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Finanziaria 2008 ed agricoltura

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Disegno di legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (3194)

Disegno di legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (3194)

Relazione dell’on.Franci

Il disegno di legge C. 3194, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, giunge alla Camera dopo l’approvazione da parte del Senato, che ha apportato notevoli modificazioni, di cui molte riguardano direttamente le competenze della XIII Commissione (Agricoltura).
Il provvedimento merita una premessa di carattere generale.
Il decreto, parte integrante della legge finanziaria e della manovra economica che il Governo intende perseguire per il 2008, si pone in coerenza con quanto definito nel dispositivo della legge finanziaria per il 2007, in quanto intende redistribuire le risorse frutto della lotta all’evasione fiscale ai contribuenti, a partire dai soggetti più deboli del paese ed attivare  un complesso di misure volte al rafforzamento della competitività e del sistema infrastrutturale del paese. Queste azioni sono ancor più importanti se messe in relazione al decreto-legge approvato in luglio contenente misure a sostegno dei pensionati al minimo, dei giovani attraverso il riscatto agevolato della laurea, delle donne in maternità etc..Infatti, nel decreto alla nostra attenzione sono contenute norme a favore dei soggetti incapienti, nonché il finanziamento di un miliardo di euro per la definizione del contratto del pubblico impiego. A questo occorre aggiungere gli investimenti destinati alle infrastrutture, all’ammodernamento delle ferrovie dello Stato, al miglioramento delle condizioni infrastrutturali al Sud, a significativi investimenti per il rilancio dell’edilizia pubblica nel nostro paese attraverso i contratti di quartiere, impegnando circa 700 milioni di euro d’investimento.
Un impegno significativo è stato prestato per il rifinanziamento di progetto a sostegno della cooperazione allo sviluppo, onorando così gli impegni assunti dal precedente Governo e attivandone di nuovi.
Altre misure del decreto non riguardano direttamente il comparto agricolo e della pesca, ma al nostro settore s’intersecano: si pensi uno per tutti all’investimento di 10 milioni di euro per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni del mare a fronte dei mutamenti climatici e dell’inquinamento.

Nel merito delle nostre competenze sul provvedimento, richiamo in primo luogo l’attenzione sulle disposizioni introdotte dal Senato in materia di agroenergie. La Commissione si è a lungo occupata della materia e attualmente è pervenuta ad una fase avanzata di definizione di un testo unificato in sede di Comitato ristretto. L’approvazione del decreto in esame impone quindi una rivisitazione del testo di legge all’attenzione della nostra Commissione.

Nel dettaglio, l’articolo 26, comma 4-bis, definisce una nuova disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale, dando seguito ad una norma che l’articolo 1, comma 382, della legge finanziaria per il 2007 aveva demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Le questioni maggiormente innovative introdotte in materia di agroenergie riguardano i contratti di filiera e le modalità di incentivazione per gli impianti inferiori a 1 MW.
Infatti, il nuovo comma 382 prevede incentivazioni dirette ai soli impianti che usano materie prime ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti-quadro ovvero nell’ambito di filiere corte (cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri). Nel caso di produzione attraverso fonti energetiche miste, l’incentivo è riconosciuto per la quota energetica prodotta a partire dalle fonti sopra menzionate. L’autorizzazione a produrre l’energia elettrica deve essere successiva al 31 dicembre 2007. Occorre in proposito rilevare che tale disciplina potrebbe destare qualche problema di compatibilità con le norme comunitarie: occorre quindi valutare la possibilità che l’entrata in vigore sia collegata all’approvazione da parte della Commissione europea.
Le modalità di incentivazione sono normate al comma 382-bis, che prevede per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni, e al comma 382-ter, che prevede, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1 MW, in alternativa al rilascio dei certificati verdi, su richiesta del produttore, una tariffa fissa pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di 15 anni (con tariffa variabile che assicura l’effetto incentivante). Il comma 382-quater prevede inoltre che i certificati verdi siano emessi dal Gestore del sistema elettrico in numero crescente di anno in anno (secondo un coefficiente, in ogni caso assicurando l’effetto incentivante) e abbiano un valore unitario pari a 1 MWh.
Il comma 382-quinquies detta norme per gli impianti che già beneficiano di certificati verdi. In particolare, si prevede la possibilità di prolungare la durata dei certificati verdi in essere in deroga alla normativa vigente e la parziale cumulabilità con altri incentivi pubblici in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata (non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento).
Il comma 382-sexies regolamenta l’ipotesi di abbandono, in data successiva all’autorizzazione, dell’utilizzo dei combustibili di cui al comma 382 nella produzione di energia elettrica, stabilendo che nel caso di sostituzione con altre biomasse agricole viene acquisito il diritto alle eventuali specifiche forme di incentivazione previste per tali combustibili e, invece, che nel caso di sostituzione con combustibili non agricoli si perde il diritto ai corrispondenti certificati verdi.
Il comma 382-septies rimette a un decreto interministeriale, da emanare entro 6 mesi, la definizione delle modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità de\lla filiera. Tale norma introduce una estensione del principio di rintracciabilità così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi fortemente proiettato sul consumo dei prodotti alimentari.
    Occorre altresì valutare che la normativa oggi in discussione rappresenta solo una parte dell’impulso che si vuole fornire alla produzione di energie alternative nel nostro Paese; la legge finanziaria, infatti, nel testo approvato dalla Commissione Bilancio, disciplina con analoghe modalità la produzione di energia da fonti rinnovabili non di origine agricola.

