Novità enologiche del 15 settembre 2008
a cura di Graziano Favilli
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Cilento».
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Cilento», approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1989 e successive modifiche, e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata
«Cilento», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002,
la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata dei vini «Cilento».
Art. 3.
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto
le partite di vino a denominazione di origine controllata «Cilento»
Aglianico di cui al decreto 3 maggio 1989 e successive modifiche,
provenienti dalle campagne vendemmiali 2007/2008 e precedenti,
possono utilizzare la qualificazione «riserva» purche' le medesime
partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso
disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino
preventiva comunicazione all'ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari e alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il
territorio.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Cilento», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Art. 5.
All'allegato A sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata «Cilento», a titolo di
aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «CILENTO»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Cilento» e' riservata ai
seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione:
«Cilento» rosso;
«Cilento» rosato;
«Cilento» bianco;
«Cilento» Aglianico anche con la menzione «riserva»;
«Cilento» Fiano.
Art. 2.
Il vino «Cilento» rosso deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni:
Aglianico: 60-75%;
Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
presenti fino a un massimo del 25%.
Il vino «Cilento» rosato deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni:
Sangiovese: 70-80%;
Aglianico: 10-15%;
Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
delle varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di
Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino
a un massimo del 10%.
Il vino «Cilento» bianco deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni:
Fiano: 60-65%;
Trebbiano toscano: 20-30%;
Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno
da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un
massimo del 10%.
Il vino «Cilento» Aglianico deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno
l'85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla
coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente
presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 15%.
Il vino «Cilento» Fiano deve essere ottenuto dalle uve
provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti costituiti dal vitigno
Fiano per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla
coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente
presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i
seguenti comuni in provincia di Salerno:
Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio,
Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate,
Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale,
Cuccaro Vetere, Futani, Gioi' Cilento, Giungano, Ispani, Laureana
Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella,
Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi
Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito,
Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino,
Salento, S.Giovanni a Piro, S.Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa
Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio,
Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della
Lucania, Vibonati.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza del
confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198
III SO.) la linea di delimitazione segue lo stesso fino a Varco
Cilentano posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale
localita' con la strada statale n. 166 e la percorre per tutta la sua
lunghezza, passando prima per Casa Rossa e poi per Casa Chiorbo (35
metri s.l.m.). Raggiunge, quindi, la strada statale numero 166 in
prossimita' del km 2,6 a quota 35 e la segue fino al km 3 circa in
direzione Roccadaspide. Qui l'abbandona per proseguire la provinciale
per Capaccio che percorre fino all'incrocio di questa con il confine
che separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale fino
al vertice nord. Il limite della zona di produzione coincide, poi,
con il confine nord dei comuni di Trentinara, Monteforte Cilento,
Magliano Vetere, Stio; Campora, Novi Veglia, Rofrano, Torre Orsaia,
Morigerati, Tortorella e li ingloba per intero. Segue, poi,
dirigendosi verso il mare, il confine regionale. A sud l'area e'
delimitata dal mar Tirreno fino alla Torre del Telegrafo sita in
comune di Ascea. Da questo punto la linea di delimitazione segue la
curva di livello 25 fino a raggiungere l'imbocco della galleria
ferroviaria lato Salerno. Segue, poi, la linea ferroviaria fino alla
galleria sotto cui passa la strada statale n. 447 tra il km 60 e il
km 59, dove imbocca la strada statale su indicata in direzione
Salerno seguendola fino alla localita' Bosco a quota 3, presso il km
59. Qui lascia la statale stessa per seguire la strada comunale
Bosco-Scifro-Stampella fino all'incrocio con la provinciale che
collega la strada statale n. 447, con Ceraso in localita' Stampella.
Segue la stessa fino al confine del comune di Ceraso presso la
localita' Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni di
Ceraso e Ascea fino alla confluenza di questo con il confine di
Castelnuovo Cilento che percorre fino alla linea ferroviaria. Risale
questa fino alla localita' Vallo Scalo dove l'abbandona per risalire
per breve tratto il confine tra i comuni di Castelnuovo Cilento e
Casalvelino. Segue poi il confine tra i comuni di Salento e
Casalvelino e i comuni di Omignano e Casalvelino. Percorre questo
fino all'incrocio con la provinciale pedemontana che la segue
escludendo le localita' Verduzzo, Conca d'Oro, Isca Lunga. Nei pressi
dell'inclusa localita' Torricelli la lascia per percorrere
interamente nell'ordine la strada comunale «Santa Maria ad Nives» e
«Rungi» fino all'imbocco di quest'ultima con la provinciale che segue
in direzione Casalvelino Marina. Imbocca, successivamente, presso il
km 53 la strada statale n. 267 e la segue fino al bivio per la Marina
di Casalvelino che percorre fino al demanio. Da qui segue la costa
fino al punto di partenza alla confluenza del confine nord del comune
di Agropoli con il mare Tirreno.
Art. 4.
Le condizioni ambientali della coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»
rosso, rosato, bianco, Aglianico e Fiano devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche tradizionali di
qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni
collinari di buona esposizione, di natura preferibilmente
silicio-calcarei ubicati a un'altitudine non superiore a 450 metri
s.l.m., a eccezione del comune di Moio della Civitella per il quale
il limite e' posto a metri 550. Sono esclusi gli arenili, le spiagge
e le pianure di fondovalle. I sesti di impianto le forme di
allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
uve da mosto e del vino. Sono vietate le forme di allevamento espanse
su tetto orizzontale ed e' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima per ettaro in coltura specializzata e i titoli
alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento»
sono i seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione max | volumico naturale
Tipologia | uva/ha T | minimo % vol
=====================================================================
{Cilento} rosso | 10 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} rosato | 10 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} bianco | 10 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} Aglianico | |
(anche riserva) | 10 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
{Cilento} Fiano | 10 | 11,50
La resa massima delle uve per ettaro, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata a detto limite
attraverso un'accurata cernita delle uve.
La produzione, comunque, non deve superare del 20% il limite
massimo.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio ed
imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate sull'intero
territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone
delimitate.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70% per tutte le tipologie.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali leali e costanti, e secondo le moderne tecniche
enologiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del
vino «Cilento» rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di
vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo delle uve pigiate
dopo una limitata macerazione.
Il vino a denominazione di origine controllata «Cilento»
Aglianico deve essere immesso al consumo dopo un periodo di
invecchiamento di almeno dodici mesi con decorrenza dal 1° novembre
dell'anno di produzione delle uve.
Il vino «Cilento» Aglianico sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a trentasei mesi, di cui almeno dodici
in botte, a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, puo'
portare sull'etichetta la qualificazione «riserva».
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Cilento» all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Cilento» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: delicato, asciutto;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%vol;
estratto non riduttore minimo: 19 gr/l;
«Cilento» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 17 gr/l;
«Cilento» bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l;
«Cilento» Aglianico:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;
«Cilento» Aglianico riserva:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido, con eventuale sentore di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
«Cilento» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita', comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino «Cilento»
Aglianico deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Gambellara».
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata « Gambellara», riconosciuto con decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modificazioni, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata
«Gambellara»", provenienti da vigneti non ancora iscritti,
conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province
autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti
dei vini a denominazione di origine controllata " «Gambellara».
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «
Gambellara» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Art. 5.
All'allegato A sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata « Gambellara», a titolo
di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«GAMBELLARA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata « Gambellara» e'
riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti del presente disciplinare di produzione:
« Gambellara»;
« Gambellara»" Classico;
« Gambellara»" Classico Vin Santo.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» devono
essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal
vitigno Garganega per almeno l'80% e per il rimanente da uve dei
vitigni Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano)
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
Art. 3.
A) La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto
o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello
Vicentino, Montorso e Zermeghedo. Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona del punto di incontro
del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello la linea
di delimitazione procede, in senso orario, lungo la carrareccia che
porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale
che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca' Bellimadore e Case
Colombara, prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che
conduce a Montorso. Di qui si dirge verso nord-est lungo la stessa
strada, fino a incontrare la provinciale Montebello-Arzignano e
prosegue sul confine comunale tra Montorso e Arzignano fino a
incontrare il torrente Chiampo. Discende lungo detto torrente fino al
punto in cui il corso d'acqua entra in provincia di Verona poco a
nord dell'autostrada La Serenissima. Da detto punto di delimitazione
segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla Val
Busarello, da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.
B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata «Gambellara»" designabili con la
menzione classico e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite
nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale
Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione
procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per
Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte
Cocco, tocca le localita' di Ca' Bellimadore e Case Colombara;
prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a
Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a
Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che
raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota
69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le localita'
Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per
Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada
comunale per Selva di Montebello, passando le localita' Castelleto e
Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la
strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in localita'
Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge
in localita' Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton
giungendo al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso
ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e
quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara
fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in
direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per
Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada
provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona
fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della
zona.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Gambellara» devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le
forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini. Per i vigneti allevati a
pergola veronese a tetto piano e' fatto obbligo la tradizionale
potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura della
vegetazione nell'interfilare e una carica massima di 60.000 gemme per
ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso. La rese massime di uva, per ettaro di
vigneto in cultura specializzata, ammesse per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Gambellara» sono le seguenti:
«Gambellara»" 14 tonnellate;
«Gambellara"» Classico 12,50 tonnellate;
« Gambellara»" Classico Vin Santo 12,50 tonnellate.
Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la
produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo aver operato a
tradizionale cernita, non deve essere superiore a tonnellate 6,50 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. I rimanenti quantitativi,
fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del
presente articolo, saranno presi in carico, se ne hanno le
caratteristiche, per la produzione di «Gambellara»" e «Gambellara»"
Classico.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
coperta della vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione
anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini. I rimanenti quantitativi
fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quinto comma
del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di
vino da tavola. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare
al vino «Gambellara»" un titolo alcolometrico volumico naturale
complessivo minimo del 9,5% vol. e per il «Gambellara»" Classico del
10,5% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del «Gambellara»" Classico
Vin Santo, dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del
16,00% vol.
Art. 5.
Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3, lettera A.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che l'operazione di vinificazione sia
effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in
parte compresi nella zona delimitata nonche' nei comuni limitrofi.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara»
Classico Vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un
periodo di appassimento. L'appassimento puo' essere eventualmente
condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento
ambientale, purche' operanti a temperature analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione non
deve superare il 70% per i tipi «Gambellara»" e «Gambellara»
Classico. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere
preso in carico come da tavola o igt.
Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine
Controllata per tutto il prodotto. La resa massima delle uve in vino
ammesse alla certificazione per la produzione del «Gambellara»
Classico Vin Santo non deve superare il 40%. L'uso della menzione
«classico»" per i vini «Gambellara» e «Gambellara» Vin Santo e'
riservata al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona indicata
all'art. 3, lettera B, vinificate nella stessa e, comunque, tenuto
conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, nell'ambito
della zona di vinificazione di cui comma 1 del presente articolo.
Il vino a denominazine di origine «Gambellara"» Classico Vin
Santo non potra' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un
periodo di invecchiamento di due anni a partire dal 1° gennaio
successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»
all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Gambellara»:
colore: da paglierino a dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato,
caratteristico;
sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente
amarognolo, di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol, 11,5%
vol per il «Gambellara» "classico;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Gambellara»"Classico Vin Santo:
colore: giallo ambrato piu' o meno carico;
odore: profumo intenso, tipico, eventuali sfumature di
vaniglia;
sapore: dolce, armonico, vellutato, tipico, con eventuale
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al
presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata «Gambellara»" Classico e «Gambellara» Classico
Vin Santo e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Le menzioni « Classico"» e « Vin Santo»" devono figurare in
etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli
utilizzati per la denominazione « Gambellara»", della stessa evidenza
e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Gambellara» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto,
selezionato e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore", fattoria", tenuta", podere",
cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni Cee e nazionali in materia. E' consentito
altressi' l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative,
frazioni, aree, zone e localita' delle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Gambellara"» puo' essere utilizzata la menzione vigna" a
condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la
relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei
vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino
avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
I vini delle tipologie «Gambellara» e «Gambellara»" classico
devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacita'
massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento
consono ai caratteri di pregio di tali produzioni. Tuttavia per i
vini della sola tipologia «Gambellara» e' consentita l'immissione al
consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5
chiusi con tappo a vite.
Il vino a doc «Gambellara» Classico Vin Santo deve essere immesso
al consumo in contenitori di vetro di capacita' massima di litri 1,5
chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri
di pregio di tali produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di
tutela puo' essere consentito, a scopo promozionale, con specifica
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di
litri 3, 6, 9, 12 e 18.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Terre del Volturno».
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica
tipica dei vini «Terre del Volturno» approvato con decreto
ministeriale 22 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2008, i vini a indicazione geografica tipica dei vini
«Terre del Volturno» provenienti da vigneti non ancora iscritti,
conformemente alle disposizioni dell'allegato disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province
autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati
ai fini dell'iscrizione dei medesimi negli appositi elenchi delle
vigne della indicazione geografica tipica dei vini «Terre del
Volturno».
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la indicazione geografica tipica dei vini
«Terre del Volturno"» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Art. 4.
All'allegato A" sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno», a
titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e
novello;
rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli.
L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio,
Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello
bianco, Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso e'
riservata ai vini ottenute da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, idonei alla coltivazione per le rispettive province di
Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con
la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche
nella tipologia frizzante.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata
Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella,
Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello
Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica,
Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano,
Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano
Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio,
Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, Santa Maria la Fossa,
Cancello ed Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S.
Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco,
Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada,
Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni,
Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal
di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano,
Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di
Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa,
Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in Provincia di
Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano,
Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
Le produzioni massime per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, e i titoli alcolometrici
volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini
a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»" devono essere i
seguenti:
----> Vedere tabella a pag. 12 <----
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi
al titolo alcolometrico volumico naturale minimo possono essere
ridotti dello 0,5% vol.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad
eccezione della tipologia rosato per la quale non deve essere
superiore al 75% e della tipologia passito per la quale non deve
essere superiore al 50% sull'uva fresca.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»
all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti
titoli alcolometrici volumici totali minimi:
----> Vedere tabella a pag. 12 <----
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Recioto di Gambellara» e approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita «Recioto di Gambellara» ed e' approvato, nel testo annesso
al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2008.
