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Novità enologiche del 15 settembre 2008

a cura di Graziano Favilli

Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Cilento».
Art. 1.

  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Cilento»,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  3 maggio  1989  e successive modifiche, e' sostituito per
intero  dal  testo  annesso  al  presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

       
     
                               Art. 2.

  I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2008,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Cilento»,  provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge  10 febbraio  1992,  n.  164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002,
la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata dei vini «Cilento».

       
     
                               Art. 3.

  In  deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto
le  partite  di vino a denominazione di origine controllata «Cilento»
Aglianico  di  cui  al  decreto 3 maggio 1989 e successive modifiche,
provenienti   dalle  campagne  vendemmiali  2007/2008  e  precedenti,
possono  utilizzare  la  qualificazione «riserva» purche' le medesime
partite  siano  rispondenti  alle  condizioni  previste  nell'annesso
disciplinare  ed a condizione che i produttori interessati effettuino
preventiva  comunicazione  all'ispettorato  centrale per il controllo
della   qualita'   dei  prodotti  agroalimentari  e  alla  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura competenti per il
territorio.

       
     
                               Art. 4.

  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Cilento»,   e'   tenuto  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.

       
     
                               Art. 5.

  All'allegato  A  sono  riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini  a  denominazione  di origine controllata «Cilento», a titolo di
aggiornamento   dell'elenco   di   cui  all'allegato  4  del  decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008
                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
                                                              Annesso

         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
                  DI ORIGINE CONTROLLATA «CILENTO»


                               Art. 1.

    La denominazione di origine controllata «Cilento» e' riservata ai
seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione:
      «Cilento» rosso;
      «Cilento» rosato;
      «Cilento» bianco;
      «Cilento» Aglianico anche con la menzione «riserva»;
      «Cilento» Fiano.

                               Art. 2.

    Il   vino   «Cilento»   rosso  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti dai seguenti vitigni:
      Aglianico: 60-75%;
      Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%;
      possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve delle
varieta'  di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
presenti fino a un massimo del 25%.
    Il   vino   «Cilento»  rosato  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti dai seguenti vitigni:
      Sangiovese: 70-80%;
      Aglianico: 10-15%;
      Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%;
      possono  concorrere  alla produzione di detto vino anche le uve
delle  varieta'  di  vitigni idonei alla coltivazione in provincia di
Salerno  da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino
a un massimo del 10%.
    Il   vino   «Cilento»  bianco  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti dai seguenti vitigni:
      Fiano: 60-65%;
      Trebbiano toscano: 20-30%;
      Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%;
      possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve delle
varieta'  di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
da  soli  o  congiuntamente  presenti nell'ambito aziendale fino a un
massimo del 10%.
    Il  vino  «Cilento»  Aglianico  deve  essere  ottenuto  dalle uve
provenienti  dai  vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno
l'85%;
    possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino le uve delle
varieta'   di   vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici  idonei  alla
coltivazione  in  provincia  di  Salerno  da  soli  o  congiuntamente
presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 15%.
    Il   vino   «Cilento»   Fiano  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti,  in ambito aziendale, dai vigneti costituiti dal vitigno
Fiano per almeno l'85%;
    possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino le uve delle
varieta'  di  vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici  idonei  alla
coltivazione  in  provincia  di  Salerno  da  soli  o  congiuntamente
presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

                               Art. 3.

    La  zona  di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i
seguenti comuni in provincia di Salerno:
      Agropoli,   Alfano,   Ascea,   Camerota,   Campora,   Capaccio,
Cannalonga,    Casaletto    Spartano,    Casalvelino,   Castellabate,
Castelnuovo  Cilento,  Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale,
Cuccaro  Vetere,  Futani,  Gioi'  Cilento, Giungano, Ispani, Laureana
Cilento,  Laurito,  Lustra,  Magliano  Vetere,  Moio della Civitella,
Montano  Antilia,  Montecorice,  Monteforte Cilento, Morigerati, Novi
Velia,   Ogliastro   Cilento,  Ornignano,  Orna,  Perdifumo,  Perito,
Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino,
Salento, S.Giovanni a Piro, S.Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa
Marina,  Sapri,  Serramezzana,  Sessa  Cilento, Stella Cilento, Stio,
Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della
Lucania, Vibonati.
    Tale  zona  e'  cosi'  delimitata:  partendo dalla confluenza del
confine  nord  del  comune di Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198
III  SO.)  la  linea  di  delimitazione  segue lo stesso fino a Varco
Cilentano  posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale
localita' con la strada statale n. 166 e la percorre per tutta la sua
lunghezza,  passando  prima per Casa Rossa e poi per Casa Chiorbo (35
metri  s.l.m.).  Raggiunge,  quindi,  la strada statale numero 166 in
prossimita'  del  km  2,6 a quota 35 e la segue fino al km 3 circa in
direzione Roccadaspide. Qui l'abbandona per proseguire la provinciale
per  Capaccio che percorre fino all'incrocio di questa con il confine
che separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale fino
al  vertice  nord.  Il limite della zona di produzione coincide, poi,
con  il  confine  nord  dei comuni di Trentinara, Monteforte Cilento,
Magliano  Vetere,  Stio; Campora, Novi Veglia, Rofrano, Torre Orsaia,
Morigerati,   Tortorella   e  li  ingloba  per  intero.  Segue,  poi,
dirigendosi  verso  il  mare,  il confine  regionale. A sud l'area e'
delimitata  dal  mar  Tirreno  fino  alla Torre del Telegrafo sita in
comune  di  Ascea. Da questo punto la linea di delimitazione segue la
curva  di  livello  25  fino  a  raggiungere l'imbocco della galleria
ferroviaria  lato Salerno. Segue, poi, la linea ferroviaria fino alla
galleria  sotto  cui passa la strada statale n. 447 tra il km 60 e il
km  59,  dove  imbocca  la  strada  statale  su indicata in direzione
Salerno  seguendola fino alla localita' Bosco a quota 3, presso il km
59.  Qui  lascia  la  statale  stessa  per seguire la strada comunale
Bosco-Scifro-Stampella  fino  all'incrocio  con  la  provinciale  che
collega  la strada statale n. 447, con Ceraso in localita' Stampella.
Segue  la  stessa  fino  al  confine  del  comune di Ceraso presso la
localita'  Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni di
Ceraso  e  Ascea  fino  alla  confluenza  di questo con il confine di
Castelnuovo  Cilento che percorre fino alla linea ferroviaria. Risale
questa  fino alla localita' Vallo Scalo dove l'abbandona per risalire
per  breve  tratto  il  confine tra i comuni di Castelnuovo Cilento e
Casalvelino.  Segue  poi  il  confine  tra  i  comuni  di  Salento  e
Casalvelino  e  i  comuni  di Omignano e Casalvelino. Percorre questo
fino  all'incrocio  con  la  provinciale  pedemontana  che  la  segue
escludendo le localita' Verduzzo, Conca d'Oro, Isca Lunga. Nei pressi
dell'inclusa   localita'   Torricelli   la   lascia   per  percorrere
interamente  nell'ordine  la strada comunale «Santa Maria ad Nives» e
«Rungi» fino all'imbocco di quest'ultima con la provinciale che segue
in  direzione Casalvelino Marina. Imbocca, successivamente, presso il
km 53 la strada statale n. 267 e la segue fino al bivio per la Marina
di  Casalvelino  che  percorre fino al demanio. Da qui segue la costa
fino al punto di partenza alla confluenza del confine nord del comune
di Agropoli con il mare Tirreno.

                               Art. 4.

    Le condizioni ambientali della coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»
rosso,  rosato,  bianco,  Aglianico  e  Fiano  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle  uve  e  ai  vini  le specifiche caratteristiche tradizionali di
qualita'.  Sono  pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni
collinari   di   buona   esposizione,   di   natura   preferibilmente
silicio-calcarei  ubicati  a  un'altitudine non superiore a 450 metri
s.l.m.,  a  eccezione del comune di Moio della Civitella per il quale
il  limite e' posto a metri 550. Sono esclusi gli arenili, le spiagge
e  le  pianure  di  fondovalle.  I  sesti  di  impianto  le  forme di
allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati,  e,  comunque,  atti a non modificare le caratteristiche delle
uve da mosto e del vino. Sono vietate le forme di allevamento espanse
su tetto orizzontale ed e' vietata ogni pratica di forzatura.
    La  resa  massima  per ettaro in coltura specializzata e i titoli
alcolometrici  volumici  naturali  minimi  delle  uve  destinate alla
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»
sono i seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      |    Produzione max    |   volumico naturale
      Tipologia       |       uva/ha T       |     minimo % vol
=====================================================================
{Cilento} rosso       |          10          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} rosato      |          10          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} bianco      |          10          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} Aglianico   |                      |
(anche riserva)       |          10          |         11,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} Fiano       |          10          |         11,50

    La   resa   massima   delle  uve  per  ettaro,  anche  in  annate
eccezionalmente  favorevoli,  dovra'  essere riportata a detto limite
attraverso un'accurata cernita delle uve.
    La  produzione,  comunque,  non  deve  superare del 20% il limite
massimo.
    La   regione   Campania,   con   proprio   decreto,   sentite  le
organizzazioni  di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia,  tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo'  stabilire  un  limite  massimo  di produzione di uva per ettaro
inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone
immediata   comunicazione   al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.

                               Art. 5.

    Le  operazioni  di  vinificazione, invecchiamento obbligatorio ed
imbottigliamento  devono  essere effettuate all'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle  situazioni  tradizionali,  e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  sull'intero
territorio  dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone
delimitate.
    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al
70% per tutte le tipologie.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali   leali  e  costanti,  e  secondo  le  moderne  tecniche
enologiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
    Per  la  trasformazione  delle  uve destinate alla produzione del
vino  «Cilento»  rosato  deve  attuarsi  il  tradizionale  metodo  di
vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo delle uve pigiate
dopo una limitata macerazione.
    Il   vino   a  denominazione  di  origine  controllata  «Cilento»
Aglianico   deve  essere  immesso  al  consumo  dopo  un  periodo  di
invecchiamento  di  almeno dodici mesi con decorrenza dal 1° novembre
dell'anno di produzione delle uve.
    Il   vino   «Cilento»  Aglianico  sottoposto  ad  un  periodo  di
invecchiamento  non  inferiore a trentasei mesi, di cui almeno dodici
in  botte,  a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, puo'
portare sull'etichetta la qualificazione «riserva».

                               Art. 6.

    I  vini a denominazione di origine controllata «Cilento» all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
    «Cilento» rosso:
      colore: rosso rubino;
      odore: vinoso, caratteristico;
      sapore: delicato, asciutto;
      acidita' totale minima: 5 gr/l;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%vol;
      estratto non riduttore minimo: 19 gr/l;
    «Cilento» rosato:
      colore: rosa piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico;
      sapore: armonico, fresco;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5 gr/l;
      estratto non riduttore minimo: 17 gr/l;
    «Cilento» bianco:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: delicato caratteristico;
      sapore: fresco, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5 gr/l;
      estratto non riduttore minimo: 15 gr/l;
    «Cilento» Aglianico:
      colore: rosso rubino;
      odore: vinoso caratteristico;
      sapore: asciutto, corposo, sapido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
      acidita' totale minima: 5 gr/l;
      estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;
    «Cilento» Aglianico riserva:
      colore: rosso rubino;
      odore: vinoso caratteristico;
      sapore:  asciutto,  corposo,  sapido,  con eventuale sentore di
legno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 5 gr/l;
      estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
    «Cilento» Fiano:
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
      odore: intenso, gradevole, caratteristico;
      sapore: secco, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 5 gr/l;
      estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.
    E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  di  modificare  con  proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

                               Art. 7.

    Alla  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste nel presente
disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
    E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree,
fattorie,  zone  e  localita',  comprese  nella  zona  delimitata nel
precedente  art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
    Sulle  bottiglie  e altri recipienti contenenti il vino «Cilento»
Aglianico deve figurare l'annata di produzione delle uve.

       
     
Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Gambellara».
Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «  Gambellara»,  riconosciuto con decreto del Presidente
della   Repubblica  26 marzo  1970  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito  per  intero dal testo annesso al presente decreto, le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

       
     
                               Art. 2.
  I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2008,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Gambellara»",   provenienti   da   vigneti   non   ancora  iscritti,
conformemente   alle   disposizioni   del  relativo  disciplinare  di
produzione,  sono  tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992,  n.  164  del decreto
ministeriale  27 marzo  2001  e dell'accordo Stato regioni e province
autonome  25 luglio  2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati
ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti
dei vini a denominazione di origine controllata " «Gambellara».

       
     
                               Art. 3.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata «
Gambellara»   e'  tenuto  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.

       
     
                               Art. 5.
  All'allegato  A  sono  riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini  a  denominazione di origine controllata « Gambellara», a titolo
di  aggiornamento  dell'elenco  di  cui  all'allegato  4  del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008
                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
                                                              Annesso
                DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
                DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                            «GAMBELLARA»
                               Art. 1.
    La   denominazione   di  origine  controllata  «  Gambellara»  e'
riservata  ai  seguenti  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai
requisiti del presente disciplinare di produzione:
      « Gambellara»;
      « Gambellara»" Classico;
      « Gambellara»" Classico Vin Santo.
                               Art. 2.
    I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» devono
essere  ottenuti  dalle  uve  provenienti,  in  ambito aziendale, dal
vitigno  Garganega  per  almeno  l'80%  e per il rimanente da uve dei
vitigni  Pinot  Bianco,  Chardonnay  e  Trebbiano di Soave (nostrano)
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
                               Art. 3.
    A) La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto
o   in  parte  i  territori  dei  comuni  di  Gambellara,  Montebello
Vicentino,  Montorso  e  Zermeghedo.  Tale  zona e' cosi' delimitata:
partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona del punto di incontro
del  confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello la linea
di  delimitazione  procede, in senso orario, lungo la carrareccia che
porta  al bivio per Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale
che  scende  a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca' Bellimadore e Case
Colombara,  prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che
conduce  a  Montorso.  Di qui si dirge verso nord-est lungo la stessa
strada,  fino  a  incontrare  la  provinciale  Montebello-Arzignano e
prosegue  sul  confine  comunale  tra  Montorso  e  Arzignano  fino a
incontrare il torrente Chiampo. Discende lungo detto torrente fino al
punto  in  cui  il  corso d'acqua entra in provincia di Verona poco a
nord  dell'autostrada La Serenissima. Da detto punto di delimitazione
segue  verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla Val
Busarello, da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.
      B)  La  zona  di  produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata «Gambellara»" designabili con la
menzione  classico  e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite
nord-ovest  di  zona  nel  punto  di incontro del confine provinciale
Vicenza-Verona  con  la  Val  Busarello,  la  linea  di delimitazione
procede  in  senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per
Ca'  Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte
Cocco,  tocca  le  localita'  di  Ca'  Bellimadore  e Case Colombara;
prosegue  verso  est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a
Montorso.  Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a
Montorso,  quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che
raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota
69,  prende  verso  est e lungo la carrareccia passa per le localita'
Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per
Montebello  che  raggiunge.  Prosegue  verso  ovest  lungo  la strada
comunale  per Selva di Montebello, passando le localita' Castelleto e
Mira,  giungendo  al  bivio  per  Selva. Prosegue verso nord lungo la
strada  comunale  per  Selva  fino a giungere a quota 51 in localita'
Moregio,  dove  piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge
in  localita'  Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton
giungendo  al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso
ovest,  indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e
quindi  procede  per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara
fino  a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in
direzione  ovest  e  passando  per quota 47 giunge sulla comunale per
Terrossa  quota  49.  Indi  si  prosegue  verso  ovest  sulla  strada
provinciale  per  Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona
fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della
zona.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  «Gambellara» devono essere quelle tradizionali
della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le  specifiche  caratteristiche  di qualita'. I sesti di impianto, le
forme  di  allevamento  ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente   usati   o   comunque   atti   a   non   modificare  le
caratteristiche  delle  uve  e  dei  vini.  Per  i vigneti allevati a
pergola  veronese  a  tetto  piano  e'  fatto obbligo la tradizionale
potatura   a   secco  ed  in  verde  che  assicura  l'apertura  della
vegetazione nell'interfilare e una carica massima di 60.000 gemme per
ettaro.   E'   vietata  ogni  pratica  di  forzatura.  E'  consentita
l'irrigazione  di  soccorso.  La  rese  massime di uva, per ettaro di
vigneto  in cultura specializzata, ammesse per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Gambellara» sono le seguenti:
       «Gambellara»" 14 tonnellate;
       «Gambellara"» Classico 12,50 tonnellate;
      « Gambellara»" Classico Vin Santo 12,50 tonnellate.
    Il  quantitativo  massimo  di  uva  da  mettere  a  riposo per la
produzione  del  «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo aver operato a
tradizionale cernita, non deve essere superiore a tonnellate 6,50 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. I rimanenti quantitativi,
fino  al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del
presente   articolo,   saranno  presi  in  carico,  se  ne  hanno  le
caratteristiche,  per  la produzione di «Gambellara»" e «Gambellara»"
Classico.
    Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra indicato, la resa per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
coperta della vite.
    A  detto  limite,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni  di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato  tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel  periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di
ridurre  i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione
anche  in  riferimento  a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra  fissati  dandone  immediata  comunicazione  al Ministero delle
politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini. I rimanenti quantitativi
fino  al  raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quinto comma
del  presente  articolo, saranno presi in carico per la produzione di
vino da tavola. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare
al  vino  «Gambellara»"  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale
complessivo  minimo del 9,5% vol. e per il «Gambellara»" Classico del
10,5% vol.
    Le  uve  destinate  alla vinificazione del «Gambellara»" Classico
Vin  Santo,  dopo  essere  state  sottoposte  ad appassimento, devono
assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo del
16,00% vol.
                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  appassimento e di vinificazione devono essere
effettuate  all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3, lettera A.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,  e'  consentito  che  l'operazione  di  vinificazione sia
effettuata  nell'intero  territorio  dei comuni, anche se soltanto in
parte compresi nella zona delimitata nonche' nei comuni limitrofi.
    Le  uve  destinate  alla  produzione della tipologia «Gambellara»
Classico  Vin  Santo  devono  essere preliminarmente sottoposte ad un
periodo  di  appassimento.  L'appassimento  puo' essere eventualmente
condotto   anche   con   l'ausilio  di  impianti  di  condizionamento
ambientale,   purche'   operanti  a  temperature  analoghe  a  quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
    La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non
deve  superare  il  70%  per  i  tipi  «Gambellara»"  e  «Gambellara»
Classico. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non
ha  diritto  alla  denominazione di origine controllata e puo' essere
preso in carico come da tavola o igt.
    Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla Denominazione di Origine
Controllata  per tutto il prodotto. La resa massima delle uve in vino
ammesse  alla  certificazione  per  la  produzione  del  «Gambellara»
Classico  Vin  Santo  non  deve superare il 40%. L'uso della menzione
«classico»"  per  i  vini  «Gambellara»  e  «Gambellara» Vin Santo e'
riservata  al  prodotto  ottenuto da uve raccolte nella zona indicata
all'art.  3,  lettera  B, vinificate nella stessa e, comunque, tenuto
conto  delle  situazioni  tradizionali  di vinificazione, nell'ambito
della zona di vinificazione di cui comma 1 del presente articolo.
    Il  vino  a  denominazine  di  origine «Gambellara"» Classico Vin
Santo non potra' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un
periodo  di  invecchiamento  di  due  anni  a  partire dal 1° gennaio
successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 6.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Gambellara»
all'atto  dell'emissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
      «Gambellara»:
        colore: da paglierino a dorato chiaro;
        odore:    leggermente   vinoso,   con   profumo   accentuato,
caratteristico;
        sapore:   asciutto   o   talvolta   abboccato,  delicatamente
amarognolo,  di  medio  corpo,  armonico,  vellutato,  con  eventuale
percezione di legno;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol, 11,5%
vol per il «Gambellara» "classico;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
      «Gambellara»"Classico Vin Santo:
        colore: giallo ambrato piu' o meno carico;
        odore:   profumo  intenso,  tipico,  eventuali  sfumature  di
vaniglia;
        sapore:  dolce,  armonico,  vellutato,  tipico, con eventuale
percezione di legno;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al
presente  disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto non riduttore minimo.
                               Art. 7.
    Nella  designazione  e  presentazione dei vini a Denominazione di
Origine  Controllata  «Gambellara»"  Classico e «Gambellara» Classico
Vin  Santo  e'  obbligatorio  riportare  l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
    Le  menzioni  «  Classico"»  e  «  Vin Santo»" devono figurare in
etichetta   in   caratteri  di  dimensioni  non  superiori  a  quelli
utilizzati per la denominazione « Gambellara»", della stessa evidenza
e riportati sulla medesima base colorimetrica.
    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Gambellara» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione  diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi   compresi   gli   aggettivi   extra,  fine,  superiore,  scelto,
selezionato e simili.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore", fattoria", tenuta", podere",
cascina",  ed  altri  termini  similari sono consentite in osservanza
delle   disposizioni  Cee  e  nazionali  in  materia.  E'  consentito
altressi'   l'uso   di   indicazioni   geografiche  o  toponomastiche
aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'  amministrative,
frazioni,   aree,   zone   e  localita'  delle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
controllata «Gambellara"» puo' essere utilizzata la menzione vigna" a
condizione  che  sia  seguita  dal  corrispondente  toponimo,  che la
relativa  superficie  sia  distintamente  specificata  nell'albo  dei
vigneti,  che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino
avvenga  in  recipienti  separati  e  che  tale menzione, seguita dal
toponimo,  venga  riportata  sia  nella  denuncia  delle uve, sia nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 8.
    I  vini  delle  tipologie  «Gambellara»  e «Gambellara»" classico
devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacita'
massima  di  litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento
consono  ai  caratteri  di  pregio di tali produzioni. Tuttavia per i
vini  della sola tipologia «Gambellara» e' consentita l'immissione al
consumo  in  contenitori  di  vetro di capacita' massima di litri 1,5
chiusi con tappo a vite.
    Il vino a doc «Gambellara» Classico Vin Santo deve essere immesso
al  consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5
chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri
di pregio di tali produzioni.
    Inoltre,  a  richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di
tutela  puo'  essere  consentito, a scopo promozionale, con specifica
autorizzazione  del  Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  l'utilizzo  di  contenitori  tradizionali di capacita' di
litri 3, 6, 9, 12 e 18.

       
     
Modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a indicazione
geografica tipica «Terre del Volturno».
Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  dei vini a indicazione geografica
tipica   dei   vini   «Terre  del  Volturno»  approvato  con  decreto
ministeriale  22  novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito
per  intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

       
     
                               Art. 2.
  I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2008,  i  vini  a  indicazione  geografica tipica dei vini
«Terre  del  Volturno»  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti,
conformemente   alle   disposizioni   dell'allegato  disciplinare  di
produzione,  sono  tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992,  n.  164, del decreto
ministeriale  27 marzo  2001  e dell'accordo Stato regioni e province
autonome  25 luglio  2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati
ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi negli appositi elenchi delle
vigne  della  indicazione  geografica  tipica  dei  vini  «Terre  del
Volturno».

       
     
                               Art. 3.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la indicazione geografica tipica dei vini
«Terre  del  Volturno"»  e'  tenuto  a norma di legge, all'osservanza
delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.