Per quanto attiene, poi, all’articolo 26, commi da 4-ter a 4 octies dell’articolo 26, introdotti dal Senato, essi  modificano la normativa sulle agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel, apportandovi numerose novelle.
Il comma 4-ter, alla lettera a), precisa che l’agevolazione viene concessa a compensazione dei maggiori costi produttivi e si estende alla semplice produzione di biodiesel, destinato ad essere utilizzato tal quale e non più solo se miscelato al gasolio e destinato all’autotrazione. In merito alle modalità di fruizione del beneficio per i prodotti miscelati, che il contribuente è tenuto ad evidenziare nelle scritture contabili la minore imposta dovuta, contabilizzando in detrazione l’accisa dovuta del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione e l’imposta derivante dalla differenza tra l’imposta ordinaria applicata al gasolio impiegato come carburante e l’aliquota ridotta. Per ultimo viene modificata la norma in vigore relativa ai quantitativi di contingente agevolato che non risultino immessi in consumo nel corso dell’anno, che vengono ripartiti proporzionalmente tra i vari operatori.
Con le lettere b) e c) del comma 4-ter, si detta una nuova disciplina della riassegnazione delle parti residue del contingente agevolato di 250 mila tonnellate per l’anno 2007, privilegiando i produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera. 
Infine, con la lettera d), viene definito un programma triennale, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2008, finalizzato all’incremento dell'utilizzo di fonti energetiche con ridotto impatto ambientale.
Occorre poi sottolineare positivamente che il comma 4-sexies dispone che, se si dovessero verificare nell’anno 2007 maggiori entrate per il mancato utilizzo dell’abbattimento dell’accisa sull’intero contingente, esse dovrebbero essere riservate all’incremento, negli anni successivi del programma, del contingente annuo agevolato attualmente stabilito in 250 mila tonnellate.
Per il comma 4-septies, occorre mettere in evidenza la parte relativa alla ripartizione delle risorse non utilizzate per il 2007 per il progetto sperimentale volto ad incrementare l’uso di fonti energetiche a minore impatto ambientale; tali risorse sono destinate per il 50 per cento ad incrementare il contingente di biodiesel ad accisa agevolata e per il restante 50 per cento al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche.
Il comma 4-octies esonera dal regime di deposito fiscale gli oli vegetali non modificati chimicamente, fino a 5 tonnellate all’anno, prodotti da imprenditori agricoli, a condizione che tali prodotti siano impiegati esclusivamente per autoconsumo, come carburante per le macchine aziendali.

