltre la resa del 75% decade il diritto alla Denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto, fermo restando la
possibilita' di utilizzare una indicazione geografica tipica prevista
per il territorio.
Art. 6.
I vini a Denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Colline Joniche Tarantine» Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: fresco, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Verdeca:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
odore: armonico, piu' o meno fruttato, caratteristico;
sapore: equilibrato, tipico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fruttato, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Rosso:
colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Novello:
colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al violaceo;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, rotondo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Rosso «Superiore»:
colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo:
colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo caratteristico;
sapore: vinoso, gradevole, pieno, armonico, tendente al
vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in tal
caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore:
colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, con profumo caratteristico;
sapore: vinoso, gradevole, pieno, di corpo, armonico, tendente
al vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in
tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l:
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»:
Colore: granato piu' o meno intenso, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol, di cui
effettivi almeno 16,00% vol. e un massimo di zuccheri residui di 35
g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso Vino liquoroso
dolce naturale»:
colore: granato piu' o meno intenso, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, armonico, pieno, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol, di cui
effettivi almeno 15,00% vol e un minimo di zuccheri residui di 50
g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colline Joniche Tarantine» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' comprese
nella zona di produzione, delimitata nel precedente art. 3, dalle
quali realmente provengono le uve, e' consentita soltanto in
conformita' della normativa vigente.
Puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell'albo dei vigneti e che tale menzione,
seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia nei registri e sia nei documenti di accompagnamento durante il
trasporto.
Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di
origine controllata «Colline Joniche Tarantine» deve figurare
l'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
I vini a Denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine», per l'immissione al consumo, devono essere confezionati
in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Gambellara».
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GAMBELLARA».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Gambellara» e' riservata
ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del
presente disciplinare di produzione:
«Gambellara»;
«Gambellara» Classico;
«Gambellara» Classico Vin Santo.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» devono
essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal
vitigno Garganega per almeno l'80% e per il rimanente da uve dei
vitigni Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano)
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
Art. 3.
(Omissis).
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Gambellara» devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano e' fatto
obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura
l'apertura della vegetazione nell'interfilare e una carica massima di
60.000 gemme ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
«Gambellara» non deve essere superiore alle 14 tonnellate per ettaro
di vigneto in cultura specializzata e di tonnellate 12,50 per il
«Gambellara» Classico, e «Gambellara» Classico Vin Santo.
Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la
produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo aver operato la
tradizionale cernita, non deve essere superiore a tonn 6,50 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. I rimanenti quantitativi,
fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del
presente articolo, saranno presi in carico, se ne hanno le
caratteristiche, per la produzione di «Gambellara» e «Gambellara»
Classico.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
coperta della vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione
anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti
massimi previsti dal quarto comma del presente articolo saranno presi
in carico per la produzione di vino da tavola.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti
massimi previsti dal quinto comma del presente articolo, saranno
presi in carico per la produzione di vino da tavola.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Gambellara» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo
minimo del 9,5% vol e per il «Gambellara» Classico del 10,5% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del «Gambellara» Classico Vin
Santo, dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo 16,00%
vol.
Art. 5.
Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3, lettera A.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che l'operazione di vinificazione sia
effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in
parte compresi nella zona delimitata nonche' nei comuni limitrofi.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara»
Classico Vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un
periodo di appassimento.
L'appassimento puo' essere eventualmente condotto anche con
l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti
a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento.
La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non
deve superare il 70% per i tipi «Gambellara» e «Gambellara» Classico.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso
in carico come da tavola o igt.
Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine
Controllata per tutto il prodotto. La resa massima delle uve in vino
ammesse alla certificazione per la produzione del «Gambellara»
Classico Vin Santo non deve superare il 40%.
L'uso della menzione «classico» per i vini Gambellara e
Gambellara Vin Santo e' riservata al prodotto ottenuto da uve
raccolte nella zona indicata all'art. 3, lettera B, vinificate nella
stessa e, comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
vinificazione, nell'ambito della zona di vinificazione di cui comma 1
del presente articolo.