3. Le tipologie dei vini a DOC «Gambellara» Recioto classico e
«Gambellara» Recioto spumante, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche, devono intendersi
revocate a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto,
fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Recioto di Gambellara» sono tenuti ad effettuare, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e
Province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei
vigneti «Recioto di Gambellara» DOCG.
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata
e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata
«Gambellara» Recioto classico e «Gambellara» Recioto spumante,
ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare
di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia
2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del
disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia'
confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione,
possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con
la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate
comunichino all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita'
dei prodotti agroalimentari e alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per il territorio, entro
sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso
disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Recioto di Gambellara» e' tenuto a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 5.
All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui
all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto di Gambellara»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare:
«Recioto di Gambellara» classico;
«Recioto di Gambellara» spumante.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti,
in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega.
I vigneti gia' iscritti al relativo albo alla data
dell'approvazione del presente disciplinare sono idonei alla
produzione dei vini Gambellara.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di
denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite
nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale
Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione
procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per
Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte
Cocco, tocca le localita' di Ca' Bellimadore e Case Colombara;
prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a
Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a
Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che
raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota
69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le localita'
Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per
Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada
comunale per Selva di Montebello, passando le localita' Castelleto e
Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la
strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in localita'
Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge
in localita' Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton
giungendo al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso
ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e
quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara
fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in
direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per
Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada
provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona
fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della
zona.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Recioto di Gambellara» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice o doppia, oppure a pergola trentina semplice o doppia od a
pergoletta veronese mono o bilaterale aperta con fili trasversali di
testata, con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e
continui.
Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente
disciplinare e allevati a pergola veronese e' fatto obbligo la
tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura
della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 40.000 gemme
ettaro. E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per
ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i
vini di cui alla denominazione di origine controllata «Gambellara»
Classico, pari a 12,5 tonnellate, il quantitativo massimo di uva da
mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara», dopo aver
operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore a 6,25
tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
I rimanenti quantitativi di uve, fino alla resa massima di 12,5
tonn/ha possono essere destinate alla produzione del vino
denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, se ne
hanno le caratteristiche.
Il presidente della Giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione
anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate all'appassimento devono avere un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del «Recioto di Gambellara»,
dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14,00% vol.
Art. 5.
Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3, lettera A del disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata «Gambellara».
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che l'operazione di appassimento e
vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche
se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonche' nei
comuni limitrofi.
L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio
di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento.
La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a
riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto di Gambellara» Classico non deve essere superiore al 40%; la
resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo,
per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» Spumante, non deve essere superiore al 50% comprensivi
dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dello spumante.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Spumante devono
essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della
Regione Veneto.
Art. 6.
I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata
e garantita, all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Recioto di Gambellara» Classico:
colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso con
eventuali sfumature ambrate;
odore: intenso, profumo di frutta matura con eventuali
sfumature di vaniglia;
sapore: caratteristico, armonico, tipico, amabile o dolce,
con leggero retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione,
con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di
cui almeno 11,30 % in alcool effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Recioto di Gambellara» Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, profumo di fruttato;
sapore: caratteristico, vellutato, armonico, fruttato,
tipico, con eventuali sfumature di vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui
almeno 11,00% in alcool effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto minimo non riduttore dei
vini di cui al presente disciplinare.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico e'
obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve; esso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre
dell'anno successivo alla vendemmia.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
superiore, scelto, selezionato e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, zone e localita' delle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto di Gambellara» puo' essere
utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione
e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto
di Gambellara» Classico deve essere confezionato in bottiglie di
vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca,
e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali
produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di
tutela, puo' essere consentito, a scopo promozionale, con specifica
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di
litri 3, 6, 9, 12 e 18.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Breganze».
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Breganze», riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1969 e successive modificazioni, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.
Art. 2.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata
«Breganze», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164 del decreto ministeriale 27 marzo 2001
e dell'accordo Stato Regioni e Province autonome 25 luglio 2002, la
denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito Albo dei vigneti dei vini a denominazione di
origine controllata «Breganze».
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Breganze» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Art. 4.
All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata «Breganze», a titolo di
aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Breganze»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Breganze» e' riservata
ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
«Breganze» bianco, anche nella tipologia «superiore»;
«Breganze» rosso, anche nelle tipologie «superiore» e
«riserva»;
«Breganze» Tai (da Tocai friulano), anche nella tipologia
«superiore»;
«Breganze» Pinot bianco, anche nella tipologia «superiore»;
«Breganze» Pinot grigio, anche nella tipologia «superiore»;
«Breganze» Vespaiolo (da Vespaiola), anche nelle tipologie
«superiore» e «spumante»;
«Breganze» Torcolato (da uve passite Vespaiola), anche nella
tipologia «riserva»;
«Breganze» Chardonnay, anche nella tipologia «superiore»;
«Breganze» Sauvignon, anche nella tipologia «superiore»;
«Breganze» Pinot nero, anche nelle tipologie «superiore» e
«riserva»;
«Breganze» Marzemino, anche nelle tipologie «superiore» e
«riserva»;
«Breganze» Merlot, anche nelle tipologie «superiore» e
«riserva»;
«Breganze» Cabernet Sauvignon, anche nelle tipologie
«superiore» e «riserva»;
«Breganze» Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon
e/o Carmenere), anche nelle tipologie «superiore» e «riserva».
Art. 2.
1. I vini a denominazione di origine controllata «Breganze» con
uno dei seguenti riferimenti Tai (da Tocai friulano), Pinot bianco,
Pinot grigio, Vespaiolo (da Vespaiola - anche in versione spumante),
Chardonnay, Sauvignon, Pinot nero, Marzemino, Merlot, Cabernet
Sauvignon e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o
Carmenere) devono essere ottenuti da uve provenienti dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le altre uve di
altri vitigni di colore analogo non aromatici, ammessi alla
coltivazione per la provincia di Vicenza.
2. I vigneti delle varieta' Cabernet franc e Carmenere devono
essere iscritti in elenchi distinti per ciascuna varieta'.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze»
bianco e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti
varieta', provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli
albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Tocai friulano (albo vino Tai) per almeno il 50%;
altre varieta' a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
4. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze»
rosso e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti
varieta', provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli
albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Merlot per almeno il 50%;
altre varieta' a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
5. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze»
Torcolato e' il vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
iscritti all'albo della varieta' Vespaiola e che rispondono ai
requisiti di cui all'art. 4, comma quarto.
Art. 3.
1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Breganze» in provincia di Vicenza comprende per intero i
territori amministrativi dei comuni di: Breganze, Fara Vicentino,
Molvena, ed in parte quelli dei comuni di: Bassano del Grappa, Lugo
di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino,
Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano.
2. Tale zona e' cosi' delimitata: confine Nord: procedendo in
senso orario da ovest verso est: capitello della «mare» da cui si
parte in comune di Lugo a quota 397; confine comunale tra Salcedo e
Lusiana fino al punto in cui detto confine raggiunge in localita'
Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze-Lusiana; seguendo
verso sud detta strada raggiunge il bivio di contrada Garibaldi a
quota 205; qui giunta devia verso oriente e segue la strada comunale
per Contra' Angonese, case Ronzani, capitello per Contra' Lazzaretti
e fino quasi a case Salbeghi a quota 335 e di qui lungo la
corrispondente Valletta scende a valle a quota 192 ed incontra il
torrente Lavarda che segue da monte a valle fino al punto in cui
coincide con l'inizio occidentale del confine comunale tra Molvena e
Marostica; segue detto confine da ovest verso est fino al punto in
cui interseca in corrispondenza della Cima d'Agu' la strada comunale
tra Marostica e Corsara; segue detta strada fino al Castello
Superiore di Marostica (quota 243 e caposaldo di rilevazione
trigonometrica). Di qui con linea retta scende nella retrostante
Valle d'Inverno fino al bivio delle strade per Valle San Floriano e
Vallonara. Segue quindi la strada per Valle San Floriano che
oltrepassa e per seguire sempre la stessa strada fino a Valrovina e
Caluga a quota 388. Da Caluga raggiunge le Case Vallison a quota 285
e di qui correndo lungo il corso d'acqua Vallison raggiunge il fiume
Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.
Confine orientale ed in parte sud-orientale: corrisponde con la
sponda occidentale del Brenta dalla confluenza con il Vallison fino
al ben noto ponte degli Alpini in Bassano.
Dal ponte degli alpini raggiunge attraverso la strada vecchia
statale n. 248 che segue fino al ponte sul torrente Longhelle. Da qui
corre lungo le strade esterne inferiore di Marostica e sempre
procedendo verso occidente raggiunge la strada provinciale
pedemontana da Marostica a Breganze; segue detta strada fino a
Contra' Costa al Km 14 nel punto in cui e' attraversata dal confine
comunale tra Molvena e Pianezze che prende a seguire verso sud,
proseguendo poi nella stessa direzione lungo la strada che conduce
alla localita' Oppio Ovest sulla strada comunale per Villaraspa; di
qui segue il torrente Ghebo da monte a valle fino al suo incontro con
la strada comunale della Vaccaria in comune di Schiavon.
Di qui segue la stessa strada verso ovest fino ad incontrare il
confine comunale tra Mason e Schiavon che segue fino al torrente
Lavarda. Da qui corre da monte a valle lungo il suddetto torrente
fino al suo incontro con la strada Ascaria in comune di Sandrigo.
Segue verso ovest detta strada fino al suo innesto sulla strada da
Maragnole a Sandrigo. Corre quindi lungo detta strada fino alla
circonvallazione superiore del centro abitato di Sandrigo. Segue
detta circonvallazione fino a raggiungere la statale n. 248 verso
Vicenza, lungo la quale corre fino al ponte sull'Astico di Passo di
Riva. Confine sud: inizia a Passo di Riva sulla sponda destra
dell'Astico in corrispondenza del ponte omonimo e corre verso
occidente in corrispondenza del confine comunale tra Montecchio
Precalcino e Dueville. Segue detto confine fino a che incontra la
strada fra Dueville e Leva'.
Confine Ovest: dal punto di cui sopra il limite occidentale di
zona segue la strada che da Dueville attraversa le localita' di
Leva', Vignole, Osteria del Moraro, Madonetta fino al punto in cui
raggiunge in localita' Cavallino la strada provinciale
Breganze-Thiene. Di qui segue verso occidente quest'ultima strada
fino al ponte sul torrente Igna. Corre quindi lungo il suddetto corso
d'acqua da valle a monte fino al punto in cui l'Igna e' attraversato
dal confine comunale tra Sarcedo e Zugliano. Segue quindi detto
confine in corrispondenza delle strade vicinali denominate Refosco
Pescare (si tratta dell'antica strada da Zugliano a Thiene) fino allo
sbocco del loro tratto terminale nella strada provinciale da Zugliano
a Grumolo Pedemonte in prossimita' della distilleria Zanin. Di qui
corre verso occidente lungo la strada suddetta fino al bivio con la
strada per Corone, Montecucco e Tigurio. Segue detta strada fino
all'intersezione fra quota 223 e 249.
Segue quindi la linea retta fra l'intersezione di cui sopra la
quota 249 e la quota 202 in prossimita' del capitello di Villa di
Sopra. Di qui corre lungo la strada per localita' Case Cornorotto e
prosegue verso nord fino alla localita' Pompa in corrispondenza del
punto in cui il confine comunale fra Lugo e Zugliano si immette nel
torrente Astico. Segue quindi detto corso d'acqua da valle a monte
fino al ponte in prossimita' di localita' Vigne. Dal ponte
sull'Astico passa al centro di Lugo e quindi corre lungo la strada
comunale di Lugo alla localita' Mare e al relativo capitello donde si
e' partiti.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Breganze» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura
specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei
vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici
naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:
----> Vedere Tabella a pag. 14 <----
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle
tipologie «bianco» e «rosso», nelle diverse versioni, si fa
riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le
compongono.
Le uve destinate alla produzione dei suddetti vini, che intendano
utilizzare la qualificazione aggiuntiva «superiore», devono avere un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% vol.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro
di vigneti in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
della vite.
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il
diritto alla denominazione di origine controllata «Breganze».
5. La Regione Veneto con proprio provvedimento, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di
coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alla camera di commercio
competente per territorio.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione
per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la
dove previsti, devono aver luogo all'interno della zona di produzione
delimitata dall'art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi
nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima:
Dueville, Lusiana, Pove del Grappa, Schiavon.
3. La tradizionale tipologia «Breganze» Torcolato e' ottenuta
dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia «Breganze»
Vespaiolo fino ad un massimo del 65% della produzione ammessa ad
ettaro.
4. La vinificazione di dette uve puo' avvenire solo dopo che le
stesse siano state sottoposte ad appassimento, fino a portarle ad un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%.
L'appassimento puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti
di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe
a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di
appassimento.
5. La loro pigiatura deve avvenire entro la fine di febbraio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
6. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
7. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo
non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad esclusione della
tipologia Torcolato. Qualora superi questo limite, ma non oltre il
75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine;
oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto.
Per la tipologia «Torcolato» la resa massima dell'uva fresca in
vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore, in ogni
caso, al 50%.
Per la tipologia «Torcolato» e' ammessa in deroga una acidita'
volatile max di 25 meq/l.
La denominazione di origine controllata «Breganze» puo' essere
utilizzata per produrre il vino Vespaiolo spumante ottenuto con mosti
e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla
preparazione degli spumanti.
Le operazioni di elaborazione del vino «Breganze» Vespaiolo
spumante dovranno avvenire entro il territorio della Regione Veneto.
Art. 6.