       
     
                               Art. 4.
    All'allegato A" sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno», a
titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008
                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
                                                              Annesso
          DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE
               GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»
                               Art. 1.
    L'indicazione    geografica    tipica   «Terre   del   Volturno»,
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti e ai vini che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati.
                               Art. 2.
    L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata
ai seguenti vini:
      bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
      rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile, passito e
novello;
      rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
    I  vini  a  indicazione  geografica  tipica «Terre del Volturno»"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti  composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli.
    L'indicazione  geografica  tipica  «Terre  del  Volturno»  con la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni: Aglianico, Asprinio,
Casavecchia,  Coda  di  Volpe,  Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello
bianco,  Pallagrello  nero,  Piedirosso,  Primitivo,  Sciascinoso  e'
riservata  ai  vini  ottenute da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  idonei  alla  coltivazione  per  le  rispettive province di
Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%.
    I  vini  a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con
la  specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche
nella tipologia frizzante.
                               Art. 3.
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  ad  essere  designati con l'indicazione geografica tipica
«Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni  di:  Capriati  a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata
Sannita,  Letino,  Valle  Agricola,  S.  Gregorio  Matese,  Pratella,
Ailano,  Raviscanina,  S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello
Matese,  S.  Potito  Sannitico,  Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica,
Dragoni,  Alvignano,  Liberi,  Ruviano,  Caiazzo,  Castel Campagnano,
Piana  di  Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano
Vetusto,  Pignataro  Maggiore,  Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio,
Bellona,   Camigliano,  Capua,  Grazzanise,  Santa  Maria  la  Fossa,
Cancello  ed  Arnone,  Castelvoturno,  Villa  Literno, S. Tammaro, S.
Maria   Capua  Vetere,  Macerata  Campania,  Casapulla,  San  Prisco,
Casagiove,   Portico   di  Caserta,  Recale,  S.  Nicola  la  Strada,
Capodrise,   Marcianise,  Caserta,  Maddaloni,  Valle  di  Maddaloni,
Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal
di  Principe,  S.  Cipriano  d'Aversa,  Villa  di  Briano,  Frignano,
Casaluce,  Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di
Atella,  S.  Marcellino,  Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa,
Cesa,  S.  Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in Provincia di
Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano,
Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
    Le   produzioni   massime   per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,   nell'ambito  aziendale,  e  i  titoli  alcolometrici
volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini
a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»" devono essere i
seguenti:

               ---->  Vedere tabella a pag. 12   <----

    Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi
al  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  possono essere
ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere  superiore  all'80%,  per  tutti i tipi di vino, ad
eccezione  della  tipologia  rosato  per  la  quale  non  deve essere
superiore  al  75%  e  della  tipologia passito per la quale non deve
essere superiore al 50% sull'uva fresca.
                               Art. 6.
    I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Terre del Volturno»
all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono  assicurare i seguenti
titoli alcolometrici volumici totali minimi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 12   <----

                               Art. 7.
    All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimenti  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
    Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti   coltivati   nell'ambito   del   territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3  e  iscritti  nell'albo  dei  vigneti  dei vini a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende  utilizzare  l'indicazione  geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei   vini  «Recioto  di  Gambellara»  e  approvazione  del  relativo
disciplinare di produzione.
Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e
garantita  «Recioto di Gambellara» ed e' approvato, nel testo annesso
al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.  La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del  presente  articolo,  le  cui  disposizioni  entrano  in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2008.
  3.  Le  tipologie  dei  vini  a DOC «Gambellara» Recioto classico e
«Gambellara» Recioto spumante, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  26 marzo  1970  e successive modifiche, devono intendersi
revocate  a  decorrere  dalla entrata in vigore del presente decreto,
fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

       
     
                               Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  rivendicare,  a partire gia' dalla
vendemmia  2008,  i  vini  a  denominazione  di origine controllata e
garantita «Recioto di Gambellara» sono tenuti ad effettuare, ai sensi
e  per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e
Province  autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati,  ai  fini  dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei
vigneti «Recioto di Gambellara» DOCG.

       
     
                               Art. 3.
  1.  I  quantitativi  di vino a denominazione di origine controllata
e/o   atti   a   divenire  a  denominazione  di  origine  controllata
«Gambellara»   Recioto  classico  e  «Gambellara»  Recioto  spumante,
ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare
di  produzione  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo  1970  e  successive  modifiche, provenienti dalla vendemmia
2007   e   precedenti,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
disciplinare  di produzione annesso al presente decreto trovansi gia'
confezionati,  in corso di confezionamento o in fase di elaborazione,
possono  essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con
la   D.O.C.,  a  condizione  che  le  ditte  produttrici  interessate
comunichino  all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita'
dei  prodotti  agroalimentari  e alle Camere di commercio, industria,
artigianato   e  agricoltura  competenti  per  il  territorio,  entro
sessanta  giorni  dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso
disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

       
     
                               Art. 4.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e
garantita  «Recioto  di  Gambellara»  e'  tenuto  a  norma  di legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.

       
     
                               Art. 5.
  All'allegato  «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini  a  denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara»,   a   titolo   di   aggiornamento   dell'elenco  di  cui
all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008

                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
                                                              Annesso

Disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
           controllata e garantita «Recioto di Gambellara»


                               Art. 1.

    La  denominazione  di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara»  e'  riservata  ai  seguenti  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare:
      «Recioto di Gambellara» classico;
      «Recioto di Gambellara» spumante.

                               Art. 2.

    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti,
in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega.
    I   vigneti   gia'   iscritti   al   relativo   albo   alla  data
dell'approvazione   del   presente   disciplinare  sono  idonei  alla
produzione dei vini Gambellara.

                               Art. 3.

    La  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre i vini di
denominazione   di   origine  controllata  e  garantita  «Recioto  di
Gambellara»   e'   cosi'  delimitata:  partendo  dall'estremo  limite
nord-ovest  di  zona  nel  punto  di incontro del confine provinciale
Vicenza-Verona  con  la  Val  Busarello,  la  linea  di delimitazione
procede  in  senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per
Ca'  Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte
Cocco,  tocca  le  localita'  di  Ca'  Bellimadore  e Case Colombara;
prosegue  verso  est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a
Montorso.  Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a
Montorso,  quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che
raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota
69,  prende  verso  est e lungo la carrareccia passa per le localita'
Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per
Montebello  che  raggiunge.  Prosegue  verso  ovest  lungo  la strada
comunale  per Selva di Montebello, passando le localita' Castelleto e
Mira,  giungendo  al  bivio  per  Selva. Prosegue verso nord lungo la
strada  comunale  per  Selva  fino a giungere a quota 51 in localita'
Moregio,  dove  piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge
in  localita'  Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton
giungendo  al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso
ovest,  indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e
quindi  procede  per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara
fino  a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in
direzione  ovest  e  passando  per quota 47 giunge sulla comunale per
Terrossa  quota  49.  Indi  si  prosegue  verso  ovest  sulla  strada
provinciale  per  Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona
fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della
zona.

                               Art. 4.

    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  «Recioto  di  Gambellara» devono essere quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
    Le   viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a  spalliera
semplice  o  doppia, oppure a pergola trentina semplice o doppia od a
pergoletta  veronese mono o bilaterale aperta con fili trasversali di
testata,  con  esclusione  delle  pergole  con  tetti  orizzontali  e
continui.
    Per  i  vigneti  piantati  prima  dell'approvazione  del presente
disciplinare  e  allevati  a  pergola  veronese  e'  fatto obbligo la
tradizionale  potatura  a  secco  ed in verde che assicura l'apertura
della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 40.000 gemme
ettaro.   E'   fatto  obbligo  per  tutti  i  vigneti  piantati  dopo
l'approvazione  del  presente  disciplinare  un  numero  di ceppi per
ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    Rispetto  alla  resa massima di uva ammessa alla produzione per i
vini  di  cui  alla denominazione di origine controllata «Gambellara»
Classico,  pari  a 12,5 tonnellate, il quantitativo massimo di uva da
mettere  a  riposo  per  la  produzione  dei  vini a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Recioto di Gambellara», dopo aver
operato  la  tradizionale  cernita,  non deve essere superiore a 6,25
tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
    I  rimanenti  quantitativi di uve, fino alla resa massima di 12,5
tonn/ha   possono   essere   destinate   alla   produzione  del  vino
denominazione  di  origine  controllata  «Gambellara» Classico, se ne
hanno le caratteristiche.
    Il presidente della Giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni  di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato  tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel  periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di
ridurre  i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione
anche  in  riferimento  a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra  fissati  dandone  immediata  comunicazione  al Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari e forestali - Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
    Le   uve   destinate  all'appassimento  devono  avere  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.
    Le  uve destinate alla vinificazione del «Recioto di Gambellara»,
dopo  essere  state  sottoposte ad appassimento, devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14,00% vol.

                               Art. 5.

    Le  operazioni  di  appassimento  e  vinificazione  devono essere
effettuate  all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3,  lettera A del disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata «Gambellara».
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,   e'   consentito  che  l'operazione  di  appassimento  e
vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche
se  soltanto  in  parte  compresi  nella  zona delimitata nonche' nei
comuni limitrofi.
    L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio
di   impianti  di  condizionamento  ambientale,  purche'  operanti  a
temperature  analoghe  a  quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento.
    La  resa  massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a
riposo,  per  la  denominazione  di  origine  controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» Classico non deve essere superiore al 40%; la
resa  massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo,
per  la  denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara»  Spumante,  non  deve essere superiore al 50% comprensivi
dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dello spumante.
    Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine
controllata  e  garantita  «Recioto  di  Gambellara»  Spumante devono
essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della
Regione Veneto.

                               Art. 6.

    I  vini di cui alla presente denominazione di origine controllata
e  garantita,  all'atto  dell'emissione  al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
      «Recioto di Gambellara» Classico:
        colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso con
eventuali sfumature ambrate;
        odore:  intenso,  profumo  di  frutta  matura  con  eventuali
sfumature di vaniglia;
        sapore:  caratteristico,  armonico,  tipico, amabile o dolce,
con  leggero  retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione,
con eventuale percezione di legno;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 14,00% vol. di
cui almeno 11,30 % in alcool effettivo;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
      «Recioto di Gambellara» Spumante:
        spuma: fine e persistente;
        colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
        odore: intenso, profumo di fruttato;
        sapore:   caratteristico,   vellutato,   armonico,  fruttato,
tipico, con eventuali sfumature di vaniglia;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 14% vol di cui
almeno 11,00% in alcool effettivo;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali  di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati  per l'acidita' totale e l'estratto minimo non riduttore dei
vini di cui al presente disciplinare.

                               Art. 7.

    Nella  designazione  e  presentazione del vino a Denominazione di
origine  controllata  e garantita «Recioto di Gambellara» Classico e'
obbligatorio  riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve;  esso  non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre
dell'anno successivo alla vendemmia.
    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Recioto di Gambellara» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
superiore, scelto, selezionato e simili.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  o
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'
amministrative,   frazioni,   aree,  zone  e  localita'  delle  quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato  ottenuto,  alle  condizioni  previste dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
controllata   e   garantita   «Recioto  di  Gambellara»  puo'  essere
utilizzata  la  menzione  «vigna»  a  condizione  che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata  nell'albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione
e  conservazione  del  vino avvenga in recipienti separati e che tale
menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

                               Art. 8.

    In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto
di  Gambellara»  Classico  deve  essere  confezionato in bottiglie di
vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca,
e   con   abbigliamento  consono  ai  caratteri  di  pregio  di  tali
produzioni.
  Inoltre,  a  richiesta  delle  ditte interessate o del Consorzio di
tutela,  puo'  essere consentito, a scopo promozionale, con specifica
autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali,  l'utilizzo  di  contenitori  tradizionali di capacita' di
litri 3, 6, 9, 12 e 18.

 Modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Breganze».
  Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Breganze», riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica  18 luglio  1969 e successive modificazioni, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

       
     
                               Art. 2.
  I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2008,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Breganze», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle  disposizioni  del  relativo  disciplinare  di  produzione, sono
tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164 del decreto ministeriale 27 marzo 2001
e  dell'accordo  Stato Regioni e Province autonome 25 luglio 2002, la
denuncia  dei  rispettivi  terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi  all'apposito  Albo  dei vigneti dei vini a denominazione di
origine controllata «Breganze».

       
     
                               Art. 3.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Breganze»   e'   tenuto  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.

       
     
                               Art. 4.
  All'allegato  «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini  a  denominazione di origine controllata «Breganze», a titolo di
aggiornamento   dell'elenco   di   cui   all'allegato 4  del  decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008

                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
                                                              Annesso

Disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
                       controllata «Breganze»


                               Art. 1.

    La  denominazione  di origine controllata «Breganze» e' riservata
ai  seguenti  vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
      «Breganze» bianco, anche nella tipologia «superiore»;
      «Breganze»   rosso,   anche   nelle   tipologie  «superiore»  e
«riserva»;
      «Breganze»  Tai  (da  Tocai  friulano),  anche  nella tipologia
«superiore»;
      «Breganze» Pinot bianco, anche nella tipologia «superiore»;
      «Breganze» Pinot grigio, anche nella tipologia «superiore»;
      «Breganze»  Vespaiolo  (da  Vespaiola),  anche  nelle tipologie
«superiore» e «spumante»;
      «Breganze»  Torcolato  (da  uve passite Vespaiola), anche nella
tipologia «riserva»;
      «Breganze» Chardonnay, anche nella tipologia «superiore»;
      «Breganze» Sauvignon, anche nella tipologia «superiore»;
      «Breganze»  Pinot  nero,  anche  nelle  tipologie «superiore» e
«riserva»;
      «Breganze»  Marzemino,  anche  nelle  tipologie  «superiore»  e
«riserva»;
      «Breganze»   Merlot,   anche   nelle  tipologie  «superiore»  e
«riserva»;
      «Breganze»    Cabernet   Sauvignon,   anche   nelle   tipologie
«superiore» e «riserva»;
      «Breganze»  Cabernet  (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon
e/o Carmenere), anche nelle tipologie «superiore» e «riserva».

                               Art. 2.

    1.  I  vini a denominazione di origine controllata «Breganze» con
uno  dei  seguenti riferimenti Tai (da Tocai friulano), Pinot bianco,
Pinot  grigio, Vespaiolo (da Vespaiola - anche in versione spumante),
Chardonnay,   Sauvignon,  Pinot  nero,  Marzemino,  Merlot,  Cabernet
Sauvignon  e  Cabernet  (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o
Carmenere)   devono   essere   ottenuti   da   uve   provenienti  dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
    Possono  concorrere,  fino  a un massimo del 15%, le altre uve di
altri   vitigni   di  colore  analogo  non  aromatici,  ammessi  alla
coltivazione per la provincia di Vicenza.
    2.  I  vigneti  delle  varieta' Cabernet franc e Carmenere devono
essere iscritti in elenchi distinti per ciascuna varieta'.
    3.  Il  vino  a  denominazione  di origine controllata «Breganze»
bianco  e'  ottenuto  dalle  uve, dai mosti e dai vini delle seguenti
varieta',  provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli
albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
      Tocai friulano (albo vino Tai) per almeno il 50%;
      altre  varieta' a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
    4.  Il  vino  a  denominazione  di origine controllata «Breganze»
rosso  e'  ottenuto  dalle  uve,  dai mosti e dai vini delle seguenti
varieta',  provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli
albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
      Merlot per almeno il 50%;
      altre  varieta'  a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
    5.  Il  vino  a  denominazione  di origine controllata «Breganze»
Torcolato  e'  il  vino  ottenuto  dalle  uve provenienti dai vigneti
iscritti  all'albo  della  varieta'  Vespaiola  e  che  rispondono ai
requisiti di cui all'art. 4, comma quarto.

                               Art. 3.

    1.  La  zona  di  produzione  dei vini a denominazione di origine
controllata «Breganze» in provincia di Vicenza comprende per intero i
territori  amministrativi  dei  comuni  di: Breganze, Fara Vicentino,
Molvena,  ed  in parte quelli dei comuni di: Bassano del Grappa, Lugo
di   Vicenza,  Marostica,  Mason  Vicentino,  Montecchio  Precalcino,
Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano.
    2.  Tale  zona  e'  cosi' delimitata: confine Nord: procedendo in
senso  orario  da  ovest  verso est: capitello della «mare» da cui si
parte  in  comune di Lugo a quota 397; confine comunale tra Salcedo e
Lusiana  fino  al  punto  in cui detto confine raggiunge in localita'
Ponte  (quota  493)  la strada provinciale Breganze-Lusiana; seguendo
verso  sud  detta  strada  raggiunge il bivio di contrada Garibaldi a
quota  205; qui giunta devia verso oriente e segue la strada comunale
per  Contra' Angonese, case Ronzani, capitello per Contra' Lazzaretti
e  fino  quasi  a  case  Salbeghi  a  quota  335  e  di  qui lungo la
corrispondente  Valletta  scende  a  valle a quota 192 ed incontra il
torrente  Lavarda  che  segue  da  monte a valle fino al punto in cui
coincide  con l'inizio occidentale del confine comunale tra Molvena e
Marostica;  segue  detto  confine da ovest verso est fino al punto in
cui  interseca in corrispondenza della Cima d'Agu' la strada comunale
tra  Marostica  e  Corsara;  segue  detta  strada  fino  al  Castello
Superiore   di  Marostica  (quota  243  e  caposaldo  di  rilevazione
trigonometrica).  Di  qui  con  linea  retta scende nella retrostante
Valle  d'Inverno  fino al bivio delle strade per Valle San Floriano e
Vallonara.  Segue  quindi  la  strada  per  Valle  San  Floriano  che
oltrepassa  e  per seguire sempre la stessa strada fino a Valrovina e
Caluga  a quota 388. Da Caluga raggiunge le Case Vallison a quota 285
e  di qui correndo lungo il corso d'acqua Vallison raggiunge il fiume
Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.
    Confine  orientale  ed in parte sud-orientale: corrisponde con la
sponda  occidentale  del Brenta dalla confluenza con il Vallison fino
al ben noto ponte degli Alpini in Bassano.
    Dal  ponte  degli  alpini  raggiunge attraverso la strada vecchia
statale n. 248 che segue fino al ponte sul torrente Longhelle. Da qui
corre  lungo  le  strade  esterne  inferiore  di  Marostica  e sempre
procedendo   verso   occidente   raggiunge   la   strada  provinciale
pedemontana  da  Marostica  a  Breganze;  segue  detta  strada fino a
Contra'  Costa  al Km 14 nel punto in cui e' attraversata dal confine
comunale  tra  Molvena  e  Pianezze  che  prende a seguire verso sud,
proseguendo  poi  nella  stessa direzione lungo la strada che conduce
alla  localita'  Oppio Ovest sulla strada comunale per Villaraspa; di
qui segue il torrente Ghebo da monte a valle fino al suo incontro con
la strada comunale della Vaccaria in comune di Schiavon.
    Di  qui  segue la stessa strada verso ovest fino ad incontrare il
confine  comunale  tra  Mason  e  Schiavon che segue fino al torrente
Lavarda.  Da  qui  corre  da monte a valle lungo il suddetto torrente
fino  al  suo  incontro  con la strada Ascaria in comune di Sandrigo.
Segue  verso  ovest  detta strada fino al suo innesto sulla strada da
Maragnole  a  Sandrigo.  Corre  quindi  lungo  detta strada fino alla
circonvallazione  superiore  del  centro  abitato  di Sandrigo. Segue
detta  circonvallazione  fino  a  raggiungere la statale n. 248 verso
Vicenza,  lungo  la quale corre fino al ponte sull'Astico di Passo di
Riva.  Confine  sud:  inizia  a  Passo  di  Riva  sulla sponda destra
dell'Astico  in  corrispondenza  del  ponte  omonimo  e  corre  verso
occidente  in  corrispondenza  del  confine  comunale  tra Montecchio
Precalcino  e  Dueville.  Segue  detto confine fino a che incontra la
strada fra Dueville e Leva'.
    Confine  Ovest:  dal  punto di cui sopra il limite occidentale di
zona  segue  la  strada  che  da  Dueville attraversa le localita' di
Leva',  Vignole,  Osteria  del Moraro, Madonetta fino al punto in cui
raggiunge    in    localita'    Cavallino   la   strada   provinciale
Breganze-Thiene.  Di  qui  segue  verso occidente quest'ultima strada
fino al ponte sul torrente Igna. Corre quindi lungo il suddetto corso
d'acqua  da valle a monte fino al punto in cui l'Igna e' attraversato
dal  confine  comunale  tra  Sarcedo  e  Zugliano. Segue quindi detto
confine  in  corrispondenza  delle strade vicinali denominate Refosco
Pescare (si tratta dell'antica strada da Zugliano a Thiene) fino allo
sbocco del loro tratto terminale nella strada provinciale da Zugliano
a  Grumolo  Pedemonte  in prossimita' della distilleria Zanin. Di qui
corre  verso  occidente lungo la strada suddetta fino al bivio con la
strada  per  Corone,  Montecucco  e  Tigurio. Segue detta strada fino
all'intersezione fra quota 223 e 249.
    Segue  quindi  la  linea retta fra l'intersezione di cui sopra la
quota  249  e  la  quota 202 in prossimita' del capitello di Villa di
Sopra.  Di  qui corre lungo la strada per localita' Case Cornorotto e
prosegue  verso  nord fino alla localita' Pompa in corrispondenza del
punto  in  cui il confine comunale fra Lugo e Zugliano si immette nel
torrente  Astico.  Segue  quindi detto corso d'acqua da valle a monte
fino   al   ponte  in  prossimita'  di  localita'  Vigne.  Dal  ponte
sull'Astico  passa  al  centro di Lugo e quindi corre lungo la strada
comunale di Lugo alla localita' Mare e al relativo capitello donde si
e' partiti.

                               Art. 4.

    1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata
«Breganze»  devono  essere  quelle tradizionali della zona e comunque
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
    2.  I  sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
    3.   E'   vietata   ogni  pratica  di  forzatura;  e'  consentita
l'irrigazione di soccorso.
    4.   Le   produzioni   massime  di  uva  per  ettaro  in  coltura
specializzata  delle  varieta'  di viti destinate alla produzione dei
vini  di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici
naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

               ---->  Vedere Tabella a pag. 14  <----

    Per  la  produzione  massima  ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico  minimo  delle  uve destinate alla produzione dei vini delle
tipologie   «bianco»   e  «rosso»,  nelle  diverse  versioni,  si  fa
riferimento   ai  limiti  stabiliti  per  ciascuna  varieta'  che  le
compongono.
    Le uve destinate alla produzione dei suddetti vini, che intendano
utilizzare  la qualificazione aggiuntiva «superiore», devono avere un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% vol.
    Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro
di  vigneti  in  coltura  promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella  specializzata,  in rapporto alla effettiva superficie coperta
della vite.
    A  detti  limiti  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle
uve purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
    Qualora  venga  superato tale limite tutta la produzione perde il
diritto alla denominazione di origine controllata «Breganze».
    5.  La  Regione  Veneto  con  proprio  provvedimento,  sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  tenuto  conto delle condizioni ambientali, climatiche, di
coltivazione  e  di  mercato,  puo'  stabilire  un  limite massimo di
produzione  di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare,  dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alla camera di commercio
competente per territorio.

                               Art. 5.