Il vino a denominazine di origine «Gambellara» Classico Vin Santo
non potra' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un
periodo di invecchiamento di due anni a partire dal 1° gennaio
successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»
all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Gambellara»:
colore: da paglierino a dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato,
caratteristico;
sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente
amarognolo, di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale
percezione di legno.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol, 11,5% vol
per il «Gambellara» classico:
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Gambellara» Classico Vin Santo:
colore: giallo ambrato piu' o meno carico;
odore: profumo intenso, caratteristico di passito, eventuali
sfumature di vaniglia;
sapore: dolce, armonico, vellutato di passito, con eventuale
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al
presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Gambellara» Classico e «Gambellara» Classico Vin
Santo e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Le menzioni «Classico» e «Vin Santo» devono figurare in etichetta
in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione «Gambellara», della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Gambellara» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto,
selezionato e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, zone e localita' delle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Gambellara» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a
condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la
relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei
vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino
avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
I vini delle tipologie «Gambellara» e «Gambellara» classico
devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacita'
massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento
consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Tuttavia per i vini della sola tipologia «Gambellara» e'
consentita l'immissione al consumo in contenitori di vetro di
capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo a vite.
Il vino a doc «Gambellara» Classico Vin Santo deve essere immesso
al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5
chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri
di pregio di tali produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di
tutela puo' essere consentito, a scopo promozionale, con specifica
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di
litri 3, 6, 9, 12 e 18.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e alla
proposta del relativo disciplinare di produzione.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «RECIOTO DI GAMBELLARA».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare:
«Recioto di Gambellara» classico;
«Recioto di Gambellara» spumante.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti,
in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega.
I vigneti gia' iscritti al relativo albo alla data
dell'approvazione del presente disciplinare sono idonei alla
produzione dei vini Gambellara.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di
denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite
nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale
Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione
procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per
Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte
Cocco, tocca le localita' di Ca' Bellimadore e Case Colombara;
prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a
Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a
Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che
raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota
69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le localita'
Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per
Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada
comunale per Selva di Montebello, passando le localita' Castelleto e
Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la
strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in localita'
Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge
in localita' Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton
giungendo al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso
ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e
quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara
fino a quota 48 alle porte del comune di Gambellara. Da qui segue in
direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per
Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada
provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona
fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della
zona.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Recioto di Gambellara» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice o doppia, oppure a pergola trentina semplice o doppia od a
pergoletta veronese mono o bilaterale aperta con fili trasversali di
testata, con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e
continui.
Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente
disciplinare e allevati a pergola veronese e' fatto obbligo la
tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura
della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 40.000 gemme
ettaro. E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per
ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i
vini di cui alla denominazione di origine controllata «Gambellara»
Classico, pari a 12,5 tonn., il quantitativo massimo di uva da
mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara», dopo aver
operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore a 6,25
tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
I rimanenti quantitativi di uve, fino alla resa massima ad ettaro
di 12.5 tonn/ha, possono essere destinate alla produzione del vino
denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, se ne
hanno le caratteristiche.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione
anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate all'appassimento devono avere un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del «Recioto di Gambellara»,
dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14,00% vol.
Art. 5.
Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3 lettera A del disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata «Gambellara».
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che l'operazione di appassimento e
vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche
se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonche' nei
comuni limitrofi.
L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio
di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento.
La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a
riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» Classico non deve essere superiore al 40%; la
resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo,
per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» Spumante, non deve essere superiore al 50% comprensivi
dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dello spumante.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Spumante devono
essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della
regione Veneto.
Art. 6.
I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata
e garantita, all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Recioto di Gambellara» Classico:
colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso con
eventuali sfumature ambrate;
odore: intenso, profumo di frutta matura con eventuali
sfumature di vaniglia;
sapore: caratteristico, armonico, tipico, amabile o dolce,
con leggero retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione,
con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di
cui almeno 11,30% in alcool effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Recioto di Gambellara» Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, profumo di fruttato;
sapore: caratteristico, vellutato, armonico, fruttato,
tipico, con eventuali sfumature di vaniglia,;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui
almeno 11,00% in alcool effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto minimo non riduttore dei
vini di cui al presente disciplinare.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico e'
obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve; esso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre
dell'anno successivo alla vendemmia.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
superiore, scelto, selezionato e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, zone e localita' delle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto di Gambellara» puo' essere
utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione
e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto
di Gambellara» Classico deve essere confezionato in bottiglie di
vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca,
e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali
produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate puo' essere
consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 3, 6, 9,
12 e 18.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento».
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC
CILENTO
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Cilento» e' riservata ai
seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione:
«Cilento» rosso;
«Cilento» rosato;
«Cilento» bianco;
«Cilento» Aglianico anche con la menzione «riserva»;
«Cilento» Fiano.
Art. 2.
Il vino «Cilento» rosso deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni:
Aglianico: 60-75%;
Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
presenti fino a un massimo del 25%.
Il vino «Cilento» rosato deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni:
Sangiovese: 70-80%;
Aglianico: 10-15%;
Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle
varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un
massimo del 10%.