1. I vini a denominazione di origine controllata «Breganze»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Breganze» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: vinoso, delicatamente intenso;
sapore: rotondo, fresco, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00 % vol per il superiore;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Breganze» rosso:
colore: rosso rubino vivo, anche intenso, eventualmente
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, talvolta erbaceo con profumo
intenso e persistente;
sapore: armonico, di corpo, asciutto, titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00 % vol per il superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Breganze» Cabernet:
colore: rosso rubino scuro con riflessi granati;
odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico, titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il
superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Breganze» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, piu' o meno erbaceo con
profumo intenso e persistente;
sapore: asciutto, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00% vol per il superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Breganze» Pinot nero:
colore: rosso rubino con sfumature color mattone;
odore: profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00% vol per il superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Breganze» Marzemino:
colore: rosso rubino piu' o meno vivace;
odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: vinoso, intenso e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00% vol per il superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Breganze» Merlot:
colore: rosso rubino vivo piu' o meno intenso; eventualmente
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, di corpo, asciutto, robusto, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00 % vol per il superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Breganze» Tai:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato e tipico;
sapore: rotondo, fresco, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00% vol per il superiore;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Breganze» Pinot Bianco:
colore: bianco paglierino chiaro;
odore: profumo delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico e vellutato, titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,00% vol; 12,00 % vol per il superiore;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Breganze» Pinot Grigio:
colore: dal paglierino al giallo dorato, talvolta con
riflessi ramati;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00% vol per il superiore;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Breganze» Vespaiolo:
colore: da paglierino a dorato, piuttosto carico;
odore: profumo intenso di fruttato, caratteristico;
sapore: pieno, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00% vol per il superiore;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Breganze» Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: intenso, giustamente aromatico;
sapore: gradevolmente morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00% vol per il superiore;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Breganze» Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, piu' o meno aromatico;
sapore: armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
12,00% vol per il superiore;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Breganze» Torcolato:
colore: da giallo oro a giallo ambrato carico;
odore: profumo intenso, caratteristico di miele e di uva
passita;
sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato, deciso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
zuccheri riduttori: minimo 35 gr/l;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
«Breganze» Vespaiolo spumante:
colore: giallo paglierino brillante con spuma persistente;
aroma: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: pieno, rotondo, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
zuccheri riduttori: fino a 35 gr/l.
Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di
legno.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali modificare, con proprio decreto - per i vini di cui ai
presente disciplinare - i limiti, sopra indicati, per l'acidita'
totale minima e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
1. La qualificazione aggiuntiva «superiore», da sola, puo' essere
utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze»
bianco, rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino,
Merlot, Tai, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Vespaiolo, Chardonnay e
Sauvignon.
2. La qualificazione aggiuntiva «riserva», da sola, puo' essere
utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze»
rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, Merlot e
Torcolato immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento
non inferiore a due anni con decorrenza dal primo novembre
dell'annata di produzione delle uve.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze»
Torcolato non puo' essere immesso al consumo prima del 31 dicembre
dell'anno successivo a quello della vendemmia.
4. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze»
designati con le menzioni aggiuntive «superiore» o «riserva» e per la
tipologia Torcolato e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve, sia in etichetta che nella documentazione
prevista dalla specifica normativa.
5. E' vietato usare insieme alla denominazione di origine
controllata «Breganze», qualsiasi specificazione e qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», e
similari.
6. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
7. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 8.
1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze»
designati con la menzione aggiuntiva «riserva» all'atto
dell'immissione al consumo e' obbligatorio confezionare il prodotto
unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacita' massima di
litri 5, ed e' fatto divieto l'uso di chiusure tipo a corona, a
strappo, a vite o simili.
2. Per il vino a denominazione di origine controllata «Breganze»
Torcolato, e' obbligatoria l'immissione al consumo unicamente in
bottiglie di vetro, fino alla capacita' massima di litri 5, e chiuse
unicamente con tappi raso bocca.
3. Tuttavia per le tipologie con la menzione riserva e la
tipologia Breganze Torcolato e' consentito l'utilizzo del tappo a
vite esclusivamente per il confezionamento in recipienti di capacita'
fino a litri 0,250.
4. Ai soli fini promozionali i vini di cui all'art. 1 possono
essere confezionati in contenitori della capacita' di litri 6,000,
9,000 e 12,000.
Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite.
Articolo unico
1. La selezione clonale delle varieta' di vite ai fini
dell'iscrizione dei relativi doni nel registro nazionale delle
varieta' di vite avviene secondo le disposizioni contenute nei
protocolli tecnici allegati al presente decreto.
2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a
partire dal 1° gennaio 2009.
3. In via transitoria, sono escluse dagli obblighi previsti dal
presente decreto le selezioni clonali per le quali l'impianto dei
campi di confronto, previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale
22 dicembre 1997, sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2008.
4. Le disposizioni transitorie di cui al comma precedente si
applicano fino al 31 dicembre 2018.
5. Sono escluse da detta selezione le varieta' di vite ed i
relativi doni geneticamente modificati.
Il presente decreto, registrato presso gli organi di controllo,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2008
Il dirigente generale: Blasi
Allegato 1
PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE DI VARIETA' AD UVE DA VINO
1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene
effettuata la selezione clonale.
2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti doni
in base alle suddette caratteristiche.
3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal
seguente protocollo fitosanitario:
a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della
vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);
b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai
sintomi di accartocciamento fogliare;
c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio
biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet
franc o altra Vitis vinifera sensibile);
d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai
sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e
«corky bark»;,
e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del
legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.
L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle
lettere a) b), e d), deve essere verificata mediante saggi
sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).
La verifica e la veridicita' dello stato sanitario dichiarato e'
responsabilita' del costitutore e deve essere sottoscritta da
Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o
malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi
indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del
costitutore o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro
nazionale delle varieta' di vite.
4. Costituzione di almeno un vigneto di confronto, con un minimo
di 24 ceppi per ogni presunto clone innestati su un portinnesto di
larga diffusione. I ceppi di ciascun presunto clone dovranno essere
replicati almeno su due parcelle (di 12 ceppi ciascuna) non contigue.
Al fine di una corretta individuazione delle caratteristiche dei
presunti cloni in studio, nel medesimo vigneto dovranno essere
presenti almeno 24 ceppi di un clone omologato del vitigno in
selezione. In assenza di cloni gia' iscritti al Registro nazionale
dovranno essere presenti almeno 24 ceppi della popolazione del
medesimo vitigno. Il campo dovra' essere localizzato in un sito
vocato alla viticoltura nella zona di diffusione del vitigno in
selezione.
5. Esecuzione di analisi biomolecolari (microsatelliti), al fine
di una corretta classificazione, nel caso che il presunto clone
appartenga a un vitigno con elevata variabilita' genetica e/o a
«gruppi varietali» di caratterizzazione incerta.
6. Descrizione dei principali caratteri morfologici del presunto
clone (apice al germogliamento, foglia adulta e grappolo a maturita)
e corredo fotografico minimo di foglia adulta e grappolo a maturita'.
7. Determinazione delle principali date fenologiche:
germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione.
8. A partire da almeno il 3° anno di eta' del vigneto di cui al
punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione di rilievi atti a
verificare la persistenza, dopo la propagazione del/i carattere/i per
il/i quale/i si e' effettuata la selezione e in riferimento al
testimone, le attitudini agronomiche e produttive del presunto clone.
In particolare il peso del legno di potatura invernale, la fertilita'
reale, la produttivita' (per ceppo e/o per ettaro) e le dimensioni
medie del grappolo.
9. A partire da almeno il 3° anno di eta' del vigneto di cui al
punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione delle principali
analisi del mosto (zuccheri, acidita' titolabile e pH) atte a
verificare, in riferimento al testimone, le attitudini qualitative
del presunto clone
10. A partire da almeno il 4° anno di eta' del vigneto di cui al
punto 4) e per almeno 2 annate, effettuazione dell'analisi del
contenuto in antociani e in polifenoli totali della bacca (solo uve
rosse).
11. A partire da almeno il 4° anno di eta' del vigneto di cui al
punto 4) e per almeno due annate, andranno effettuate al fine di
verificare, in riferimento al testimone, le potenzialita' enologiche
del presunto clone:
a) la microvinificazione delle uve applicando un protocollo
unico per tutti i campioni ed utilizzando un quantitativo di uva non
inferiore a 50 kg;
b) l'analisi chimica dei principali componenti del vino dopo
stabilizzazione e imbottigliamento; tale analisi per i vitigni a
bacca rossa deve prevedere oltre ai parametri principali anche il
contenuto in antociani totali, in polifenoli totali e gli indici di
intensita' e tonalita' colorante;
c) l'analisi sensoriale sui vini; tale analisi deve essere
condotta da un panel addestrato;
d) l'analisi dei principali aromi liberi e legati nel frutto a
maturazione o nel vino (solo per varieta' aromatiche).
Allegato 2
PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETA' PORTINNESTO DI
VITE
1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene
effettuata la selezione clonale.
2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni
in base alle suddette caratteristiche.
3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal
seguente protocollo fitosanitario:
a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della
vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);
b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai
sintomi di accartocciamento fogliare;
c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio
biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet
frane o altra Vitis vinifera sensibile);
d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai
sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e
«corky bark»;
e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del
legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB,
f) assenza del virus agente della maculatura infettiva o fleck
(GFkV).
L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle
lettere a) b), d) ed f), deve essere verificata mediante saggi
sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).
La verifica e la veridicita' dello stato sanitario dichiarato e'
responsabilita' del costitutore e deve essere sottoscritta da
Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o
malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi
indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del
costitutore o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro
nazionale delle varieta' di vite.
Allegato 3
PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETA' DI UVE DA MENSA
1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene
effettuata la selezione clonale.
2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti doni
in base alle suddette caratteristiche.
3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal
seguente protocollo fitosanitario:
a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della
vite (GFLV) e del mosaico dell'arabis (ArMV);
b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai
sintomi di accartocciamento fogliare;
c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio
biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet
frane o altra Vitis vinifera sensibile);
d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai
sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e
«corky bark»;
e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del
legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.
L'assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle
lettere a) b), e d) deve essere verificata mediante saggi sierologici
(test ELISA) e test biomolecolari (PCR).
La verifica e la veridicita' dello stato sanitario dichiarato e'
responsabilita' del costitutore e deve essere sottoscritta da
Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o
malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi
indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del
costitutore o degli aventi causa, l'indicazione sul Registro
nazionale delle varieta' di vite.
Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Sangiovese di Romagna».
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Sangiovese di Romagna», approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive
modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2008/2009.
Art. 2.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sangiovese
di Romagna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «SANGIOVESE DI ROMAGNA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»,
anche nelle tipologie superiore, riserva e novello, e' riservata al
vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di
Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Art. 3.
a) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte
nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso
descritti. Tale zona e' cosi' delimitata:
provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi,
Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola,
Forli, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno,
Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San
Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al
Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.
Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli, Montiano
e Savignano sul Rubicone il limite a valle e' cosi' delimitato:
comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue
la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via
Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla
ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada
statale n. 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per
via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis,
segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale
Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino
al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla
statale n. 9 Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino
al confine con il comune di Bertinoro;
comune di Bertinoro: strada statale n. 9 via Emilia;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro
segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che
segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue
lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa
fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al
confine del comune di Forli;
comune di Forli: dal confine con il comune di Forlimpopoli
segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni,
segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni,
Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore,
Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia
Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si
ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre
fino al confine col comune di Faenza;
comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone dalla strada
statale n. 9 via Emilia.
Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano,
Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca,
Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni,
Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente,
San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.
Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo
di Romagna, il limite a valle e' cosi' delimitato:
comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla strada statale n.
16 Adriatica;
comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la
strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada
statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune
di S. Arcangelo di Romagna;
comune di S. Arcangelo di Romagna, dalla strada statale n. 9
via Emilia.
Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle e'
cosi' delimitato:
comune di Faenza: dal confine col comune di Forli dove questo
incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla
ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine
sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie:
Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S.
Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della
citta' a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di
Castelbolognese;
comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal
Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola,
Ozzano dell'Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle e' cosi'
delimitato:
comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino
all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro
con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio
confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di
Castel Guelfo;
comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Sangiovese di Romagna» avente la qualifica
«Superiore», devono essere prodotte nel territorio appresso
delimitato:
provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal
Fiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice,
Imola, Ozzano dell'Emilia.
Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme,
Dozza, il limite a valle e' dato dalla strada statale n. 9 (via
Emilia).
Per il comune di Imola il limite a valle e' il seguente: dal
confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si
segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue.
Poi per via Ca' Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada
statale n. 9. Indi sino al confine tra i comuni di Imola e
Castelbolognese.
Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte
e' il seguente:
comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il
confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta
strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610
di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la
via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del
comune;
comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per
Ca' Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel San
Pietro Terme.
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi,
Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola,
Forli, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana,
Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Savignano sul
Rubicone, Sogliano al Rubicone.
Per i comuni di Forli, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano,
Savignano sul Rubicone, il limite a valle e' il seguente:
comune di Forli: dal confine con la provincia di Ravenna sulla
via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei
Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del
Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67
verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna
verso Forli, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale
n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n.
9-ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi
dell'uscita del paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta
sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100,
che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo
questa fino al confine tra i comuni di Forli e Bertinoro sul fiume
Ronco;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro
e Forli, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in
direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si
segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e
Forlimpopoli;
comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia; comune di
Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale
n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada
provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore.
Poi per via S. Vittore ex 71 fino alla frazione San Carlo. Indi
per via Castiglione, via Roversano San Carlo, via Comunale Roversano,
via IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9
(via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso
Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e
via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;
comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla
via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia
e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via
Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta
conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in
localita' Ca' Ugolini;
comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di
Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via
Scodella, via (Vecchia) Rio Salto, sino ad incontrare il confine di
comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via
Seibelle I.
Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San
Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte e' il seguente:
comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio
con il confine con il comune di Roncofreddo si segue il confine del
comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada
statale n. 71 (Umbro-Casentinese) in localita' Cella. Indi per la
strada provinciale n. 79 Rio Petra sino alla localita' Strigara.
Quindi per via Strigara verso Sogliano poi per via Sogliano 2, via
Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla localita' Ponte
Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13
fino ad incontrare il confine di comune in localita' Piano d'Arco;
comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla
via strada statale del Bidente (km 29) si segue quest'ultima sino a
Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio
sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis
fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio
sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola e per la
mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo,
Ca' dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente,
km 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla localita' Cusercoli.
Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di
comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune
di Cesena;
comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada
statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa
statale sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche
sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;
comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San
Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima
fino al km 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio
verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;
comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della
provincia di Ravenna sulla strada Casale n. 66, si prosegue per
questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo
aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via
I. Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via
Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G.
Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del
Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in localita'
Tombaccia;
comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di
produzione i terreni compresi nell'area cosi' delimitata:
dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in localita'
Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione
Paderno. Indi per via Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via
Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al
fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso
Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro-M.
Sacco fino a C.S. Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla
localita' Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che passando
per Le Ville, Ca' Navacchio porta sulla via Borgo Paglia. Si prosegue
fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a
ritornare sulla strada statale n. 71 in localita' Cella. Si continua
per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.
Provincia di Rimini: comuni di Coriano, Gemmano, Misano
Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo,
Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Saludecio, S.
Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano,
Torriana, Verucchio.
Per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di
Romagna il limite a valle e' il seguente: comune di Misano Adriatico:
dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue
per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad
incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). Indi per
quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via San
Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano
Adriatico e San Giovanni in Marignano;
comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo
di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini
sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad
incontrare il confine con il comune di Riccione;
comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dai confini con il comune
di Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in
direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione
Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad
incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume
Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale
Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il
confine di comune.
Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme. Per i comuni di Brisighella e
Casola Valsenio il limite a monte e' il seguente:
comune di Brisighella: dalla localita' Zattaglia in direzione
est e lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via
Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata
Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi
lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si
segue fino all'incrocio con il confine tra le province di
Forli-Cesena e Ravenna;
comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di
Bologna e Ravenna, lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino
alla localita' Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad
incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio
con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per
via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue
quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che
si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella
e Casola Valsenio in localita' Zattaglia.
Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle e' il
seguente:
comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e
Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue
per detta statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo,
che si segue fino all'incontro con la via Zirona, dopo aver
attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via
Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa
di Biancanigo. Per detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio
Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine
sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;
comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese
e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la
via Almisana, si procede per quest'ultima e poi per via provinciale
Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale
Ospitalacci sino ad incontrare la via Canal Grande che si percorre
per pochi metri in direzione Brisighella (localita' Bocche dei
Canali). Quindi per via Firenze sino alla localita' Errano, poi per
via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione
di Faenza, via Don Giovanni Verita' sino alla localita' Ponte Rosso.
Quindi per via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia
che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San
Mamante.
Quindi per via del Passo sino ad incontrare il confine tra le
province di Ravenna e Forli-Cesena sulla via Castiglione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Sangiovese di Romagna» devono essere quelle
tradizionali delle zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari,
pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i
sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono
da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di
recente bonifica.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi
impianti la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a
ceppi per ettaro: 3.300 per il Sangiovese di Romagna; 3.700 per il
Sangiovese di Romagna Superiore.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
«Sangiovese di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 11,00
per ettaro in coltura specializzata. A detto limite anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione
rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni delle origini
dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Sangiovese di Romagna» un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 11,50 %.
Le uve destinate alla produzione del «Sangiovese di Romagna
Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12,50 %.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Novello» devono
assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00 %.
Ai fini della vinificazione delle citate tipologie di vini
«Sangiovese di Romagna Superiore» e «Novello» le relative uve devono
essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di
cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve
medesime.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna,
Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 65%.
Qualora la resa massima uva/vino superi detto limite l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
Il vino «Sangiovese di Romagna» qualificato «Novello», deve
essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla
macerazione carbonica delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino «Sangiovese di Romagna» non puo' essere immesso al
consumo in data anteriore al 1° dicembre dell'anno di raccolta delle
uve.
Il vino «Sangiovese di Romagna» Superiore non puo' essere immesso
al consumo in data anteriore al 1° aprile dell'anno successivo
all'anno di raccolta delle uve.
Il vino «Sangiovese di Romagna» che puo' fregiarsi della
specificazione aggiuntiva «riserva» deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal
1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui almeno 2 in
bottiglia, e la sua idoneita' chimico fisica ed organolettica non
potra' essere valutata prima di 22 mesi di invecchiamento.
Per il Sangiovese di Romagna, anche con le specificazioni
«superiore» e «riserva», e' consentito l'utilizzo di contenitori in
legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento. Per
tutte le tipologie, ad eccezione del Novello, e' consentito
effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche
attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.
Per tutte le tipologie e' ammesso l'arricchimento nella misura
massima di 1% vol.
Art. 6.
Il vino «Sangiovese di Romagna», all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino talora con orli violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: secco, armonico, leggermente tannico, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Il vino «Sangiovese di Romagna Novello», prodotto nel rispetto
della specifica normativa, all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso fruttato;
sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
La menzione «superiore» e' riservata al vino «Sangiovese di
Romagna» ottenuto dalle uve provenienti dalla zona di produzione di
cui all'art. 3, lettera b), aventi un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di cui all'art. 4, vinificate alle condizioni di cui
all'art. 5 del presente disciplinare e che all'atto dell'immissione
al consumo abbia i seguenti requisiti:
colore: rosso rubino talora con orli violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: secco armonico, leggermente tannico, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
La menzione «riserva» e' riservata al vino che e' stato
sottoposto a un periodo di invecchiamento di cui all'art. 5 e che
risponde alle seguenti caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Nella designazione della denominazione di origine controllata
«Sangiovese di Romagna» la specificazione aggiuntiva «riserva» e'
riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento
obbligatorio minimo di cui all'art. 5 del presente disciplinare.
In sede di designazione le specificazioni «superiore» e «riserva»
devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura
«denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere
intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Sangiovese
di Romagna ».
In ogni caso le specificazioni «superiore» e «riserva» devono
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione «Sangiovese di Romagna», della
stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C. «Sangiovese
di Romagna» e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Sangiovese di Romagna» puo' essere utilizzata la
menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente
toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente
specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione
e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di
accompagnamento.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve
essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al
carattere usato per la denominazione di origine.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a localita' dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Sangiovese di
Romagna» puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione.
Art. 8.
E' consentito il confezionamento del vino «Sangiovese di Romagna»
di tutte le tipologie, anche in recipienti in ceramica.
Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Pagadebit di Romagna».
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Pagadebit di Romagna», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
Art. 2.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pagadebit
di Romagna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «PAGADEBIT DI ROMAGNA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna»
anche nelle tipologie secco, amabile e frizzante, e' riservata al
vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare.
Art. 2.
Il vino «Pagadebit di Romagna» deve essere ottenuto per almeno
l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.
Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15% altri
vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:
provincia di Ravenna: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.
Per i Comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle e'
dato dalla strada statale n. 9 via Emilia;
provincia di Forli-Cesena: Comuni di Bertinoro, Borghi,
Castrocaro, Terra del Sole, Cesena, Dovadola, Forli, Forlimpopoli,
Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul
Rubicone, Sogliano al Rubicone.
Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forli,
Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, e' il seguente:
comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;
comune di Cesena: dall'incrocio con il Comune di Bertinoro
sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad
incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore.
Poi per via San. Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per
via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via
IV novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via
Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini
sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e per via
Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;
comune di Forli: dal confine con il comune di Faenza sulla via
Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla
via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la
via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino
a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca
poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra
del Sole. Quindi si ritorna verso Forli dopo aver percorso via
Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via
dell'Appennino (strada statale n. 9 ter) che si segue attraversando
S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la
via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada
statale del Bidente n. 810, Km 4,100, che si segue fino ad incontrare
la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i
comuni di Forli' e Bertinoro sul fiume Ronco;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il Comune di Bertinoro
e Forli', sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in
direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si
segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e
Forlimpopoli;
comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla
via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia
e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via
Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta
conduce fino al confine con il Comune di Savignano sul Rubicone in
localita' Ca' Ugolini;
comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di
Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via
Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di
comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via
Seibelle J.;
provincia di Rimini: comuni di Coriano, Misano Adriatico,
Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna,
San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.
Il limite a valle per i comuni di Misano Adriatico, Rimini,
Sant'Arcangelo di Romagna e' il seguente:
comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di
Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla
via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada
provinciale n. 35 (RiccioneTavoletto). Indi per quest'ultima sino
alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume
Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in
Marignano;
comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo
di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini
sino ad incontrare l'autostrada BolognaRimini che si segue sino ad
incontrare il confine con il Comune di Riccione.
comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune
di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in
direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione
Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad
incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume
Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale
Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il
confine di comune.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Pagadebit di Romagna» devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi
impianti la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a
2.500 ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del «Pagadebit
di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 14,00 per ettaro
di vigneto in coltura specializzata, a tale limite anche in annate
eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20%
il limite medesimo la resa dovra' essere riportata attraverso una
accurata cernita delle uve.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra
riportato, la eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo' stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli-Cesena,
Ravenna e Rimini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol.
Art. 6.
Il vino «Pagadebit di Romagna», nei tipi secco e amabile,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Pagadebit di Romagna «secco»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.
Pagadebit di Romagna «frizzante»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l.
Pagadebit di Romagna «amabile»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Pagadebit di Romagna «amabile frizzante»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
L'uso della menzione geografica aggiuntiva «Bertinoro» per il
vino «Pagadebit di Romagna» e' riservato al prodotto ottenuto da uve
raccolte e vinificate in quella parte del territorio del comune di
Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3 e
che assicurano al vino un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 11,50% vol.
All'atto dell'immissione al consumo il «Pagadebit di Romagna
Bertinoro» deve avere le seguenti caratteristiche:
Pagadebit di Romagna Bertinoro «secco»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Pagadebit di Romagna Bertinoro «secco frizzante»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Pagadebit di Romagna Bertinoro «amabile»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Pagadebit di Romagna Bertinoro «amabile frizzante»:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 8.
La denominazione di origine «Pagadebit di Romagna» puo' essere
utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti
o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel
presente disciplinare.
Le operazioni di preparazione del tipo frizzante, nonche' le
operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell'ambito
dei territori delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di
origine controllata «Pagadebit di Romagna» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra»,
«superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pagadebit di Romagna» puo' essere utilizzata la menzione
«vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome,
che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo
dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del
vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita
dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve
essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al
carattere usato per la denominazione di origine.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a localita' dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Pagadebit di
Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle
uve.
Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Trebbiano di Romagna».
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Trebbiano di Romagna», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 e successive modifiche, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
Art. 2.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la denominazione di origine controllata «Trebbiano
di Romagna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Colline Joniche Tarantine» e approvazione del relativo disciplinare
di produzione.
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino
«Colline Joniche Tarantine» ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla vendemmia 2008, i vini a denominazone di origine controllata
«Colline Joniche Tarantine», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie
autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Colline Joniche Tarantine» e' tenuto a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 4.
1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini
a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» di
cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «COLLINE JONICHE TARANTINE»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata « Colline Joniche
Tarantine» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
a) «Colline Joniche Tarantine» Bianco;
b) «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»;
c) «Colline Joniche Taratine» «Verdeca»;
d) «Colline Joniche Tarantine» Rosato;
e) «Colline Joniche Tarantine» Rosso;
f) «Colline Joniche Taratine» Novello;
g) «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore;
h) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo;
i) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore;
j) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»;
k) «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso - Vino
dolce naturale».
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» Bianco, anche nella tipologia Spumante, deve essere
ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, almeno il 50% del vitigno Chardonnay; possono concorrere,
per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve
provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei
alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.
Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» Verdeca deve essere ottenuto dalle uve provenienti da
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo
vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o
disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento -
Arco Jonico.
I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine» Rosato e Rosso, anche nei tipi Novello e Superiore, devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito
aziendale, almeno il 50% del vitigno Cabernet Sauvignon; possono
concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente,
le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici,
idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.
Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche
Tarantine» Primitivo, anche nei tipi Superiore e Liquoroso secco e
Liquoroso Vino dolce naturale, deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85%
del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte,
congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni
a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona
viticola Salento - Arco Jonico.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei
vini Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine»
comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Laterza,
Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori
amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello,
Massafra, Statte e Grottaglie, in provincia di Taranto, ed e' cosi'
delimitata:
la delimitazione della zona inizia ad Est con la strada
provinciale Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il
confine tra il comune di Grottaglie, in provincia di Taranto ed il
comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Da qui si
prosegue in direzione nord lungo il confine della provincia di
Taranto fino a raggiungere quota 187, a circa 650 m a est della
Masseria Mannara, laddove ricade l'intersezione tra il confine del
comune di Martina Franca ed il confine della Provincia di Taranto.
Da qui si prosegue in direzione Nord lungo il confine della
provincia di Taranto ed e' proprio quest'ultimo che delimita la zona
delle Colline Joniche ad Est, a Nord e ad Ovest, includendo i confini
Est e Nord del comune di Martina Franca, il confine Nord del comune
di Mottola, il confine Nord del comune di Castellaneta, il confine
Nord ed Ovest del comune di Laterza, e parte del confine Ovest del
comune di Ginosa.
Percorso dunque tutto il confine della provincia di Taranto da
Est ad Ovest si giunge al confine Ovest del comune di Ginosa che
coincide con il confine tra le province di Taranto e Matera e,
quindi, con il confine tra le Regioni Puglia e Basilicata.
Percorrendo in direzione Sud il suddetto confine, si giunge sino
a quota 69 in localita' Castelluccio e da qui, risalendo verso Nord
lungo la Carrareccia che interseca il confine medesimo e lungo i
confini Sud dei fogli di mappa 46, 47, 48 e 49 del comune di Ginosa
(interamente inclusi), si giunge sino ad intersecare il foglio di
mappa 66.
Proseguendo in direzione Sud, lungo i confini dei fogli di mappa
66, 68, 84, 87 e 102 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si
giunge ad intersecare la strada comunale di Leuci. A questo punto,
percorrendo in direzione Est il confine Sud del foglio 102, lungo la
strada comunale di Leuci, si interseca la strada Provinciale 154.