Il nuovo articolo 26-bis, introdotto dal Senato, reca numerose novelle all’articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede che le dichiarazioni relative all’uso del suolo (variazioni colturali), presentate all’AGEA al fine di ottenere gli aiuti comunitari, esonerano dalle dichiarazioni di variazione dei redditi dominicali da rendere all’Agenzia del territorio a fini di aggiornamento dei redditi catastali. 
In particolare, le novelle introdotte con l’articolo 26-bis riguardano:
i soggetti ai quali si applica il sistema semplificato (che non sono più coloro che beneficiano del regime di pagamento unico ma sono i soggetti che hanno titolo agli aiuti previsti nelle singole OCM);
l’utilizzo delle dichiarazioni presentate all’AGEA per i contributi agricoli comunitari anche ai fini dell’aggiornamento del fascicolo aziendale relativo all’anagrafe delle aziende agricole nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
la procedura di aggiornamento dei redditi catastali: secondo la norma vigente, l’AGEA doveva formulare una proposta di aggiornamento, trasmetterla all’Agenzia del territorio e  consegnarla o notificarla al contribuente. Nel testo modificato dal Senato, si prevede invece che l'Agenzia del territorio, sulla base delle proposte dell’AGEA, provveda direttamente ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali; inoltre, in deroga al principio generale secondo il quale l’efficacia delle modifiche catastali decorre dalla loro notificazione, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovrà rendere noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e dovrà inoltre provvedere a pubblicizzare i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet. I ricorsi dei contribuenti avverso la variazione dei redditi dominicali possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia del territorio;
le sanzioni  per le dichiarazioni mancanti, incomplete o non veritiere.


Anche l’articolo 42, concernente il rafforzamento dei controlli nel settore agricolo, l’attuazione dell’OCM ortofrutta, il fondo di solidarietà nazionale, e il risarcimento di danni derivati da sinistri che coinvolgono macchine agricole, è stato modificato dal Senato.

In particolare, il comma 1 aumenta da 23 a 48 milioni di euro lo stanziamento a favore dell'Agecontrol Spa affinché questa possa assolvere ai compiti attribuiti in tema di realizzazione dei controlli di qualità nel settore dell’ortofrutta.
 
Il comma 2 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad attivare, nel limite di 10 milioni di euro, le misure nazionali a supporto della riforma dell’organizzazione comune di mercato dell’ortofrutta. Si precisa inoltre che tali risorse saranno ripartite tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con decreto del Ministro per le risorse agricole alimentari e forestali da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, trasferisce 30 milioni di euro dal Fondo per le crisi di mercato al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, per l’ anno 2007.

Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, esclude le macchine agricole dall’applicazione della disciplina del risarcimento diretto, secondo la quale il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro, in tutto o in parte, rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La data di entrata in vigore di tale disciplina, già fissata al 1° febbraio 2007, era stata prorogata, per le macchine agricole, al 1° febbraio 2008. Già in varie occasioni la nostra Commissione si era pronunciata in questa direzione, in quanto l’applicazione della norma prorogata avrebbe agito pesantemente sui costi assicurativi delle macchine agricole ed un ordine del giorno era stato in tal senso approvato dall’Assemblea della Camera.


L’articolo 42-bis disciplina i criteri per individuare i fabbricati considerati rurali ai fini fiscali.
I nuovi criteri prevedono che il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
dai familiari conviventi a loro carico, come risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura
da uno dei soci o amministratori delle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Si prevede inoltre che ai fini fiscali debba riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate alla protezione delle piante; alla conservazione dei prodotti agricoli; alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; all'allevamento e al ricovero degli animali; all'agriturismo; ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; ad uso di ufficio dell'azienda agricola; alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Per quanto riguarda le misure a favore del settore della pesca in più occasioni esse avevano trovato attenzione nelle discussioni e negli atti della nostra Commissione e quindi voglio esprimere il mio apprezzamento per le norme contenute nel decreto in esame.

Con le modifiche introdotte in Senato è stato approvato il nuovo articolo 42-ter che riduce - a 100 euro - le sanzioni previste dall’articolo 1193 del Codice della navigazione per la mancanza dei documenti di bordo, qualora l’infrazione riguardi una nave da pesca ed i documenti vengano esibiti all’Autorità marittima entro 48 ore.