Il vino «Cilento» bianco deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni:
Fiano: 60-65%;
Trebbiano toscano: 20-30%;
Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un
massimo del 10%.
Il vino «Cilento» Aglianico deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno
l'85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla
coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente
presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 15%.
Il vino «Cilento» Fiano deve essere ottenuto dalle uve
provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti costituiti dal vitigno
Fiano per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla
coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente
presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i
seguenti comuni in provincia di Salerno:
Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio,
Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate,
Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale,
Cuccaro Vetere, Futani, Gioi' Cilento, Giungano, Ispani, Laureana
Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella,
Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi
Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito,
Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino,
Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca,
Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento,
Stio, Torchiara, Tonaca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo
della Lucania, Vibonati.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza del
confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198
III SO.) la linea di delimitazione segue lo stesso fino a Varco
Cilentano posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale
localita' con la strada statale n. 166 e la percorre per tutta la sua
lunghezza, passando prima per Casa Rossa e poi per Casa Chiorbo (35
metri s.l.rn.). Raggiunge, quindi, la strada statale numero 166 in
prossimita' del km 2,6 a quota 35 e la segue fino al km 3 circa in
direzione Roccadaspide. Qui l'abbandona per proseguire la provinciale
per Capaccio che percorre fino all'incrocio di questa con il confine
che separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale fino
al vertice nord. Il limite della zona di produzione coincide, poi,
con il confine nord dei comuni di Trentinara, Monteforte Cilento,
Magliano Vetere, Stio, Campora, Novi Veglia, Rofrano, Torre Orsaia,
Morigerati, Tortorella e li ingloba per intero. Segue, poi, dirigendo
si verso il mare, il confine regionale. A sud l'area e' delimitata
dal mar Tirreno fino alla Torre del Telegrafo sita in comune di
Ascea. Da questo punto la linea di delimitazione segue la curva di
livello 25 fino a raggiungere l'imbocco della galleria ferroviaria
lato Salerno. Segue, poi, la linea ferroviaria fino alla galleria
sotto cui passa la strada statale n. 447 tra il km 60 e il km 59,
dove imbocca la strada statale su indicata in direzione Salerno
seguendola fino alla localita' Bosco a quota 3, presso il km 59. Qui
lascia la statale stessa per seguire la strada comunale
Bosco-Scifro-Stampella fino all'incrocio con la provinciale che
collega la strada statale n. 447, con Ceraso in localita' Stampella.
Segue la stessa fino al confine del comune di Ceraso presso la
localita' Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni di
Ceraso e Ascea fino alla confluenza di questo con il confine di
Castelnuovo Cilento che percorre fino alla linea ferroviaria. Risale
questa fino alla localita' Vallo Scalo dove l'abbandona per risalire
per breve tratto il confine tra i comuni di Castelnuovo Cilento e
Casalvelino. Segue poi il confine tra i comuni di Salento e
Casalvelino e i comuni di Omignano e Casalvelino. Percorre questo
fino all'incrocio con la provinciale pedemontana che la segue
escludendo le localita' Verduzzo, Conca d'Oro, Isca Lunga. Nei pressi
dell'inclusa localita' Torricelli la lascia per percorrere
interamente nell'ordine la strada comunale «Santa Maria ad Nives» e
«Rungi» fino all'imbocco di quest'ultima con la provinciale che segue
in direzione Casalvelino Marina. Imbocca, successivamente, presso il
km 53 la strada statale n. 267 e la segue fino al bivio per la Marina
di Casalvelino che percorre fino al demanio. Da qui segue la costa
fino al punto di partenza alla confluenza del confine nord del comune
di Agropoli con il mare Tirreno.
Art. 4.
Le condizioni ambientali della coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»
rosso, rosato, bianco, Aglianico e Fiano devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche tradizionali di
qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni
collinari di buona esposizione, di natura preferibilmente
silicio-calcarei ubicati a un'altitudine non superiore a 450 metri
s.l.m., a eccezione del comune di Moio della Civitella per il quale
il limite e' posto a metri 550. Sono esclusi gli arenili, le spiagge
e le pianure di fondovalle. I sesti di impianto le forme di
allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
uve da mosto e del vino. Sono vietate le forme di allevamento espanse
su tetto orizzontale ed e' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima per ettaro in coltura specializzata e i titoli
alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»
sono i seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
|Produzione max uva/ha | volumico naturale
Tipologia | T | minimo % vol
=====================================================================
{Cilento} rosso | 10 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} rosato | 10 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} bianco | 10 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} Aglianico | |
(anche riserva) | 10 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} Fiano | 10 | 11,50
La resa massima delle uve per ettaro, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata a detto limite
attraverso un'accurata cernita delle uve.