Da questo punto, si percorre, lungo la strada provinciale 154, in
direzione Nord il confine Est del foglio 102 fino ad intersecare il
confine Sud del foglio 103, in corrispondenza del Casone Bagone.
A questo punto si percorre in direzione Est il confine Sud del
foglio 103 (interamente incluso) fino ad intersecare la strada
comunale Bandiera.
Da questo punto si percorre in direzione Nord il confine Est ed
il confine Nord del foglio 103 fino ad incrociare nuovamente la
strada provinciale 154.
Da questo punto si percorrono in direzione Nord i confini Est dei
fogli di mappa 87, 84, 66 e 49 fino a raggiungere il confine
Sud-Ovest del foglio 51, in localita' Castelluccio a quota 176 .
A questo punto, seguendo detto confine di foglio si giunge prima
a quota 161 e, oltrepassato il Tratturo Chiancone ci si porta sino a
quota 138 all'inizio del tratto carreggiabile che porta fino a
Contrada Perrone.
Da quota 138, si percorre in direzione Nord, lungo il confine Est
del foglio di mappa 51 del comune di Ginosa, la Carrareccia che,
passando per Contrada Longo a quota 232 e mantenendosi a Sud di
questa giunge sino a quota 225 in Localita' Difesa Le Cesine lungo il
confine Sud del foglio di mappa 36 e fino ad intersecare il vertice
Sud-Ovest del foglio di mappa 37 del comune di Ginosa (interamente
inclusi) confluendo nella carreggiabile che collega Contrada Pezzulli
con la strada comunale di Roccavetere.
Da questo punto, percorrendo in direzione Sud i confini Ovest dei
fogli di mappa 56, 55, 73 e 75 (interamente inclusi), si giunge al
punto di intersezione tra la strada comunale di Giancipoli e la
strada comunale di Roccavetere.
Da questo punto si percorre in direzione Nord la strada comunale
di Roccavetere, lungo i confini Est dei fogli di mappa 75 e 73, fino
ad incrociare la strada comunale Fiumicello II, confine Sud del
foglio 56 ed intersezione con il foglio di mappa 57 (interamente
incluso).
Da questo punto si percorre il confine Sud ed Est dei fogli di
mappa 57 e 38 (interamente incluso), fino al punto in cui si
incrociano la strada comunale di Roccavetere con la strada
provinciale Ginosa-Ginosa Marina, confine Sud-Ovest del foglio di
mappa 33 del comune di Ginosa, a quota 185.
A questo punto mantenendosi a Sud di questa, in direzione Est,
toccando rispettivamente quote 151 e 159, giunge sino a quota 158 in
localita' San Felice poco oltre Cisterna di Ricciardi, lungo i
confini Sud dei fogli di mappa 33 e 34 del comune di Ginosa
(interamente inclusi).
Giunti a quota 158, si risale verso Nord il confine del foglio 34
del comune di Ginosa escludendo il foglio di mappa 42 e giungendo
sino al confine con il comune di Laterza.
Si prosegue dunque, seguendo detto confine in direzione Est
toccando rispettivamente quote 179, 202, 164 in localita' Lamione del
Brigante e 151 in localita' La Guardiola sino a giungere alla Gravina
di Laterza in corrispondenza del foglio di mappa 141 del comune di
Laterza.
Si continua a percorrere detto confine in direzione Est toccando,
dapprima quota 118 e, quindi, quota 126 in localita' Masseria
Panettiere, laddove il confine interseca la strada provinciale 181,
quindi, quote 190 e 179 in localita' Parco del Marchese, quote 171,
184 e 219.
Da quota 219 si risale verso Nord sempre lungo il confine ed in
corrispondenza del limite Est del foglio di mappa 135 del comune di
Laterza sino a giungere a quota 294 nel limite piu' a Nord del foglio
76 del comune di Castellaneta escluso dalla zona «Colline Joniche
Tarantine».
Da questo punto si abbandona il confine tra i territori comunali
di Castellaneta e Laterza e si prosegue verso Sud sino a giungere al
margine Nord della Gravina di Giaccia lungo il confine tra i fogli di
mappa 66 76 (interamente escluso) e toccando quote 262 e 225 in
prossimita' della Gravina della Vernata.
Seguendo prima il confine Sud del foglio di mappa 66 del comune
di Castellaneta e risalendo poi il confine Est dello stesso foglio si
giunge ad attraversare il foglio 67 (parzialmente incluso) di questo
comune toccando quote 102 e 95 e di qui si comincia a risalire in
direzione Nord lungo la strada carrareccia che conduce sino a quota
121 e, successivamente a quota 114, dove la carrareccia interseca la
strada carreggiabile che collega Masseria Marico con la strada
provinciale 181.
A questo punto, oltrepassata la carreggiabile e proseguendo lungo
la suddetta carrareccia, si prosegue sempre verso Nord lungo il
confine Est del foglio di mappa 67 del comune di Castellaneta sino al
punto di intersezione tra i limiti dei fogli 67, 62 e 63 (interamente
inclusi).
Proseguendo quindi in direzione Sud lungo i limiti dei fogli di
mappa 63 e 69 (interamente incluso) del comune di Castellaneta ci si
porta sino a quota 95 sulla strada carreggiabile che si innesta sulla
provinciale 181, ai limiti dei fogli di mappa 68 (interamente
escluso) e 70 (parzialmente incluso) del comune di Castellaneta.
Percorrendo la carreggiabile in direzione Est si tocca quota 89
e, quindi, quota 87 in corrispondenza della diramazione che porta a
Nord verso Masseria Varola e, attraversando i fogli di mappa 70 e 71
(parzialmente inclusi), si giunge all'innesto con la strada
provinciale 181 a quota 85.
Proseguendo lungo la strada provinciale 181 in direzione Nord-Est
si tocca quota 91 in Localita' Pagliarone al confine con il foglio di
mappa 72 (interamente incluso).
Da quota 91, percorrendo sempre la strada provinciale n. 181 in
direzione Sud-Est, si giunge a quota 81 in corrispondenza
dell'intersezione della suddetta strada provinciale 181 con la via
Appia.
Da questo punto si risale in direzione Nord-Est mantenendo a Sud
la suddetta strada provinciale in territorio del comune di
Castellaneta delimitato dal foglio di mappa 73 (parzialmente incluso)
e, intersecando la carreggiabile che porta a Nord in localita' Cave
di Tufo, si tocca quota 78, quindi quota 82 giungendo sino
all'intersezione con la strada statale 7 Appia al km 620 e, poco
oltre, all'intersezione con il confine tra i comuni di Palagianello e
Castellaneta e si prosegue, quindi, in direzione Est verso Masseria
Santa Colomba a quota 90, con l'inclusione della medesima nella zona
di produzione.
Da quota 90, si prosegue in localita' Parco di Stalla lungo la
strada che, toccando quota 89, 88 e, ancora, 89, in corrispondenza
dell'intersezione con la strada che porta verso Nord alla Masseria
Parco di Stalla, torna a quota 88 per giungere a quota 83 in
corrispondenza dell'intersezione con la strada provinciale 38
Palagianello-Mottola e, risalendo verso Masseria Coppolapiatta,
giunge all'intersezione dei confini dei comuni di Palagianello e
Palagiano, dopo aver attraversato il foglio 7 (parzialmente incluso)
del comune di Palagianello ed il foglio 8 (interamente incluso) dello
stesso comune.
Da questo punto, seguendo il confine tra il comune di Palagiano
(interamente escluso) e quello di Mottola (interamente incluso) si
giunge, dopo l'intersezione con la linea ferroviaria Taranto - Bari,
sino alla ss 7 Appia in territorio di Massafra.
Proseguendo lungo la ss 7 Appia in direzione Sud-Est si giunge a
quota 59 in localita' Masseria Palombaro con inclusione dell'intera
area sottesa dai fogli di mappa 37 e 38 del comune di Massafra.
A quota 59 si lascia la ss 7 Appia poco oltre Masseria Palombaro
e si imbocca, verso Nord, la carreggiabile che, attraversando i fogli
di mappa 38, 40 e 41 (parzialmente inclusi), giunge sino al centro
abitato di Massafra in corrispondenza del foglio di mappa 115
(parzialmente incluso).
A questo punto, ripresa la ss 7 Appia, si prosegue in direzione
Sud-Est lungo i limiti a Sud dei fogli di mappa 58 e 64 (interamente
inclusi), si prosegue attraversando il foglio di mappa 73
(parzialmente incluso) del comune di Massafra, si percorre quindi il
limite Sud del foglio di mappa 75 del comune di Massafra prima a
quota 38 e poi a quota 36.
Lasciata la ss 7 Appia si imbocca verso Nord la carreggiabile che
porta verso la Cava di Tufo, lungo il limite Sud del foglio 80
(interamente incluso) di Massafra si giunge al confine tra il
territorio comunale di Massafra e quello di Statte cosi' come
delimitato dalla legge regionale 20 ottobre 1993, n. 22, che ha
modificato il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile
1993 n. 6.
Si prosegue dunque lungo la stessa strada, passando e
mantenendosi a Sud di queste, prima Masseria Gravina ricadente nel
foglio di mappa 94 (interamente incluso) Taranto-Statte e,
successivamente, Masseria San Giovanni, ricadente nel foglio di mappa
114 (interamente incluso) sempre di Taranto-Statte.
Si giunge, dunque, a lambire il limite a Nord della discarica
comunale, situata a Nord della ss 7 Appia, e si giunge sino all'alveo
principale della Gravina di Leucaspide, ricadente nel foglio di mappa
n. 115, limite della zona di produzione in territorio di
Taranto-Statte.
Si risale l'alveo della predetta Gravina toccando quote 62 prima
e 83 poi sino a giungere al limite Sud del foglio di mappa 95
(interamente incluso).
Seguendo detto limite verso Est ci si dirige in direzione
Masseria Galeotta (inclusa) sino a giungere alla strada che congiunge
il quartiere Tamburi del comune di Taranto con il centro abitato di
Statte.
Percorrendo detta strada in direzione Sud verso Taranto, lungo il
limite Ovest del foglio di mappa 117 (interamente incluso) di
Taranto-Statte per circa 1,1 chilometri, si giunge sino a quota 65.
Da questo punto si prosegue in direzione Est lungo il limite Sud
del foglio 117 verso Ovile Felicia a quota 75 e, seguendo la strada
che interseca la ferrovia Sud-Est, a quota 70, si prosegue in
direzione Est lungo il limite Sud del foglio di mappa 122
(interamente incluso) del comune di Taranto, ricadente nel territorio
comunale di Statte, sino a giungere alla strada campestre che,
percorsa in direzione Sud, lungo i limiti Ovest dei fogli di mappa
139 e 141 (interamente inclusi) di Taranto-Statte, porta a quota 38
e, sempre in direzione Sud, ci si porta nella strada che risale lungo
il limite Sud del foglio 141, innestandosi nella strada statale 172
dei Trulli.
Risalendo verso Nord per un tratto di quest'ultima strada, sempre
lungo il limite Sud del foglio 141 in direzione Masseria Santa Teresa
(esclusa) e passando a Nord di questa, si giunge sino alla strada
campestre che, percorsa in direzione Nord, porta prima a quota 33 e
successivamente a quota 45 in corrispondenza di Casa Bianca.
Proseguendo sempre verso Nord lungo il limite Est del foglio di
mappa 142 (interamente incluso) di Taranto-Statte si confluisce nella
strada campestre che tocca quota 70 e quota 75 all'altezza della
Gravina di Mazzarracchio.
Proseguendo per circa 350 metri circa. Oltre quota 75, in
direzione Nord, si segue verso Sud Sud-Est i limiti Sud dei fogli di
mappa 125, 126, 128 e 129 (interamente inclusi) di Taranto-Statte
sino a giungere, a quota 82, all'innesto con la ss 172 dei Trulli
che, percorsa in direzione Nord per Martina Franca, arriva ad
intersecare il confine del comune di Statte, per portarsi in
territorio comunale di Crispiano.
In corrispondenza di tale intersezione si segue il confine Sud
del comune di Crispiano in direzione Est sino al punto in cui questo
interseca i confini dei comuni di Montemesola e Grottaglie.
Di qui, si prosegue lungo il confine del comune di Grottaglie
sino al punto in cui questo interseca la strada provinciale 74, a
quota 78,8.
Da questo punto si procede in direzione dell'abitato di
Grottaglie percorrendo per chilometri 4,5 la strada provinciale 74
sino a raggiungere Piazza IV Novembre del centro urbano di
Grottaglie. Da questo punto, la delimitazione procede in direzione
Nord percorrendo per chilometri 0,12 la Piazza IV novembre sino al
raggiungimento della via XXV Luglio.
Da questo punto si prosegue in direzione Nord percorrendo
l'intera via XXV Luglio e un tratto della strada provinciale 71
Grottaglie-Martina Franca per chilometri 0,91. Il percorso continua
dal punto precedentemente indicato in direzione Nord-Est percorrendo
per chilometri 0,72 un tratto della strada interpoderale ivi
tracciata, sino al raggiungimento della strada provinciale 72
Grottaglie-Martina Franca.
Da qui si procede sempre in direzione Nord-Est percorrendo per
chilometri 0,6 l'intera via Capri sino all'inizio di Viale Lavoiser.
Da questo punto si procede nella stessa direzione Nord-Est
risalendo il tratto di Viale Lavoiser per chilometri 0,25 sino
all'intersezione con Viale della Costituzione. Il percorso prosegue
in direzione Sud-Est percorrendo per chilometri 0,63 Viale della
Costituzione sino al raggiungimento della strada provinciale 73
Grottaglie-Villa Castelli e, da qui, risale in direzione Nord per
chilometri 1,53 della strada provinciale 73, fino al raggiungimento
di quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie,
in Provincia di Taranto, ed il comune di Villa Castelli, in Provincia
di Brindisi.
Art. 4.
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera,
semplice o doppia o ad alberello.
Per i vigneti impiantati prima dell'approvazione del presente
disciplinare, allevati con forma a pergola, e' consentita
l'iscrizione all'albo dei vigneti per un periodo massimo di dieci
anni. Trascorso tale periodo i vigneti non allevati a spalliera o
alberello saranno automaticamente cancellati dall'albo.