    1.  Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione
per  l'appassimento  delle  uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la
dove previsti, devono aver luogo all'interno della zona di produzione
delimitata dall'art. 3.
    2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione   e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi
nella  zona  delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima:
Dueville, Lusiana, Pove del Grappa, Schiavon.
    3.  La  tradizionale  tipologia  «Breganze» Torcolato e' ottenuta
dalla  cernita  delle  uve  atte  a  produrre la tipologia «Breganze»
Vespaiolo  fino  ad  un  massimo  del 65% della produzione ammessa ad
ettaro.
    4.  La  vinificazione di dette uve puo' avvenire solo dopo che le
stesse  siano state sottoposte ad appassimento, fino a portarle ad un
titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo non inferiore al 14%.
L'appassimento  puo'  essere condotto anche con l'ausilio di impianti
di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe
a  quelle  riscontrabili  nel  corso  dei  processi  tradizionali  di
appassimento.
    5.  La  loro  pigiatura  deve  avvenire entro la fine di febbraio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
    6.   Nella   vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche
enologiche  locali  leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
    7.  La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo
non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad esclusione della
tipologia  Torcolato.  Qualora  superi questo limite, ma non oltre il
75%,  l'eccedenza  non ha diritto ad alcuna denominazione di origine;
oltre  il  75%  decade  il  diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto.
    Per  la  tipologia «Torcolato» la resa massima dell'uva fresca in
vino  finito pronto per il consumo non deve essere superiore, in ogni
caso, al 50%.
    Per  la  tipologia  «Torcolato» e' ammessa in deroga una acidita'
volatile max di 25 meq/l.
    La  denominazione  di  origine controllata «Breganze» puo' essere
utilizzata per produrre il vino Vespaiolo spumante ottenuto con mosti
e  vini  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente  disciplinare,  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti sulla
preparazione degli spumanti.
    Le  operazioni  di  elaborazione  del  vino  «Breganze» Vespaiolo
spumante dovranno avvenire entro il territorio della Regione Veneto.

                               Art. 6.

    1.  I  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Breganze»
all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
      «Breganze» bianco:
        colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
        odore: vinoso, delicatamente intenso;
        sapore: rotondo, fresco, di corpo;
        titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,00% vol;
12,00 % vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
      «Breganze» rosso:
        colore:  rosso  rubino  vivo,  anche  intenso,  eventualmente
tendente al granato con l'invecchiamento;
        odore:  vinoso,  caratteristico, talvolta erbaceo con profumo
intenso e persistente;
        sapore:  armonico,  di  corpo, asciutto, titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00 % vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      «Breganze» Cabernet:
        colore: rosso rubino scuro con riflessi granati;
        odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;
        sapore:   asciutto,   robusto,  giustamente  tannico,  titolo
alcolometrico  volumico  totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il
superiore;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
      «Breganze» Cabernet Sauvignon:
        colore:  rosso  rubino intenso, tendente al rosso mattone con
l'invecchiamento;
        odore:  vinoso,  caratteristico,  piu'  o  meno  erbaceo  con
profumo intenso e persistente;
        sapore: asciutto, pieno, vellutato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00% vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
      «Breganze» Pinot nero:
        colore: rosso rubino con sfumature color mattone;
        odore: profumo delicato;
        sapore: asciutto, sapido con retrogusto amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00% vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      «Breganze» Marzemino:
        colore: rosso rubino piu' o meno vivace;
        odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;
        sapore: vinoso, intenso e gradevole;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00% vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      «Breganze» Merlot:
        colore:  rosso rubino vivo piu' o meno intenso; eventualmente
tendente al granato con l'invecchiamento;
        odore: vinoso, caratteristico;
        sapore:  armonico,  di  corpo, asciutto, robusto, giustamente
tannico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00 % vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
      «Breganze» Tai:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        odore: delicato e tipico;
        sapore: rotondo, fresco, di corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00% vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      «Breganze» Pinot Bianco:
        colore: bianco paglierino chiaro;
        odore: profumo delicato, gradevole, caratteristico;
        sapore:  armonico  e vellutato, titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,00% vol; 12,00 % vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      «Breganze» Pinot Grigio:
        colore:   dal  paglierino  al  giallo  dorato,  talvolta  con
riflessi ramati;
        odore: delicato, gradevole, caratteristico;
        sapore: armonico e vellutato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00% vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      «Breganze» Vespaiolo:
        colore: da paglierino a dorato, piuttosto carico;
        odore: profumo intenso di fruttato, caratteristico;
        sapore: pieno, fresco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00% vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 6,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      «Breganze» Chardonnay:
        colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
        odore: intenso, giustamente aromatico;
        sapore: gradevolmente morbido, vellutato, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00% vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      «Breganze» Sauvignon:
        colore: giallo paglierino;
        odore: delicato, piu' o meno aromatico;
        sapore: armonico e gradevole;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        12,00% vol per il superiore;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      «Breganze» Torcolato:
        colore: da giallo oro a giallo ambrato carico;
        odore:  profumo  intenso,  caratteristico  di  miele e di uva
passita;
        sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato, deciso;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
        zuccheri riduttori: minimo 35 gr/l;
        acidita' totale minima: 6,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
      «Breganze» Vespaiolo spumante:
        colore: giallo paglierino brillante con spuma persistente;
        aroma: gradevole e caratteristico di fruttato;
        sapore: pieno, rotondo, fresco, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        acidita' totale minima: 6,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
        zuccheri riduttori: fino a 35 gr/l.
    Le  suddette  tipologie  possono  presentare eventuale sentore di
legno.
    2.  E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali  modificare,  con proprio decreto - per i vini di cui ai
presente  disciplinare  -  i  limiti,  sopra indicati, per l'acidita'
totale minima e l'estratto non riduttore minimo.

                               Art. 7.

    1. La qualificazione aggiuntiva «superiore», da sola, puo' essere
utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze»
bianco,  rosso,  Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino,
Merlot,  Tai,  Pinot  Bianco,  Pinot  Grigio, Vespaiolo, Chardonnay e
Sauvignon.
    2.  La  qualificazione aggiuntiva «riserva», da sola, puo' essere
utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze»
rosso,  Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, Merlot e
Torcolato immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento
non   inferiore   a   due  anni  con  decorrenza  dal  primo novembre
dell'annata di produzione delle uve.
    3.  Il  vino  a  denominazione  di origine controllata «Breganze»
Torcolato  non  puo'  essere immesso al consumo prima del 31 dicembre
dell'anno successivo a quello della vendemmia.
    4.  Per  i vini a denominazione di origine controllata «Breganze»
designati con le menzioni aggiuntive «superiore» o «riserva» e per la
tipologia  Torcolato  e'  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata di
produzione  delle  uve,  sia  in  etichetta  che nella documentazione
prevista dalla specifica normativa.
    5.  E'  vietato  usare  insieme  alla  denominazione  di  origine
controllata  «Breganze»,  qualsiasi  specificazione  e qualificazione
aggiuntiva  diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi  gli  aggettivi  «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», e
similari.
    6.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    7.  E'  consentito,  altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree,
fattorie,  zone  e  localita'  -  comprese  nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.

                               Art. 8.

    1.  Per  i vini a denominazione di origine controllata «Breganze»
designati    con    la   menzione   aggiuntiva   «riserva»   all'atto
dell'immissione  al  consumo e' obbligatorio confezionare il prodotto
unicamente  in  bottiglie  di  vetro,  fino alla capacita' massima di
litri  5,  ed  e'  fatto  divieto  l'uso di chiusure tipo a corona, a
strappo, a vite o simili.
    2.  Per il vino a denominazione di origine controllata «Breganze»
Torcolato,  e'  obbligatoria  l'immissione  al  consumo unicamente in
bottiglie  di vetro, fino alla capacita' massima di litri 5, e chiuse
unicamente con tappi raso bocca.
    3.  Tuttavia  per  le  tipologie  con  la  menzione  riserva e la
tipologia  Breganze  Torcolato  e'  consentito l'utilizzo del tappo a
vite esclusivamente per il confezionamento in recipienti di capacita'
fino a litri 0,250.
    4.  Ai  soli  fini  promozionali i vini di cui all'art. 1 possono
essere  confezionati  in  contenitori della capacita' di litri 6,000,
9,000 e 12,000.

 Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite.
   Articolo unico

  1.   La   selezione   clonale   delle  varieta'  di  vite  ai  fini
dell'iscrizione  dei  relativi  doni  nel  registro  nazionale  delle
varieta'  di  vite  avviene  secondo  le  disposizioni  contenute nei
protocolli tecnici allegati al presente decreto.
  2.  Le  disposizioni  previste  dal presente decreto si applicano a
partire dal 1° gennaio 2009.
  3.  In  via  transitoria,  sono escluse dagli obblighi previsti dal
presente  decreto  le  selezioni  clonali per le quali l'impianto dei
campi  di  confronto,  previsti  dall'art. 2 del decreto ministeriale
22 dicembre 1997, sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2008.
  4.  Le  disposizioni  transitorie  di  cui  al  comma precedente si
applicano fino al 31 dicembre 2018.
  5.  Sono  escluse  da  detta  selezione  le  varieta'  di vite ed i
relativi doni geneticamente modificati.
  Il  presente  decreto,  registrato  presso gli organi di controllo,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 2008
                                         Il dirigente generale: Blasi

       
     
                                                           Allegato 1

 PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE DI VARIETA' AD UVE DA VINO

    1.  Indicazione  delle caratteristiche di base per le quali viene
effettuata la selezione clonale.
    2.  Individuazione  e scelta delle piante madri dei presunti doni
in base alle suddette caratteristiche.
    3.  Esecuzione,  sulle  piante  scelte,  dei  test  previsti  dal
seguente protocollo fitosanitario:
      a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della
vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);
      b) assenza  dei  virus  GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai
sintomi di accartocciamento fogliare;
      c) assenza  dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio
biologico  su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet
franc o altra Vitis vinifera sensibile);
      d) assenza  di  virus  GVA  e  GVB associati rispettivamente ai
sintomi  delle  sindromi  del  legno  riccio  «Kober stem grooving» e
«corky bark»;,
      e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del
legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.
    L'assenza  degli  agenti  virali  sopra  menzionati,  di cui alle
lettere a) b),   e d),   deve   essere   verificata   mediante  saggi
sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).
    La  verifica e la veridicita' dello stato sanitario dichiarato e'
responsabilita'   del  costitutore  e  deve  essere  sottoscritta  da
Istituzioni  pubbliche  o  private  riconosciute idonee dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
    Nel  caso  il  materiale  sia  riconosciuto  esente  da virus e/o
malattie  virali  o  virus-simili  non  previste dai requisiti minimi
indicati  dal  presente  allegato,  se  ne  prevede,  a richiesta del
costitutore   o   degli  aventi  causa,  l'indicazione  sul  Registro
nazionale delle varieta' di vite.
    4.  Costituzione di almeno un vigneto di confronto, con un minimo
di  24  ceppi  per ogni presunto clone innestati su un portinnesto di
larga  diffusione.  I ceppi di ciascun presunto clone dovranno essere
replicati almeno su due parcelle (di 12 ceppi ciascuna) non contigue.
Al  fine  di  una  corretta  individuazione delle caratteristiche dei
presunti  cloni  in  studio,  nel  medesimo  vigneto  dovranno essere
presenti  almeno  24  ceppi  di  un  clone  omologato  del vitigno in
selezione.  In  assenza  di cloni gia' iscritti al Registro nazionale
dovranno  essere  presenti  almeno  24  ceppi  della  popolazione del
medesimo  vitigno.  Il  campo  dovra'  essere  localizzato in un sito
vocato  alla  viticoltura  nella  zona  di  diffusione del vitigno in
selezione.
    5.  Esecuzione di analisi biomolecolari (microsatelliti), al fine
di  una  corretta  classificazione,  nel  caso  che il presunto clone
appartenga  a  un  vitigno  con  elevata  variabilita' genetica e/o a
«gruppi varietali» di caratterizzazione incerta.
    6.  Descrizione dei principali caratteri morfologici del presunto
clone  (apice al germogliamento, foglia adulta e grappolo a maturita)
e corredo fotografico minimo di foglia adulta e grappolo a maturita'.
    7.    Determinazione    delle    principali   date   fenologiche:
germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione.
    8.  A  partire da almeno il 3° anno di eta' del vigneto di cui al
punto 4)  e  per  almeno  tre annate, effettuazione di rilievi atti a
verificare la persistenza, dopo la propagazione del/i carattere/i per
il/i  quale/i  si  e'  effettuata  la  selezione  e in riferimento al
testimone, le attitudini agronomiche e produttive del presunto clone.
In particolare il peso del legno di potatura invernale, la fertilita'
reale,  la  produttivita'  (per ceppo e/o per ettaro) e le dimensioni
medie del grappolo.
    9.  A  partire da almeno il 3° anno di eta' del vigneto di cui al
punto 4)  e  per  almeno  tre  annate, effettuazione delle principali
analisi  del  mosto  (zuccheri,  acidita'  titolabile  e  pH)  atte a
verificare,  in  riferimento  al testimone, le attitudini qualitative
del presunto clone
    10.  A partire da almeno il 4° anno di eta' del vigneto di cui al
punto 4)  e  per  almeno  2  annate,  effettuazione  dell'analisi del
contenuto  in  antociani e in polifenoli totali della bacca (solo uve
rosse).
    11.  A partire da almeno il 4° anno di eta' del vigneto di cui al
punto 4)  e  per  almeno  due  annate, andranno effettuate al fine di
verificare,  in riferimento al testimone, le potenzialita' enologiche
del presunto clone:
      a) la  microvinificazione  delle  uve  applicando un protocollo
unico  per tutti i campioni ed utilizzando un quantitativo di uva non
inferiore a 50 kg;
      b) l'analisi  chimica  dei  principali componenti del vino dopo
stabilizzazione  e  imbottigliamento;  tale  analisi  per i vitigni a
bacca  rossa  deve  prevedere  oltre ai parametri principali anche il
contenuto  in  antociani totali, in polifenoli totali e gli indici di
intensita' e tonalita' colorante;
      c) l'analisi  sensoriale  sui  vini;  tale  analisi deve essere
condotta da un panel addestrato;
      d) l'analisi  dei principali aromi liberi e legati nel frutto a
maturazione o nel vino (solo per varieta' aromatiche).

       
     
                                                           Allegato 2

PROTOCOLLO  TECNICO  DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETA' PORTINNESTO DI
                                VITE

    1.  Indicazione  delle caratteristiche di base per le quali viene
effettuata la selezione clonale.
    2.  Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni
in base alle suddette caratteristiche.
    3.  Esecuzione,  sulle  piante  scelte,  dei  test  previsti  dal
seguente protocollo fitosanitario:
      a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della
vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);
      b) assenza  dei  virus  GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai
sintomi di accartocciamento fogliare;
      c) assenza  dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio
biologico  su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet
frane o altra Vitis vinifera sensibile);
      d) assenza  di  virus  GVA  e  GVB associati rispettivamente ai
sintomi  delle  sindromi  del  legno  riccio  «Kober stem grooving» e
«corky bark»;
      e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del
legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB,
      f) assenza  del virus agente della maculatura infettiva o fleck
(GFkV).
    L'assenza  degli  agenti  virali  sopra  menzionati,  di cui alle
lettere a) b), d)   ed f),  deve  essere  verificata  mediante  saggi
sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).
    La  verifica e la veridicita' dello stato sanitario dichiarato e'
responsabilita'   del  costitutore  e  deve  essere  sottoscritta  da
Istituzioni  pubbliche  o  private  riconosciute idonee dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
    Nel  caso  il  materiale  sia  riconosciuto  esente  da virus e/o
malattie  virali  o  virus-simili  non  previste dai requisiti minimi
indicati  dal  presente  allegato,  se  ne  prevede,  a richiesta del
costitutore   o   degli  aventi  causa,  l'indicazione  sul  Registro
nazionale delle varieta' di vite.

       
     
                                                           Allegato 3

PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETA' DI UVE DA MENSA

    1.  Indicazione  delle caratteristiche di base per le quali viene
effettuata la selezione clonale.
    2.  Individuazione  e scelta delle piante madri dei presunti doni
in base alle suddette caratteristiche.
    3.  Esecuzione,  sulle  piante  scelte,  dei  test  previsti  dal
seguente protocollo fitosanitario:
      a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della
vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);
      b) assenza  dei  virus  GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai
sintomi di accartocciamento fogliare;
      c) assenza  dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio
biologico  su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet
frane o altra Vitis vinifera sensibile);
      d) assenza  di  virus  GVA  e  GVB associati rispettivamente ai
sintomi  delle  sindromi  del  legno  riccio  «Kober stem grooving» e
«corky bark»;
      e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del
legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.
    L'assenza  degli  agenti  virali  sopra  menzionati,  di cui alle
lettere a) b), e d) deve essere verificata mediante saggi sierologici
(test ELISA) e test biomolecolari (PCR).
    La  verifica e la veridicita' dello stato sanitario dichiarato e'
responsabilita'   del  costitutore  e  deve  essere  sottoscritta  da
Istituzioni  pubbliche  o  private  riconosciute idonee dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
    Nel  caso  il  materiale  sia  riconosciuto  esente  da virus e/o
malattie  virali  o  virus-simili  non  previste dai requisiti minimi
indicati  dal  presente  allegato,  se  ne  prevede,  a richiesta del
costitutore   o   degli  aventi  causa,  l'indicazione  sul  Registro
nazionale delle varieta' di vite.

 Modifica  del  disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Sangiovese di Romagna».
Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine   controllata   «Sangiovese   di   Romagna»,   approvato  con
decreto del  Presidente  della  Repubblica 9 luglio 1967 e successive
modifiche,  e'  sostituito  per  intero dal testo annesso al presente
decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2008/2009.

       
     
                               Art. 2.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini con la denominazione di origine controllata «Sangiovese
di  Romagna»,  e'  tenuto,  a  norma  di  legge, all'osservanza delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008
                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEL  VINO  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
                 CONTROLLATA «SANGIOVESE DI ROMAGNA»


                               Art. 1.

    La  denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»,
anche  nelle  tipologie superiore, riserva e novello, e' riservata al
vino  che  risponde  alle  condizioni  e  ai  requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.

                               Art. 2.

  Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Sangiovese di
Romagna»  deve  essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito   aziendale,   la  seguente  composizione  ampelografica:
Sangiovese:   dall'85%   al  100%;  possono  concorrere,  da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

                               Art. 3.