La produzione, comunque, non deve superare del 20% il limite
massimo.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio ed
imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate sull'intero
territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone
delimitate.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70% per tutte le tipologie.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali leali e costanti, e secondo le moderne tecniche
enologiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del
vino «Cilento» rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di
vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo delle uve pigiate
dopo una limitata macerazione.
Il vino a denominazione di origine controllata «Cilento»
Aglianico deve essere immesso al consumo dopo un periodo di
invecchiamento di almeno 12 mesi con decorrenza dal 1° novembre
dell'anno di produzione delle uve.
Il vino «Cilento» Aglianico sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a trentasei mesi, di cui almeno dodici
in botte, a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, puo'
portare sull'etichetta la qualificazione «riserva».
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Cilento» all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Cilento» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: delicato, asciutto;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto non riduttore minimo: 19 gr/l.
«Cilento» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 17 gr/l.
«Cilento» bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.
«Cilento» Aglianico:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
«Cilento» Aglianico riserva.
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido, con eventuale sentore di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
«Cilento» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole,alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino «Cilento»
Aglianico deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del
Volturno».
PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste al presente
disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e
novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio,
Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello
bianco, Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso e'
riservata ai vini ottenute da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, idonei alla coltivazione per le rispettive province di
Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con
la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche
nella tipologia frizzante.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata
Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella,
Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello
Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica,
Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano,
Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano
Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio,
Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, Santa Maria la Fossa,
Cancello ed Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S.
Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco,
Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada,
Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni,
Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal
di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano,
Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di
Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa,
Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in provincia di
Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano,
Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
Le produzioni massime per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, e i titoli alcolometrici
volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini
a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» devono essere i
seguenti:
----> Vedere tabella a pag. 56 <----
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi
al titolo alcolometrico volumico naturale minimo possono essere
ridotti dello 0,5% vol.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia rosato per la quale non deve essere
superiore al 75% e della tipologia passito per la quale non deve
essere superiore al 50% sull'uva fresca.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»
all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti
titoli alcolometrici volumici totali minimi.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione
geografica tipica dei vini «Terre Lariane» ed approvazione della
relativa proposta di disciplinare di produzione.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA DEI VINI
«Terre Lariane»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane», accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. La indicazione
geografica tipica «Terre Lariane» e' riservata ai seguenti vini:
«Terre Lariane» Bianco, anche nelle tipologie frizzante e
passito;
«Terre Lariane» Rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito
e novello;
«Terre Lariane» rosato, anche nelle tipologie frizzante e
novello;
«Terre Lariane» Verdese bianco;
«Terre Lariane» Chardonnay;
«Terre Lariane» Pinot bianco;
«Terre Lariane» Riesling;
«Terre Lariane» Sauvignon;
«Terre Lariane» Trebbiano (da Trebbiano toscano);
«Terre Lariane» Barbera;
«Terre Lariane» Cabernet sauvignon;
«Terre Lariane» Merlot;
«Terre Lariane» Marzemino;
«Terre Lariane» Croatina;
«Terre Lariane» Sangiovese:
«Terre Lariane» Schiava.
Art. 2.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Bianco
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a bacca bianca idonei
alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Rosso e
Rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a bacca rossa idonei
alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.
La indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco,
Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da
Trebbiano Toscano), e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca
bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per
almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
La indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet
sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava e'
riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal
corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di
Como o di Lecco, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica «Terre Lariane»
comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni di
collina e di montagna della provincia di Como:
Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate
Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso,
Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago,
Bizzarone, Blevio, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate,
Cadorago, Caglio, Cagno, Cantu', Canzo, Capiago Intimiano, Carate
Urio, Carimate, Carlazzo, Carugo, Caslino d'Erba, Casnate con
Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente,
Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Civenna, Colonno, Como, Consiglio
di Rumo, Corrido, Cremia, Cucciago, Dizzasco, Domaso, Dongo, Drezzo,
Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Figino Serenza, Fino
Mornasco, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed uniti,
Gravedona, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lasnigo,
Lenno, Lezzeno, Lipomo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba,
Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio,
Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo,
Montorfano, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San
Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Pare', Pianello del Lario, Pigra,
Plesio, Pognana Lario, Pontelambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano,
Rezzago, Rodero, Ronago, Sala Comacina, San Fermo della Battaglia,
San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano,
Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Uggiate-Trevano, Valbrona,
Valmorea, Valsolda, Veleso, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa
Guardia, Zelbio;
e dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia
di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Barzago,
Barzano', Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco,
Calolziocorte, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza,
Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza,
Costamasnaga, Cremella, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Galbiate,
Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introzzo, Lecco, Lierna,
Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno,
Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono,
Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda,
Perego, Perledo, Pescate, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria
Hoe', Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Torre De' Busi,
Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio
Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano'.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane», per tutte le
tipologie, a tonnellate 12 per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Terre Lariane», devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol per «Terre Lariane» Bianco comprese le tipologie
Frizzante e Passito;
10,50% vol per «Terre Lariane» Rosso comprese le tipologie
Frizzante, Passito, Novello;
10,00% vol per «Terre Lariane» Rosato comprese le tipologie
Frizzante e Novello;
10,00% vol per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling,
Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano toscano);
10,50% vol per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino,
Croatina, Sangiovese, Schiava.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino e al 50%
per le tipologie passito.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» all'atto
dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Terre Lariane» Bianco compresa la tipologia Frizzante 10,50%
vol.