E' fatto obbligo, per tutti i vigneti impiantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare di produzione, di un numero
di ceppi per ettaro non inferiore a 3500.
E' vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione e' consentita
solo ed esclusivamente come pratica di soccorso.
E' consentito l'uso di mezzi di protezione antigrandine.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui
all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi sono i seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alc. vol. nat.
|Prod. max uva /ha tonn| min.
=====================================================================
{Colline Joniche | |
Tarantine} Bianco | 12 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Bianco | |
{Spumante} | 12 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Verdeca | 11 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Rosato | 12 | 12,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Rosso e | |
Novello | 12 | 12,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Rosso | |
Superiore | 11 | 12,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Primitivo | 11 | 12,50
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} Primitivo | |
Superiore | 10 | 13,00
---------------------------------------------------------------------
{Colline Joniche | |
Tarantine} {Primitivo | |
Liquoroso secco} e | |
{Liquoroso Vino dolce | |
naturale} | 10 | 12,00
I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine» Rosso Superiore e Primitivo Superiore, la cui produzione
massima per ettaro in coltura specializzata non abbia superato
rispettivamente le 10 e le 9 tonnellate, che abbiano subito un
periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi, di cui almeno 12
in botti di legno, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla
vendemmia e immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo rispettivamente del 13 e del 13.50 % vol, possono
riportare in etichetta la menzione «Riserva Superiore».
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata «Colline Joniche Tarantine» devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi.
La Regione Puglia, annualmente, sentite le organizzazioni
professionali agricole e di categoria, prima della vendemmia, puo'
modificare i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall'art.
10 della legge n. 164/1992.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline
Joniche Tarantine», ivi compresi l'imbottigliamento, la elaborazione
dei tipi Spumante, Novello, Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce
naturale, nonche' l'invecchiamento obbligatorio, devono essere
effettuate all'interno dei territori amministrativi dei comuni anche
solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve
delimitata al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70% per tutti vini, ad esclusione per il vino «Colline Joniche
Tarantine» Rosato per il quale la resa massima delle uve in vino non
deve essere superiore al 60% .
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine
Controllata «Colline Joniche Tarantine» ma puo' essere classificata
con una indicazione Geografica Tipica di quelle utilizzabili per il
territorio di cui trattasi.
Oltre la resa del 75% decade il diritto alla Denominazione di
Origine Controllata per tutto il prodotto, fermo restando la
possibilita' di utilizzare una Indicazione Geografica Tipica prevista
per il territorio.
Art. 6.
I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Colline Joniche Tarantine» Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: fresco, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Verdeca:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
odore: armonico, piu' o meno fruttato, caratteristico;
sapore: equilibrato, tipico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fruttato, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Rosso:
colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Novello:
colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al violaceo;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, rotondo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Rosso «Superiore»:
colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo:
colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo caratteristico;
sapore: vinoso, gradevole, pieno, armonico, tendente al
vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in tal
caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore:
colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, con profumo caratteristico;
sapore: vinoso, gradevole, pieno, di corpo, armonico, tendente
al vellutato con l'invecchiamento, talvolta leggermente amabile e in
tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l:
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»:
colore: granato piu' o meno intenso, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol, di cui
effettivi almeno 16,00% vol. e un massimo di zuccheri residui di 35
g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
«Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso Vino liquoroso
dolce naturale»;
colore: granato piu' o meno intenso, tendente all'arancione con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, armonico, pieno, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50 % vol, di
cui effettivi almeno 15,00 % vol e un minimo di zuccheri residui di
50 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata « Colline Joniche Tarantine» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' comprese
nella zona di produzione, delimitata nel precedente art. 3, dalle
quali realmente provengono le uve, e' consentita soltanto in
conformita' della normativa vigente.
Puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell'albo dei vigneti e che tale menzione,
seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia nei registri e sia nei documenti di accompagnamento durante il
trasporto.
Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata «Colline Joniche Tarantine» deve figurare
l'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colline Joniche
Tarantine», per l'immissione al consumo, devono essere confezionati
in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Cagnina di Romagna».
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Cagnina di Romagna», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
Art. 2.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vino con la denominazione di origine controllata «Cagnina di
Romagna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten».
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica
tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg
Dolomiten», approvato con decreto del Ministero Politiche Agricole
del 26 novembre 1997 e successive modifiche, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
Art. 2.
1. Soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica
tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg
Dolomiten», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo
elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei
rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'elenco delle vigne «Veneto», nel rispetto delle disposizioni di
cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola
ad indicazione geografica tipica in vigore.
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la indicazione geografica tipica «Vigneti delle
Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' tenuto, a norma
di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 5.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a
I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre
2006, i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Vigneti delle
Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» sono sostituiti con
i codici riportati nell'allegato «A».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
Disciplinare di produzione del vino a indicazione
geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»
Art. 1.
Ambito applicazione
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' riservata ai mosti e ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
Tipologie e vitigni ammessi
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito,
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,
rosati, anche nella tipologia frizzante e passito.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione
rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la
provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del
vitigno Moscato giallo.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione
rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la
provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del
vitigno Moscato rosa.
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei
vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo
e Moscato rosa, con l'esclusione:
per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling
italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;
per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling
italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner,
Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano
toscano;
per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana,
Pavana, e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del
corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le
corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un
massimo del 15%.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle
Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», recanti la
menzione «vino passito» o «passito» non e' consentito il riferimento
al nome del vitigno o dei vitigni dai quali il vino e' stato
ottenuto.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle
Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' consentito il
riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo,
con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto
derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in
quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale
superiore al 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno
o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti
anche nelle tipologie frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia
novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa idonei alla
coltivazione per le corrispondenti province, con prevalenza del
vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e
Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad
indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua
tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:
per la provincia autonoma di Bolzano l'intero territorio
viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio
viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo
ricadente nel territorio amministrativo della provincia.
Art. 4.
Condizioni ambientali e rese
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati a
tonnellate 23 ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con la
specificazione di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa per
il quale la produzione massima consentita e' di 12 tonnellate.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca
«Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due
vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
E' consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio
dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale
colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di
produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Art. 6.
Caratteristiche vini al consumo
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti»,
in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione
del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo
devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali
minimi:
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg
Dolomiten», bianco 10,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg
Dolomiten», rosso 10,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg
Dolomiten», rosato 10,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg
Dolomiten», novello 11,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg
Dolomiten», frizzante 10,0 % vol.
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg
Dolomiten», passito 14,0 % vol.
Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle
Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia
frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo
deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,0
% vol.
Art. 7.
Designazione e riclassificazione
Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva,
extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in
lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», puo' essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed
iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine,
a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», gia' riconosciuta
denominazione di origine controllata con il decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1973.
2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio».
3. La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese
del Piglio» o «Piglio», e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.
4. La denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o
«Piglio», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1973, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in
vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti
determinatisi.
Art. 2.
1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione
di origine controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio» aventi base
ampelografia rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso
disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo Albo
dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita
«Cesanese del Piglio» o «Piglio».
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata
e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Cesanese
del Piglio» o «Piglio», ottenuti in conformita' delle disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, e successive modifiche,
provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di
entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente
decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in
fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte con la d.o.c., a condizione che le Ditte
produttrici interessate comunichino all'Ufficio competente per
territorio dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita'
dei Prodotti Agroalimentari ed alla competente Camera di Commercio,
entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore
dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso
le stesse.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e' tenuto a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Art. 5.
1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del
Piglio» o «Piglio» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale
28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Capo dipartimento: Ambrosio
Disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del
Piglio» o «Piglio» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le tipologie:
«Cesanese del Piglio» o «Piglio»;
«Cesanese del Piglio» o «Piglio» "Superiore"».
Art. 2.
Il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese
comune 90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione»
per la regione Lazio a bacca rossa per non piu' del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio»
o «Piglio» ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il
territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di
Acuto, Anagni e Paliano.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio del confine
comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone,
in localita' la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest
il confine provinciale fino a incontrare, in localita' Fontanarena,
la strada per la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud
fino al ponte Valleranno, di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino
all'altezza della quota 239 e poi segue la strada che in direzione
nord-est va a incrociare quella di Paliano in prossimita' del km 7;
in direzione sud segue tale strada fino a incrociare il confine
provinciale tra Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a
incrociare l'elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue, quindi,
verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine
provinciale e poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue
verso nord-est una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte,
segue quindi l'elettrodotto in direzione est fino a raggiungere il
confine comunale tra Paliano e Anagni, lungo il medesimo discende
verso sud, supera la via Casilina (strada statale n. 6) in
prossimita' dal km 57,700 sino a incontrare il confine tra le
province di Roma e Frosinone, segue quindi questo confine sino al
ponte della Mola e prosegue poi per la strada che costeggiando
l'acquedotto, in direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue
quindi la medesima sino al Rio S. Maria che risale verso nord-est
sino a Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano
per circa 250 metri sino al ponte posto a circa 250 metri, segue
quindi, in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100
metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la
strada per Anagni all'altezza del km 26,600 circa; prosegue lungo
quest'ultima verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue
verso nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n.
6) in prossimita' dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord,
per la strada prima e il sentiero poi che attraverso la localita'
Cudi incrocia la strada per Anagni in prossimita' della quota 325,
prosegue su quest'ultima, supera il centro abitato di Anagni,
costeggiandolo a sud per proseguire verso est sulla strada per le
Case Belvedere fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla
strada per la cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso
nord-est per quella che costeggia la localita' Vignola e passa per la
quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada gia' seguita
all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e
segue quindi quella in direzione verso nord-est per quella che
costeggia la localita' Vignola e passa per la quota 396 fino a
congiungersi al km 6 della strada gia' seguita all'uscita di Anagni,
percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in
direzione ovest per il fontanile (quota 378), prosegue poi in
direzione nord per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara,
le Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341,
371, 390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul
Rio Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto
fino a inserirsi sulla strada statale di Fiuggi (n. 155) in
prossimita' del km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a
incontrare il confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimita'
del km 36,500.
Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a
incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano
di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale
raggiungendo la localita' la Morra Rossa chiudendo cosi' la
delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» devono essere quelle
tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere
inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. E'
vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | tonn/ettaro | minimo
=====================================================================
Cesanese del Piglio o | |
{Piglio} | 11,00 | 12,00 %vol
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio o | |
{Piglio} Superiore | 9,00 | 12,50 %vol
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella
sola area dei comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone,
Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni.
L'imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire
all'interno della zona di vinificazione.
E' comunque consentito che le operazioni di vinificazione e di
imbottigliamento, limitatamente al vino «Cesanese del Piglio» o
«Piglio», con esclusione delle tipologie «Superiore» e menzione
«Riserva», siano effettuate fuori dall'attuale zona di produzione
delle uve e limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Affile,
Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da
vinificatori che producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve
della zona di produzione di cui all'art. 3 negli ultimi tre anni
consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa denominazione d'origine controllata e garantita, oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di
invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le
seguenti:
=====================================================================
| |Produzione massima di vino
Tipologia |Resa uva/vino| hl/ha
=====================================================================
Cesanese del Piglio | 65% | 71,50
---------------------------------------------------------------------
Cesanese del Piglio | |
Superiore | 65% | 58,50
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non
oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
d'origine controllata e garantita per tutta la partita.
Per il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» l'immissione al
consumo e' consentita non prima del primo febbraio dell'anno
successivo alla vendemmia; per il vino «Cesanese del Piglio»
l'immissione al consumo e' consentita non prima del primo luglio del
secondo anno successivo alla vendemmia.
I vini Cesanese del Piglio o «Piglio» possono essere sottoposti ad
un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento
in bottiglia.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico del vitigno di base;
sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;.
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio» "Superiore";
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;
sapore: secco, armonico, di buona struttura, con retrogusto
gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;.
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
La tipologia Cesanese del Piglio o «Piglio» "Superiore"
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 20 mesi,
di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 14,00% Vol., puo' fregiarsi
della menzione aggiuntiva «Riserva».
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione
delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche
Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto secco netto con proprio decreto.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' alle
normative vigenti.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve
figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri.
E' consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5
l per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Cesanese del Piglio» o «Piglio» tipologia "Superiore" e per quello
atto a fregiarsi della menzione "Riserva" e' obbligatorio il tappo di
sughero raso bocca.
Modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui
recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di
origine.
Articolo unico
All'art. 2 del decreto ministeriale 7 luglio 1993, come modificato
dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, sono aggiunti i seguenti
comma:
«2. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e
1-bis, limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata,
con esclusione delle tipologie con l'indicazione della sottozona,
della menzione «riserva», «superiore», «vigna» e delle altre menzioni
tradizionali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n.
753/2002, i relativi disciplinari di produzione possono consentire
l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso
in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita'
non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 1935/2004 richiamato in premessa.
3. La modifica dei disciplinari di produzione delle singole DOC
interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del
dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente
procedura che comporta:
a) la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti
legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 348/1994 e corredata:
dalla proposta di modifica del disciplinare e dalla relativa
relazione tecnico-commerciale;
dalla certificazione, rilasciata dal competente Ente,
attestante il requisito di rappresentativita' di cui all'art. 2,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
348/1994, unitamente all'elenco sottoscritto dai produttori ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1994; in caso di presentazione dell'istanza da
parte del Consorzio di tutela munito dell'incarico di vigilanza per
la relativa DOC ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n.
164/1992, il predetto elenco puo' essere sostituto dalla
deliberazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio medesimo, nel cui
ordine del giorno sia stata espressamente prevista la trattazione
della modifica del disciplinare di cui trattasi;
dal parere favorevole della competente Regione o Provincia
autonoma;
b) l'acquisizione del preventivo parere favorevole del Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei
vini, da esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa in
carico della relativa istanza.».
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Friuli Aquileia».