    a) Le  uve  destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Sangiovese  di Romagna» devono essere prodotte
nella  zona  che  comprende,  in  tutto o in parte, i comuni appresso
descritti. Tale zona e' cosi' delimitata:
      provincia   di   Forli-Cesena:  comuni  di  Bertinoro,  Borghi,
Castrocaro-Terra  del  Sole,  Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola,
Forli,  Forlimpopoli,  Galeata,  Longiano, Meldola, Mercato Saraceno,
Modigliana,  Montiano,  Portico-San  Benedetto,  Predappio, Rocca San
Casciano,  Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al
Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.
    Per  i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli, Montiano
e Savignano sul Rubicone il limite a valle e' cosi' delimitato:
      comune  di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue
la   strada  statale  n.  9  fino  all'incrocio  di  questa  con  via
Pestalozzi,  segue  questa  e  quindi  via  Marzolino Primo fino alla
ferrovia  Rimini-Bologna,  che  segue fino all'incontro con la strada
statale  n. 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per
via  Brisighella  poi  di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis,
segue  quindi  le  vie:  Vicinale  Cerchia,  S.  Egidio, via Comunale
Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino
al  fiume  Savio  e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla
statale n. 9 Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino
al confine con il comune di Bertinoro;
      comune di Bertinoro: strada statale n. 9 via Emilia;
      comune  di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro
segue  la  statale  n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che
segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue
lungo  la  stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa
fino  a  ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al
confine del comune di Forli;
      comune  di  Forli:  dal  confine  con il comune di Forlimpopoli
segue  la  strada  statale  n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni,
segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni,
Gramsci,  Bertini,  G.  Orceoli,  Somalia,  Tripoli, Bengasi, Cadore,
Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia
Rimini-Bologna  fino  al  casello  km  59  poi  per  via  Zignola  si
ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre
fino al confine col comune di Faenza;
      comuni  di  Montiano  e  Savignano  sul  Rubicone  dalla strada
statale n. 9 via Emilia.
    Provincia  di  Rimini:  comuni  di  Cattolica,  Coriano, Gemmano,
Misano   Adriatico,   Mondaino,   Monte  Colombo,  Montefiore  Conca,
Montegridolfo,   Montescudo,   Morciano  di  Romagna,  Poggio  Berni,
Riccione,  Rimini,  Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente,
San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.
    Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo
di Romagna, il limite a valle e' cosi' delimitato:
      comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla strada statale n.
16 Adriatica;
      comune  di  Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la
strada  statale  n.  16  Adriatica  sino  all'incrocio  con la strada
statale  n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune
di S. Arcangelo di Romagna;
      comune  di  S.  Arcangelo di Romagna, dalla strada statale n. 9
via Emilia.
    Provincia  di  Ravenna:  comuni  di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.
    Per  i  comuni  di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle e'
cosi' delimitato:
      comune  di  Faenza: dal confine col comune di Forli dove questo
incontra  la  strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla
ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine
sinistro  del  fiume  Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie:
Formellino,   Ravegnana,  Borgo  S.  Rocco,  Granarolo  Provelta,  S.
Silvestro,  Scolo  Cerchia,  Convertite,  si ricongiunge a nord della
citta'  a  detta  ferrovia  che  segue  fino  al  confine comunale di
Castelbolognese;
      comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
    Provincia   di   Bologna:   comuni  di  Borgo  Tossignano,  Casal
Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola,
Ozzano dell'Emilia.
    Per  i  comuni  di  Imola  e  Ozzano  il  limite a valle e' cosi'
delimitato:
      comune   di   Imola:   dalla   ferrovia   Rimini-Bologna   sino
all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro
con  la  via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio
confine  comunale  all'ingresso  della  predetta strada nel comune di
Castel Guelfo;
      comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
    b) Le  uve  destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Sangiovese  di  Romagna»  avente  la qualifica
«Superiore»,   devono   essere   prodotte   nel  territorio  appresso
delimitato:
      provincia   di  Bologna:  comuni  di  Borgo  Tossignano,  Casal
Fiumanese,  Castel  San  Pietro  Terme,  Dozza  Imolese, Fontanelice,
Imola, Ozzano dell'Emilia.
    Per  i  comuni  di  Ozzano  dell'Emilia, Castel San Pietro Terme,
Dozza,  il  limite  a  valle  e'  dato dalla strada statale n. 9 (via
Emilia).
    Per  il  comune  di  Imola  il limite a valle e' il seguente: dal
confine  tra  i  comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si
segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue.
    Poi  per  via  Ca'  Lunga  Buore  sino a reinserirsi nella strada
statale  n.  9.  Indi  sino  al  confine  tra  i  comuni  di  Imola e
Castelbolognese.
    Per  i  comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte
e' il seguente:
      comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il
confine  di  provincia  Bologna-Ravenna  si  prosegue per la suddetta
strada  sino  a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610
di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la
via  Gesso.  Si  segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del
comune;
      comune  di  Casal  Fiumanese: dalla mulattiera che passando per
Ca'  Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel San
Pietro Terme.
    Provincia   di   Forli-Cesena:   comuni   di  Bertinoro,  Borghi,
Castrocaro-Terra  del  Sole,  Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola,
Forli, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana,
Montiano,  Predappio,  Rocca San Casciano, Roncofreddo, Savignano sul
Rubicone, Sogliano al Rubicone.
    Per i comuni di Forli, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano,
Savignano sul Rubicone, il limite a valle e' il seguente:
      comune  di Forli: dal confine con la provincia di Ravenna sulla
via  Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei
Sabbioni.  Indi  per  via  Ossi  sino  a Villagrappa, poi per via del
Brando  fino  a  Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67
verso  Firenze  sino  alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna
verso Forli, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale
n.  56  sino  ad  incontrare la via dell'Appennino (strada statale n.
9-ter)  che  si  segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi
dell'uscita  del paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta
sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100,
che  si  segue  fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo
questa  fino  al  confine tra i comuni di Forli e Bertinoro sul fiume
Ronco;
      comune  di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro
e  Forli,  sulla  strada  provinciale n. 37, si segue quest'ultima in
direzione  di  Forlimpopoli  sino  ad  incontrare il Rio Ausa, che si
segue  sino  a  ritornare  sul  confine  tra  i comuni di Bertinoro e
Forlimpopoli;
      comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia; comune di
Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale
n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada
provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore.
    Poi  per  via S. Vittore ex 71 fino alla frazione San Carlo. Indi
per via Castiglione, via Roversano San Carlo, via Comunale Roversano,
via  IV novembre  fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9
(via  Emilia).  Si  prosegue  di nuovo per detta strada statale verso
Rimini  sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e
via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;
      comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla
via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia
e  via  Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via
Massa  che  passando  per  le  frazioni Massa, Balignano, La Crocetta
conduce  fino  al  confine con il comune di Savignano sul Rubicone in
localita' Ca' Ugolini;
      comune  di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di
Longiano  sulla  via Massa, si segue detto confine di comune indi via
Scodella,  via  (Vecchia) Rio Salto, sino ad incontrare il confine di
comune  con  Sant'Arcangelo  di  Romagna,  dopo  aver percorso la via
Seibelle I.
    Per  i  comuni  di  Sogliano  al  Rubicone,  Civitella, Rocca San
Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte e' il seguente:
      comune  di  Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio
con  il  confine con il comune di Roncofreddo si segue il confine del
comune  di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada
statale  n.  71  (Umbro-Casentinese)  in localita' Cella. Indi per la
strada  provinciale  n.  79  Rio  Petra sino alla localita' Strigara.
Quindi  per  via  Strigara verso Sogliano poi per via Sogliano 2, via
Sogliano  Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla localita' Ponte
Uso.  Quindi  verso  Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13
fino ad incontrare il confine di comune in localita' Piano d'Arco;
      comune  di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla
via  strada  statale del Bidente (km 29) si segue quest'ultima sino a
Civitella.  Indi  per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio
sino  al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis
fino  a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio
sbucando  nei  pressi  della  Chiesa. Quindi per via Russola e per la
mulattiera  che  passando  per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo,
Ca'  dei  Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente,
km  63.  Si  prosegue per quest'ultima sino alla localita' Cusercoli.
Indi  per  via  Voltre  che  si segue fino a ritornare sul confine di
comune.  Lungo  quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune
di Cesena;
      comune  di  Rocca  San  Casciano:  dall'incrocio  della  strada
statale  n.  67  con  il confine di comune, si prosegue per la stessa
statale  sino  a  Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche
sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;
      comune  di  Dovadola:  dall'incrocio con il comune di Rocca San
Casciano  sulla  strada  statale  n. 67, si prosegue per quest'ultima
fino  al km 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio
verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;
      comune  di  Modigliana:  dall'incrocio  con  il  confine  della
provincia  di  Ravenna  sulla  strada  Casale  n. 66, si prosegue per
questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo
aver  percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via
I.  Bersari,  via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via
Nazario  Sauro,  piazza  Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G.
Oberdan,  via  S.  Corbari.  Indi per la strada provinciale n. 21 del
Trebbio  sino  ad  incontrare  il  confine  di  comune  in  localita'
Tombaccia;
      comune   di   Mercato  Saraceno:  fanno  parte  della  zona  di
produzione   i   terreni   compresi   nell'area   cosi'   delimitata:
dall'incrocio  del  fiume Savio con il confine di comune in localita'
Cella,  si  prosegue  per  detto confine di comune sino alla frazione
Paderno.  Indi  per  via Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via
Marconi,  piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al
fosso  Sassignolo.  Poi  fosso  Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso
Picchio,  strada  vicinale  Dorgale,  Aravecchia, via Ciola Linaro-M.
Sacco  fino  a  C.S.  Lucia.  Quindi  per via Monte Iottone sino alla
localita'  Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che passando
per Le Ville, Ca' Navacchio porta sulla via Borgo Paglia. Si prosegue
fino  alla  frazione  Borgo  Paglia  e  poi per via Bacciolino fino a
ritornare  sulla strada statale n. 71 in localita' Cella. Si continua
per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.
    Provincia   di   Rimini:   comuni  di  Coriano,  Gemmano,  Misano
Adriatico,  Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo,
Montescudo,  Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Saludecio, S.
Arcangelo  di  Romagna,  San  Clemente,  San  Giovanni  in Marignano,
Torriana, Verucchio.
    Per  i  comuni  di  Misano  Adriatico,  Rimini, Sant'Arcangelo di
Romagna il limite a valle e' il seguente: comune di Misano Adriatico:
dal  confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue
per  quest'ultima  sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad
incontrare  la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). Indi per
quest'ultima  sino  alla  frazione  Cella  Simbeni.  Poi  per via San
Giovanni  sino  al  fiume  Conca  sul  confine tra i comuni di Misano
Adriatico e San Giovanni in Marignano;
      comune  di  Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo
di  Romagna  sulla  statale  via Marecchiese si prosegue verso Rimini
sino  ad  incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad
incontrare il confine con il comune di Riccione;
      comune  di Sant'Arcangelo di Romagna: dai confini con il comune
di  Savignano  sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in
direzione  Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione
Canonica.  Indi  per  via  Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad
incontrare  il  confine  di  comune  che  si  segue  fino  sul  fiume
Marecchia.  Lungo  detto  corso  fino all'incontro con la trasversale
Marecchia.  Poi  per  via  Marecchia fino ad un nuovo incontro con il
confine di comune.
    Provincia  di  Ravenna:  comuni  di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese,  Faenza,  Riolo Terme. Per i comuni di Brisighella e
Casola Valsenio il limite a monte e' il seguente:
      comune  di  Brisighella: dalla localita' Zattaglia in direzione
est  e  lungo  la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via
Firenze  che  si  attraversa  per poi immettersi nella strada privata
Tredozi  Paolo  che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi
lungo  quest'ultimo  sino  alla  confluenza con il fiume Ebola che si
segue   fino   all'incrocio   con  il  confine  tra  le  province  di
Forli-Cesena e Ravenna;
      comune  di  Casola  Valsenio:  dal  confine  tra le province di
Bologna e Ravenna, lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino
alla  localita'  Prugno.  Poi per via del Corso e via Macello fino ad
incontrare  la  strada  statale n. 306 che si segue fino all'incrocio
con  la  via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per
via  Meleto  si  prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue
quest'ultimo  sino  all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che
si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella
e Casola Valsenio in localita' Zattaglia.
    Per  i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle e' il
seguente:
      comune  di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e
Castelbolognese  sulla  strada  statale n. 9 (via Emilia) si prosegue
per  detta  statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo,
che  si  segue  fino  all'incontro  con  la  via  Zirona,  dopo  aver
attraversato  la  Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via
Zirona  sino  ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa
di  Biancanigo.  Per  detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio
Casale.  Si  attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine
sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;
      comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese
e  Faenza  sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la
via  Almisana,  si procede per quest'ultima e poi per via provinciale
Tebano,   via   provinciale   Casale,   via  Colle,  via  provinciale
Ospitalacci  sino  ad  incontrare la via Canal Grande che si percorre
per  pochi  metri  in  direzione  Brisighella  (localita'  Bocche dei
Canali).  Quindi  per via Firenze sino alla localita' Errano, poi per
via  Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione
di Faenza, via Don Giovanni Verita' sino alla localita' Ponte Rosso.
    Quindi  per  via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia
che  si  percorre  per  pochi  metri,  per  imboccare  poi la via San
Mamante.
    Quindi  per  via  del  Passo sino ad incontrare il confine tra le
province di Ravenna e Forli-Cesena sulla via Castiglione.

                               Art. 4.

    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino  «Sangiovese  di  Romagna» devono essere quelle
tradizionali  delle zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
    Sono   pertanto  da  considerarsi  idonei  i  terreni  collinari,
pedecollinari  e,  fra  quelli  della  zona  di pianura delimitata, i
sabbiosi-argillosi  anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono
da  escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di
recente bonifica.
    I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi
impianti  la  densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a
ceppi  per  ettaro:  3.300 per il Sangiovese di Romagna; 3.700 per il
Sangiovese di Romagna Superiore.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
    La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione del vino
«Sangiovese  di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 11,00
per  ettaro  in coltura specializzata. A detto limite anche in annate
eccezionalmente   favorevoli,   la   resa   dovra'  essere  riportata
attraverso  un'accurata  cernita delle uve, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
    La  regione  Emilia-Romagna,  con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,   tenuto   conto   delle   condizioni   ambientali   e  di
coltivazione,   puo'   stabilire  un  limite  massimo  di  produzione
rivendicabile  di  uva  per  ettaro  inferiore  a  quello fissato dal
presente  disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione
al  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali ed al
Comitato  nazionale  per  la tutela delle denominazioni delle origini
dei vini.
    Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare al vino
«Sangiovese  di  Romagna»  un  titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 11,50 %.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del  «Sangiovese di Romagna
Superiore»   devono   assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di 12,50 %.
    Le uve destinate alla produzione della tipologia «Novello» devono
assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00 %.
    Ai  fini  della  vinificazione  delle  citate  tipologie  di vini
«Sangiovese  di Romagna Superiore» e «Novello» le relative uve devono
essere  oggetto  di  specifica  denuncia  annuale  e  sui registri di
cantina  deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve
medesime.

                               Art. 5.

    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
nell'interno  della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nell'ambito   dell'intero   territorio  delle  province  di  Bologna,
Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.
    La  resa  massima  delle  uve  in  vino  finito  non  deve essere
superiore al 65%.
    Qualora  la resa massima uva/vino superi detto limite l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
    Il  vino  «Sangiovese  di  Romagna»  qualificato  «Novello», deve
essere   ottenuto  con  almeno  il  50%  di  vino  proveniente  dalla
macerazione carbonica delle uve.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
    Il  vino  «Sangiovese  di  Romagna»  non  puo'  essere immesso al
consumo  in data anteriore al 1° dicembre dell'anno di raccolta delle
uve.
    Il vino «Sangiovese di Romagna» Superiore non puo' essere immesso
al  consumo  in  data  anteriore  al  1° aprile  dell'anno successivo
all'anno di raccolta delle uve.
    Il   vino  «Sangiovese  di  Romagna»  che  puo'  fregiarsi  della
specificazione  aggiuntiva  «riserva»  deve  essere  sottoposto ad un
periodo  di  invecchiamento  non  inferiore a 24 mesi a decorrere dal
1° dicembre  dell'anno  di  raccolta  delle  uve,  di cui almeno 2 in
bottiglia,  e  la  sua  idoneita' chimico fisica ed organolettica non
potra' essere valutata prima di 22 mesi di invecchiamento.
    Per  il  Sangiovese  di  Romagna,  anche  con  le  specificazioni
«superiore»  e  «riserva», e' consentito l'utilizzo di contenitori in
legno  nelle  fasi di vinificazione, conservazione e affinamento. Per
tutte   le   tipologie,  ad  eccezione  del  Novello,  e'  consentito
effettuare  un  appassimento  parziale  delle  uve  utilizzando anche
attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.
    Per  tutte  le  tipologie e' ammesso l'arricchimento nella misura
massima di 1% vol.

                               Art. 6.

    Il  vino  «Sangiovese  di  Romagna»,  all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: rosso rubino talora con orli violacei;
      odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
      sapore:  secco,  armonico,  leggermente tannico, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Il  vino  «Sangiovese  di Romagna Novello», prodotto nel rispetto
della  specifica  normativa, all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: rosso rubino;
      odore: vinoso, intenso fruttato;
      sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;
      zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    La  menzione  «superiore»  e'  riservata  al  vino «Sangiovese di
Romagna»  ottenuto  dalle uve provenienti dalla zona di produzione di
cui  all'art.  3, lettera b), aventi un titolo alcolometrico volumico
minimo  naturale di cui all'art. 4, vinificate alle condizioni di cui
all'art.  5  del presente disciplinare e che all'atto dell'immissione
al consumo abbia i seguenti requisiti:
      colore: rosso rubino talora con orli violacei;
      odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
      sapore:  secco  armonico,  leggermente  tannico, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    La   menzione  «riserva»  e'  riservata  al  vino  che  e'  stato
sottoposto  a  un  periodo  di invecchiamento di cui all'art. 5 e che
risponde alle seguenti caratteristiche:
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
    E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

                               Art. 7.

    Nella  designazione  della  denominazione  di origine controllata
«Sangiovese  di  Romagna»  la  specificazione aggiuntiva «riserva» e'
riservata   al   vino   sottoposto   al   periodo  di  invecchiamento
obbligatorio minimo di cui all'art. 5 del presente disciplinare.
    In sede di designazione le specificazioni «superiore» e «riserva»
devono   figurare   in   etichetta   al   di   sotto  della  dicitura
«denominazione  di origine controllata» e pertanto non possono essere
intercalate  tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Sangiovese
di Romagna ».
    In  ogni  caso  le  specificazioni «superiore» e «riserva» devono
figurare  in  etichetta  in  caratteri  di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione «Sangiovese di Romagna», della
stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
    Nella  designazione e presentazione del vino a D.O.C. «Sangiovese
di  Romagna»  e'  vietato  l'uso  di qualificazioni diverse da quelle
previste  dal  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
controllata   «Sangiovese  di  Romagna»  puo'  essere  utilizzata  la
menzione  «vigna»  a  condizione  che  sia seguita dal corrispondente
toponimo  o  nome,  che  la  relativa  superficie  sia  distintamente
specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione
e  conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione,  seguita  dal  toponimo  o  nome, venga riportata sia nella
denuncia   delle   uve,  sia  nei  registri,  sia  nei  documenti  di
accompagnamento.
    La  menzione  «vigna»  seguita dal relativo toponimo o nome, deve
essere  riportata  in  caratteri  di dimensione uguale o inferiore al
carattere usato per la denominazione di origine.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta»,
«podere»,  «cascina»  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
    E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive che facciano riferimento a localita' dalle
quali   effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'
qualificato  e'  stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
    Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Sangiovese di
Romagna» puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

                               Art. 8.

    E' consentito il confezionamento del vino «Sangiovese di Romagna»
di tutte le tipologie, anche in recipienti in ceramica.

 Modifica  del  disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Pagadebit di Romagna».
 Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine controllata «Pagadebit di Romagna», approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 17 marzo 1988, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

       
     
                               Art. 2.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini  con la denominazione di origine controllata «Pagadebit
di  Romagna»,  e'  tenuto,  a  norma  di  legge, all'osservanza delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008
                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEL  VINO  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
                 CONTROLLATA «PAGADEBIT DI ROMAGNA»


                               Art. 1.

    La  denominazione  di  origine controllata «Pagadebit di Romagna»
anche  nelle  tipologie  secco,  amabile e frizzante, e' riservata al
vino  bianco  che  risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare.

                               Art. 2.

    Il  vino  «Pagadebit  di Romagna» deve essere ottenuto per almeno
l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.
    Possono  inoltre  concorrere  fino  ad  un  massimo del 15% altri
vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna.

                               Art. 3.

    La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:
      provincia  di  Ravenna: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.
    Per  i  Comuni  di  Castelbolognese e Faenza il limite a valle e'
dato dalla strada statale n. 9 via Emilia;
      provincia   di   Forli-Cesena:  Comuni  di  Bertinoro,  Borghi,
Castrocaro,  Terra  del  Sole, Cesena, Dovadola, Forli, Forlimpopoli,
Longiano,  Meldola,  Montiano,  Predappio, Roncofreddo, Savignano sul
Rubicone, Sogliano al Rubicone.
    Il  limite  a  valle  per  i  comuni di Bertinoro, Cesena, Forli,
Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, e' il seguente:
      comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;
      comune  di  Cesena:  dall'incrocio  con  il Comune di Bertinoro
sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad
incontrare  la  strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore.
Poi  per via San. Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per
via  Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via
IV novembre  fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via
Emilia).  Si  prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini
sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e per via
Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;
      comune  di Forli: dal confine con il comune di Faenza sulla via
Emilia,  si  segue  il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla
via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la
via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino
a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca
poi  la  strada  statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra
del  Sole.  Quindi  si  ritorna  verso  Forli  dopo aver percorso via
Ladino,  per  la  strada  provinciale n. 56 sino ad incontrare la via
dell'Appennino  (strada  statale n. 9 ter) che si segue attraversando
S.  Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la
via  Monda,  indi  per  via  Crocetta sino all'incrocio con la strada
statale del Bidente n. 810, Km 4,100, che si segue fino ad incontrare
la  strada  provinciale  n.  37.  Lungo  questa fino al confine tra i
comuni di Forli' e Bertinoro sul fiume Ronco;
      comune  di Forlimpopoli: dal confine con il Comune di Bertinoro
e  Forli',  sulla  strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in
direzione  di  Forlimpopoli  sino  ad  incontrare il rio Ausa, che si
segue  sino  a  ritornare  sul  confine  tra  i comuni di Bertinoro e
Forlimpopoli;
      comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla
via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia
e  via  Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via
Massa,  che  passando  per  le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta
conduce  fino  al  confine con il Comune di Savignano sul Rubicone in
localita' Ca' Ugolini;
      comune  di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di
Longiano  sulla  via Massa, si segue detto confine di comune indi via
Scodella,  via  (Vecchia)  Rio Salto sino ad incontrare il confine di
comune  con  Sant'Arcangelo  di  Romagna,  dopo  aver percorso la via
Seibelle J.;
      provincia  di  Rimini:  comuni  di  Coriano,  Misano Adriatico,
Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna,
San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.
    Il  limite  a  valle  per  i  comuni di Misano Adriatico, Rimini,
Sant'Arcangelo di Romagna e' il seguente:
      comune  di  Misano  Adriatico:  dal  confine  con  il comune di
Riccione  sulla  via  Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla
via  Grotta.  Poi  per  via  Fontacce  sino  ad  incontrare la strada
provinciale  n.  35  (RiccioneTavoletto).  Indi per quest'ultima sino
alla  frazione  Cella  Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume
Conca  sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in
Marignano;
      comune  di  Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo
di  Romagna  sulla  statale  via Marecchiese si prosegue verso Rimini
sino  ad  incontrare  l'autostrada BolognaRimini che si segue sino ad
incontrare il confine con il Comune di Riccione.
      comune  di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune
di  Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in
direzione  Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione
Canonica.  Indi  per  via  Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad
incontrare  il  confine  di  comune  che  si  segue  fino  sul  fiume
Marecchia.  Lungo  detto  corso  fino all'incontro con la trasversale
Marecchia.  Poi  per  via  Marecchia fino ad un nuovo incontro con il
confine di comune.

                               Art. 4.

    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  vino  «Pagadebit  di  Romagna»  devono essere quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi
impianti  la  densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a
2.500 ceppi per ettaro.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
    La  resa  massima di uva ammessa per la produzione del «Pagadebit
di  Romagna»  non deve essere superiore a tonnellate 14,00 per ettaro
di  vigneto  in  coltura specializzata, a tale limite anche in annate
eccezionalmente  favorevoli, purche' la produzione non superi del 20%
il  limite  medesimo  la  resa dovra' essere riportata attraverso una
accurata cernita delle uve.
    Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra indicato, la resa per
ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
    Qualora   la  resa  dell'uva  in  vino  superi  il  limite  sopra
riportato, la eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
    La  regione  Emilia  Romagna,  con  proprio  decreto,  sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,  tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo'  stabilire  un limite massimo di produzione rivendicabile di uva
per  ettaro  inferiore  a  quello  fissato  dal presente disciplinare
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.

                               Art. 5.

    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
nell'interno  della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nell'ambito  dell'intero  territorio  delle province di Forli-Cesena,
Ravenna e Rimini.
    Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol.

                               Art. 6.

    Il  vino  «Pagadebit  di  Romagna»,  nei  tipi  secco  e amabile,
all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
    Pagadebit di Romagna «secco»:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, di biancospino;
      sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.
    Pagadebit di Romagna «frizzante»:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, di biancospino;
      sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.
    Pagadebit di Romagna «amabile»:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, di biancospino;
      sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    Pagadebit di Romagna «amabile frizzante»:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, di biancospino;
      sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
  E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  di  modificare  con  proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

                               Art. 7.

    L'uso  della  menzione  geografica  aggiuntiva «Bertinoro» per il
vino  «Pagadebit di Romagna» e' riservato al prodotto ottenuto da uve
raccolte  e  vinificate  in quella parte del territorio del comune di
Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3 e
che  assicurano  al  vino  un  titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 11,50% vol.
    All'atto  dell'immissione  al  consumo  il  «Pagadebit di Romagna
Bertinoro» deve avere le seguenti caratteristiche:
    Pagadebit di Romagna Bertinoro «secco»:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, di biancospino;
      sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Pagadebit di Romagna Bertinoro «secco frizzante»:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, di biancospino;
      sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Pagadebit di Romagna Bertinoro «amabile»:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, di biancospino;
      sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Pagadebit di Romagna Bertinoro «amabile frizzante»:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, di biancospino;
      sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
   E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  di  modificare  con  proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

                               Art. 8.

    La  denominazione  di  origine «Pagadebit di Romagna» puo' essere
utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti
o  vini  che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel
presente disciplinare.
    Le  operazioni  di  preparazione  del  tipo frizzante, nonche' le
operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell'ambito
dei territori delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.
    Nella  presentazione  e  designazione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Pagadebit di Romagna» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quella prevista dal
seguente   disciplinare,   ivi   compresi   gli   aggettivi  «extra»,
«superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
controllata «Pagadebit di Romagna» puo' essere utilizzata la menzione
«vigna»  a  condizione  che sia seguita dal relativo toponimo o nome,
che  la  relativa  superficie sia distintamente specificata nell'albo
dei  vigneti,  che la vinificazione, elaborazione e conservazione del
vino  avvengano  in  recipienti separati e che tale menzione, seguita
dal  toponimo  o  nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
    La  menzione  «vigna»  seguita dal relativo toponimo o nome, deve
essere  riportata  in  caratteri  di dimensione uguale o inferiore al
carattere usato per la denominazione di origine.
    E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive che facciano riferimento a localita' dalle
quali   effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'
qualificato  e'  stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
    Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Pagadebit di
Romagna»  deve  figurare  l'indicazione dell'annata di raccolta delle
uve.

Modifica  del  disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Trebbiano di Romagna».
Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine controllata «Trebbiano di Romagna», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 e successive modifiche, e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

       
     
                               Art. 2.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini  con la denominazione di origine controllata «Trebbiano
di  Romagna»,  e'  tenuto,  a  norma  di  legge, all'osservanza delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.

 Riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
«Colline  Joniche Tarantine» e approvazione del relativo disciplinare
di produzione.
  Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino
«Colline  Joniche  Tarantine»  ed  e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.   La  denominazione  di  origine  controllata  «Colline  Joniche
Tarantine», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del  presente  articolo,  le  cui  disposizioni  entrano  in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

       
     
                               Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2008,  i vini a denominazone di origine controllata
«Colline  Joniche  Tarantine»,  provenienti  da  vigneti  non  ancora
iscritti,  ma  aventi  base  ampelografia  conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti  Organismi  territoriali  -  ai  sensi  e  per gli effetti
dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992,  n.  164, del decreto
ministeriale  27 marzo  2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie
autonome  25 luglio  2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

       
     
                               Art. 3.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Colline   Joniche   Tarantine»   e'   tenuto   a   norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.