L’articolo 46-quater, al comma 1, stabilisce tempi e modalità per il recupero da parte dello Stato italiano delle somme percepite dagli operatori del settore della pesca a titolo di aiuti che la Unione Europea ha dichiarato non conformi alla normativa comunitaria. Si tratta degli aiuti alla ricapitalizzazione delle cooperative della pesca (D.L. n. 561/94, attuato dai decreti ministeriali 12 gennaio e 21 luglio 1995) la cui incompatibilità è stata dichiarata dalla Commissione con decisione 28 luglio 1999 nella quale si è contestato l’utilizzo degli aiuti per il consolidamento finanziario delle imprese (sono ammessi solo gli aiuti agli investimenti) e di non avere rispettato i massimali stabiliti; e delle agevolazioni contributive in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e di Chioggia previste dall’articolo 5-bis del D.L. 96 del 1995, convertito dalla L. 206 del 1995, e dall’articolo 27 del D.L. 669 del 1996, convertito dalla L. 30 del 2007, che ha esteso a tali imprese gli sgravi contributivi previsti per le aree del Mezzogiorno di cui all’articolo 1 del D.M. 5 agosto 1994, (sgravio totale degli oneri sociali di cui all’articolo 2 del D.M. 5 agosto 1994, per i nuovi posti di lavoro creati dalle imprese nei richiamati comuni). L’incompatibilità è stata dichiarata dalla Commissione con decisione del 25 novembre 1999 per i casi in cui gli aiuti siano stati accordati ad imprese localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87 del Trattato. Il comma 1 fissa altresì il recupero degli aiuti erogati in quattordici rate annuali, fino all’ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati.
Come sottolineato nella relazione illustrativa al d.d.l. finanziaria (A.S. 1817), la durata della rateizzazione proposta è analoga a quella operata nel 2003 per il pagamento delle multe sulle quote latte. La rateizzazione avviene a titolo oneroso, con pagamento di interessi, in ossequio agli orientamenti comunitari in materia di recupero degli aiuti di Stato non conformi. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti dovranno stabilire le modalità attuative per la restituzione delle somme.

Il comma 2 dispone che a carico del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori siano liquidate, nei limiti della somma di 500.000 euro, anche le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004 (la normativa vigente copre gli eventi verificatisi dal 2005 in poi), purché presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.


Data di pubblicazione: 12/11/2007
La commission agricoltura della regione in visita a Bolgheri
Il 9 giugno la seconda Commissione del Consiglio Regionale, ovvero quella che si occupa di agricoltura e sviluppo rurale, ha visitato il territorio di Bolgheri ed alcune aziende di produzione vitivinicola. La visita, concordata ed organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela, ha avuto scopi puramente tecnici, al fine di permettere al Presidente Loris Rossetti e ad alcuni consiglieri tra i quali Enzo Brogi e Pier Paolo Tognocchi, di disporre di una visione approfondita della realtà produttiva locale e delle problematiche legate al settore vino.

Cari appassionati, parte oggi il giro tra i vini dell'arcipelago. Oggi voglio parlarvi dell'Isola del Giglio. Un' isola meravigliosa, aspra, viva che si accende in estate e si chiude in inverno custodita dai suoi fedeli abitanti.

Il termine “Lido” identifica un lembo di terra o spiaggia pianeggiante, parallelo alla costa, dove arrivano ad infrangersi le onde del mare. E’ ovvio che in una Penisola come la nostra bella Italia, di Lidi, se ne trovano una quantità a dir poco infinita. La definizione “Lido” apre, nell’immaginario comune, scenari di luoghi accoglienti e vacanzieri, ricchi di ombrelloni e di ogni qualsivoglia piacevole intrattenimento. Tanto è vero ciò che, sulle grandi e lussuose navi da crociera, il luogo all’aperto dove sono ubicate le piscine con le annesse attrezzature ludiche si chiama “Ponte Lido”.
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