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Friuli Aquileia»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata
obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia)
e' riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al
successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni
di vitigno:
Merlot;
Cabernet
Cabernet Franc;
Cabernet sauvignon;
Refosco dal peduncolo rosso;
Friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling da Riesling Renano;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Chardonnay;
Verduzzo friulano;
Malvasia Istriana;
Muller Thurgau,
e' riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti
vitigni, salvo quanto previsto dall'art. 5 relativo al «taglio
migliorativo"».
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente le uve ed i mosti dei vitigni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon.
Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono
concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno
Refosco nostrano.
La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione
Bianco e' riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti,
vini di corrispondente colore e delle varieta' gia' specificate, con
la presenza minima del 50% della varieta' Friulano; possono
concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente
colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i
territori di cui all'art. 3 ad esclusione di Traminer aromatico e del
Muller Thurgau.
La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione
Rosso e' riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti,
vini di corrispondente colore e delle varieta' gia' specificate, con
la presenza minima del 50% della varieta' Refosco dal peduncolo
rosso; possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di
corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione
per i territori di cui all'art. 3.
La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione
Rosato e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti
da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca
rossa di cui al presente articolo.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano
del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo
al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed
in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova,
Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.
Tale zona e' cosi' delimitata: dalla foce del canale Anfora, il
limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimita'
di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle
C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue
la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in
direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino
ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue
verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli
quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F.
Aussa prima ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare il confine
comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue
prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P. te della
Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il
centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad
incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa
fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la
strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada
statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di
Mereto di Capitolo e S. Maria La Longa ed a S. Stefano Udinese prende
la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e
Melarolo.
A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a
F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua
sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al
Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e
Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce
del canale Anfora chiudendo la delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
nell'Albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente
sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni
umidi o freschi, o di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini
Per i vigneti atti a produrre i vini con denominazione di origine
controllata «Friuli Aquileia»" nei nuovi impianti e i reimpianti la
densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.500 in
coltura specializzata.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei
vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli» Aquileia non deve
essere superiore a tonnellate 13 di uva per i tipi: Friulano, Pinot
Bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo
friulano, Malvasia Istriana, Muller Thurgau; a tonnellate 12 per i
tipi: Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Refosco
dal peduncolo rosso; a tonnellate 10 per il tipo Traminer aromatico.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per
ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto
alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Friuli"» Aquileia devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le
parti interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite
inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di
origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero per
le politiche agricole, al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio
competenti per territorio.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del: 9,5% per il Friulano,
10,5% per il Friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11%
per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate
«superiore».
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui
al precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, puo' consentire, su apposita domanda delle ditte interessate,
che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di
produzione di cui all'art. 3 possono effettuarsi anche nei comuni
limitrofi alla stessa, nonche' in stabilimenti di trasformazione
situati all'interno del territorio regionale a condizione che le
ditte medesime:
dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'albo dei
vigneti della zona di produzione della denominazione di origine
controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di
vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della
delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione;
presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli
organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla
rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale
possibilita' delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte
all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata.
Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli» Aquileia
Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per
la stabilizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento per
tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti
devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei
vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine
controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' consentita nella misura massima del volume del 15% la
correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli"
Aquileia» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa
denominazione di origine e dello stesso colore.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata «Friuli" Aquileia»; se la resa uva/vino supera il 75%
decade il diritto alla DOC per l'intera partita.
Per la trasformazione delle uve a bacca rossa destinate alla
produzione del tipo Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con
un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare
al vino la dovuta tonalita' di colore.
I vini «Friuli» Aquileia, nella varieta' Chardonnay, Malvasia
Istriana, Muller Thurgau e Rosato possono essere elaborati e
commercializzati come vino «frizzante» la cui anidride carbonica sia
ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente
chiuso.
Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo
zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20.
E' consentito elaborare nella tipologia «Novello"» i vini rossi
nella denominazione di origine controllata «Friuli"» Aquileia.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia,
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, fine;
sapore: asciutto, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
Rosato:
colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore"» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
Cabernet:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature
violacee;
odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;
sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico erbaceo, gradevole;
sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
Friulano:
colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore»" 11,50%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Pinot grigio:
colore: giallo dorato o ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Riesling:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Sauvignon:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: con aroma specifico;
sapore: aromatico, pieno, robusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche
tipologie, di corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo
specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la
tipologia «superiore» 11,50%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Malvasia istriana:
colore: paglierino;
odore: gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, vivace nel
tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Muller Thurgau:
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo
specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la
tipologia «superiore» 11,00%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia
Chardonnay puo' essere utilizzata per designare il tipo spumante che
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: fine, vivace, persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0g/l.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto non
riduttore minimo.
Art. 7.
In sede di designazione, la specificazione «Aquileia» deve essere
indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione
specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e,
pertanto, non puo' essere interposta tra quest'ultima dicitura e la
denominazione «Friuli».
Nella designazione dei vini «Friuli» Aquileia il nome del vitigno
deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine.
Nella designazione del vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay
deve figurare in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformita'
delle vigenti norme di legge.
E' vietato usare assieme alla denominazione «Friuli» Aquileia
qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «podere»,
«cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a unita' amministrative,
frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine
controllata «Friuli"» Aquileia, l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve e' obbligatoria.
I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 11% che all'atto
dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico
totale minimo almeno del 12% possono essere designati e presentati
con la menzione «riserva"» qualora siano stati invecchiati per almeno
due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere
dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia,
limitatamente ai vini rossi di cui all'art. 2, possono essere
designati e presentati con il termine «novello"», purche' la
vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione
rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di
vetro di capacita' non superiore a 1,5 litri devono essere chiusi
esclusivamente con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro
materiale inerte consentito.
Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva devono essere
presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore
a 750 ml. Sono tuttavia ammesse le bottiglie di capacita' maggiore
per particolari confezioni.
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste».
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste», riconosciuto
con decreto ministeriale 8 febbraio 1971 e successive modificazioni,
e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province
autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai
fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in
materia di produzione, designazione, presentazione e
commercializzazione dei vini a D.O.C.
Art. 4.
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui
all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si
riportano all'allegato A i codici di tutte le tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee
d'Aoste».
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» e' tenuto a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2008
Il direttore generale: Deserti
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «VALLE D'AOSTA» O «VALLEE D'AOSTE»
Art. 1.
Denominazioni
La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee
d'Aoste», eventualmente accompagnata da una delle seguenti
indicazioni di vitigno: Müller Thurgau; Gamay; Pinot nero o Pinot
noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc;
Chardonnay; Mayolet; Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin;
Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta; Moscato bianco o Muscat petit grain;
Traminer aromatico o Gewürztraminer; Gamaret; Vuillermin o da una
delle seguenti menzioni geografiche: Donnas; Arnad-Montjovet;
Chambave; Chambave Moscato o Chambave Muscat; Nus; Nus Malvoisie;
Torrette; Enfer d'Arvier; Blanc de Morgex et de La Salle o da una
delle seguenti indicazioni di colore: bianco o blanc; rosso o rouge;
rosato o rose'; o da una delle seguenti tipologie di vinificazione:
novello o nouveau; Chambave Moscato Passito o Chambave Muscat Fletri;
Nus Malvoise Passito o Nus Malvoisie Fletri; Moscato bianco Passito o
Muscat petit grain Fletri; Traminer aromatico Passito o
Gewürztraminer Fletri; Passito o Fletri e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
1) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste», accompagnata da una delle seguenti specificazioni
di vitigno:
Müller Thurgau;
Gamay;
Pinot nero o Pinot noir;
Pinot grigio o Pinot gris;
Pinot bianco o Pinot blanc;
Chardonnay;
Mayolet;
Petite Arvine;
Merlot;
Fumin;
Syrah;
Cornalin;
Nebbiolo;
Petit rouge;
Prëmetta;
Moscato bianco o Muscat petit grain;
Traminer aromatico o Gewürztraminer;
Gamaret;
Vuillermin,
deve essere ottenuta dalle uve prodotte dai vigneti compresi nella
zona delimitata dall'art. 3, commi 1 e 2 aventi, nell'ambito
aziendale, la composizione ampelografica dei corrispondenti vitigni
per almeno l'85%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni
a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione
autonoma Valle d'Aosta.
2) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Donnas e' riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno
Nebbiolo per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 3.
Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
3) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Arnad-Montjovet e' riservata al vino ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno
Nebbiolo per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3,
comma 4.
Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
4) a) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Chambave e' riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 5,
composti in ambito aziendale dal vitigno Petit Rouge per almeno il
70%.
Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa,
idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
b) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Chambave Muscat e' riservata ai vini ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco della
zona delimitata all'art. 3, comma 5.
5) a) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Nus e' riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 6,
composti in ambito aziendale dai seguenti vitigni: Vien de Nus e
Petit Rouge per almeno il 70% di cui almeno 40% di Vien de Nus.
Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
b) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Nus Malvoisie, e' riservata al vino ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot grigio, della
zona delimitata all'art. 3, comma 6.
6) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Torrette e' riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno
Petit Rouge per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3,
comma 7.
Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
7) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Enfer d'Arvier e' riservata al vino ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno
Petit Rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3,
comma 8.
Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei alla coltivazione nella regione autonoma Valle d'Aosta
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
8) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle e' riservata al vino
ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Prie' blanc della zona
delimitata all'art. 3, comma 9.
9) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» seguita da una indicazione di colore, bianco o
blanc, rosso o rouge, rosato o rose' puo' essere rivendicata dagli
iscritti all'albo dei vigneti di una denominazione di cui al presente
articolo per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti
dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dall'art. 6,
indicando tale scelta all'atto della denuncia delle uve.
10) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» seguita dalla indicazione di passito o fletri puo'
essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti di una
denominazione di cui al presente articolo per designare i vini
passiti provenienti dalle uve a bacca bianca o rosata aventi le
caratteristiche minime previste dall'art. 6, indicando tale scelta
all'atto della denuncia delle uve.
Art. 3.
Zone di produzione delle uve
1) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» con le seguenti specificazioni di
vitigno: Müller Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio
o Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay, Mayolet,
Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o
Gewürztraminer, Gamaret, e Vuillermin comprende i territori idonei a
conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
dal presente disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad,
Issogne, Champdepraz, Montjovet, Chatillon, Pontey, Chambave, Fenis,
Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan,
Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;
in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin,
Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor,
Montjovet, Saint-Vincent, Chatillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave,
Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve,
Saint-Nicolas, Arvier, Avise, La Salle e Morgex.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale
fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod,
tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 800 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di
Pollein e Charvensod e la Dora di Rhêmes tutto il territorio fino a
900 m s.l.m.; dalla Dora di Rhêmes al confine territoriale tra i
comuni di Introd e Arvier tutto il territorio fino a 1.000 m s.l.m.;
dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al
confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il
territorio fino a 800 m s.l.m.
Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della frazione
Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica;
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i comuni di Pont St. Martin e Carema e, risalendo la vallata
principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra
l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m.; dal
torrente Marmore al confine territoriale tra i comuni di Morgex e
Pre' Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume
e la quota altimetrica di 1.000 m s.l.m.
2) a) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» accompagnata da una delle
seguenti specificazioni di vitigno: Petite Arvine, Merlot, Fumin,
Syrah, Cornalin comprende i territori idonei a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad,
Issogne, Champdepraz, Montjovet, Châtillon, Pontey, Chambave, Fenis,
Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan,
Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;
in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin,
Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor,
Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave,
Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve,
Saint-Nicolas, Arvier, Avise.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale
fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod,
tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di
Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e
La Salle tutto il territorio fino a 750 m s.l.m.;
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata fino al
confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio
compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m
s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e
risalendo la vallata fino al confine territoriale di Avise e La Salle
tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 800 m s.l.m.
b) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» accompagnata dalla specificazione
di vitigno Nebbiolo, comprende i territori idonei a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad,
Issogne, Champdepraz, Montjovet;
in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin,
Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor,
Montjovet.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale
fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Châtillon,
tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 600 m s.l.m.;
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio
della Valle d'Aosta e piu' precisamente dal confine territoriale tra
i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e
Saint Vincent tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
quota altimetrica di 700 m s.l.m.
c) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» accompagnata dalle specificazioni
di vitigno Petit Rouge e Prëmetta comprende i territori idonei a
conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
dal presente disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
in destra orografica della Dora Baltea: Châtillon, Pontey,
Chambave, Fenis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod,
Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;
in sinistra orografica della Dora Baltea: Saint-Vincent,
Châtillon, Saint-Denis, Chambave, Verrayes, Nus, Quart,
Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve,
Saint-Nicolas, Arvier, Avise.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Montjovet e Châtillon e risalendo la
vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di
Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del
fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine
territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine
territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio
compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m
s.l.m.;
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Saint Vincent e Montjovet e risalendo la
vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart
tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di
Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al comune di Avise
e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
quota altimetrica di 800 m s.l.m.
3) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Donnas comprende i territori
collinari dei comuni di Donnas, Pont Saint-Martin, Perloz e Bard, e
piu' precisamente:
in destra orografica della Dora Baltea il cono di deiezione del
torrente Valbona, nel comune di Donnas;
in sinistra orografica della Dora Baltea, a monte della strada
statale n. 26, fino ad una altitudine di 700 m s.l.m.
4) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Arnad-Montjovet comprende i
territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche
qualitative previste dal presente disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
in destra orografica della Dora Baltea: Hône, Arnad, Issogne,
Champdepraz, Montjovet;
in sinistra orografica della Dora Baltea: Arnad, Verres,
Challand-Saint Victor e Montjovet.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Donnas e Hône e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e
Chatillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
quota altimetrica di 600 m s.l.m.;
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Bard e Arnad e risalendo la vallata
principale fino al minor segmento che unisce la Dora alla frazione
Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione
con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega
la Statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarese tutto il territorio
compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.
5) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Chambave e Chambave Moscato o
Chambave Muscat comprende i territori idonei a conseguire le
produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
in destra orografica: Châtillon, Pontey, Chambave;
in sinistra orografica: Montjovet, Saint Vincent, Châtillon,
Saint Denis, Chambave, Verrayes.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal torrente
Moriola discendente dal Monte Barbeston fino alla Dora Baltea e
risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i
comuni di Chambave e Fenis tutto il territorio compreso tra l'alveo
del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.;
in sinistra orografica: partendo dal minor segmento che unisce la
Dora Baltea alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e
proseguendo da tale frazione, con la strada comunale che
(attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada
tra Cillian ed Emarese fino al confine territoriale tra i comuni di
Verrayes e Nus tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e
la quota altimetrica di 750 m s.l.m.
6) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Nus e Nus Malvoisie comprende i
territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche
qualitative previste dal presente disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
in destra orografica: Fenis;
in sinistra orografica: Nus, Quart, Saint Christophe e Aosta.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Chambave e Fenis e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di Fenis e Saint
Marcel tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 650 m s.l.m.;
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di Aosta e Sarre
tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 850 m s.l.m.
7) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Torrette comprende i territori
idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative
previste dal presente disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
in destra orografica della Dora Baltea: Charvensod, Gressan,
Jovençan, Aymavilles, Villeneuve ed Introd;
in sinistra orografica della Dora Baltea: Quart,
Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre e Villeneuve.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e risalendo la
vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di
Introd e Arvier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e
la quota altimetrica di 800 m s.l.m.;
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di Villeneuve e
Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
altimetrica di 1000 m s.l.m., escludendo la zona situata a nord del
confine territoriale tra i comuni di Aosta e Gignod ed Aosta e
Roisan.
8) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Enfer d'Arvier comprende parte del
territorio collinare del comune di Arvier e piu' precisamente:
in destra orografica della Dora Baltea: comprende le localita'
«Monbet» e «Bouse» confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora
di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale
n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche e la localita'
Sorpier confinante a nord con il corso della Dora Baltea, a est con
il torrente Dora di Valgrisenche, a sud con il viadotto della
superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile
di Montaverin;
in sinistra orografica della Dora Baltea: ad est con il
territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di St. Nicolas,
ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea.
9) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle
comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei comuni di Morgex e
di La Salle.
In particolare la zona e' cosi' delimitata:
in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine
territoriale tra i comuni di Avise e La Salle e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pre'
Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
quota altimetrica di 1.300 m s.l.m.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione
di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona
esposizione purche' situati entro i limiti delle quote altimetriche
indicate nelle rispettive zone di produzione.
Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere
quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve.
La regione autonoma Valle d'Aosta puo' consentire diverse forme
di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei
vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche
dell'uva.
E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei
vigneti destinati alla produzione di vini «Valle d'Aosta» o «Vallee
d'Aoste» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale
appassimento, devono essere le seguenti:
----> Vedere Tabella a pag. 50 <----
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva
ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra elencati,
la produzione dovra' essere riportata, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle
uve.
Qualora le produzioni di uva per ettaro superino i limiti massimi
di cui sopra, ma non oltre il 20%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee
d'Aoste».
Oltre detto limite decade la denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
La regione autonoma Valle d'Aosta, con proprio decreto del
presidente della regione da emanarsi annualmente nel periodo
immediatamente precedente la vendemmia, tenuto conto delle condizioni
climatiche e sentite le organizzazioni dei produttori puo' fissare
produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1) La vinificazione del vino «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»
Pinot nero o Pinot noir puo' essere effettuata anche in bianco.
2) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Novello o Nouveau e' riservata ai vini derivati
dalle uve dei vitigni a bacca di colore rosso raccomandati o
autorizzati per la Valle d'Aosta previsti nei corrispondenti albi dei
vigneti delle zone di produzione di cui all'art. 3 e deve essere
ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 30% delle uve.
3) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Müller Thurgau, Pinot grigio o Pinot gris, Pinot
Bianco o Pinot blanc, Chardonnay, Petite Arvine, Blanc de Morgex et
de La Salle, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico
o Gewürztraminer accompagnata dalla menzione vendemmia tardiva o
vendange tardive e' riservata ai vini ottenuti da uve sottoposte a
parziale appassimento naturale sulla vite.
Ferme restando le produzioni ad ettaro previste dall'art. 4 del
presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento
dei vini vendemmia tardiva o vendange tardive non possono superare la
resa di uva in vino del 60 per cento e devono inoltre assicurare un
contenuto zuccherino minimo di 200 grammi/litro per la denominazione
Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle, di 220 grammi/litro
per la denominazione Müller Thurgau e di 250 grammi/litro per tutte
le altre denominazioni.
Per i vini Valle d'Aosta Vendemmia Tardiva o Vendange Tardive,
non e' ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati
rettificati.
4) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Nus Malvoisie passito o Nus Malvoisie fletri,
Chambave Moscato passito o Chambave Muscat fletri, Moscato bianco
passito o Muscat petit grain fletri, Traminer aromatico passito o
Gewürztraminer fletri, Passito o Fletri e' riservata ai vini
derivanti da uve selezionate e sottoposte ad appassimento dopo la
raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati e/o a
ventilazione forzata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non
inferiore al 26%.
Per la produzione di detti vini non e' ammessa l'aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.
Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° novembre
dell'anno successivo alla vendemmia.
5) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Donnas, Arnad-Montjovet, Chambave, Nus, Torrette e
Enfer d'Arvier accompagnata dalla menzione superiore o superieur e'
riservata ai vini provenienti da uve che assicurino un titolo
alcolometrico minimo complessivo almeno di un grado alcolico
superiore a quello previsto dal precedente art. 4 e siano immessi al
consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno di
un grado alcolico superiore a quella prevista dal seguente art. 6,
qualora abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento previsto
dal presente articolo.
6) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle spumante o mousseux
puo' essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali
ottenuti con vini derivati dal vitigno Prie' Blanc e rispondenti alle
condizioni stabilite dal presente disciplinare.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per
almeno 9 mesi e la durata del procedimento di elaborazione deve
essere non inferiore a 12 mesi.
La produzione dello spumante «Vallee d'Aoste» o «Vallee d'Aoste»
Blanc de Morgex et de La Salle spumante o mousseux e' consentita a
condizione che il medesimo sia posto in commercio nei tipi «extra
brut», «brut», «sec», «demi-sec» e «pas dose» con l'indicazione del
tenore zuccherino.
7) Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di
origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» devono essere
le seguenti:
----> Vedere Tabella a pag. 52 <----
Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non
oltre il 75%, o il 45% per la sola tipologia passito, l'eccedenza non
avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Valle
d'Aosta» o «Vallee d'Aoste».
Oltre detti limiti decade la denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
8) Per avere diritto alla denominazione di origine controllata
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste», i vini devono essere sottoposti
ai seguenti periodi di affinamento obbligatorio a decorrere dal
1° dicembre dell'anno della vendemmia.
----> Vedere Tabella a pag. 53 <----
Tutte le altre sottodenominazioni della D.O.C. «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» possono essere immesse sul mercato a partire dal
1° dicembre dell'anno della vendemmia.
A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo
di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine
controllata «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Donnas, deve essere di
almeno 24 mesi di cui almeno 10 in botti di legno.
A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo
di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine
controllata «Valle d'Aosta» Donnas accompagnato dalla menzione
superiore o superieur deve essere di almeno 30 mesi di cui almeno 12
in botti di legno.
9) La produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto e'
consentita purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal
presente disciplinare, sia per le uve destinate separatamente a una
data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto
destinate ad altra tipologia.
10) Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento
obbligatorio della denominazione di origine controllata «Valle
d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» devono essere effettuate nell'ambito
delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia e' facolta' del Ministero delle politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di
affinamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi
stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione
ma nell'ambito della Regione.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo
debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Müller Thurgau:
colore: giallo verdolino, con riflessi verdognoli;
odore: intenso, gradevole, aromatico;
sapore: fruttato, leggermente aromatico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Gamay:
colore: rosso rubino vivo;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Pinot nero o Pinot noir
(vinificazione in rosso):
colore: rosso rubino tendente al granato piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente;
sapore: vinoso lievemente tannico, con retrogusto analogo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore netto minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Pinot grigio o Pinot gris»:
colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;
odore: profumo caratteristico molto intenso;
sapore: gradevole, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Pinot bianco Pinot blanc:
colore: giallo paglierino brillante;
odore: profumo caratteristico, elegante;
sapore: gradevole, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Mayolet:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fine e delicato;
sapore: morbido con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Petite Arvine:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: fine, fruttato, elegante;
sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: austero, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Fumin:
colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;
odore: caratteristico di spezie;
sapore: austero con fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico di spezie;
sapore: armonico, con sensazioni speziate;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Cornalin:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, leggermente tannico e mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Nebbiolo:
colore: rosso rubino con riflessi granati;
odore: fine, caratteristico;
sapore: leggermente mandorlato, di buon corpo, con finale
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Petit rouge:
colore: rosso rubino;
odore: di evenuale rosa selvatica, caratteristico;
sapore: vellutato, mediamente corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Prëmetta:
colore: cerasuolo con riflessi rosati;
odore: fine, intenso, caratteristico;
sapore: leggermente tannico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Moscato bianco o Muscat
petit grain:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, caratteristico di moscato;
sapore: fine, delicato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Traminer aromatico o
Gewürztraminer:
colore: giallo paglierino dorato;
odore: leggermente aromatico fine, intenso con eventuali
sensazioni di rosa;
sapore: pieno, vellutato gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Gamaret:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, fine leggermente speziato;
sapore: asciutto, tannico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Vuillermin:
colore: rosso con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso;
sapore: pieno, asciutto di buona tannicita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Donnas:
colore: rosso rubino con riflessi granati;
odore: fine, caratteristico, speziato;
sapore: vellutato, armonico con fondo gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Arnad-Montjovet:
colore: rosso rubino con riflessi granata;
odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: armonico, con fondo amarognolo morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Chambave:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, con l'affinamento tendente
all'eventuale profumo di viola;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Chambave Moscato o Muscat:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, caratteristico di moscato;
sapore: fine, delicato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aost» Nus:
colore: rosso intenso con riflessi granata;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: vellutato, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Nus Malvoisie:
colore: giallo dorato con riflessi ambrati;
odore: caratteristico, molto intenso;
sapore: gradevole, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Torrette:
colore: rosso rubino;
odore: profumo di rosa selvatica, con l'affinamento tendente
eventualmente a mandorlarsi;
sapore: vellutato, di giusto corpo, con fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Enfer d'Arvier:
colore: rosso granata piuttosto intenso;
odore: delicato con bouquet caratteristico;
sapore: vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Blanc de Morgex et de La
Salle:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;
sapore: acidulo, talvolta leggermente frizzante, molto
delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» bianco o blanc:
colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdini o
dorati;
odore: fresco, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» rosso e rosato o rouge et
rose':
colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di
vinificazione;
odore: vinoso, fresco, caratteristico;
sapore: gradevole, talvolta vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo per il rosato: 16 g/l
estratto secco netto minimo per il rosso: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Pinot noir (vinificazione in
bianco):
colore: paglierino intenso o leggermente rosato;
odore: fruttato, persistente;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Novello o Nouveau:
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
odore: fruttato, persistente;
sapore: armonico, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Chambave Moscato passito o
Muscat fletri:
colore: giallo oro tendente all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico di moscato;
sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol di cui
almeno il 13% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Nus Malvoisie passito o
fletri:
colore: giallo ramato intenso;
odore: gradevole, intenso;
sapore: dolce, caldo, con retrogusto di confettura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di
cui almeno il 14% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Moscato bianco passito o
Muscat petit grain fletri:
colore: giallo oro tendente all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico di moscato;
sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di
cui almeno il 13% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Traminer aromatico passito o
Gewüztraminer fletri:
colore: dorato con riflessi rosati;
odore: fine intenso aromatico con eventuali sensazioni di
rosa;
sapore: dolce, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di
cui almeno il 13% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Passito o Fletri:
colore: dorato o ramato a seconda del vitigno prevalente;
odore: fine intenso leggermente aromatico;
sapore: dolce, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di
cui almeno il 13% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Blanc de Morgex et de La
Salle spumante o mousseux:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino scarico;
odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;
sapore: tipico, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 10,5%
vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste» Müller Thurgau, Pinot Grigio
o Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay, Petite Arvine,
Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o
Gewürztraminer, Blanc de Morgex et de La Salle vendemmia tardiva o
vendange tardive:
colore: giallo dorato;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
titolo alcolometrico volumico naturale: 12% per la
denominazione Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle di cui
almeno il 9% in alcool svolto;
13% per la denominazione Vallee d'Aoste Müller Thurgau di cui
almeno il 10 % in alcool svolto;
15% per le altre denominazioni di cui almeno il 12% in alcool
svolto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rivelare un lieve sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» Chambave Moscato Muscat, Nus Malvoisie, Moscato
bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o Gewürztraminer
ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere
designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto
utilizzando la locuzione «passito» o «fletri».
In sede di designazione le menzioni geografiche, le indicazioni
di vitigno, di colore e di scelta di vinificazione devono figurare in
etichetta sia in caratteri di dimensioni non superiori a quelli
utilizzati per la denominazione «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»
sia nello stesso campo visivo della denominazione succitata.
Nella designazione e presentazione della denominazione di origine
controllata «Valle d'Aosta» vendemmia tardiva o «Vallee d'Aoste»
vendange tardive deve essere indicata anche la denominazione di
origine da cui discendono.
Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallee d'Aoste
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre
figurare.
E' consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative,
frazioni, localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni
previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallee d'Aoste e'
ammessa la menzione «vigna» o «vigne» o «clos» o «coteau» seguito da
un toponimo purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla
superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano
osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.
Alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione
aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare ivi compresi
gli aggettivi: extra fine, scelto, classico, selezionato, riserva,
vecchio e similari, nonche' indicazioni che facciano riferimento ad
unita' geografiche diverse da quelle espressamente previste nel
presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore» o «viticulteur» ed altri
termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE
in materia.
Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere
utilizzate nelle lingue italiana e/o francese, in base alle norme sul
bilinguismo in vigore per la Regione autonoma Valle d'Aosta (L. Cost.
26 febbraio 1948, n. 4).
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» in vista della vendita devono essere confacenti ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio.