       
     
                               Art. 4.
  1.  All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini
a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» di
cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008
                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
               CONTROLLATA «COLLINE JONICHE TARANTINE»

                               Art. 1.
    La   denominazione  di  origine  controllata  «  Colline  Joniche
Tarantine»  e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
      a) «Colline Joniche Tarantine» Bianco;
      b) «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»;
      c) «Colline Joniche Taratine» «Verdeca»;
      d) «Colline Joniche Tarantine» Rosato;
      e) «Colline Joniche Tarantine» Rosso;
      f) «Colline Joniche Taratine» Novello;
      g) «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore;
      h) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo;
      i) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore;
      j) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»;
      k) «Colline  Joniche  Tarantine»  Primitivo  «Liquoroso  - Vino
dolce naturale».
                               Art. 2.
    Il  vino  a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»  Bianco,  anche  nella  tipologia  Spumante,  deve  essere
ottenuto   dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale,  almeno il 50% del vitigno Chardonnay; possono concorrere,
per  la  restante  parte,  congiuntamente  o  disgiuntamente,  le uve
provenienti  da  altri  vitigni  a bacca bianca non aromatici, idonei
alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.
    Il  vino  a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»  Verdeca  deve  essere  ottenuto  dalle uve provenienti da
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  almeno  l'85% del medesimo
vitigno;  possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o
disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non
aromatici,  idonei  alla  coltivazione per la zona viticola Salento -
Arco Jonico.
    I  vini  a  Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine» Rosato e Rosso, anche nei tipi Novello e Superiore, devono
essere  ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito
aziendale,  almeno  il  50%  del  vitigno Cabernet Sauvignon; possono
concorrere,  per  la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente,
le  uve  provenienti  da  altri  vitigni  a bacca nera non aromatici,
idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.
    Il  vino  a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine»  Primitivo,  anche  nei tipi Superiore e Liquoroso secco e
Liquoroso  Vino  dolce  naturale,  deve  essere  ottenuto  dalle  uve
provenienti  da  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85%
del  medesimo  vitigno;  possono  concorrere,  per la restante parte,
congiuntamente  o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni
a  bacca  nera  non  aromatici,  idonei alla coltivazione per la zona
viticola Salento - Arco Jonico.
                               Art. 3.
    La  zona  di  produzione  delle uve destinate all'ottenimento dei
vini Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine»
comprende  gli interi territori amministrativi dei comuni di Laterza,
Mottola,   Crispiano   e   Martina   Franca  e  parte  dei  territori
amministrativi  dei  comuni  di  Castellaneta,  Ginosa, Palagianello,
Massafra,  Statte  e Grottaglie, in provincia di Taranto, ed e' cosi'
delimitata:
      la  delimitazione  della  zona  inizia  ad  Est  con  la strada
provinciale Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il
confine  tra  il  comune di Grottaglie, in provincia di Taranto ed il
comune  di  Villa  Castelli,  in  provincia  di  Brindisi.  Da qui si
prosegue  in  direzione  nord  lungo  il  confine  della provincia di
Taranto  fino  a  raggiungere  quota  187,  a circa 650 m a est della
Masseria  Mannara,  laddove  ricade l'intersezione tra il confine del
comune di Martina Franca ed il confine della Provincia di Taranto.
    Da  qui  si  prosegue  in  direzione  Nord lungo il confine della
provincia  di Taranto ed e' proprio quest'ultimo che delimita la zona
delle Colline Joniche ad Est, a Nord e ad Ovest, includendo i confini
Est  e  Nord del comune di Martina Franca, il confine Nord del comune
di  Mottola,  il  confine Nord del comune di Castellaneta, il confine
Nord  ed  Ovest  del comune di Laterza, e parte del confine Ovest del
comune di Ginosa.
    Percorso  dunque  tutto  il confine della provincia di Taranto da
Est  ad  Ovest  si  giunge  al confine Ovest del comune di Ginosa che
coincide  con  il  confine  tra  le  province  di Taranto e Matera e,
quindi, con il confine tra le Regioni Puglia e Basilicata.
    Percorrendo  in direzione Sud il suddetto confine, si giunge sino
a  quota  69 in localita' Castelluccio e da qui, risalendo verso Nord
lungo  la  Carrareccia  che  interseca  il confine medesimo e lungo i
confini  Sud  dei fogli di mappa 46, 47, 48 e 49 del comune di Ginosa
(interamente  inclusi),  si  giunge  sino ad intersecare il foglio di
mappa 66.
    Proseguendo  in direzione Sud, lungo i confini dei fogli di mappa
66,  68,  84, 87 e 102 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si
giunge  ad  intersecare  la strada comunale di Leuci. A questo punto,
percorrendo  in direzione Est il confine Sud del foglio 102, lungo la
strada comunale di Leuci, si interseca la strada Provinciale 154.
    Da questo punto, si percorre, lungo la strada provinciale 154, in
direzione  Nord  il confine Est del foglio 102 fino ad intersecare il
confine Sud del foglio 103, in corrispondenza del Casone Bagone.
    A  questo  punto  si percorre in direzione Est il confine Sud del
foglio  103  (interamente  incluso)  fino  ad  intersecare  la strada
comunale Bandiera.
    Da  questo  punto si percorre in direzione Nord il confine Est ed
il  confine  Nord  del  foglio  103  fino ad incrociare nuovamente la
strada provinciale 154.
    Da questo punto si percorrono in direzione Nord i confini Est dei
fogli  di  mappa  87,  84,  66  e  49  fino  a raggiungere il confine
Sud-Ovest del foglio 51, in localita' Castelluccio a quota 176 .
    A  questo punto, seguendo detto confine di foglio si giunge prima
a  quota 161 e, oltrepassato il Tratturo Chiancone ci si porta sino a
quota  138  all'inizio  del  tratto  carreggiabile  che  porta fino a
Contrada Perrone.
    Da quota 138, si percorre in direzione Nord, lungo il confine Est
del  foglio  di  mappa  51  del comune di Ginosa, la Carrareccia che,
passando  per  Contrada  Longo  a  quota  232 e mantenendosi a Sud di
questa giunge sino a quota 225 in Localita' Difesa Le Cesine lungo il
confine  Sud  del foglio di mappa 36 e fino ad intersecare il vertice
Sud-Ovest  del  foglio  di mappa 37 del comune di Ginosa (interamente
inclusi) confluendo nella carreggiabile che collega Contrada Pezzulli
con la strada comunale di Roccavetere.
    Da questo punto, percorrendo in direzione Sud i confini Ovest dei
fogli  di  mappa  56, 55, 73 e 75 (interamente inclusi), si giunge al
punto  di  intersezione  tra  la  strada  comunale di Giancipoli e la
strada comunale di Roccavetere.
    Da  questo punto si percorre in direzione Nord la strada comunale
di  Roccavetere, lungo i confini Est dei fogli di mappa 75 e 73, fino
ad  incrociare  la  strada  comunale  Fiumicello  II, confine Sud del
foglio  56  ed  intersezione  con  il foglio di mappa 57 (interamente
incluso).
    Da  questo  punto  si percorre il confine Sud ed Est dei fogli di
mappa  57  e  38  (interamente  incluso),  fino  al  punto  in cui si
incrociano   la   strada   comunale  di  Roccavetere  con  la  strada
provinciale  Ginosa-Ginosa  Marina,  confine  Sud-Ovest del foglio di
mappa 33 del comune di Ginosa, a quota 185.
    A  questo  punto  mantenendosi a Sud di questa, in direzione Est,
toccando  rispettivamente quote 151 e 159, giunge sino a quota 158 in
localita'  San  Felice  poco  oltre  Cisterna  di  Ricciardi, lungo i
confini  Sud  dei  fogli  di  mappa  33  e  34  del  comune di Ginosa
(interamente inclusi).
    Giunti a quota 158, si risale verso Nord il confine del foglio 34
del  comune  di  Ginosa  escludendo il foglio di mappa 42 e giungendo
sino al confine con il comune di Laterza.
    Si  prosegue  dunque,  seguendo  detto  confine  in direzione Est
toccando rispettivamente quote 179, 202, 164 in localita' Lamione del
Brigante e 151 in localita' La Guardiola sino a giungere alla Gravina
di  Laterza  in  corrispondenza del foglio di mappa 141 del comune di
Laterza.
    Si continua a percorrere detto confine in direzione Est toccando,
dapprima  quota  118  e,  quindi,  quota  126  in  localita' Masseria
Panettiere,  laddove  il confine interseca la strada provinciale 181,
quindi,  quote  190 e 179 in localita' Parco del Marchese, quote 171,
184 e 219.
    Da  quota  219 si risale verso Nord sempre lungo il confine ed in
corrispondenza  del  limite Est del foglio di mappa 135 del comune di
Laterza sino a giungere a quota 294 nel limite piu' a Nord del foglio
76  del  comune  di  Castellaneta escluso dalla zona «Colline Joniche
Tarantine».
    Da  questo punto si abbandona il confine tra i territori comunali
di  Castellaneta e Laterza e si prosegue verso Sud sino a giungere al
margine Nord della Gravina di Giaccia lungo il confine tra i fogli di
mappa  66  76  (interamente  escluso)  e  toccando quote 262 e 225 in
prossimita' della Gravina della Vernata.
    Seguendo  prima  il confine Sud del foglio di mappa 66 del comune
di Castellaneta e risalendo poi il confine Est dello stesso foglio si
giunge  ad attraversare il foglio 67 (parzialmente incluso) di questo
comune  toccando  quote  102  e 95 e di qui si comincia a risalire in
direzione  Nord  lungo la strada carrareccia che conduce sino a quota
121  e, successivamente a quota 114, dove la carrareccia interseca la
strada  carreggiabile  che  collega  Masseria  Marico  con  la strada
provinciale 181.
    A questo punto, oltrepassata la carreggiabile e proseguendo lungo
la  suddetta  carrareccia,  si  prosegue  sempre  verso Nord lungo il
confine Est del foglio di mappa 67 del comune di Castellaneta sino al
punto di intersezione tra i limiti dei fogli 67, 62 e 63 (interamente
inclusi).
    Proseguendo  quindi  in direzione Sud lungo i limiti dei fogli di
mappa  63 e 69 (interamente incluso) del comune di Castellaneta ci si
porta sino a quota 95 sulla strada carreggiabile che si innesta sulla
provinciale  181,  ai  limiti  dei  fogli  di  mappa  68 (interamente
escluso) e 70 (parzialmente incluso) del comune di Castellaneta.
    Percorrendo  la  carreggiabile in direzione Est si tocca quota 89
e,  quindi,  quota 87 in corrispondenza della diramazione che porta a
Nord  verso Masseria Varola e, attraversando i fogli di mappa 70 e 71
(parzialmente   inclusi),   si   giunge  all'innesto  con  la  strada
provinciale 181 a quota 85.
    Proseguendo lungo la strada provinciale 181 in direzione Nord-Est
si tocca quota 91 in Localita' Pagliarone al confine con il foglio di
mappa 72 (interamente incluso).
    Da  quota  91, percorrendo sempre la strada provinciale n. 181 in
direzione   Sud-Est,   si   giunge   a  quota  81  in  corrispondenza
dell'intersezione  della  suddetta  strada provinciale 181 con la via
Appia.
    Da  questo punto si risale in direzione Nord-Est mantenendo a Sud
la   suddetta   strada   provinciale  in  territorio  del  comune  di
Castellaneta delimitato dal foglio di mappa 73 (parzialmente incluso)
e,  intersecando  la carreggiabile che porta a Nord in localita' Cave
di   Tufo,  si  tocca  quota  78,  quindi  quota  82  giungendo  sino
all'intersezione  con  la  strada  statale  7 Appia al km 620 e, poco
oltre, all'intersezione con il confine tra i comuni di Palagianello e
Castellaneta  e  si prosegue, quindi, in direzione Est verso Masseria
Santa  Colomba a quota 90, con l'inclusione della medesima nella zona
di produzione.
    Da  quota  90,  si prosegue in localita' Parco di Stalla lungo la
strada  che,  toccando  quota 89, 88 e, ancora, 89, in corrispondenza
dell'intersezione  con  la  strada che porta verso Nord alla Masseria
Parco  di  Stalla,  torna  a  quota  88  per  giungere  a quota 83 in
corrispondenza   dell'intersezione   con  la  strada  provinciale  38
Palagianello-Mottola   e,  risalendo  verso  Masseria  Coppolapiatta,
giunge  all'intersezione  dei  confini  dei  comuni di Palagianello e
Palagiano,  dopo aver attraversato il foglio 7 (parzialmente incluso)
del comune di Palagianello ed il foglio 8 (interamente incluso) dello
stesso comune.
    Da  questo  punto, seguendo il confine tra il comune di Palagiano
(interamente  escluso)  e  quello di Mottola (interamente incluso) si
giunge,  dopo l'intersezione con la linea ferroviaria Taranto - Bari,
sino alla ss 7 Appia in territorio di Massafra.
    Proseguendo  lungo la ss 7 Appia in direzione Sud-Est si giunge a
quota  59  in localita' Masseria Palombaro con inclusione dell'intera
area sottesa dai fogli di mappa 37 e 38 del comune di Massafra.
    A  quota 59 si lascia la ss 7 Appia poco oltre Masseria Palombaro
e si imbocca, verso Nord, la carreggiabile che, attraversando i fogli
di  mappa  38,  40 e 41 (parzialmente inclusi), giunge sino al centro
abitato  di  Massafra  in  corrispondenza  del  foglio  di  mappa 115
(parzialmente incluso).
    A  questo  punto, ripresa la ss 7 Appia, si prosegue in direzione
Sud-Est  lungo i limiti a Sud dei fogli di mappa 58 e 64 (interamente
inclusi),   si   prosegue   attraversando   il  foglio  di  mappa  73
(parzialmente  incluso) del comune di Massafra, si percorre quindi il
limite  Sud  del  foglio  di  mappa 75 del comune di Massafra prima a
quota 38 e poi a quota 36.
    Lasciata la ss 7 Appia si imbocca verso Nord la carreggiabile che
porta  verso  la  Cava  di  Tufo,  lungo  il limite Sud del foglio 80
(interamente  incluso)  di  Massafra  si  giunge  al  confine  tra il
territorio  comunale  di  Massafra  e  quello  di  Statte  cosi' come
delimitato  dalla  legge  regionale  20 ottobre  1993,  n. 22, che ha
modificato  il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile
1993 n. 6.
    Si   prosegue   dunque   lungo   la  stessa  strada,  passando  e
mantenendosi  a  Sud  di queste, prima Masseria Gravina ricadente nel
foglio   di   mappa   94   (interamente  incluso)  Taranto-Statte  e,
successivamente, Masseria San Giovanni, ricadente nel foglio di mappa
114 (interamente incluso) sempre di Taranto-Statte.
    Si  giunge,  dunque,  a  lambire il limite a Nord della discarica
comunale, situata a Nord della ss 7 Appia, e si giunge sino all'alveo
principale della Gravina di Leucaspide, ricadente nel foglio di mappa
n.   115,   limite   della   zona  di  produzione  in  territorio  di
Taranto-Statte.
    Si  risale l'alveo della predetta Gravina toccando quote 62 prima
e  83  poi  sino  a  giungere  al  limite  Sud del foglio di mappa 95
(interamente incluso).
    Seguendo  detto  limite  verso  Est  ci  si  dirige  in direzione
Masseria Galeotta (inclusa) sino a giungere alla strada che congiunge
il  quartiere  Tamburi del comune di Taranto con il centro abitato di
Statte.
    Percorrendo detta strada in direzione Sud verso Taranto, lungo il
limite  Ovest  del  foglio  di  mappa  117  (interamente  incluso) di
Taranto-Statte per circa 1,1 chilometri, si giunge sino a quota 65.
    Da  questo punto si prosegue in direzione Est lungo il limite Sud
del  foglio  117 verso Ovile Felicia a quota 75 e, seguendo la strada
che  interseca  la  ferrovia  Sud-Est,  a  quota  70,  si prosegue in
direzione   Est   lungo  il  limite  Sud  del  foglio  di  mappa  122
(interamente incluso) del comune di Taranto, ricadente nel territorio
comunale  di  Statte,  sino  a  giungere  alla  strada campestre che,
percorsa  in  direzione  Sud, lungo i limiti Ovest dei fogli di mappa
139  e  141 (interamente inclusi) di Taranto-Statte, porta a quota 38
e, sempre in direzione Sud, ci si porta nella strada che risale lungo
il  limite  Sud del foglio 141, innestandosi nella strada statale 172
dei Trulli.
    Risalendo verso Nord per un tratto di quest'ultima strada, sempre
lungo il limite Sud del foglio 141 in direzione Masseria Santa Teresa
(esclusa)  e  passando  a  Nord di questa, si giunge sino alla strada
campestre  che,  percorsa in direzione Nord, porta prima a quota 33 e
successivamente a quota 45 in corrispondenza di Casa Bianca.
    Proseguendo  sempre  verso Nord lungo il limite Est del foglio di
mappa 142 (interamente incluso) di Taranto-Statte si confluisce nella
strada  campestre  che  tocca  quota  70 e quota 75 all'altezza della
Gravina di Mazzarracchio.
    Proseguendo  per  circa  350  metri  circa.  Oltre  quota  75, in
direzione  Nord, si segue verso Sud Sud-Est i limiti Sud dei fogli di
mappa  125,  126,  128  e 129 (interamente inclusi) di Taranto-Statte
sino  a  giungere,  a  quota 82, all'innesto con la ss 172 dei Trulli
che,  percorsa  in  direzione  Nord  per  Martina  Franca,  arriva ad
intersecare  il  confine  del  comune  di  Statte,  per  portarsi  in
territorio comunale di Crispiano.
    In  corrispondenza  di  tale intersezione si segue il confine Sud
del  comune di Crispiano in direzione Est sino al punto in cui questo
interseca i confini dei comuni di Montemesola e Grottaglie.
    Di  qui,  si  prosegue  lungo il confine del comune di Grottaglie
sino  al  punto  in  cui questo interseca la strada provinciale 74, a
quota 78,8.
    Da   questo   punto  si  procede  in  direzione  dell'abitato  di
Grottaglie  percorrendo  per  chilometri 4,5 la strada provinciale 74
sino   a   raggiungere   Piazza  IV Novembre  del  centro  urbano  di
Grottaglie.  Da  questo  punto, la delimitazione procede in direzione
Nord  percorrendo  per  chilometri 0,12 la Piazza IV novembre sino al
raggiungimento della via XXV Luglio.
    Da  questo  punto  si  prosegue  in  direzione  Nord  percorrendo
l'intera  via  XXV Luglio  e  un  tratto  della strada provinciale 71
Grottaglie-Martina  Franca  per chilometri 0,91. Il percorso continua
dal  punto precedentemente indicato in direzione Nord-Est percorrendo
per   chilometri  0,72  un  tratto  della  strada  interpoderale  ivi
tracciata,   sino  al  raggiungimento  della  strada  provinciale  72
Grottaglie-Martina Franca.
    Da  qui  si  procede sempre in direzione Nord-Est percorrendo per
chilometri 0,6 l'intera via Capri sino all'inizio di Viale Lavoiser.
    Da  questo  punto  si  procede  nella  stessa  direzione Nord-Est
risalendo  il  tratto  di  Viale  Lavoiser  per  chilometri 0,25 sino
all'intersezione  con  Viale della Costituzione. Il percorso prosegue
in  direzione  Sud-Est  percorrendo  per  chilometri 0,63 Viale della
Costituzione  sino  al  raggiungimento  della  strada  provinciale 73
Grottaglie-Villa  Castelli  e,  da  qui, risale in direzione Nord per
chilometri  1,53  della strada provinciale 73, fino al raggiungimento
di  quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie,
in Provincia di Taranto, ed il comune di Villa Castelli, in Provincia
di Brindisi.
                               Art. 4.
    Le  condizioni  di  coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine»  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
    Le  viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a  spalliera,
semplice o doppia o ad alberello.
    Per  i  vigneti  impiantati  prima dell'approvazione del presente
disciplinare,   allevati   con   forma   a   pergola,  e'  consentita
l'iscrizione  all'albo  dei  vigneti  per un periodo massimo di dieci
anni.  Trascorso  tale  periodo  i vigneti non allevati a spalliera o
alberello saranno automaticamente cancellati dall'albo.
    E'   fatto   obbligo,   per   tutti  i  vigneti  impiantati  dopo
l'approvazione  del presente disciplinare di produzione, di un numero
di ceppi per ettaro non inferiore a 3500.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione e' consentita
solo ed esclusivamente come pratica di soccorso.
    E' consentito l'uso di mezzi di protezione antigrandine.
    La  produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
delle  varieta'  di  viti  destinate  alla produzione dei vini di cui
all'art.  2  e  i  rispettivi  titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono i seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alc. vol. nat.
                      |Prod. max uva /ha tonn|         min.
=====================================================================
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Bianco     |          12          |         11,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Bianco     |                      |
{Spumante}            |          12          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Verdeca    |          11          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Rosato     |          12          |         12,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Rosso e    |                      |
Novello               |          12          |         12,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Rosso      |                      |
Superiore             |          11          |         12,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Primitivo  |          11          |         12,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} Primitivo  |                      |
Superiore             |          10          |         13,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche      |                      |
Tarantine} {Primitivo |                      |
Liquoroso secco} e    |                      |
{Liquoroso Vino dolce |                      |
naturale}             |          10          |         12,00

    I  vini  a  Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine»  Rosso  Superiore e Primitivo Superiore, la cui produzione
massima  per  ettaro  in  coltura  specializzata  non  abbia superato
rispettivamente  le  10  e  le  9  tonnellate,  che abbiano subito un
periodo  di  invecchiamento non inferiore a 30 mesi, di cui almeno 12
in  botti  di  legno,  a  decorrere  dal  1° gennaio  successivo alla
vendemmia  e  immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale  minimo  rispettivamente  del  13  e  del 13.50 % vol, possono
riportare in etichetta la menzione «Riserva Superiore».
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata  «Colline  Joniche Tarantine» devono essere riportati nei
limiti  di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi.
    La   Regione   Puglia,  annualmente,  sentite  le  organizzazioni
professionali  agricole  e  di categoria, prima della vendemmia, puo'
modificare  i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall'art.
10 della legge n. 164/1992.
                               Art. 5.
    Le   operazioni   di   vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione  dei  vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline
Joniche  Tarantine», ivi compresi l'imbottigliamento, la elaborazione
dei  tipi  Spumante,  Novello, Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce
naturale,   nonche'   l'invecchiamento  obbligatorio,  devono  essere
effettuate  all'interno dei territori amministrativi dei comuni anche
solo  parzialmente  compresi  nella  zona  di  produzione  delle  uve
delimitata al precedente art. 3.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al
70%  per  tutti  vini,  ad  esclusione  per  il vino «Colline Joniche
Tarantine»  Rosato per il quale la resa massima delle uve in vino non
deve essere superiore al 60% .
    Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  Denominazione  di  Origine
Controllata  «Colline  Joniche Tarantine» ma puo' essere classificata
con  una  indicazione Geografica Tipica di quelle utilizzabili per il
territorio di cui trattasi.
    Oltre  la  resa  del  75% decade il diritto alla Denominazione di
Origine   Controllata  per  tutto  il  prodotto,  fermo  restando  la
possibilita' di utilizzare una Indicazione Geografica Tipica prevista
per il territorio.
                               Art. 6.
    I  vini  a  Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine»,  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    «Colline Joniche Tarantine» Bianco:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: delicato, gradevole;
      sapore: asciutto, fresco;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»:
      spuma: fine e persistente;
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: delicato, fruttato;
      sapore: fresco, asciutto;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Verdeca:
      colore:  paglierino  piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
      odore: armonico, piu' o meno fruttato, caratteristico;
      sapore: equilibrato, tipico, persistente;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Rosato:
      colore: rosa piu' o meno intenso;
      odore: fruttato, delicato, gradevole;
      sapore: fresco, asciutto, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Rosso:
      colore:  rubino  piu'  o  meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
      odore: intenso, caratteristico, gradevole;
      sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
      titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
      acidita' totale minima: 4.5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Novello:
      colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al violaceo;
      odore: intenso, gradevole, caratteristico;
      sapore: armonico, rotondo, fruttato, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Rosso «Superiore»:
      colore:  rubino  piu'  o  meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
      odore: intenso, gradevole, caratteristico;
      sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
      titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
      acidita' totale minima: 4.5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Primitivo:
      colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con
l'invecchiamento;
      odore: vinoso con profumo caratteristico;
      sapore:   vinoso,   gradevole,  pieno,  armonico,  tendente  al
vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in tal
caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore:
      colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con
l'invecchiamento;
      odore: vinoso, con profumo caratteristico;
      sapore:  vinoso, gradevole, pieno, di corpo, armonico, tendente
al  vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in
tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l:
      estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
    «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»:
      colore: granato piu' o meno intenso, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
      odore: caratteristico, gradevole;
      sapore: tipico, armonico, pieno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol, di cui
effettivi  almeno  16,00% vol. e un massimo di zuccheri residui di 35
g/l;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
    «Colline  Joniche  Tarantine» Primitivo «Liquoroso Vino liquoroso
dolce naturale»;
      colore: granato piu' o meno intenso, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
      odore: caratteristico, gradevole;
      sapore: tipico, armonico, pieno, dolce;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 17,50 % vol, di
cui  effettivi  almeno 15,00 % vol e un minimo di zuccheri residui di
50 g/l;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
                               Art. 7.
    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a Denominazione di
Origine   Controllata   «   Colline  Joniche  Tarantine»  e'  vietata
l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita'  amministrative,  frazioni,  aree,  zone  e localita' comprese
nella  zona  di  produzione,  delimitata nel precedente art. 3, dalle
quali   realmente  provengono  le  uve,  e'  consentita  soltanto  in
conformita' della normativa vigente.
    Puo'  essere  utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita  dal  corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente  specificata nell'albo dei vigneti e che tale menzione,
seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia  nei  registri  e sia nei documenti di accompagnamento durante il
trasporto.
    Nella  presentazione  e  designazione dei vini a Denominazione di
Origine   Controllata   «Colline  Joniche  Tarantine»  deve  figurare
l'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
    I  vini  a  Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine»,  per  l'immissione al consumo, devono essere confezionati
in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Modifica  del  disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Cagnina di Romagna».
Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine  controllata  «Cagnina di Romagna», approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 17 marzo 1988, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

       
     
                               Art. 2.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vino con la denominazione di origine controllata «Cagnina di
Romagna»,   e'   tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.

Modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a indicazione
geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten».
 Art. 1.
  1.  Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica
tipica   «Vigneti   delle  Dolomiti»,  in  lingua  tedesca  «Weinberg
Dolomiten»,  approvato  con  decreto del Ministero Politiche Agricole
del 26 novembre 1997 e successive modifiche, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

       
     
                               Art. 2.
  1.  Soggetti  che  intendono  porre  in  commercio, a partire dalla
campagna  vendemmiale  2008/2009,  i  vini  a  indicazione geografica
tipica   «Vigneti   delle  Dolomiti»,  in  lingua  tedesca  «Weinberg
Dolomiten»,  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti al relativo
elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso
disciplinare  di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei
rispettivi  terreni  vitati,  ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi
all'elenco  delle  vigne «Veneto», nel rispetto delle disposizioni di
cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

       
     
                               Art. 3.
  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono  le  norme  comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione,  presentazione e commercializzazione dei vini da tavola
ad indicazione geografica tipica in vigore.

       
     
                               Art. 4.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo  vini  con  la  indicazione  geografica tipica «Vigneti delle
Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' tenuto, a norma
di  legge,  all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.

       
     
                               Art. 5.
  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco dei codici dei vini a
I.G.T.  di  cui  all'allegato  4 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006,  i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Vigneti delle
Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» sono sostituiti con
i codici riportati nell'allegato «A».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008

                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
          Disciplinare di produzione del vino a indicazione
             geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»
                               Art. 1.
                         Ambito applicazione
    La  indicazione  geografica  tipica  «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua  tedesca «Weinberg Dolomiten», e' riservata ai mosti e ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
                     Tipologie e vitigni ammessi
    La  indicazione  geografica  tipica  «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e riservata ai seguenti vini:
      bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito,
      rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,
       rosati, anche nella tipologia frizzante e passito.
    I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in   lingua  tedesca  «Weinberg  Dolomiten»,  bianchi  devono  essere
ottenuti   da   uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale,   da   uno   o   piu'  vitigni  idonei  alla  coltivazione
rispettivamente  per  le  province  di  Bolzano  e di Trento e per la
provincia  di  Belluno,  nella  regione  Veneto,  con  esclusione del
vitigno Moscato giallo.
    I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in  lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere
ottenuti   da   uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale,   da   uno   o   piu'  vitigni  idonei  alla  coltivazione
rispettivamente  per  le  province  di  Bolzano  e di Trento e per la
provincia  di  Belluno,  nella  regione  Veneto,  con  esclusione del
vitigno Moscato rosa.
    La  indicazione  geografica  tipica  «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei
vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo
e Moscato rosa, con l'esclusione:
      per  la  provincia  di  Bolzano,  dei vitigni Lagrein, Riesling
italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;
      per  la  provincia  di  Trento,  dei  vitigni Lagrein, Riesling
italico,  Riesling  renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner,
Meunier,  Negrara  trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano
toscano;
      per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana,
Pavana,  e'  riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti
da  vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  per almeno l'85% del
corrispondente vitigno.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,   non   aromatici,   idonei   alla   coltivazione   per   le
corrispondenti  province  di  Bolzano,  Trento  e  Belluno fino ad un
massimo del 15%.
    Per  i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Vigneti delle
Dolomiti»,   in  lingua  tedesca  «Weinberg  Dolomiten»,  recanti  la
menzione  «vino passito» o «passito» non e' consentito il riferimento
al  nome  del  vitigno  o  dei  vitigni  dai  quali  il vino e' stato
ottenuto.
    Per  i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Vigneti delle
Dolomiti»,  in  lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' consentito il
riferimento  ai  nomi  di due vitigni indicati nel presente articolo,
con  le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto
derivi  al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in
quantita'  minore  rispetto  all'altro,  sia  presente in percentuale
superiore al 15%.
    I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in  lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno
o  due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti
anche nelle tipologie frizzante.
    I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in  lingua  tedesca  «Weinberg  Dolomiten»,  prodotti nella tipologia
novello  devono  essere ottenuti da vitigni a bacca rossa idonei alla
coltivazione  per  le  corrispondenti  province,  con  prevalenza del
vitigno  Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e
Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre i vini ad
indicazione  geografica  tipica  «Vigneti  delle Dolomiti», in lingua
tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:
      per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  l'intero  territorio
viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
      per   la  provincia  autonoma  di  Trento  l'intero  territorio
viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
      per  la  provincia  di  Belluno  l'intero  territorio  viticolo
ricadente nel territorio amministrativo della provincia.
                               Art. 4.
                    Condizioni ambientali e rese
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
    La  produzione  massima  di  uve per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua  tedesca  «Weinberg  Dolomiten»,  bianchi,  rossi  e  rosati a
tonnellate   23  ed  a  tonnellate  19,5  per  le  tipologie  con  la
specificazione  di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa per
il quale la produzione massima consentita e' di 12 tonnellate.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica   tipica  «Vigneti  delle  Dolomiti»,  in  lingua  tedesca
«Weinberg  Dolomiten»,  seguita o meno dal riferimento ad uno o a due
vitigni,  devono  assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
    E'  consentito  nella misura massima del volume del 15% il taglio
dei  mosti  e  dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale
colore  ottenuti  da  uve  di  vigneti  provenienti  da altre zone di
produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
                               Art. 6.
                   Caratteristiche vini al consumo
    I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in  lingua  tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione
del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo
devono  assicurare  i  seguenti  titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
      «Vigneti   delle   Dolomiti»,   in   lingua  tedesca  «Weinberg
Dolomiten», bianco 10,0 % vol.
      «Vigneti   delle   Dolomiti»,   in   lingua  tedesca  «Weinberg
Dolomiten», rosso 10,0 % vol.
      «Vigneti   delle   Dolomiti»,   in   lingua  tedesca  «Weinberg
Dolomiten», rosato 10,0 % vol.
      «Vigneti   delle   Dolomiti»,   in   lingua  tedesca  «Weinberg
Dolomiten», novello 11,0 % vol.
      «Vigneti   delle   Dolomiti»,   in   lingua  tedesca  «Weinberg
Dolomiten», frizzante 10,0 % vol.
      «Vigneti   delle   Dolomiti»,   in   lingua  tedesca  «Weinberg
Dolomiten», passito 14,0 % vol.
    Il   vino   ad   indicazione  geografica  tipica  «Vigneti  delle
Dolomiti»,   in   lingua   tedesca  «Weinberg  Dolomiten»,  tipologia
frizzante,  ottenuto  da  uve  provenienti dal vitigno Moscato giallo
deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,0
% vol.
                               Art. 7.
                  Designazione e riclassificazione
    Alla  indicazione  geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua   tedesca  «Weinberg  Dolomiten»,  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste nel presente
disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi riserva,
extra,  fine,  scelto,  selezionato,  superiore,  vendemmia tardiva e
similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
    Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua  tedesca  «Weinberg  Dolomiten»,  puo'  essere utilizzata come
ricaduta  per  i  vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel  precedente  art. 3, ed
iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine,
a  condizione  che  i  vini  per  i  quali  si  intende utilizzare la
indicazione  geografica  tipica  di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e
garantita   «Cesanese  del  Piglio»  o  «Piglio»,  gia'  riconosciuta
denominazione  di  origine  controllata con il decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1973.
  2.  E'  approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio».
  3.  La  denominazione  di origine controllata e garantita «Cesanese
del  Piglio»  o  «Piglio»,  e'  riservata ai vini che rispondono alle
condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di  cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
  4.  La denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o
«Piglio»,  riconosciuta  con  decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1973, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in
vigore   del   presente   decreto,  fatti  salvi  tutti  gli  effetti
determinatisi.

       
     
                               Art. 2.
  1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione
di  origine  controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio» aventi base
ampelografia  rispondente  a  quanto previsto all'art. 2 dell'annesso
disciplinare  di  produzione devono intendersi iscritti al nuovo Albo
dei  vigneti  della  denominazione di origine controllata e garantita
«Cesanese del Piglio» o «Piglio».

       
     
                               Art. 3.
  1.  I  quantitativi  di vino a denominazione di origine controllata
e/o  atti a divenire a denominazione di origine controllata «Cesanese
del  Piglio»  o  «Piglio», ottenuti in conformita' delle disposizioni
contenute  nel  disciplinare  di produzione approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 gennaio 1970, e successive modifiche,
provenienti  dalla  vendemmia  2007  e  precedenti,  che alla data di
entrata  in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente
decreto  trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in
fase   di  elaborazione,  possono  essere  commercializzati  fino  ad
esaurimento  delle  scorte  con  la d.o.c., a condizione che le Ditte
produttrici   interessate   comunichino  all'Ufficio  competente  per
territorio  dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita'
dei  Prodotti  Agroalimentari ed alla competente Camera di Commercio,
entro  sessanta  giorni  dalla  citata  data  di  entrata  in  vigore
dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso
le stesse.

       
     
                               Art. 4.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e
garantita  «Cesanese  del  Piglio»  o  «Piglio»  e' tenuto a norma di
legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e  dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.

       
     
                               Art. 5.
  1.  All'allegato  «A»  sono  riportati i codici delle tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del
Piglio»  o  «Piglio»  di  cui  all'art.  7  del  decreto ministeriale
28 dicembre 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2008

                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio

       
     
         Disciplinare di produzione del vino a denominazione
  di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio»
                               Art. 1.
    La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del
Piglio»  o  «Piglio»  e'  riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni  e  ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le tipologie:
      «Cesanese del Piglio» o «Piglio»;
      «Cesanese del Piglio» o «Piglio» "Superiore"».
                               Art. 2.
    Il  vino  «Cesanese  del  Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto
dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente  composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese
comune  90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione»
per la regione Lazio a bacca rossa per non piu' del 10%.
                               Art. 3.
    La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio»
o  «Piglio»  ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il
territorio  comunale  di  Piglio  e Serrone e parte del territorio di
Acuto, Anagni e Paliano.
    Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio del confine
comunale  di  Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone,
in  localita'  la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest
il  confine  provinciale fino a incontrare, in localita' Fontanarena,
la  strada  per  la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud
fino  al  ponte  Valleranno,  di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino
all'altezza  della  quota  239 e poi segue la strada che in direzione
nord-est  va  a incrociare quella di Paliano in prossimita' del km 7;
in  direzione  sud  segue  tale  strada  fino a incrociare il confine
provinciale  tra  Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a
incrociare  l'elettrodotto  dopo  circa  500 metri, prosegue, quindi,
verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine
provinciale  e  poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue
verso  nord-est  una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte,
segue  quindi  l'elettrodotto  in direzione est fino a raggiungere il
confine  comunale  tra  Paliano  e Anagni, lungo il medesimo discende
verso   sud,  supera  la  via  Casilina  (strada  statale  n.  6)  in
prossimita'  dal  km  57,700  sino  a  incontrare  il  confine tra le
province  di  Roma  e  Frosinone, segue quindi questo confine sino al
ponte  della  Mola  e  prosegue  poi  per  la strada che costeggiando
l'acquedotto,  in  direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue
quindi  la  medesima  sino  al Rio S. Maria che risale verso nord-est
sino  a  Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano
per  circa  250  metri  sino  al ponte posto a circa 250 metri, segue
quindi,  in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100
metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la
strada  per  Anagni  all'altezza  del km 26,600 circa; prosegue lungo
quest'ultima  verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue
verso  nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n.
6) in prossimita' dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord,
per  la  strada  prima  e il sentiero poi che attraverso la localita'
Cudi  incrocia  la  strada per Anagni in prossimita' della quota 325,
prosegue  su  quest'ultima,  supera  il  centro  abitato  di  Anagni,
costeggiandolo  a  sud  per  proseguire verso est sulla strada per le
Case  Belvedere  fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla
strada  per  la  cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso
nord-est per quella che costeggia la localita' Vignola e passa per la
quota  396  fino  a  congiungersi  al  km 6 della strada gia' seguita
all'uscita  di  Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e
segue  quindi  quella  in  direzione  verso  nord-est  per quella che
costeggia  la  localita'  Vignola  e  passa  per  la quota 396 fino a
congiungersi  al km 6 della strada gia' seguita all'uscita di Anagni,
percorre  la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in
direzione  ovest  per  il  fontanile  (quota  378),  prosegue  poi in
direzione  nord  per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara,
le  Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341,
371,  390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul
Rio  Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto
fino  a  inserirsi  sulla  strada  statale  di  Fiuggi  (n.  155)  in
prossimita'  del  km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a
incontrare  il  confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimita'
del km 36,500.
    Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a
incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano
di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale
raggiungendo   la   localita'  la  Morra  Rossa  chiudendo  cosi'  la
delimitazione.
                               Art. 4.
    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini  «Cesanese  del  Piglio»  o  «Piglio»  devono essere quelle
tradizionali  della  zona  e  atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
    Per  i  nuovi  impianti  e reimpianti la densita' non puo' essere
inferiore  a  3.000  ceppi  per  ettaro  in coltura specializzata. E'
vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».
    I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono
quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    La  produzione  massima  di  uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      |    Produzione uva    |   volumico naturale
      Tipologia       |     tonn/ettaro      |        minimo
=====================================================================
Cesanese del Piglio o |                      |
       {Piglio}       |        11,00         |      12,00 %vol
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio o |                      |
  {Piglio} Superiore  |         9,00         |      12,50 %vol

  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  attraverso  un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi.
                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  vinificazione  devono essere effettuate nella
sola  area  dei  comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone,
Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni.
    L'imbottigliamento  dei  vini  Cesanese  del Piglio deve avvenire
all'interno della zona di vinificazione.
    E'  comunque  consentito  che le operazioni di vinificazione e di
imbottigliamento,  limitatamente  al  vino  «Cesanese  del  Piglio» o
«Piglio»,  con  esclusione  delle  tipologie  «Superiore»  e menzione
«Riserva»,  siano  effettuate  fuori  dall'attuale zona di produzione
delle  uve  e  limitatamente  ai  comuni di Arcinazzo Romano, Affile,
Roiate,  Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da
vinificatori  che  producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve
della  zona  di  produzione  di  cui all'art. 3 negli ultimi tre anni
consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
    E'  consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa  denominazione  d'origine  controllata e garantita, oppure con
mosto  concentrato  rettificato  o  a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
    E'  ammessa  la  colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di
invecchiamento  obbligatorio,  con  vini  aventi  diritto alla stessa
denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio.
    La  resa  massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva  e  la  produzione  massima  di  vino  per ettaro, sono le
seguenti:

=====================================================================
                           |             |Produzione massima di vino
         Tipologia         |Resa uva/vino|           hl/ha
=====================================================================
    Cesanese del Piglio    |     65%     |           71,50
---------------------------------------------------------------------
    Cesanese del Piglio    |             |
         Superiore         |     65%     |           58,50

    Qualora  la  resa  uva/vino  superi i limiti di cui sopra, ma non
oltre   il   70%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  denominazione
d'origine.  Oltre  detto  limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata e garantita per tutta la partita.
    Per  il  vino  «Cesanese  del  Piglio» o «Piglio» l'immissione al
consumo   e'   consentita  non  prima  del  primo febbraio  dell'anno
successivo   alla  vendemmia;  per  il  vino  «Cesanese  del  Piglio»
l'immissione  al consumo e' consentita non prima del primo luglio del
secondo anno successivo alla vendemmia.
  I  vini Cesanese del Piglio o «Piglio» possono essere sottoposti ad
un  periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento
in bottiglia.
                               Art. 6.
    I   vini   di   cui   all'art.   1  devono  rispondere,  all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
      tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»
        colore: rosso rubino con riflessi violacei;
        odore: caratteristico del vitigno di base;
        sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;.
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
      tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio» "Superiore";
        colore:    rosso    rubino,    tendente    al   granato   con
l'invecchiamento;
        odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;
        sapore:  secco,  armonico, di buona struttura, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;.
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
    La   tipologia   Cesanese   del  Piglio  o  «Piglio»  "Superiore"
sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento non inferiore a 20 mesi,
di   cui  6  mesi  di  affinamento  in  bottiglia  e  con  un  titolo
alcolometrico  volumico  totale minimo di 14,00% Vol., puo' fregiarsi
della menzione aggiuntiva «Riserva».
    E'  in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali  -  Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione
delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche
Tipiche  dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale e
dell'estratto secco netto con proprio decreto.
                               Art. 7.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita'  amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali
provengono  le  uve,  e'  consentito  soltanto  in  conformita'  alle
normative vigenti.
    Le  menzioni  facoltative,  esclusi  i marchi e i nomi aziendali,
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali piu'
restrittive.
    Nella  designazione  e  presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve
figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve.
                               Art. 8.
    I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri.
    E' consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5
l per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso.
    Per  il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita
«Cesanese  del  Piglio» o «Piglio» tipologia "Superiore" e per quello
atto a fregiarsi della menzione "Riserva" e' obbligatorio il tappo di
sughero raso bocca.

 Modificazione  al  decreto  7  luglio  1993  recante disposizioni sui
recipienti  in  cui  sono  confezionati  i  vini  a  denominazione di
origine.
  Articolo unico
  All'art.  2 del decreto ministeriale 7 luglio 1993, come modificato
dal  decreto  ministeriale  12 luglio  1999, sono aggiunti i seguenti
comma:
    «2.  In  deroga  alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e
1-bis,  limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata,
con  esclusione  delle  tipologie  con l'indicazione della sottozona,
della menzione «riserva», «superiore», «vigna» e delle altre menzioni
tradizionali   di  cui  all'allegato  III  del  regolamento  (CE)  n.
753/2002,  i  relativi  disciplinari di produzione possono consentire
l'uso  dei  contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
materiale  plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso
in  un  involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita'
non  inferiore  a  due  litri,  conformi  alle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 1935/2004 richiamato in premessa.
  3.  La  modifica  dei  disciplinari di produzione delle singole DOC
interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del
dirigente  responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente
procedura che comporta:
    a) la  presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti
legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 348/1994 e corredata:
      dalla  proposta  di  modifica del disciplinare e dalla relativa
relazione tecnico-commerciale;
      dalla   certificazione,   rilasciata   dal   competente   Ente,
attestante  il  requisito  di  rappresentativita'  di cui all'art. 2,
comma 2,  del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
348/1994,  unitamente all'elenco sottoscritto dai produttori ai sensi
dell'art.  3,  comma 1,  lettera f)  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  348/1994;  in  caso  di presentazione dell'istanza da
parte  del  Consorzio di tutela munito dell'incarico di vigilanza per
la  relativa  DOC  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 1, della legge n.
164/1992,   il   predetto   elenco   puo'   essere   sostituto  dalla
deliberazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio medesimo, nel cui
ordine  del  giorno  sia  stata espressamente prevista la trattazione
della modifica del disciplinare di cui trattasi;
      dal  parere  favorevole  della  competente  Regione o Provincia
autonoma;
    b) l'acquisizione  del  preventivo parere favorevole del Comitato
nazionale  per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei
vini, da esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa in
carico della relativa istanza.».

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Friuli Aquileia».
  Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione

              di origine controllata «Friuli Aquileia»

                               Art. 1.

    La  denominazione  di  origine  controllata «Friuli» accompagnata
obbligatoriamente  dalla  specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia)
e'  riservata  ai  vini,  dell'omonima  zona  di produzione di cui al
successivo  art.  3,  che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.

    La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni
di vitigno:
      Merlot;
      Cabernet
      Cabernet Franc;
      Cabernet sauvignon;
      Refosco dal peduncolo rosso;
      Friulano;
      Pinot bianco;
      Pinot grigio;
      Riesling da Riesling Renano;
      Sauvignon;
      Traminer aromatico;
      Chardonnay;
      Verduzzo friulano;
      Malvasia Istriana;
      Muller Thurgau,
e'  riservata  ai  vini  provenienti  dalle  uve  dei  corrispondenti
vitigni,  salvo  quanto  previsto  dall'art.  5  relativo  al «taglio
migliorativo"».
    Nella   preparazione   del   vino  Cabernet  possono  concorrere,
disgiuntamente  o  congiuntamente  le  uve  ed  i  mosti  dei vitigni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon.
    Per  la  produzione  del vino Refosco dal peduncolo rosso possono
concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno
Refosco nostrano.
    La  denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione
Bianco e' riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti,
vini  di corrispondente colore e delle varieta' gia' specificate, con
la   presenza   minima  del  50%  della  varieta'  Friulano;  possono
concorrere  alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente
colore   provenienti  da  vitigni  idonei  alla  coltivazione  per  i
territori di cui all'art. 3 ad esclusione di Traminer aromatico e del
Muller Thurgau.
    La  denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione
Rosso  e' riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti,
vini  di corrispondente colore e delle varieta' gia' specificate, con
la  presenza  minima  del  50%  della  varieta' Refosco dal peduncolo
rosso;  possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di
corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione
per i territori di cui all'art. 3.
    La  denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione
Rosato e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti
da  vigneti  composti  da  una  o piu' varieta' tra i vitigni a bacca
rossa di cui al presente articolo.
                               Art. 3.

