Tocai friulano, disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite "Tocai
friulano" e del sinonimo "Friulano" nella designazione e
presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a
Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia.
1. In esecuzione delle ordinanze del T.A.R. del Lazio richiamate in
premessa, in via transitoria, sino al pronunciamento della Corte di
giustizia dell'Unione europea sulle cause parimenti richiamate in
premessa, ai soli fini della designazione dei v.q.p.r.d. provenienti
dalle uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia, e'
consentito:
a) in conformita' alla normativa comunitaria di riferimento,
l'uso del sinonimo "Friulano", cosi' come inserito nel registro
nazionale delle varieta' di vite in corrispondenza della varieta'
"Tocai friulano B", in ambito comunitario ed internazionale ed in
ambito nazionale per i produttori interessati a tale uso;
b) l'uso del nome della varieta' di vite «Tocai friulano B»,
esclusivamente per i vini prodotti e commercializzati in ambito
nazionale.