«Terre Lariane» Rosso compresa la tipologia Frizzante
11,00% vol.
«Terre Lariane» Rosato compresa la tipologia Frizzante 10,50%
vol.
«Terre Lariane» Rosso Novello 11,00% vol.
«Terre Lariane» Rosato Novello 11,00% vol.
«Terre Lariane» Passito Bianco e «Terre Lariane» Passito Rosso
15,00% vol di cui almeno 12,00% effettivo; acidita' volatile massima:
1,5 g/l.
«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling,
Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano) 10,50% vol.;
«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina,
Sangiovese, Schiava 11,00% vol.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Terre Lariane» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli orientali del Friuli» e riconoscimento
della sottozona «Schioppettino di Prepotto».
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», annesso al decreto
30 marzo 2006, e' modificato ed integrato come segue:
a) l'art. 1, comma 2, e' sostituito dal seguente testo:
«2. Le sottozone «Cialla», «Rosazzo» e «Schioppettino di Prepotto»
sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte
le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare.»;
b) l'art. 5, comma 4, e' sostituito dal seguente testo:
«4. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la
correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Colli
orientali del Friuli» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla
stessa denominazione di origine e dello stesso colore.»;
c) e' inserito, in calce al disciplinare, l'annesso allegato
relativo alla sottozona «Schioppettino di Prepotto».
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a denominazione di origine
controllata «Colli orientali del Friuli» con la sottozona
«Schioppettino di Prepotto», provenienti da vigneti non ancora
iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme
all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare
le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
Art. 3.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si
riportano all'allegato «A» i codici relativi alle tipologie di vini
DOC della sottozona «Colli orientali del Friuli» «Schioppettino di
Prepotto».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2008
Il direttore generale: Deserti
Allegato
SOTTOZONA «SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del
Friuli» accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di Prepotto»
e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2
prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e
rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Colli orientali
del Friuli».
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del
Friuli» con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» e'
riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto
nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino
anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli
raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei
vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per i tutti i
nuovi impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del
presente allegato tale limite e' ridotto al 5%.
Art. 3.
1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di
Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni gia'
stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. Colli orientali
del Friuli art. 3, e con l'esclusione dei territori gia' ricompresi
nella sottozona «Cialla», nonche' dei terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino:
«Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» e' di 7
tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
49.
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di Kg 1.55 di uva per ceppo. La densita' dei ceppi
per ettaro non potra' essere inferiore a 4.500 in coltura
specializzata.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di
soccorso in casi eccezionali.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei
comuni confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti
ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Colli orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
Per l'affinamento del vino del presente allegato e' obbligatorio
l'uso di botti di legno, per almeno 12 mesi.
La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.
Art. 6.
1. Il vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di
Prepotto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;
odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli
frutti;
sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.
Art. 7.
1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in
etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente
sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori,
in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la
denominazione stessa.
2. Il vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di
Prepotto» dovra' essere posto in commercio non prima del mese
di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
3. Per il vino «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di
Prepotto» non e' consentita la specificazione «superiore»
4. la specificazione RISERVA puo' essere utilizzata qualora il
vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del
quarto anno successivo alla vendemmia.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie,
vigne, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
6. I vini «Colli orientali del Friuli - Schioppettino di
Prepotto» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in
bottiglie di vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacita' non
superiore a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.
Allegato A
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Posizioni Codici |1-4 |5|6-8|9|10|11|12|13|14
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Colli orientali del Friuli Schioppettino | | | | | | | | |
di Prepotto |B076|C|290|2|X |X |A |0 |X
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Colli orientali del Friuli Schioppettino | | | | | | | | |
di Prepotto riserva |B076|C|290|2|A |X |A |1 |X