    Le  uve  devono  essere  prodotte  nella  zona  di produzione che
comprende  tutto  il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano
del  Friuli,  Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo
al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed
in  parte  il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova,
Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.
    Tale  zona  e' cosi' delimitata: dalla foce del canale Anfora, il
limite  risale  lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimita'
di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle
C.se  Salmastro  all'altezza delle quali supera il collettore e segue
la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in
direzione  nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino
ad  incontrare  il  limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue
verso  nord-est  fino  ad  incrociare quello di Cervignano del Friuli
quindi  prosegue  lungo  quest'ultimo  verso  nord costeggiando il F.
Aussa  prima  ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare il confine
comunale  di  Bagnaria  Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue
prima  verso  ovest  e  poi  in  direzione  nord  fino al P. te della
Portella,  segue  quindi  la  strada per Bagnaria Arsa, attraversa il
centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad
incontrare  l'autostrada  Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa
fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la
strada  che  costeggia  ad  ovest  la  ferrovia,  raggiunge la strada
statale  352  che  segue verso nord attraversando i centri abitati di
Mereto di Capitolo e S. Maria La Longa ed a S. Stefano Udinese prende
la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e
Melarolo.
    A  Trivignano  Udinese  segue  la  strada  che  verso est porta a
F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua
sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al
Torre  e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e
Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce
del canale Anfora chiudendo la delimitazione.
                               Art. 4.

    Le  condizioni  ambientali  di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai fini dell'iscrizione
nell'Albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente  i  vigneti  ubicati  in terreni di natura prevalentemente
sabbioso-argillosa,  mentre  sono da escludere quelli siti in terreni
umidi o freschi, o di risorgiva.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini
    Per i vigneti atti a produrre i vini con denominazione di origine
controllata  «Friuli  Aquileia»" nei nuovi impianti e i reimpianti la
densita'  dei  ceppi  per ettaro non puo' essere inferiore a 3.500 in
coltura specializzata.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
    La  produzione  massima  per  ettaro in coltura specializzata dei
vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli» Aquileia non deve
essere  superiore  a tonnellate 13 di uva per i tipi: Friulano, Pinot
Bianco,  Pinot  grigio,  Riesling,  Sauvignon,  Chardonnay,  Verduzzo
friulano,  Malvasia  Istriana,  Muller Thurgau; a tonnellate 12 per i
tipi:  Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Refosco
dal peduncolo rosso; a tonnellate 10 per il tipo Traminer aromatico.
    Fermi  restando  i  limiti  massimi  sopra  indicati, la resa per
ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto
alla  specializzata,  in  rapporto  alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Friuli"» Aquileia devono essere riportati nei limiti di
cui  sopra  purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
    La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le
parti  interessate,  puo'  stabilire,  di  anno  in  anno,  un limite
inferiore  di  uva  per  ettaro  avente diritto alla denominazione di
origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero per
le  politiche  agricole,  al  Comitato  nazionale per la tutela delle
denominazioni  di  origine  dei  vini  ed  alle  camere  di commercio
competenti per territorio.
    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  del: 9,5% per il Friulano,
10,5%  per  il  Friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11%
per  le  tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate
«superiore».
                               Art. 5.

    Le  operazioni  di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono  essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui
al precedente art. 3.
    Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
il  Ministero  per  le  politiche  agricole  alimentari e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  puo'  consentire, su apposita domanda delle ditte interessate,
che  le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di
produzione  di  cui  all'art.  3 possono effettuarsi anche nei comuni
limitrofi  alla  stessa,  nonche'  in  stabilimenti di trasformazione
situati  all'interno  del  territorio  regionale  a condizione che le
ditte medesime:
        dimostrino  di  avere  i terreni vitati iscritti all'albo dei
vigneti  della  zona  di  produzione  della  denominazione di origine
controllata  in  questione  e  di  aver  eseguito  le  operazioni  di
vinificazione  delle  uve fuori della zona stessa e nell'ambito della
delimitazione  sopra  specificata,  prima  dell'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione;
        presentino  richiesta  motivata  e corredata dal parere degli
organi  tecnici  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla
rispondenza  tecnica  degli  impianti  di vinificazione e sulla reale
possibilita'  delle  aziende  di  vinificare  le proprie uve iscritte
all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata.
    Le  operazioni  di  spumantizzazione  del  tipo «Friuli» Aquileia
Chardonnay,  ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per
la  stabilizzazione,  nonche'  le  operazioni di imbottigliamento per
tale  tipologia,  e  le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti
devono  essere  effettuate  nell'ambito  del territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
    E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui
all'art.  1,  esclusi  i  passiti,  nei  limiti stabiliti dalle norme
comunitarie  e  nazionali,  con mosti concentrati ottenuti da uve dei
vigneti  iscritti  all'albo  della  stessa  denominazione  di origine
controllata  oppure  con  mosto  concentrato  rettificato  o  a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
    E'  consentita  nella  misura  massima  del  volume  del  15%  la
correzione  dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli"
Aquileia»  con  prodotti  vitivinicoli  aventi  diritto  alla  stessa
denominazione di origine e dello stesso colore.
    La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini.
    Qualora  la  resa  uva/vino  superi  detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza   non   avra'   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata  «Friuli"  Aquileia»;  se  la resa uva/vino supera il 75%
decade il diritto alla DOC per l'intera partita.
    Per  la  trasformazione  delle  uve  a bacca rossa destinate alla
produzione  del  tipo Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con
un  breve  periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare
al vino la dovuta tonalita' di colore.
    I  vini  «Friuli»  Aquileia,  nella varieta' Chardonnay, Malvasia
Istriana,   Muller  Thurgau  e  Rosato  possono  essere  elaborati  e
commercializzati  come vino «frizzante» la cui anidride carbonica sia
ottenuta  esclusivamente  da  fermentazione  naturale  in  recipiente
chiuso.
    Tali  vini devono essere presentati al consumo finale con residuo
zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20.
    E'  consentito  elaborare nella tipologia «Novello"» i vini rossi
nella denominazione di origine controllata «Friuli"» Aquileia.
                               Art. 6.

    I  vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia,
all'atto  dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
      Bianco:
        colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
        odore: gradevole, fine;
        sapore: armonico, vellutato;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
      Rosso:
        colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
        odore: vinoso, intenso, fine;
        sapore: asciutto, morbido;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
      Novello:
        colore: rosso rubino;
        odore: vinoso, fruttato;
        sapore: sapido, caratteristico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      Rosato:
        colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
        odore: vinoso, intenso, gradevole;
        sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Merlot:
        colore: rosso rubino;
        odore: vinoso, caratteristico;
        sapore:     asciutto,     morbido,    leggermente    erbaceo,
caratteristico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      Cabernet:
        colore:  rosso  rubino  piu'  o  meno  intenso  con sfumature
violacee;
        odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;
        sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      Cabernet franc:
        colore: rosso rubino intenso;
        odore: caratteristico erbaceo, gradevole;
        sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      Cabernet sauvignon:
        colore: rosso rubino con riflessi granati;
        odore: caratteristico, gradevole, intenso;
        sapore: asciutto, rotondo, armonico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      Refosco dal peduncolo rosso:
        colore: rosso rubino violaceo intenso;
        odore: vinoso;
        sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      Friulano:
        colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;
        odore: delicato, gradevole, caratteristico;
        sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Pinot bianco:
        colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
        odore: leggero profumo caratteristico;
        sapore: vellutato, caratteristico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore»" 11,50%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Pinot grigio:
        colore: giallo dorato o ramato;
        odore: caratteristico;
        sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Riesling:
        colore: giallo paglierino chiaro;
        odore: caratteristico;
        sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Sauvignon:
        colore: giallo paglierino scarico;
        odore: delicato, caratteristico;
        sapore: asciutto, armonico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Traminer aromatico:
        colore: giallo paglierino intenso;
        odore: con aroma specifico;
        sapore: aromatico, pieno, robusto;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Verduzzo friulano:
        colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
        odore: vinoso, delicato, gradevole;
        sapore:  asciutto  oppure  amabile  o  dolce nelle specifiche
tipologie, di corpo, lievemente tannico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Chardonnay:
        colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
        odore: leggero profumo caratteristico;
        sapore:  secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo
specifico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Malvasia istriana:
        colore: paglierino;
        odore: gradevole;
        sapore:  asciutto,  vellutato, non molto di corpo, vivace nel
tipo specifico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
      Muller Thurgau:
        colore: paglierino;
        odore: intenso, caratteristico, gradevole;
        sapore:   asciutto,   rotondo,   armonico,  vivace  nel  tipo
specifico;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
        acidita' totale minima: 4,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    La   denominazione   di  origine  controllata  «Friuli»  Aquileia
Chardonnay  puo' essere utilizzata per designare il tipo spumante che
all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
        spuma: fine, vivace, persistente;
        colore: paglierino chiaro;
        odore: caratteristico, delicato;
        sapore: secco e gradevole;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15,0g/l.
    E'  facolta'  del  Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine   e   delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  di
modificare,  con  proprio  decreto i limiti minimi sopra indicati per
ciascun  vino  relativamente  all'acidita'  totale e all'estratto non
riduttore minimo.
                               Art. 7.

    In sede di designazione, la specificazione «Aquileia» deve essere
indicata  in  etichetta  immediatamente  al  di  sotto della menzione
specifica  tradizionale  «denominazione  di  origine  controllata» e,
pertanto,  non  puo' essere interposta tra quest'ultima dicitura e la
denominazione «Friuli».
    Nella designazione dei vini «Friuli» Aquileia il nome del vitigno
deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine.
    Nella designazione del vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay
deve figurare in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformita'
delle vigenti norme di legge.
    E'  vietato  usare  assieme  alla denominazione «Friuli» Aquileia
qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, vecchio e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  o marchi privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «podere»,
«cascina»  ed  altri  termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
    E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  unita' amministrative,
frazioni,   aree,   zone   e  localita'  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
    Nell'etichettatura   dei   vini   a   denominazione   di  origine
controllata   «Friuli"»   Aquileia,   l'indicazione   dell'annata  di
produzione delle uve e' obbligatoria.
    I   vini   rossi,  ottenuti  da  uve  che  assicurino  un  titolo
alcolometrico   volumico   minimo   naturale  del  11%  che  all'atto
dell'immissione  al  consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico
totale  minimo  almeno  del 12% possono essere designati e presentati
con la menzione «riserva"» qualora siano stati invecchiati per almeno
due  anni,  in  contenitori  di  legno o altro materiale, a decorrere
dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.
    I  vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia,
limitatamente  ai  vini  rossi  di  cui  all'art.  2,  possono essere
designati   e  presentati  con  il  termine  «novello"»,  purche'  la
vinificazione,  l'estrazione  dalla  cantina e la commercializzazione
rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.
                               Art. 8.

    I  vini  di  cui  all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di
vetro  di  capacita'  non  superiore a 1,5 litri devono essere chiusi
esclusivamente  con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro
materiale inerte consentito.
    Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva devono essere
presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore
a  750  ml.  Sono tuttavia ammesse le bottiglie di capacita' maggiore
per particolari confezioni.

 Modificazioni  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste».
 Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste», riconosciuto
con  decreto ministeriale 8 febbraio 1971 e successive modificazioni,
e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire  dalla  data  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

       
     
                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2008, i vini a denominazione di origine controllata
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste», provenienti da vigneti non ancora
iscritti,  ma  aventi  base  ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti  organismi  territoriali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992,  n.  164, del decreto
ministeriale  27 marzo  2001  e dell'accordo Stato regioni e province
autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai
fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

       
     
                               Art. 3.

  1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
decreto,  valgono  le  norme  comunitarie  e  nazionali in vigore, in
materia     di     produzione,    designazione,    presentazione    e
commercializzazione dei vini a D.O.C.

       
     
                               Art. 4.

  1.  A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  di  cui
all'allegato   4   del  decreto  ministeriale  28 dicembre  2006,  si
riportano  all'allegato  A  i codici di tutte le tipologie dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee
d'Aoste».

       
     
                               Art. 5.

  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
«Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste»  e'  tenuto  a norma di legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 luglio 2008

                                       Il direttore generale: Deserti

       
     
                                                              Annesso

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
           CONTROLLATA «VALLE D'AOSTA» O «VALLEE D'AOSTE»


                               Art. 1.


                            Denominazioni

    La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee
d'Aoste»,   eventualmente   accompagnata   da   una   delle  seguenti
indicazioni  di  vitigno:  Müller  Thurgau; Gamay; Pinot nero o Pinot
noir;  Pinot  grigio  o  Pinot  gris;  Pinot  bianco  o  Pinot blanc;
Chardonnay;  Mayolet;  Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin;
Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta; Moscato bianco o Muscat petit grain;
Traminer  aromatico  o  Gewürztraminer;  Gamaret; Vuillermin o da una
delle   seguenti   menzioni   geografiche:  Donnas;  Arnad-Montjovet;
Chambave;  Chambave  Moscato  o  Chambave Muscat; Nus; Nus Malvoisie;
Torrette;  Enfer  d'Arvier;  Blanc  de Morgex et de La Salle o da una
delle  seguenti indicazioni di colore: bianco o blanc; rosso o rouge;
rosato  o  rose'; o da una delle seguenti tipologie di vinificazione:
novello o nouveau; Chambave Moscato Passito o Chambave Muscat Fletri;
Nus Malvoise Passito o Nus Malvoisie Fletri; Moscato bianco Passito o
Muscat   petit   grain   Fletri;   Traminer   aromatico   Passito   o
Gewürztraminer  Fletri;  Passito  o  Fletri  e' riservata ai vini che
rispondono  alle  condizioni  ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione.

                               Art. 2.


                         Base ampelografica

    1)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»,  accompagnata da una delle seguenti specificazioni
di vitigno:
      Müller Thurgau;
      Gamay;
      Pinot nero o Pinot noir;
      Pinot grigio o Pinot gris;
      Pinot bianco o Pinot blanc;
      Chardonnay;
      Mayolet;
      Petite Arvine;
      Merlot;
      Fumin;
      Syrah;
      Cornalin;
      Nebbiolo;
      Petit rouge;
      Prëmetta;
      Moscato bianco o Muscat petit grain;
      Traminer aromatico o Gewürztraminer;
      Gamaret;
      Vuillermin,
deve  essere  ottenuta  dalle uve prodotte dai vigneti compresi nella
zona   delimitata  dall'art.  3,  commi 1  e  2  aventi,  nell'ambito
aziendale,  la  composizione ampelografica dei corrispondenti vitigni
per almeno l'85%.
    Possono  concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni
a  bacca  di  colore  analogo, idonei alla coltivazione nella regione
autonoma Valle d'Aosta.
    2)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Donnas  e'  riservata  al  vino ottenuto dalle uve
provenienti  dai  vigneti  composti  in  ambito aziendale dal vitigno
Nebbiolo per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 3.
    Possono  inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei   alla  coltivazione  nella  regione  autonoma  Valle  d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
    3)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste» Arnad-Montjovet e' riservata al vino ottenuto dalle
uve  provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno
Nebbiolo  per  almeno  il  70%,  della  zona  delimitata  all'art. 3,
comma 4.
    Possono  inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei   alla  coltivazione  nella  regione  autonoma  Valle  d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
    4) a)  La  denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Chambave  e'  riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti  dai  vigneti  della zona delimitata all'art. 3, comma 5,
composti  in  ambito  aziendale dal vitigno Petit Rouge per almeno il
70%.
    Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa,
idonei  alla  coltivazione  nella  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
    b) La  denominazione  di  origine  controllata  «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste» Chambave Muscat e' riservata ai vini ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco della
zona delimitata all'art. 3, comma 5.
    5) a)  La  denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Nus  e'  riservata  al  vino  ottenuto  dalle  uve
provenienti  dai  vigneti  della zona delimitata all'art. 3, comma 6,
composti  in  ambito  aziendale  dai  seguenti vitigni: Vien de Nus e
Petit Rouge per almeno il 70% di cui almeno 40% di Vien de Nus.
    Possono  inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei   alla  coltivazione  nella  regione  autonoma  Valle  d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
    b) La  denominazione  di  origine  controllata  «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Nus Malvoisie, e' riservata al vino ottenuto dalle
uve  provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot grigio, della
zona delimitata all'art. 3, comma 6.
    6)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Torrette  e'  riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti  dai  vigneti  composti  in  ambito aziendale dal vitigno
Petit  Rouge  per  almeno  il  70%, della zona delimitata all'art. 3,
comma 7.
    Possono  inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei   alla  coltivazione  nella  regione  autonoma  Valle  d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
    7)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Enfer d'Arvier e' riservata al vino ottenuto dalle
uve  provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno
Petit  Rouge  per  almeno  l'85%,  della  zona delimitata all'art. 3,
comma 8.
    Possono  inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei   alla  coltivazione  nella  regione  autonoma  Valle  d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
    8)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle e' riservata al vino
ottenuto  dalle  uve  provenienti  dal vitigno Prie' blanc della zona
delimitata all'art. 3, comma 9.
    9)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  seguita  da  una  indicazione  di colore, bianco o
blanc,  rosso  o  rouge, rosato o rose' puo' essere rivendicata dagli
iscritti all'albo dei vigneti di una denominazione di cui al presente
articolo  per  designare  i  vini bianchi, rossi o rosati provenienti
dalle  uve  aventi  le  caratteristiche  minime previste dall'art. 6,
indicando tale scelta all'atto della denuncia delle uve.
    10)  La  denominazione  di  origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  seguita dalla indicazione di passito o fletri puo'
essere  rivendicata  dagli  iscritti  all'albo  dei  vigneti  di  una
denominazione  di  cui  al  presente  articolo  per  designare i vini
passiti  provenienti  dalle  uve  a  bacca  bianca o rosata aventi le
caratteristiche  minime  previste  dall'art. 6, indicando tale scelta
all'atto della denuncia delle uve.

                               Art. 3.


                    Zone di produzione delle uve

    1)  La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
«Valle  d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» con le seguenti specificazioni di
vitigno: Müller Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio
o  Pinot  gris,  Pinot  bianco  o  Pinot  blanc, Chardonnay, Mayolet,
Moscato   bianco   o   Muscat   petit  grain,  Traminer  aromatico  o
Gewürztraminer,  Gamaret, e Vuillermin comprende i territori idonei a
conseguire  le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad,
Issogne,  Champdepraz, Montjovet, Chatillon, Pontey, Chambave, Fenis,
Saint-Marcel,  Brissogne,  Pollein,  Charvensod,  Gressan,  Jovençan,
Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;
      in  sinistra  orografica  della Dora Baltea: Pont Saint-Martin,
Donnas,   Perloz,   Arnad,   Bard,   Verres,  Challand  Saint-Victor,
Montjovet, Saint-Vincent, Chatillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave,
Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve,
Saint-Nicolas, Arvier, Avise, La Salle e Morgex.
    In particolare la zona e' cosi' delimitata:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della  Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i  comuni  di  Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale
fino  al  confine  territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod,
tutto  il  territorio  compreso  tra  l'alveo  del  fiume  e la quota
altimetrica di 800 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di
Pollein  e  Charvensod e la Dora di Rhêmes tutto il territorio fino a
900  m  s.l.m.;  dalla  Dora  di Rhêmes al confine territoriale tra i
comuni  di Introd e Arvier tutto il territorio fino a 1.000 m s.l.m.;
dal  confine  territoriale  tra  i  comuni di Introd e Arvier fino al
confine  territoriale  tra  i  comuni  di  Avise  e La Salle tutto il
territorio fino a 800 m s.l.m.
    Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della frazione
Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica;
      in  sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della  Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i  comuni  di  Pont  St.  Martin  e  Carema  e,  risalendo la vallata
principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra
l'alveo  del  fiume  e  la  quota  altimetrica  di  850 m s.l.m.; dal
torrente  Marmore  al  confine  territoriale tra i comuni di Morgex e
Pre'  Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume
e la quota altimetrica di 1.000 m s.l.m.
    2) a)  La  zona  di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini  «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee d'Aoste» accompagnata da una delle
seguenti  specificazioni  di  vitigno:  Petite Arvine, Merlot, Fumin,
Syrah,   Cornalin  comprende  i  territori  idonei  a  conseguire  le
produzioni  con  le caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad,
Issogne,  Champdepraz, Montjovet, Châtillon, Pontey, Chambave, Fenis,
Saint-Marcel,  Brissogne,  Pollein,  Charvensod,  Gressan,  Jovençan,
Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;
      in  sinistra  orografica  della Dora Baltea: Pont Saint-Martin,
Donnas,   Perloz,   Arnad,   Bard,   Verres,  Challand  Saint-Victor,
Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave,
Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve,
Saint-Nicolas, Arvier, Avise.
    In particolare la zona e' cosi' delimitata:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della  Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i  comuni  di  Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale
fino  al  confine  territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod,
tutto  il  territorio  compreso  tra  l'alveo  del  fiume  e la quota
altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di
Pollein  e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e
La Salle tutto il territorio fino a 750 m s.l.m.;
      in  sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della  Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i  comuni  di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata fino al
confine  territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio
compreso  tra  l'alveo  del  fiume  e  la  quota altimetrica di 700 m
s.l.m.;  dal  confine  territoriale  tra  i  comuni  di Nus e Quart e
risalendo la vallata fino al confine territoriale di Avise e La Salle
tutto  il  territorio  compreso  tra  l'alveo  del  fiume  e la quota
altimetrica di 800 m s.l.m.
    b) La  zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
«Valle  d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» accompagnata dalla specificazione
di  vitigno  Nebbiolo,  comprende  i territori idonei a conseguire le
produzioni  con  le caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad,
Issogne, Champdepraz, Montjovet;
      in  sinistra  orografica  della Dora Baltea: Pont Saint-Martin,
Donnas,   Perloz,   Arnad,   Bard,   Verres,  Challand  Saint-Victor,
Montjovet.
    In particolare la zona e' cosi' delimitata:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della  Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i  comuni  di  Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale
fino  al  confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Châtillon,
tutto  il  territorio  compreso  tra  l'alveo  del  fiume  e la quota
altimetrica di 600 m s.l.m.;
      in  sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della  Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i  comuni  di  Pont  St.  Martin  e  Carema  e  risalendo  la vallata
principale  fino  al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e
Saint Vincent tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
quota altimetrica di 700 m s.l.m.
    c) La  zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
«Valle  d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» accompagnata dalle specificazioni
di  vitigno  Petit  Rouge  e  Prëmetta comprende i territori idonei a
conseguire  le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
      in  destra  orografica  della  Dora  Baltea: Châtillon, Pontey,
Chambave,   Fenis,   Saint-Marcel,  Brissogne,  Pollein,  Charvensod,
Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;
      in   sinistra  orografica  della  Dora  Baltea:  Saint-Vincent,
Châtillon,    Saint-Denis,    Chambave,    Verrayes,    Nus,   Quart,
Saint-Christophe,    Aosta,    Sarre,    Saint-Pierre,    Villeneuve,
Saint-Nicolas, Arvier, Avise.
    In particolare la zona e' cosi' delimitata:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale  tra  i  comuni  di Montjovet e Châtillon e risalendo la
vallata  principale  fino  al  confine  territoriale  tra i comuni di
Pollein  e  Charvensod,  tutto il territorio compreso tra l'alveo del
fiume   e   la  quota  altimetrica  di  600  m  s.l.m.;  dal  confine
territoriale  tra  i  comuni  di  Pollein  e  Charvensod  al  confine
territoriale  tra  i  comuni  di Avise e La Salle tutto il territorio
compreso  tra  l'alveo  del  fiume  e  la  quota altimetrica di 750 m
s.l.m.;
      in  sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Saint Vincent e Montjovet e risalendo la
vallata  fino  al  confine  territoriale  tra i comuni di Nus e Quart
tutto  il  territorio  compreso  tra  l'alveo  del  fiume  e la quota
altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di
Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al comune di Avise
e  La  Salle  tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
quota altimetrica di 800 m s.l.m.
    3)  La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste»  Donnas  comprende i territori
collinari  dei  comuni di Donnas, Pont Saint-Martin, Perloz e Bard, e
piu' precisamente:
      in destra orografica della Dora Baltea il cono di deiezione del
torrente Valbona, nel comune di Donnas;
      in  sinistra orografica della Dora Baltea, a monte della strada
statale n. 26, fino ad una altitudine di 700 m s.l.m.
    4)  La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste»  Arnad-Montjovet  comprende  i
territori  idonei  a  conseguire le produzioni con le caratteristiche
qualitative previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
      in  destra  orografica della Dora Baltea: Hône, Arnad, Issogne,
Champdepraz, Montjovet;
      in  sinistra  orografica  della  Dora  Baltea:  Arnad,  Verres,
Challand-Saint Victor e Montjovet.
    In particolare la zona e' cosi' delimitata:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale  tra  i  comuni  di Donnas e Hône e risalendo la vallata
principale  fino  al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e
Chatillon,  tutto  il  territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
quota altimetrica di 600 m s.l.m.;
      in  sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale  tra  i  comuni  di  Bard e Arnad e risalendo la vallata
principale  fino  al  minor segmento che unisce la Dora alla frazione
Champerioux  del  comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione
con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega
la  Statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarese tutto il territorio
compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.
    5)  La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
«Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste»  Chambave e Chambave Moscato o
Chambave   Muscat  comprende  i  territori  idonei  a  conseguire  le
produzioni  con  le caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
      in destra orografica: Châtillon, Pontey, Chambave;
      in  sinistra  orografica:  Montjovet, Saint Vincent, Châtillon,
Saint Denis, Chambave, Verrayes.
    In particolare la zona e' cosi' delimitata:
      in  destra  orografica della Dora Baltea: partendo dal torrente
Moriola  discendente  dal  Monte  Barbeston  fino  alla Dora Baltea e
risalendo  la  vallata  principale fino al confine territoriale tra i
comuni  di  Chambave e Fenis tutto il territorio compreso tra l'alveo
del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.;
    in sinistra orografica: partendo dal minor segmento che unisce la
Dora  Baltea  alla  frazione  Champerioux  del  comune di Montjovet e
proseguendo   da   tale   frazione,   con   la  strada  comunale  che
(attraversando  la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada
tra  Cillian  ed Emarese fino al confine territoriale tra i comuni di
Verrayes  e  Nus tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e
la quota altimetrica di 750 m s.l.m.
    6)  La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle  d'Aosta»  o  «Vallee d'Aoste» Nus e Nus Malvoisie comprende i
territori  idonei  a  conseguire le produzioni con le caratteristiche
qualitative previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
      in destra orografica: Fenis;
      in sinistra orografica: Nus, Quart, Saint Christophe e Aosta.
    In particolare la zona e' cosi' delimitata:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale  tra i comuni di Chambave e Fenis e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di Fenis e Saint
Marcel  tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 650 m s.l.m.;
      in  sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale  tra  i  comuni di Verrayes e Nus e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di Aosta e Sarre
tutto  il  territorio  compreso  tra  l'alveo  del  fiume  e la quota
altimetrica di 850 m s.l.m.
    7)  La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste» Torrette comprende i territori
idonei  a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative
previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: Charvensod, Gressan,
Jovençan, Aymavilles, Villeneuve ed Introd;
      in    sinistra    orografica    della   Dora   Baltea:   Quart,
Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre e Villeneuve.
    In particolare la zona e' cosi' delimitata:
      in  destra  orografica  della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale  tra  i  comuni  di  Pollein e Charvensod e risalendo la
vallata  principale  fino  al  confine  territoriale  tra i comuni di
Introd  e Arvier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e
la quota altimetrica di 800 m s.l.m.;
      in  sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale  tra  i  comuni  di  Nus  e Quart e risalendo la vallata
principale  fino al confine territoriale tra i comuni di Villeneuve e
Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica  di  1000 m s.l.m., escludendo la zona situata a nord del
confine  territoriale  tra  i  comuni  di  Aosta  e Gignod ed Aosta e
Roisan.
    8)  La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Enfer d'Arvier comprende parte del
territorio collinare del comune di Arvier e piu' precisamente:
      in  destra orografica della Dora Baltea: comprende le localita'
«Monbet»  e «Bouse» confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora
di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale
n.  26  e  con  il  ponte  sulla  Dora di Valgrisenche e la localita'
Sorpier  confinante  a nord con il corso della Dora Baltea, a est con
il  torrente  Dora  di  Valgrisenche,  a  sud  con  il viadotto della
superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile
di Montaverin;
    in   sinistra  orografica  della  Dora  Baltea:  ad  est  con  il
territorio  comunale di Villeneuve, a nord con quello di St. Nicolas,
ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea.
    9)  La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle
comprende  i  territori  idonei  a  conseguire  le  produzioni con le
caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
    Tale  zona  comprende parte del territorio dei comuni di Morgex e
di La Salle.
    In particolare la zona e' cosi' delimitata:
      in  sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale  tra i comuni di Avise e La Salle e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pre'
Saint  Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
quota altimetrica di 1.300 m s.l.m.

                               Art. 4.


                      Norme per la viticoltura

    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata di cui
all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione
di  cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona
esposizione  purche'  situati entro i limiti delle quote altimetriche
indicate nelle rispettive zone di produzione.
    Sono   da   escludersi   i   terreni   eccessivamente   umidi   o
insufficientemente soleggiati.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  dei  vigneti  destinati  alla  produzione  delle  uve della
denominazione  di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere
quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non  modificare le
caratteristiche delle uve.
    La  regione  autonoma Valle d'Aosta puo' consentire diverse forme
di  allevamento  qualora  siano  tali  da  migliorare la gestione dei
vigneti  senza  determinare  effetti  negativi  sulle caratteristiche
dell'uva.
    E'   vietata  ogni  pratica  di  forzatura  consentendo  tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso.
    Le  rese  massime  di uva per ettaro in coltura specializzata dei
vigneti  destinati  alla produzione di vini «Valle d'Aosta» o «Vallee
d'Aoste»  ed  i  titoli  alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative   uve  destinate  alla  vinificazione  prima  dell'eventuale
appassimento, devono essere le seguenti:

               ---->  Vedere Tabella a pag. 50  <----

    Per  i  vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva
ad  ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
    Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra elencati,
la    produzione   dovra'   essere   riportata,   anche   in   annate
eccezionalmente  favorevoli,  attraverso  una  accurata cernita delle
uve.
    Qualora le produzioni di uva per ettaro superino i limiti massimi
di cui sopra, ma non oltre il 20%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione  di  origine  controllata  «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee
d'Aoste».
    Oltre detto limite decade la denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
    La  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  con  proprio  decreto del
presidente   della   regione  da  emanarsi  annualmente  nel  periodo
immediatamente precedente la vendemmia, tenuto conto delle condizioni
climatiche  e  sentite  le organizzazioni dei produttori puo' fissare
produzioni  massime  per  ettaro  inferiori  a  quelle  stabilite dal
presente disciplinare di produzione.

                               Art. 5.


                     Norme per la vinificazione

    1)  La  vinificazione del vino «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»
Pinot nero o Pinot noir puo' essere effettuata anche in bianco.
    2)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Novello  o  Nouveau  e' riservata ai vini derivati
dalle  uve  dei  vitigni  a  bacca  di  colore  rosso  raccomandati o
autorizzati per la Valle d'Aosta previsti nei corrispondenti albi dei
vigneti  delle  zone  di  produzione  di cui all'art. 3 e deve essere
ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 30% delle uve.
    3)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Müller  Thurgau,  Pinot grigio o Pinot gris, Pinot
Bianco  o  Pinot blanc, Chardonnay, Petite Arvine, Blanc de Morgex et
de  La Salle, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico
o  Gewürztraminer  accompagnata  dalla  menzione  vendemmia tardiva o
vendange  tardive  e'  riservata ai vini ottenuti da uve sottoposte a
parziale appassimento naturale sulla vite.
    Ferme  restando  le produzioni ad ettaro previste dall'art. 4 del
presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento
dei vini vendemmia tardiva o vendange tardive non possono superare la
resa  di  uva in vino del 60 per cento e devono inoltre assicurare un
contenuto  zuccherino minimo di 200 grammi/litro per la denominazione
Vallee  d'Aoste  Blanc  de Morgex et de La Salle, di 220 grammi/litro
per  la  denominazione Müller Thurgau e di 250 grammi/litro per tutte
le altre denominazioni.
    Per  i  vini  Valle d'Aosta Vendemmia Tardiva o Vendange Tardive,
non  e'  ammessa  l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati
rettificati.
    4)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Nus  Malvoisie  passito  o  Nus  Malvoisie fletri,
Chambave  Moscato  passito  o  Chambave Muscat fletri, Moscato bianco
passito  o  Muscat  petit  grain fletri, Traminer aromatico passito o
Gewürztraminer   fletri,  Passito  o  Fletri  e'  riservata  ai  vini
derivanti  da  uve  selezionate  e sottoposte ad appassimento dopo la
raccolta   in   locali  idonei,  anche  termoidrocondizionati  e/o  a
ventilazione  forzata  fino a raggiungere un contenuto zuccherino non
inferiore al 26%.
    Per  la  produzione  di  detti  vini non e' ammessa l'aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.
    Il  vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° novembre
dell'anno successivo alla vendemmia.
    5)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Donnas, Arnad-Montjovet, Chambave, Nus, Torrette e
Enfer  d'Arvier  accompagnata dalla menzione superiore o superieur e'
riservata  ai  vini  provenienti  da  uve  che  assicurino  un titolo
alcolometrico   minimo   complessivo  almeno  di  un  grado  alcolico
superiore  a quello previsto dal precedente art. 4 e siano immessi al
consumo  con un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno di
un  grado  alcolico  superiore a quella prevista dal seguente art. 6,
qualora abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento previsto
dal presente articolo.
    6)  La  denominazione  di  origine  controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Blanc de Morgex et de La Salle spumante o mousseux
puo'  essere  utilizzata  per  designare  i  vini  spumanti  naturali
ottenuti con vini derivati dal vitigno Prie' Blanc e rispondenti alle
condizioni stabilite dal presente disciplinare.
    La  tipologia  spumante  deve  essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione  naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per
almeno  9  mesi  e  la  durata  del procedimento di elaborazione deve
essere non inferiore a 12 mesi.
    La  produzione dello spumante «Vallee d'Aoste» o «Vallee d'Aoste»
Blanc  de  Morgex  et de La Salle spumante o mousseux e' consentita a
condizione  che  il  medesimo  sia posto in commercio nei tipi «extra
brut»,  «brut»,  «sec», «demi-sec» e «pas dose» con l'indicazione del
tenore zuccherino.
    7)  Le  rese  massime  di uva in vino dei vini a denominazione di
origine  controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» devono essere
le seguenti:

               ---->  Vedere Tabella a pag. 52  <----

    Qualora  tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non
oltre il 75%, o il 45% per la sola tipologia passito, l'eccedenza non
avra'  diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  «Valle
d'Aosta» o «Vallee d'Aoste».
    Oltre detti limiti decade la denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
    8)  Per  avere  diritto alla denominazione di origine controllata
«Valle  d'Aosta»  o «Vallee d'Aoste», i vini devono essere sottoposti
ai  seguenti  periodi  di  affinamento  obbligatorio  a decorrere dal
1° dicembre dell'anno della vendemmia.

               ---->  Vedere Tabella a pag. 53  <----

    Tutte  le altre sottodenominazioni della D.O.C. «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  possono  essere  immesse sul mercato a partire dal
1° dicembre dell'anno della vendemmia.
    A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo
di  affinamento  obbligatorio  del  vino  a  denominazione di origine
controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Donnas, deve essere di
almeno 24 mesi di cui almeno 10 in botti di legno.
    A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo
di  affinamento  obbligatorio  del  vino  a  denominazione di origine
controllata   «Valle  d'Aosta»  Donnas  accompagnato  dalla  menzione
superiore  o superieur deve essere di almeno 30 mesi di cui almeno 12
in botti di legno.
    9)  La  produzione  di  varie  tipologie da uno stesso vigneto e'
consentita  purche'  risultino rispettati tutti i requisiti posti dal
presente  disciplinare,  sia per le uve destinate separatamente a una
data  tipologia  sia  per  le  rimanenti  uve  dello  stesso  vigneto
destinate ad altra tipologia.
    10)  Le  operazioni  di  vinificazione e di eventuale affinamento
obbligatorio   della  denominazione  di  origine  controllata  «Valle
d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste»  devono  essere effettuate nell'ambito
delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3.
    Tuttavia  e'  facolta'  del  Ministero delle politiche agricole -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  consentire  che le suddette operazioni di vinificazione e/o di
affinamento  obbligatorio  siano  effettuate  anche da aziende aventi
stabilimenti  situati al di fuori delle rispettive zone di produzione
ma nell'ambito della Regione.

                               Art. 6.


                     Caratteristiche al consumo

    I  vini  di  cui  all'art.  1 all'atto dell'immissione al consumo
debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Müller Thurgau:
        colore: giallo verdolino, con riflessi verdognoli;
        odore: intenso, gradevole, aromatico;
        sapore: fruttato, leggermente aromatico, fine;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
        acidita' totale minima: 4 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Gamay:
        colore: rosso rubino vivo;
        odore: fruttato, intenso, caratteristico;
        sapore: fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
      «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste»  Pinot nero o Pinot noir
(vinificazione in rosso):
        colore: rosso rubino tendente al granato piu' o meno intenso;
        odore: fruttato, persistente;
        sapore: vinoso lievemente tannico, con retrogusto analogo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
        acidita' totale minima: 4 g/l;
        estratto non riduttore netto minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Pinot grigio o Pinot gris»:
        colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;
        odore: profumo caratteristico molto intenso;
        sapore: gradevole, armonico, equilibrato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Pinot bianco Pinot blanc:
        colore: giallo paglierino brillante;
        odore: profumo caratteristico, elegante;
        sapore: gradevole, equilibrato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Chardonnay:
        colore: giallo paglierino;
        odore: intenso, fruttato, caratteristico;
        sapore: sapido, pieno, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Mayolet:
        colore: rosso rubino tendente al granato;
        odore: fine e delicato;
        sapore: morbido con retrogusto amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Petite Arvine:
        colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
        odore: fine, fruttato, elegante;
        sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Merlot:
        colore: rosso rubino intenso;
        odore: intenso, caratteristico, leggermente erbaceo;
        sapore: austero, corposo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Fumin:
        colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;
        odore: caratteristico di spezie;
        sapore: austero con fondo amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Syrah:
        colore: rosso rubino intenso;
        odore: caratteristico di spezie;
        sapore: armonico, con sensazioni speziate;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Cornalin:
        colore: rosso rubino;
        odore: intenso, caratteristico;
        sapore: armonico, leggermente tannico e mandorlato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        acidita' totale minima: 4 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Nebbiolo:
        colore: rosso rubino con riflessi granati;
        odore: fine, caratteristico;
        sapore:  leggermente  mandorlato,  di  buon corpo, con finale
tannico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Petit rouge:
        colore: rosso rubino;
        odore: di evenuale rosa selvatica, caratteristico;
        sapore: vellutato, mediamente corposo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Prëmetta:
        colore: cerasuolo con riflessi rosati;
        odore: fine, intenso, caratteristico;
        sapore: leggermente tannico, gradevole;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
      «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste»  Moscato bianco o Muscat
petit grain:
        colore: giallo paglierino;
        odore: intenso, caratteristico di moscato;
        sapore: fine, delicato, aromatico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
      «Valle   d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste»  Traminer  aromatico  o
Gewürztraminer:
        colore: giallo paglierino dorato;
        odore:  leggermente  aromatico  fine,  intenso  con eventuali
sensazioni di rosa;
        sapore: pieno, vellutato gradevolmente aromatico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Gamaret:
        colore: rosso rubino intenso;
        odore: intenso, fine leggermente speziato;
        sapore: asciutto, tannico, di corpo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Vuillermin:
        colore: rosso con riflessi violacei;
        odore: vinoso, intenso;
        sapore: pieno, asciutto di buona tannicita';
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Donnas:
        colore: rosso rubino con riflessi granati;
        odore: fine, caratteristico, speziato;
        sapore:   vellutato,   armonico   con   fondo   gradevolmente
amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        acidita' totale minima: 5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Arnad-Montjovet:
        colore: rosso rubino con riflessi granata;
        odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
        sapore: armonico, con fondo amarognolo morbido;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Chambave:
        colore: rosso rubino;
        odore:    caratteristico,    con    l'affinamento    tendente
all'eventuale profumo di viola;
        sapore: sapido, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Chambave Moscato o Muscat:
        colore: giallo paglierino;
        odore: intenso, caratteristico di moscato;
        sapore: fine, delicato, aromatico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aost» Nus:
        colore: rosso intenso con riflessi granata;
        odore: vinoso, intenso, persistente;
        sapore: vellutato, leggermente erbaceo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Nus Malvoisie:
        colore: giallo dorato con riflessi ambrati;
        odore: caratteristico, molto intenso;
        sapore: gradevole, armonico, equilibrato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        acidita' totale minima: 4 g/l;
        estratto secco netto minimo: 17 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Torrette:
        colore: rosso rubino;
        odore:  profumo di rosa selvatica, con l'affinamento tendente
eventualmente a mandorlarsi;
        sapore: vellutato, di giusto corpo, con fondo amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Enfer d'Arvier:
        colore: rosso granata piuttosto intenso;
        odore: delicato con bouquet caratteristico;
        sapore: vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
      «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste» Blanc de Morgex et de La
Salle:
        colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
        odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;
        sapore:   acidulo,   talvolta  leggermente  frizzante,  molto
delicato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 15 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» bianco o blanc:
        colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdini o
dorati;
        odore: fresco, gradevole, caratteristico;
        sapore: fresco, talvolta vivace;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9% vol;
        acidita' totale minima: 4 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
      «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee d'Aoste» rosso e rosato o rouge et
rose':
        colore:   rosso  rubino  o  rosato  a  seconda  del  tipo  di
vinificazione;
        odore: vinoso, fresco, caratteristico;
        sapore: gradevole, talvolta vivace, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo per il rosato: 16 g/l
        estratto secco netto minimo per il rosso: 18 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Pinot noir (vinificazione in
bianco):
        colore: paglierino intenso o leggermente rosato;
        odore: fruttato, persistente;
        sapore: armonico, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
        acidita' totale minima: 4 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Novello o Nouveau:
        colore: rosso rubino con sfumature violacee;
        odore: fruttato, persistente;
        sapore: armonico, fresco, vivace;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
      «Valle  d'Aosta»  o «Vallee d'Aoste» Chambave Moscato passito o
Muscat fletri:
        colore: giallo oro tendente all'ambrato;
        odore: intenso, caratteristico di moscato;
        sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol di cui
almeno il 13% vol svolto;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
      «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste»  Nus Malvoisie passito o
fletri:
        colore: giallo ramato intenso;
        odore: gradevole, intenso;
        sapore: dolce, caldo, con retrogusto di confettura;
        titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,5% vol, di
cui almeno il 14% vol svolto;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
      «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste» Moscato bianco passito o
Muscat petit grain fletri:
        colore: giallo oro tendente all'ambrato;
        odore: intenso, caratteristico di moscato;
        sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;
        titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,5% vol, di
cui almeno il 13% vol svolto;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Traminer aromatico passito o
Gewüztraminer fletri:
        colore: dorato con riflessi rosati;
        odore:  fine  intenso  aromatico  con eventuali sensazioni di
rosa;
        sapore: dolce, caldo;
        titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,5% vol, di
cui almeno il 13% vol svolto;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Passito o Fletri:
        colore: dorato o ramato a seconda del vitigno prevalente;
        odore: fine intenso leggermente aromatico;
        sapore: dolce, caldo;
        titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,5% vol, di
cui almeno il 13% vol svolto;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
      «Valle  d'Aosta»  o  «Vallee  d'Aoste» Blanc de Morgex et de La
Salle spumante o mousseux:
        spuma: fine e persistente;
        colore: giallo paglierino scarico;
        odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;
        sapore: tipico, armonico, pieno;
        titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo svolto: 10,5%
vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
      «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Müller Thurgau, Pinot Grigio
o  Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay, Petite Arvine,
Moscato   bianco   o   Muscat   petit  grain,  Traminer  aromatico  o
Gewürztraminer,  Blanc  de  Morgex et de La Salle vendemmia tardiva o
vendange tardive:
        colore: giallo dorato;
        odore: gradevole, delicato, caratteristico;
        sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
        titolo   alcolometrico   volumico   naturale:   12%   per  la
denominazione  Vallee  d'Aoste  Blanc de Morgex et de La Salle di cui
almeno il 9% in alcool svolto;
      13%  per  la denominazione Vallee d'Aoste Müller Thurgau di cui
almeno il 10 % in alcool svolto;
      15%  per  le altre denominazioni di cui almeno il 12% in alcool
svolto.
    In  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rivelare un lieve sentore di legno.

                               Art. 7.


    Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento

    I  vini  a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  Chambave  Moscato  Muscat,  Nus Malvoisie, Moscato
bianco  o  Muscat  petit  grain,  Traminer aromatico o Gewürztraminer
ottenuti   con   parziale  appassimento  delle  uve,  debbono  essere
designati  con  la  precisazione  concernente  il  tipo  di  prodotto
utilizzando la locuzione «passito» o «fletri».
    In  sede  di designazione le menzioni geografiche, le indicazioni
di vitigno, di colore e di scelta di vinificazione devono figurare in
etichetta  sia  in  caratteri  di  dimensioni  non superiori a quelli
utilizzati  per  la  denominazione «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»
sia nello stesso campo visivo della denominazione succitata.
    Nella designazione e presentazione della denominazione di origine
controllata  «Valle  d'Aosta»  vendemmia  tardiva  o «Vallee d'Aoste»
vendange  tardive  deve  essere  indicata  anche  la denominazione di
origine da cui discendono.
    Nell'etichettatura  dei  vini  Valle  d'Aosta  o  Vallee  d'Aoste
l'indicazione   dell'annata  di  produzione  delle  uve  deve  sempre
figurare.
    E' consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche
aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'  amministrative,
frazioni,  localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui  il  vino  cosi'  qualificato  e' stato ottenuto, alle condizioni
previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
    Nell'etichettatura  dei  vini  Valle  d'Aosta o Vallee d'Aoste e'
ammessa  la menzione «vigna» o «vigne» o «clos» o «coteau» seguito da
un  toponimo  purche'  il  prodotto  cosi'  designato  provenga dalla
superficie   vitata  corrispondente  al  toponimo  indicato  e  siano
osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.
    Alla  denominazione  di  origine  controllata  «Valle  d'Aosta» o
«Vallee   d'Aoste»   e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  menzione
aggiuntiva  diversa  da quelle previste nel disciplinare ivi compresi
gli  aggettivi:  extra  fine, scelto, classico, selezionato, riserva,
vecchio  e  similari, nonche' indicazioni che facciano riferimento ad
unita'  geografiche  diverse  da  quelle  espressamente  previste nel
presente disciplinare di produzione.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati,
purche'  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»  o  «viticulteur» ed altri
termini  similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE
in materia.
    Le   menzioni   consentite   nell'etichettatura   possono  essere
utilizzate nelle lingue italiana e/o francese, in base alle norme sul
bilinguismo in vigore per la Regione autonoma Valle d'Aosta (L. Cost.
26 febbraio 1948, n. 4).
  Le  bottiglie  in cui vengono confezionati i vini «Valle d'Aosta» o
«Vallee  d'Aoste»  in vista della vendita devono essere confacenti ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio.

       
     
 
     

       
     
      
     

       
     
    
     
     
     
      
     
   
     
    
     



Data di pubblicazione: 15/09/2008
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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